La presentazione del MUD 2005 (relativo ai dati riferiti al 2004) presenta alcune differenze rispetto all'anno passato.

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1 MUD 2005 PARTE GENERALE La presentazione del MUD 2005 (relativo ai dati riferiti al 2004) presenta alcune differenze rispetto all'anno passato. Il DPCM 22/12/2004, pubblicato nella G.U. del 30/12/2004 n. 305, ha integrato il DPCM 24/12/2002, che definisce le modalità per la presentazione e la compilazione del MUD aggiungendovi sia la Sezione relativa ai veicoli fuori uso, con relative istruzioni, che i nuovi codici ISTAT attività. In base ai due D.P.C.M. il MUD risulta articolato in due Capitoli e una sotto-sezione : Capitolo 1 : comunicazione rifiuti comunicazione veicoli fuori uso Capitolo 2 Emissioni ( dichiarazione INES ) I soggetti obbligati alla presentazione del MUD 2005 per l anno 2004 risultano così individuati: - Capitolo 1 rifiuti: comunicazione rifiuti: i soggetti individuati dall'articolo 11, commi 3 e 4, e dall'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, nonché i soggetti individuati dall articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 24/06/2003, n. 182; comunicazione veicoli fuori uso: i soggetti previsti dall art. 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.209/ Capitolo 2 emissioni dichiarazione INES: i gestori di complessi IPPC, cioè di complessi all interno dei quali è svolta almeno un attività IPPC, nelle cui emissioni in aria e/o in acqua è presente almeno uno degli inquinanti presenti nelle Tabelle o di cui all allegato 1 al D.M. 23/11/2001 in misura superiore al valore soglia corrispondente riportato nelle stesse tabelle; le attività IPPC sono riportate nell allegato I al D.Lgs. 04/08/1999, n Non tutti i soggetti tenuti alla presentazione del Capitolo 1- rifiuti - del MUD sono obbligati a presentare anche il Capitolo 2 - emissioni. I soggetti obbligati alla presentazione del MUD, potranno inviare il MUD secondo le seguenti opzioni: - Capitolo 1 rifiuti comunicazione rifiuti: a) se produttori di rifiuti: su carta o su supporto magnetico o telematicamente b) se gestori di rifiuti: su supporto magnetico o telematicamente comunicazione veicoli fuori uso: a) su supporto magnetico o telematicamente - Capitolo 2 emissioni 1

2 dichiarazione INES: solo telematicamente In caso di compilazione informatica della comunicazione rifiuti, in alternativa alla modalità di invio dei dischetti tramite posta o tramite consegna diretta alla Camera di Commercio, questa può essere spedita per via telematica utilizzando la smart card contenente la firma digitale. Gli utenti che intendono avvalersi di tale possibilità devono disporre di: - collegamento a Internet - computer - smart card e relativo lettore Per inviare telematicamente la comunicazione rifiuti, una volta compilata tramite software, bisogna collegarsi al sito La procedura informatica di compilazione on-line sarà accessibile attraverso un normale browser web (Netscape, Opera, Internet Explorer, ecc.) da qualsiasi punto della rete. Le istruzioni per l invio telematico della comunicazione rifiuti possono inoltre essere reperite presso i seguenti siti Internet: - Ministero delle Attività Produttive ( - Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio ( - APAT ( - Unioncamere ( - Infocamere ( - Ecocerved ( Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza potranno inviare telematicamente le comunicazione rifiuti compilate per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che dovrà essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi. MUD 2005 CAPITOLO 1 - RIFIUTI (COMUNICAZIONE RIFIUTI) SOGGETTI OBBLIGATI E NORMATIVA Deve essere presentata una comunicazione rifiuti per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione. La comunicazione rifiuti deve essere compilata in coerenza con quanto riportato sul registro di carico e scarico e nei formulari di identificazione. La dichiarazione è formata: A) per i soli soggetti dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: - presentano (nel senso intendono presentare ) la comunicazione rifiuti su supporto cartaceo, - sono produttori di non più di tre rifiuti, - i rifiuti sono prodotti nell unità locale cui si riferisce la dichiarazione, - per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari, 2

