1) Modifiche al regime dei proventi delle obbligazioni e titoli similari

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2 Le novità ora introdotte dal decreto riguardano il regime dei proventi delle obbligazioni e titoli similari, sia c.d. domestici che esteri, il regime della ritenuta alla fonte sui dividendi, la disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i termini per le comunicazioni ed i versamenti delle imposte sulle rendite finanziarie ed, infine, il regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari; intervento quest ultimo che integra le contestuali modifiche apportate alla disciplina del reddito di lavoro dipendente in materia di assegnazione di azioni e di stock option. Le cennate novità, in ordine alle quali l Amministrazione finanziaria non ha ancora emanato circolari applicative, possono essere sintetizzate come segue. 1) Modifiche al regime dei proventi delle obbligazioni e titoli similari Le modifiche introdotte hanno la finalità di razionalizzare il sistema di prelievo alla fonte sui proventi (interessi, frutti e altri proventi, compreso lo scarto di emissione), costituenti reddito di capitale, delle obbligazioni e dei titoli similari [cfr. l art. 41, comma 1, lett. b), e comma 2, del DPR n. 917/1986 TUIR]. Il nuovo regime entrerà in vigore dal 1 luglio In particolare, per i titoli obbligazionari privati emessi da soggetti residenti in Italia (c.d. titoli domestici), diversi dalle banche e dalle società con azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani, viene modificata, aumentandola, la misura massima del tasso di rendimento effettivo, che consente di applicare ai proventi la ritenuta alla fonte con l aliquota del 12,5%, d acconto o d imposta, a seconda dello status del beneficiario, anziché quella del 27%; contestualmente, viene modificato il riferimento ai mercati sui quali i titoli sono negoziati, che costituisce l altro requisito per l applicazione del regime indicato. Tali modifiche si sono rese necessarie in relazione alla progressiva diminuzione del tasso ufficiale di sconto (ora sostituito dal tasso ufficiale di riferimento) e tendono a favorire sia l emissione dei titoli (rendendo più agevole la deduzione dei relativi interessi passivi), sia il loro collocamento, attraverso una più diffusa applicazione della ritenuta ordinaria dei redditi di capitale. 2

3 Per tutti i titoli obbligazionari esteri, invece, vengono modificate le modalità di applicazione del prelievo, che verrà attuato, nei casi previsti dalla legge, mediante una imposta sostitutiva anziché la ritenuta alla fonte, senza che ciò comporti, in via di principio, una variazione dei presupposti e dell onere tributario. Aumentano, peraltro, gli obblighi procedurali a carico degli intermediari finanziari, che dovranno adottare la procedura di cui al D.Lgs. n. 239/ ) Titoli obbligazionari domestici (art. 2, c. 1, lett. a), n. 1) Per i proventi dei titoli obbligazionari domestici, da assoggettare ad imposizione mediante la ritenuta alla fonte applicata dallo stesso emittente a norma dell art. 26, comma 1, del DPR n. 600/ e quindi diversi da quelli disciplinati dall art. 1 del D.Lgs. n. 239/1996 (c.d. titoli dei grandi emittenti) - ed aventi scadenza pari o superiore a 18 mesi (durata che, come si ricorda, non rileva per le cambiali finanziarie), la ritenuta si applica con l aliquota del 12,50% a condizione che, al momento della emissione, il tasso di rendimento effettivo del prestito non sia superiore al c.d. tasso soglia, stabilito dallo stesso art.26, comma 1. Come accennato, la condizione del tasso soglia non si applica ai titoli emessi dalle società quotate e dalle banche. Per tasso di rendimento effettivo (t.r.e.) non si intende il solo saggio nominale del prestito, che rappresenta gli interessi periodicamente corrisposti al sottoscrittore (c.d. reddito staccato ), ma anche quello desumibile dalle altre componenti reddituali, quali lo scarto di emissione e eventuali premi (c.d. redditi incorporati), tenendo conto anche della variabile temporale. Esso è quindi definibile come il tasso di incremento del capitale in ragione del tempo dell investimento. Per quanto riguarda invece il tasso soglia, si tratta di una nozione prettamente tributaria, atta ad identificare le condizioni di rendimento del prestito da ritenersi congrue, e cioè non eccedenti la ordinaria remunerazione ritraibile dall investimento, e quindi non elusive. In passato (cfr. l art. 5, comma 1, della L. n. 724/1994, prima 3

4 delle modifiche apportate con l art. 3, comma 114, della L. n. 549/1995) il tasso soglia era esplicitamente individuato in quello.. allineato a quello di mercato. Con la modifica apportata dalla citata L. n. 549, la determinazione del tasso soglia è stata ricollegata ad un parametro oggettivo, quale è il tasso ufficiale di sconto (ora tasso ufficiale di riferimento), opportunamente maggiorato, e tale riferimento è stato mantenuto anche dopo che la disciplina è stata trasfusa nell art. 26, comma 1, del DPR 600 con l art. 12 del D.Lgs. n. 461/1997. Il tasso soglia è peraltro diverso a seconda delle modalità di circolazione del titolo obbligazionario, e cioè della sua negoziazione o meno nei mercati regolamentati. Per effetto delle modifiche apportate all art. 26 cit. D.Lgs. n. 505/1999, a decorrere 1 luglio 2000 la ritenuta del 12,5%, si applicherà: - ai proventi dei titoli negoziati in mercati regolamentati italiani e di altri Paesi aderenti all Unione europea (in precedenza: di quelli negoziati nei soli mercati regolamentati italiani) ovvero, come in precedenza, collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento della emissione, se il tasso di rendimento effettivo non è superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto (t.u.s: ora tasso ufficiale di riferimento.). Il limite in precedenza previsto era il t.u.s. aumentato di due terzi; - per i proventi degli altri titoli, se il tasso di rendimento effettivo non è superiore al t.u.s. aumentato di due terzi. Il limite in precedenza previsto era il t.u.s. maggiorato di un terzo. In sostanza, sulla base della vigente misura del tasso ufficiale di riferimento (3%), il rendimento delle obbligazioni, dei certificati di investimento e delle cambiali finanziarie subirà una ritenuta del 12,5% se i titoli sono emessi a un tasso non superiore al 6% (doppio del 3%), se quotati, ovvero al 5% (3%+2/3), se non quotati. E opportuna qualche precisazione in ordine alle modalità di circolazione dei titoli, individuate dall art. 26, comma 1, del DPR n. 600/

