Le principali novità dei principi contabili OIC
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- Carmela Cecchini
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1 Le principali novità dei principi contabili OIC Bergamo, 2 dicembre 2014 Stefano Azzolari Stefano Mazzocchi Marco Rescigno
2 Introduzione Ruolo e funzioni dell'organismo Italiano di Contabilità In data 20 agosto 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del Decreto Legge 91/2014, che riconosce il ruolo e le funzioni dell OIC integrando il D.Lgs. 38/2005 con gli artt. 9-bis e 9-ter. La legge riconosce il ruolo e le funzioni svolte dall'oic in ambito nazionale ed internazionale quale "standard setter". L Organismo Italiano di Contabilità: a) emana i principi contabili nazionali; b) fornisce supporto all attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile; c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa. 1
3 Introduzione Le tappe del progetto (1/2) Maggio 2010 L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avviato una pubblica consultazione finalizzata a raccogliere elementi per la revisione e aggiornamento dei Principi contabili nazionali. Il progetto si è reso necessario per tenere in debito conto gli sviluppi verificatisi nella materia contabile nel periodo di tempo trascorso dall'ultima revisione dei Principi, sviluppi conseguenti all'evoluzione normativa nonché all'evolversi della prassi contabile nazionale e per tener conto degli sviluppi dottrinali e dell'evoluzione della regolamentazione contabile internazionale. Dicembre Gennaio 2014 Pubblicazioni in più fasi delle bozze dei nuovi principi contabili sottoposti a pubblica consultazione. Partecipazione del CNDCEC, Assirevi, Università, Ordine Avvocati, società di revisione. 2
4 Introduzione Le tappe del progetto (2/2) Aprile 2014 Approvazione da parte degli organi OIC del testo definitivo dei nuovi Principi Contabili Nazionali ed invio per commenti alle Autorità (MEF, Ministero della Giustizia, Consob, Banca d'italia e IVASS). I nuovi principi contabili sono stati pubblicati in data 5 agosto I nuovi 19 OIC si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, ad eccezione degli OIC 15 (Crediti), OIC 20 (Titoli di debito) ed OIC 21 (Partecipazioni e azioni proprie) per i quali è consentita un'applicazione anticipata. 3
5 Introduzione I nuovi principi (1/2) OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali OIC 10 Rendiconto finanziario OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio OIC 13 Rimanenze OIC 14 Disponibilità liquide OIC 15 Crediti OIC 16 Immobilizzazioni materiali OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto OIC 18 Ratei e risconti OIC 19 Debiti OIC 20 Titoli di debito 4
6 Introduzione I nuovi principi (2/2) OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie OIC 22 Conti d'ordine OIC 23 Lavori in corso su ordinazione OIC 24 Immobilizzazioni immateriali (non ancora pubblicato) OIC 25 Imposte sul reddito OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera OIC 28 Patrimonio netto OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto 5
7 Introduzione Questioni aperte (1/3) Aggiornamento dei rimanenti principi OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione OIC 4 Fusione e Scissione OIC 5 Bilanci di Liquidazione OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio OIC 11 Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati OIC 30 I bilanci Intermedi Per i recenti principi OIC 7 - I certificati verdi e OIC 8 - Le quote di emissione di gas ad effetto serra non sono previsti allo stato attuale aggiornamenti. 6
8 Introduzione Questioni aperte (2/3) Pubblicazione OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali) Trattamento degli strumenti finanziari derivati. Regole di transizione. Documento applicativo sul bilancio consolidato. 7
9 Introduzione Questioni aperte (3/3) Recepimento Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea il 29 giugno 2013 e attesa nel recepimento nazionale italiano entro il 20 luglio 2015 a valere sui bilanci Verranno introdotte modifiche nel Codice Civile dall'art e seguenti. La Direttiva, che andrà a sostituire la IV e VII Direttiva, ha tra i suoi obiettivi la riduzione degli oneri amministrativi legati all'informativa, in particolare per le piccole e medie aziende. Si inserisce in un'ottica di semplificazione che mira a fornire agli interessati un'informativa di bilancio diversificata in base alle dimensioni delle imprese (distinzione tra micro, piccole, medie, grandi imprese e gruppi piccoli, medi, grandi). Presenza di opzioni di trattamento contabile che dovranno essere confermate o meno nel recepimento da parte degli Stati membri. 8
10 Introduzione Principi ispiratori del progetto Format Il format utilizzato è simile a quelli più diffusi a livello internazionale. L'indice è generalmente strutturato con l'obiettivo di rendere più semplice la lettura e facilitare gli aggiornamenti e le integrazioni che in futuro si renderanno necessari: a) Finalità del principio. b) Ambito di applicazione. c) Definizioni. d) Classificazioni. e) Rilevazioni iniziali. f) Valutazioni e rilevazioni successive. g) Eventuali sezioni contenenti fattispecie particolari. h) Informazioni da produrre in nota integrativa. i) Appendici contenenti esempi e riferimenti normativi (compresi i richiami al Codice Civile). 9
11 Introduzione Principi ispiratori del progetto "Si è cercata una maggiore semplificazione rispetto ai precedenti principi eliminando ove possibile le opzioni contabili (si veda ad esempio la non eliminazione dei crediti ceduti pro-solvendo), anche ai fini di una maggiore comparabilità tra i bilanci." "Si è tenuto conto in alcuni casi di quanto previsto dai principi contabili internazionali (es. svalutazione per perdite durevoli di valore, perdite su lavori in corso a riduzione dell'attivo) ma rimanendo ancorati al Codice Civile (prevalenza dell'iscrizione al costo e non al fair value, parziale recepimento del principio di sostanza sulla forma (es. effetti del leasing finanziario ancora da indicare solo in nota integrativa), presentazione del rendiconto finanziario non obbligatoria, ecc.)." Si è tenuto conto del fatto che all'origine i principi contabili erano stati calibrati pensando anche alle esigenze degli user delle società quotate. Ora che le quotate applicano gli IAS/IFRS vi è una maggiore attenzione in alcune fattispecie per le piccole e medie società (si veda ad esempio l'approccio semplificato dell'oic 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore"). 10
12 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
13 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore L'OIC ha elaborato un documento separato per la disciplina delle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Le indicazioni contenute nel nuovo principio sostituiscono quelle contenute negli OIC 16 (nella sua versione rivista del 13 luglio 2005) e 24 (nella sua versione rivista del 30 maggio 2005). Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. Valore equo (fair value) Valore d uso Introduce e adatta le definizioni e gli aspetti applicativi dei principi IFRS. 12
14 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Se il VALORE RECUPERABILE di un immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile l immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata a conto economico come perdita durevole di valore. VALORE RECUPERABILE: è il maggiore tra VALORE D USO e VALORE EQUO (fair value) al netto dei costi di vendita. VALORE D USO: è il valore attuale dei flussi di cassa attesi di un attività o da un unità generatrice di flussi di cassa. VALORE EQUO: è l ammontare ottenibile della vendita di un attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di transazione. Introdotto l obbligo di valutazione ad ogni data di bilancio dell esistenza di indicatori che segnalino perdite durevoli di valore. Se sussistono è necessario effettuare la stima del valore recuperabile. 13
15 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Indicatori di potenziali perdite di valore Diminuzione significativa del valore di mercato (maggiore del previsto) Variazioni significative (o previsionali) con effetto negativo per la società nell ambiente tecnologico, di mercato, economico normativo in cui si opera o nel mercato in cui la società opera Aumento dei tassi di interesse di mercato o di rendimento degli investimenti Valore contabile delle attività nette è superiore al loro valore equo stimato della società L'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente Si sono verificati o si verificheranno cambiamenti con effetto negativo sulla società Dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico dell'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto 14
16 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Appendice B: albero delle decisioni per rilevare le perdite durevoli di valore Esiste un indicatore di perdita? Sì Il Valore Equo è superiore al Valore Netto Contabile? Il Valore d'uso è superiore al Valore Netto Contabile? Non si svaluta No Sì No Sì No Non si procede ad effettuare ulteriori verifiche Non si procede ad effettuare ulteriori verifiche Si svaluta 15