3 dalla Sezione Comunicazione Semplificata (Schede SCS1 e SCS2), salvo non ricorrano anche le condizioni di cui all articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, nel qual caso dovranno compilare inoltre le pertinenti schede della Sezione Imballaggi del Capitolo 1 - rifiuti - del MUD; B) per tutte le altre casistiche di produzione e di gestione di rifiuti e di imballaggi da una Sezione Anagrafica (Schede SA1 e SA2) alla quale deve essere allegata solo la modulistica pertinente alle attività oggetto della comunicazione: - per quello che riguarda i rifiuti speciali, anche pericolosi, prodotti o gestiti il dichiarante dovrà indicare il mittente del rifiuto, il destinatario del rifiuto e l elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto limitatamente al trasporto in uscita dall unità locale, nonché le eventuali attività di gestione effettuate sul rifiuto in esame (Scheda RIF e relativi allegati); - per quanto riguarda i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali ad essi assimilati, gestiti dai Comuni in regime di privativa, devono essere dichiarate tutte le operazioni di raccolta, anche differenziata, specificando per ogni rifiuto raccolto l'unità locale di destinazione (Scheda RU e relativi allegati); relativamente alla denuncia di tali dati, i Consorzi di Comuni, le Comunità montane, le aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani, nel caso si avvalgano della facoltà di presentare la dichiarazione per i Comuni soci o consorziati per i quali effettuano il servizio di raccolta RU, dovranno indicare anche l elenco dei Comuni serviti (Scheda CS); i Comuni, i Consorzi di Comuni, le Comunità montane, le aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani sono inoltre tenuti a comunicare i costi ed i ricavi relativi al servizio rifiuti urbani (Scheda CG e relativi allegati); - per quanto riguarda le attività di commercio e intermediazione senza detenzione di rifiuti urbani, speciali o pericolosi, devono essere comunicate le quantità di rifiuti oggetto di tali transazioni ed i relativi mittenti e destinatari (Scheda INT e relativi allegati); - per quanto riguarda la produzione, l'importazione, l'esportazione ed il riutilizzo degli imballaggi debbono essere comunicate le quantità di imballaggi, suddivise per tipologia di materiale da imballaggio, oggetto di tali attività (Sezione Imballaggi). La comunicazione rifiuti dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente la nuova classificazione CER di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE e sue successive modifiche ed integrazioni. Si rammenta che nella compilazione del Capitolo 1 - rifiuti - del MUD (comunicazione rifiuti) per i rifiuti pericolosi non deve essere riportato il segno grafico dell asterisco. La comunicazione rifiuti deve essere presentata dai soggetti previsti dall'articolo 11, commi 3 e 4, e dall'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, nonché dai soggetti individuati dall articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 182/2003. In base ai suddetti riferimenti normativi i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione rifiuti sono così individuati: Produzione di rifiuti speciali e gestione dei rifiuti (compresi i rifiuti di imballaggio) - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; - commercianti e gli intermediari di rifiuti; - chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; - imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi; - imprese agricole con un volume di affari annuo superiore a Euro 7.746,85, limitatamente ai soli rifiuti pericolosi; - imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali; - imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali (escluse le imprese artigiane con un numero di dipendenti inferiore o uguale a tre); 3

4 - imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi; Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero Aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati; prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti - gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta; non assimilati conferiti al servizio pubblico di raccolta in base a convenzione - gestori del servizio pubblico; Imballaggi immessi sul mercato ed esportati - produttori di imballaggi vuoti che effettuano nel territorio nazionale la prima cessione ad un utilizzatore sul mercato interno secondo il Regolamento CONAI di cui all articolo 31 del D.M. 29 ottobre 1997 relativo allo statuto del CONAI; - autoproduttori di imballaggi così come definiti dal Regolamento CONAI; - importatori di imballaggi vuoti e pieni; - esportatori di imballaggi vuoti e pieni; Imballaggi riutilizzati - riutilizzatori. 4