5 In particolare, l estensione del tasso soglia più alto (due volte il t.u.s.) anche ai titoli negoziati in mercati regolamentati non italiani purché di Paesi aderenti alla U.E. elimina una discriminazione difficilmente giustificabile in base a motivazioni antielusive. Quanto alla individuazione di tali mercati comunitari, si tratta di quelli oggetto di elencazione da parte della CONSOB ai sensi dell art. 16 della direttiva 93/22/CEE e dell art. 51 del D.Lgs. 415/1996 (ora art. 67 del D.Lgs. n. 58/1998 c.d. decreto Draghi ). Inoltre, per quanto riguarda l altro caso di applicabilità del tasso soglia più elevato e cioè quello del collocamento mediante offerta al pubblico il riferimento normativo è alle disposizioni in materia di sollecitazione all investimento, di cui agli articoli dello stesso decreto Draghi. La decorrenza della nuova disciplina è, come detto, stabilita al 1 luglio 2000, nel senso che essa si applica agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a partire da tale data; conseguentemente, per i titoli emessi prima di tale data, le condizioni suesposte rileveranno ai fini della tassazione dei proventi relativi alla cedola in corso di maturazione alla data medesima. Dovrebbero restare, invece, esclusi da tale regime i proventi delle obbligazioni e titoli similari (sempre di società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni, non negoziate in mercati regolamentati, o da quote), già emessi al 29 giugno 1997, per le quali l art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997 prevede, attraverso la inapplicabilità dell art. 26 del DPR n. 600/1973 e del novellato art. 3, comma 115 della L. n. 549/1995, il mantenimento del regime fiscale vigente al tempo della emissione, secondo il quale (art. 5, comma 1, della L. n. 725/1994, come modificato dall art. 3, comma 114, della L. n. 549/1995) la ritenuta applicabile è del 12,5% se, al momento dell emissione, il tasso di rendimento effettivo o di riferimento non sia superiore al t.u.s., aumentato di tre o sette punti (cfr ns. circ. n.13/1998). 5

6 Le cennate modifiche dell art. 26 del DPR n. 600 dovrebbero a nostro avviso assumere rilevanza anche ai fini della deducibilità degli interessi passivi per gli emittenti, giusta l art. 3, comma 115, della L. n. 549/1995. Tale disposizione prevede infatti che, nei confronti dei medesimi emittenti cui si rende applicabile in toto il primo comma dell art. 26, e cioè delle società non quotate diverse dalle banche (cfr. le istruzioni ministeriali al Modello Unico 99 per i redditi 1998, par. 3.3), l eccedenza del tasso di rendimento effettivo del titolo obbligazionario rispetto ai limiti stabiliti dall art. 26, comma 1, del DPR n. 600/1973 dà luogo, per pari importo, alla indeducibilità degli interessi passivi ai fini della determinazione del reddito d impresa. Atteso il carattere dinamico del rinvio fatto all art. 26 (ovvero lo stretto coordinamento logico e sistematico tra le due norme : cfr. circ. Assonime n. 50/1996, par. 4), potrebbe ritenersi che, anche ai fini della deducibilità degli interessi passivi per l emittente, gli effetti derivanti dalla modifica del tasso soglia riguardino i proventi per i quali, in ragione della loro esigibilità a partire dal 1 luglio 2000, esplica efficacia la nuova disciplina in materia di ritenuta alla fonte, anche se maturati prima del 1 luglio In altri termini, ove si ipotizzi una emissione obbligazionaria, non quotata e non collocata presso il pubblico, effettuata nell ottobre 1999, con un t.r.e. pari a 5, con un tasso soglia, secondo la disciplina vigente all emissione, pari a (3 + 1/3 x 3 =) 4, l eccedenza indeducibile di (5 4 =) 1 dovrebbe essere ora deducibile (in quanto il tasso soglia è divenuto 3 + 2/3 x 3 = 5) in relazione agli interessi esigibili dopo il 1 luglio, anche se maturati prima (così, ad es., in caso di cedola semestrale 1/4 30/9, l intero onere finanziario dovrebbe essere deducibile). Ad analoghe conclusioni, nel senso di riferire il tasso soglia agli interessi passivi esigibili dal 1 luglio 2000, si dovrebbe pervenire anche nel caso in cui, diversamente dal sopra riportato esempio, detti interessi siano in concreto assoggettabili alla ritenuta del 27%, in quanto il tasso di rendimento del titolo sia, ad es., del 6%. In tale ultimo caso, sarebbero indeducibili gli interessi, esigibili dal 1 luglio, eccedenti il nuovo tasso soglia. 6

7 1.2) Titoli obbligazionari esteri (art. 6; art. 1; art. 2, c. 1, lett. a, n. 2; art. 3) Per i titoli esteri, compresi quelli pubblici (e cioè quelli emessi all estero, a partire dal 10 settembre 1992, dallo Stato italiano) e quelli equiparati emessi all estero dagli emittenti che siano enti ed organismi internazionali (cfr. art. 12, comma 13-bis, del D.Lgs. n. 461/1997) viene prevista l applicazione, sui relativi proventi, della disciplina di cui al D.Lgs. n. 239/1996 (disciplina dell imposta sostitutiva applicata dagli intermediari con movimentazione del conto unico ), in luogo della ritenuta, attualmente prevista, dall art. 26, comma 3, DPR n. 600/1973 (c.d. ritenuta d ingresso). L imposta sostituiva sui proventi dei titoli esteri, ora ricondotti, attraverso l aggiunta del comma 1-bis all art. 2, nell ambito applicativo del D.Lgs. n. 239/1996, dovrà quindi essere applicata dagli intermediari nazionali che intervengono nella riscossione o nei trasferimenti, secondo il noto meccanismo degli addebiti e degli accrediti al conto unico. Per quanto concerne le aliquote, si applica l aliquota del 12,5% sugli interessi e altri proventi relativi alle obbligazioni aventi scadenza non inferiore a 18 mesi, mentre sugli interessi e altri proventi di obbligazioni aventi scadenza inferiore ai 18 mesi l aliquota è del 27%. Ai proventi dei titoli pubblici ed equiparati emessi all estero a partire dal 10 settembre 1992 l imposta sostitutiva si applica sempre con l aliquota del 12,5%, indipendentemente dalla loro scadenza. L applicazione dell imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi relativi alle obbligazioni emesse da soggetti non residenti è estesa anche ai fondi comuni d investimento italiani ed assimilati nonché ai soggetti che hanno optato per l applicazione del regime del risparmio gestito ex art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, limitatamente ai titoli, diversi da quelli pubblici ed equiparati, aventi una scadenza inferiore a 18 mesi. Pertanto, per i titoli i cui proventi sono soggetti all aliquota del 27%, tali soggetti dovranno essere trattati dagli intermediari come soggetti nettisti. Tali proventi non dovrebbero concorrere alla formazione del risultato della gestione; tuttavia, forse per una svista del legislatore, non è stato opportunamente modificato l art.9, comma 2, L. 77/83, al fine di escluderli dal risultato della gestione. 7