17 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Unità Generatrice Flussi di cassa (UGC): il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generata da altre attività o gruppi di attività Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina il valore recuperabile dell unità generatrice di flussi di cassa alla quale appartiene (quindi della UGC) 16
18 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore La determinazione del "Valore d uso" comprende le seguenti fasi - stimare i flussi finanziari in entrata e uscita Nella definizione di "Valore equo (faire value)" l OIC 9 stabilisce una gerarchia per la sua determinazione - applicare un tasso di attualizzazione ai flussi stimati Applicazione della tecnica del Discounted Cash Flow (DCF) 1. Prezzo pattuito in un accordo vincolante stabilito in una libera transazione 2. Prezzo di mercato in un mercato attivo 3. Determinato sulla base delle migliori informazioni disponibili per determinare l ammontare che la società potrebbe ottenere in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili 4. Risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all interno dello stesso settore industriale 17
19 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Approccio semplificato Opzione Società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti: A chi è rivolto? numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250 totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni L'approccio semplificato non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato. 18
20 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore 1 Il modello semplificato condivide le stesse basi concettuali del modello di base. 2 E opportuno valutare degli indicatori di potenziali perdite di valore. 3 Si basa su due assunzioni fondamentali: l unità generatrice dei flussi di cassa nelle società minori tende a coincidere con l intera impresa i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssima i flussi di cassa. 19
21 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Approccio semplificato Capacità di ammortamento E' costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata sottraendo al risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni. EBTDA dedotti oneri e proventi straordinari 20
22 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Esempio Appendici OIC Approccio semplificato Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al dell'esercizio 0: cespite A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni cespite B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni. I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0. 21
23 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 tot ricavi costi variabili costi fissi oneri finanziari capacità d'ammortamento ammortamenti A ammortamenti B ammortamento avviamento totale ammortamenti risultato netto
24 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 tot ricavi costi variabili costi fissi oneri finanziari capacità d'ammortamento Informativa in ammortamenti A ammortamenti B Nota ammortamento avviamento Integrativa totale ammortamenti risultato netto
25 OIC 10 Rendiconto finanziario
26 OIC 10 Rendiconto finanziario Ambito di applicazione e struttura Redazione del rendiconto finanziario PRIMA: Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni. NOVITA': Si raccomanda la redazione del rendiconto finanziario. 8. L'articolo 2423, comma 2, codice civile prevede che il bilancio [ ] deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società [ ]. Il codice civile, tuttavia, non prevede espressamente la redazione del rendiconto finanziario come schema di bilancio obbligatorio. 9. Il presente principio raccomanda la redazione del rendiconto finanziario tenuto conto della sua rilevanza informativa. 25
27 OIC 10 Rendiconto finanziario Ambito di applicazione e struttura Risorsa finanziaria presa a riferimento PRIMA: Come risorsa finanziaria per la redazione del rendiconto si fa riferimento alle disponibilità liquide ed al capitale circolante netto. NOVITA': Come risorsa finanziaria per la redazione del rendiconto si fa riferimento esclusivamente alle disponibilità liquide (scoperti di c/c e debiti a breve verso banche vanno nell'attività di finanziamento), eliminando così il riferimento al capitale circolante netto, poco utilizzato nella prassi e non previsto nei principi contabili internazionali. 1. [ ] La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide. 10. I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide. 26
28 OIC 10 Rendiconto finanziario Ambito di applicazione e struttura Informazioni comparative PRIMA: Aspetto non trattato. NOVITA': Il nuovo principio prevede la redazione del rendiconto finanziario in forma comparativa. 21. Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l'importo del flusso corrispondente dell'esercizio precedente. Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario. 27
29 OIC 10 Rendiconto finanziario Casi particolari di flussi finanziari Interessi e dividendi PRIMA: Si indica che gli interessi e i dividendi pagati e ricevuti posso essere considerati come flussi dell'attività di finanziamento, mentre gli interessi e i dividendi incassati possono essere considerati flussi derivanti da operazioni di investimento. In alternativa, tutti questi flussi possono essere esposti come flussi della gestione reddituale. NOVITA': Si prevede che il pagamento e l'incasso di interessi siano esposti separatamente tra i flussi della gestione reddituale, salvo quando non siano direttamente attribuibili ad attività di investimento o finanziamento. Si prevede che l'incasso di dividendi sia esposto nella gestione reddituale, mentre il pagamento di dividendi va presentato nell'attività di finanziamento. 43. Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento). 44. I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento. 28
30 OIC 10 Rendiconto finanziario Casi particolari di flussi finanziari Acquisizione/cessione di partecipazioni o di rami d'azienda PRIMA: L'OIC 17 indica che in caso di significative acquisizioni/cessioni di partecipazioni, nei flussi della attività di investimento vanno indicate, oltre all'ammontare pagato, le voci più significative delle attività acquisite e delle passività assunte della partecipata. NOVITA': Si indica che nel rendiconto finanziario consolidato il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione/cessione di una società controllata è presentato separatamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite/cedute come parte dell'operazione. In caso di acquisto/cessione di società controllate vengono inoltre richieste ulteriori disclosure. 40. Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di una società controllata è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione. [ ] 41. La società indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni: a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti; b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; e c) l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione della società controllata e d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute. Lo stesso approccio va seguito anche nel rendiconto finanziario al bilancio d'esercizio nel caso di acquisizione o cessione di rami d'azienda (rif. par. 51). 29
31 OIC 10 Rendiconto finanziario Casi particolari di flussi finanziari Flussi finanziari in valuta PRIMA: Fattispecie non trattata espressamente. NOVITA': Si indica che i flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono esposti applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio in essere al momento in cui avviene il flusso finanziario. Inoltre, si chiarisce che l'effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide in valuta estera è presentato separatamente dai flussi finanziari della gestione reddituale, dell'attività di investimento e di finanziamento. 47. I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario. 48. Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria. 49. L'effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide possedute o dovute in valuta estera è presentato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari della gestione reddituale, dell'attività di investimento e di finanziamento. 30
32 OIC 10 Rendiconto finanziario Casi particolari di flussi finanziari Operazioni non monetarie PRIMA: Era prevista l'indicazione delle operazioni di investimento o di finanziamento che non danno luogo a movimenti finanziari in calce al rendiconto finanziario, in forma tabellare. NOVITA': tali operazioni sono escluse dal rendiconto finanziario, senza obbligo di informativa aggiuntiva. 52. Le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l impiego di disponibilità liquide non sono presentate nel rendiconto finanziario. Alcuni esempi di operazioni non monetarie sono: i) l emissione di azioni per l acquisizione di una società controllata; ii) la conversione di debiti in capitale; iii) la permuta di attività. 31
33 Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 200X+1 200X Utile (perdita) dell esercizio Imposte sul reddito Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 1. Utile (perdita) dell esercizio prima d imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi Ammortamenti delle immobilizzazioni Svalutazioni per perdite durevoli di valore Altre rettifiche per elementi non monetari 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 32
