LA NUOVA VERSIONE DELLO SCUDO FISCALE

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1 LA NUOVA VERSIONE DELLO SCUDO FISCALE Premessa L articolo 13-bis del D.L. 1 luglio 2009 n (c.d. decreto anticrisi ) rubricato Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato (convertito dalla legge n. 102 del 3 agosto ), ha previsto una nuova versione dello scudo fiscale (c.d. scudo fiscale-ter ), consistente nella possibilità di fare emergere mediante rimpatrio o regolarizzazione le attività finanziarie detenute all estero in violazione delle norme tributarie e di monitoraggio valutario contenute nel D.L. 28 giugno 1990, n attraverso il pagamento di un imposta straordinaria. Questa disposizione ricalca, nella sostanza, le passate edizioni dello scudo fiscale e, conseguentemente, per effetto dell espresso rinvio alle norme già applicate in passato, tornano ad essere applicabili, salvo specifiche limitazioni, le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti: Decreto Legge 25 settembre 2001 n , convertito dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409 e successive modificazioni; Decreto Legge 22 febbraio 2002 n. 12, convertito dalla Legge 23 aprile 2002 n. 73. Inoltre, proprio per effetto delle analogie esistenti con le precedenti versioni dello scudo fiscale, restano valide le interpretazioni fornite in passato dall Amministrazione finanziaria. Si tratta, in particolare, dei chiarimenti forniti: nelle circolari: - 85/E del 1 ottobre 2001; - 99/E del 4 dicembre 2001; - 101/E del 5 dicembre 2001; - 9/E del 30 gennaio 2002; - 24/E del 13 marzo 2002; - 37/E del 3 maggio 2002; - 54/E del 19 giugno 2002; - 7/E (risposta 3.10) del 5 febbraio 2003; - 13/E del 24 febbraio 2003; - 25/E del 30 aprile 2003; - 50/E del 25 settembre 2003; - 52/E del 10 dicembre 2004; - 32/E del 19 ottobre 2006; 1 Così come modificato dal D.L. 3 agosto 2009, n Pubblicata sul supplemento ordinario n. 140/L alla Gazzetta Ufficiale n. 179/2009 del 4 agosto 2009, in vigore dal 5 agosto Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. 4 Articoli 11,13,14,15,16,17 e 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3. 1

2 - 18/E del 4 aprile 2007; nelle risoluzioni: - 54/E del 26 febbraio 2002; - 132/E del 30 aprile 2002; - 134/E del 30 aprile 2002; - 144/E del 13 maggio Infine, per completezza, ricordiamo che, ai chiarimenti di prassi sopra elencati, sono seguiti anche alcuni ulteriori documenti interpretativi, tra i quali segnaliamo: la circolare ABI n. 27 dell 8 novembre 2001; la circolare ABI n. 8 del 29 marzo 2002; la circolare ABI n. 12 del 13 maggio 2002; la circolare Assofiduciaria COM/100/01 del 2001; la circolare Assofiduciaria COM/20/22002 del 2002; la circolare Assonime 18 dicembre 2001 n. 60; la circolare Assonime 7 aprile 2003 n Le fonti dello scudo fiscale-ter In aggiunta alle disposizioni contenute nel D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, ulteriori chiarimenti in relazione alla disciplina sull emersione delle attività detenute all estero e le modalità tecnico-operative per l effettuazione della regolarizzazione sono contenute nei seguenti documenti: bozza della circolare dell Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2009, contenente le istruzioni per l emersione delle attività detenute all estero; provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 14 settembre 2009 (pubblicato il 14 settembre 2009 sul sito internet dell Agenzia delle Entrate, ai sensi dell articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) contenente il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, con le relative istruzioni, nonché la definizione del tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati. 2. I requisiti soggettivi Analogamente a quanto disposto in passato, la possibilità di usufruire del c.d. scudo fiscale-ter, per l emersione dei capitali detenuti all estero, è concessa unicamente per alcuni soggetti, la cui 5 Oltre alle circolari e alle risoluzioni, alcuni chiarimenti sono stati forniti anche attraverso i comunicati stampa del 28 febbraio 2002, del 9 maggio 2002 e del 13 maggio L espresso rinvio a molte delle circolari e delle risoluzioni citate è contenuto anche nella bozza della circolare dell Agenzia delle Entrate del 15 settembre

3 individuazione, tuttavia, non viene fatta in modo diretto ma mediante il rinvio a quanto previsto nella lettera a) del comma 1 dell articolo 11 del D.L. n. 350 del I soggetti interessati Nello specifico, quindi, possono accedere alla nuova versione dello scudo fiscale i seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano 7 : le persone fisiche; gli enti non commerciali; le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell articolo 5 del TUIR 8. La norma si estende, altresì, ai soggetti che detengono attività e investimenti all estero per il tramite di soggetti giuridici di comodo (ossia mediante interposizione fittizia). Infine, si segnala che in sede di conversione del D.L. correttivo n. 103/2009 è stato inserito il nuovo comma 7-bis all articolo 13-bis del D.L. 78/2009 che ha esteso l ambito soggettivo di applicazione dello scudo fiscale anche alle imprese estere controllate da soggetti residenti o ad essi collegate ai sensi degli articoli 167 e 168 del TUIR. In questo caso, gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai soggetti partecipanti, nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Come chiarito nella bozza della circolare dell Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2009, i cittadini cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato che, ricorrendone i presupposti, abbiano interesse ad accedere all emersione dei capitali attraverso l utilizzo dello scudo fiscale-ter, devono manifestare all intermediario il proprio status di residente italiano, rinunciando, pertanto, alla possibilità di fornire la prova contraria prevista dal comma 2-bis dell articolo 2 del TUIR. L applicabilità della disciplina in esame resta, invece, preclusa nei confronti dei seguenti soggetti: società in nome collettivo e in accomandita semplice; enti commerciali; società di capitali; persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate non residenti in Italia. Con specifico riferimento alla residenza sul territorio italiano dei soggetti potenzialmente interessati dallo scudo fiscale, si segnala che confermando quanto precisato nella circolare n. 99/E del 2001 nella bozza della circolare dell Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2009 l Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la necessità di soddisfare questo requisito nel periodo d imposta in corso alla presentazione della dichiarazione riservata (e, quindi, nel 2009) ma non necessariamente anche nei periodi d imposta precedenti. 7 In base alle previsioni dell articolo 2 del Tuir 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 8 Di fatto, si stratta dei soggetti che sono indicati nel comma 1 dell articolo 2 del D.L. n. 167/