8 Come in precedenza, l imposta sarà commisurata, sostanzialmente, agli interessi e altri proventi maturati durante il periodo di possesso del titolo da parte dell investitore; tuttavia, per i titoli denominati in valuta estera di paesi non aderenti all U.E.M., si verificheranno anche effetti di natura sostanziale, in quanto, rispetto al passato, l oscillazione del cambio della valuta di denominazione rispetto alla lira italiana (rectius, rispetto all euro) assumerà una diversa rilevanza. Infatti, secondo il regime attuale, la ritenuta di cui art. 26, comma 3, si applica sul montante dei proventi maturati durante il periodo di possesso, controvalorizzato al cambio corrente alla data della riscossione, coincidente con quella del regolamento per cui ai fini fiscali non assume rilevanza la variazione, positiva o negativa, del cambio sui restanti proventi incassati per la parte maturata prima dell inizio del periodo di possesso -. Nel futuro, attraverso il meccanismo degli accrediti e degli addebiti al conto unico anche tale variazione concorrerà, riducendola o aumentandola, alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva. A norma dell art. 3 del D.Lgs. n. 239 cit., verrà infatti addebitata l imposta sostitutiva sul controvalore, secondo il cambio del giorno della riscossione (regolamento della cessione o stacco della cedola), degli interessi scaduti o riconosciuti al venditore nel corrispettivo, e verrà accreditata l imposta sostituiva sul controvalore, secondo il cambio del giorno di regolamento dell acquisto, degli interessi riconosciuti dall acquirente nel corrispettivo. [Sul punto, cfr. la lettera ABI TR/MS del 26 giugno 1998, pag. 67 e segg.]. Per opportuno coordinamento con l estensione del regime di cui al D.Lgs. n. 239 cit. ai titoli esteri, vengono modificati: a) l art. 16-bis del DPR n. 917/1986 TUIR, che ora prevede, tra i presupposti per l applicazione dell imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei proventi dei titoli obbligazionari esteri, il mancato assoggettamento non solo a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ma anche all imposta sostituiva di cui al D.Lgs. n. 239 cit.. Peraltro, dovrebbe ritenersi che in sede di dichiarazione dei redditi occorra replicare i medesimi effetti prodotti dal procedimento di cui al D.Lgs. n. 239 cit. 8

9 in relazione alle variazioni del cambio, quanto meno ove si tratti di interessi conseguiti dopo il 1 luglio 2000; b) il terzo comma dell art. 26 del DPR n. 600/1973, che viene ora a disporre la ritenuta d ingresso solo per gli interessi dei depositi e conti correnti bancari, costituiti all estero, di cui al precedente comma 2. Resta ferma la previsione in base alla quale, nel caso di rimborso, prima del diciottesimo mese, di obbligazioni e titoli similari, i cui proventi sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 12,5%, il percettore debba corrispondere una somma pari al 20% dei proventi maturati fino al momento dell anticipato rimborso; tale somma è prelevata dall intermediario che corrisponde i proventi o procede al rimborso; c) l art. 4 del D.L. n. 167/1990, recante la disciplina del monitoraggio fiscale, per tener conto della nuova forma di prelievo introdotta, ai fini dell esonero dagli obblighi di dichiarazione. Nessuna modifica è stata apportata al comma 3-bis dello stesso art. 26 che, all ultimo periodo, detta particolari disposizioni per l applicazione della ritenuta alla fonte sui proventi delle operazioni di pronti contro termine (pct) su titoli esteri. Al riguardo, per effetto della estensione ai titoli obbligazionari esteri del regime di cui al D.Lgs. n. 239, vengono a determinarsi le medesime implicazioni delle operazioni di pct su titoli italiani, nel senso che la ritenuta del 12,5% o del 27% - si applicherà esclusivamente sulla eventuale eccedenza della differenza tra i prezzi globali di trasferimento dei titoli, controvalorizzati al cambio al momento dell acquisto e della rivendita, al netto degli interessi e degli altri proventi tassati del titolo maturati durante il rapporto di pct, e non più, quindi, anche sugli stessi interessi dei titoli esteri maturati nel periodo di durata del pct. Ad esempio, si supponga l acquisto di un titolo obbligazionario denominato in dollari USA, con prezzo a pronti di 103$ (cambio corrente lire 1.900); la rivendita a termine del titolo a 107$ (cambio corrente lire 2.000); dietimi di interessi maturati all acquisto a pronti 1$; dietimi maturati al momento della cessione a termine 3$. La base imponibile sarà così determinata: prezzo globale di rivendita a termine 107*2.000 = prezzo globale di acquisto a pronti 103*1.900 = ( ) differenza positiva

