Intervento di Enzo Mignarri - Monte Paschi Fiduciaria Milano, 24 gennaio 2012

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1 Agenda Intervento di Enzo Mignarri - Monte Paschi Fiduciaria Milano, 24 gennaio ) Le nuove disposizioni in materia di imposte di bollo sui conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché sui valori «scudati»: ambito di applicazione, dubbi interpretativi e problematiche operative. 2) Il monitoraggio e la tassazione delle attività finanziarie e degli immobili detenuti all estero: il quadro di riferimento e le novità insite nel decreto «salva Italia», l impatto sulla clientela e l attività degli intermediari. 1

2 Le modifiche all imposta di bollo Con l art. 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla legge n. 214/2011 sono state apportate rilevanti e sostanziali modifiche alla disciplina dell imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e i rendiconti dei libretti di risparmio nonché sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, come modificata con il d.l. n. 98/2011, conv. dalla legge n. 111/2011 e chiarita, da parte dell Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 40/E e n. 46/E del

3 Le modifiche all imposta di bollo Il comma 7 dell'articolo 23 del d.l. n. 98/2011 aveva già apportato rilevanti modifiche all'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari. Inoltre la lettera a) di tale comma aveva modificato il comma 2-bis del citato articolo 13, in modo da espungere da quest ultimo le comunicazioni relative ai depositi di titoli lasciando, pertanto, in un primo tempo inalterata la disciplina riguardante l imposta di bollo sugli estratti di conto corrente. L imposta di bollo relativa alle comunicazioni sui depositi titoli veniva così disciplinata dal comma 2-ter dell art. 13 della Tariffa (oltre che dalle note 3-bis e 3-ter all art. 13). 3

4 Le modifiche all imposta di bollo Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 98/2011 stabilivano che erano soggette all imposta di bollo le comunicazioni relative ai depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari alla clientela ai sensi dell art. 119 del TUB, almeno una volta all anno, al fine di fornire una informativa chiara e completa in merito allo svolgimento del rapporto. Le suddette disposizioni lasciavano invariata la misura dell imposta di bollo per le comunicazioni relative ai depositi titoli il cui valore nominale o di rimborso, presso ciascun intermediario, era inferiore a euro e prevedevano un aumento del tributo articolato nel tempo e per scaglioni di importo per le comunicazioni aventi un valore pari o superiore a tale importo. 4

5 Le modifiche all imposta di bollo La disciplina definita con il d.l. n. 201/ con il quale è stato completamente cambiato il contenuto del comma 2-ter della Tariffa allegata al d.p.r. n. 642/ mira: - ad ampliare la base imponibile del tributo ad una più vasta gamma di strumenti e prodotti finanziari e modifica anche le norme sui conti correnti e i libretti di risparmio; - intende risolvere talune criticità emerse nell applicazione della disciplina previgente. Mentre la normativa in vigore in precedenza era riferita all imposta di bollo sulle comunicazioni relative al deposito titoli quella vigente interessa tutte le comunicazioni relative agli strumenti e ai prodotti finanziari, anche non soggetti a deposito. 5

6 Decorrenza delle nuove disposizioni Le modifiche decorrono dal per cui fino a tale data trovano ingresso le disposizioni contenute nel decreto legge n. 98/2011, anche se le comunicazioni per la clientela vengono emesse e inviate nel Le comunicazioni relative agli strumenti e ai prodotti finanziari - analogamente agli estratti di conto corrente - rientrano tra gli atti soggetti all imposta di bollo sin dall origine per i quali l imposta è dovuta dal momento della loro formazione ossia la data di emissione del documento. L Agenzia delle Entrate nella circolare n. 46/E aveva rilevato che la norma (ossia il d.l. n. 98/2011, ndr) non individua in maniera esplicita la data in cui il documento deve considerarsi emesso per ragioni di certezza e trasparenza dell obbligazione tributaria, si ritiene che per data di emissione della comunicazione debba essere considerata quella di chiusura del rendiconto. 6

7 L imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio A decorrere dal 1 gennaio 2012, il trattamento degli estratti conto inviati dalle banche ai loro clienti, ai sensi dell art. 119 del TUB, nonché gli estratti di conto corrente postale e i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali prevede che, per ogni esemplare, con periodicità annuale l imposta di bollo è dovuta nella misura fissa di 34,20 euro, se il cliente è persona fisica, e di 100 euro, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. Le persone fisiche non subiscono alcun aumento mentre gli altri soggetti passano, su base annua, da 73,80 euro a 100 euro. L estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell anno, l imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. 7

