COMUNE DI CESANO BOSCONE (Provincia di Milano)

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1 COMUNE DI CESANO BOSCONE (Provincia di Milano) REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2 COMUNE DI CESANO BOSCONE Provincia di Milano -Settore Territorio e Ambiente- REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Adozione delibera C.C. n. 18 del Approvazione delibera C.C. n. 23 del Realizzato dal Settore Territorio e Ambiente Arch. Michela Merlini Geom. Giuseppe Di Ciaula Arch. Alessio Turati Settore Territorio e Ambiente Arch. Michela Merlini Il Sindaco Dott. Vincenzo D Avanzo Il Segretario Comunale Dott. Gaetano Lala 1

3 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Titolo I NORME PROCEDURALI CAPO I L iniziativa Sezione I Soggetti pag. 9 art.1 - Provvedimenti abilitativi e denuncia di inizio attività, autorizzazione paesaggistica e piani attuativi pag. 9 art.2 - Certificati di agibilità pag. 9 Sezione II - Contenuti dell'istanza pag. 10 art.3 - Domanda di Permesso di Costruire o D.I.A. pag. 10 art.4 - Domanda di voltura pag. 10 art.5 - Richiesta di certificati di agibilità pag. 11 Sezione III - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze pag. 11 art.6 - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze pag. 11 art.7 Permesso di Costruire e D.I.A. pag. 11 art.8 Piani attuativi pag. 12 art.9 Modalità di rappresentazione della documentazione grafica pag. 13 art.10 Rappresentazione del contesto ambientale pag. 14 Sezione IV - Autocertificazione ed asseverazione pag. 15 art.11 Autocertificazione pag. 15 2

4 CAPO II Le fasi del procedimento amministrativo Sezione I - Fase di avvio pag. 15 art.12 - Presentazione dell istanza pag. 15 art.13 - Responsabilità del procedimento pag. 15 Sezione II - Fase istruttoria, Fase decisionale e Provvedimento finale pag. 15 art.14 - Disposizioni generali pag. 15 CAPO III Semplificazione dei procedimenti amministrativi Sezione I - Conferenza dei servizi pag. 16 art.15 - Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune pag. 16 art.16 - Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse pag. 16 Sezione III - Collaborazione tra privati e Comune pag. 16 art.17 - Parere preventivo pag. 17 art.18 - Indicazioni interpretative pag. 17 art.19 - Fase interlocutoria pag. 17 CAPO IV Vigilanza e sanzioni Sezione I - Fonti normative pag. 18 art.20 - Sanzioni edilizie pag. 18 Sezione II - Fasi del procedimento sanzionatorio pag. 18 art.21 - Avvio del procedimento pag. 18 3

5 art.22 - Fase istruttoria pag. 18 Titolo II ESAME DEI PROGETTI CAPO I Commissione edilizia e altri organi di valutazione Sezione I Commissione edilizia pag. 19 art.23 Commissione edilizia pag. 19 Sezione II Organi e modalità di valutazione pag. 19 art.24 Istituzione della commissione paesaggio e ambiente pag. 19 art.25 Collegio di valutazione per progetti di particolare rilevanza pag. 19 art.26 Parere del collegio pag. 20 Titolo III DISPOSIZIONI SULL ATTIVITA EDILIZIA CAPO I Ambiente urbano Sezione I Spazi pubblici o ad uso pubblico pag. 20 art.27 Disciplina del verde su aree pubbliche e private pag. 20 art.28 Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico pag. 20 art.29 Insegne e mezzi pubblicitari pag. 21 art.30 Chioschi, cabine telefoniche, edicole pag. 21 art.31 Passaggi pedonali pag. 21 art.32 Spazi porticati pag. 22 art.33 Occupazione degli spazi pubblici pag. 22 art.34 Disciplina d uso del sottosuolo pag. 23 art.35 Reti di servizi pubblici pag. 23 4

6 art.36 Volumi tecnici ed impiantistici pag. 23 art.37 Intercapedini e griglie di aerazione pag. 24 art.38 Manomissione suolo pubblico pag. 24 Sezione II Spazi privati pag. 24 art.39 Accessi e passi carrabili pag. 24 art.40 Strade private pag. 25 art.41 Allacciamento alle reti fognarie pag. 26 art.42 Allacciamento alle reti impiantistiche pag. 26 art.43 Recinzioni pag. 27 art.44 Spazi inedificati e manufatti in disuso pag. 27 art.45 Sistemazioni esterne ai fabbricati pag. 28 art.46 - Toponomastica e segnaletica pag. 28 art.47 Numeri civici pag. 28 CAPO II Requisiti delle costruzioni in rapporto all ambiente e allo spazio urbano Sezione I Inserimento ambientale delle costruzioni pag. 29 art.48 Decoro delle costruzioni pag. 29 art.49 Allineamenti pag. 29 art.50 Distanze dai fabbricati pag. 30 art.51 Spazi conseguenti ad arretramenti pag. 30 art.52 Prospetti su spazi pubblici pag. 30 art.53 Sporgenze e aggetti pag. 31 art.54 Portici e gallerie pag. 32 art.55 Disciplina del colore pag. 32 art.56 Disciplina del verde su aree private pag. 33 5