34 Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto (segue) Variazioni del capitale circolante netto Decremento/(incremento) delle rimanenze Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi Altre variazioni del capitale circolante netto 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 200X+1 200X Altre rettifiche Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate) Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi) 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 33
35 Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto (segue) B. Flussi finanziari derivanti dall attività d investimento Immobilizzazioni materiali (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide Flusso finanziario dell attività di investimento (B) 200X+1 200X 34
36 Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto (segue) C. Flussi finanziari derivanti dall attività di finanziamento 200X+1 200X Mezzi di terzi Incremento (decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti Rimborso finanziamenti Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento Cessione (acquisto) di azioni proprie Dividendi (e acconti su dividendi) pagati Flusso finanziario dell attività di finanziamento (C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X+1 Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1 35
37 Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario Schema n. 2: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto 200X+1 200X A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto) Incassi da clienti Altri incassi (Pagamenti a fornitori per acquisti) (Pagamenti a fornitori per servizi) (Pagamenti al personale) (Altri pagamenti) (Imposte pagate sul reddito) Interessi incassati/( pagati) Dividendi incassati Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A) 36
38 Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario Schema n. 2: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto (segue) B. Flussi finanziari derivanti dall attività di investimento 200X+1 200X Immobilizzazioni materiali (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide Flusso finanziario dall attività di investimento (B) 37
39 Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario Schema n. 2: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto (segue) C. Flussi finanziari derivanti dall attività di finanziamento Mezzi di terzi Incremento (decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti Rimborso finanziamenti Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento Cessione (acquisto) di azioni proprie Dividendi (e acconti su dividendi) pagati Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X+1 Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1 Flusso finanziario dall attività di finanziamento (C) 200X+1 200X 38
40 OIC 16 Immobilizzazioni materiali
41 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Ammortamento dei cespiti non utilizzati per lungo tempo PRIMA: Il principio prevedeva che l'ammortamento andasse calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. L'ammortamento andava sospeso invece per i cespiti non utilizzati per lungo tempo. NOVITA': Viene eliminata la possibilità di sospensione: 51. L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Anche in caso di non utilizzo, l'ammortamento va comunque effettuato, considerato che in un lasso temporale, anche lungo, il bene è pur sempre oggetto di obsolescenza tecnica ed economica. 40
42 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni rivalutate NOVITA': Viene precisato: 69. "Se la legge speciale stabilisce che la rivalutazione di un bene debba essere effettuata in base a parametri prestabiliti, e l'adozione di tali parametri comporta l'iscrizione di un valore rivalutato che negli esercizi successivi risulta eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è conseguentemente svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge". Le leggi di rivalutazione non hanno mai affrontato l'ipotesi delle successive svalutazioni, pertanto ad oggi non risulterebbe praticabile l'ipotesi di addebito diretto della svalutazione a patrimonio netto (fino a concorrenza della riserva di rivalutazione), alternativa rispetto all'imputazione a conto economico. 41
43 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Capitalizzazione degli oneri finanziari con significativa durata del periodo di fabbricazione PRIMA: Si richiedeva una specificità del finanziamento rispetto al cespite. Si indicava peraltro una sequenza per la capitalizzazione degli oneri finanziari richiedendo di attribuire prima i finanziamenti a medio/lungo termine e per la parte residua i finanziamenti a breve. Nel caso si facesse riferimento anche a finanziamenti a breve il tasso d'interesse ritenuto più appropriato era comunque il tasso del mercato per finanziamenti a medio/lungo termine, se minore di quello a breve, considerando la differenza un costo dell'esercizio. NOVITA': La capitalizzazione resta opzionale Le condizioni immutate Possibile la capitalizzazione degli oneri riferiti a finanziamenti specifici e dei "fondi presi a prestito genericamente", nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione, se periodo significativo in proporzione alla durata. Nel caso si faccia riferimento anche a finanziamenti "generici" il tasso d'interesse da utilizzare è la media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente. Il principio fornisce esempi di calcolo nell'appendice. 42
44 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni destinate alla vendita PRIMA: Il cambiamento di destinazione e la classificazione del bene in un'apposita voce dell'attivo circolante era previsto in conseguenza di una delibera del Consiglio di Amministrazione. NOVITA': Viene meno il riferimento specifico all'aspetto formale dell'esistenza della delibera dell'organo amministrativo. La riclassifica può essere effettuata se sussistono i seguenti requisiti: le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine. Restano immutati: la classificazione (attivo circolante) la sospensione dell'ammortamento il criterio di valutazione 43
45 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Scorporo del terreno PRIMA: Era previsto l'ammortamento dei terreni su cui insistono i fabbricati qualora il costo di bonifica necessario per rimuovere il fabbricato azzerasse o quasi il valore del terreno. NOVITA': Tale previsione è stata eliminata nel presupposto che la rilevazione distinta del terreno e del relativo fondo di accantonamento dei costi di bonifica fornisca una migliore rappresentazione al lettore del bilancio. Il paragrafo 52 conferma inoltre che se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato deve essere sempre scorporato per essere ammortizzato. Tuttavia viene adesso precisato il procedimento per tale scorporo: occorre stimare il valore del fabbricato e per differenza residua rispetto al costo complessivo si determina il valore del terreno. 44
46 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Piano di ammortamento e valore residuo PRIMA: Circostanza non prevista espressamente, anche se desumibile nel concetto di periodica revisione dell'ammortamento NOVITA': Viene precisato che se il presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile risulta, nel corso della vita utile, superiore o pari al valore netto contabile, l'ammortamento deve essere interrotto. 56. [ ] Il valore residuo dell immobilizzazione, al termine del periodo di vita utile, è aggiornato periodicamente dopo essere stato inizialmente stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili sia per caratteristiche tecniche che per processo di utilizzazione cui sono state sottoposte. Tale valore va considerato al netto dei costi di rimozione. Detto valore di realizzo è spesso così esiguo rispetto al valore da ammortizzare che di esso non si tiene conto. Se il costo di rimozione eccede il prezzo di realizzo, l eccedenza è accantonata lungo la vita utile del cespite iscrivendo, pro quota, un fondo di ripristino e bonifica o altro fondo analogo. L'ammortamento va interrotto se, in seguito all aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile. 45
47 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Beni materiali acquisiti a titolo gratuito PRIMA: Era previsto che le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito dovessero essere valutate in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, al netto degli oneri e dei costi - sostenuti e da sostenere - affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo dell'impresa. NOVITA': Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. 46
48 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Rilevazione iniziale - Patto di riservato dominio PRIMA: Era previsto che la rilevazione iniziale dei beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali avvenisse con il trasferimento del titolo di proprietà in quanto con tale passaggio vengono trasferiti rischi e benefici. NOVITA': Viene precisato che nei casi in cui non sia trasferita la piena proprietà o siano poste particolari condizioni, la rilevazione iniziale dell'immobilizzazione materiale avviene nel momento in cui sono assunti sostanzialmente tutti i rischi connessi alla sua acquisizione (ad esempio, il momento di rilevazione iniziale delle immobilizzazioni acquisite con riserva di proprietà generalmente non differisce da quello delle immobilizzazioni acquisite in piena proprietà). L'OIC 19 sui debiti nella versione del 2005 affrontava il tema con riferimento alla vendita con patto di riservato dominio. 47