4 Inoltre, considerato che il requisito della residenza si acquisisce ex tunc nel corso del periodo d imposta in cui si verifica il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali, analogamente a quanto detto in passato, possono essere inclusi nel novero dei soggetti interessati dall applicazione dello scudo fiscale tutti coloro che, pur non risultando residenti in Italia, hanno acquisito questo requisito successivamente alla data di presentazione della dichiarazione riservata La violazione delle norme del D.L. n. 167/1990 Quale ulteriore requisito per l accesso allo scudo fiscale, l articolo 13-bis del D.L. 78/2009 prevede, in modo specifico, la violazione delle disposizioni previste in materia di monitoraggio fiscale, pertanto, una volta individuati i soggetti ai quali potenzialmente si applicano le nuove disposizioni in materia di emersione dei capitali, è in ogni caso necessario verificare che gli stessi abbiano violato le seguenti norme previste dal D.L. n. 167/1990: indicazione in dichiarazione del trasferimento di denaro avvenuto attraverso soggetti non residenti (articolo 2); dichiarazione in caso di trasporto al seguito di denaro, titoli o valori mobiliari (articolo 3) 10 ; dichiarazione annuale degli investimento e delle attività (articolo 4) 11. Con riferimento a quanto sopra occorre, inoltre, ricordare che, nella bozza della circolare del 15 settembre 2009, l Agenzia delle Entrate ha confermato l esclusione dell applicazione dello scudo fiscale per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul monitoraggio fiscale, ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera già prevista in passato dalla circolare 99/E del Per comprendere appieno la copertura dello scudo fiscale-ter, di seguito si ritiene opportuno analizzare le tipologie di redditi che potranno beneficiare della preclusione all accertamento, ed in 9 Ad esempio, perché hanno stabilito nel territorio dello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d imposta, il proprio domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. Con riferimento alle precedenti versioni dello scudo fiscale, i chiarimenti al riguardo erano stati forniti nella circolare 24/E del Al riguardo si segnala che l articolo 3 del D.L. n. 167/1990 è stato abrogato dal D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre A decorrere dal 1 gennaio 2009 (data di efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195), il trasporto al seguito è regolato dalle norme contenute nell articolo 3 del D.Lgs. 195/2008 nel quale è previsto, tra l altro, che: 1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a euro deve dichiarare tale somma all Agenzia delle dogane [ ]. 2. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto può essere, in alternativa: a) trasmessa telematicamente, prima dell attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale; b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento. 3. Il comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l estero, effettuati mediante plico postale o equivalente [ ]. 4. [ ] 5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. [ ]. 11 Fatto salvo il caso in cui questa dichiarazione non si renda necessaria secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. 4

5 particolare le diverse situazioni in cui possono trovarsi i contribuenti e i possibili effetti della sanatoria. 2.3 Persone fisiche Si consideri innanzitutto l ipotesi in cui l emersione dei capitali sia effettuata da una persona fisica che non svolge, né ha svolto negli ultimi anni, attività d impresa o di lavoro autonomo. Le somme che rientrano o vengono regolarizzate potrebbero derivare, per esempio, dall occultamento di corrispettivi di operazioni di compravendita immobiliare o di aziende e la copertura dello scudo sarà bivalente: sia ai fini delle imposte indirette (registro) sia ai fini delle imposte sui redditi. In ogni caso, aderendo alla sanatoria, restano preclusi accertamenti su ogni tipo di reddito (si pensi, come esempi tipici, alla mancata dichiarazione di dividendi o di redditi di terreni e fabbricati). 2.4 Lavoratori autonomi e imprese Sotto il profilo dei possibili accertamenti, una particolare rilevanza assume l ipotesi in cui il soggetto dovesse aver dichiarato in passato redditi d impresa o di lavoro autonomo in quanto lo scudo protegge anche dagli accertamenti relativi a queste tipologie di reddito. Dato che non esiste un collegamento funzionale tra le somme rimpatriate, le tipologie di redditi e l anno di formazione degli stessi, la sanatoria fa maturare (al costo del 5%) una protezione contro qualsiasi tipo di richiesta del Fisco (ovviamente, fino al limite dello scudo stesso). In questa situazione, inoltre, la copertura si estende anche all aspetto contributivo (Inps, Casse di previdenza) normalmente quantificato in funzione del reddito. 2.5 Società semplici e associazioni professionali Le considerazioni svolte per le persone fisiche hanno rilevanza anche nell ipotesi in cui l operazione sia effettuata dalle società semplici o dalle associazioni professionali. In questo caso, la copertura dello scudo fiscale riguarda: direttamente i soci o gli associati in relazione ai redditi che sono a loro imputati pro quota; la società semplice o l associazione in relazione all IRAP, in quanto soggetti d imposta autonomi ai fini del tributo. 2.6 Soci di società di persone Se le società sono escluse dalla sanatoria, è comunque vero che il ritorno delle somme può essere effettuato individualmente dai singoli soci (persone fisiche). Si tratta, evidentemente, del caso in cui siano stati in precedenza esportati gli utili non dichiarati realizzati dalla società. In questa situazione, lo scudo copre solo i soci per i loro accertamenti, ma non la società. Tuttavia, dato il principio di tassazione per trasparenza, si arriva comunque a concludere che lo scudo copre i soci anche per gli utili non dichiarati dalla società. In sostanza, se in futuro alla società venisse notificato un accertamento di maggiori redditi, ne scaturirebbero due pretese: la più rilevante, in termini di IRPEF, che verrebbe girata sui soci e che, quindi, risulterebbe coperta dallo scudo; la meno significativa, in termini di IRAP, che riguarderebbe solo la società, alla quale non sarebbe opponibile lo scudo. 5