7 Sezione II Manutenzione ed interventi di adeguamento delle costruzioni pag. 33 art.57 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni pag. 33 CAPO III Requisiti delle costruzioni in relazione agli spazi fruibili e requisiti energetici ed ecologici Sezione I Norme generali pag. 33 art.58 Ambito di applicazione pag. 33 art.59 Tipologia e dimensione dei locali pag. 34 art.60 Requisiti di illuminotecnica di ventilazione ed areazione pag. 34 art.61 Requisiti relativi alla durabilità pag. 34 Sezione II Prestazioni dell involucro pag. 35 art.62 Orientamento dell edificio pag. 35 art.63 Protezione dal sole pag. 35 art.64 Isolamento termico dell involucro degli edifici nuovi pag. 35 art.65 Isolamento termico dell involucro edifici ristrutturati pag. 36 art.66 Prestazione dei serramenti pag. 36 art.67 Contenimento delle dispersioni pag. 36 art.68 Materiali ecosostenibili pag. 36 art.69 Isolamento acustico pag. 36 art.70 Certificazione energetica pag. 37 Sezione III Efficienza energetica degli impianti pag. 37 art.71 Sistemi di produzione calore ad alto rendimento pag. 37 art.72 Impianti centralizzati di produzione calore pag. 38 art.73 Regolazione locale della temperatura dell aria pag. 38 6

8 art.74 Sistemi a bassa temperatura pag. 38 art.75 Contabilizzazione energetica pag. 38 art.76 Efficienza degli impianti elettrici pag. 39 art.77 Inquinamento luminoso pag. 39 art.78 Inquinamento elettromagnetico interno (50hz) pag. 39 Sezione IV Fonti energetiche rinnovabili pag. 40 art.79 Impianti solari termici pag. 40 art.80 Impianti solari fotovoltaici pag. 40 art.81 Predisposizione impianti solari termici e fotovoltaici pag. 40 art.82 Sistemi solari passivi pag. 41 Sezione V Sostenibilità ambientale pag. 41 art.83 Contabilizzazione individuale dell acqua potabile pag. 41 art.84 Riduzione del consumo di acqua potabile pag. 41 art.85 Recupero acque piovane pag. 42 art.86 Riduzione effetto gas radon pag. 42 Titolo IV REALIZZAZZIONE DEGLI INTERVENTI CAPO I Disciplina delle opere art.87 Richiesta e consegna dei punti fissi pag. 43 art.88 Inizio dei lavori pag. 43 art.89 Disciplina del cantiere pag. 43 art.90 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie pag. 44 art.91 Sicurezza del cantiere pag. 45 art.92 Scavi e demolizioni pag. 45 7

9 art.93 Conferimento dei materiali di risulta pag. 45 art.94 Rinvenimenti pag. 46 art.95 Ultimazione dei lavori pag. 46 Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE CAPO I Durata del regolamento edilizio art.96 Modifiche al regolamento edilizio pag. 46 CAPO II Rapporti tra regolamento edilizio e le norme degli strumenti di pianificazione comunale art.97 - Modifiche al regolamento edilizio e alle norme degli strumenti di pianificazione comunale. pag. 47 CAPO III Entrata in vigore del regolamento edilizio art.97 Entrata in vigore del Regolamento edilizio comunale. pag. 47 8

10 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE TITOLO I NORME PROCEDURALI CAPO I L iniziativa Sezione I - Soggetti Articolo 1 Provvedimenti abilitativi e denuncia di inizio attività 1. Sono legittimati a presentare domanda di provvedimento abilitativo (permesso di costruire), autorizzazioni paesistiche, piani attuativi, nonché a presentare Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), il proprietario dell immobile o chi abbia titolo per richiederlo. 2. Nel caso di comproprietà la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti aventi titolo o da uno dei proprietari delegato dagli altri proprietari attraverso la presentazione di autocertificazione ai sensi della vigente normativa, sottoscritta dagli stessi. 3. Nel caso in cui l intervento riguardi parti comuni di un edificio, all istanza deve essere allegata copia della delibera dell'assemblea condominiale che autorizzi esplicitamente l intervento oggetto di richiesta. Articolo 2 Certificati di agibilità 1. Sono legittimati a chiedere il rilascio dei certificati di agibilità tutti i soggetti intestatari dei provvedimenti abilitativi di cui al precedente articolo o comunque legittimati alla realizzazione di opere per le quali sia richiesta tale certificazione. 9