10 dietimi maturati (3-1) 2*2.000 = (4.000) base imponibile La norma nulla dispone in ordine ai titoli esteri posseduti da soggetti non residenti. Peraltro è pacifico che essi non sono soggetti ad imposizione, per difetto del presupposto di territorialità del reddito, giusta quanto previsto dall art. 20, c. 1, lett. b), del TUIR; in tal senso la relazione governativa al decreto in esame afferma che naturalmente resta confermato che i non residenti non sono soggetti passivi ai fini dell imposta sugli interessi e altri proventi relativi ai titoli emessi da soggetti non residenti. Si dovrebbe conseguentemente ritenere che anche i presupposti procedurali (cioè di documentazione) per la non imposizione siano gli stesi previsti per fruire della esenzione di cui all art. 20 del TUIR, cioè la autocertificazione, eventualmente supportata da elementi documentali, e non già quelli previsti, per i titoli domestici, dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 239; infatti, l art. 6, recante il regime fiscale per i non residenti, richiama i titoli di cui all art. 2, comma 1, e cioè quelli domestici, mentre quelli esteri sono menzionati dal comma 1-bis. In ordine alla autocertificazione, si ricorda che alla ns. circolare n. 20 del 1999 erano stati allegati schemi di dichiarazione da richiedere a controparti non residenti (Allegati n. 1 e 2). Sotto il profilo sostanziale, la non imponibilità dei proventi esteri comporta che l intermediario, presso il quale i titoli sono in deposito, non movimenterà il conto unico in occasione degli eventi previsti dal D.Lgs. n. 239 (acquisto, cessione, incasso, trasferimento, nonché, è da ritenere, prelievo) posti in essere dai suddetti soggetti non residenti. Nell ambito delle modifiche al D.Lgs. n. 239/1996, viene inoltre previsto che, in caso di titoli esteri, anche il prelievo dal deposito (e non solo il trasferimento ad altro deposito) costituisce presupposto per l applicazione dell imposta sostitutiva, essendo esso equiparato ad una cessione. In tal caso, infatti, non trova applicazione quanto previsto dall art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 239, che dispone l applicazione dell imposta sostituiva a cura dell emittente, qualora eroghi i proventi direttamente all investitore. 10

11 La lett. f) dell art. 6 contiene particolari disposizioni transitorie per effetto delle quali l imposta sostitutiva si applica solo sui proventi maturati dal 1 luglio In particolare, per i titoli in deposito al 1 luglio 2000, di pertinenza dei soggetti nettisti (ivi compresi i soggetti lordisti tassati con l aliquota del 27%) gli intermediari procederanno: a) all accredito sul conto unico e, conseguentemente, all addebito sul conto del cliente, dell imposta sostituiva commisurata all importo degli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di possesso fino al 30 giugno 2000, ivi compresa, è da ritenere, l imposta commisurata allo scarto di emissione maturato durante il possesso fino a tale data; b) all addebito sul conto unico dell imposta sostitutiva commisurata all importo degli interessi, premi e altri frutti maturati dalla data di inizio di maturazione della cedola in corso fino al 30 giugno 2000, nonché dell imposta commisurata allo scarto di emissione (differenza tra somma percepita alla scadenza e prezzo di emissione) maturato, dall emissione, fino al 30 giugno Tale meccanismo, applicabile ai titoli obbligazionari esteri di qualunque genere (compresi quindi gli zero-coupon ) darà luogo ai medesimi effetti tributari che sarebbero stati prodotti se l investitore avesse contemporaneamente venduto e riacquistato gli stessi titoli esteri, con possibili maggiori disponibilità finanziarie sul conto individuale. Peraltro, la formulazione della norma transitoria ingenera talune incertezze, legate alla data in cui i relativi effetti dovranno riflettersi sul conto unico (e, specularmene, sui conti della clientela). In particolare, è dubbio se il regolamento di tali partite debba avvenire alla data del 30 giugno ovvero a quella del 1 luglio; l adozione della prima o della seconda soluzione potrebbe comportare l applicazione di un cambio diverso per le stesse partite. 11

12 2) Ritenuta alla fonte sui dividendi (art. 2, comma 1, lett. b) Il comma 5 dell art. 27 del DPR n. 600/1973 viene modificato nella sua formulazione letterale, ma non nella sostanza, per cui resta confermato che le persone fisiche che intendono, nei casi consentiti dalla legge, essere assoggettate alla ritenuta alla fonte del 12,5%, a titolo d imposta, in relazione ai dividendi domestici, hanno l obbligo di attestare il possesso dei requisiti di legge di cui al comma 1, e cioè che la partecipazione non è qualificata e non è relativa all impresa ai sensi dell art. 77, del TUIR. Pertanto, come in passato, l intermediario che non abbia ricevuto la prescritta attestazione dovrà erogare il dividendo al lordo della ritenuta, ovvero dell imposta sostitutiva per i titoli in deposito presso Monte Titoli S.p.A., e quindi inviare al cliente la certificazione del dividendo entro il 28 febbraio dell anno successivo. Resta peraltro ferma la facoltà di richiedere la non applicazione della ritenuta all atto della riscossione degli utili, a prescindere dalla precedente attestazione. Si ricorda tuttavia che la ritenuta non può essere disapplicata nei confronti dei fondi pensione, dei fondi immobiliari, dei soggetti esenti da IRPEG e dei possessori di azioni di risparmio al portatore. 3) Disciplina degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR - fondi comuni) Le modifiche introdotte alla disciplina degli OICR intervengono su tre diversi profili di operatività del risparmio gestito collettivo e sono quindi dirette a: - rendere equivalente, quanto agli effetti tributari, la cessazione dell attività dell OICR con rilevazione di perdite a quella che si produrrebbe in caso di chiusura con perdite della gestione individuale del risparmio ex art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997 (art. 4); - modificare la disciplina tributaria con riferimento alla possibilità degli OICR di effettuare investimenti in partecipazioni qualificate (art. 8); 12

