D.lgs. n. 148/2015: Fondo Residuale e Fondo di Integrazione Salariale. Art.28 e seguenti
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1 Relazioni Industriali e Affari Sociali D.lgs. n. 148/2015: Fondo Residuale e Fondo di Integrazione Salariale Il terzo tipo invece è quello che riguarda le aziende del nostro settore in quanto come Organizzazioni Datoriali non abbiamo proceduto insieme alle 1 D.lgs. n. 148/2015: Fondo Residuale e Fondo di Integrazione Salariale Art.28 e seguenti Prima di entrare nel merito dell analisi del provvedimento riguardante il precedente Fondo Residuale e il nuovo Fondo di Integrazione Salariale occorre fornire un quadro completo di tutto il Titolo II del decreto in oggetto denominato Fondi di Solidarietà. Ricordo che il sistema dei fondi bilaterali nasce con la riforma Fornero che introduce all articolo 3 della legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni una specifica disciplina. Il legislatore del 2015 partendo dal modello Fornero ne modifica alcuni aspetti sostanziali quali ad esempio la contribuzione, i destinatari e le prestazioni erogabili. Nel titolo II del D.lgs. n. 148/2015 vengono disciplinate 3 tipologie differenti di Fondi: 1) Fondi di solidarietà bilaterali 2) Fondi di solidarietà bilaterali alternativi 3) Fondo residuale che a partire dal 1 gennaio 2016 si chiamerà Fondo di Integrazione salariale (FIS) Il primo tipo di fondo è costituito tramite un accordo a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative e riguarda quei settori che non rientrano nell ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, ovvero non sono destinatari di trattamenti di integrazione salariale. Questi fondi bilaterali sono disciplinati dall articolo 26 del D.lgs. n. 148/2015. Il secondo tipo riguarda quei fondi bilaterali già costituiti dalle parti sociali che necessitano però di un armonizzazione con le norme previste precedentemente dalla Fornero ed ora dal presente decreto legislativo. Si tratta quindi di un armonizzazione non solo normativa ma anche contributiva e sulle prestazioni erogabili.
2 Organizzazioni Sindacali né con l istituzione di un fondo bilaterale nuovo né tantomeno all armonizzazione dei fondi bilaterali già in essere ad esempio presso l EBIT. Come avvenuto già per il 2014, sono destinatari del fondo di solidarietà residuale, quindi obbligati al pagamento, quei datori di lavoro, che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Fino al 2016 quindi non ci sono novità per quanto riguarda i destinatari del fondo e la contribuzione che ricordo essere dello 0.50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di cui 1/3 a carico lavoratore e 2/3 a carico azienda. L articolo 29 del D.lgs. n. 148/2015 prevede invece delle novità in quando disciplina il nuovo Fondo di Integrazione Salariale che sostituisce il precedente fondo residuale. Il comma 1 infatti dell articolo 29 prevede che: a decorrere dal 1 gennaio 2016 il fondo residuale di cui all articolo 28, assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale. Il Fondo di Integrazione Salariale, da ora in poi FIS, è stato aperto anche alle aziende minori di 15 dipendenti diventando di fatto quasi un ammortizzatore universale intersettoriale per tutti qui settori privi di fondi bilaterali propri. Sono infatti soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Il requisito dimensionale risulta quindi essere cambiato, comprendendo anche le aziende che occupano più di 5 dipendenti e non solo quelle sopra i 15. Occorre prestare particolare attenzione alle modalità di calcolo della soglia dimensionale sulla quale avevamo già definito un apposito approfondimento a seguito dell emanazione della circolare Inps n. 100 del 02/09/2014. Prima di riprendere quanto già detto in precedenza e che in linea di massima, salvo ulteriori interventi dell Inps e del Ministero del Lavoro, dovrebbe essere confermato partiamo subito dall ultimo periodo dell comma 2 dell articolo 29 nel quale il legislatore a differenza della disciplina pregressa, inserisce gli apprendisti 2
3 nel calcolo della soglia dimensionale e anche come soggetti beneficiari del trattamento. Ciò significa che fino al 1 gennaio 2016 continuano a trovare applicazioni le precedenti disposizioni ovvero gli apprendisti ai sensi della circolare Inps n. 100 continuano ad essere esclusi dalla base di calcolo per la soglia dimensionale dei 15 dipendenti. Questo è confermato anche dal comma 3 dell articolo 47 del D.lgs. n.81/2015 che dispone che: fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l applicazione di particolari normative ed istituti. Dal 1 gennaio 2016 invece anche gli apprendisti saranno inseriti nel computo per arrivare alle soglie dimensionali in quanto il provvedimento legislativo n. 148 lo prevede esplicitamente. Per quando riguarda le modalità di computo riprendiamo quanto disciplinato nella circolare Inps n La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (anche dirigenti). Fino al 1 gennaio 2016 vanno esclusi gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo. I lavoratori part-time sono computati in proporzione all orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. La fonte normativa relativa al calcolo dei lavoratori in parttime è prevista all articolo 9 del d.lgs. n. 81/2015. Per quanto riguarda i lavoratori intermittenti essi sono conteggiati nell organico dell impresa in proporzione all orario di lavoro effettivamente svolto nell arco di ciascun semestre ai sensi dell articolo 18 del D.lgs. n. 81 del Per quanto riguarda il lavoratore assente ancorché non retribuito è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, in tal caso sarà computato il sostituto. La circolare dell Inps precisava anche che nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di 3