11 Sezione II - Contenuti dell'istanza Articolo 3 Domanda di permesso di costruire o Denuncia di Inizio Attività 1. La domanda di Permesso di Costruire o la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), indirizzata alla struttura competente, deve contenere tutti i seguenti dati: a) generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione ed estremi catastali dell immobile/area oggetto dell intervento con la specificazione: - della zona urbanistica in cui l immobile/area oggetto dell intervento insiste; - di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull immobile/area oggetto dell intervento; e) descrizione dell intervento, con l indicazione della qualificazione dell intervento stesso; f) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista; g) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento; h) elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. 2. Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ampliamento e soprelevazione, vanno indicati, se possibile, anche gli estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell intervento, nonché i proprietari quali risultano dai pubblici registri immobiliari. 3. Nel caso di presentazione di D.I.A il professionista dovrà, nella relazione, descrivere in modo analitico le opere oggetto della stessa ed asseverare che tali opere siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sia generali che particolari, e al vigente regolamento edilizio e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti. Articolo 4 Domanda di voltura 1. Nell ipotesi di trasferimento del permesso di costruire, i successori o gli eventuali aventi causa possono chiedere che il succitato permesso sia intestato agli stessi. 2. Il successore o l avente causa presenta alla struttura competente la domanda di nuova intestazione (voltura) con allegata copia dell atto con cui è stata trasferita la 10

12 titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per il rilascio del permesso di costruire. Articolo 5 Richiesta di certificati di agibilità 1. La domanda di certificato di agibilità deve indicare: a) generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si chiede di certificare l agibilità; d) estremi della denuncia di ultimazione dei lavori presentata (riportando la relativa data); e) luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente. f) libretto dell edificio allegato al vigente Regolamento Locale di Igiene. 2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista dalla normativa legislativa e regolamentare vigente al momento della presentazione della richiesta. Sezione III - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze Articolo 6 Documenti ed elaborati da allegare alle istanze 1. Alle istanze di permesso di costruire o dichiarazioni di inizio attività, alle autorizzazioni paesaggistiche ed alle proposte di piani attuativi deve essere allegata la documentazione come indicata ai successivo punti del presente regolamento. 2. Il titolo legittimante l istanza può essere oggetto di autocertificazione ai sensi delle disposizioni legislative vigenti al momento della presentazione dell istanza. Articolo 7 Permesso di costruire e denuncia di inizio attività 1. A corredo delle domande di permesso di costruire o DIA devono essere presentati i seguenti elaborati di progetto: a) relazione tecnica illustrativa; b) documentazione fotografica dello stato di fatto del fabbricato o dell area oggetto di intervento; c) planimetria generale riportante il lotto oggetto di intervento ed il suo intorno con indicate le opere, le distanze dai confini di proprietà e dagli edifici adiacenti, dai fronti finestrati, il calcolo del volume del progetto e la verifica della rispondenza agli indici edilizi e vincoli; d) piante relative a tutti i piani compreso quello di copertura, debitamente quotate e con l indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, dei rapporti aeroilluminanti, delle aree coperte e scoperte e relativa destinazione delle aree destinate a parcheggio e dei relativi accessi; e) due sezioni quotate di cui almeno una sul vano scala, ove esistente; 11

13 f) prospetti di tutti i fronti del fabbricato in scala adeguata; g) nel caso di interventi di ampliamento, restauri, ristrutturazioni, risanamenti conservativi e manutenzioni straordinarie dovrà essere fornito il rilievo in scala adeguata dello stato di fatto, stato di progetto e stato di confronto impiegando i colori convenzionali per demolizioni e costruzioni, il giallo e il rosso rispettivamente; h) particolari costruttivi (materiali, colori, ecc.); i) planimetria verde (verifica superficie filtrante, piantumazioni, ecc.), così come indicato nell apposito regolamento. 2. Deve altresì essere presentata la seguente documentazione: a) copia del titolo di proprietà ovvero autocertificazione relativa al titolo che abilita alla richiesta; b) estratto di mappa catastale con evidenziato l'immobile e le aree oggetto di intervento; c) estratto della tavola di azzonamento dello strumento urbanistico vigente con evidenziato l'immobile e le aree oggetto di intervento; d) modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione; e) dichiarazione impegnativa, sottoscritta dal progettista (professionista abilitato), di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie del Regolamento d'igiene; f) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi della vigente normativa in materia; g) se necessario, copia dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico; h) se necessario, copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa vigente in caso di immobile assoggettato a vincolo paesistico-ambientale; i) parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, se necessario. j) progetto degli impianti di cui alla legge 46/90 se necessario. k) relazione tecnico-esplicativa e relative tavole grafiche finalizzate alla verifica di quanto disposto dalla vigente normativa in materia relativa al superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche; l) modello istat debitamente compilato se necessario 3. Gli elaborati dovranno essere redatti altresì conformemente a quanto indicato al successivo art 10 Rappresentazione del contesto ambientale. 4. Qualora l istanza non sia corredata dalla predetta documentazione, il responsabile del procedimento (o dell istruttoria) richiede, nei termini indicati dalla legge, la documentazione mancante, ovvero nel caso di attivazione dello sportello unico dell edilizia, l istanza non viene accettata in quanto non completa della documentazione minima indicata. Nel caso di richiesta di integrazioni i termini di conclusione del procedimento sono interrotti e decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione di quanto richiesto. Articolo 8 Piani attuativi 1. Per la documentazione da allegare alle proposte di piani attuativi di iniziativa pubblica e privata si rimanda a quanto specificamente previsto dalla normativa vigente 12