5 Per quanto concerne la modulistica da presentare si può fare riferimento alla tabella seguente. RIFIUTI Soggetti dichiaranti Soggetto Attività svolta Sezione Scheda o Modulo Tutti i dichiaranti Tutte quelle soggette alla comunicazione Anagrafica Scheda SA1 e Scheda SA2 Produttore rifiuti speciali anche pericolosi Produttore rifiuti speciali anche pericolosi rifiuti Produzione presso l unità locale Produzione fuori dall unità locale Conferimento a terzi Trasporto in proprio Trasportatore/vettore di rifiuti Trasporto speciali anche pericolosi rifiuti di terzi Smaltitore recuperatore raccoglitore/stoccatore di rifiuti di terzi sia urbani che speciali anche pericolosi Comune Modulo RE (area di provenienza del rifiuto) Modulo TE (per elenco trasportatori cui è stato affidato il rifiuto) Compreso nella Scheda SR Modulo RT (per il mittente) Ritiro di rifiuti Modulo RT (per il mittente) Modulo TE (per elenco trasportatori limitatamente ai rifiuti in uscita) Modulo GESTIONE (per descrizione attività svolte sul rifiuto) Raccolte di rifiuti urbani e assimilati in economia Raccolte di rifiuti urbani e assimilati svolte da terzi concessionari Raccolte di rifiuti speciali nell ambito del servizio pubblico convenzionato svolto in economia Scheda RU Moduli DRU (uno per ogni destinatario dei rifiuti raccolti anche in modo differenziato) Scheda RU Moduli RST (uno per ogni concessionario) Moduli DRU (uno per ogni destinatario dei rifiuti raccolti anche in modo differenziato) Modulo RT (per il mittente) Modulo GESTIONE (per descrizione eventuali attività svolte sul rifiuto) 5

6 Concessionari nell ambito del servizio di raccolta RSU in concessione Concessionari nell ambito del servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali Consorzio di Comuni, Comunità montana, Azienda speciale con finalità di smaltimento RSU, nell ambito delle attività istituzionali Consorzio di Comuni, Comunità montana, Azienda speciale con finalità di smaltimento RSU, nell ambito delle attività istituzionali Raccolta di rifiuti urbani e assimilati Raccolte di rifiuti speciali nell ambito del servizio pubblico convenzionato Raccolte di rifiuti urbani e assimilati in economia Raccolte di rifiuti urbani e assimilati svolte da terzi concessionari Raccolte di rifiuti speciali nell ambito del servizio pubblico convenzionato svolto in economia Comune, Consorzio di Comuni, Comunità montana, Azienda speciale con finalità di smaltimento RSU, nell ambito delle attività istituzionali Intermediari e commercianti senza effettiva detenzione del rifiuto (broker) Raccolta di rifiuti comunque effettuata Commercio ed intermediazion e senza detenzione Costi e ricavi servizio rifiuti urbani Intermediazione e commercio Modulo RT (per il mittente) Modulo GESTIONE (per descrizione eventuali attività svolte sul rifiuto) Modulo RT (per il mittente) Modulo GESTIONE (per descrizione eventuali attività svolte sul rifiuto) Scheda CS Scheda RU Moduli DRU (uno per ogni destinatario dei rifiuti raccolti anche in modo differenziato) Scheda CS Scheda RU Moduli RST (uno per ogni concessionario) Moduli DRU (uno per ogni destinatario dei rifiuti raccolti anche in modo differenziato) Modulo RT (per il mittente) Modulo GESTIONE (per descrizione eventuali attività svolte sul rifiuto) Scheda CG Modulo MDCR Scheda INT (descrizione del rifiuto) Modulo UO (unità locale mittente del rifiuto) Modulo UD (unità locale destinataria del rifiuto) 6