6 2.7 Soci di società di capitali Per quanto attiene agli utili non dichiarati dalla società di capitali si giunge a conclusioni opposte rispetto a quelle appena illustrate. In questo caso, infatti, la copertura rimane soggettivamente imputata ai soci, ma senza alcun collegamento con la società e, in caso di accertamento, la società non potrà opporre lo scudo fiscale dei soci. Questa conclusione dovrebbe valere anche nel caso di società a ristretta base azionaria, che spesso la Cassazione ha assimilato alle società di persone imputando anche ai soci il reddito di capitale (teorico dividendo) accertato alla società, in quanto lo scudo non potrebbe che applicarsi ai soli soci. La tutela del socio beneficiario dello scudo fiscale, in presenza di eventuali accertamenti da parte dell Amministrazione finanziaria, potrebbe, invece, comportare un incremento teorico del rischio di accertamento direttamente in capo alla società partecipata, in quanto la dichiarazione di riemersione potrebbe essere considerata dagli Uffici come un indizio della presenza di redditi non dichiarati 12. Al riguardo, tuttavia, si segnala che, secondo l orientamento espresso dall Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 2002, di per sé la dichiarazione riservata non attiva alcun accertamento nei confronti della società in quanto i dati contenuti sono coperti dalla riservatezza. Nei confronti della stessa, quindi, sono applicabili i normali strumenti di accertamento previsti dall ordinamento. 2.8 Eredi Con la circolare 25/E del 2003 (paragrafo 1.5), l Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui il titolare delle attività sia deceduto in una data successiva a quella fissata come termine ultimo per la detenzione dei beni all estero (oggi fissata al 31 dicembre 2008) senza aver presentato la dichiarazione riservata, quest ultima può essere presentata da uno degli eredi per conto del de cuius 13. Ovviamente, il de cuius doveva essere residente in Italia nel momento in cui ha compiuto la violazione delle norme in materia di monitoraggio fiscale. In questa situazione, con la presentazione della dichiarazione riservata, gli eredi potranno beneficiare della preclusione degli accertamenti tributari relativi ai redditi del de cuius per i quali rispondono, in qualità di soggetti solidalmente obbligati. Tuttavia, si segnala che: in caso di rimpatrio, le attività non godono della riservatezza in capo agli eredi perché la riservatezza non si trasferisce per effetto della presentazione della dichiarazione riservata effettuata a nome del de cuius; 12 A questo riguardo si veda, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione del 26 novembre 2007 n con la quale è stata confermata la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili non dichiarati da parte della società. In giurisprudenza, tuttavia, si ritrovano anche pronunce di senso opposto come, ad esempio, la sentenza del 17 giugno 2009 n della stessa Suprema Corte, nella quale è stato chiarito che dall esistenza di utili occulti non può automaticamente desumersi la riscossione degli stessi ad opera dei soci, dovendo essere l Ufficio a provarne la percezione. 13 Al riguardo, si segnala che, così come previsto in passato nella circolare n. 99/E del 2001, nella bozza della circolare del 15 settembre 2009, l Amministrazione finanziaria ha precisato che nell ipotesi di presentazione della dichiarazione riservata dall erede per il de cuius, il soggetto che presenta la medesima deve compilare il relativo modello indicando i dati del defunto nella sezione Dati del dichiarante e i propri dati nella sezione Dati del rappresentante del soggetto dichiarante. Inoltre, il soggetto che presenta la dichiarazione riservata per il de cuius deve sottoscrivere la dichiarazione stessa specificando la propria qualifica (ad esempio: erede, coerede, curatore dell eredità giacente). 6

7 il beneficio della riservatezza non si trasferisce agli eredi se il decesso del soggetto titolare delle attività all estero si verifica dopo il rimpatrio. Qualora, invece, il titolare della attività detenute all estero sia deceduto prima del 31 dicembre 2008, gli eredi possono presentare a proprio nome, ciascuno per la propria quota di eredità, la dichiarazione riservata, sempre che, ovviamente, gli stessi siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l applicazione delle disposizioni sullo scudo fiscale. 2.9 Attività detenute in comunione L Agenzia delle Entrate ha confermato quanto chiarito in passato in relazione all emersione riguardante le attività detenute all estero in comunione da più soggetti nella circolare n. 24/E del 2002 (paragrafo 6). Nello specifico, nella bozza della circolare del 15 settembre 2009 è stato, infatti, precisato che: ciascuno dei soggetti deve presentare un autonoma dichiarazione riservata per la quota parte di propria competenza 14 ; i soggetti che detengono disponibilità all estero in un conto cointestato ed effettuano l operazione di emersione mediante la presentazione di autonome dichiarazioni riservate, possono depositare tali disponibilità in un conto segretato cointestato, indipendentemente dalle modalità di trasferimento delle stesse (uno o più bonifici). 3. Ambito oggettivo 3.1 Tipologia di attività L emersione introdotta dall articolo 13-bis del D.L. 78/2009 riguarda le attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre Si tratta, in buona sostanza, dei capitali e patrimoni che si trovavano all estero alla data del 31 dicembre 2008 o in una data precedente (o, viceversa, che si trovavano in Italia ma erano posseduti tramite soggetti interposti residenti all estero) 15 in difformità alle norme previste in materia di monitoraggio dei capitali dal D.L. 167 / 1990 e non erano state riportate nelle dichiarazioni dei redditi presentate. Le attività che, al contrario, alla data del 1 gennaio 2009 non erano detenute all estero non sono regolarizzabili o rimpatriabili. In virtù di quanto chiarito dalla circolare dell Agenzia delle Entrate 1 ottobre 2001 n. 85/E, per attività finanziarie devono intendersi, a titolo esemplificativo: le azioni (quotate e non quotate); le quote di società ancorché non rappresentate da titoli; i titoli obbligazionari, i certificati di massa; 14 Al riguardo, si veda anche la circolare 9/E del 2002, paragrafo Con riferimento a questa categoria di beni deve, comunque, essere accertata la sussistenza del presupposto richiesto perché possa essere attivata la procedura di emersione, vale a dire quello della violazione da pare del soggetto dichiarante degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale contenuta nella D.L. n. 167/

8 le quote di partecipazione a organismi di investimento, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente; le somme di denaro; i crediti dei soci per finanziamenti a società estere 16. Queste attività rilevano ai fini dell emersione anche se detenute presso filiali estere di banche o altri intermediari residenti in Italia. Sempre sulla base dei chiarimenti forniti nella circolare 85/E, nella nozione di attività patrimoniali, invece, rientrano, tra gli altri: gli immobili; i fabbricati; le quote di diritti reali; le multiproprietà, gli oggetti preziosi e le opere d arte Gli immobili Con specifico riferimento agli immobili è, tuttavia, necessario ricordare che, a differenza delle attività finanziarie estere (che sono sempre soggette al monitoraggio fiscale e, pertanto, devono essere indicate in ogni caso nel modulo RW) 17, gli stessi devono essere indicati all interno del modello di dichiarazione soltanto se, avuto riguardo alle concrete modalità di utilizzo, sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. In relazione a questi beni, quindi, il modulo RW deve essere compilato soltanto nel periodo d imposta in cui gli stessi hanno effettivamente avuto una destinazione suscettibile di produrre reddito imponibile in Italia (risoluzione 412/E del 2008) 18. Con riferimento specifico agli immobili posseduti all estero e non produttivi di reddito, nella circolare 9/E del 2002, (risposta 1.11), l Amministrazione finanziaria ha, tuttavia, chiarito: (da un alto) che l obbligo di dichiarazione è escluso con riferimento agli immobili non locati e tenuti a disposizione del contribuente in un Paese che non li assoggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e che quindi non sono imponibili neanche in Italia ; (dall altro) che ciò non impedisce tuttavia, in ogni caso, la regolarizzazione dell immobile all estero, nel presupposto errato che - escluso l obbligo di compilare il modulo RW - non sarebbe configurabile alcuna rilevazione della norma sul monitoraggio fiscale. Invero nell ambito delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, rilevano, allo stesso modo della omessa compilazione del modulo RW, anche altre violazioni, quale, ad esempio, quella relativa all obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all art. 3 del D.L. n. 167 del 1990 in caso di trasporto al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari. È quest ultima, anzi, la modalità più ricorrente per la illegittima costituzione di attività all estero, implicitamente assunta a presupposto del provvedimento disciplinante il rimpatrio. 16 Cfr. bozza della circolare del 15 settembre 2009 e circolare 9/E del 2002 (risposta 1.12). 17 A meno che siano affidate in gestione o in amministrazione a intermediari finanziari italiani. 18 In senso contrario si veda la risoluzione 172/E del 2009 attraverso la quale l Amministrazione finanziaria sembra esigere la compilazione del modulo RW anche nel caso in cui il bene sia solo potenzialmente in grado di produrre redditi imponibili. 8