8 L imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio Essendo stato eliminato nel testo della nuova disciplina (comma 2-bis) ogni riferimento della tariffa alla periodicità (mensile, trimestrale,.. ) resta da precisare se, in caso di apertura o di estinzione di un contratto di conto corrente o di un libretto di risparmio in corso d anno, l imposta deve essere rapportata in termini di giorni e non più in termini di mesi come in precedenza. Se il cliente è persona fisica, l imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro. La soglia di esenzione dovrebbe essere applicabile per ciascun rapporto di conto corrente e di libretto di risparmio, senza che vi sia la necessità di cumulare tutti i rapporti intrattenuti dallo stesso contribuente (o dagli stessi contribuenti) presso il medesimo intermediario. 8

9 L imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sulle comunicazioni relative al deposito titoli La maggiorazione di imposta prevista per i clienti, diversi dalle persone fisiche, non dovrebbe trovare ingresso sugli estratti conto inviati dalle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica. Essa viene, infatti, determinata in funzione della soggettività dei fiducianti in forza del principio della trasparenza fiscale che caratterizza l attività delle società fiduciaria. La disposizione in precedenza contenuta nel comma 3-bis che prevedeva tale trattamento non è stata reinserita nel testo da ultimo varato dal legislatore ma potrebbe essere confermata dall Amministrazione finanziaria nelle norme di attuazione o in via interpretativa. In caso di rapporti chiusi o aperti nel corso dell anno, la media dovrebbe essere calcolata in relazione al minor periodo rendicontato. 9

10 L imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sulle comunicazioni relative al deposito titoli Gli estratti di conto corrente inviati dalle banche alle Onlus e quelli intestati ad Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici per esigenze di tesoreria non sono soggetti a imposta di bollo. I cosiddetti conti d appoggio o di servizio accesi per mere esigenze organizzative aziendali, senza che vi sia la sottoscrizione di apposito contratto con il cliente, continuano a non essere tassati in alcun modo. Ai fini dell imposta di bollo, i libretti di risparmio vengono assimilati ai conti correnti bancari e postali. La normativa previgente non prevedeva un trattamento specifico per i depositi rappresentati da libretti di risparmio di modo che trovavano ingresso le norme di carattere generale che disciplinano i contratti bancari. 10

11 L imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sulle comunicazioni relative al deposito titoli Il conto di deposito non è al momento trattato alla stregua di un c/c di corrispondenza ma come un generico contratto di deposito a cui, pertanto, non si applica il comma 2-bis dell art. 13 della Tariffa allegata al d.p.r. n. 642/1972, che sottopone ad imposta di bollo in misura forfetaria l estratto di conto corrente di corrispondenza, ma il comma 2 dell art. 13 della Tariffa che prevede l imposta di bollo di euro 1,81 per gli estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento e di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell indebitamento e accreditamento e relativi benestari quando la somma supera euro Tale interpretazione dell Agenzia delle Entrate non dovrebbe cambiare con la nuova disciplina anche se una precisazione in tal senso appare opportuna. 11

12 Le comunicazioni alla clientela su strumenti e prodotti finanziari Le comunicazioni alla clientela relative agli strumenti e ai prodotti finanziari anche non soggetti all obbligo di deposito si considerano in ogni caso inviate almeno una volta nel corso dell anno anche se non sussiste nessun obbligo di invio o di rendicontazione. Per le comunicazioni periodiche che gli intermediari inviano alla clientela viene omesso sia il riferimento al disposto dell art. 119 del TUB riguardante le norme sulla trasparenza bancaria sia all esistenza di un formale rapporto di deposito e custodia titoli. 12

13 Ambito di applicazione soggettivo L ambito soggettivo dovrebbe essere circoscritto agli operatori finanziari che inviano le comunicazioni alla propria clientela almeno una volta nel corso dell anno anche quando non sussiste alcun obbligo di invio o di redazione. Il dubbio esistente al riguardo deriva dal fatto che le norme introdotte non prevedono alcun riferimento soggettivo. Dovrebbe, ad esempio, essere precisato che per le quote di fondi o azioni di Sicav il soggetto obbligato a versare e a dichiarare il tributo non è la banca che funge solo da intermediaria ma la società di gestione. Analoga questione si pone per le polizze di assicurazione per le quali il soggetto interessato dovrebbe essere la compagnia assicuratrice. 13