49 OIC 20 Titoli di debito
50 OIC 20 Titoli di debito Classificazione Classificazione nell'attivo immobilizzato PRIMA: Ai fini della classificazione nell'attivo immobilizzato, rileva la decisione presa dal management di mantenere titoli nel patrimonio aziendale quale investimento durevole sino alla naturale scadenza. NOVITA': Si chiarisce che ai fini della classificazione delle partecipazioni, occorre considerare la volontà del management e l'effettiva capacità dell'impresa di detenere l'investimento per un periodo prolungato di tempo. 49
51 OIC 20 Titoli di debito Valutazioni successive Cambiamento di destinazione PRIMA: Si prevede che il passaggio di titoli immobilizzati alle attività circolanti venga rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di mercato. In caso di passaggio di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie, questo va rilevato in base al costo eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore. In sintesi, il titolo viene valutato direttamente secondo i criteri di valutazione specifici del comparto. NOVITA': Oltre a indicare che il cambiamento di destinazione dovrebbe avvenire "in circostanze presumibilmente rare" (par. 51), il principio indica che: 53. Il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione - al momento del trasferimento stesso - dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Da Titoli Immobilizzati A Titoli Circolante Da Titoli Circolante A Titoli Immobilizzati Rilevazione al costo di acquisto eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore Rilevazione al minore fra costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dal mercato 50
52 OIC 20 Titoli di debito Valutazioni successive Perdita durevole di valore - titoli immobilizzati - titoli non quotati PRIMA: Si indicava che la determinazione del minor valore di titoli non quotati avveniva in relazione alle negative condizioni economiche dell'emittente, tenendo presente anche l'andamento delle quotazioni di titoli similari. NOVITA': Per la determinazione di perdite di valore di titoli non quotati si fa esplicito riferimento all'utilizzo di tecniche valutative. 51
53 OIC 20 Titoli di debito Valutazioni successive Rilevazione degli interessi in caso di clausole di step-up o step-down PRIMA: Fattispecie non espressamente trattata. NOVITA': Si chiariscono le modalità di rilevazione degli interessi in caso di titoli che prevedono clausole di step-up o step-down. 31. Gli interessi che maturano sul titolo sono rilevati secondo il principio della competenza economica. Nel caso di titoli che prevedono clausole di step-up o di stepdown (ad esempio, titoli con cedola pari all'x% per i primi n anni e poi pari all'x% +/- Y% per i restanti anni) gli interessi sono calcolati sulla base del rendimento medio effettivo. Nel caso di titoli che prevedono per i primi n anni una cedola fissa e per i restanti una cedola a tasso variabile, gli interessi si calcolano sul tasso di volta in volta applicabile. 52
54 OIC 20 Titoli di debito Nota Integrativa Informativa sui titoli strutturati PRIMA: Fattispecie non espressamente trattata. NOVITA': Oltre a comprendere una specifica definizione di "titoli strutturati", viene previsto che in nota integrativa si descrivano i principali fattori di rischio riferibili alla componente "derivata" (rischio di tasso di interesse, rischio azionario, ecc.) (rif. par. 58 e 61). 53
55 OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie
56 OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie Classificazione Classificazione nell'attivo immobilizzato PRIMA: Ai fini della classificazione nell'attivo immobilizzato, rileva la decisione presa dal management di mantenere titoli o partecipazioni nel patrimonio aziendale, quale investimento durevole. NOVITA': Si chiarisce che ai fini della classificazione delle partecipazioni, occorre considerare la volontà del management e l'effettiva capacità dell'impresa di detenere l'investimento per un periodo prolungato di tempo. 7. La classificazione nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell'attivo circolante. Al fine di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo. 55
57 OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie Rilevazione iniziale Aumento di capitale mediante rinuncia al credito PRIMA: Si indica che, nel caso in cui la rinuncia al credito sia legata alla necessità di coprire perdite della società partecipata, lo storno del credito rappresenta un costo d'esercizio, da classificarsi come svalutazione di partecipazione. NOVITA': In caso di rinuncia al credito da parte del socio per realizzare un aumento di capitale della partecipata, si stabilisce che lo storno del credito è rilevato in contropartita di un aumento del costo della partecipazione. La verifica di eventuali perdite di valore avviene come step successivo. 22. Un metodo con il quale si può realizzare un aumento di capitale in una partecipata è costituito dalla rinuncia ad un credito vantato dal socio nei confronti della partecipata. In questo caso la contropartita dell'annullamento, totale o parziale, del credito in capo al socio va ad aumentare il valore della partecipazione. [ ] 23. [ ] il nuovo valore contabile della partecipazione è assoggettato al processo di valutazione trattato nel seguito di questo documento. 56
58 OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie Valutazioni successive Riduzione del capitale sociale per perdite PRIMA: Si indica che in caso di riduzione del capitale sociale per perdite della partecipata, si deve procedere a corrispondente riduzione nel valore della partecipata. NOVITA': La riduzione del capitale sociale per perdite della partecipata è un indicatore di perdita durevole della partecipazione. 41. La riduzione del capitale sociale per perdite costituisce un forte indizio della necessità di procedere a rilevare una svalutazione della partecipazione per perdite durevoli di valore [...]. 57
59 OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie Valutazioni successive Indicatori di potenziale perdita durevole di valore PRIMA: Si indica che in caso di mancato esercizio del diritto di opzione, alla scadenza dello stesso, occorre procedere ad una svalutazione. NOVITA': Tra gli indicatori di potenziale perdita durevole di valore delle partecipazioni immobilizzate, si indicano la distribuzione di dividendi e il mancato esercizio del diritto di opzione. 34. Ulteriori indicatori di perdita possono essere costituiti dalla diluizione della partecipazione nel capitale conseguente al mancato esercizio di un diritto di opzione o da una distribuzione di dividendi che abbia comportato una diminuzione del valore economico della partecipata al di sotto del valore di iscrizione della stessa nell'attivo. 58
60 OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie Valutazioni successive Determinazione della perdita durevole di valore PRIMA: Si indica che, quando viene rilevata l'esistenza di una perdita durevole di valore di una partecipazione immobilizzata, il valore di carico della stessa viene ridotto in modo da allinearlo alla pertinente frazione del patrimonio netto della partecipata. NOVITA': Si indica che, quando viene rilevata l'esistenza di una perdita durevole di valore di una partecipazione immobilizzata, il valore di carico della stessa viene ridotto al suo minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante (ref. par. 30) 38. Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore della partecipazione e determinato il suo valore recuperabile, il valore di iscrizione in bilancio è ridotto a tale minor valore [...]. 59
61 OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie Valutazioni successive Determinazione della perdita durevole di valore - Esempio "Vecchio" Nuovo OIC OIC 21 A Valore di carico della partecipazione B Valore recuperabile C Frazione patrimonio netto contabile della partecipata Svalutazione rilevata in caso di perdita di valore ritenuta durevole (7.000) (4.000) A - C A - B 60
62 OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie Valutazioni successive Valutazione di partecipazioni non immobilizzate vendute successivamente alla chiusura dell'esercizio PRIMA: Si indica che, per la valutazione di una partecipazione non immobilizzata ceduta successivamente alla chiusura dell'esercizio, si prende a riferimento il prezzo di vendita a condizione che la vendita ed il trasferimento della proprietà siano stati effettuati entro la data di preparazione del bilancio, che l'acquirente sia a tutti gli effetti un soggetto economico indipendente, che non vi siano pattuizioni aggiuntive che modificano i termini della vendita e, in particolare, che il cedente non si sia impegnato in contropartita ad acquisti futuri di altri beni a prezzi predeterminati. NOVITA': Si indica che, per la valutazione di una partecipazione non immobilizzata ceduta successivamente alla chiusura dell'esercizio, si prende a riferimento il prezzo di vendita a condizione che la vendita e il trasferimento di proprietà avvengano entro la data di predisposizione del bilancio e che il corrispettivo sia stato acquisito a titolo definitivo. 52. Nel caso di partecipazioni che sono vendute successivamente alla chiusura dell'esercizio, per la loro valutazione alla data di chiusura dell'esercizio il valore di realizzazione da confrontare con il costo è dato dal prezzo di vendita. Questo a condizione che la vendita ed il trasferimento della proprietà siano stati effettuati entro la data di predisposizione del bilancio e che il corrispettivo beneficio sia stato definitivamente acquisito all'economia della società che redige il bilancio. 61