9 3.2 Le modalità di detenzione delle attività La disciplina dello scudo fiscale in esame si applica alle attività comunque detenute e, quindi: alle attività possedute direttamente dal contribuente; alle attività intestate a società fiduciarie o possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. Coerentemente con quanto sopra, nella circolare 9/E del 2002 l Amministrazione finanziaria ha, infatti, precisato che in luogo del rapporto formale, prevale la realtà fattuale che vede nella persona fisica il detentore dei beni intestati alla società interposta. Ne consegue che, eliminato lo schermo societario, è consentito effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione in applicazione dei principi generali del provvedimento. 3.3 La data di detenzione Il comma 6 dell articolo 13-bis del D.L. 78/2009 fa riferimento alle attività detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre Questa è, di conseguenza, l unica data di riferimento per l applicazione delle nuove disposizioni. Non rileva, invece, il fatto che a questa data le attività siano detenute da più o meno di cinque anni (ossia il periodo di riferimento per il calcolo dell imposta straordinaria). Al contrario, le attività non più presenti dopo la data di riferimento (e, quindi, in qualche già modo rientrate in Italia prima del 15 settembre 2009) non possono essere oggetto di copertura attraverso lo scudo fiscale. 4. Le regole pratiche per l emersione dei capitali detenuti all estero 4.1 I termini L effettuazione delle operazioni di emersione è consentita entro un periodo di tempo limitato compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 dicembre Al riguardo, nella bozza della circolare del 15 settembre 2009, l Agenzia delle Entrate ha precisato che in detto arco temporale devono concludersi tutti gli adempimenti previsti a carico dei contribuenti, mentre possono essere non ancora completati taluni degli adempimenti a cura degli intermediari. In particolare, quindi, è necessario che entro il termine ultimo del 15 dicembre 2009 i soggetti interessati abbiano: presentato la dichiarazione riservata, conferendo l incarico all intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall estero; fornito all intermediario la necessaria provvista per il versamento dell imposta straordinaria; ricevuto copia della dichiarazione riservata. Entro questa data, pertanto, le attività rimpatriate devono essere state prese in carico dall intermediario italiano che le riceve in deposito. Con riferimento ai termini per l adesione alla procedura relativi alla precedente edizione dello scudo fiscale si ricorda che l ABI (Circolare 8 novembre 2001 n. 27) ha affermato che, in base 9

10 all interpretazione letterale della norma, il materiale trasferimento delle disponibilità dovrebbe comunque avvenire nell arco temporale evidenziato dalla norma in esame. Partendo da questa considerazione, quindi, l ABI ha evidenziato che sembra preclusa la possibilità di operazioni di rimpatrio di denaro ed altre attività finanziarie il cui trasferimento avvenga in data antecedente [ ] ovvero successiva [ ]. Sul piano operativo, si ritiene che il trasferimento possa considerarsi avvenuto alla data in cui le attività oggetto dello stesso sono rese disponibili presso la banca o intermediario (data valuta) che le accoglie, indipendentemente quindi dalla circostanza che l ordine di trasferimento possa essere stato impartito dal cliente all intermediario estero in data antecedente. Inoltre, sempre secondo l ABI, le dichiarazioni riservate redatte in prossimità della scadenza devono ritenersi intempestive qualora alla data fissata: il denaro e le altre attività finanziarie detenute all estero non siano state trasferite; la banca non abbia già acquisito le somme dovute o la garanzia del loro versamento. 4.2 Le modalità La nuova edizione dello scudo fiscale consente ai soggetti che hanno esportato o comunque detenuto all estero capitali e attività in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale di far emergere gli stessi nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 dicembre 2009 secondo due distinte modalità: attraverso la procedura del c.d. rimpatrio ; attraverso la procedura della c.d. regolarizzazione. In particolare: i capitali e le attività detenuti in paesi UE 19, in Stati aderenti allo Spazio economico europeo 20 (Norvegia e Islanda) 21 che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa e nei Paesi extra UE qualora sia rispettata la condizione che vi sia un effettivo scambio di informazioni possono essere rimpatriati o anche solo regolarizzati. Stante quanto sopra, quindi, la presentazione della dichiarazione riservata delle attività emerse non comporta necessariamente il rientro fisico in Italia, ma l emersione delle attività 19 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 20 Lo spazio economico europeo è costituito dall Unione tra i Paesi dell Ue e quelli dell Efta (associazione europea di libero scambio) tranne la Svizzera. 21 Al riguardo, secondo l interpretazione letterale della norma contenuta nella bozza della circolare dell Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2009 è stato ha chiarito che il requisito dell effettività dello scambio di informazioni si considera in ogni caso sussistente con riferimento ai Paesi dell Unione Europea, mentre deve essere verificato per quelli aderenti allo SEE. Attualmente gli Stati SEE che rispettano detto requisito sono la Norvegia e l Islanda. Pertanto, per le attività detenute in Liechtenstein, anch esso facente parte del SEE, non è consentito effettuare la regolarizzazione. Da tale Paese, quindi, è consentito effettuare esclusivamente il rimpatrio. Si segnala, inoltre, che San Marino ha avviato il processo che dovrebbe permettere l ingresso nello spazio economico europeo. In quest ambito, qualora venisse rivista la convenzione con l Italia al fine di uniformarla all articolo 26 del modello di convenzione OCSE 2005 e il processo relativo venisse accelerato, anche San Marino potrebbe essere incluso tra gli stati idonei per permetterla sola regolarizzazione con lo scudo fiscale. 10

