La nuova disciplina fiscale dell assegnazione agevolata di azioni ai dipendenti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La nuova disciplina fiscale dell assegnazione agevolata di azioni ai dipendenti"

Transcript

1 Pag. 390 n. 4/ /01/2000 La nuova disciplina fiscale dell assegnazione agevolata di azioni ai dipendenti di Gianfilippo Scifoni Il decreto legislativo n. 505/1999 (1) ha introdotto una serie di sensibili modificazioni al trattamento tributario delle operazioni di assegnazione agevolata di azioni ai dipendenti, effettuate dalle società con l obiettivo di fidelizzare particolari categorie di propri lavoratori. Le operazioni in parola sono, più precisamente, caratterizzate dall avere ad oggetto l elargizione ai dipendenti di veri e propri compensi in natura, rappresentati dal valore delle azioni sottoscritte. Per comprendere appieno la portata del recente intervento normativo sulle operazioni di assegnazione agevolata di azioni ai dipendenti occorre passare in rassegna i tratti salienti del trattamento tributario previgente: in tal modo, risulterà più agevole rintracciare le differenze sostanziali rispetto alla nuova disciplina introdotta dal provvedimento in discussione. Il legislatore tributario, in effetti, mediante il D.Lgs. n. 505/1999 ha indubbiamente ristretto l ambito della previsione agevolativa contenuta nell art. 48, comma 2, lett. g), del T.U.I.R. (2) che prevedeva l esclusione del valore (3) delle azioni di nuova Nota (1) D.Lgs. 23/12/1999, n. 505 recante «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente» (in S.O. n. 232/L alla G.U. n. 306 del ). Integralmente riportato a pag Nota (2) D.P.R. 22 dicembre 1986, n Art Determinazione del reddito di lavoro dipendente (versione anteriore al D.Lgs. n. 505/1999) «1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a)-f-bis) (omissis) g) il valore delle azioni, in caso di sottoscrizione di azioni ai sensi degli articoli 2349 e 2441, ultimo comma, del codice civile, anche se emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa; (Omissis)» Nota (3) Resta inteso che, qualora la fattispecie non fosse rientrata nell ambito dell esclusione prevista dall art. 48, comma 2, lett. g) del T.U.I.R., per determinare la misura del suo concorso alla formazione del reddito imponibile del dipendente avrebbe trovato applicazione il criterio del valore normale, previsto dall art. 9 del T.U.I.R. quale metodo generale per la valorizzazione dei compensi in natura