14 in materia al momento della presentazione dell istanza, comunque nel rispetto dei seguenti elaborati minimi: estratto di mappa catastale con evidenziato l'immobile e le aree oggetto di intervento, nonché con l elenco delle proprietà e relative superfici; estratto della tavola di azzonamento dello strumento urbanistico vigente con evidenziato l'immobile e le aree oggetto di intervento; relazione tecnica esplicativa dell intervento; documentazione fotografica; planimetria generale dell area oggetto d intervento con indicazione di eventuali vincoli ambientali, paesistici, ecc; progetto planivolumetrico definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazione d uso; il progetto dovrà essere quotato affinché siano rilevabili le verifiche urbanistiche, le aree di cessione e/o le aree di uso pubblico; prospetti e sezioni in scala adeguata con indicazioni dei materiali e colori; progetto definitivo e/o esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a scomputo; lo stesso dovrà essere corredato dai relativi computi metrici estimativi, redatti separatamente, sulla base del listino della C.C.I.A.A vigente al momento di presentazione dell istanza; schema di convenzione contenente l impegno per le cessioni gratuite delle aree, la durata, l esecuzione delle opere a scomputo, la determinazione degli oneri concessori, le garanzie finanziarie, nonché quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 2. Eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta in sede istruttoria al fine della valutazione della proposta progettuale presentata. Articolo 9 Modalità di rappresentazione della documentazione grafica 1. Al fine di rendere più facile l identificazione degli elementi di progetto, la loro confrontabilità, nonché la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione. Tali modalità vanno rispettate sia nella rappresentazione grafica delle opere (quotatura, campitura, dettaglio di soluzioni tecnologiche, ecc.) che nella descrizione dei materiali impiegati. 2. Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione riconosciuti e codificati e devono utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e codificati, in particolare: a) le quote interne ed esterne e di spessore, nonché le quote di riferimento ai punti fissi e le quote di riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili; b) le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e i parametri, il cui rispetto legittima l esecuzione dell intervento proposto; c) qualora vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si deve far riferimento alla quota numerica. 3. Tutti gli elaborati cartacei devono essere piegati secondo il formato Uni A4 e devono contenere in testata l indicazione del tipo di intervento, la sua ubicazione, il titolo dell elaborato, le generalità e la firma dell avente titolo e del progettista (con relativo timbro professionale). 13

15 4. L istanza nonché gli elaborati grafici relativi all intervento edilizio richiesto (permesso di costruire, DIA, Piano Attuativo) dovranno essere prodotti anche su supporto informatico (compact disc) in formato pdf. 5. Tutta la documentazione deve essere presentata in duplice copia se trattasi di Denuncia di inizio attività, e triplice copia se trattasi di Permesso di costruire. 6. L Amministrazione potrà richiedere ai professionisti di esporre pubblicamente le soluzioni progettuali relative ad un dato intervento (Piani Attuativi, Opere Pubbliche, ecc.) attraverso la predisposizione di moderne tecniche di rappresentazione (Slide, Video, ecc.).le modalità di presentazione saranno di volta in volta concordate con il Settore competente. Articolo 10 Rappresentazione del contesto ambientale 1. Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ricostruzione e di recupero dell esistente devono inserirsi armonicamente nel contesto circostante, edificato e non edificato, indipendentemente dall esistenza di specifici vincoli di tutela. 2. La predisposizione di specifici elaborati grafici di lettura dello stato di fatto e della soluzione progettuale proposta deve garantire il corretto inserimento del manufatto nel contesto urbano o extraurbano, rispettando in ogni caso le caratteristiche peculiari dei luoghi. 3. La documentazione relativa alla rappresentazione dello stato di fatto deve contenere la planimetria di rilievo del sito di intervento a scala non minore di quella catastale (scala 1:500 nel caso si intervenga in ambiti urbani) ed estesa alle aree limitrofe, con specificati: - orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche; - presenze naturalistiche ed ambientali (con evidenziazione di eventuali vincoli di tutela); - alberature esistenti con l indicazione delle relative essenze; - presenza di eventuali costruzioni limitrofe, con relativi distacchi ed altezze, delle quali va specificata la destinazione d uso, i materiali, le finiture, ecc.; - presenza di eventuali impianti (elettrodotti, metanodotti, ecc.) e relative servitù; - rilievo fotografico a colori (dimensioni minime 10 x 15) dell area e del suo contesto. 4. La documentazione relativa alla proposta progettuale deve contenere: a) progetto planivolumetrico in scala adeguata con l indicazione di: a.1) limiti di proprietà e dell ambito oggetto di intervento; a.2) quote planimetriche ed altimetriche del suolo, evidenziando sbancamenti, riporti, sistemazione aree scoperte e formazione di giardini; a.3) accessibilità e fruibilità degli spazi; b) simulazione fotografica dell inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche ed ambientali del contesto in cui si collocano. 14

