Copertura Sanitaria Cassa RBM Salute per E.N.B.Ass.

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1 Copertura Sanitaria Cassa RBM Salute per E.N.B.Ass. Contratto di Assicurazione per il rimborso delle spese mediche da malattia e da infortunio per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario b) Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Edizione 04/08/2015 RBM Salute S.p.A. - Socio Unico

2 SOMMARIO Nota Informativa: - Glossario Condizione di Assicurazione comprensive di: - SEZIONE I Condizioni Generali di Assicurazione Descrizione delle Prestazioni Assicurate Delimitazioni ed Esclusioni dell Assicurazione Liquidazione dell indennizzo - SEZIONE II Servizi aggiuntivi Previmedical - ALLEGATI 1) Elenco Interventi Chirurgici 2) Scheda riassuntiva Massimali/somme assicurate, scoperti e franchigie (facsimile) 3) Guida alle prestazioni sanitarie - Regime di assistenza diretta, mista e regime rimborsuale 4) Informativa resa all interessato ai sensi del Codice sulla Privacy (fac-simile) 5) Informativa relativa alle aree web riservate attivate ai sensi del Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013 Ai sensi dall art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute del presente contratto, sono riportate in carattere sottolineato.

3 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali RBM Salute S.p.A. ha sede legale e direzione generale in Italia, via Forlanini Borgo Verde, Preganziol Treviso, sede secondaria via Victor Hugo, 4, Milano recapito telefonico ed è Impresa iscritta al numero dell Albo delle Imprese di assicurazione, autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n del 17/10/2007 (G.U. 2/11/2007 n. 255). Recapito telefonico: , sito internet: indirizzo di posta elettronica: info@rbmsalute.it; rbmsalutespa@pec.rbmsalute.it 2. Informazione sulla situazione patrimoniale dell impresa 1 Dati patrimoniali al 31 dicembre 2014 Patrimonio netto: ,00 di cui - capitale sociale: ,00 - totale delle riserve patrimoniali: ,00 Indice di solvibilità 2 : 245% B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di assicurazione ha una durata di 1 anno a partire dalle ore del giorno della data di sottoscrizione dell'assicurazione e di pagamento del premio (vedi art. 3 delle CGA). Il contratto prevede il tacito rinnovo, salvo eventuale richiesta di disdetta, pertanto, qualora non disdettato 30 giorni prima della scadenza, la copertura si intende rinnovata per la successiva annualità (vedi art. 5 delle CGA). 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La copertura prevede il rimborso delle spese sostenute, a seguito di infortunio o malattia, per Ospedaliere (Interventi Chirurgici, ecc.) ed Extraospedaliere, ossia Alta Specializzazione, Visite Specialistiche, Ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso, Pacchetto maternità, Prestazioni odontoiatriche particolari, Prestazioni di implantologia, Avulsione (Estrazione denti), Prestazioni diagnostiche particolari, Prevenzione della sindrome metabolica, Presidi ed ausili medici ortopedici, Fisioterapia da infortunio o per patologie particolari, Agopuntura manu medica (vedi art. 15 Oggetto dell assicurazione delle CGA ed Allegato n.2 Scheda riassuntiva ). La copertura prevede inoltre per tutte le opzioni i Servizi aggiuntivi Previmedical di cui alla Sezione II. 1 I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato 2 L indice di solvibilità rappresenta rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 1/9

4 MOD.AP NI 1149 In caso di ricovero nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale la copertura prevede il pagamento di un indennità prestabilita per ogni giorno di ricovero (vedi punto 5 dell art. 15 delle CGA ed Allegato 2). Avvertenza: la copertura non include le malattie preesistenti alla stipula della polizza e prevede esclusioni (vedi art. 16 delle CGA) e cause di non assicurabilità (vedi art. 17 delle CGA). Avvertenza: la copertura prevede un limite massimo annuo per il totale degli indennizzi di ogni garanzia (vedi art. 15 delle CGA ed Allegato 2). Ad esempio, poiché il massimale della garanzia Visite specialistiche è pari ad 700,00, il totale degli indennizzi in un anno non potrà superare tale importo. Avvertenza: La copertura prevede franchigie e scoperti (vedi art. 15 delle CGA ed Allegato 2). Ad esempio: poiché alla garanzia Alta specializzazione è previsto una franchigia di 35,00 per prestazione/ciclo in caso di prestazioni effettuate presso strutture convenzionate con Previmedical, a fronte di una spesa di 300,00 verranno rimborsati 265,00 (cioè si applica la franchigia di 35,00). Avvertenza: sono previsti limiti massimi di età assicurabile (vedi art. 17 delle CGA). 4. Periodi di carenza contrattuali La polizza non prevede periodi di carenza (nei quali la copertura non è attiva). 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio -Questionario sanitario - Nullità Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (vedi art. 1 delle CGA). Non è prevista la compilazione e sottoscrizione del Questionario sanitario. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Ad esempio, in caso di trasferimento della residenza si può verificare un aggravamento del rischio che va comunicato (vedi art. 7 e 9 delle CGA). 7. Premi Il premio dovrà essere versato dal Contraente alla Società, direttamente, mediante bonifico bancario. Il premio, dovrà essere corrisposto in rate sub-annuali con frazionamento mensile senza alcun interesse. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed i premi non sono indicizzati. 9. Diritto di recesso Avvertenza: la facoltà di recesso da parte del contraente è preclusa Il Contraente ha sempre la facoltà di disdire annualmente dal contratto senza oneri, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza (vedi art. 5 delle CGA). 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto (art del codice civile) Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 2/9