7 Importante è sottolineare: Cosa si intende con il termine rifiuti assimilati Il D.Lgs. 22/1997 all articolo 21, comma 2, lettera g), prevede: l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua. E quindi demandato ai regolamenti comunali l assimilazione di particolari flussi di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. I rifiuti raccolti dal servizio pubblico sono sempre urbani o assimilati Il D.Lgs. 22/1997 all articolo 21, comma 1, prevede: I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142* 1, e dell'articolo 23 ed al comma 5 prevede: I Comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. Infine il comma 7 del medesimo articolo 21 prevede che La privativa comunale di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell accordo di programma di cui all articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. Ne consegue che il servizio pubblico gestisce i rifiuti urbani ed i rifiuti ad essi assimilati (in base al regolamento comunale) avviati allo smaltimento e può gestire raccolte di altri rifiuti. In quest ultimo caso il servizio pubblico agisce come qualsiasi altro soggetto privato operante sul mercato. Il soggetto, produttore di rifiuti speciali, che conferisce i rifiuti al servizio pubblico è tenuto ad osservare gli stessi obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e di formulario di un soggetto che conferisce i propri rifiuti ad un gestore privato. Per quanto attiene la presentazione della comunicazione rifiuti, invece, il D.Lgs. 22/1997 all articolo 11, comma 3, prevede: nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite. Le istruzioni per la compilazione del Capitolo 1 - rifiuti (comunicazione rifiuti) di cui al D.P.C.M. 24/12/2002 precisano inoltre che: "le dichiarazioni relative alle quantità, alle tipologie ed all identità dei soggetti che conferiscono i rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi al servizio pubblico sono effettuate dal gestore di quest ultimo". * 1 La Legge 08/06/1990 n 142 "Ordinamento delle autonomie locali" è stata abrogata dal D.Lgs. 18/08/2002, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali". In particolare l art. 22 della L.142/1990 -Servizi pubblici locali- è stato sostituito con il regime previsto dall art. 112, 113 e 113 bis della legge n. 267 del 2000 e successive modificazioni. Art Servizi pubblici locali : 1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. (comma abrogato dall'articolo 35, comma 12, della legge n. 448 del 2001) 3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi. Art Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale (articolo così sostituito dall'articolo 35, comma 15, della legge n. 448 del 2001) ( ) Art. 113-bis Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale (articolo introdotto dall'articolo 35, comma 15, della legge n. 448 del 2001) 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile. 2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 4. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. 5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio 7

8 I concessionari comunali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e la presentazione del MUD I concessionari comunali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, almeno fino all emanazione del D.Lgs. 22/1997 e comunque prima dell emanazione degli ultimi due D.P.C.M. che hanno disciplinato il MUD (il vigente D.P.C.M. 24/12/2002 ed il precedente e non più vigente D.P.C.M. 31/03/1999), risultavano chiaramente esclusi dall obbligo di presentare la comunicazione rifiuti. Infatti il D.P.R. 915/1982, all articolo 8, non prevedeva disposizioni specifiche in merito ed i D.P.C.M. disciplinanti il MUD fino a prima del 1999 riportavano nelle istruzioni per la compilazione del MUD una dicitura che attestava l esplicita esclusione dei concessionari, prevedendo che in loro vece, limitatamente alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani svolte in base a concessione comunale, la comunicazione rifiuti venisse presentata dal Comune per il quale veniva svolto il servizio. Con l emanazione del D.Lgs. 22/1997 è stato previsto, con l articolo 11, comma 3, che la comunicazione rifiuti debba essere presentata da chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti ; il riferimento è quindi ai rifiuti in generale, senza distinzione tra urbani e speciali, per cui sembra ragionevole ricomprenderli tutti. Il successivo comma 4 dell articolo 11 del D.Lgs. 22/1997 prevede che i comuni, o loro consorzi o comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente: a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio, b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno. Viene quindi previsto che il Comune fornisca i dati relativi alle attività dei concessionari ma non viene evidenziato che la comunicazione di tali dati da parte dei Comuni esoneri i concessionari dal presentare la comunicazione