11 finanziarie può avvenire continuando a mantenerle all estero, a condizione che le stesse siano affidate in custodia e intestate ad un intermediario italiano (cosiddetto rimpatrio giuridico ); i capitali detenuti in stati extra-ue con i quali non esiste un effettivo scambio di informazioni (come ad esempio Svizzera, Andorra e San Marino): devono essere, invece, obbligatoriamente rimpatriati attraverso il rientro fisico in Italia. Pertanto, a differenza di quanto accadeva in relazione alle precedenti edizioni dello scudo fiscale, non è possibile sanare la detenzione di immobili o di altre attività non finanziarie esistenti in questi Paesi a meno che non siano intestate a società (nel qual caso potrà essere rimpatriata la partecipazione societaria 22 ) Rimpatrio Con il c.d. rimpatrio, i soggetti interessati alla procedura di emersione possono far rientrare in Italia, attraverso gli intermediari, il denaro e le attività di natura finanziaria comunque detenute all estero, senza l osservanza delle disposizioni del D.L. 28 giugno 1990 n Il rimpatrio si considera eseguito nel momento in cui l intermediario abilitato assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro e le attività finanziarie detenute all estero (anche senza procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello Stato). Al riguardo, nella circolare n. 27 del 2001, l ABI ha sostenuto che circa la nozione di rimpatrio, si osserva che in linea generale essa presuppone un trasferimento dall estero verso l Italia di disponibilità finanziarie (ad es.: bonifico bancario), per effetto del quale il denaro e le attività prima detenute all estero possono poi definirsi denaro e attività detenute in Italia presso uno degli intermediari considerati dal decreto. Va da sé che, una volta costituito il conto di deposito presso l intermediario italiano ed una volta iscritte in tale conto le attività rimpatriate, non assumerà rilevanza a questi fini la circostanza che la banca o intermediario italiano provveda poi a subdepositare le dette attività presso un intermediario estero, trattandosi di vicende attinenti alla normale prassi dell operatività in titoli. Nella bozza della circolare del 15 settembre 2009, l Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito: che le attività oggetto di rimpatrio detenute alla data del 31 dicembre 2008 possono anche differire, dal punto di vista qualitativo, da quelle effettivamente rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata 23 ; che una volta rimpatriate, le attività possono essere destinate a qualunque finalità e, quindi, essere riallocate anche all estero nel rispetto delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale e valutario e di tutte le altre norme che regolano le operazioni finanziarie ; (e, infine) che il rimpatrio non è concretamente realizzabile per le attività patrimoniali in considerazione del fatto che, per la loro natura, le stesse non appaiono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati. Così come disposto per le precedenti versioni dello scudo fiscale 24, inoltre, l operazione di rimpatrio dei capitali irregolarmente detenuti all estero può avvenire anche attraverso il trasporto al seguito da parte del contribuente. 22 In questa ipotesi, comunque, devono essere sempre rispettate le previsioni in materia di CFC. 23 Pertanto, ad esempio, nell ipotesi in cui al 31 dicembre 2008 erano detenuti titoli che sono stati successivamente ceduti, l attività rimpatriata consiste nel relativo controvalore monetario ovvero nella altre attività finanziarie acquistate con il precedente disinvestimento. 11

12 In questo caso (che peraltro pare di ridotta applicazione), oltre alla normativa antiriciclaggio per l individuazione delle operazioni sospette, si applica anche l ordinaria disciplina in materia di monitoraggio contenuta nel D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 195 (articoli 3 e seguenti) 25. Secondo questa disposizione, chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a ,00 deve dichiarare la somma trasportata all Agenzia delle Dogane 26. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello ministeriale allegato al D.Lgs. n. 195/2008 e può essere, in alternativa: trasmessa telematicamente all Agenzia delle Dogane, prima dell attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito internet della Agenzia stessa. In questa ipotesi, il dichiarante deve portare al seguito una copia della dichiarazione inviata e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale; consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano una copia con attestazione del ricevimento da parte dell ufficio. In questo secondo caso, il dichiarante deve portare al seguito una copia della dichiarazione con l attestazione del ricevimento 27. Una copia della suddetta dichiarazione deve essere, inoltre, consegnata all intermediario unitamente alla dichiarazione riservata Rimpatrio giuridico Abbiamo visto che l operazione di rimpatrio è basta sul presupposto che le attività detenute all estero vengano fisicamente trasferite in Italia. Esiste però una variante di questa procedura, definita rimpatrio giuridico, mediante la quale il trasferimento materiale delle attività non è necessario. E una opportunità che merita di essere approfondita, perché, come si è verificato in passato, spesso la sua adozione consente di rendere più facile il rimpatrio (a livello meramente operativo di rapporto con gli intermediari non residenti). Si tratta di un aspetto piuttosto complesso, che però può essere ricostruito utilizzando i chiarimenti che in passato sono stati diffusi non solo dall Agenzia delle Entrate, ma anche dall Abi e da Assofiduciaria. Innanzi tutto, la questione era stata affrontata dall Abi, che era giunta alla seguente conclusione: una volta che il contribuente ha costituito il deposito presso l intermediario italiano che riceve la dichiarazione riservata, non assumerà rilevanza a questi fini la circostanza che la banca o intermediario italiano provveda poi a sub-depositare le dette attività presso un intermediario estero, trattandosi di vicende attinenti alla normale prassi dell operatività in titoli (circolare Abi n. 27 dell 8 novembre 2001). 24 Al riguardo si vedano anche i chiarimenti forniti nella circolare 9/E del Anteriormente al 1 gennaio 2009, data di efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 195, i trasferimenti al seguito di denaro contante, titoli e valori mobiliari erano disciplinati dall articolo 3 del D.L. 167/ Perdendo, di fatto, l anonimato. 27 In base a quanto disposto dallo stesso articolo 3 del D.Lgs. n. 195/2008 (comma 3), queste disposizioni si applicano anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. Al contrario, secondo quanto previsto dal successivo comma 5 del D.Lgs. n. 195/2008, la dichiarazione non deve essere presentata per i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane S.p.a. che rechino l indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 12

13 Successivamente, l Amministrazione finanziaria ha preso posizione a proposito delle partecipazioni non rappresentate da titoli (le quote di società) di fatto equiparando il momento del rimpatrio alla semplice annotazione in conto delle partecipazioni. Più specificatamente, la circolare 9/E del 2002 ha chiarito che affinché si realizzi un ipotesi di rimpatrio, è sufficiente che l intermediario italiano assuma formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività depositate o esistenti all estero, anche senza procedere al materiale afflusso nel territorio dello Stato. È però necessario che, con l operazione di rimpatrio, l interessato sia titolare soltanto di un rapporto di deposito, custodia, amministrazione e gestione intrattenuto con l intermediario residente e che, all estero, i conti di deposito (o sub deposito) siano aperti non più a nome dell interessato - che ha già proceduto al rimpatrio - ma a nome dell intermediario italiano che ha curato l operazione di rimpatrio. Sul punto, vanno poi tenute in considerazione le ulteriori precisazioni sviluppate da Assofiduciaria (documenti COM/100/2001 e COM 20/2002) e conformi alle istruzioni di Assogestioni (circolare del 5 maggio 2000). In particolare, nel caso di intestazione ad un società fiduciaria di titoli,quote od altre attività finanziarie detenute all estero, potrà configurarsi un rimpatrio ( ) anziché una mera regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all estero ( ), anche laddove i titoli, le quote o le altre attività finanziarie non siano materialmente e fisicamente riportate in Italia, ma continuino ad essere mantenute all estero tramite la società fiduciaria. Se si vuole adottare la procedura di rimpatrio giuridico occorre seguire questi passaggi, alcuni dei quali sono a carico dei contribuenti mentre altri riguardano invece gli operatori professionali: accensione di un contratto di amministrazione con un intermediario residente (fiduciaria); presentazione all intermediario residente della dichiarazione riservata, con costituzione del deposito delle attività rimpatriate; accensione di un contratto di subdeposito tra intermediario italiano e intermediario estero; chiusura del rapporto tra contribuente e intermediario estero; immissione delle attività nel sub deposito intestato all intermediario italiano. Risulta evidente che l operazione di rimpatrio effettuata in questo modo non rende necessario il trasferimento fisico e materiale delle attività detenute all estero. Del resto, in presenza di attività dematerializzate questo trasferimento avrebbe anche poco significato dal punto di vista tecnico ed operativo. E emblematica, su questo aspetto, la conclusione raggiunta da Assofiduciaria: Si tratta di una operazione che deve determinare un trasferimento, per così dire, giuridico delle attività detenute all estero e da cui, pertanto, deve conseguire uno status italiano delle attività aventi precedentemente uno status estero. D altronde una diversa conclusione (e cioè la necessità che, per effetto del rimpatrio, si verifichi un trasferimento fisico dei titoli - intesi in senso materiale e documentale - dall estero in Italia) contrasterebbe con la realtà, tenendo conto del fenomeno di dematerializzazione dei titoli e dell inclusione fra le attività rimpatriabili anche quelle non incorporabili in beni materialmente trasferibili (tipicamente le quote di società non azionarie) (Circolare COM/100/2001 del 7 dicembre 2001) Regolarizzazione In base a quanto previsto dal comma 1 dell articolo 13-bis del D.L. 78/2009, per i capitali e le attività detenuti in Paesi UE e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, in alternativa 13