14 Ambito di applicazione soggettivo La società fiduciaria sarà soggetta all imposta proporzionale di cui al comma 2-ter sulle comunicazioni ad essa destinate in relazione ai rapporti di deposito intrattenuti con gli intermediari italiani tramite intestazione fiduciaria. Nel caso, invece, in cui i prodotti e gli strumenti finanziari siano in deposito presso intermediari esteri che non sono soggetti alla normativa italiana sull imposta di bollo, si pone la questione se l imposta - sia nel caso di intestazione fiduciaria che in quello in cui opera il mandato ad amministrare - debba o meno essere applicata. A tal fine vi potrebbero essere due diverse soluzioni comportanti peraltro, a partire dal 2013, lo stesso onere fiscale per il contribuente (ove si escluda la presenza di una misura minima di 34,2 euro per l imposta di bollo). 14

15 Ambito di applicazione soggettivo La prima potrebbe prevedere la non tassabilità ai fini dell imposta di bollo in questione delle attività estere intestate alla società fiduciaria o da essa gestite con mandato ad amministrare e, nel contempo, la loro tassabilità a seguito dell introduzione di una imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. La seconda impostazione potrebbe essere inversa alla precedente ove si tenga conto che, secondo l Agenzia delle Entrate, i rapporti di deposito formalmente intestati al cliente, sotto il profilo fiscale e valutario, dovranno intendersi esistenti in Italia, anche nel caso in cui il rapporto sia sub-depositato presso un intermediario residente in qualsiasi Stato estero. 15

16 Ambito di applicazione soggettivo In questa seconda ipotesi, alle attività finanziarie detenute all estero tramite società fiduciarie dovrebbe essere applicato lo stesso trattamento di quelle detenute in Italia e, pertanto, per tali attività dovrebbe trovare ingresso non l imposta di cui ai commi da 18 a 23 dell art. 19 del d.l. n. 201/2011 ma l imposta di bollo di cui al comma 2-ter dello stesso articolo. L applicazione dell imposta di bollo dovrebbe essere effettuata dalla società fiduciaria, non potendosi demandare tale adempimento all intermediario estero, con l obbligo per il fiduciante di fornire la provvista necessaria. L AF dovrebbe chiarire che le due forme di prelievo non possono sovrapporsi ma devono essere, in ogni caso, considerate alternative in caso di intestazione fiduciaria tenendo conto che l imposta di cui ai commi da 18 a 23 dell art. 19 del d.l. n. 201/2011 è stata introdotta nel nostro ordinamento «per ragioni di equità e coerenza». 16

17 Ambito di applicazione soggettivo Per la nozione di clientela l Agenzia delle Entrate ha rimandato, nelle sue citate circolari, alla definizione contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d Italia del 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2009 in cui, ovviamente, non rientrano le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, ecc.. Tuttavia, nelle norme da ultimo introdotte non viene più fatto riferimento alle comunicazioni inviate ai sensi del citato articolo del TUB di modo che emergono dubbi sul fatto se restano esclusi dal pagamento dell imposta di bollo i rapporti intrattenuti con banche e altri intermediari finanziari. 17

18 Ambito di applicazione oggettivo L ambito di applicazione di riferimento è quello dei prodotti e degli strumenti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, con la sola esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. Può essere utile al riguardo rammentare che secondo il Testo Unico della Finanza appartengono alla categoria dei prodotti finanziari : - gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. Sono, invece, prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione : - le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all art. 13, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005; Per strumenti finanziari si intendono: - i valori mobiliari; - gli strumenti del mercato monetario; - le quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; - i contratti di opzione: future, swaps, derivati, ecc.; - in contratti di opzione sulle merci; - i contratti di opzione il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante; - gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; - i contratti finanziari differenziali; - gli altri contratti di opzione. Nell ambito dei fondi pensione dovrebbero essere ricompresi, oltre ai fondi aperti e a quelli chiusi o negoziali, anche i piani individuali pensionistici (pip). 18