5 11. Legge applicabile al contratto Il contratto è regolato dalla Legge italiana. 12. Regime fiscale Il premi sono sottoposti a tassa del 2,50%. Gli indennizzi non sono soggetti a tassazione. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: la data del sinistro è quella in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l intervento chirurgico in ambulatorio; in caso di prestazioni extraospedaliere, la data del sinistro è è quella della prima prestazione sanitaria erogata relativa allo specifico evento. Il sinistro deve essere denunciato per iscritto alla Società non appena l assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità; la Compagnia può richiedere che l assicurato sia visitato da un proprio fiduciario (vedi art. 18 delle CGA) Il dettaglio della procedura di accesso ai regimi di assistenza rimborsuale e mista è indicata in apposita Guida (vedi allegato n. 3 GUIDA ALLE PRESTAZIONI SANITARIE REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA, MISTA E REGIME RIMBORSUALE ). 14. Assistenza diretta - Convenzioni Avvertenza: la copertura è prestata anche in forma diretta tramite istituti di cura e medici convenzionati (vedi art. 18 delle CGA). Per ricevere le prestazioni in tale regime di assistenza, l Assicurato dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa per ottenere l autorizzazione. Il dettaglio della procedura di accesso ai regimi di assistenza diretta è indicata in apposita Guida (vedi Allegato n. 3 GUIDA ALLE PRESTAZIONI SANITARIE REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA, MISTA E REGIME RIMBORSUALE ). Si rinvia al sito per l elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a RBM Salute S.p.A. Servizio Clienti Sede Legale - Via E. Forlanini, Preganziol (TV) loc. Borgo Verde, oppure via telefax al numero 0422/062909, o via all indirizzo di posta elettronica reclami@rbmsalute.it utilizzando il fac-simile disponibile sul sito nella sezione dedicata ai reclami. RBM Salute provvederà ad inviare risposta al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso. Qualora l esponente non fosse soddisfatto della risposta ricevuta, o non ricevesse risposta entro i 45 giorni dalla presentazione del reclamo, prima di interessare l Autorità giudiziaria potrà: - rivolgersi all IVASS, utilizzando il fac-simile di lettera disponibile sul sito dell Autorità di Vigilanza, al seguente link: - avvalersi della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 per le controversie in materia di contratti assicurativi, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione a sua libera scelta - accreditato presso il Ministero della Giustizia; - avvalersi degli altri sistemi alternativi vigenti per la risoluzione delle controversie. Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 3/9

6 Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 16. Arbitrato Per la risoluzione delle controversie relative al presente contratto o comunque ad esso connesse le Parti possono adire l Autorità Giudiziaria competente, previo esperimento del tentativo di mediazione richiesto come condizione di procedibilità ai sensi di legge, in quanto non è prevista alcuna forma di arbitrato. Per i dettagli si rinvia all articolo Controversie della Condizioni di Assicurazione. RBM Salute S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il rappresentante legale 4/9

7 GLOSSARIO Aborto: interruzione prematura di una gravidanza, per cause naturali o provocata artificialmente. Aborto spontaneo: interruzione prematura di una gravidanza avvenuta per cause naturali, non causata da un intervento esterno. Aborto terapeutico: interruzione di una gravidanza motivata esclusivamente da ragioni di ordine medico, come la presenza di gravi malformazioni al feto. Accertamento diagnostico: prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo. Assistito: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione, ovvero i Dipendenti delle Agenzie di assicurazione aderenti ad E.N.B.Ass. Assicurazione: il contratto con il quale la Società si impegna a tenere indenne l Assistito entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. Assistenza infermieristica: l assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma. Associato: E.N.B.Ass. Cartella Clinica: documento ufficiale avente la natura di atto pubblico, redatto durante la degenza, diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e diagnosi di dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.). Cassa/Fondo: Cassa RBM SALUTE, via E. Forlanini 24, Preganziol (TV) Loc. Borgo Verde, C.F , soggetto avente finalità assistenziale ed abilitato a norma di legge anche ai sensi dell'art 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del programma sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. Centro Medico: struttura, anche non adibita al ricovero, non finalizzata al trattamento di problematiche di natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità (esami diagnostici strumentali, analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e riabilitativi) e dotata di direzione sanitaria. Certificato di assicurazione: il documento rilasciato dalla Società che riporta gli elementi principali dell assicurazione (decorrenza e scadenza della polizza, il premio, gli estremi dell Aderente, i soggetti assicurati, ecc). Contraente: Cassa RBM SALUTE, via E. Forlanini 24, Preganziol (TV) Loc. Borgo Verde, C.F , il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di chi spetta e che è responsabile del versamento del premio. Convalescenza: periodo dopo la dimissione dall istituto di cura che comporti una inabilità temporanea totale. Difetto fisico: alterazione organica clinicamente statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da anomalia congenita. Evento/Data Evento: - Prestazioni Ospedaliere - il singolo ricovero, anche in regime di Day Hospital o il singolo intervento chirurgico ambulatoriale (anche per più patologie) 5/9