63 OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie Valutazioni successive Cambiamento di destinazione PRIMA: Si prevede che la partecipazione di cui viene cambiata la destinazione viene valutata direttamente secondo i criteri di valutazione specifici del nuovo comparto. NOVITA': Oltre a chiarire i requisiti affinché possa operarsi un cambio di destinazione, vengono rivisti i criteri valutativi da applicare al momento del trasferimento di comparto, prevedendo in sintesi che, alla data del cambio di comparto, la partecipazione venga valutata secondo i criteri di valutazione specifici del comparto di origine, prima di essere trasferita nel nuovo comparto. 57. La destinazione delle partecipazioni nei due comparti (attivo immobilizzato, attivo circolante) e l'eventuale trasferimento da una categoria all'altra sono motivati e basati su processi decisionali già completati alla data di chiusura dell'esercizio e coerenti con gli obiettivi e le strategie aziendali. 58. Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione - al momento del trasferimento stesso - dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto: a) il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore. Il valore così determinato, poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è oggetto poi di confronto con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato b) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 62
64 OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie Dividendi e Nota integrativa Dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie PRIMA: Fattispecie non trattata. NOVITA': Si indica che la distribuzione di dividendi sotto forma di azioni proprie non comporta la rilevazione di un provento. 60. [ ] Il dividendo è rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione [ ]. 62. L'attribuzione sotto forma di dividendi di azioni proprie della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di proventi da dividendi [...]. 63
65 OIC 25 Imposte sul reddito
66 OIC 25 Imposte sul reddito Rilevazione delle attività per imposte anticipate relative a differenze temporanee PRIMA: La condizione per la rilevazione delle "imposte anticipate" è l'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. In presenza di tali condizioni era previsto che la rilevazione fosse obbligatoria. NOVITA': Tale previsione è stata riformulata: 43. Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero. La ragionevole certezza è comprovata quando: esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento. 65
67 OIC 25 Imposte sul reddito Rilevazione delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali NOVITA': La previsione è stata chiarita: 52. Il beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale alla voce CII 4-ter "Imposte anticipate" solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. La ragionevole certezza è comprovata quando: esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l'annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro. Pertanto per l'iscrizione di imposte anticipate, riferite sia a differenze temporanee che a perdite fiscali, occorre effettuare un "test" di recuperabilità. 66
68 OIC 25 Imposte sul reddito Rilevazione delle passività per imposte differite passive PRIMA: "Le passività per imposte differite passive non sono contabilizzate qualora esistano scarse probabilità che tale debito insorga; potrebbe essere il caso delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta per i quali sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzati con modalità tali da far venir meno il presupposto di non tassabilità". NOVITA': Il nuovo principio indica in modo specifico i casi di deroga senza indicare un criterio generale: a) riserve in sospensione d'imposta; b) differenze temporanee su partecipazioni in società controllate. 67
69 OIC 25 Imposte sul reddito Affrancamento di attività e passività diverse dall'avviamento PRIMA: La disciplina, contenuta nel documento interpretativo di legge n. 3 del 2009, prevedeva il rilascio a conto economico degli effetti fiscali differiti e la rilevazione integrale a conto economico dell'imposta sostitutiva. NOVITA': Introdotti due trattamenti contabili in base al "timing" della decisione di riallineare: Decisione di riallineare presa con riferimento ad un esercizio successivo a quello in cui è avvenuta l'operazione straordinaria (riallineamento successivo): si procede come indicato dal documento interpretativo di legge n. 3 del 2009, ovvero rilasciando nel conto economico degli esercizi successivi la fiscalità differita iscritta in sede di contabilizzazione dell'operazione straordinaria (esempio infra). Decisione di riallineare presa entro la data di redazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'operazione straordinaria (riallineamento contestuale): non si procede alla rilevazione di fiscalità differita, bensì si contabilizza l'operazione straordinaria come se fosse già affrancata (esempio infra). 68
70 OIC 25 Imposte sul reddito Affrancamento dell'avviamento PRIMA: La disciplina era contenuta nel documento interpretativo di legge n. 3 del NOVITA': Il trattamento contabile viene confermato. In merito alla classificazione, al paragrafo 83 viene precisato che l'ammontare del costo pagato per l'imposta sostitutiva, differito agli esercizi successivi, è rilevato nell'attivo circolante tra i crediti mediante una voce ad hoc CII 4-quater "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento". 69
71 OIC 25 Imposte sul reddito Esempio 4: Riallineamento dei valori fiscali delle attività e dell avviamento ai maggior valori contabili iscritti con un operazione di fusione (cfr. parr. 60, 77, 80, 83, 84) Si ipotizzi un operazione di fusione per incorporazione in cui il disavanzo di fusione (pari a 3.500) è imputato al valore degli immobili e in via residuale all avviamento. La differenza tra il valore corrente degli immobili (22.000) e il valore contabile ante-operazione (18.000) è pari a L aliquota fiscale considerata (IRES + IRAP) è del 30%. 70
72 OIC 25 Imposte sul reddito Ipotesi di non riallineamento dei valori fiscali In assenza di riallineamento dei valori fiscali al maggiore valore contabile degli immobili e dell avviamento, la società rileva l operazione con la seguente scrittura: Descrizione Dare Descrizione Avere Dare Avere Diversi a Diversi Immobili Avviamento 700 Fondo imposte differite Disavanzo di fusione Le imposte differite sono calcolate sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività, in sede di allocazione della differenza di fusione, nei limiti del valore corrente della stessa attività. L ammontare delle imposte differite sul maggior valore attribuito agli immobili è pari a (4.000 x 30%). La passività per imposte differite è iscritta nella voce B2 Fondi per imposte, anche differite del passivo. La società non iscrive le imposte differite al momento della rilevazione iniziale dell avviamento. L avviamento rappresenta, infatti, la differenza che residua dopo l allocazione del costo di acquisizione alle attività e passività iscritte con l operazione straordinaria. 71
73 OIC 25 Imposte sul reddito Ipotesi di non riallineamento dei valori fiscali Se il valore corrente degli immobili fosse stato di , l intero valore del disavanzo (3.500) è imputato ad incremento del valore degli immobili. Non si rileva alcun avviamento. Le imposte differite calcolate sul plusvalore attribuito al valore contabile degli immobili è pari a (5.000 x 30%). La scrittura contabile è la seguente: Descrizione Dare Descrizione Avere Dare Avere Immobili a Diversi Fondo imposte differite Disavanzo di fusione
74 OIC 25 Imposte sul reddito Ipotesi di riallineamento contestuale dei valori fiscali La società decide di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili degli immobili e dell avviamento con riferimento allo stesso esercizio in cui avviene l operazione straordinaria. L aliquota considerata per effettuare il riallineamento è pari al 15%. In questo caso, la società effettua l allocazione del disavanzo di fusione sulle attività e passività acquisite (nel caso di specie, gli immobili) e contestualmente rileva gli effetti contabili derivanti dal riallineamento del valore fiscale dell avviamento. A seguito del riallineamento dei valori, lo stato patrimoniale si presenta come segue: A) Allocazione del disavanzo Attività Passività Immobile (*) Debiti tributari Avviamento Disavanzo di fusione Totale (*) 600 = 15% x