19 Ambito di applicazione oggettivo La norma non fa riferimento esplicito alla definizione di prodotti e strumenti finanziari presente nel TUF ma ad una nozione che appare per così dire senza confini ricomprendendo nell ambito oggettivo di applicazione tutte le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (inclusi i buoni postali fruttiferi), anche non soggetti all obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. In sostanza, la mera possibilità di inviare al cliente una comunicazione riguardante i prodotti e gli strumenti finanziari detenuti - anche in assenza di un obbligo in tal senso - dovrebbe comportare l applicazione dell imposta di bollo. Si pensi, ad esempio, al caso di un titolo non dematerializzato detenuto direttamente dall investitore per il quale in qualche modo sussiste tale possibilità al fine di fornire al cliente una rendicontazione del proprio investimento. 19

20 Ambito di applicazione oggettivo E da ritenere, tuttavia, che dall ambito di applicazione debbano essere escluse le partecipazioni in società di persone e a responsabilità limitata e i finanziamenti dei soci. Dovrebbero così rientrare tra i prodotti e gli strumenti finanziari ricompresi nell ambito di applicazione le quote di fondi comuni immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote, le operazioni di pronti contro termine e le gestioni individuali di patrimoni mobiliari dato che costituiscono un servizio di investimento, avente pur sempre ad oggetto prodotti e strumenti finanziari, per i quali è possibile una periodica rendicontazione alla clientela. 20

21 Ambito di applicazione oggettivo le polizze assicurative L ampliamento dell ambito di applicazione anche ai prodotti assicurativi, in precedenza esclusi, in quanto non inseriti nei dossier titoli, sembra non porre particolari problematiche per le polizze unit e index linked e per le polizze di capitalizzazione del ramo V che sono disciplinate dal Tuf essendo dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario e soggette al controllo della Consob anziché dell Isvap. Anche le polizze rivalutabili del ramo I che prevedono una rivalutazione annuale e, di norma, anche un rendimento minimo garantito sembrano da includere nell ambito di applicazione quando assumono la caratteristica di prodotti di investimento. Non dovrebbero essere assoggettate all imposta in questione le polizze stipulate solo a copertura dei rischi mentre per quelle multiramo si dovrà probabilmente distinguere l ammontare versato per le diverse finalità e procedere alla tassazione secondo i menzionati criteri. 21

22 Ambito di applicazione oggettivo le polizze assicurative Una problematica particolare si pone poi per le polizze del ramo vita con finalità finanziarie stipulate prima del 31 dicembre 2000 che, per un verso, prevedono la detraibilità del premio in sede di dichiarazione dei redditi in misura del 19% nel limite di un importo di 1.291,14 euro annui, e, per l altro, sono assoggettate ad un imposta sostitutiva sui premi del 2,5%. L imposta è dovuta all erario dalle compagnie le quali hanno diritto di rivalsa, che peraltro viene sempre e integralmente esercitato, nei confronti degli assicurati. L imposta in questione è sostitutiva anche delle imposte di bollo. Per le polizze tutt ora soggette al pagamento dell imposta sostitutiva, e che costituiscono ancora un ammontare rilevante degli stock delle imprese di assicurazione, sembrerebbe opportuno evitare una doppia tassazione. 22

23 La valorizzazione dei titoli L importo dell imposta dovuta varia in funzione dell ammontare rendicontato al termine del periodo di riferimento da ciascun intermediario su ogni comunicazione. Per ogni esemplare, per il computo dell ammontare si tiene conto del complessivo valore di mercato dei prodotti e degli strumenti sottostanti o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso. Tale disposizione innova la precedente secondo cui la base imponibile era costituita in primis dal valore nominale o, in mancanza, da quello di rimborso o dal costo e risolve le problematiche sollevate relativamente ai titoli in default o aventi un valore di mercato sensibilmente diverso da quello nominale. Resta da stabilire se il valore di mercato coinciderà con quello rilevato alla fine del periodo di rendicontazione oppure se occorrerà far riferimento ad un valore medio di periodo. 23

24 La valorizzazione dei titoli La prima soluzione, che l Agenzia delle Entrate ha avallato nelle sue citate circolari n. 40/E e n. 46/E, appare più snella sotto il profilo operativo anche se può prestarsi a manovre elusive attraverso lo smobilizzo dei titoli prima del termine del periodo di rendicontazione e il successivo riacquisto. Per talune tipologie di titoli quali le obbligazioni (compresi gli zero coupon) e di operazioni (pronti contro termine, derivati, ecc..) occorrerà indicare come calcolare la base imponibile dell imposta. Per i derivati necessita stabilire se va considerato il valore del margine o del nozionale e per i contratti su valute se si deve far riferimento al differenziale o al valore nominale. 24