8 La data dell evento è quella in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l intervento chirurgico in ambulatorio. - Prestazioni Extraospedaliere - tutti gli accertamenti, visite ed esami, riguardanti la stessa patologia, inviati contemporaneamente. La data evento è quella della prima prestazione sanitaria erogata relativa allo specifico evento. Franchigia: la parte delle spese sostenute, determinata in maniera fissa, che rimane a carico dell Assistito. Se non diversamente indicato si applica per evento. Indennità sostitutiva: indennizzo forfettario giornaliero riconosciuto in caso di ricovero che non comporti il rimborso di spese sanitarie. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili e documentabili. Intervento Chirurgico: atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Eventuali biopsie effettuate nell ambito di endoscopie non sono considerate intervento chirurgico. Intervento Chirurgico concomitante: qualsiasi procedura chirurgica effettuata nella medesima sessione dell intervento principale. Intramoenia: prestazioni sanitarie erogate individualmente o in equipe da professionista medico, dipendente di una struttura sanitaria pubblica, fuori dall orario di lavoro, in regime ambulatoriale, di day hospital o di ricovero, in favore e per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per le prestazioni del professionista e/o per quelle della struttura sanitaria. Le suddette prestazioni libero-professionali intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica di appartenenza del medico (in sede) che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede). Istituto di Cura: Ospedale, clinica universitaria, istituto universitario o clinica privata regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. Lungodegenza: ricovero in cui le condizioni fisiche dell Assistito siano tali che una guarigione non può essere raggiunta con trattamenti medici e la permanenza in un istituto di cura è resa necessaria da misure di carattere essenzialmente assistenziale o fisioterapico di mantenimento; Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. La gravidanza non è considerata malattia. Malattia Mentale: tutte le patologie mentali (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese capitolo 5 (DISTURBI PSICHICI) della 9 revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD9- CM dell OMS). Malformazione: la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti o di suoi organi per condizioni morbose congenite Massimale: la spesa massima rimborsabile fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, la Società presta le garanzie. Qualora non diversamente indicato, si intende applicato per Assistito. 6/9

9 Medicina Alternativa o Complementare: le pratiche mediche non convenzionali definite dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: agopuntura; fitoterapia; medicina ayurvedica; medicina antroposofica; medicina omeopatica; medicina tradizionale cinese; omotossicologia; osteopatia; chiropratica. Network: rete convenzionata di Previmedical S.p.A., costituita da Ospedali, Istituti a carattere scientifico, Case di cura, Centri diagnostici, Poliambulatori, Laboratori, Centri fisioterapici, Medici Specialisti ed Odontoiatri, per l erogazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta e mista. L elenco delle strutture convenzionate è consultabile sul sito internet Polizza: i documenti che descrivono e provano l assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Retta di degenza: trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica Ricovero: degenza in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento, documentato da una Cartella Clinica e da una SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera). Ricovero Improprio: la degenza, sia con che senza pernottamento in Istituto di Cura, che non risulta essere necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la quale non viene praticata alcuna terapia complessa e vengono eseguiti solo accertamenti diagnostici che normalmente vengono effettuati in regime ambulatoriale senza alcun rischio o particolare disagio per il paziente. Rimborso/Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Scoperto: la parte delle spese sostenute, determinata in percentuale, che rimane a carico dell Assistito. Se non diversamente indicato si applica per evento. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso (infortunio e/o malattia) per il quale è stipulata l assicurazione. Sport Professionistico: attività svolta da atleti che esercitano, a titolo oneroso, continuativo o in via prevalente rispetto ad altre attività professionali, una disciplina sportiva. Società: RBM Salute S.p.A. S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale Sub-massimale: la spesa massima rimborsabile per specifiche prestazioni previste nelle CGA, fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo e nell ambito dei massimali previsti, la Società presta le garanzie. Qualora non diversamente indicato, si intende applicato per Assistito. Nel caso di ricovero con intervento chirurgico esso comprende oltre all intervento principale anche eventuali interventi concomitanti. Termini di aspettativa/carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di effetto dell opzione e l inizio della garanzia. Trattamenti Fisioterapici e Riabilitativi: prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguiti da medico o da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia, effettuate esclusivamente presso Centri Medici, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza. Dalla presente copertura dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le prestazioni 7/9