2 29/01/2000 n. 4/2000 Pag. 391 emissione sottoscritte dai dipendenti, ai sensi degli articoli 2349 (4) e 2441, ultimo comma (5), del codice civile, dal concorso alla formazione della base imponibile dei relativi redditi di lavoro dipendente. Il legislatore tributario, in altre parole, aveva posto il principio generale per cui il valore delle azioni ricevute dai dipendenti non solo ad opera della società con la quale intrattengono il rapporto di lavoro, ma anche da parte di società che direttamente o indirettamente controllano quest ultima, ne sono a loro volta controllate o risultano controllate dalla stessa società che controlla la prima (6) non costituisce reddito di lavoro dipendente per il lavoratore a cui sono assegnate, senza che venisse richiesta, per gli effetti di tale esclusione, la sussistenza di particolari condizioni (con l unica eccezione rappresentata dalla circostanza che si dovesse obbligatoriamente rientrare nelle fattispecie regolate dagli articoli 2349 e 2441, ultimo comma, del codice civile) (7). Ciò equivaleva a sostenere che, a titolo di esempio, il dipendente che sottoscriveva gratuitamente azioni con valore nominale pari a Lit cadauna (per un controvalore complessivo di Lit. 5 milioni) a titolo di assegnazione straordinaria di utili, non avrebbe sopportato alcun onere fiscale neanche se i titoli ricevuti avessero avuto un valore effettivo (8) di Lit ciascuno (per un controvalore di Lit. 10 milioni) e avessero, perciò, incorporato una plusvalenza latente di Lit ciascuno. Il dipendente, inoltre, avrebbe potuto realizzare immediatamente il compenso ricevuto, cedendo le azioni sul (tale essendo, senz ombra di dubbio, la natura del benefit costituito dall attribuzione di azioni ai dipendenti). Quanto, poi, alle concrete modalità di determinazione del valore normale, queste ultime si differenziano a seconda che si tratti di azioni negoziate o meno in mercati regolamentati. In proposito, l art. 9, comma 4, del T.U.I.R. stabilisce espressamente che: per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell ultimo mese; per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, il valore normale deve essere, invece, determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all ammontare complessivo dei conferimenti. Nota (4) Art Azioni a favore dei prestatori di lavoro «[1] In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. [2] Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.» Nota (5) Art Diritto di opzione «[1]-[5] (Omissis) [5] Quando l interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione. [6]-[7] (Omissis) [8] Con deliberazione dell assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L esclusione dell opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.» Nota (6) Si fa presente che il D.Lgs. n. 505/1999 ha confermato quest ultima previsione, inserendo appositamente nell art. 48 del T.U.I.R. un nuovo comma 2-bis. Nota (7) La circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326/E (in n. 47/97, pag. 5452), si è al riguardo preoccupata di chiarire che ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, si deve trattare di azioni di nuova emissione, regolate nei due articoli citati del codice civile, e che nell ipotesi di azioni emesse da soggetti non residenti - non essendo questi ultimi tenuti all osservanza delle prescrizioni del codice civile italiano - occorre verificare l esistenza negli ordinamenti giuridici di appartenenza di norme che contemplino operazioni di assegnazione di azioni riconducibili alle due fattispecie regolate dal nostro codice civile. Nota (8) Ricavato attraverso l applicazione del criterio del valore normale illustrato alla nota 4.