75 OIC 25 Imposte sul reddito Ipotesi di riallineamento contestuale dei valori fiscali (continua) B) Effetti derivanti dal riallineamento del valore fiscale dell avviamento Attività Passività Attività per imposta sostitutiva da riallineamento Debiti tributari L avviamento di 100 è calcolato in via residuale; infatti, il valore del disavanzo imputato agli immobili, al netto della relativa imposta sostitutiva, è pari a ( ). L avviamento è pari a 100 ( ). Il costo dell imposta sostitutiva pagato per il riallineamento dell avviamento è pari a 15 (100 x 15%) ed è ripartito lungo la durata del futuro beneficio fiscale derivante dal riallineamento. L ammontare del costo differito agli esercizi successivi è rilevato nell attivo circolante nella voce C4-quater attività per imposta sostitutiva da riallineamento. 74
76 OIC 25 Imposte sul reddito Compensazione di attività e passività tributarie PRIMA: Era prevista l'iscrizione di debiti per singole imposte al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta, legalmente compensabili, tranne nel caso in cui ne fosse stato richiesto il rimborso. NOVITA': Tale previsione è stata riformulata: 35. In molti casi, la legislazione fiscale permette alla società di compensare i debiti e crediti tributari e, di conseguenza, regolare l'operazione mediante un unico pagamento. Ai fini della classificazione in bilancio, la società effettua la compensazione dei crediti e debiti tributari solo se: i) ha un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale; e ii) intende regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento. 75
77 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
78 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Classificazione Rilevazione dei corrispettivi fatturati a titolo definitivo PRIMA: Era consentito (opzione) rilevare i corrispettivi fatturati a titolo definitivo nella voce D6 del passivo di Stato Patrimoniale. NOVITA': Tale opzione è stata eliminata. 26. Nel conto economico, i corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" della classe "Valore della produzione", mentre il valore della produzione eseguita nell'esercizio, al netto di quella portata a ricavo, è rilevato alla voce A3 "Variazione dei lavori in corso su ordinazione" della stessa classe. 77
79 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Classificazione Rilevazione delle perdite probabili su lavori in corso PRIMA: Era consentito (opzione) rilevare le perdite probabili su lavori in corso nella voce B3 del Passivo di Stato Patrimoniale in presenza di un saldo positivo dei lavori in corso. NOVITA': Tale opzione è stata eliminata [...] La perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l'appaltatore rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari all'eccedenza. 78
80 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Criteri di valutazione (1/3) Commessa completata e Percentuale di Completamento PRIMA: Era consentito (opzione) l'utilizzo del criterio della commessa completata in presenza di commesse ultrannuali che presentano i requisiti per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento. Nel caso di utilizzo dell'opzione era richiesta l'informativa degli effetti rispetto al criterio della percentuale di completamento. NOVITA': Tale opzione è stata eliminata. 42. [...] Nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale si applica il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi Se non sono soddisfatte tali condizioni, la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della commessa completata. L applicazione del criterio di valutazione a «commessa completata» comporta fornire un informativa degli elementi che hanno portato alla mancata valutazione secondo il criterio della «percentuale di completamento» 79
81 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Criteri di valutazione (2/3) Preferenza per l'utilizzo del metodo del cost-to-cost PRIMA: Il metodo del cost-to-cost era preferito e si raccomandava di confrontare i risultati che emergono dall'applicazione di tale metodo con i risultati che derivano dall'applicazione di altri metodi in caso di utilizzo di questi ultimi. Alcuni metodi sono basati su valori o dati di carico della commessa. Altri sono basati sulla misurazione della produzione effettuata. L'utilizzo di questi ultimi metodi richiede, tuttavia, che i loro risultati trovino conferma, ossia che approssimino quelli che si ottengono con i parametri basati su valori o dati di carico, ed in particolare con il metodo del costo sostenuto. NOVITA': Tale opzione è stata eliminata rendendo maggiormente libera la scelta del metodo. 80
82 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Criteri di valutazione (3/3) Segmentazione/unione di più commesse PRIMA: Indicazioni specifiche circa la segmentazione di una commessa in più fasi, ma assenza di indicazioni sul raggruppamento di commesse. NOVITA': Le previsioni del nuovo OIC 23 trattano specificamente anche il raggruppamento di più commesse. 85. Un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa quando: il gruppo di commesse è stato negoziato in modo congiunto come un unico pacchetto ed esiste apposita documentazione di ciò; le commesse sono così strettamente connesse che fanno parte, di fatto, di un unico progetto con un margine di profitto globale; le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza continua; i piani economici delle commesse evidenziano dei costi comuni. 81
83 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Particolari tipologie di costi di commessa Costi per l'acquisizione della commessa e costi pre-operativi PRIMA: Tali costi erano inclusi tra le immobilizzazioni immateriali e ripartiti nel tempo tramite ammortamenti. NOVITA': Sono inclusi, ricorrendone i requisiti, tra i costi di commessa. Nel caso di applicazione del metodo della percentuale di completamento, partecipano al margine di commessa in funzione dell'avanzamento dei lavori (rif. par ). 82
84 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Particolari tipologie di costi di commessa Costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa PRIMA: Tali costi erano inclusi tra i fondi per rischi ed oneri. NOVITA': Sono inclusi tra i costi di commessa e riclassificati tra i fondi per rischi ed oneri alla chiusura della commessa per gli ammontari non sostenuti Qualora si applichi un metodo secondo cui la valutazione dei lavori sia funzione dei ricavi e dei costi previsti, tali costi sono inclusi tra quelli della commessa e nel preventivo di costo. Successivamente alla chiusura della commessa, per l'ammontare di tali costi non ancora sostenuto sono effettuati opportuni accantonamenti al fondo rischi ed oneri. Qualora invece si applichi il metodo delle misurazioni fisiche o altri similari, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono effettuati progressivamente in funzione dell'avanzamento della commessa. 83
85 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
86 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Definizioni Definizione di differenza da annullamento PRIMA: Definizione non fornita puntualmente. NOVITA': E' chiarito che si tratta della differenza che si ottiene confrontando il valore contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata (par. 20). Definizione di differenza da consolidamento PRIMA: Definizione non fornita puntualmente. NOVITA': E' chiarito che si tratta dell'importo che residua dopo l'allocazione della differenza da annullamento alle attività e passività della controllata, nei limiti della quota di pertinenza del gruppo dei loro valori correnti (par. 22). 85
87 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Definizioni Definizione di data di consolidamento PRIMA: Definizione non fornita puntualmente. NOVITA': E' chiarito che si tratta della data in cui si calcola la differenza da annullamento per poi procedere all'imputazione di tale differenza. Si raccomanda che tale data coincida con quella di acquisizione del controllo (par. 21). E' tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento (par. 64). 86
88 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Il metodo di consolidamento integrale Determinazione della differenza da annullamento e della differenza da consolidamento PRIMA: Approccio dei valori correnti A Costo storico 100 PN (pro quota) a valori contabili 50 Plusvalori (pro quota) 20 B PN a valori correnti 70 (A-B) Differenza da consolidamento 30 La riduzione proporzionale dei maggiori valori correnti NOVITA': Approccio dei valori contabili D Costo storico 100 E PN (pro quota) a valori contabili 50 (D-E) Differenza da annullamento 50 Allocata a: F Plusvalori (pro quota) 20 G Differenza da consolidamento 30 87
89 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Il metodo di consolidamento integrale Determinazione della differenza da annullamento e della differenza da consolidamento PRIMA: Approccio dei valori correnti A Costo storico 100 PN (pro quota) a valori contabili 50 Plusvalori (pro quota) 20 B PN a valori correnti 70 (A-B) Differenza da consolidamento 30 La riduzione proporzionale dei maggiori valori correnti NOVITA': Approccio dei valori contabili D Costo storico 100 E PN (pro quota) a valori contabili 50 (D-E) Differenza da annullamento 50 Allocata a: F Plusvalori (pro quota) 20 G Differenza da consolidamento 30 88