10 finalizzate al trattamento di problematiche di natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell'ambito della medicina estetica. Visita Specialistica: la prestazione sanitaria, effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e per prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale. Non sono considerate visite specialistiche quelle effettuate da medici specializzati in Medicina Generale e Pediatria. 8/9

11 MOD. AP CGA RS 1149 Polizza Rimborso Spese Mediche da Malattia e da Infortunio Condizioni di Assicurazione

12 cio Sezione I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assistito relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione degli effetti dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 2. Altre assicurazioni/coperture L Assistito deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assistito deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art del Codice Civile. Quanto suddetto vale anche nel caso in cui lo stesso rischio è coperto da contratti stipulati dall assistito con Enti, Casse, Fondi integrativi sanitari. Fatto salvo il diritto di regresso della Società. 3. Decorrenza dell assicurazione Pagamento del premio L'assicurazione decorre dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 00 del giorno successivo al pagamento. L assicurazione ha durata pari ad 1 (uno) anno e scade alle ore del 01/10/2016. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00 del 16 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00 del giorno successivo al pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del Codice Civile. Trascorso il termine di cui sopra, la Società ha diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o di esigere giudizialmente l esecuzione. L anagrafica dovrà pervenire alla Società con almeno 16 gg di anticipo sulla data di decorrenza, tramite tracciato informatico concordato. 3.1 Premio Il premio, dovrà essere corrisposto in rate sub-annuali con frazionamento mensile senza alcun interesse. Il versamento del premio alla Società dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese di competenza. Il premio annuo totale è stabilito in 90,00 pro dipendente corrisposto in rate mensili pari a 7,50 pro dipendente. 4 Modalità di adesione - Variazione delle persone assicurate 4.1 Adesione degli Assistiti al Fondo L Ente E.N.B.Ass. comunica alla Cassa e quest ultima rimette alla Società i nominativi dei singoli assistiti, anche in forma cumulativa, nei trenta giorni antecedenti la decorrenza. Questa comunicazione rispecchia le riconciliazioni, sulla base delle comunicazioni e dei contributi ricevuti dalle Agenzie associate tre mesi prima, effettuate dall Ente. Per le categorie aderenti la garanzia decorre dalle 0.00 del primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione ricevuta dall E.N.B.Ass., che coincide con il primo giorno del quarto mese successivo al ricevimento, da parte dell Ente, delle richieste inviate dalle Agenzie. Pag. 1 di 51

13 4.2 Persone Assicurate L assicurazione è prestata a favore di Assistiti con residenza in Italia, dipendenti di Agenzie di Assicurazione italiane o filiali italiane di Agenzie estere associate, purchè non Agenti. E richiesta l adesione obbligatoria di tutti i dipendenti appartenenti alla stessa Agenzia. 4.3 Nuove assunzioni Nel caso di nuove assunzioni, la garanzia per il dipendente decorre dalle ore del primo giorno del mese successivo alla richiesta da parte della Cassa di inserimento dei nuovi Assistiti alla Società che coincide con il primo giorno del quarto mese successivo alla data dell assunzione sempreché questa venga correttamente comunicata. 4.4 Esclusioni in corso d anno In caso di esclusione di Assistiti in corso d anno, per interruzione del rapporto di lavoro del singolo Dipendente o dell Associazione dell Agenzia all E.N.B.Ass. per qualsiasi causa intervenuta, la copertura sanitaria è operante fino al primo giorno del quarto mese successivo all interruzione o all uscita, fermo il pagamento dei premi mensili di competenza, a compensazione del periodo iniziale di traslazione della copertura. Il premio è dovuto dal primo giorno del mese di perfezionamento dell inclusione in copertura e deve essere corrisposto per le mensilità di effettiva presenza in copertura dell Assistito. 5. Tacito rinnovo In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza del singolo certificato di polizza, questo è prorogato per la durata di un anno e così via. 6. Estensione Territoriale La polizza è valida per gli assistiti residenti in Italia. L assicurazione vale per il Mondo Intero con l intesa che le liquidazioni dei danni vengano effettuate in Italia, con pagamento dei rimborsi in Euro. Per le spese sostenute all estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione della BCE. 7. Forma delle comunicazioni Il Contraente e la Società prestano reciprocamente preventiva ed espressa accettazione di adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione di comunicazioni in corso di contratto anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza. 8. Obblighi di consegna documentale a carico del Contraente Prima dell adesione alla copertura assicurativa, la Cassa ha l obbligo di consegnare all Ente associato e questo all assistito la seguente documentazione: a) Richiesta di adesione, b) Informativa Privacy (consenso al trattamento dei dati personali), c) Condizioni di Assicurazione. Una copia della Richiesta di Adesione e dell'informativa Privacy, entrambe sottoscritte dall'assistito, dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società qualora questa ne faccia richiesta. 9. Trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie Nei casi di: cessazione d agenzia o assegnazione di portafoglio a nuovo intermediario, modifiche statutarie attinenti il cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale, trasferimento, anche parziale, del portafoglio, fusione o scissione del portafoglio stesso, Pag. 2 di 51

