Ammortizzatori sociali in costanza di lavoro. Dipartimento Politiche del Lavoro Cgil Veneto

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1 Ammortizzatori sociali in costanza di lavoro 1 Dipartimento Politiche del Lavoro Cgil Veneto

2 Lavoratori beneficiari 2 Tutti i lavoratori subordinati ad esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio Sono compresi gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante con alcune limitazioni Il periodo di sospensione degli apprendisti viene prorogato in relazione alla riduzione oraria

3 Misura dell integrazione salariale 3 Il trattamento ammonta all 80% della retribuzione globale Restano in vigore i massimali attuali e la trattenuta del 5,84% a carico del lavoratore I massimali dei lavoratori del settore edile e lapideo sono incrementati del 20% per intemperie stagionali

4 Durata massima complessiva 4 Per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non possono superare i 24 mesi in un quinquennio mobile Fa eccezione l utilizzo del Contratto di solidarietà che, entro il limite dei 24 mesi, viene computato nella misura della metà Le imprese industriali e artigiane del settore edile e affini non possono superare la durata di 30 mesi

5 Contribuzione addizionale 5 A carico delle imprese che fanno richiesta di integrazione salariale è previsto un contributo addizionale nella misura del: a) 9% della retribuzione globale fino a 52 settimane nel quinquennio mobile b) 12% oltre il limite precedente e fino a 104 settimane c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) La contribuzione figurativa per i periodi di sospensione è calcolata sulla retribuzione globale

6 Condizionalità e politiche attive 6 I lavoratori sospesi dal lavoro con una riduzione oraria superiore al 50% calcolata in un periodo di 12 mesi, sono convocati dai Centri per l impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato Il lavoratore che usufruisce dell integrazione salariale e svolge attività di lavoro autonomo o subordinato non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate

7 Integrazioni salariali ordinarie campo di applicazione causali -durata 7 Il campo di applicazione rimane sostanzialmente immutato Le causali che ne consentono il ricorso riguardano: a. eventi transitori non imputabili all azienda o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali b. situazioni temporanee di mercato La durata è di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile È previsto un limite per l autorizzazione dell integrazione salariale che non può superare 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile riferite a tutti i lavoratori occupati nel semestre precedente

8 Integrazioni salariali ordinarie Contribuzione 8 A carico delle imprese è previsto un contributo ordinario nella misura di: a) 1,70% per imprese industriali fino a 50 dipendenti b) 2,00% per imprese industriali oltre i 50 dipendenti c) 4,70% per gli operai di imprese dell industria e artigianato edile d) 3,30% per gli operai di imprese dell industria e artigianato lapidei e) 1,70% per gli impiegati e quadri di imprese dell industria e artigianato e lapidei fino a 50 dipendenti f) 2,00% per gli impiegati e quadri di imprese dell industria e artigianato edile e lapidei con più di 50 dipendenti Nel calcolo dei dipendenti vengono ricompresi anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti

9 Integrazioni salariali ordinarie Informazione e consultazione sindacale 9 Comunicazione preventiva alle OO.SS. aziendali o in mancanza a quelle territoriali nei casi di sospensione o riduzione attività produttiva. Segue esame congiunto su richiesta delle parti La procedura deve esaurirsi entro 25 gg dalla comunicazione aziendale, ridotti a 10 gg per le imprese fino a 50 dipendenti Nei casi di eventi non evitabili l esame congiunto si svolge quando la sospensione sia superiore a 16 ore settimanali e i tempi di consultazione sono abbreviati

10 Integrazioni salariali ordinarie Procedimento e concessione 10 La domanda viene inviata in via telematica all Inps entro 15 gg dall inizio della sospensione, il quale Inps invia le informazioni ai Centri per l impiego per le finalità di cui all art. 8 (condizionalità/patto di servizio) In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda l impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori quanto non percepito di integrazione salariale A decorrere dal 1 gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede INPS territorialmente competente. Vengono abolite le Commissioni provinciali CIGO Per il settore agricolo resta in vigore l attuale normativa per quanto compatibile con il presente decreto