rifiuti. Il D.P.C.M. 24/12/2002 attualmente vigente, così come il precedente D.P.C.M. 31/03/1999, descrive i soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione rifiuti non con la formulazione di cui agli articoli 11, comma 3 e 4, del D.Lgs. 22/1997, che è piuttosto articolata in quanto rimanda ad altri articoli del medesimo D.Lgs. 22/1997, ma sotto forma di elenco, al fine di individuarli in maniera più diretta. Tale elenco riporta l obbligo della presentazione della comunicazione rifiuti per quanto concerne il trasporto di rifiuti sotto la voce Gestione e produzione dei rifiuti speciali (compresi i rifiuti di imballaggio) mentre gli obblighi in materia di comunicazione rifiuti che riguardano la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (ed il trasporto di rifiuti è compreso nella definizione di gestione) viene riferito esclusivamente ai Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero Aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. La definizione dei soggetti obbligati mediante suddivisione per gruppi di cui D.P.C.M. 24/12/2002 sembra quindi avvalorare l esclusione per i concessionari per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati dall obbligo della presentazione della comunicazione rifiuti. Tale D.P.C.M. inoltre, nelle istruzioni relative alla compilazione della Scheda RU, prevede che tale scheda debba essere compilata, anche per conto di eventuali concessionari del servizio. Ora, in base a quanto sopra evidenziato, alcuni autori ed operatori del settore rilevano che: un decreto legislativo è una norma di rango superiore ad un D.P.C.M.; il D.P.C.M. 24/12/2002 prevede una casistica di esclusione (per i concessionari) che non trova riscontro nel D.Lgs. 22/1997 e quindi non può essere applicabile; i concessionari per la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani ed assimilati per lo svolgimento della loro attività debbono iscriversi all Albo gestori (categoria 1) e quindi rappresentano a tutti gli effetti operatori significativi nel campo della gestione dei rifiuti; i concessionari per la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani ed assimilati sono soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, sul quale, ai sensi dell articolo 12 del D.Lgs. 8

9 22/1997, devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto; e quindi, per questi motivi, i concessionari per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati (e tutti i loro eventuali sub-concessionari) non sarebbero esonerati dalla presentazione della comunicazione rifiuti. Dovrebbero quindi presentare la comunicazione rifiuti per i rifiuti raccolti e trasportati utilizzando le Schede RIF, come tutti gli altri trasportatori. Tale interpretazione non deve essere affatto trascurata, in particolare in relazione alle possibili sanzioni previste per la mancata presentazione della comunicazione rifiuti da parte dei soggetti di cui all articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 22/1997. Gli impianti di gestione rifiuti comunali e la presentazione del MUD L articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 22/1997, modificato e integrato dal D.Lgs. 389/1997, precisa che devono essere dichiarati con la comunicazione rifiuti, i rifiuti pericolosi e non derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, ecc... Deve inoltre essere compilata la Scheda RIF per tutti quei rifiuti che vengono conferiti e gestiti in tali impianti come rifiuti ricevuti da terzi. Ai fini della dichiarazione delle attività di raccolta, la Scheda RU ed il Modulo RST sono alternativi o complementari. La Scheda RU è riassuntiva di tutte le attività di raccolta svolte dall Ente che la compila, il Modulo RST pertanto è un dettaglio della Scheda RU relativo alle attività svolte da un concessionario del servizio pubblico. Ne consegue che nella Scheda RU deve essere riportata la somma totale delle quantità raccolte, per ogni singolo rifiuto, da tutti i concessionari più le quantità raccolte direttamente dall Ente, mentre in ogni Modulo RST devono essere riportate le quantità raccolte dal singolo concessionario cui è intestato il modulo. La comunicazione rifiuti presentata da Consorzi di Comuni costituiti su base interprovinciale Tale dichiarazione deve essere presentata unicamente presso la CCIAA sul cui territorio ha sede il Consorzio. In