14 la Società, entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia dell operazione, renderà al Contraente un informativa di dettaglio. Il Contraente è tenuto, a sua volta, a comunicare tali informazioni ad ogni Assistito. 10. Assicurazione per conto altrui Quando la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assistito, così come disposto dall'art del Codice Civile. 11. Imposte Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 12. Foro Competente Ferma la facoltà delle Parti di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente Contratto l Autorità Giudiziaria competente viene individuata: - Per ogni controversia tra la Società e il Contraente è competente l Autorità Giudiziaria ove ha sede la Contraente Società. - Per ogni controversia tra la Società e l Assistito è competente l Autorità Giudiziaria, in quella del luogo di residenza o domicilio dell Assistito o dell avente diritto. 13. Controversie: mediazione Ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive disposizioni modificative ed integrative, qualsiasi controversia relativa al presente contratto o comunque ad esso connessa - comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - deve essere preliminarmente sottoposta a procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione iscritto nell apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e che abbia sede nel luogo dell Autorità Giudiziaria territorialmente competente per la controversia. L esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Qualora la lite non venga conciliata nell ambito della mediazione, le Parti saranno libere di adire l Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, individuata secondo le previsioni dell art. Foro competente delle Condizioni Generali di Assicurazione. 14. Rinvio alle Norme di Legge Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le Norme di Legge vigenti in Italia. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE 15. Oggetto dell Assicurazione La società assicura, fino a concorrenza dei massimali e/o somme assicurate e con i limiti indicati nel seguente Piano Sanitario, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall Assistito e rese necessarie a seguito di malattia o infortunio avvenuto dopo la data di effetto della Polizza, per le seguenti prestazioni: Ricovero in istituto di cura a seguito di malattia e infortunio per interventi chirurgici, intendendo per tali quelli elencati nell Allegato n.1 Elenco Interventi Chirurgici Alta specializzazione Visite specialistiche Ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso Pacchetto maternità Prestazioni odontoiatriche particolari (prevenzione) Pag. 3 di 51

15 Prestazioni di implantologia Avulsione (estrazione denti) Prestazioni diagnostiche particolari (prevenzione) Sindrome metabolica Presidi e ausili medici ortopedici Fisioterapia da infortunio e patologie particolari Agopuntura manu medica A) OSPEDALIERE PRESTAZIONI OSPEDALIERE 1) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO PER INTERVENTI CHIRURGICI (VEDI ALLEGATO N. 1 - ELENCO INTERVENTI CHIRURGICI) Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante il pernottamento, il solo intervento di Pronto Soccorso non costituisce ricovero. Qualora l Assistito venga ricoverato per un intervento chirurgico, intendendo per tale uno di quelli elencati nell Allegato n.1, può godere delle seguenti prestazioni: Pre-ricovero Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 120 giorni precedenti l inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall infortunio che ha determinato il ricovero. Intervento chirurgico Onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento (risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi, necessarie al recupero dell autonomia dell Assistito. Assistenza medica, medicinali, cure Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi durante il periodo di ricovero. Retta di degenza Non sono comprese nella prestazione le spese voluttuarie. Nel caso di ricovero in Istituto di cura non convenzionato le spese sostenute vengono riconosciute nel limite di 300,00 al giorno. Accompagnatore Retta di vitto e pernottamento dell accompagnatore nell Istituto di cura o in struttura alberghiera. Nel caso di ricovero in Istituto di cura non convenzionato la garanzia è prestata nel limite di 50,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero. Assistenza infermieristica privata individuale Assistenza infermieristica privata individuale nel limite di 60,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero. La presente garanzia è prestata in forma esclusivamente rimborsuale. Post-ricovero Esami e accertamenti diagnostici, prestazioni mediche, chirurgiche (queste ultime qualora la richiesta sia certificata al momento delle dimissioni dall istituto di cura), nonché le prestazioni finalizzate al recupero della salute quali i trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali, effettuati nei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall infortunio che ha determinato il ricovero. Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all atto delle dimissioni dall istituto di cura. Pag. 4 di 51