14 all operazione di rimpatrio, il contribuente può procedere alla regolarizzazione continuando a mantenere all estero il denaro e le altre attività finanziarie 28. L Amministrazione finanziaria, nella bozza della circolare del 15 settembre 2009 ha, tuttavia, ampliato in via interpretativa la portata dello strumento della regolarizzazione precisando che tenuto conto della disposizione di cui all articolo 56 del trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità europea, che vieta qualsiasi restrizione ai movimenti di capitale non solo tra Stati membri, ma anche tra Strati membri e paesi terzi, si deve ritenere possibile la regolarizzazione delle attività detenute anche nei Paesi extra UE qualora sia rispettata la condizione che vi sia un effettivo scambio di informazioni. Ai fini dell individuazione del Paese di detenzione delle attività da regolarizzare rileva quello in cui le attività erano detenute alla data del 5 agosto 2009, ovvero alla data di entrata in vigore della legge n. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78/2009. La procedura di regolarizzazione può essere utilizzata sia per le attività finanziarie sia per le attività di diversa natura (come gli immobili, gli oggetti preziosi, le opere d arte, ecc.) sempreché si tratti di beni suscettibili di produrre reddito e per i quali sono state violate le norme sul monitoraggio fiscale. Inoltre, al fine di garantire il rispetto delle regole e dei principi base del mercato comune dell UE (in particolare la non discriminazione e la libera circolazione ), la nuova versione dello scudo fiscale consente al contribuente di scegliere liberamente come procedere all emersione delle attività detenute nei Paesi UE e negli stati aderenti allo Spazio economico europeo. I soggetti interessati, quindi, possono utilizzare l operazione di rimpatrio per alcune attività finanziarie e l operazione di regolarizzazione per le altre attività sia finanziarie sia di diversa natura, oppure far rientrare in Italia soltanto una parte del capitale e regolarizzare la parte restante (soluzione già prevista in passato dalla circolare 85/E del 2001). Nel caso in cui, infine, la regolarizzazione riguardi investimenti e attività di natura diversa da quella finanziaria, è necessario predisporre un apposita perizia di stima (che deve essere conservata a cura del contribuente e non deve essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione riservata 29 ) con la quale secondo quanto precisato nella bozza della circolare del 15 settembre 2009 venga attestato il valore delle attività regolarizzate. 4.3 La procedura Le modalità per il rientro dei capitali attraverso lo scudo fiscale-ter restano identiche a quelle previste per precedenti versioni dello scudo fiscale (2001 e 2003). Di conseguenza, i soggetti che intendono procedere all emersione delle attività irregolarmente detenute all estero devono: consegnare, dalla data del 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009, ad uno degli intermediari finanziari specificamente individuati, le somme rimpatriate o regolarizzate e compilare una dichiarazione riservata (cioè che non sarà trasmessa all Amministrazione finanziaria) nella quale saranno riportati gli importi per i quali si utilizza lo scudo fiscale ; corrispondere una somma pari al 5% dell importo dichiarato delle attività. 28 Ove possibile, comunque, una volta effettuata la regolarizzazione, i beni possono essere anche riportati in Italia, mantenendo gli effetti previsti dalle norme sull emersione. 29 Con riferimento a questo aspetto si segnala che, relativamente alla precedente versione dello scudo fiscale, la redazione della perizia era solo consigliata. 14

15 Con la presentazione della dichiarazione riservata l interessato dovrà, infatti, conferire agli intermediari l incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall estero e scegliere se pagare la sanzione dovuta allo Stato utilizzando parte degli importi trasferiti oppure attraverso differenti disponibilità di denaro Gli intermediari finanziari Per l effettuazione dell operazione di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività detenute all estero è indispensabile avvalersi dell intervento degli intermediari specificamente individuati dall articolo 11, comma 1, lettera b), del D.L. 350/2001 a cui, ancora una volta, l articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009 fa espresso rinvio. In particolare, questi intermediari sono: le banche italiane; le società d intermediazione mobiliare previste dall articolo 1, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio previste dall articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso Testo Unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le società fiduciarie individuate dalla Legge 23 novembre 1939, n. 1966; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall articolo 201 del citato Testo Unico; le Poste italiane S.p.a.; le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti La dichiarazione riservata Ai fini della procedura di emersione, i soggetti interessati 30 sono tenuti a presentare agli intermediari specificamente individuati una dichiarazione riservata, redatta in conformità al modello approvato con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009, nella quale devono essere distintamente indicate la natura e l ammontare delle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione 31. In particolare, la dichiarazione riservata deve essere prodotta in quattro esemplari: il primo per l intermediario; il secondo da restituire come ricevuta al dichiarante al momento della presentazione; il terzo e il quarto per le eventuali esigenze dell intermediario ai fini della documentazione delle operazioni di trasferimento delle attività in caso di rimpatrio delle stesse. 30 Con specifico riferimento all effettuazione dell emersione per le attività irregolarmente detenute all estero da parte dei trust, si segnala che la bozza della circolare dell Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2009 ha specificato che: nel caso di trust c.d. opachi, la dichiarazione di emersione deve essere presentata dal trustee, ovvero dal soggetto tenuto ad assolvere tutti gli adempimenti fiscali del trust; nel caso di trust c.d. trasparenti, la dichiarazione di emersione deve essere presentata dai singoli beneficiari individuati ognuno in relazione alla propria quota di partecipazione al trust. 31 La dichiarazione riservata non è soggetta ad alcuna imposta di bollo. 15