3 Pag. 392 n. 4/ /01/2000 mercato allo stesso prezzo (incassando, cioè, una somma pari a Lit. 10 milioni), senza conseguire alcuna plusvalenza da capital gain tassata (9). Se, viceversa, si fosse trattato di una sottoscrizione a titolo oneroso, il dipendente cui fossero stati assegnati, dietro il pagamento di complessivi 10 milioni di lire, titoli quotati aventi alla stessa data un valore normale di lire ciascuno (per un controvalore totale di Lit. 20 milioni), avrebbe realizzato, mediante la vendita dei titoli sul mercato ad un prezzo, si ipotizzi, di lire ciascuno, un capital gain tassato pari soltanto a lire per titolo (e a complessivi Lit. 5 milioni), dal momento che, alla luce dell interpretazione ministeriale contenuta nella C. Min. Fin. n. 165/E, del 24/06/1998 (in Suppl. al n. 27/98, pag. 1), il valore di carico (con cui confrontare il corrispettivo di cessione per la determinazione della plusvalenza) doveva essere fatto coincidere con il valore delle azioni sottoscritte dal dipendente determinato secondo quanto previsto dall art. 9 del T.U.I.R. (e, nell esempio, pari a Lit per titolo). Ciò avrebbe comportato il pagamento di un imposta sostitutiva sul capital gain pari a 625 lire per ogni azione alienata (ottenuta applicando l aliquota del 12,50% alle lire di plusvalenza singolarmente realizzata). Il decreto legislativo n. 505/1999 ha riscritto in chiave senza dubbio più restrittiva la disciplina fiscale dell assegnazione agevolata di azioni ai dipendenti, prevedendo una serie di condizioni, con valore pregiudiziale, che devono essere contemporaneamente soddisfatte perché tale operazione possa risultare fiscalmente neutra in capo al dipendente aziendale che sottoscrive le azioni (10). La nuova disciplina, peraltro, non contiene più alcun riferimento esplicito alle fattispecie di assegnazione di azioni ai dipendenti previste dal codice civile, con la conseguenza che il ventaglio di soluzioni a disposizione delle società per procedere ad operazioni di assegnazione agevolata risulta notevolmente ampliato (11). Le disposizioni del decreto provvedono, più in dettaglio, a modificare la struttura dell art. 48 del D.P.R. n. 917/1986 (12) (relativo alla determinazione dei redditi di lavoro dipendente), intervenendo sulla Nota (9) La C. Min. Fin. 24 giugno 1998, n. 165/E (in Suppl. al n. 27/98, pag. 26) specificava, infatti, che il valore di carico ai fini della determinazione del capital gain è costituito dal... valore delle azioni alla data in cui sono state acquisite dal dipendente quale reddito in natura determinato a norma dell art. 9 del T.U.I.R., senza attribuire alcun rilievo alla circostanza che l importo relativo abbia o meno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente. Nota (10) Il deciso inasprimento apportato alla disciplina fiscale dell azionariato diffuso ai dipendenti si è reso necessario dal momento che, come riportato nella relazione governativa di accompagnamento al D.Lgs. n. 505/1999,... la mancanza di precise condizioni, finalità e limiti di spettanza della norma agevolativa ha generato diffusi fenomeni elusivi in base ai quali, soprattutto per le società quotate nei mercati regolamentati, la facile ed immediata monetizzazione delle azioni assegnate ha di fatto trasformato questo istituto in un fringe benefit non imponibile, senza creare peraltro i presupposti in virtù dei quali era stato inizialmente introdotto e cioè la partecipazione azionaria diffusa tra i lavoratori dipendenti ed il godimento dei risultati d esercizio. Nota (11) Si sottolinea, al riguardo, che le società che intendono procedere all operazione in parola potrebbero procurarsi i titoli da assegnare ai propri dipendenti, oltre che tramite aumenti di capitale a titolo gratuito, anche attraverso un acquisto di azioni proprie sul mercato e successiva offerta gratuita delle stesse ai dipendenti (ovvero offerta di azioni proprie che eventualmente già possedessero nel proprio portafoglio). Si ricorda, peraltro, che l eventuale riacquisto di proprie azioni rimane assoggettato alle condizioni specificamente previste dagli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile a norma dei quali: 1) L acquisto di azioni proprie può avvenire esclusivamente nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato; 2) È possibile acquistare soltanto azioni interamente liberate; 3) Il valore nominale delle azioni proprie complessivamente acquistate non può in nessun caso eccedere il 10% del capitale sociale; 4) Gli amministratori della società possono disporre delle azioni proprie soltanto dopo aver ricevuto esplicita autorizzazione dell assemblea con la quale vengano stabilite le relative modalità di gestione; 5) È necessario costituire una riserva indisponibile di importo pari all ammontare delle azioni proprie iscritte all attivo del bilancio, che dovrà essere mantenuta fin quando le azioni non siano trasferite o annullate. Nota (12) D.P.R. 22/12/1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».