11 Integrazioni salariali straordinarie Campo di applicazione Causali di intervento 11 S Rimane sostanzialmente confermata la normativa precedente per le imprese con più di 15 dipendenti. Tra le aziende che prescindono dal numero di addetti sono inclusi i Partiti e movimenti politici nel limite delle risorse assegnate S L intervento di integrazione salariale straordinaria può essere richiesto per le seguenti causali: a) Riorganizzazione aziendale b) Crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2016 dei casi di cessazione dell attività produttiva dell azienda o di ramo di essa c) Contratto di solidarietà

12 Integrazioni salariali straordinarie Campo di applicazione Causali di intervento 12 Per gli anni 2016, 2017, 2018 è prevista una deroga rispettivamente di 6, 9, 12 mesi per le aziende in crisi che cessano l attività produttiva, per le quali sussistano concrete prospettive di cessione e di riassorbimento occupazionale, nel limite di 50 milioni di euro per ciascun anno Il Contratto di Solidarietà non può superare il 60% della riduzione media oraria giornaliera, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. La riduzione complessiva dell orario di lavoro di ciascun lavoratore non può superare il 70% nel periodo considerato Il trattamento retributivo del CdS non tiene conto degli aumenti previsti dai contratti aziendali nei sei mesi precedenti e viene ridotto in relazione a successivi aumenti di carattere aziendale

13 Integrazioni salariali straordinarie Durata 13 Per la casuale di riorganizzazione aziendale la durata massima di integrazione salariale per ciascuna unità produttiva è di 24 mesi in un quinquennio mobile Per la causale di crisi aziendale il trattamento di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi. Una nuova autorizzazione può essere concessa decorsi 2/3 del periodo precedentemente autorizzato (8 mesi) Per la causale del CdS il trattamento di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile

14 Integrazioni salariali straordinarie Durata 14 La durata massima può eccedere i 24 mesi solo in caso di utilizzo del CdS (computato la metà) fino a 36 mesi complessivi Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni nel limite dell 80% delle ore lavorabili nell unità produttiva. Tale disposizione si applica 24 mesi dopo l entrata in vigore del decreto

15 Integrazioni salariali straordinarie Contribuzione 15 Il contributo ordinario per le imprese che richiedono l integrazione salariale straordinariaè dello 0,90% di cui 0,60% a carico imprese e 0,30 a carico lavoratore Dalle medesime aziende è dovuto il contributo addizionale previsto dall art. 5

16 Integrazioni salariali straordinarie Consultazione sindacale 16 o Obbligo di comunicazione da parte dell impresa alle OOSS aziendali o in mancanza alle OOSS territoriali o Entro 3 gg va presentata richiesta di esame congiunto al competente ufficio individuato dalla Regione per il territorio di riferimento o le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà o La procedura si esaurisce entro 25 gg dalla richiesta, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti o Nel caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori è previsto un incremento della contribuzione addizionale

17 Integrazioni salariali straordinarie Procedimento 17 La domanda di concessione di integrazione salariale va presentata entro 7 gg dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell accordo collettivo aziendale, al Ministero del lavoro e alla DTL competente per territorio La sospensione decorre non prima di 30 gg successivi alla data di presentazione della domanda. In fase di prima applicazione si applica alle richieste presentate dal 1/11/2015. Tutte le informazioni relative alla richiesta e l elenco nominativo dei lavoratori interessati sono inviate all Inps e ai centri per l impiego In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda l impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori quanto non percepito di integrazione salariale

18 Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26) 18 Per i settori che non rientrano nel campo di applicazione dell integrazione salariale ordinaria e straordinaria, le OOSS e datoriali più rappresentative stipulano accordi collettivi per la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali, al fine di garantire ai lavoratori forme di sostegno nei casi di sospensione dal lavoro I Fondi sono costituiti presso l Inps con decreto del Ministero del Lavoro che, sulla base degli accordi, ne stabilisce l ambito di applicazione L istituzione dei Fondi è obbligatoria e riguarda le imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti

19 Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà bilaterali 19 Se il Fondo non viene costituito o adeguato entro il 31/12/2015, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale a partire dal 1/1/2016 I fondi bilaterali, oltre alla finalità di integrazione salariale nei casi di sospensione o riduzione dell orario di lavoro possono: a) Prevedere una tutela integrativa per i lavoratori nel caso di perdita del lavoro o di trattamenti di integrazione salariale b) Assegni straordinari per il sostegno al reddito in casi di esodo agevolato a coloro che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi 5 anni c) Contribuire al finanziamento di programmi formativi dei lavoratori anche in concorso con fondi nazionali o dell Unione europea