16 La presente garanzia viene prestata in forma esclusivamente diretta in strutture sanitarie e con personale convenzionato con Previmedical. Per medicinali, prestazioni infermieristiche e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), la garanzia è prestata in forma esclusivamente rimborsuale. Nel caso in cui l Assistito si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari. 2) Trasporto sanitario a seguito di intervento chirurgico La Società rimborsa le spese di trasporto dell Assistito in ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo sanitario all Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e di rientro alla propria abitazione con il massimo di 1.500,00 per ricovero. 3) Trapianti Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, la Società riconosce le spese previste ai punti 1 Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio per intervento chirurgico e 2 Trasporto sanitario a seguito di intervento chirurgico con i relativi limiti in essi indicati, nonché le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto dell organo. Nel caso di donazione da vivente, la prestazione prevede il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico, cure, medicinali, rette di degenza. Durante il pre-ricovero sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione del rigetto. 4) Neonati La Società provvede al pagamento delle spese per interventi chirurgici effettuati nel primo anno di vita del neonato per la correzione di malformazioni congenite, comprese le visite e gli accertamenti diagnostici pre e post intervento, nonché la retta di vitto e di pernottamento dell accompagnatore nell Istituto di cura o in struttura alberghiera per il periodo del ricovero spesi nel limite annuo di ,00 per neonato. 5) Indennità sostitutiva per intervento chirurgico L Assistito, qualora non richieda alcun rimborso, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un indennità di 80,00 per ciascun giorno di ricovero per i primi 30 giorni di ricovero, per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell infortunio e del parto, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio in dipendenza di tali eventi. Dal 31 giorno fino al 100 di ricovero, l indennità viene elevata a 100,00 per ogni giorno di ricovero. Come già indicato per ricovero si intende la degenza in Istituto di Cura comportante pernottamento: pertanto l indennità sostitutiva viene conteggiata per ogni notte trascorsa all interno dell Istituto di cura. Modalità di erogazione delle prestazioni ospedaliere Il rimborso delle spese previste verrà effettuato nel modo seguente: a) Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate con Previmedical ed effettuate da medici convenzionati, le spese per le prestazioni erogate all Assistito vengono liquidate direttamente dalla Società, alle strutture convenzionate, senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia, fermo restando le limitazioni previste alle singole garanzie. b) In caso di ricovero in forma rimborsuale, le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all Assistito nel limite di un sottomassimale di 8.000,00 per intervento con l applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di 2.000,00 per intervento, ferme restando le limitazioni previste alle singole garanzie.. Pag. 5 di 51

17 Tale modalità di erogazione delle prestazioni sarà attivata nel solo caso in cui l Assistito fosse domiciliato in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate. Diversamente, resta inteso che l Assistito dovrà avvalersi di una struttura sanitaria convenzionata con Previmedical. c) Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate con Previmedical ed effettuate da medici non convenzionati, tutte le spese relative al ricovero verranno riconosciute con le stesse modalità previste nel caso di ricovero in forma rimborsuale (quindi nel limite di un sottomassimale di 8.000,00 per intervento con l applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di 2.000,00 per intervento). Tale modalità di erogazione delle prestazioni sarà attivata nel solo caso in cui l Assistito fosse domiciliato in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate. Diversamente, resta inteso che l Assistito dovrà avvalersi di una struttura sanitaria convenzionata con Previmedical. d) Qualora il costo del ricovero sia a completo carico del Servizio Sanitario Nazionale, in alternativa all indennità sostitutiva, la Società rimborsa integralmente le eventuali spese per ticket sanitari o per trattamento alberghiero (ad esempio le spese per un eventuale camera a pagamento) rimasti comunque a carico dell Assistito. Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico dell Assistito, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alle precedenti lettere a) oppure b). Massimale delle prestazioni ospedaliere La copertura prevede un limite di spesa annuo pari a ,00 per anno/persona. B) ALTA SPECIALIZZAZIONE PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE La Società rimborsa le spese per le seguenti prestazioni: Radiologia convenzionale (senza contrasto) Esami radiologici apparato osteoarticolare Mammografia bilaterale (si precisa per questa prestazione è richiesta solo la prescrizione medica, ma non la patologia) Ortopanoramica RX colonna vertebrale in toto Rx di organo apparato Rx endorali Rx esofago Rx esofago esame diretto Rx tenue seriato Rx tubo digerente Rx tubo digerente prime vie Rx tubo digerente seconde vie Tomografia (Stratigrafia) di organi o apparati Radiologia convenzionale (con contrasto) Angiografia (sono compresi gli esami radiologici apparato circolatorio) Artrografia Broncografia Cavernosografia Cisternografia Cistografia/doppio contrasto Pag. 6 di 51