25 La valorizzazione dei titoli I titoli espressi in valuta dovrebbero essere valorizzati in base al tasso di cambio dell ultimo giorno del periodo di riferimento. Indicazioni precise dell AF riguardo alle questioni che si aprono con l utilizzo del valore di mercato consentirebbero di evitare per gli stessi prodotti e strumenti finanziari comportamenti diversi degli intermediari che si potrebbero riflettere in un difforme trattamento della clientela in possesso delle stesse tipologie di prodotti o strumenti finanziari. L utilizzo del valore di mercato per il calcolo dell imposta mette in relazione quest ultima, e quindi il carico fiscale, con l andamento dei corsi dei prodotti e degli strumenti posseduti dall investitore e appare, in tale ottica, più coerente - a differenza della disciplina previgente - con una tassazione basata sulla effettiva capacità contributiva del contribuente. 25

26 L ammontare dell imposta da pagare L imposta di bollo troverà applicazione non più per scaglioni di importo ma proporzionalmente all ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari nel modo seguente: - 1 per mille annuo per il 2012; - 1,5 per mille annuo a decorrere dal L imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all anno 2012, nella misura massima di euro 1.200,00. A partire dal 2013 non è più prevista una soglia massima. Applicandosi l imposta per ogni esemplare viene, pertanto, meno la necessità di cumulare le comunicazioni intestate allo stesso nominativo (o agli stessi nominativi). La normativa varata prevede ora solo un esenzione per i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro e non per gli altri prodotti o strumenti di modesto ammontare (ad es. inferiore a euro per i titoli dematerializzati, come in precedenza). 26

27 L ammontare dell imposta da pagare L incidenza del carico fiscale sarà maggiore per gli investimenti di modesto ammontare ripartiti su strumenti finanziari o intermediari diversi dato che viene fissata una soglia minima di 34,2 euro annui. Una soluzione sicuramente più lineare e socialmente più equa sarebbe stata quella di non prevedere una soglia minima. Rilevanti sono le modifiche apportate alla disciplina riguardante i soggetti diversi dalle persone fisiche. Con l integrale sostituzione della nota 3-bis dell art. 13 della Tariffa viene eliminata la disposizione sulle maggiorazioni da applicare a tali soggetti, mentre con l abrogazione del comma 5 dell articolo 11 del d.l. n. 691/1994 disposta dal comma 24 dell art. 19 del decreto n. 201/2011 viene eliminata l addizionale prevista nella misura del 50% dell imposta dovuta in base all art. 13 comma 2-bis e alla relativa nota 3-bis. Pertanto sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari non sussistono più differenziazioni tra persone fisiche e altre categorie di soggetti. 27

28 Particolari esenzioni Un aspetto da precisare riguarda il trattamento da riservare alle comunicazioni relative ai depositi di titoli con saldo zero e, in particolare, se con la nuova disciplina sia dovuta l imposta di bollo - eventualmente nella misura minima di 34,20 euro rapportati al periodo infrannuale in cui il rapporto è stato acceso e oggetto di rendicontazione periodica - anche per le comunicazioni relative all estinzione dei depositi con saldo zero. Si rammenta al riguardo che l Agenzia delle Entrate nella circolare n. 46/E aveva stabilito che «se alla data di chiusura del periodo rendicontato il deposito di titoli ha saldo zero, non è dovuta l imposta di bollo sostitutiva in commento sulla relativa rendicontazione. L imposta di bollo non è, inoltre, dovuta per le comunicazioni relative all estinzione dei depositi con saldo zero». Per i rapporti a custodia e amministrazione privi di prodotti e strumenti finanziari, è da ritenere che la comunicazione non sia tassabile neanche nella misura minima. Sono in ogni caso esenti dal pagamento dell imposta di bollo le comunicazioni intestate alle Onlus. 28

29 Molteplicità di prodotti e strumenti Le modalità di conteggio dell imposta sembrano ora sufficienti, in caso di pluralità di prodotti o strumenti detenuti con diversa cadenza di rendicontazione, ad evitare - diversamente da quanto avveniva con la precedente normativa e salvo il caso di smobilizzo già evidenziato - possibili comportamenti della clientela volti a conseguire un apprezzabile risparmio di imposta. Ad esempio, se nel periodo di imposta 2012 un cliente detiene presso il medesimo intermediario due depositi titoli (A e B) con periodicità di rendicontazione rispettivamente mensile e annuale e nel primo deposita titoli per un ammontare minore e nel secondo di ammontare maggiore, il risparmio di imposta con la previgente normativa era possibile tramite un trasferimento, nell ultimo mese del periodo di imposta (dicembre), di un certo ammontare di titoli dal deposito B, rendicontato annualmente, a quello rendicontato mensilmente A. Nel successivo periodo di imposta per ottenere di nuovo il risparmio di imposta occorreva ritrasferire nel primo mese dell anno i titoli. 29