16 Gli importi da indicare nei quadri della dichiarazione riservata devono essere arrotondati all unità di euro (per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a questo limite). Gli importi in valuta estera devono essere, invece, indicati in ragione del loro controvalore in euro applicando il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 14 settembre Inoltre, in caso di regolarizzazione senza rimpatrio di attività di natura finanziaria (prevista limitatamente ai Paesi UE, dello Spazio economico europeo che consentono lo scambio di informazioni in materia fiscale ed extra UE che permettono un effettivo scambio di informazioni ), il contribuente deve anche allegare alla dichiarazione riservata una certificazione o altra documentazione analoga (ad esempio, estratti conto bancari), rilasciata dall intermediario non residente, che attesti che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso gli stessi intermediari esteri. A questo riguardo: la circolare 85/E del 2001, al paragrafo 6, ha precisato che questa documentazione deve avere data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione della dichiarazione, che sia in grado di comprovare che le attività finanziarie sono depositate o costituite presso l intermediario medesimo e che quindi sono effettivamente detenute all estero; la bozza della circolare del 15 settembre 2009, ha confermato che La responsabilità circa la veridicità e la provenienza della certificazione ricade esclusivamente sull interessato e sul soggetto che l ha rilasciata, che ne rispondono a tutti gli effetti di legge, anche penali. Utilizzando la modalità di emersione della c.d. regolarizzazione il contribuente dovrà, infine, effettuare la specificazione, nella dichiarazione riservata, dei dati dell intermediario estero presso cui le attività regolarizzate sono detenute. In particolare, devono essere indicati: la denominazione, ovvero la ragione sociale dell intermediario non residente; la sede sociale e l indirizzo della filiale, nonché lo Stato estero dove la filiale è insediata. Con riferimento ai dati da indicare nella dichiarazione riservata è importante ricordare che gli stessi devono essere verificati con particolare attenzione al fine di evitare errori o dichiarazioni non corrispondenti al vero. Questa precisazione vale, in particolar modo, con riferimento all attestazione del possesso delle attività all estero che il dichiarante deve obbligatoriamente rendere barrando la casella prevista all interno del modello di dichiarazione riservata, considerato che, ai sensi dell articolo 19, comma 2-bis del D.L. n. 350/2001 combinato con l articolo 13-bis del D.L. 78/2009 per l interessato che attesti falsamente nella dichiarazione [riservata da presentare all intermediario] la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate è prevista la reclusione da tre mesi a un anno Il valore delle attività dichiarate I soggetti che decideranno di avvalersi dello scudo fiscale per rimpatriare o regolarizzare attività finanziarie detenute all estero dovranno affrontare il problema della valorizzazione di queste attività. Si tratta di una questione che ha un duplice effetto: 16

17 a) in primo luogo, il valore indicato nella dichiarazione riservata rappresenta l importo dell infrazione valutaria che viene regolarizzata, e quindi l ammontare su cui si paga l imposta del 5% e fino a concorrenza del quale opererà in futuro lo scudo; b) in secondo luogo, il valore indicato costituisce per il contribuente il nuovo costo fiscale riconosciuto delle attività regolarizzate, ovvero il costo da cui partire per il calcolo delle plusvalenze tassabili nell ipotesi di una futura vendita (o assegnazione) delle stesse. Dato che l attuale versione dello scudo richiama le disposizioni del passato, al fine di individuare le norme applicabili si deve fare riferimento all articolo 14, comma 5-bis, del D.L. n. 350/2001. Questa disposizione prevede che, relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti: il costo d acquisto documentato, ed in mancanza della dichiarazione di acquisto, l importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva (D.lgs. n. 461/97, articolo 6, comma 3); ovvero l importo indicato nella dichiarazione riservata. In questa ipotesi, il contribuente deve barrare l apposita casella Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 5-bis, del D.L. n. 350/2001. In ogni caso, l importo indicato nella dichiarazione sostitutiva non può eccedere il valore determinato sulla base dei criteri generali stabiliti dall articolo 9 del TUIR. A questo proposito, la circolare Assonime del 18 dicembre 2001 n. 60 ha osservato come la possibilità di riferirsi al valore normale in luogo del costo di acquisto permette di conformare l ambito di applicazione del regime di sanatoria a valori sia inferiori sia superiori a detto costo; ferma rimanendo, in questo secondo caso, la impossibilità di eccedere l effettivo limite del valore normale. Inoltre, sempre secondo l Assonime, il limite del valore normale opera sia con riferimento ai costi di acquisto non documentati sia, a maggior ragione, per i valori correnti indicati nella dichiarazione riservata. Questi aspetti hanno trovato conferma nella circolare dell Agenzia delle Entrate del 4 dicembre 2002 n. 99/E e nella bozza della circolare del 15 settembre 2009, nella quale è stato specificamente riconosciuto che: Ai fini dell indicazione dell ammontare delle attività finanziarie, il contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione ; (e, quindi) egli può, ad esempio, indicare l importo corrispondente al valore corrente delle attività ovvero al costo di acquisto o a valori intermedi. Al riguardo, ricordiamo, infine, che il valore normale è determinato: per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri: in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell ultimo mese; per le azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società: in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente ovvero per le società o enti di nuova costituzione, all ammontare complessivo dei conferimenti; per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati ai punti precedenti: comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in 17

18 mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo Il costo fiscale riconosciuto L emersione delle attività detenute all estero può avere effetti rilevanti in termini di riduzione del carico impositivo derivante dalla successiva cessione delle attività regolarizzate. In particolare, qualora la regolarizzazione abbia ad oggetto attività plusvalenti (ossia, attività il cui valore corrente è superiore al costo di acquisto) con l indicazione nella dichiarazione riservata del valore normale dell attività stessa, si effettua di fatto la rivalutazione di questa attività ad un costo pari al 5% dell importo dichiarato. In questo modo, il valore indicato nella dichiarazione riservata rappresenta il nuovo costo fiscalmente riconosciuto da assumere ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile e ai fini di successive operazioni sulle attività regolarizzate o rimpatriate. Esempio 1 Un primo esempio può essere fatto in relazione a un attività non qualificata con un costo di acquisto pari a 150 e un valore normale alla data di rimpatrio pari a 200. Se si adotta il valore di mercato come criterio di valorizzazione, si paga il 5 % non solo sul costo (150) ma anche sulla plusvalenza latente (50). Con il risultato che se l attività venisse in seguito ceduta, per esempio a 230, si pagherà il capital gain del 12,5 % solo su 30. In pratica, la plusvalenza latente sconta una tassazione pari al 5% anziché al 12,5%. Esempio 2 Il rimpatrio potrebbe riguardare una struttura estera complessa, per esempio una holding che detiene partecipazioni in una società italiana. Adottare il valore normale per il rimpatrio della holding significa valutarla alla pari con il valore delle partecipazioni possedute (ipotizziamo 5.000, in assenza di altri elementi, che omettiamo per non complicare il caso). Lo scudo prevede in questo caso il pagamento di 250 (il 5% di 5.000). Se, successivamente al rimpatrio, la holding venisse liquidata e i suoi soci ricevessero le partecipazioni nella società italiana, non vi sarebbe reddito tassabile dato che il valore normale delle quote ricevute (5.000) sarebbe di fatto uguale al costo fiscale (5.000) della partecipazione rimpatriata che viene annullata L aliquota dell imposta per il rimpatrio o la regolarizzazione dei capitali Per ottenere gli effetti previsti dal provvedimento in materia di emersione delle attività detenute all estero, oltre alla presentazione agli intermediari della dichiarazione riservata, i soggetti interessati devono corrispondere una somma pari 5% dei capitali detenuti all estero. Sempre al fine di rispettare la normativa comunitaria, l imposta straordinaria introdotta con lo scudo fiscale-ter non colpisce i patrimoni (che sono protetti dal principio di libera circolazione dei capitali in Europa) ma si applica ai rendimenti. Il meccanismo di determinazione del prelievo pari al 5% del capitale prevede, infatti, un rendimento lordo presunto delle disponibilità detenute all estero pari al 2% per i cinque anni precedenti il 18