16 5. Nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici dichiarati di interesse storico, artistico, architettonico, lo stato di fatto, in scala adeguata, deve contenere: il rilievo puntuale del manufatto, evidenziante eventuali stratificazioni e parti aggiunte, relativo a tutti i piani interessati dagli interventi, comprese le parti interrate, la copertura ed eventuali pertinenze; i prospetti riportanti le caratteristiche degli infissi, le indicazioni dei colori, modanature, marcapiani ecc.; le sezioni significative delle tipologie costruttive. ogni elemento naturalisticamente, storicamente ed artisticamente rilevante; la relazione contenente la descrizione della soluzione progettuale, delle tecniche di intervento e dei materiali da impiegare. Sezione IV - Autocertificazione Articolo 11 Autocertificazione 1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di cui al presente regolamento ed in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, tutte le situazioni giuridiche relative alla materia oggetto del presente regolamento risultanti da atti pubblici, potranno essere autocertificate mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'interessato che contenga il richiamo esplicito alle norme sopra richiamate e l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pubblico che sostituisce. Sezione I - Fase di avvio CAPO II Le fasi del procedimento amministrativo Articolo 12 Presentazione dell istanza 1. L istanza di permesso di costruire,di D.I.A. o di piano attuativo redatta in conformità con la vigente normativa sull imposta di bollo, dovrà essere presentata all'ufficio protocollo, ovvero allo sportello unico dell edilizia, qualora attivato, corredata dai documenti indicati agli articoli del presente regolamento, 2. All attivazione dello sportello unico, al momento della presentazione dell istanza sarà rilasciata ricevuta dell avvenuta presentazione con l indicazione: a) del protocollo d ingresso; b) del responsabile del procedimento 3. Ogni istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo. Articolo 13 Responsabilità del procedimento 1. L Amministrazione comunale ai sensi delle prescrizioni di legge in materia, provvede a comunicare il nominativo del responsabile del procedimento e 15

17 l eventuale responsabile dell istruttoria, nonché i numeri telefonici, i giorni, gli orari e le modalità di ricevimento. Sezione II - Fase istruttoria, fase decisionale, provvedimento finale Art. 14 Disposizioni generali 1. Per quanto concerne la fase istruttoria, decisionale ed il provvedimento finale, si fa riferimento alle norme vigenti al momento della presentazione delle istanze CAPO III Semplificazione dei procedimenti amministrativi Sezione I - Conferenza dei servizi Articolo 15 Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune 1. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative, il responsabile del procedimento (o dell istruttoria) può indire una Conferenza dei servizi ai sensi della vigente normativa in materia. 2. La convocazione da parte del responsabile del procedimento (o dell istruttoria) deve essere inviata, per iscritto, ai responsabili delle strutture interessate almeno 15 1 giorni prima della data stabilita. 3. Nella convocazione viene indicato l oggetto del procedimento ed ogni altro elemento che consenta alle unità organizzative convocate di conoscere preventivamente le ragioni della convocazione. 4. Le determinazioni assunte in sede dei Conferenza di servizi vengono verbalizzate a cura del segretario, individuato dal responsabile del procedimento tra i funzionari dell Amministrazione comunale, e assumono il carattere di provvedimento definitivo, conclusivo dell istruttoria, ovvero del procedimento a seconda che la Conferenza dei servizi abbia natura istruttoria o decisoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 5. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e da tutti gli altri partecipanti ed assume valore di provvedimento nel caso di conferenza decisoria. Articolo 16 Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse 1. Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti Amministrazioni diverse, la Conferenza dei servizi viene indetta dal responsabile della struttura organizzativa competente, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti al momento. 1 Il termine di 15 giorni è meramente indicativo. 16

18 2. La Conferenza può essere indetta anche quando l Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e tutti gli atti di assenso richiesti, comunque denominati. In tal caso il verbale della Conferenza ha valore di provvedimento definitivo. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando l attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la Conferenza è convocata, anche su richiesta dell interessato, dal responsabile della struttura organizzativa competente. Sezione III - Collaborazione tra privati e Comune Articolo 17 Parere preventivo 1. Al fine dell acquisizione del parere preventivo i soggetti di cui all art. 1 possono presentare alla struttura competente un progetto preliminare, corredato dai seguenti elaborati: a) planimetria in scala adeguata che consenta l esatta individuazione dell immobile; b) rilievo dell immobile oggetto di intervento in scala opportuna con l indicazione delle piante di tutti i piani, adeguatamente quotate, corredate delle destinazioni d uso dei locali, e con l indicazione dei prospetti e di almeno due sezioni; c) documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all immobile; d) relazione illustrativa dell intervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima; e) dichiarazione firmata dal progettista attestante che il progetto preliminare è conforme alle norme del piano urbanistico vigente, alle norme del Regolamento Edilizio e del Regolamento Locale di Igiene. 2. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dall avente titolo e dal professionista incaricato. 3. La struttura competente esaminata la documentazione può invitare gli interessati a discutere il progetto in via informale. 4. Il parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 5. Nel caso in cui il Settore Territorio ed Ambiente esprima un parere preventivo, lo stesso, in fase di esame del medesimo progetto inoltrato per il rilascio del provvedimento amministrativo o D.I.A., deve tener conto di quanto già precedentemente formulato; eventuali discostamenti dovranno essere motivatamente giustificati per iscritto. Articolo 18 Indicazioni interpretative 17