18 Cisturetrografia minzionale Clisma opaco e/a doppio contrasto Colangiografia/colangiografia percutanea Colangiopancreatografia retrograda Colecistografia Colpografia Coronarografia Dacriocistografia Defecografia Discografia Esame urodinamico Fistolografia Flebografia Fluorangiografia Galattografia Isterosalpingografia, sonoisterosalpingografia, sono isterografia, sonosalpingografia Linfografia Mielografia Pneumoencefalografia Qualsiasi esame contrastografico in radiologia interventistica Rx esofago con contrasto opaco/doppio contrasto Rx piccolo intestino con doppio contrasto Rx stomaco con doppio contrasto Rx tenue a doppio contrasto con studio selettivo Rx tubo digerente completo compreso esofago con contrasto Scialografia con contrasto Splenoportografia Uretrocistografia Urografia Vesciculodeferentografia Wirsungrafia Alta diagnostica per immagini (ecografie) Ecografia mammaria Ecografia pelvica anche con sonda transvaginale Ecografia prostatica anche transrettale Ecografia addome superiore Ecografia addome inferiore Ecocolordopplergrafia Ecodoppler cardiaco compreso color Ecocolordoppler arti inferiori e superiori Ecocolordoppler aorta addominale Ecocolordoppler tronchi sovraortici Tomografia computerizzata (TAC) Angio tc Angio tc distretti eso o endocranici Tc spirale multistrato (64 strati) Tc con e senza mezzo di contrasto Pag. 7 di 51

19 Risonanza magnetica (RMN) Cine rm cuore Angio rm con contrasto Rmn con e senza mezzo di contrasto Pet Tomografia ad emissione di positroni (pet) per organo/distretto/apparato) Scintigrafia (medicina nucleare in vivo) Scintigrafia di qualsiasi apparato o organo (è compresa la miocardioscintigrafia) Tomoscintigrafia SPET miocardica Scintigrafia totale corporea con cellule autologhe marcate Diagnostica strumentale Campimetria Elettrocardiogramma (ecg) dinamico con dispositivi analogici (holter) Elettroencefalogramma Elettroencefalogramma (eeg) con privazione sonno Elettroencefalogramma (eeg) dinamico 24 ore Elettromiografia (emg) Elettroretinogramma Monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa Ph-metria esofagea gastrica Potenziali evocati Spirometria Tomografia mappa strumentale della cornea Biopsie Biopsia TC giudata Biopsia muscolare Biopsia prostatica Mapping vescicale Endoscopie diagnostiche Colicistopancreatografia retrograda per via endoscopica diagnostica (c.p.r.e.) Cistoscopia diagnostica Esofagogastroduodenoscopia Pancolonscopia diagnostica Rettoscopia diagnostica Rettosigmoidoscopia diagnostica Tracheobroncoscopia diagnostica Si precisa che nel caso in cui le prestazioni di endoscopia diagnostica, si trasformassero in corso di esame in endoscopie operative, la Società garantirà la copertura dell endoscopia diagnostica mentre la differenza di importo relativa all atto operatorio, rimarrà a carico dell assistito. Varie Biopsia del linfonodo sentinella Emogasanalisi arteriosa Laserterapia a scopo fisioterapico Pag. 8 di 51

20 Lavaggio bronco alveolare endoscopico Ricerca del linfonodo sentinella e punto di repere Terapie Chemioterapia Radioterapia Dialisi Modalità di erogazione delle prestazioni di alta specializzazione La presente garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui l Assistito si avvalga di strutture sanitarie e personale convenzionato e nel caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale. Il rimborso delle spese previste verrà effettuato nel modo seguente: a) Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato, le spese per le prestazioni erogate all Assistito vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture stesse, con l applicazione di una franchigia fissa di 35,00 per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia, come indicato nell Allegato n. 2 Scheda riassuntiva, che dovrà essere versata dall Assistito alla struttura convenzionata al momento della fruizione della prestazione. b) Nel caso in cui l Assistito si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell Assistito. Massimale delle prestazioni di alta specializzazione La disponibilità annua per la presente garanzia è di 6.000,00 per anno/persona. C) VISITE SPECIALISTICHE La Società provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche conseguenti a malattia o a infortunio, con l esclusione delle visite odontoiatriche e ortodontiche ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia Prestazioni odontoiatriche particolari. Rientra in garanzia esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un eventuale patologia. Modalità di erogazione delle visite specialistiche La presente garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui l Assistito si avvalga di strutture sanitarie e personale convenzionato e nel caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale. Il rimborso delle spese previste verrà effettuato nel modo seguente: a) Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato, le spese per le prestazioni erogate all Assistito vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture stesse, con le modalità indicate all Allegato n. 2 Scheda riassuntiva, lasciando a carico dell Assistito la franchigia di 20,00 che dovrà essere versata al momento della fruizione della prestazione. b) Nel caso in cui l Assistito si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell Assistito. Massimale delle visite specialistiche La disponibilità annua per la presente garanzia è di 700,00 per anno/persona. D) TICKET SANITARI PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E PRONTO SOCCORSO La Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell Assistito effettuati nel Servizio Sanitario Nazionale per accertamenti diagnostici, conseguenti a malattia o a infortunio, non rientranti tra quelli previsti alla precedente garanzia Alta specializzazione e i ticket sanitari di pronto soccorso. Pag. 9 di 51