13 - semplificare l assolvimento degli obblighi tributari in capo ai partecipanti in OICR di diritto estero denominati in valuta estera (art. 9). 3.1) Utilizzabilità delle perdite degli OICR cessati (art. 4) Per i soli OICR soggetti all imposta sostitutiva sul risultato di gestione (fondi aperti italiani o lussemburghesi storici, fondi italiani chiusi), è stabilito, mediante l aggiunta del comma 2-ter all art. 9 della L. n. 77/1983, applicabile dal 1 gennaio 2000, che, qualora, alla data di cessazione del fondo, il risultato della gestione sia negativo e non possa essere utilizzato dalla stessa società di gestione, esso possa essere fatto valere, pro quota, dagli stessi investitori/partecipanti, quale minusvalenza utilizzabile in diminuzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi sia in sede di dichiarazione dei redditi diversi sia in sede di tassazione secondo il regime del risparmio amministrato o gestito. A tal fine, la società di gestione è tenuta a rilasciare una apposita certificazione dalla quale risulti l importo scomputabile per il partecipante. La disciplina dovrebbe essere applicabile anche alle SICAV di diritto italiano (in quanto l art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 84/1992 richiama l art. 9 della L. n. 77/1983). Tale risultato negativo può essere utilizzato negli esercizi successivi ma non oltre il quarto; ai fini del computo, si tiene conto di ciascun periodo d imposta in cui il risultato negativo è maturato e non della chiusura del fondo. La modifica ha lo scopo di eliminare la sperequazione finora esistente tra le forme di gestione collettiva del risparmio rispetto a quelle individuali, per le quali sia l art. 6 sia l art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997 ammettono la rilevanza delle perdite al di fuori del rapporto in cui sono state conseguite in caso di chiusura del rapporto stesso. 3.2) Tassazione delle partecipazioni qualificate possedute dai fondi (art. 8) La Banca d Italia, con provvedimento del 20 settembre 1999 (in G.U. n. 230 del 30 settembre 1999), emanato in attuazione del D.M. 24 maggio 1999, n. 228, ha disciplinato i criteri e i divieti all attività d investimento da parte degli OICR, in 13

14 conformità alle disposizioni di cui all art. 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); in particolare ha consentito che essi possano operare investimenti anche in partecipazioni qualificate, con diritto di voto, in società quotate e non quotate. Al fine di adeguare la disciplina tributaria alla nuova capacità operativa degli OICR, sono dettate specifiche disposizioni per l assoggettamento ad imposizione sostitutiva, nella misura del 27%, della parte di risultato di gestione maturato in ciascun anno che sia riferibile a partecipazioni che, per la misura dei diritti di voto ad esse spettanti, non possono considerarsi detenute a titolo di mero investimento finanziario, ma comportano un effettivo coinvolgimento nella gestione. Va sottolineato, peraltro, come la disciplina si applichi solo agli OICR che contino meno di 500 partecipanti; il superamento del limite ha effetto dal periodo di imposta successivo. Per numero dei partecipanti sembra debba intendersi non il numero delle quote emesse dal fondo, in circolazione alla fine di ciascun anno, ma quello degli investitori, senza che assuma rilevanza l entità della partecipazione da ciascuno detenuta. Tale riferimento sembra peraltro incongruo con l eventuale quotazione del Fondo, nel senso che il regime fiscale dei rendimenti varierebbe in funzione della maggiore o minore diffusione delle quote, non sempre tempestivamente conosciuta dalla società di gestione. Tale disciplina si applica dal 1 gennaio Quanto alle qualificazione delle partecipazioni, derogando alla disciplina generale di cui all art.81, lett. c) del TUIR, la norma stabilisce che per partecipazioni qualificate si intendono le partecipazioni con diritto di voto superiore al 10%, se la partecipazione è negoziata sui mercati regolamentati, ovvero al 50% negli altri casi. In linea con quanto stabilito dall articolo 81, lett. c), del TUIR, per accertare le predette percentuali si tiene anche conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli, che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto. Qualora gli OICR detengano partecipazioni in misura superiore alla suddetta soglia del 10% o 50%, il risultato di gestione riferibile alle predette partecipazioni qualificate è 14

15 tassato applicando l aliquota del 27%. Tale risultato si ottiene deducendo dal valore delle partecipazioni a fine anno( 1 ) e dai corrispettivi della cessione delle partecipazioni stesse, il valore delle partecipazioni all inizio dell anno ed il costo o valore di acquisto sostenuto nell anno, aumentato di ogni onere ad esse relativo, esclusi gli interessi passivi. Fra gli oneri dovrà computarsi, fra l altro, la quota delle commissioni di gestione proporzionalmente riferibile al valore delle partecipazioni stesse. Nel caso in cui le partecipazioni vengono acquisite e cedute in corso d anno, la plusvalenza sarà misurata dagli elementi di cui al comma 1 che sussistono, e cioè dal costo di acquisto e dai corrispettivi della cessione, aumentati o diminuiti degli oneri e della imposta accantonata. Al riguardo, la disposizione non consente di chiarire se la detenzione di una partecipazione qualificata assuma rilevanza esclusivamente in senso statico, e cioè come semplice superamento dei limiti di partecipazione, ovvero in senso dinamico, e cioè attraverso la verifica del presupposto al momento della cessione, con eventuale applicazione della regola dei 12 mesi di cui all art.81, comma 1, lett. c), del TUIR. Inoltre, ove si acceda alla prima interpretazione, non è chiaro il momento in cui assuma rilevanza il superamento dei suddetti limiti. Dal tenore letterale della disposizione sembra potersi desumere che la disciplina sia applicabile solo alle plusvalenze/minusvalenze generate da dette partecipazioni ma non anche ai relativi dividendi, nel senso che detti dividendi dovrebbero concorrere alla formazione del risultato di gestione soggetto all aliquota del 12,5% e non del 27%. Al fine di evitare la doppia imposizione nei riguardi degli investitori che assumono le partecipazioni nell attività d impresa, il credito d imposta relativo alla parte di risultato di gestione tassato con l aliquota del 27% è elevato al 36,98% (27/73) dei proventi percepiti. A tal fine, nel prospetto predisposto dalla società di gestione saranno indicati 1 Al lordo dell imposta sostitutiva del 27% accantonata, qualora nel periodo di possesso della partecipazione qualificata siano maturate plusvalenze rilevanti ai fini del valore della quota; ovviamente le minusvalenze rilevate determineranno effetti simmetrici sull imposta sostitutiva. Sul punto sarebbero peraltro opportuni chiarimenti ufficiali. 15