90 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Il metodo di consolidamento integrale Classificazione ed utilizzo del Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri PRIMA: Fondo utilizzato negli esercizi immediatamente successivi per fronteggiare le perdite effettive, ovvero, nel caso in cui le originarie previsioni di perdita non abbiano più a verificarsi, riaccreditato a conto economico. NOVITA': Fondo utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte alla data di stima, classificando gli utilizzi tra i proventi straordinari. 73. La differenza iniziale negativa da annullamento che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", tra le passività patrimoniali consolidate. Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto. L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione delle perdite attese. L'utilizzo del fondo è rilevato con separata evidenza nei proventi straordinari. 89
91 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Variazioni dell'area di consolidamento Cessione parziale senza perdita di controllo PRIMA: Era consentita (opzione) la rilevazione delle plus/minusvalenze da diluizione in diretta contropartita del patrimonio netto. NOVITA': Tale opzione è stata eliminata. 80. La plusvalenza o minusvalenza determinata in caso di cessione parziale del controllo è imputata al conto economico consolidato. 90
92 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Variazioni dell'area di consolidamento Cessione parziale con perdita di controllo PRIMA: La determinazione del nuovo valore di carico della partecipata (e relative plus/minusvalenze) è riferita all'esercizio antecedente a quello in cui la partecipazione viene esclusa dal consolidamento. NOVITA': La data di riferimento è la data di cessione, salvo casi di difficoltà pratica o costi eccessivi. 83. [ ] Si assume come base il valore proporzionale che deriva dall'applicazione del metodo del patrimonio netto alla data della cessione. La partecipazione è deconsolidata dalla stessa data, al fine di evidenziare il contributo reddituale della partecipazione sino alla data di cessione. E' consentito utilizzare il relativo valore alla data di chiusura del precedente esercizio nel caso di difficoltà pratica a reperire nei tempi dovuti le informazioni alla data di cessione o di eccessivi costi per il loro ottenimento. In questo caso, la partecipazione è deconsolidata dall'inizio dell'esercizio. 91
93 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Casi particolari Trattamento contabile dei beni in leasing PRIMA: Era prevista l'applicazione del metodo finanziario, consentendo, alle sole imprese che non avessero già rilevato il leasing finanziario nel bilancio consolidato con tale metodo, di applicare il metodo patrimoniale fornendo l'informativa prevista dall'oic 1. NOVITA': Si raccomanda l'applicazione del metodo finanziario. Il metodo patrimoniale è comunque ammesso Considerata la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato, nonché la diversità sul punto della normativa del bilancio consolidato rispetto al bilancio di esercizio, si ritiene che nel bilancio consolidato le operazioni di leasing finanziario possono essere contabilizzate utilizzando direttamente negli schemi il metodo finanziario. Si raccomanda l adozione di questa soluzione in quanto tecnicamente da preferire. In questo caso, si dà separata indicazione dei beni ricevuti in leasing nelle voci delle immobilizzazioni dell attivo dello stato patrimoniale consolidato. E comunque ammesso contabilizzare le operazioni di leasing finanziario con il metodo patrimoniale anche nel bilancio consolidato. In questo caso si forniscono in nota integrativa le specifiche informazioni richieste dall articolo 2427, numero
94 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Casi particolari Classificazione ed utilizzo della Riserva da differenze di traduzione in caso di cessione PRIMA: Aspetto non disciplinato. NOVITA': E' precisato che tale riserva è riclassificata tra le riserve disponibili (non transita da conto economico) In caso di cessione parziale/totale dell'impresa estera, la relativa quota della complessiva riserva da differenze di traduzione va riclassificata in una riserva disponibile. 93
95 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Nota integrativa Società in liquidazione PRIMA: Per le società in liquidazione era prevista l'esclusione obbligatoria dal consolidamento, per eterogeneità dei criteri di valutazione ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 127/91 (abrogato dal D.Lgs. 32/07). NOVITA': E' previsto l'obbligo di indicare nella nota integrativa le motivazioni per l'utilizzo di criteri diversi da quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio della controllante, con specifico riferimento alle società in liquidazione [ ] A questo riguardo, nel caso di consolidamento di una società in liquidazione, se rilevante, si forniscono informazioni sullo stato di liquidazione, sui criteri di valutazione adottati e sull influenza che essi hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidato. 94
96 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Metodo del patrimonio netto Rilevazione iniziale PRIMA: La data di riferimento per la rilevazione iniziale è la data di acquisto della partecipazione (obbligo). NOVITA': E' consentito (opzione) l'utilizzo della "data dell'ultimo bilancio della partecipata", seppure nei casi in cui siano disponibili le informazioni sia preferita la data di acquisto della partecipazione In sede di calcolo della differenza iniziale si raccomanda, ove siano disponibili le informazioni, di porre a confronto il costo di acquisto con il patrimonio netto della partecipata calcolato alla data di acquisizione della partecipazione di controllo o collegamento in quanto tecnicamente più corretto. E' tuttavia accettabile utilizzare per tale confronto il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata stante il tenore letterale dell'articolo 2426, numero 4. 95
97 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Metodo del patrimonio netto Valutazione successiva PRIMA: Era consentito (allowed treatment) rilevare gli effetti (utili) derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto con contropartita a riserva indisponibile (cosidetto "metodo patrimoniale"). NOVITA': Gli effetti derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono rilevati a conto economico L'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, è imputato nel conto economico della partecipante, per la quota di sua pertinenza, secondo il principio di competenza economica, quindi nello stesso esercizio al quale il risultato si riferisce. L'utile si rileva: nella voce D18a) "rivalutazioni di partecipazioni" ed ha quale contropartita l'incremento nello stato patrimoniale della posta la voce BIII1 a) "partecipazioni in imprese controllate" oppure la voce BIII1b) "partecipazioni in imprese collegate". La perdita si rileva nella voce D19a) "svalutazioni di partecipazioni" e comporta una riduzione delle voci delle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato sopra indicate. 96
98 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Metodo del patrimonio netto Altre variazioni del patrimonio netto della partecipata NOVITA': Variazioni nella percentuale di partecipazione conseguenti ad operazioni sul patrimonio netto della partecipata sono rilevate a conto economico Nel caso di operazioni sul capitale che modificano la misura del patrimonio netto della partecipata di pertinenza della partecipante (come ad esempio nel caso in cui la partecipata faccia un aumento di capitale a favore di un altro socio oppure acquisti le proprie azioni da un terzo socio per poi annullarle), la variazione di valore della partecipazione va iscritta alla stregua di un'operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione. Se l'ammontare di patrimonio netto riferibile alla partecipante aumenta, si incrementa il valore della partecipazione iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale in contropartita della voce D18a) "rivalutazioni di partecipazioni", mentre se diminuisce si riduce il valore della partecipazione in contropartita alla voce D19a) "svalutazioni di partecipazioni". Per un esempio di questo trattamento, si veda l'appendice F "Esempio ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto di un aumento di capitale della partecipata sottoscritto da un nuovo socio". 97
99 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata/collegata PRIMA: Tema non espressamente trattato nei principi NOVITA': Tema espressamente trattato sia nella sezione relativa al bilancio consolidato (par. 78) sia in quella relativa al metodo del patrimonio netto (par. 181): 78. Dopo l'acquisizione del controllo, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata, la relativa differenza da annullamento è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l'ammontare proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto. Tale differenza è trattata analogamente a quanto previsto per la differenza iniziale da annullamento. (continua) 98
100 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata/collegata (continuazione) NOVITA': Tema espressamente trattato sia nella sezione relativa al bilancio consolidato (par. 78) sia in quella relativa al metodo del patrimonio netto (par. 181): 181. Dopo l'acquisizione del controllo, o influenza notevole, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella partecipata, la relativa differenza è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l'ammontare pari all'incremento della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio della partecipata. Tale differenza è trattata analogamente alla differenza iniziale. 99