19 1. I soggetti interessati (proprietari delle aree, professionisti, ordini e collegi professionali) possono chiedere all Amministrazione comunale indicazioni in merito all applicazione delle norme di carattere urbanistico-edilizio. 2. Tali indicazioni dovranno essere fornite dall Amministrazione comunale mediante comunicazione scritta, nella quale si terrà conto anche della prassi applicativa e del costante orientamento seguito dalla stessa Amministrazione. 3. Ai fini della trasparenza le informazioni potranno essere oggetto di consultazione pubblica in quanto inserite sul sito del comune. Articolo 19 Fase interlocutoria L amministrazione comunale nelle figure preposte (responsabile del procedimento, direttore del settore) possono chiedere all avente titolo, congiuntamente al professionista, di illustrare le tavole di progetto presso gli uffici competenti, commissioni istituzionali, giunta comunale o consiglio comunale. Sezione I - Fonti normative CAPO IV Vigilanza e sanzioni Articolo 20 Sanzioni edilizie 1. Le sanzioni urbanistico-edilizie sono disciplinate dalle disposizioni lgislative vigenti al momento. 2. Le sanzioni urbanistico-edilizie sono irrogate dal dirigente della struttura competente. Sezione II - Fasi del procedimento sanzionatorio Articolo 21 Avvio del procedimento 1. Il Dirigente della competente struttura provvede, secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, a comunicare all interessato e ad eventuali controinteressati facilmente individuabili l avvio del procedimento sanzionatorio. 2. In tale comunicazione devono essere indicate: a) l unità organizzativa e le generalità del responsabile del procedimento, il suo numero telefonico, i giorni e gli orari in cui è disponibile al pubblico; b) la persona legittimata ad assumere l atto finale; d) l indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali memorie devono essere inoltrate al responsabile del procedimento; 18

20 Articolo 22 Fase istruttoria 1. Il responsabile del procedimento, valutati gli atti di accertamento dell infrazione, nonché ulteriori e specifiche informazioni e documentazioni acquisite durante la fase istruttoria, comprese eventuali memorie dell interessato e di possibili controinteressati, individua il tipo di sanzione da applicare. Titolo II ESAME DEI PROGETTI Sezione I Commissione edilizia Articolo 23 Commissione Edilizia 1. A far data dall approvazione del presente regolamento la Commissione Edilizia Comunale viene abrogata. Sezione II Organi e modalità di valutazione Articolo 24 Istituzione della Commissione paesaggio e ambiente 1. E istituita la commissione per il paesaggio e l ambiente, la quale esprime parere obbligatorio in merito al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell ente ai sensi della vigente normativa in materia. 2. La stessa è composta da tre esperti in materia di tutela paesaggistica e ambientale iscritti ai rispettivi albi professionali e selezionati secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. Articolo 25 Collegio di valutazione per progetti di particolare rilevanza 1. A supporto dell attività istruttoria, per progetti di particolare rilevanza che possono incidere sulla qualità architettonica ed edilizia delle opere con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano, siano essi presentati sotto forma di permesso di costruire o Denuncia Inizio Attività, è istituito apposito Collegio per acquisire un giudizio di fattibilità. 2. Il succitato Collegio, nominato dal Direttore del Settore è costituito da n.3 esperti tecnici di estrazione comunale, eventualmente integrato da n.3 esperti che compongono la commissione paesaggio e ambiente, nel momento in cui ricorrono le condizioni di cui al precedente articolo L iniziativa di sottoporre la valutazione dei progetti al collegio può avvenire da parte del Direttore del Settore, dal Responsabile del Procedimento o da uno o più 19

21 membri dello stesso collegio informati preventivamente dell elenco delle pratiche depositate agli atti. 4. Il collegio valuta le soluzioni progettuali presentate in ordine principalmente a: a) caratteristiche tipo-morfologiche b) inserimento del contesto ambientale c) sistemazione delle parti a verde d) materiali e colori e) innovazioni tecnologiche Articolo 26 Parere del Collegio 1. Il parere espresso dal Collegio non ha carattere vincolante, bensì è inteso come momento di consultazione/concertazione con il progettista e o proprietario dell intervento affinché lo stesso possa rispondere ad esigenze di pubblico decoro e qualità urbana. 2. Il parere può essere: a) favorevole b) favorevole condizionato- a c) contrario Il punto b è finalizzato allo snellimento delle procedure amministrative nel caso in cui le pratiche esaminate abbiano bisogno di modeste integrazioni. In quest ultimo caso si demanda al responsabile del procedimento la verifica e la rispondenza di quanto richiesto e la formulazione del parere definitivo. 3. Il parere dovrà essere espresso nei tempi di istruttoria che il responsabile di procedimento ha l obbligo di rispettare così come definito dalla normativa vigente. 4. Il parere, in funzione di quanto detto al precedente punto 1, dovrà essere formulato a seguito di un confronto con il professionista incaricato dell intervento che espone al Collegio le soluzioni progettuali presentate. 5. Tale parere potrà essere reso anche come parere preventivo al fine di evitare modifiche e/o richieste da parte del Collegio in fase di progetto esecutivo, riducendo così i tempi di istruttoria. TITOLO III DISPOSIZIONI SULL ATTIVITA EDILIZIA CAPO I : AMBIENTE URBANO Sezione I - Spazi pubblici o ad uso pubblico Articolo 27 Disciplina del verde su aree pubbliche e private 1. Per la disciplina del verde su aree pubbliche e private si rimanda all apposito 20