4 29/01/2000 n. 4/2000 Pag. 393 lettera g) del comma 2, relativa all assegnazione di azioni ai dipendenti (13). L art. 13, comma 1, lett. b), n. 2), del D.Lgs. n. 505/1999 ha, inoltre, sottoposto la possibilità di escludere le azioni sottoscritte dal lavoratore aziendale dalla formazione della base imponibile del proprio reddito di lavoro dipendente al rispetto di un limite massimo per quanto riguarda il valore delle azioni assegnate nel corso di uno stesso periodo d imposta, superato il quale si assiste all assoggettamento ad imposizione dell eccedenza. La relazione governativa di accompagnamento al provvedimento chiarisce, al riguardo, che In ogni caso, il valore delle azioni offerte non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all importo massimo di lire 4 milioni nel periodo d imposta. La nuova disciplina impositiva sottopone la completa esclusione del valore delle azioni offerte ai dipendenti dal concorso alla formazione dei relativi redditi di lavoro dipendente all obbligatorio verificarsi delle seguenti tre condizioni: 1) deve trattarsi di azioni offerte alla generalità dei dipendenti; 2) deve trattarsi di azioni di valore complessivamente non superiore a lit. 4 milioni per ciascun periodo d imposta; 3) deve trattarsi di azioni mantenute per un periodo minimo di tre anni a far data dall assegnazione. Perché l esclusione possa operare è, dunque, necessario che l importo complessivo del compenso in natura non ecceda i 4 milioni di lire per periodo d imposta e che se ne mantenga il possesso per un periodo di almeno tre anni. È, inoltre, indispensabile che i titoli vengano offerti alla generalità dei dipendenti: qualora, a prescindere dal relativo ammontare, le azioni siano state assegnate gratuitamente soltanto ad una categoria di dipendenti (per esempio, gli impiegati della divisione amministrativo-contabile), tutto il loro valore costituirà fringe benefit tassato e concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente degli assegnatari nel periodo d imposta dell assegnazione. Nell ipotesi in cui il valore complessivo dei titoli assegnati nel corso dell anno superi il tetto dei 4 milioni, soltanto l eccedenza rispetto ad esso, e non l intero valore, rappresenterà reddito di lavoro dipendente per il lavoratore assegnatario e concorrerà, pertanto, alla formazione della relativa base imponibile di lavoro dipendente. Se, in altre parole, il lavoratore nel corso di un medesimo periodo d imposta riceva azioni per un importo complessivo pari a 10 milioni di lire, ad essere assoggettata ad imposizione sarà esclusivamente la quota (pari a Lit. 6 milioni) esuberante rispetto a quella concessa in franchigia d imposta (pari al massimo a Lit. 4 milioni). Qualora non venga, invece, soddisfatta l ulteriore condizione del possesso minimo triennale, l importo che non è stato assoggettato ad imposizione al momento dell acquisto (ovvero quello rientrante nel tetto massimo dei 4 milioni annui) sarà assoggettato ad imposizione - quale reddito di lavoro dipendente - nel corso del periodo d imposta in cui si verifica la cessione delle azioni ovvero il riacquisto delle medesime da parte del datore di lavoro o dell emittente. Ciò in perfetta aderenza alla ratio della disposizione che mira a scoraggiare comportamenti speculativi da parte dei dipendenti assegnatari, intendendo, all opposto, incentivare la partecipazione azionaria diffusa tra gli appartenenti all azienda. L esame del trattamento fiscale dell eventuale plusvalenza conseguita dal dipendente a seguito del successivo realizzo dei titoli sottoscritti mediante Nota (13) D.P.R. 22 dicembre 1986, n Art Determinazione del reddito di lavoro dipendente (versione modificata dal D.Lgs. n. 505/1999) «1. (Omissis) 2. Non concorrono a formare il reddito: a)-f-bis) (Omissis) g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dai datori di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d imposta in cui avviene la cessione; (Omissis)»