quali casi e con che modalità deve essere compilata la Scheda CS La Scheda CS deve essere compilata nel caso in cui la comunicazione rifiuti si riferisca ad un Consorzio di Comuni o ad una Comunità Montana o ad un Azienda Speciale con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani. Nelle Scheda CS deve essere riportato l elenco dei Comuni consorziati, associati o serviti, completo di provincia di appartenenza e codice fiscale, per i quali viene svolto il servizio istituzionale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. La dichiarazione di un'isola ecologica Per isola ecologica (o anche ecopiazzola o rifiuteria) si intende un luogo fisico, gestito dal servizio pubblico direttamente o tramite concessionario, dove cittadini e/o imprese (es. agricoltori, artigiani, ecc.) possono conferire determinate categorie di rifiuti. L isola ecologica pertanto è istituita come servizio pubblico e gestita, dal Comune, nelle forme previste dalla legge (economia, azienda speciale, società di capitali a partecipazione pubblica, appalto pubblico di concessione). L attività dell isola ecologica è soggetta ad un regolamento di pubblico servizio. Può accettare sia rifiuti urbani o assimilati, sia rifiuti speciali, anche pericolosi, purchè previsti dal regolamento comunale di istituzione del servizio. 9

10 Nel caso in cui l isola ecologica effettui sia il servizio relativo ai rifiuti urbani sia il servizio relativo ai rifiuti speciali o pericolosi dovrà dotarsi di due distinte gestioni. In entrambi i casi dovrà dotarsi di registri di carico e scarico ove annotare: - le quantità di rifiuti urbani ed assimilati ritirate in carico ed avviate al recupero/smaltimento con i relativi destinatari in scarico; - i soggetti che conferiscono rifiuti speciali o pericolosi con le relative quantità conferite in carico e le quantità avviate a recupero/smaltimento con i relativi destinatari in scarico. All atto della presentazione della comunicazione rifiuti dovranno essere dichiarate: - le attività di raccolta delle frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili, che andranno dichiarate attraverso la Scheda RU insieme alle altre eventuali attività di raccolta differenziata di rifiuti urbani svolte dal Comune o della Comunità Montana o del Consorzio o dell Azienda Speciale (le istruzioni per la compilazione del Capitolo 1 - rifiuti - del MUD di cui al D.P.C.M. 24/12/2002 prevedono infatti che tali enti compilino una Scheda RU cumulativa delle attività svolte complessivamente sul territorio di loro competenza ); - le attività di raccolta dei rifiuti speciali o pericolosi, che andranno dichiarate dal gestore dell isola ecologica (gestore del servizio pubblico) qualificando l isola ecologica come unità locale ed utilizzando la Scheda RIF e i rispettivi Moduli RT allegati, dove il gestore del servizio pubblico indicherà i soggetti che hanno conferito i rifiuti e le singole quantità conferite. Deve essere evidenziato che secondo altre interpretazioni ciascuna isola ecologica deve essere considerata un unità locale a sé stante e come tale deve presentare una propria comunicazione rifiuti, disgiunta da quella che presenta il Comune o la Comunità Montana o il Consorzio o l Azienda Speciale (in tal caso questi enti, al fine di evitare la duplicazione dei dati, nel presentare la propria comunicazione rifiuti non dovrebbero computarvi i dati relativi ai rifiuti urbani raccolti presso le isole ecologiche site sul territorio di loro competenza). La raccolta multimateriale Con il termine raccolta multimateriale ci si riferisce alle attività di raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti urbani effettuate utilizzando uno stesso contenitore. Tale tipologia di raccolta è stata adottata negli ultimi anni da molti Comuni, al fine di conseguire gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 22/1997. La compilazione della comunicazione rifiuti relativamente a tale attività risulta però problematica, stante la difficoltà di distinguere, a livello di codice CER, la raccolta indifferenziata (da cassonetto) da quella differenziata di tipo multimateriale. Infatti, solitamente i rifiuti raccolti secondo tale ultima modalità vengono individuati utilizzando il codice CER (rifiuti urbani non differenziati, in quanto rifiuti urbani e contenuti nel medesimo contenitore, quindi