22 Regolamento comunale per la tutela del verde Articolo 28 Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico. 1. Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità utilizzando materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che consentano facili operazioni di ispezione e ripristino, nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici. 2. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni. 3. E vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere imposta la sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant altro possa deturpare l ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. 4. In presenza di sottoservizi impiantistici in caso di possibili interventi è necessario recintare l area interessata con segnaletica di sicurezza adeguata, visibile anche di notte; è oltremodo necessario richiedere preventivamente l autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico. Articolo 29 Insegne e mezzi pubblicitari 1. Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, da considerarsi parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi sono disciplinati da apposito regolamento contenente i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti in ottemperanza all art.3 del D.lgs 15 novembre 1993, n L installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovranno essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. 3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in genere interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all acquisizione del parere favorevole dell organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. Articolo 30 Chioschi, cabine telefoniche, edicole 1. Chioschi, cabine telefoniche, edicole situate su spazi pubblici anche se di tipo precario e provvisorio devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Chioschi, cabine telefoniche ed edicole debbono sempre essere posizionati e realizzati a seguito di esplicito provvedimento di assenso. 21

23 Articolo 31 Passaggi pedonali 1. Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno essere munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità con i disposti della L. 9 gennaio 1989, n.13 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.R. 20 febbraio 1989, n.6 e s.m.i., inerenti l eliminazione delle barriere architettoniche. 2. I passaggi pedonali devono sempre essere illuminati. 3. La pavimentazione deve essere realizzata con l impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. 4. Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a cm.2,00 e comunque con maglia tale da evitare situazioni di pericolo o ostacolo per ruote, bastoni di sostegno e similari; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia e realizzabili con manufatti carrabili. 5. Nelle zone a prevalente destinazione residenziale devono essere individuati passaggi preferenziali per l accesso a spazi o edifici pubblici con attraversamenti della viabilità stradale realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe al piano stradale. Articolo 32 Spazi porticati 1. La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali, compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani. 2. Non deve essere alterata la continuità delle cortine storiche, incentivando la continuità dei percorsi coperti ed evitando eventuali interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati. 3. Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devono assicurare una effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità. 4. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio degli atti amministrativi di assenso possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e specifiche coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. 5. Il privato è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione e di mantenimento del decoro pubblico degli spazi porticati anche dietro specifica richiesta della pubblica amministrazione. Articolo 33 Occupazione degli spazi pubblici 1. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee o depositi, deve chiedere specifica concessione, indicando l uso, la superficie che 22

24 intende occupare e le opere che intende eseguire; l occupazione delle sedi stradali è regolata dalle leggi vigenti. 2. Ferme restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l uso, ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. 3. Quando sia necessario prolungare l occupazione oltre il termine stabilito, il titolare della concessione ha l obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo. 4. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l occupazione e indica il termine finale della medesima. 5. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni preesistenti. Articolo 34 Disciplina d uso del sottosuolo 1. Per uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche deve intendersi l utilizzo del sottosuolo per i sottoservizi impiantistici, i locali tecnici, la realizzazione di sottopassaggi pedonali o veicolari, la realizzazione di spazi pubblici con finalità commerciali, la realizzazione di autoparcheggi interrati, la realizzazione di reti di viabilità, la realizzazione di reti di trasporto pubblico. 2. Gli spazi del sottosuolo dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia. 3. Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi della occupazione del suolo e non deve costituire elemento di possibile limitazione futura. 4. Il Comune ha la facoltà di prescrivere i criteri tecnici da osservare per la esecuzione di manufatti e di definire le linee programmatiche per l utilizzo degli spazi di sottosuolo a cui devono uniformarsi i privati ed i soggetti pubblici interessati. 5. Il ripristino delle manomissioni di suolo pubblico deve sempre essere effettuato a regola d arte. Articolo 35 Reti di servizi pubblici 1. Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi. 2. I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata. 3. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici. Articolo 36 Volumi tecnici ed impiantistici 1. I volumi tecnici impiantistici (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, non comportano limitazione alle altezze delle costruzioni purchè giustificate da particolari esigenze 23