5 Pag. 394 n. 4/ /01/2000 l adesione al piano di azionariato diffuso, richiede di analizzare un ulteriore modifica apportata dal D.Lgs. n. 505/1999 al Testo unico delle imposte sui redditi che in questa sede assume particolare rilievo. Ci si riferisce a quanto disposto dall art. 10 del D.Lgs. n. 505/1999 che integra l art. 82, comma 5, del T.U.I.R. (14) in materia di determinazione dei redditi diversi. La disposizione (che trova applicazione rispetto alle operazioni di negoziazione di azioni, titoli o diritti effettuate a partire dal 1 gennaio 2000) stabilisce, in linea generale, che per determinare le plusvalenze di cui all art. 81, comma 1, lettere c), c-bis) (15), c-ter) del T.U.I.R. occorre calcolare la differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo sostenuto dal dipendente per l acquisto dell attività oggetto di cessione (ovvero il maggior valore normale dell attività finanziaria già assoggettato a tassazione secondo le regole previste per le altre tipologie reddituali). La relazione governativa di accompagnamento precisa che La disposizione in commento intende chiarire definitivamente che il riferimento al prezzo di acquisto può essere abbandonato in tutto o in parte solo se l attività finanziaria ha già avuto rilievo ed è stata assoggettata a tassazione sulla base dei criteri relativi alle altre categorie reddituali. In altre parole, il valore di carico delle azioni sottoscritte che rileva ai fini del computo del capital gain da tassare sarà dato dal relativo costo di acquisto oppure dal valore normale (ma solo se quest ultimo risulti maggiore e se la differenza rispetto al costo sia già stata assoggettata a tassazione quale fringe benefit). Ne consegue che se l attività finanziaria ceduta sia da ricomprendersi nell ambito del reddito di lavoro dipendente (com è nel caso di azioni ricevute aderendo ad un piano di azionariato popolare), la determinazione dell effettiva misura della plusvalenza realizzata (e, di conseguenza, dell imposta sostitutiva cui sarà assoggettato il dipendente) renderà necessario verificare se l acquisizione dell attività finanziaria medesima abbia già scontato o meno la tassazione quale fringe benefit nell ambito della categoria del reddito di lavoro dipendente. Se l acquisizione dei titoli sia stata effettuata a titolo gratuito e non sia emerso all epoca reddito di lavoro dipendente (perché le condizioni richieste per l esenzione dall art. 48, comma 2, lett. g) del T.U.I.R. risultavano soddisfatte), il corrispettivo ricavato dalla successiva cessione costituirà, per il suo intero ammontare, capital gain da assoggettare ad imposta sostitutiva. In tale ipotesi, infatti, il costo di acquisto da contrapporre al corrispettivo incassato risulta nullo e, non essendosi registrata l emersione di alcun reddito da lavoro dipendente, l eventuale maggior valore normale delle azioni ricevute rispetto al costo non può acquisire rilievo al fine dell abbattimento della plusvalenza conseguita. Ne consegue, a titolo di esempio, che il dipendente che ha ricevuto gratuitamente azioni (per un valore normale complessivo pari a Lit ) e le rivende al termine del triennio previsto ai fini dell esenzione, incassando una cifra pari a 6 milioni di lire, conseguirà una plusvalenza da realizzo (assoggettata all imposta sostitutiva con l aliquota del 12,50%) pari all intera cifra incassata. In tal caso, pur essendo nullo il costo di acquisizione dell attività finanziaria, il valore normale di acquisto, anche se maggiore (Lit ), non è stato assoggettato a tassazione e non può, perciò, essere portato in diminuzione del corrispettivo incassato. Qualora, al contrario, dall assegnazione gratuita sia conseguito reddito imponibile (perché, ad esempio, il valore dei titoli sottoscritti eccedeva l importo Nota (14) D.P.R. 22 dicembre 1986, n Art Plusvalenze (versione modificata dal D.Lgs. n. 505/1999) «1.-4. (Omissis) 5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell articolo 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. (Omissis)» Nota (15) Tra le quali rientrano le plusvalenze conseguite dalla cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie in questa sede in discussione.