ancora da separare), ovvero lo stesso codice che viene utilizzato per la raccolta indifferenziata. Quindi, qualora le quantità relative a tali due distinte tipologie di raccolta venissero sommate e dichiarate congiuntamente utilizzando il codice potrebbe venire meno l'evidenza della raccolta differenziata di tipo multimateriale, con l'aggravante dell'attribuzione delle quantità così raccolte nel conteggio della raccolta indifferenziata. La raccolta multimateriale viene comunque a configurarsi come una raccolta differenziata estremamente particolare, come confermato anche dalla Deliberazione n. 17/03/1999 del Comitato nazionale dell'albo Gestori rifiuti, con la quale è stato precisato che la raccolta multimateriale "non può essere considerata raccolta differenziata ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 30, commi 16 e 16-bis, 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997" (infatti per tale attività è prevista l'iscrizione all'albo in forma ordinaria alla categoria 1). Considerando inoltre che: - le istruzioni per la compilazione del Capitolo 1 - rifiuti - del MUD (comunicazione rifiuti) di cui al D.P.C.M. 24/12/2002 stabiliscono che la Scheda RU deve essere utilizzata da Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane, aziende speciali con finalità di smaltimento di rifiuti 10

11 urbani ed assimilati per dichiarare "tutte le operazioni di raccolta, anche differenziata, di rifiuti urbani misti e di rifiuti speciali ad essi assimilati"; - i rifiuti raccolti e trasportati in modalità multimateriale sono rifiuti urbani o assimilati; - la raccolta ed il trasporto di tali rifiuti avviene effettivamente in forma mista; - l'attività di separazione che genera i codici rifiuto delle diverse tipologie, anche se già implicita nel conferimento, avviene presso l'impianto, quindi in una fase successiva alla raccolta ed al trasporto; - il codice di prassi utilizzato per i rifiuti raccolti in forma multimateriale è, come già evidenziato, , ovvero lo stesso codice utilizzato per la raccolta indifferenziata (infatti le aziende che si iscrivono all'albo gestori per la raccolta ed il trasporto di rifiuti in forma multimateriale vengono solitamente autorizzate con tale codice CER); - la struttura del codice CER (un codice - una ed una sola descrizione del tipo di rifiuto ad esso abbinato) non consente di differenziare due rifiuti diversi con uguale codifica ed uguale stato fisico; - non sono previsti campi note nella modulistica della comunicazione rifiuti; sembra corretto affermare che l'unica modalità per dichiarare nella comunicazione rifiuti la raccolta multimateriale in conformità alla normativa di riferimento sia quella di riportare tale raccolta nella Scheda RU, sommando la relativa quantità a quella della raccolta indifferenziata (quindi fornendo un unico dato, indifferenziata + multimateriale) ed utilizzando il codice I rifiuti di imballaggio La Direttiva 09/04/2002, in conformità a quanto previsto dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, prevede nell allegato A, al punto 3.1, che i rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce e non alla voce I rifiuti di imballaggio a base cellulosica e la carta Nel caso di raccolta promiscua di imballaggi in carta e di rifiuti di carta d altro genere (es. giornali, riviste, ecc.) attraverso contenitori, andrebbe utilizzato il codice , in caso invece di raccolta esclusiva di rifiuti di imballaggi in carta e cartone dovrà essere utilizzato codice I rifiuti ingombranti nella raccolta differenziata Con la nuova classificazione CER di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, è stato finalmente introdotto un apposito codice per l individuazione di tali rifiuti: rifiuti ingombranti. Pertanto i rifiuti ingombranti raccolti in maniera differenziata, da riportare nella Scheda RU ed eventualmente nel relativo Modulo RST, dovranno essere dichiarati utilizzando tale codice. I rifiuti cimiteriali Il D.Lgs 22/1997 classifica i rifiuti cimiteriali fra i rifiuti urbani. Nella classificazione CER l unico riferimento a rifiuti cimiteriali è presente nella categoria rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri), ma sembra riferito solamente ai rifiuti da giardini e parchi cimiteriali. In assenza di determinazioni in merito si ritiene che le quantità relative ai rifiuti cimiteriali vadano comprese nella quantità totale dei rifiuti urbani gestiti dal Comune. Si ricorda che la gestione dei rifiuti cimiteriali e dei resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003 e dal D.P.R. 285/1990 (regolamento di polizia mortuaria). 11