25 tecniche, inoltre devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano. 2. La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a provvedimento autorizzativi o denuncia di inizio attività. 3. Le cabine di trasformazione per l alimentazione della rete di distribuzione all utenza non sono computate ai fini della verifica degli indici volumetrici e possono trovare collocazione all interno delle zone di rispetto stradale, fatte salve diverse disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione comunale. 4. Al fine di non arrecare pregiudizio ai contesti in cui si collocano, le stazioni di pompaggio e di decompressione del gas possono essere realizzate anche in sottosuolo prevedendo comunque le necessarie aperture per consentirne la facile ispezione. Articolo 37 Intercapedini e griglie di aerazione. 1. Nella realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, necessarie all illuminazione indiretta, all aerazione e protezione dall umidità dei locali interrati, nonché a favorire l accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite, le griglie di ventilazione devono essere correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono. 2. In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti marciapiedi, strade e spazi pubblici e nel sottosuolo pubblico, i proprietari frontisti possono, previo atto autorizzativo, realizzare intercapedini di servizio o di isolamento ispezionabili dotate di cunetta e scarico per il deflusso delle acque meteoriche e di quelle utilizzate per la pulizia. 3. Le intercapedini devono essere protette da griglie di copertura praticabili, carrabili e antisdrucciolevoli. 4. La realizzazione delle intercapedini è soggetta ad autorizzazioni, da richiedere allegando elaborati grafici in scala adeguata nonché copia delle autorizzazioni rilasciate da parte dei gestori delle reti dei servizi pubblici. 5. La costruzione e i successivi interventi di manutenzione sono a totale carico dei proprietari. Articolo 38 Manomissione suolo pubblico 1. Tutti gli interventi da eseguire su suolo pubblico che comportano la manomissione dello stesso sono soggetti a preventiva autorizzazione. 2. L istanza preferibilmente redatta su apposita modulistica predisposta dall amministrazione dovrà essere corredata da elaborato grafico quotato (pianta e sezione) in scala adeguata e planimetria generale individuante l area di intervento. 3. Anche gli enti gestori dei sottoservizi pubblici sono tenuti ad acquisire autorizzazione in merito agli interventi di cui al presente articolo fatto salvo quanto eventualmente disciplinato in apposite convenzioni. Sezione II - Spazi privati 24

26 Articolo 39 Accessi e passi carrabili 1. L accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata, previo assenso dell Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l accesso verrà consentito dalla strada con minor traffico veicolare. 3. L accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. Nelle nuove costruzioni residenziali la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m. 3,50 e non superiore a m.6, Sono ammesse larghezze maggiori solo in caso di particolari esigenze che dovranno essere debitamente documentate mediante apposita relazione esplicativa. 6. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima, in piano, tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest ultima e la rampa di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a m. 4; è consentita la riduzione a m. 3 solo in caso di automazione del cancello di accesso alla proprietà. 7. L uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata in conformità a quanto disposto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione. 8. Nel caso in cui si dovessero prevedere due o più passi carrai la distanza minima da rispettarsi non deve essere inferiore a m.2, La distanza di un passo carraio dai confini di proprietà non può essere inferiore a m. 0, Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque e, la pendenza non deve essere superiore al 18%. 11. Gli accessi carrai esistenti, possono essere conservati nello stato in cui si trovano; tuttavia nel caso di ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni, e nuove edificazioni degli edifici di cui sono pertinenza, gli stessi debbono essere adeguati alla presente norma. 12. I cancelli o porte di accesso possono essere automatizzati se danno su pubblica strada. Articolo 40 Strade private 1.La costruzione di strade private è consentita nell ambito dei Piani Attuativi, ovvero nelle zone non urbanizzate, previa apposita convenzione. 2.Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a) alla pavimentazione; b) alla manutenzione e pulizia; c) all apposizione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale prescritta; d) all efficienza del sedime e del manto stradale; a) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali. 25

27 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di m.5,00 (esclusi marciapiedi e spazi di sosta) e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m.7,50 e se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di m.3,50 (esclusi marciapiedi e spazi di sosta) e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m.6, Le strade private a servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere larghezza minima di m.4,00 (esclusi marciapiedi e spazi di sosta) nel caso di un unico senso di marcia, e di m.7,00 nel caso di doppio senso di marcia e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m.10,00 e se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 6. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 7. Le strade private poste all interno del centro abitato, debbono essere dotate di idoneo impianto di illuminazione da realizzare e da mantenere a carico degli enti o soggetti proprietari. Articolo 41 Allacciamento alle reti fognarie 1. Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria, secondo le modalità stabilite dall Ente Gestore del servizio. Per l ottenimento delle relative autorizzazioni dovranno essere osservate le prescrizioni contenute nelle convenzioni sottoscritte. Articolo 42 Allacciamento alle reti impiantistiche 1. Nella costruzione degli immobili devono essere garantite modalità di esecuzione che consentano gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, telefonica, elettrica, gas metano, energia termica) secondo la normativa tecnica dettata dagli enti erogatori dei servizi. 2. Deve essere inoltre garantita la possibilità di ulteriori allacciamenti dei servizi a rete connessi allo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni. 3. Gli allacciamenti e le relative infrastrutture previsti ai precedenti commi devono essere realizzati anche negli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria che prevedano l adeguamento dei servizi tecnologici riguardanti l intero edificio. 4. L installazione di antenne paraboliche deve rispettare i seguenti criteri: a) tutti i condomini già in possesso di un impianto centralizzato o che intendono installarne uno devono avvalersi di antenne paraboliche collettive; b) l installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del decoro, dell estetica e dell ambiente; 26

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