6 29/01/2000 n. 4/2000 Pag. 395 massimo consentito), la parte del valore d acquisto già tassata potrà essere portata in diminuzione del corrispettivo percepito. In tale circostanza, infatti, il dipendente che ha sottoscritto gratuitamente azioni per un valore totale di 5 milioni di lire, ha visto concorrere l eccedenza di valore (pari a 1 milione di lire) rispetto al tetto massimo consentito (4 milioni di lire) alla formazione del proprio reddito imponibile di lavoro dipendente. La vendita delle azioni dopo tre anni con un incasso pari nel complesso a 6 milioni di lire, farà emergere una plusvalenza di pari importo, ma il capital gain tassato, ottenuto sottraendo al corrispettivo incassato la quota del valore di acquisto (superiore al costo) già assoggettata a tassazione, risulterà pari soltanto a 5 milioni di lire. In conclusione è necessario spendere qualche considerazione riguardo al regime transitorio previsto per disciplinare il trattamento delle operazioni compiute a cavallo dell epoca di entrata in vigore del nuovo regime tributario. L art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 505/1999 provvede a dettare regole precise in merito ai tempi e alle modalità di entrata in vigore delle disposizioni modificative, recependo le precisazioni e i suggerimenti avanzati dalla Commissione parlamentare dei Trenta, incaricata di formulare un parere sulla bozza del decreto legislativo in esame. La disposizione prevede che le nuove regole di tassazione delle operazioni di assegnazione di titoli e diritti nell ambito del reddito di lavoro dipendente si applicano, in linea di principio, alle operazioni deliberate a partire dal 1 gennaio Più precisamente, le disposizioni che modificano l art. 48 del T.U.I.R. non trovano applicazione nei confronti: (i) delle assegnazioni di azioni già effettuate alla data del 1 gennaio 2000; (ii) delle assegnazioni scaturenti dall esercizio di opzioni che siano state in precedenza attribuite nel periodo che va dal 1 gennaio 1998 (16) al 15 gennaio 2000 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 505/1999). Ne consegue che rimangono esclusi dall ambito di applicazione della nuova disciplina tutti i piani di azionariato deliberati prima di quest ultima data (17). Nota (16) Data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 314/1997 che aveva introdotto la formulazione previgente dell art. 48, comma 2, lett. g) del T.U.I.R. Nota (17) Cfr. la relazione governativa di accompagnamento del provvedimento, nonché la C. Min. Fin. 29/12/1999, 247/E (in n. 48/99, pag. 5518). Il comunicato stampa del Ministero delle finanze del 17/12/1999 (in n. 47/99, pag. 5300) precisa, al riguardo, che ai titoli contemplati dai piani di azionariato già deliberati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 505/1999 verrà applicata l imposta sostitutiva sui capital gain in luogo delle aliquote progressive dell I.R.PE.F.

Il trattamento tributario dei piani aziendali di stock option

Il trattamento tributario dei piani aziendali di stock option n. 4/2000 Pag. 385 Il trattamento tributario dei piani aziendali di stock option di Gianfilippo Scifoni Il decreto legislativo n. 505/1999 (1) ha apportato sostanziali modificazioni al meccanismo impositivo

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti, Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2013 in merito al punto n. 4) dell ordine del giorno, concernente la proposta di autorizzazione

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo Proposta di autorizzazione all acquisto di azioni ordinarie proprie, ai sensi dell art. 2357 del codice civile, dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, con la modalità di

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 158/E

RISOLUZIONE N. 158/E RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell

Dettagli

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente

OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente PREMESSA

Dettagli

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153. www.prelios.com

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153. www.prelios.com PRELIOS S.P.A. Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153 www.prelios.com Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell art. 125-ter

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2015) Signori Azionisti,

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013 RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 24 aprile 2015 - ore 10,30. 2^ convocazione - 27 aprile 2015 - ore 10,30

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 24 aprile 2015 - ore 10,30. 2^ convocazione - 27 aprile 2015 - ore 10,30 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 1^ convocazione 24 aprile 2015 - ore 10,30 2^ convocazione - 27 aprile 2015 - ore 10,30 CENTRO CONGRESSI PALAZZO DELLE STELLINE CORSO MAGENTA 61 - MILANO * * * Relazione

Dettagli

1. Motivazioni della richiesta

1. Motivazioni della richiesta Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale. RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata

Dettagli

Credito Emiliano SpA

Credito Emiliano SpA Credito Emiliano SpA RELAZIONE ILLUSTRATIVA del Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano per l Assemblea convocata per deliberare sulla proposta di autorizzazione all acquisto di azioni proprie

Dettagli

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata 2 INDICE 1 Detrazione del 36 per cento...4 1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifica del regime fiscale e contributivo delle stock option.

modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifica del regime fiscale e contributivo delle stock option. Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Roma, 11/12/2009 Circolare n. 123 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione

Dettagli

Concrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N. 136021 - D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL 12.4.2005 - G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005

Concrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N. 136021 - D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL 12.4.2005 - G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005 DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 15 NOVEMBRE 2007 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) RIAPERTURA TERMINI IN MATERIA DI