16 separatamente, per ciascuna quota o azione, i risultati delle due gestioni, quella tassata al 12,5% e quella tassata al 27%. Al risultato della gestione assoggettato al 27% si estendono le disposizioni, di cui all art. 9, commi 2-bis, 3 e 4, della L. n. 77/1983, in materia di: utilizzo del risultato negativo della gestione nei periodi successivi ovvero di utilizzo da parte della società gestione dei risultati negativi di gestione di altri fondi da essa gestiti (al riguardo si ritiene che il risultato negativo della gestione assoggettabile al 27% possa trovare utilizzo solo per i risultati di gestioni assoggettabili alla medesima aliquota); regime tributario dei proventi in capo ai percettori (si ricorda che i proventi non conseguiti nell esercizio dell impresa non concorrono a formare il reddito), presentazione della dichiarazione e applicazione delle disposizioni in materia di accertamento, riscossione e sanzioni. Ancorché non richiamato, dovrebbe ritenersi applicabile anche il nuovo comma 2-ter in materia di utilizzabilità, da parte dei partecipanti, del risultato negativo dei fondi in caso di loro cessazione (V. sopra, par. 3.1). Non è chiaro nemmeno se sia applicabile l art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461/97, che prevede che i soggetti non residenti che hanno conseguiti proventi erogati da OICR soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell art. 8 (ivi compresi gli OICR che detengono partecipazioni qualificate) abbiano diritto alla restituzione di una somma pari al 15% dei proventi erogati (misura riferita all imposta sostitutiva del 12,5%). Considerando la portata generale della disposizione, sarebbe opportuno un intervento legislativo che preveda la restituzione di un importo parametrato all aliquota del 27%, che sarebbe pari al 36,98% dei relativi proventi. 3.3) Quote di partecipazione denominate in valuta estera (art. 9) Il trattamento tributario dell investimento in partecipazioni in OICR, italiani o esteri, denominate in valuta estera ha assunto particolare rilevanza dopo che, con l emanazione del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, l art. 81 del TUIR è stato integrato dal comma 4- quater, per il quale la relazione governativa chiarisce che: sono rilevanti ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui alle lettere da c-ter a c-quater anche le variazioni delle valute estere intervenute tra la data in cui le attività finanziarie sono 16

17 acquisite, anche per effetto di sottoscrizione, e la data in cui le stesse sono cedute o rimborsate. La rilevanza così riconosciuta, agli effetti fiscali, delle variazioni di cambio per le attività finanziarie denominate in valuta, anche quando esse non siano oggetto di negoziazione, comporta la contemporanea presenza di due distinte componenti reddituali generate dallo stesso investimento: quella costituente reddito di capitale, pari al dividendo e/o, più di frequente, all incremento di valore della quota nella valuta di denominazione, che è oggetto di imposizione a cura dello stesso OICR (nel caso di fondi italiani o esteri assimilati di cui all art. 11-bis del D.L. n. 512/1983, mediante l imposta sostituiva sul risultato di gestione) o del soggetto incaricato del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle azioni o quote (nel caso di fondi esteri collocati in Italia, mediante ritenuta alla fonte); quella costituente reddito diverso, riconducibile esclusivamente alla variazione del cambio relativa alla componente di investimento non costituente reddito di capitale, in caso di investimento e disinvestimento ai valori ufficiali delle quote o azioni (cioè in assenza di una vera e propria negoziazione a valori diversi da quelli ufficiali). Peraltro, tale componente reddituale non rileva fiscalmente in capo al partecipante, qualora l OICR sia oggetto di tassazione mediante imposta sostitutiva sul risultato di gestione (fondi italiani ed esteri assimilati di cui all art. 11-bis del D.L. n. 512/1983). Ai fini impositivi il reddito diverso è soggetto alle regole ordinarie; in particolare l imposta può essere applicata dagli intermediari finanziari solo nel caso in cui dette azioni o quote siano oggetto di un rapporto di risparmio amministrato o gestito, dovendo altrimenti essere indicato nella dichiarazione dei redditi da parte dello stesso contribuente. In ogni caso, la esatta determinazione del reddito diverso non è agevole, in quanto essa presuppone quella del reddito di capitale. Infatti, al fine di determinare il reddito 17

18 diverso generato dai fondi di diritto estero (esclusi quelli assimilati ai fondi italiani), l intermediario finanziario o il contribuente devono: a) determinare il reddito di capitale in valuta (ovvero farselo comunicare dal sostituto d imposta che lo ha assoggettato a ritenuta alla fonte); b) sottrarre dalla somma rimborsata in valuta, al netto delle eventuali commissioni, il reddito di capitale in valuta (giusta l art. 82, comma 6, lett. a, TUIR); c) controvalorizzare in lire l importo netto di cui alla lett. b), secondo il cambio del giorno in cui il rimborso è percepito (giusta l art. 9, comma 2, del TUIR); d) controvalorizzare in lire le somme impiegate per l acquisto delle quote o azioni, aumentate delle eventuali commissioni, secondo il cambio del giorno in cui l impiego è avvenuto (giusta l art. 9, comma 2 del TUIR); e) sottrarre dall importo sub c) quello sub d), determinando così la plus/minusvalenza. Ulteriori difficoltà insorgono con riferimento agli organismi di investimento collettivo di tipo multicompartimentale, a causa delle incertezze legate alla corretta determinazione del reddito di capitale. Al fine di superare tali difficoltà, con il decreto in commento è stato modificato l art. 42, comma 1, del TUIR, introducendo il seguente periodo i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell art. 41 (e cioè i proventi degli OICR) sono determinati valutando le somme le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati In tal modo, per gli OICR di diritto estero, le differenze di cambio maturate fra il giorno in cui è stato effettuato l investimento e quello in cui è stato realizzato partecipano alla determinazione del reddito di capitale, e, come tali, formeranno oggetto di tassazione a cura del sostituto d imposta. 18