12 La Sezione Costi e Ricavi scheda nelle shede RU La Sezione Costi e Ricavi serve a dichiarare quanto previsto dall articolo 11, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 22/1997. Deve essere evidenziato che il D.P.C.M. 24/12/2002 prevede l'utilizzo della Scheda CG e del relativo Modulo MDCR. La Scheda CG, come noto, è stata predisposta sulla base del metodo di calcolo della tariffa normalizzata, e risulta quindi di difficile compilazione in quanto, essendo stata prorogata l'entrata in vigore del sistema di tariffa, molti Comuni operano ancora in regime di tassa. Si tratta quindi di una scheda impostata su un regime non ancora completamente vigente e quindi parzialmente coerente alla realtà operativa dei Comuni. Per tale ragione sembra corretto affermare che nella Scheda CG si possano riportare unicamente le voci di bilancio note e coerenti con gli obblighi attuali dei Comuni, in trasparenza e coerenza con il bilancio comunale, omettendo le voci specifiche per le quali non si è in grado di fornire il dato. Per esempio può essere sufficiente indicare i sub-totali o i totali riportati su tali schede, senza valorizzare le singole voci che concorrono alla determinazione di tali sub-totali o totali. Analogo ragionamento può essere effettuato relativamente ai Moduli MDCR, che potranno quindi essere compilati solo qualora sia possibile dare evidenza, anche solo relativamente al totale, dei costi sostenuti per la gestione delle singole tipologie di rifiuti. La Sezione Costi e Ricavi servizio Urbani può essere compilata da Comuni o da Consorzi di Comuni o da Comunità montane o da aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani. Nel caso in cui un Comune utilizzi più di un soggetto per la gestione complessiva del servizio (ad esempio un'azienda speciale per la raccolta indifferenziata ed uno o più concessionari per la raccolta indifferenziata) l unico soggetto in grado di compilare la Sezione Costi e Ricavi servizio Urbani è il Comune stesso in quanto è l unico a conoscenza del complesso dei costi e dei ricavi. I Consorzi di Comuni, le Comunità montane, le aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani, potranno compilare la Sezione Costi e Ricavi servizio Urbani solo per i Comuni per i quali svolgono completamente il servizio. Le sanzioni per l omessa presentazione della comunicazione rifiuti, il ritardo e l errata denuncia Le sanzioni previste per le inadempienze agli obblighi inerenti alla presentazione della comunicazione rifiuti sono fissate dall articolo 52, commi 1 e 4, del D.Lgs. 22/1997, e sono così schematizzabili: - la mancata o incompleta o inesatta compilazione della comunicazione rifiuti entro la scadenza prevista dalla normativa prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582,28 a Euro ,71; - se la comunicazione è effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione amministrativa pecuniaria va da Euro 25,82 a Euro 154,94; - se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma è possibile ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258,23 a Euro 1.549,37. Secondo la maggior parte delle interpretazioni, l'omessa o errata presentazione della Sezione Imballaggi della comunicazione rifiuti non sarebbe sanzionabile in quanto le sanzioni relative alla presentazione della comunicazione rifiuti, fissate dall'articolo 52 del D.Lgs. 22/1997, essendo riferite all'articolo 11 del medesimo decreto, riguarderebbero solo i rifiuti e non gli imballaggi prima di divenire rifiuti. Inoltre, tra le sanzioni inerenti il non rispetto degli articoli da 34 a 43 del D.Lgs. 22/1997, cioè quelli relativi agli imballaggi, nessuna risulta riferibile alla presentazione della comunicazione rifiuti per gli imballaggi medesimi. 12

13 Si ricorda infine che né la legge 70/1994 né altre norme attribuiscono alle Camere di Commercio il potere di emanare sanzioni per le inadempienze agli obblighi inerenti alla presentazione della comunicazione rifiuti, in quanto pertinenza delle autorità istituzionalmente competenti. 13

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