20 Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà bilaterali 20 o Per le medesime finalità possono essere costituiti Fondi bilaterali anche in relazione a settori e classi di ampiezza che rientrano nell ambito di applicazione degli «ordinari ammortizzatori sociali» o Per le imprese nelle quali si applica l art. 4 e seguenti della legge 223/91, gli accordi collettivi, a partire dal 1/1/2017 possono destinare l aliquota dello 0,30% (contributo mobilità) al finanziamento di tale fondo o Gli accordi collettivi possono prevedere che nel Fondo bilaterale confluisca anche l eventuale Fondo Interprofessionale per la formazione continua

21 Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art.27) 21 Nei settori dell artigianato e della somministrazione dove sono già costituiti sistemi di bilateralità con finalità analoghe ovvero che prevedano forme di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi, si applicano le seguenti disposizioni: a) in caso di confluenza del fondo interprofessionale nell unico fondo bilaterale, le risorse attinenti al Fondo Interprofessionale rimangono vincolate alle finalità formative b) Il FBA assicura almeno una delle seguenti prestazioni: un assegno di durata e misura pari all assegno ordinario (art. 30), non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate previste per gli ordinari ammortizzatori con riferimento alle causali e al periodo complessivo previsto. Si applica per quanto compatibile la normativa delle ISO un assegno di solidarietà (art. 31) con un periodo massimo non inferiore a 26 settimane e non superiore a 12 mesi in un biennio mobile

22 Fondi di solidarietà Fondi di solidarietà bilaterali alternativi 22 I FBA si adeguano a tali disposizioni entro il 31/12/2015, in mancanza i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai suddetti fondi, confluiscono nel fondo di integrazione salariale dal 1/1/2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal 1/7/2016 È prevista una contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45% della retribuzione dal 1/1/2016 ripartita tra datore di lavoro e lavoratore sulla base di criteri concordati tra le parti sociali istitutive del fondo entro il 31/12/2015 L aliquota di contribuzione può essere adeguata in funzione dell andamento della gestione È possibile far confluire al FBA quota parte del contributo previsto per il Fondo interprofessionale e del fondo per i lavoratori somministrati (art. 12 d.leg.vo 276/2003)

23 Fondi di solidarietà Fondo di solidarietà residuale 23 Rimane in vita il Fondo residuale già costituito c/o l Inps fino al 31/12/2015 per i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti Gli accordi costitutivi dei fondi di solidarietà di cui all art. 26 che comprendono settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo residuale, prevedono un aliquota di finanziamento non inferiore allo 0,45% e garantiscono l assegno ordinario di cui all art. 31 comma 1

24 Fondi di solidarietà Fondo di integrazione salariale (art. 28) 24 A decorrere dal 1/1/2016 il Fondo residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale Affluiscono al fondo le imprese con oltre 5 dipendenti che non hanno attivato i Fondi bilaterali di cui agli art. 26 e 27 Il fondo di integrazione salariale finanziato dai datori di lavoro e dai lavoratori, nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3, garantisce l assegno di solidarietà(ex CdS di tipo B). Nel caso di datori di lavoro con oltre 15 dipendenti il fondo garantisce inoltre l assegno ordinario per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile,in relazione alle causali previste per la Cigo

25 Fondi di solidarietà Fondo di integrazione salariale 25 S Le prestazioni del fondo di integrazione salariale sono effettuate nei limiti delle risorse finanziarie acquisite. In ogni caso le prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda S Alla gestione del fondo provvede un Comitato Amministratore composto da esperti delle OOSS sindacali e datoriali e funzionari del Ministero Dal 1/1/2016 l aliquota di contribuzione al fondo è fissata allo 0,65% per i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti e allo 0,45% per i datori di lavoro da 5 a 15 dipendenti. È prevista una contribuzione addizionale in caso di utilizzo delle prestazioni previste dall art. 29 comma 3, pari al 4% della retribuzione persa S I datori di lavoro fino a 15 dipendenti possono richiedere l assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione a decorrere dal 1/7/2016

26 Fondi di solidarietà Assegno ordinario 26 S I fondi di solidarietà bilaterali (art 26) assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Ammortizzatori sociali ordinari, la prestazione di un assegno ordinario almeno pari all integrazione salariale S La durata non è inferiore a 13 settimane in um biennio mobile e non superiore, a seconda della causale, alle durate massime previste per la ISO e per la ISS, nel rispetto della durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile!! Si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie

27 Fondi di solidarietà Assegno di solidarietà 27 A decorrere dal 1/1/2016 il Fondo di integrazione salariale garantisce un assegno di solidarietà ai lavoratori di imprese che stipulano con le OOSS accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale (ex CdS tipo B art. 5 L. 236/93) L assegno viene corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile Valgono ai fini della riduzione oraria i limiti previsti per il Contratto di solidarietà di cui all art. 21 comma 5 La domanda va fatta all Inps in via telematica entro 7 gg dalla data dell accordo sindacale. Tali informazioni sono inviate a cura dell Inps ai centri per l impiego La riduzione dell attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda

28 Fondi di solidarietà Contributi di finanziamento 28 S I fondi di solidarietà bilaterali e il fondo di integrazione salariale sono finanziati dai datori di lavoro e dai lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo S Le prestazioni effettuate (assegno ordinario e assegno di solidarietà) sono soggette ad un contributo addizionale in misura non inferiore all 1,5% (fondo residuale art. 29 comma 3 nella misura del 4%) S Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria

29 Fondi di solidarietà Gestione dei Fondi 29 L equlibrio finanziario prevede l obbligo del pareggio di bilancio I Fondi non possono erogare prestazioni in carenza di disponibiltà Il comitato amministratore può proporre modifiche delle prestazioni e dell aliquota di contribuzione Alla gestione dei Fondi provvede un Comitato amministratore composto da esperti con requisti di professionalità e onorabilità, designati dalle OOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro e da due funzionari del Ministero del lavoro e dell economia

30 Contratti di solidarietà espansiva 30 Sono «incentivati» i Contratti di solidarietà espansivi (ex art. 2 L. 863/1984, è previsto un contributo per i datori di lavoro per ogni lavoratore assunto specie se giovane fino a 29 anni La riduzione dell orario deve avere carattere di stabilità con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale I contratti collettivi aziendali possono prevedere forme di pensionamento Part Time per i lavoratori a cui mancano non più di 24 mesi per la pensione di vecchiaia, a condizione che riducano il loro orari di lavoro di almeno il 50% Il trattamento spetta se la trasformazione del rapporto avviene entro un anno dalla stipula del contratto collettivo e se è previsto un incremento occupazionale in corrispondenza della riduzione di orario

31 Disposizioni transitorie e finali 31 S I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse prima dell entrata in vigore del decreto mantengono la durata prevista dalle norme previgenti. I periodi di trattamento successivi all entrata in vigore del decreto, si computano ai fini della durata massima prevista dalle nuove norme (art. 4) S Gli accordi conclusi in sede governativa di rilevante interesse nazionale stipulati entro il 31/7/2015, possono ottenere una proroga della durata, in deroga a quanto previsto dal decreto, entro i limiti di spesa previsti

32 Disposizioni transitorie e finali 32 Viene eliminata la norma del decreto n. 22/2015 che riduceva la NASPI a 18 mesi dal 1/1/2017 Ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali coinvolti in eventi di disoccupazione dal 1/5/2015 al 31/12/2015, il calcolo della Naspi, qualora sia inferiore a sei mesi, non terrà conto dei periodi pregressi (ultimi 4 anni) di DS ordinaria a requisiti ridotti e di MiniAspi 2012 Viene previsto un ulteriore Finanziamento dell ASDI e del fondo delle politiche attive del lavoro istituito dalla Legge n. 147/2013 al fine di proseguire la sperimentazione prevista dal D.leg.vo n.22 Viene prorogata fino al 31/12/2015 la deroga ai criteri del DM 1 agosto 2014 per i trattamenti di Cig e mobilità in deroga nel limite del 5% delle risorse assegnate. Viene inoltre prevista una misura di sostegno al reddito, in deroga alle normativa vigente, per i lavoratori dei Call Center

33 Disposizioni transitorie e finali 33 Se non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all art. 4, i trattamenti richiesti prima dell entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data In via transitoria al fine di garantire le prestazioni nei primi anni di operatività del fondo di integrazione salariale, il limite previsto dall art. 29 comma 4 è modificato come segue: nessun limite nel 2016, 10 volte nel 2017, 8 volte nel 2018, 7 volte nel 2019 sei volte nel 2020, 5 volte nel 2021

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