19 Viene così esclusa l emersione di redditi diversi, sotto forma di plusvalenza, sempreché l investimento ed il disinvestimento delle quote o azioni siano effettuati ai valori risultanti dai prospetti relativi alle rispettive date. Nel caso di minusvalenze, nei riguardi dei fondi esteri, dovrebbero restare valide le indicazioni fornite nella circ. min. n. 165/E del 24 giugno 1998 (cfr. par ), dove si afferma che qualora attraverso la partecipazione ad un O.I.C.V.M. di diritto estero sia conseguita una minusvalenza, tale minusvalenza anche per la parte in cui sulla base dei criteri dettati dal comma 4-bis dell art. 42 del TUIR sia riferibile alla partecipazione all O.I.C.V.M. deve ritenersi integralmente deducibile ai sensi della lettera c-ter dell art. 81, comma 1, del TUIR. In particolare, dovrebbe essere deducibile anche la minusvalenza che emerge nel caso in cui, nonostante l incremento di valore della quota o azione ex art. 42, comma 4-bis, TUIR, risulti, in ipotesi, un valore negativo per effetto della applicazione della norma aggiunta al comma 1 dello stesso art. 42, a causa della diminuzione del valore della valuta in cui la quota o azione è denominata rispetto alla lira italiana (rectius, rispetto all EURO). Inoltre, ai fini della determinazione del reddito diverso, dovrebbero continuare ad essere rilevanti le eventuali commissioni sostenute dall investitore in OICR. La disciplina introdotta con il decreto in commento si applica sui redditi di capitale divenuti esigibili a decorrere dal 1 luglio ) Termini per le comunicazioni ed i versamenti delle imposte sulle rendite finanziarie (artt. 5 e 7) Con l art. 5 del D.Lgs. n. 505/1999 in commento, vengono modificati i termini entro i quali gli intermediari finanziari devono rilasciare alla clientela l attestazione del versamento dell imposta sostitutiva applicata sui redditi diversi nell ambito del regime del risparmio amministrato. 19

20 In particolare, la comunicazione non dovrà più essere effettuata entro il mese successivo a quello di versamento, bensì, cumulativamente, entro il mese di marzo dell anno successivo a quello di riferimento ovvero, in caso di richiesta da parte degli interessati, entro dodici giorni dalla richiesta stessa. La nuova disciplina si applica a partire dai versamenti relativi ad operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2000, per cui rimane l obbligo di rilasciare, entro i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2000, le attestazioni relative ai versamenti effettuati, rispettivamente, a dicembre 1999, gennaio 2000 e febbraio Sempre con l art. 5, sono dettate particolari disposizioni in materia di comunicazioni relative ai versamenti effettuati dagli intermediari, diversi dalle società ed enti di cui all art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR (ad esempio gli agenti di cambio), che hanno applicato l imposta sostitutiva sul risparmio gestito ex art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997. L art. 7 del decreto in esame coordina con la disciplina ordinaria in tema di versamenti le scadenze di quelli relativi alla tassazione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria, i cui termini per di versamento vengono ora fissati nel giorno sedici del mese in cui esso deve essere effettuato; le modalità di effettuazione sono quelle ordinarie (cfr. gli art. 17 e 18 del D.Lgs. n. 241/1997). Con norma di portata carattere generale, è infatti stabilito che i versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi si effettuano con le modalità di cui al capo III del D.Lgs. n. 241/1997. Devono conseguentemente ritenersi superate le difficoltà applicative in materia di compensazioni, sia orizzontali sia verticali, nel caso in cui le somme a debito o a credito siano costituite da imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Di particolare rilevanza per le banche sono le modifiche relative ai termini per il versamento del saldo e degli acconti delle ritenute sui depositi e conti correnti, compresi i certificati di deposito. 20

21 Viene infatti previsto che: - il saldo debba essere versato entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d imposta (e non più entro il 31 gennaio); - gli acconti debbano essere versati, rispettivamente, entro il 16 giugno ed il sedici ottobre (e non più entro il 30 giugno 31 ottobre). Infine, sempre nell art. 7, sono dettate disposizioni relative al versamento delle imposte sostitutive applicate sul risparmio gestito, sia individuale (cfr. art. 7 del D.Lgs. n. 461 cit.) sia collettivo tramite OICR. In particolare: per le gestioni di portafogli individuali, è previsto che l imposta sostitutiva sia versata entro il sedici febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del rapporto. Il pagamento può essere effettuato sia in Tesoreria sia presso il Concessionario della Riscossione o presso una banca convenzionata (con il modello F24); per gli OICR italiani e quelli esteri di cui all art. 11-bis del D.L. 512/1983 viene anticipato dal 28 al 16 febbraio il termine per il versamento dell imposta sostitutiva; anche in questo caso tale nuovo termine trova applicazione a prescindere dalle modalità di versamento; per le ritenute sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione OICR di diritto estero, operate ai sensi dell art. 10-ter, commi 1 e 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77, è fissato il termine del 16 giorno del mese successivo per quanto riguarda le nuove modalità di versamento presso il concessionario della riscossione o la banca delegata (utilizzando il modello F24); resta invece invariato il termine entro il 15 giorno del mese successivo a quello nel quale esse sono state operate per quanto riguarda il versamento in Tesoreria. La disciplina di cui all art. 7 si applica dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, e cioè dal 15 gennaio c.a.. 21

22 5) Disciplina dell azionariato per i dipendenti (art. 10) La modifica introdotta all art. 82, comma 5, del TUIR, è strettamente collegata a quelle apportate, mediante l art. 13 del D.Lgs. in commento, alla disciplina del reddito di lavoro dipendente, volte a riformulare il regime fiscale applicabile ai piani di azionariato per i dipendenti (c.d. stock option ). Come noto, il D.Lgs n.314/97 aveva introdotto, mediante la previsione di cui all art. 48, comma 2, lett. g), del TUIR, un regime di esenzione, quale redditi di lavoro dipendente, del valore normale delle azioni, purchè di nuova emissione, assegnate o sottoscritte dai dipendenti, senza porre limiti o condizioni di tipo quantitativo o temporale. Il Ministero delle finanze, nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 (par ), aveva affermato, ai fini della disciplina delle rendite finanziarie, che in caso di successiva cessione da parte del dipendente delle azioni di qualunque tipo acquisite in relazione al rapporto di lavoro dipendente, ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, va assunto il valore delle azioni alla data in cui sono state acquisite dal dipendente quale reddito in natura, determinato a norma dell art. 9 del TUIR, senza attribuire alcun rilievo alla circostanza che l importo relativo abbia o meno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente. Le modifiche ora introdotte con l art. 13, comma 1, n. 2, del decreto in esame distinguono due tipi di offerta di azioni ai dipendenti, e cioè quelle che le riguardano la generalità dei dipendenti (nuova lettera g dell art. 48, comma 2, del TUIR), e quelle che interessano solo alcune categorie, oppure, al limite, anche singoli dipendenti, tramite assegnazione di diritti di opzione (cfr. nuova lett. g-bis dell art. 48, comma 2, TUIR). In via generale, si osserva, innanzitutto, come ora il regime di esenzione non riguardi solamente i piani che comportano l assegnazione di azioni di nuova emissione ma anche quelli che abbiano ad oggetto azioni già emesse. Come in passato, rientrano nell ambito della disciplina di esenzione i piani aventi ad oggetto sia quelle emesse dalla società per la quale il dipendente presta la propria attività, sia le azioni emesse da società che, 22

