SEZIONE 2 Trattamenti sostitutivi e/o integrativi

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1 Testo Memento Lavoro SEZIONE 2 Trattamenti sostitutivi e/o integrativi artt ; Circ. INPS 12 febbraio 2016 n Le aziende appartenenti a settori non coperti dalle integrazioni salariali, oppure rientranti nel campo di applicazione di queste ma che vogliono garantire ai propri dipendenti ulteriori trattamenti, possono sottoscrivere accordi istitutivi di, che erogano ai lavora-tori integrazioni sostitutive o integrative dei trattamenti CIG, CIGS e mobilità. I nuovi fondi vengono istituiti tramite accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stip-ulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. a. Tipologie di fondi 5670 In tabella è sintetizzata la disciplina delle diverse tipologie di, a seconda del settore cui appartiene l'azienda: SETTORI ESCLUSI DALLE INTEGRAZIONI SALARIALI (ordinarie e straordinarie: artt ) Fondi Limite occupazionale Finalità Finanziamento Bilaterali (1)(2)(3)(4) 5 dipendenti (fino a 5 dipendenti, non sussiste alcun obbligo), compresi gli apprendisti Assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (5) Residuale - in vigore fino al 31 dicembre 2015 (2), già istituito con DM (DM 79141/2014), riservato a datori di lavoro che non hanno costituito bilaterali (art. 26 ) o bilaterali alternativi, assorbito dal FIS dal 1 gennaio 2016 (art. 27 ) 15 dipendenti Determinato dai decreti che istituiscono il fondo: contribuzione ordinaria, ripartita tra azienda e lavoratori (rispettivamente 2/3 e 1/3) se sono previsti l'assegno ordinario (art. 30, c. 1, ) e l'assegno di solidarietà (art. 31 ): a carico del datore, contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura comunque non inferiore all'1,5%. Fatto salvo quanto disposto in relazione al contributo addizionale del 4% previsto a carico di chi utilizza le prestazione del fondo di integrazione salariale (art. 29, c. 8, ) per l'assegno straordinario (art. 26, c. 9, artt. 26 e 33 artt. 28 e 33

2 ), da parte del datore di lavoro: contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata (art. 34 ) Di integrazione salariale (FIS), dal 1 gennaio 2016, prende il posto del fondo residuale e pertanto riservato a datori di lavoro che non hanno costituito bilaterali (art. 26 ) o bilaterali alternativi (art. 27 ) (2)(6) 5 dipendenti (compresi gli apprendisti) Garantire: - a tutti l'assegno di solidarietà (art. 31 )(7); - ai dipendenti di aziende con mediamente più di 15 dipendenti, l'assegno ordinario (art. 30, c. 1, ), per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale contributi a carico datore e lavoratore, in misura rispettivamente pari a 2/3 e 1/3 (art. 33, c. 1, 2 e 4, ; Mess. INPS 26 gennaio 2016 n. 306). Dal 1 gennaio 2016, sull'imponibile previdenziale dei dipendenti (esclusi i dirigenti): - 0,65%, per aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti - 0,45%, aziende che occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti. contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni, pari al 4% della retribuzione persa art. 29 Bilaterale alternativo, per i settori artigianato e somministrazione di lavoro nei quali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativame nte più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato al 24 settembre 2015 le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, o dei fondi Assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Prestazioni: - assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario (art. 30, c. 1, ); - assegno di solidarietà (art. 31 ), Come definito dagli accordi e dai contratti collettivi: aliquota complessiva non inferiore, fatto salvo il caso in cui sia previsto il confluire di quote già previste per gli altri fondi, allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1 gennaio 2016, ripartita fra datore di art. 27

3 interprofessionali (art. 118 L. 388/2000), oppure del fondo bilaterale per la somministrazio ne di lavoro (art /2003) (2)(8) Fondi Bilaterali (anche alternativi: art. 27 ) (2) eventualmente limitandone il periodo massimo (purché non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile)(9) (10) lavoro e lavoratore, secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo entro il 31 dicembre 2015 (11) SETTORI CUI GIÀ SI APPLICANO LE INTEGRAZIONI SALARIALI (ordinarie e straordinarie:artt ) Limite occupazionale 5 dipendenti (fino a 5 dipendenti, non sussiste alcun obbligo). A tal fine sui computano anche gli apprendisti Finalità Garantire, ad esempio, prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge (12) Aliquota di finanziamento Vedi sopra art. 26, c. 10, (1) Gli accordi e i contratti collettivi possono prevedere che nel fondo bilaterale confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie (art. 118 L. 388/2000). (2) Ai si applicano le disposizioni relative alle integrazioni salariali in materia di (art. 39 ): - estensione della prestazione agli apprendisti e proroga del periodo di apprendistato in misura pari alle ore di integrazione salariale fruite (art. 2, c. 1 e 4, ) - durata massima complessiva dei trattamenti pari a 24 mesi nell'arco del quinquennio, slavo quanto previsto per i CDSD (artt. 4, c. 1, e 22, c. 5, ); - pagamento, rimborso e conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale (art. 7, c. 1-4, ); - condizioni per il mantenimento del diritto alla prestazione in corso di fruizione della stessa (art. 8 ). (3) Se gli accordi istitutivi dei fondi bilaterali (art. 26 ) riguardano settori, datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I fondi costituiti secondo le procedure in esame prevedono un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale (art. 29 ), in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario (art. 30, c. 1, ). I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al medesimo fondo. (4) I fondi già costituiti al 24 settembre 2015 si adeguano alle disposizioni per quanto concerne l'obbligo di istituzione dei fondi entro il 31 dicembre In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, dal 1 gennaio 2016 confluiscono nel fondo di integrazione salariale (art. 29 ) e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale. (5) Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto. (6) Le prestazioni sono determinate in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro (art. 44, c. 5, ). Dal 2016 coloro che risultavano già iscritti al fondo di solidarietà residuale versano le nuove aliquote di contribuzione e possono fruire delle nuove prestazioni. I trattamenti sono autorizzati dall'inps. Per coloro che, pertanto, non avevano l'obbligo d'iscrizione, in base al vecchio regime, al fondo di solidarietà residuale, l'applicazione della nuova normativa è conseguente all'adozione del decreto interministeriale di prossima emanazione (Nota Min. Lav. 18 gennaio 2016). (7) I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono tuttavia richiederlo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio (8) Se è avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale, rimangono fermi gli obblighi contributivi per la formazione professionale (art. 118 L. 388/2000) e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative. (9) I fondi si adeguano per garantire dette prestazioni entro il 31 dicembre In mancanza, i datori di