Dettagli

Circolare del 28 Dicembre 2006 a cura dello Studio De Vito e Associati

Circolare del 28 Dicembre 2006 a cura dello Studio De Vito e Associati LEGALE E TRIBUTARIO Circolare del 28 Dicembre 2006 a cura dello Studio De Vito e Associati Partecipazioni ancora in attesa di chiarimenti. Sono intervenuti in questa Circolare: Dr. Gaetano De Vito, Dr.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari

Dettagli

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di acquisto e alienazione di azioni proprie sottoposta all Assemblea straordinaria convocata il giorno 29 aprile 2013 e,

Dettagli

1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3

1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all ordine del giorno (Proposta di Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie) ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it)

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAVE S.P.A. ( SAVE ) AI SENSI DELL ART. 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ASSEMBLEA ORDINARIA

Dettagli

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELATIVA ALL AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER COD. CIV., POSTA ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Dettagli

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1/7 Egregi Consoci, Si ricorda che l art. 23 dello Statuto

Dettagli

RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI. Noventa di Piave - 23 febbraio 2012 Dott. Giorgio Zerio

RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI. Noventa di Piave - 23 febbraio 2012 Dott. Giorgio Zerio RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI Noventa di Piave - 23 febbraio 2012 Dott. Giorgio Zerio Normativa Art.7 co. 2 del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L.12.7.2011 n. 106: Termine per la rivalutazione delle

Dettagli

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2008 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna.

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2008 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DADA S.P.A. ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SUL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO : AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971 (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO) SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE

Dettagli

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria di Fiera Milano SpA convocata in Rho (MI), presso l Auditorium del Centro Servizi del nuovo Quartiere Fieristico, Strada Statale del

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 febbraio 2004 Oggetto:valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri Omogeneizzazione

Dettagli

UniCredit S.p.A. DOCUMENTO INFORMATIVO

UniCredit S.p.A. DOCUMENTO INFORMATIVO UniCredit S.p.A. DOCUMENTO INFORMATIVO redatto ai sensi dell art. 34-ter, primo comma, lettera l), nonché ai sensi dell art. 57, primo comma, lett. e), del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Presupposto soggettivo

Presupposto soggettivo Capital gain Inquadramento Per capital gain (termine anglofono)si intende il trattamento fiscale riservato alle cessioni di partecipazioni detenute da persone fisiche. L inquadramento normativo di questa

Dettagli

Problematiche comuni al regime del risparmio amministrato e al regime del risparmio gestito

Problematiche comuni al regime del risparmio amministrato e al regime del risparmio gestito Risoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 120 /E del 24 luglio 2001 OGGETTO: Problematiche connesse al decesso dell intestatario di rapporti per i quali sono state esercitate le opzioni di cui agli

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 17 GENNAIO 2008

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 17 GENNAIO 2008 CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 GENNAIO 2008 Oggetto: Disposizioni in materia di aliquota di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 92/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 92/E QUESITO RISOLUZIONE N. 92/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 aprile 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Assegnazione gratuita di azioni - Lavoratore

Dettagli

OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014

OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014 Informativa per la clientela di studio N. 04 del 07.01.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014 La Legge di Stabilità 2015 porta con sé un aggravio

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN Stampa Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN admin in Quadro normativo - L art. 115, co. 1, del D.P.R. 917/1986 é relativo all opzione per il regime della trasparenza

Dettagli

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA PUNTO N. 2 ALL ORDINE DEL GIORNO Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E

CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E OGGETTO: Cessione gratuita di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici alle ONLUS. Art 13, comma 3, del decreto legislativo

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

1. Motivazioni della richiesta

1. Motivazioni della richiesta Relazione illustrativa degli amministratori relativa alla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti Signori Azionisti, il Consiglio

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all Acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Dettagli

Informativa n. 25. La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008

Informativa n. 25. La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008 Informativa n. 25 dell 8 ottobre 2008 La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE 1 La proroga della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni...