4 attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese. Per quanto riguarda l obbligo contributivo soprattutto nel caso di oscillazioni del numero dei lavoratori, questo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti. Aliquota di finanziamento Tornando all articolo 29, passiamo ora ad analizzare le novità contributive a partire dal 1 gennaio Il legislatore ha previsto due quote di finanziamento diverse nel caso in cui i datori di lavoro superino i 15 dipendenti o i 5 dipendenti. Il comma 8 dell articolo 29 dispone infatti che: A decorrere dal 1 gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo e' fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa. Ricordo che il calcolo va effettuato sulla retribuzione mensile utile ai fini previdenziali e che la quota è ripartita nel modo seguente, ovvero 1/3 a carico dipendente e 2/3 a carico azienda. Da sottolineare anche l elemento della contribuzione aggiuntiva nel caso di accesso al FIS. Erogazione delle Prestazioni Il comma 3 dell articolo 29 disciplina le prestazioni che vengono garantite dal fondo di integrazione salariale, ovvero l assegno di solidarietà che analizzeremo successivamente. Nel caso dei datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l ulteriore prestazione, ovvero l assegno ordinario in relazione alle causali di 4
5 riduzione o sospensione dell attività lavorativa limitatamente alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale. L Assegno di solidarietà Per beneficiare dell assegno di solidarietà, che diventa operativo a partire dal 1 gennaio 2016, i datori di lavoro devono stipulare con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi aziendali che stabiliscano una riduzione dell orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all articolo 24 della legge n. 223 del 1991 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. L assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Il trattamento ammonta all 80%della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. La disciplina della misura dell assegno di solidarietà è prevista all articolo 3 del D.lgs. n. 148/2015. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell arco dell intero periodo per il quale l accordo di solidarietà è stipulato. Cosa devono contenere gli accordi sindacali aziendali? Il legislatore oltre a definirne i contenuti prevede anche in linea generale cosa devono contenere gli accordi ovvero: - Individuare tramite un elenco i lavoratori interessati dalla riduzione oraria - Le modalità attraverso le quali il datore di lavoro, per particolari esigenze, può modificare in aumento, sempre nei limiti del normale orario di lavoro, l orario ridotto. In base a quanto previsto nel secondo punto, si avrà una corrispondente diminuzione dell assegno di solidarietà. Per quanto riguarda i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio
6 Modalità di presentazione della domanda e avvio delle prestazioni Il datore di lavoro una volta raggiunto l accordo sindacale dovrà presentare in via telematica all INPS domanda di concessione, corredata dell accordo sindacale, entro 7 giorni dalla data di conclusione dell accordo. La riduzione dell attività lavorativa deve avere inizio entro il 30esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Assegno ordinario Come disciplinato dal comma 3 dell articolo 29, il fondo per i datori che occupano mediamente più di 15 dipendenti, garantisce l ulteriore prestazione dell assegno ordinario per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. La misura della prestazione in base a quanto previsto dall articolo 30 dovrebbe essere pari a quella dell assegno di solidarietà. Per quanto riguarda la presentazione della domanda essa deve essere presentata non prima di 30 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività lavorativa. Limite alle erogazioni delle prestazioni Al fine di garantire l equilibrio di bilancio il FIS provvederà ad erogare prestazioni nei limiti delle risorse finanziari acquisite. In ogni caso comunque, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. Per maggiori informazioni: Matteo Nevi Relazioni Industriali e Affari Sociali Federturismo Confindustria Tel. 06/ Fax 06/ m.nevi@federturismo.it 6
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