19 rimpatrio o la regolarizzazione (senza la possibilità di scomputare eventuali perdite) sul quale viene applicata un aliquota d imposta del 50% per anno comprensiva di interessi e sanzioni. Si tratta di una presunzione assoluta che non tiene conto: del periodo di effettiva detenzione all estero delle attività che si intende rimpatriare o regolarizzare; del reale rendimento conseguito. Il contribuente può provvedere al pagamento dell importo dovuto pari al 5% delle attività emerse attraverso il versamento diretto della somma utilizzando sia il denaro rimpatriato sia le disponibilità già esistenti in Italia. L imposta straordinaria non è deducibile, non è compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo e non è soggetta a scomputo di ritenute o crediti, anche per le imposte eventualmente subite all estero L efficacia del rimpatrio o della regolarizzazione Tutti gli effetti previsti dalla disciplina del nuovo scudo fiscale si perfezionano unicamente con il pagamento dell imposta straordinaria del 5% sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, così come specificamente disposto dal comma 4 dell articolo 13-bis del D.L. N. 78/2009. La dichiarazione riservata, debitamente sottoscritta dall intermediario e rilasciata in copia al contribuente, comprova il pagamento della somma e costituisce, quindi, documento idoneo a invocare gli effetti dell emersione dei capitali previsti dal D.L. n. 78/2009. In passato, nella circolare n. 27 dell 8 novembre 2001, l ABI ha chiarito che la copia non potrà essere rilasciata se non previa effettuazione del trasferimento in Italia del denaro e delle altre attività finanziarie detenute all estero, nonché una volta assicurati i mezzi necessari per il pagamento della somma del 2,5 per cento [oggi 5%]. Non assume, invece, alcun rilievo ai fini del perfezionamento dell operazione di rimpatrio o di regolarizzazione la data del versamento all Erario da parte dell intermediario La tassazione dei redditi generati dal 1 gennaio 2009 dalle attività rimpatriate Ai sensi del comma 8 dell articolo 14 del D.L. n. 350/2001, il contribuente che si avvale dell operazione di rimpatrio del denaro e/o delle altre attività finanziarie può comunicare per iscritto all intermediario abilitato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti da queste attività 32 che sono stati percepiti nel periodo compreso tra: il 1 gennaio 2009; la data di effettivo deposito presso un intermediario delle attività finanziarie detenute all estero. In questa ipotesi, deve essere barrata la casella Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 8, del D.L. 350/2001 appositamente prevista nel modello di dichiarazione riservata approvato. 32 Non è, tuttavia, prevista una particolare forma di comunicazione all intermediario dei redditi prodotti (Cfr. bozza della circolare del 15 settembre 2009). 19

20 La finalità di questa disposizione è quella di garantire l anonimato anche per i redditi che fossero divenuti imponibili successivamente alla data del 31 dicembre 2008 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata. Il contribuente deve, inoltre, fornire all intermediario la provvista necessaria per il versamento delle imposte dovute sui redditi comunicati, che vengono calcolate dall intermediario applicando le ordinarie ritenute alla fonte o le imposte sostitutive che sarebbero state applicate qualora le attività fossero già state in deposito presso l intermediario stesso ovvero qualora quest ultimo fosse intervenuto nella loro riscossione 33. Al riguardo, si segnala che, in ragione delle previsioni contenute nell articolo 1, comma 2-bis del D.L. 22 febbraio 2002, n , in alternativa all ordinaria modalità di tassazione analitica prevista dal comma 8 dell articolo 14 del D.L. 350 del 2001, la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate può anche essere effettuata utilizzando il criterio presuntivo previsto, in tema di monitoraggio fiscale, nell articolo 6 del D.L. 167/1990. In base a questo criterio, i redditi in questione possono essere determinati, a prescindere dall ammontare dei proventi effettivamente percepiti, mediante l applicazione del tasso ufficiale medio di sconto (oggi denominato tasso di riferimento) vigente in Italia nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2008 e la data di effettivo deposito presso un intermediario delle attività finanziarie detenute all estero (che deve, comunque, avvenire entro la scadenza prevista dal D.L. n. 78/2009) 35. Sui redditi così determinati l intermediario applica un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 27%. Il metodo forfetario non può, tuttavia, essere utilizzato per i redditi non soggetti ad alcuna imposizione (d acconto o d imposta) da parte dell intermediario (ad esempio, per le plusvalenze da prelievo o cessione di valute, dividendi da partecipazioni qualificate italiane, plusvalenze da partecipazioni qualificate estere, interessi su finanziamenti). I soggetti che si avvalgono delle operazioni di rimpatrio possono, dunque 36 : a. comunicare all intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti da queste attività percepiti nel periodo che va dal 1 gennaio 2009 alla data di effettivo deposito presso un intermediario delle attività finanziarie detenute all estero, al fine di ottenere l applicazione della tassazione alla fonte sui redditi stessi, determinati sulla base del criterio analitico (articolo 14, comma 8, del D.L. n. 350/2001); b. chiedere l applicazione del criterio presuntivo indicato nell articolo 6 del D.L. n. 167/1990, comportante applicazione dell imposta sostitutiva del 27% Cfr. Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 37/E del 2002, paragrafo Convertito, con modifiche, dalla Legge 23 aprile 2002, n Cfr. Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 13/E del Si può utilizzare il metodo analitico per i redditi che possono essere determinati analiticamente e utilizzare il criterio presuntivo per quella parte di redditi di difficile quantificazione (ad esempio, redditi derivanti dalle gestioni di patrimoni) ovvero per i redditi che non possono usufruire del regime della riservatezza. 37 Nel merito, nella circolare n. 18 del 2003, l Assonime aveva osservato che Merita rilevare che il criterio presuntivo in parola può essere utilizzato sia per i redditi derivanti da attività finanziarie - per i quali non è possibile avvalersi dell intervento dell intermediario abilitato - non facilmente quantificabili (ad esempio, quelli derivanti dalla gestione di patrimoni), sia per i redditi che, essendo assoggettabili a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, non potrebbero usufruire del regime della riservatezza previsto dall art.14, comma ottavo, del decreto legge n 350 del 2001, nel caso si adottasse il metodo analitico di determinazione dei redditi prodottisi dalle attività detenute all estero. 20

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