30 Molteplicità di prodotti e strumenti Nell attualità supponendo che i due depositi abbiano in giacenza un ammontare pari, rispettivamente, a e euro l imposta dovuta senza effettuare il trasferimento sarebbe: 1) = 540 mentre effettuando il trasferimento di euro sarebbe: 2) (5x11) + 41,67 + (11x40) + 3,33 = 540 Non vi sono, pertanto, convenienze di natura fiscale (salvo che per importi modesti) 30

31 Adempimenti e disposizioni per gli intermediari Per gli intermediari proseguono gli adempimenti da effettuare per conto dell Amministrazione finanziaria con modifiche procedurali e, dall altro, emergono esigenze di coordinamento reciproco onde evitare con la nuova disciplina eventuali doppie tassazioni. Per le comunicazioni la percentuale della somma che gli intermediari-sostituti di imposta dovranno versare a titolo di acconto entro il 30 novembre 2012, ai sensi dell art. 15-bis del d.p.r. n. 642/1972, viene ridotta al 50 %. Si ricorda che l articolo 15-bis del citato d.p.r. n. 642 del 1972, stabilisce che Poste italiane, le banche e gli altri enti e società finanziarie entro il 30 novembre di ogni anno devono versare - a titolo di acconto - una somma pari al 95% dell'imposta. 31

32 La tassazione delle attività finanziarie detenute all estero A decorrere dal 2011 è stata istituita un imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione e si applica nella misura dell 1 per mille annuo, per il 2011 e il 2012 e dell 1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. 32

33 La tassazione delle attività finanziarie detenute all estero Il valore è quello di mercato rilevato, al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie anche utilizzando documentazione dell intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall imposta si deduce fino a concorrenza del suo ammontare un credito di imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. 33

34 La tassazione delle attività finanziarie detenute all estero Per il versamento, la liquidazione, ecc. si applicano le disposizioni relative all Irpef. Il versamento deve essere effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all anno di riferimento. La norma mira ad assoggettare ad un prelievo a carattere patrimoniale, simile all imposta di bollo, i soggetti che, detenendo direttamente attività finanziarie all estero senza l intermediazione di un intermediario residente, possano godere di un trattamento di favore. 34

35 La tassazione delle attività finanziarie detenute all estero: annotazioni L imposizione patrimoniale dovrebbe essere alternativa all imposta di bollo già a decorrere dall annualità E dubbio se, come previsto per l imposta proporzionale di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia, si applichi per il 2012 il limite massimo di importo di Ambito di applicazione: le attività finanziarie oggetto dell imposta dovrebbero essere le stesse che sono oggetto del monitoraggio fiscale. 35

36 La tassazione delle attività finanziarie detenute all estero: annotazioni Base imponibile. Mancano indicazioni per il calcolo della base imponibile con particolare riguardo alla determinazione del valore di mercato e alla documentazione degli intermediari esteri. Obblighi di comunicazione. Gli obblighi di comunicazione a carico di eventuali intermediari italiani che intervengano nei rapporti con gli intermediari esteri dovrebbero essere gli stessi previsti dalla legge sul monitoraggio. 36

37 La tassazione delle attività finanziarie detenute all estero: annotazioni Alternatività. Per le società fiduciarie va chiarito se le attività finanziarie estere detenute loro tramite, sia con intestazione fiduciaria che attraverso il mandato ad amministrare, sono da considerare non attività detenute all estero ma attività italiane e che, dunque, su di esse è dovuta l imposta proporzionale di bollo di cui all art. 13, comma 2-ter della tariffa. 37

38 L imposta sugli immobili situati all estero A decorrere dal 2011 è stata istituita un imposta sul valore degli immobili situati all estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti in Italia. Soggetto passivo è il proprietario dell immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell anno in cui si è protratto il possesso (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg è computato per intero). 38