4 lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale (art. 29 ) dal 1 gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio (10) Gli accordi e i contratti collettivi definiscono: a) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo; b) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione o la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo; c) la possibilità di far confluire al fondo quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale (art. 118 L. 388/2000); d) la possibilità di far confluire al fondo quota parte del contributo previsto per la somministrazione di lavoro (art /2003), prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30% della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1 gennaio 2016; e) la possibilità per il fondo di avere le finalità di (art. 26, c. 9, lett. a) e b), ): - assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; - prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; f) criteri e requisiti per la gestione del fondo. Ai bilaterali alternativi si applica l'estensione della prestazione agli apprendisti e la proroga del periodo di apprendistato in misura pari alle ore di integrazione salariale fruite (art. 2, c. 1 e 4, : art. 39 ). (11) In difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo, confluiscono nel fondo di integrazione salariale dal 1 gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio (12) Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità di cui agli (artt. 4 e s. L. 223/91) gli accordi e contratti collettivi possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, dal 1 gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 1) Le province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale (art. 40 ) cui, salvo diverse disposiz-ioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 ). Dalla data di istituzione del fondo, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali (ordinarie e straordinarie: artt ) e che non abbiano costituito bilaterali o bilaterali alternativi, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e di Bolzano. Hanno facoltà di aderire al fondo i datori di lavoro già aderenti a bilaterali o a bilaterali alternativi, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano. I datori di lavoro già aderenti al fondo residuale o al fondo di integrazione salariale, e i datori di lavoro che esercitano la facoltà appena citata, non sono più soggetti alla disciplina del fondo di pro-venienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del fondo intersettoriale o dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Tali disposizioni (art. 40, c. 5, ) si applicano anche ai datori di lavoro aderenti al fondo intersettoriale che aderiscono a bilaterali costituiti suc-cessivamente. Il fondo intersettoriale prevede un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale (art. 29 ), in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti. 2) La disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (art. 1 ter DL 249/2004 conv. in L. 291/2004) è adeguata con DM alle norme in esame, sulla base di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (art. 40, c. 9, ).

5 b. Prestazioni 5680 Sia il FIS che i fondi bilaterali hanno la funzione principale di erogare prestazioni di integrazione salariale, anche se di tipologia e durata differenziata. Tutti i (artt ) possono prevedere che le prestazioni integrative continuino ad applicarsi al lavoratore che accetti un'offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20%, e la nuova retribuzione (art. 25, c. 2, 150/2015). 1. FIS Circ. INPS 4 febbraio 2016 n. 22 Dal 1 gennaio 2016 il FIS garantisce un assegno di solidarietà e, nel caso di datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, un assegno ordinario. Assegno di solidarietà Dal 1 gennaio 2016 il FIS (art. 28 ) garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura prevista (art. 24 L. 223/91), o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 31 ). L'assegno è garantito per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi: - dal 1 gennaio 2016, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti; - dal 1 luglio 2016, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti. L'assegno può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni previste per le integrazioni salariali (art. 3 ). Gli accordi collettivi aziendali individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. All'assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. Riduzione d'orario La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato. La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il 30 giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà. Domanda Per l'ammissione all'assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all'inps domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale, entro 7 giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'inps alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informa-tivo unitario delle politiche del lavoro. Assegno ordinario (art. 29, c. 3, ) Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti il FIS garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali: - ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, - straordinarie, limitatamente alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale. La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dal FIS deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

6 2. Fondi bilaterali Assegno ordinario (art. 26 ) In relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, è corrisposto un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale (art. 30 ). I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime pre-viste per la CIG (art. 12 ) e la CIGS (art. 22 ) e comunque nel rispetto della durata massima complessiva dei trattamenti (art. 4, c. 1, ). All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi bilaterali (art. 26 ) e residuale (art. 28 ) deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Prestazioni ulteriori I fondi bilaterali (art. 26 ) possono erogare prestazioni volte (art. 32 ): a) ad assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'unione europea. I fondi bilaterali alternativi (art. 27 ) possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalità di (art. 26, c. 9 lett. a) e b), ): - assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; - prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni. Tutti i (artt ) possono prevedere che le prestazioni integrative continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20%, e la nuova retribuzione (art. 25, c. 2, 150/2015). Testo Memento Lavoro (c) Copyright by Ipsoa - Francis Lefebvre s.r.l

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