21 Massimale dei ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso La disponibilità annua per la presente garanzia è di 500,00 per anno/persona. E) PACCHETTO MATERNITA Sono comprese nella garanzia le seguenti prestazioni effettuate per gravidanza: ecografie analisi clinico chimiche ed indagini genetiche: o analisi di laboratorio (esami ematochimici, analisi microbiologiche) o amniocentesi o villocentesi o translucenza nucale o ogni altro tipo di accertamento diagnostico finalizzato al monitoraggio dello sviluppo del feto recepito dal Nomenclatore Tariffario del SSN. È inoltre previsto il rimborso integrale delle visite di controllo ostetrico-ginecologiche effettuate nel corso della gravidanza da medici specializzati in ostetricia ginecologia, dei controlli ostetrici effettuati da personale sanitario abilitato all'esercizio della professione di ostetrica/o iscritto all'apposito albo professionale, di una visita anestesiologica in caso di programmazione di parto cesareo e di parto indolore, nel numero massimo complessivo di 4 visite/controlli per gravidanza (6 per gravidanza a rischio). Nel caso di gravidanza a rischio è necessario allegare copia di referti medici/ginecologici, dai quali si evinca il rischio della gravidanza. In occasione del parto, e previa presentazione della relativa copia conforme della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), dalla quale si evinca che il ricovero è stato effettuato per parto o per aborto spontaneo o terapeutico, la Società corrisponderà un indennità di 80,00 per ogni giorno di ricovero per un massimo di 7 giorni, come indicato nell Allegato n. 2 Scheda riassuntiva. Modalità di erogazione del pacchetto maternità Il rimborso delle spese previste verrà effettuato nel modo seguente: a) Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Previmedical, le spese per le prestazioni erogate alla Assistita vengono liquidate direttamente alle strutture stesse senza applicazione di franchigie e scoperti. b) Nel caso in cui l Assistita si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato, le spese sostenute vengono rimborsate integralmente. c) Nel caso in cui l Assistita si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket. Massimale del pacchetto maternità La disponibilità per la presente garanzia è di 1.000,00 per evento gravidanza (ai fini del conteggio della durata della gravidanza vengono considerati la data dell'ultima mestruazione e la data del parto). Per ottenere il rimborso è necessario allegare certificato attestante lo stato di gravidanza, con indicazione della data dell'ultima mestruazione e la data presunta del parto. F) PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI (Prevenzione) La Società provvede al pagamento delle prestazioni sottoelencate, effettuate in strutture sanitarie convenzionate, indicate dalla Centrale Operativa, previa prenotazione. Le prestazioni previste nate per monitorare l eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora conclamati, si prevede siano particolarmente opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi di familiarità. Queste prestazioni devono essere effettuate in un unica soluzione. Pag. 10 di 51

22 Prestazioni previste per gli uomini una volta l anno (Prevenzione Cardiovascolare) Esame emocromocitometrico completo Velocità di eritrosedimentazione (VES) Glicemia Azotemia (Urea) Creatininemia Colesterolo Totale e colesterolo HDL Alaninaminotransferasi (ALT/GPT ) Aspartatoaminotransferasi (AST/GOT ) Esame delle urine Omocisteina Elettrocardiogramma di base Trigliceridi Gamma GT PTT (Tempo di tromboplastina parziale) PT (Tempo di protrombina Prestazioni previste per le donne una volta l anno (Prevenzione Cardiovascolare) Esame emocromocitometrico completo Velocità di eritrosedimentazione (VES) Glicemia Azotemia (Urea) Creatininemia Colesterolo Totale e colesterolo HDL Alaninaminotransferasi (ALT/GPT ) Aspartatoaminotransferasi (AST/GOT ) Esame delle urine Omocisteina Elettrocardiogramma di base Trigliceridi Gamma GT PTT (Tempo di tromboplastina parziale) PT (Tempo di protrombina) Prestazioni previste per gli uomini di età superiore ai 45 anni una volta ogni due anni (Prevenzione Oncologica) Esame emocromocitometrico completo Velocità di eritrosedimentazione (VES) Glicemia Azotemia (Urea) Creatininemia Colesterolo Totale e colesterolo HDL Alaninaminotransferasi (ALT/GPT ) Aspartatoaminotransferasi (AST/GOT ) Esame delle urine Omocisteina PSA (Specifico antigene prostatico) Ecografia prostatica Trigliceridi Gamma GT Pag. 11 di 51

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