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie Assemblea ordinaria 8 maggio 2012 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Punto 8 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti

Dettagli

Assegnazione Destinatari del Piano Società Controllate Gruppo Piaggio

Assegnazione Destinatari del Piano Società Controllate Gruppo Piaggio Piano di assegnazione di diritti di opzione su azioni proprie riservato al top management del Gruppo Piaggio e autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca delle deliberazioni

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in merito alla PROPOSTA DI ACQUISTO E MODALITÀ DI DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE,

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in merito alla PROPOSTA DI ACQUISTO E MODALITÀ DI DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in merito alla PROPOSTA DI ACQUISTO E MODALITÀ DI DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, da sottoporre all approvazione dell Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Dettagli

LOTTOMATICA S.p.A. Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma. Capitale sociale Euro 151.991.896,00 i.v.

LOTTOMATICA S.p.A. Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma. Capitale sociale Euro 151.991.896,00 i.v. LOTTOMATICA S.p.A. Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma Capitale sociale Euro 151.991.896,00 i.v. Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 08028081001

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF

Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF Il legislatore, con la Legge 6 luglio 2012 n. 96 recante, tra l altro, norme in materia di riduzione dei contributi pubblici

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

RISOLUZIONE N. 341/E

RISOLUZIONE N. 341/E RISOLUZIONE N. 341/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Donazione di azienda e continuazione dell attività d impresa in forma societaria

Dettagli

Per le società non quotate in mercati regolamentati

Per le società non quotate in mercati regolamentati Dividendi e Capital Gain I redditi derivanti da Dividendi e da Capital Gain e percepiti dalle persone fisiche, sono una tipologia di redditi di capitale e di natura finanziaria che trovano la loro collocazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 32 29.01.2014 Amministratori: uso promiscuo dell auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette In base a quanto disposto dall art. 3, comma

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati 6 Aprile 2012, ore 15:42 In tema di rendite finanziarie Tassazione unificata ma con discrimine nella deducibilità degli interessi passivi Nell uniformare la misura dell aliquota da applicare alla tassazione

Dettagli

BIESSE S.p.A. Assemblea ordinaria del 21 gennaio 2008

BIESSE S.p.A. Assemblea ordinaria del 21 gennaio 2008 BIESSE S.p.A. Assemblea ordinaria del 21 gennaio 2008 alla proposta di acquisto di azioni proprie 1 Relazione illustrativa degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e di disposizione di azioni

Dettagli

Risposte a quesiti in materia di imposte dirette, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie.

Risposte a quesiti in materia di imposte dirette, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie. Circolare n. 98 del 17 maggio 2000 Oggetto: Risposte a quesiti in materia di imposte dirette, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie. Sintesi: La circolare fornisce chiarimenti in materia di imposte sui

Dettagli

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE TOBIN TAX Riferimenti: - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 491 e ss. - D.M. 21 febbraio 2013. Con la pubblicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (meglio nota come Legge stabilità 2013)

Dettagli

La destinazione e la distribuzione dell utile. Acconti su dividendi.

La destinazione e la distribuzione dell utile. Acconti su dividendi. La destinazione e la distribuzione dell utile. Acconti su dividendi. 1) La destinazione dell utile: a) aspetti normativi L art. 2364, comma 2, c.c. dispone che L assemblea ordinaria deve essere convocata

Dettagli

RISOLUZIONE N. 12/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 12/E. Quesito RISOLUZIONE N. 12/E Roma, 07 febbraio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo Articolo 94, comma

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 2) DELL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 2) DELL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 2) DELL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA Signori Azionisti, siete convocati in Assemblea per deliberare, tra l altro,

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Nuova tassazione delle rendite finanziarie

Nuova tassazione delle rendite finanziarie Nuova tassazione delle rendite finanziarie a cura dell ufficio studi della Südtirol Bank Nuova tassazione delle rendite finanziarie 2014 Pagina 1 di 5 La normativa di riferimento Il Decreto Legge n. 66/2014,

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino Convegno del 16 gennaio 2012 Relatore:

Dettagli