39 L imposta sugli immobili situati all estero L imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall atto di acquisto o da altri contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. Dall imposta si deduce fino a concorrenza del suo ammontare un credito di imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l immobile. 39

40 L imposta sui valori scudati detenuti in conti segretati Le attività finanziarie oggetto di emersione ancora segretate vengono assoggettate ad un imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille (cd imposta sull anonimato ). Il presupposto è la detenzione di attività «segretate» in base alle norme sullo scudo fiscale. Per gli anni 2012 e 2013 l aliquota è stabilita rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille. Sono ricompresi tutti gli scudi. L imposta viene determinata al netto dell eventuale imposta di bollo ordinaria (comma 2-ter dell art. 13 della Tariffa). 40

41 L imposta sui valori scudati detenuti in conti segretati Gli intermediari interessati provvedono a trattenere l imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l emersione ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente ed effettuano il relativo versamento il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell anno precedente. Limitatamente al versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre

42 L imposta sui valori scudati detenuti in conti segretati Gli intermediari segnalano all Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l imposta con le modalità previste. Nei confronti di tali contribuenti l imposta viene poi riscossa tramite iscrizione a ruolo. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel Capo III del d.lgs. n. 241/

43 L imposta sui valori scudati detenuti in conti segretati Per l omesso versamento si applica una sanzione pari all importo non versato. Per l accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo. 43

44 L imposta sui valori scudati detenute in conti segretati: annotazioni Non sono state fornite indicazioni per il calcolo della base imponibile ma trattandosi di un imposta di bollo è da ritenere che l imposta vada calcolata con riferimento al valore di mercato delle attività finanziarie o, in mancanza, al valore nominale o di rimborso. Sono esclusi dal prelievo gli immobili. Dovrebbero essere escluse anche le attività regolarizzate (dubbi dato il conflitto tra il comma 6 che si riferisce alle attività rimpatriate o regolarizzate - con il richiamo all art. 15 del dl 350/ e il comma 8 riferito solo alle attività ancora segretate). 44

45 L imposta sui valori scudati detenute in conti segretati: annotazioni Valenza pratica della segretazione date le comunicazioni all Anagrafe tributaria dei rapporti accesi (circ. 18/E del 2007) e di quelle previste dall art. 11 del dl n. 201/2011 (segnalazione di tutte le movimentazioni di conti e depositi: verranno esclusi i conti segretati?). Non si comprende perché non sia deducibile l imposta di cui al comma 2- bis dell art. 13 della Tariffa sugli estratti conto. Problematiche commesse all iscrizione a ruolo dell imposta non pagata (segnalazioni errate) 45

46 L imposta sui valori scudati detenuti in conti segretati: annotazioni Ambito di applicazione. Occorre definire quali sono le attività finanziarie interessate e se la norma si applica anche con riguardo ai rimpatri giuridici di attività finanziarie. La base imponibile dovrebbe essere costituita non dalle attività oggetto di emersione indicate a suo tempo nella dichiarazione riservata ma solo da quelle attività finanziarie presenti nel conto segretato al 31 dicembre dell anno di riferimento (o al 6 dicembre 2011 per il 2012). 46

47 L imposta sui valori scudati detenuti in conti segretati: annotazioni L imposta si dovrebbe applicare anche ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate tassati, anche forfetariamente, che hanno alimentato i conti scudati. Non è chiaro se l intermediario possa prelevare l imposta dal conto corrente del contribuente senza il suo consenso e se, in mancanza di provvista, è autorizzato a liquidare altri assets. In caso di versamento da parte dell intermediario, deve essere chiarito come restituire al cliente l eventuale imposta versata in eccesso e compensare il credito verso l erario utilizzando il mod. F24. Non viene precisato se sia possibile versare la provvista per il pagamento dell imposta nel conto segretato senza perdere la segretazione. 47

48 L imposta sui valori scudati detenuti in conti segretati: annotazioni Obblighi di segnalazione all Agenzia delle Entrate. Devono essere precisati le modalità e i tempi che gli intermediari devono rispettare. Modalità operative. Devono essere fornite istruzioni su come applicare la norma in caso, ad esempio, di trasferimento del conto scudato da uno ad un altro intermediario o il decesso del contribuente che aveva presentato la dichiarazione riservata. Nel caso di trasferimento del conto scudato da uno ad altro intermediario va chiarito che l intermediario cedente, ancorché a suo tempo abbia ricevuto la dichiarazione riservata, non dovrebbe essere tenuto ad alcun adempimento né di versamento né di segnalazione. 48