23 direttamente o indirettamente, controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa. Si sottolinea come, contrariamente al parere della Commissione parlamentare, la disciplina non sia stata estesa anche ai piani aventi come destinatari soggetti diversi dai lavoratori dipendenti. Ne consegue che le assegnazioni di azioni a favore degli amministratori (anche se per questi potrebbe essere assunto nel futuro un orientamento più favorevole) o di altri soggetti, come, ad esempio, i promotori finanziari, costituiscono reddito in natura secondo la categoria di appartenenza per la differenza fra il prezzo di acquisto o valore di conferimento e il loro valore normale al momento della assegnazione. Per quanto attiene al regime transitorio, le nuove disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente, di cui all art. 48, lettere g) e g-bis), TUIR, non si applicano alle assegnazioni già effettuate alla data del 1 gennaio 2000 né alle assegnazioni derivanti dall esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 e fino al 15 gennaio del 2000, data di entrata in vigore del decreto, per le quali l art. 48 continua ad applicarsi nel testo previgente. Tale regime transitorio concerne, peraltro, come detto, il solo reddito di lavoro dipendente ma non anche la nuova disciplina in materia di rendite finanziarie, che comporta l assorbimento nell imposizione come reddito diverso anche del reddito esente di lavoro dipendente. In altri termini, il regime previgente era basato sulla qualificazione del provento in natura come reddito di lavoro dipendente, per cui la non imponibilità dello stesso a tale titolo escludeva la tassazione come reddito diverso, posto che, ai fini della tassazione come reddito diverso, era necessario che il provento non fosse qualificabile come reddito d impresa, di lavoro ecc., ma non anche (cfr. art. 81, comma 1) che fosse effettivamente assoggettato ad imposta come tale. Con la modifica dell art. 82 (par. 5.3) il criterio discriminatorio si è spostato dalla qualificazione del reddito alla sua effettiva imposizione. Dal 1 gennaio 2000, quindi, il 23

24 regime dei redditi diversi è applicabile anche ai redditi astrattamente qualificabili come reddito di lavoro dipendente, ma non assoggettati effettivamente ad imposizione. Scendendo all analisi delle singole fattispecie, si osserva quanto segue. 5.1) Assegnazione di azioni In base alla nuova lettera g), non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore, fino a 4 milioni per periodo d imposta, delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, e cioè, secondo l interpretazione ministeriale (cfr. circ. min. n. 247/E del 29 dicembre 1999, par. 1.13), a tutti i dipendenti. Ove il valore normale delle azioni attribuite fosse superiore a tale tetto, si dovrebbe ritenere che solo l eccedenza concorra a formare il reddito, posto che una decadenza dal beneficio per l intero valore dovrebbe essere espressamente sancita dalla norma. Si dovrebbe coerentemente anche ritenere che, qualora il dipendente acquisti o sottoscriva le azioni ad un prezzo inferiore al valore normale del titolo al momento dell assegnazione, il tetto di 4 milioni debba riferirsi alla differenza tra il suddetto valore normale e il prezzo di acquisto o sottoscrizione, pena una irrazionale disparità di trattamento fra l assegnazione gratuita e la sottoscrizione. L esclusione da tassazione come reddito di lavoro dipendente opera a condizione che le azioni non siano cedute dal dipendente prima che trascorrano tre anni dalla assegnazione ovvero che come afferma la relazione ministeriale nello stesso termine non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro. Una diversa interpretazione, nel senso della irrilevanza del termine per il divieto di acquisto per la società, sembrerebbe comunque determinare una ingiustificata disparità di trattamento fra i dipendenti che possono acquisire azioni quotate e quelli che posseggono azioni non quotate, per i quali i possibili acquirenti sono normalmente ristretti a pochi soggetti. 24

25 In ogni caso, ove tali eventi si verifichino, il valore delle azioni cedute non compreso nel reddito deve essere assoggettato ad imposizione, quale reddito di lavoro dipendente, nel periodo d imposta in cui è operata la cessione; nel caso di più assegnazioni, il termine dovrebbe valere per le azioni acquistate per prime. La legge non chiarisce come vada operata la tassazione del valore come reddito di lavoro dipendente, cioè se il sostituto debba applicare la ritenuta sul valore precedentemente non tassato ovvero se sia il percettore a doverlo indicare in dichiarazione. 5.2) Assegnazione di opzioni La vera e propria operazione di stock-option, cioè l assegnazione da parte del datore di lavoro di opzioni ad acquistare o sottoscrivere azioni ad un prezzo predefinito, è oggetto del regime di favore contenuto nella successiva lett. g-bis, che si rende applicabile come accennato - anche in caso di assegnazione delle opzioni solo ad una parte dei dipendenti o a taluni di essi. Considerando l orientamento ministeriale, in base al quale le opzioni cedibili sul mercato costituiscono un benefit immediato e quindi danno luogo alla percezione di un reddito in natura, la disciplina presuppone che le opzioni di che trattasi non siano cedibili e non costituiscano quindi di per sé un valore mobiliare ( 2 ). In particolare, secondo la lett. g-bis, la differenza fra il valore normale delle azioni acquisite esercitando il diritto di opzione e quanto corrisposto dall assegnatario (cioè il prezzo di esercizio dell opzione o strike-price ) non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, a condizione che lo strike price sia almeno pari al valore delle azioni alla data dell offerta. 2 Si sottolinea che, nella relazione al decreto, il legislatore ha ribadito che l elemento decisivo per individuare il momento impositivo è la cedibilità o meno della cd. opzione. Nel caso in cui l opzione non è cedibile a terzi, essa non individua fin dall origine un diritto soggettivo perfetto alla sottoscrizione di un numero determinato di azioni (di modo che alla società resterebbe solo l obbligo di dare esecuzione alle delibere relative) ma rappresenta una mera aspettativa, di per sé non tassabile. Nel caso contrario, invece, il diritto di opzione deve essere assoggettato a imposizione sin dal momento della sua assegnazione, sulla base del relativo valore normale. 25

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