49 L imposta sui valori scudati detenuti in conti segretati: annotazioni Occorre precisare come comportarsi nel caso in cui fra il 6 dicembre 2011 ed il 31 dicembre 2011 il contribuente abbia rinunciato alla segretazione (ad esempio, abbia movimentato il conto scudato o abbia anche solo inviato una dichiarazione di rinuncia alla segretazione). Per le società fiduciarie va chiarito che la norma trova applicazione anche nel caso in cui, a seguito di rimpatrio giuridico, le attività finanziarie scudate siano rimaste subdepositate all estero tramite amministrazione fiduciaria con o senza intestazione. 49

50 L imposta sui valori de-scudati alla data del 6 dicembre 2011 (comma 12) Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta per il solo anno 2012 un imposta straordinaria del 10 per mille. Secondo taluni interpreti occorre chiarire, in primis, se questa imposta debba essere intesa come una sorta di superbollo applicato dagli intermediari che hanno ricevuto la dichiarazione riservata o sia un imposta dovuta direttamente dai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione riservata. 50

51 L imposta sui valori de-scudati alla data del 6 dicembre 2011 (comma 12): annotazioni Sarebbe opportuno chiarire quale sia il vero obiettivo della norma: 1) tassare una tantum le attività che dopo essere state scudate sono fuoriuscite dal conto segretato; 2) tassare le sole attività uscite dal circuito degli intermediari residenti e che quindi non risultino più monitorabili per l AF. L intermediario che dovrebbe provvedere al versamento non dovrebbe essere quello con cui il cliente intrattiene il rapporto segretato ma quello presso il quale ha presentato a suo tempo la dichiarazione riservata. 51

52 L imposta sui valori de-scudati alla data del 6 dicembre 2011 (comma 12) Per le attività finanziarie scudate non più segregate si fa riferimento ai commi da 8 a 11 dell art. 19, ne dovrebbe conseguire che: - l imposta straordinaria è versata dagli intermediari entro il 16 febbraio 2012 con riferimento al valore delle attività de-scudate al 6 dicembre 2011 ottenendone provvista dal contribuente (comma 8); - nel caso di mancata applicazione dell imposta straordinaria gli intermediari dovranno comunque segnalare all Agenzia delle Entrate i contribuenti già titolari di conti scudati (comma 9); - si applicano le norme procedurali in materia di imposta di bollo e la speciale sanzione pari all importo non versato (commi 10 e 11). 52

53 L imposta sui valori de-scudati alla data del 6 dicembre 2011 (comma 12): annotazioni Dato il rinvio ai commi da 8 a 11, l imposta straordinaria si dovrebbe applicare solo alle attività finanziarie detenute in Italia (direttamente o tramite intermediari) e non a quelle patrimoniali di altro genere. La disposizione non dovrebbe riguardare il prelievo o la dismissione delle attività in cui sono stati reinvestiti i redditi prodotti dalle attività oggetto di emersione. Occorre stabilire se l intermediario sia obbligato ad inviare la segnalazione all Agenzia delle Entrate, anche nel caso in cui abbia applicato solo parzialmente l imposta. 53

54 L imposta sui valori de-scudati alla data del 6 dicembre 2011 (comma 12): annotazioni Per le società fiduciarie, come per l imposta speciale di bollo sulle attività scudate, dovrebbero essere comprese nell imposta straordinaria le attività finanziarie estere detenute tramite fiduciaria, con o senza intestazione, mentre dovrebbero essere escluse le attività non finanziarie (ad esempio, partecipazioni in SCI monegasche). 54

55 L imposta sui valori de-scudati alla data del 6 dicembre 2011 (c. 12 e c. da 18 a 23): annotazioni La normativa. Le attività finanziarie già oggetto di scudo e descudate alla data del 6 dicembre potrebbero essere detenute all estero, al di fuori del circuito degli intermediari italiani. In tal caso sembrerebbe non trovare applicazione l imposta straordinaria per le attività dismesse o prelevate di cui al comma 12, ma per l anno 2011 l imposta ordinaria di cui ai commi 18 e seguenti per le attività detenute all estero (pari all 1 per mille e non alla misura del 10 per mille prevista per l imposta straordinaria), da versare direttamente dal contribuente in dichiarazione, con riferimento, peraltro, al valore di tali attività non già al 6 dicembre 2011, ma al 31 dicembre

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