101 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Metodo del patrimonio netto Passaggio dal metodo del costo al metodo del patrimonio netto PRIMA: Gli effetti del cambiamento di principio sono rilevati a diretto incremento della riserva non distribuibile (se positivi) o a conto economico nella voce D.19.d. Tale disposizione peraltro non risulta coordinata con l'oic 29. NOVITA': coerentemente con il nuovo OIC 29, gli effetti del cambiamento di principio sono rilevati tra i componenti straordinari di reddito Dal confronto [.] può emergere un valore superiore - differenza positiva - o un valore inferiore - differenza negativa. In caso di differenza positiva si è in presenza di una plusvalenza, la quale dà luogo, nei conti della partecipante, ad un corrispondente aumento del valore di iscrizione della partecipazione e, quale contropartita, alla rilevazione di un provento straordinario con successivo corrispondente accreditamento ad una riserva indistribuibile. In caso di differenza negativa, si è in presenza di una minusvalenza, attribuibile a risultati d'esercizio negativi della partecipata, che non hanno dato luogo ad una rettifica del costo per perdita durevole di valore; in tal caso, ancorché la rettifica non abbia avuto luogo in considerazione della previsione di temporaneità della perdita, il valore della partecipazione si riduce imputando a conto economico la conseguente svalutazione fra le componenti straordinarie di reddito. 100
102 OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Metodo del patrimonio netto Passaggio dal metodo del costo al metodo del patrimonio netto PRIMA: Gli effetti del cambiamento di principio sono rilevati a diretto incremento della riserva non distribuibile (se positivi) o a conto economico nella voce D.19.d. Tale disposizione peraltro non risulta coordinata con l'oic 29. NOVITA': coerentemente con il nuovo OIC 29, gli effetti del cambiamento di principio sono rilevati tra i componenti straordinari di reddito Dal confronto [.] può emergere un valore superiore - differenza positiva - o un valore inferiore - differenza negativa. In caso di differenza positiva si è in presenza di una plusvalenza, la quale dà luogo, nei conti della partecipante, ad un corrispondente aumento del valore di iscrizione della partecipazione e, quale contropartita, alla rilevazione di un provento straordinario con successivo corrispondente accreditamento ad una riserva indistribuibile. In caso di differenza negativa, si è in presenza di una minusvalenza, attribuibile a risultati d'esercizio negativi della partecipata, che non hanno dato luogo ad una rettifica del costo per perdita durevole di valore; in tal caso, ancorché la rettifica non abbia avuto luogo in considerazione E' sempre della previsione trattato il di temporaneità della perdita, il valore della partecipazione caso si riduce di indisponibilità imputando a conto economico la conseguente svalutazione fra le componenti di straordinarie informazioni di reddito. 101
103 OIC 15 Crediti
104 OIC 15 Crediti Cancellazione dei crediti (1/3) Cessione dei crediti pro-solvendo PRIMA: Erano consentiti due modelli contabili nel caso di cessione 'pro-solvendo', con mantenimento del credito o con cancellazione del credito ed iscrizione del rischio di regresso nei conti d'ordine. NOVITA': il principio prevede un unico modello contabile, che prevede la cancellazione del credito nei soli casi di sostanziale trasferimento di tutti i rischi inerenti il credito. 57. La società cancella il credito dal bilancio quando: a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Eliminata l'opzione per una migliore comparabilità di bilanci. Come i principi internazionali, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito vengono rappresentate come operazioni di finanziamento. Attenzione quindi alle clausole accessorie contrattuali (franchigie, plafond, massimali sul rischio di insolvenza) per comprendere se sono stati trasferiti tutti i rischi. 103
105 OIC 15 Crediti Cancellazione dei crediti (2/3) Rilevazione degli interessi sui crediti ceduti PRIMA: Aspetto non disciplinato esplicitamente. NOVITA': Nel caso in cui la cessione di crediti non comporti la cancellazione dal bilancio, il differenziale tra l'eventuale anticipazione ricevuta ed il valore nominale del credito ceduto è rilevato pro-rata temporis come interesse passivo. Appendice D: Si ipotizzi il seguente caso: la società ha iscritto in bilancio al X al valore di presumibile realizzo un credito di 90. Il valore nominale del credito è pari a 100; il credito scade il X+1 e non è produttivo di interessi; il credito viene ceduto pro-solvendo l'1.1.x+1 al valore di 81,8. Il prezzo di cessione rappresenta il valore attuale del credito ceduto e non riflette presunte perdite derivanti da un peggioramento del valore di presumibile realizzo del credito; Il contratto di cessione prevede che - ove il credito venisse incassato per un valore superiore a quello di cessione - il cessionario non è tenuto a rifondere la differenza. La cessione viene contabilizzata nel seguente modo: il credito ceduto non viene cancellato dal bilancio e rimane iscritto a 90 a fronte della liquidità ottenuta dal cessionario (81,8) si iscrive un debito di pari importo la differenza tra valore di cessione e valore di iscrizione in bilancio al momento della cessione (90-81,8 = 8,2) è rilevata come interesse passivo nel corso dell'esercizio X
106 OIC 15 Crediti Cancellazione dei crediti (3/3) Scritture Alla cessione a Banca Debito 81,8 Nel periodo tra la data di cessione e la data di scadenza del credito ceduto si rilevano gli interessi passivi pro-rata temporis a Interessi passivi Debito 8,2 Alla data di scadenza (incasso del credito) a Debito Credito 100,0 105
107 OIC 15 Crediti Scorporo di interessi impliciti (1/2) Crediti finanziari a medio-lungo termine PRIMA: Aspetto non esplicitamente disciplinato. NOVITA': Il principio chiarisce che per i crediti finanziari non è richiesto lo scorporo degli interessi impliciti; della natura infruttifera o di tassi irragionevolmente bassi si fa menzione in nota integrativa. 30. I crediti finanziari a media/lunga scadenza concessi a debitori senza la corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi sono rilevati al loro valore nominale. Tali crediti, non derivando da operazioni di scambio di beni e servizi, non richiedono al momento della rilevazione iniziale la scissione tra il valore del bene/servizio e la componente finanziaria. 31. Tuttavia, ove rilevante, la componente finanziaria, determinata come differenza tra il valore nominale del credito e il valore attuale dei flussi finanziari derivanti dal credito, è indicata nella nota integrativa 106
108 OIC 15 Crediti Scorporo di interessi impliciti (2/2) Crediti commerciali a lungo termine PRIMA: Era prevista l'attualizzazione dei crediti commerciali a lungo termine infruttiferi o con tassi di interesse irragionevolmente bassi, scorporando dai ricavi l'interesse determinato confrontando il valore nominale ed il valore attuale del credito. NOVITA': Simmetricamente al nuovo OIC 19 (Debiti) o scorporo dai ricavi dell'interesse implicito è prioritariamente effettuato confrontando il valore nominale del credito con il corrispettivo a pronti del bene/servizio ceduto. E' previsto il confronto tra valore nominale e valore attuale del credito nei soli casi in cui non sia possibile determinare il corrispettivo a pronti del bene. 24. [...] L ammontare del ricavo di vendita o della prestazione di servizi è rappresentato dal corrispettivo a pronti del bene/servizio, pari al prezzo di mercato con pagamento a breve termine del bene/servizio. Se non è possibile determinare il prezzo di mercato del bene a breve termine, il ricavo è determinato attualizzando il credito ad un appropriato tasso di interesse (cfr. paragrafo 27). L ammontare degli interessi attivi impliciti si determina per differenza tra il valore nominale del credito e l ammontare del corrispettivo a pronti e si rileva inizialmente tra i risconti passivi. 107
109 OIC 15 Crediti Vendita con riserva di proprietà PRIMA: Aspetto non esplicitamente disciplinato. NOVITA': Poiché i rischi sono assunti dal compratore al momento della consegna, al momento della stessa avviene la rilevazione del ricavo e del relativo credito. 108
110 OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
111 OIC 31 Classificazione Definizione di evento probabile PRIMA: Definizione di evento probabile «dicesi probabile qualora se ne ammetta l accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi e argomenti abbastanza sicuri». NOVITA': La nuova definizione prevede che «l evento è considerato probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile, piuttosto che contrario» 110
112 OIC 31 Classificazione Classificazione degli accantonamenti a fondi nel conto economico PRIMA: Il criterio di prevalenza della classificazione dei costi per "natura" è meno enfatizzato (tema trattato nel Doc. Interpretativo 1 dell'oic 12). NOVITA': Si chiarisce che gli accantonamenti a fondi sono rilevati in base alla "natura" dei costi. Inoltre, con riferimento alle fattispecie di fondi rischi/oneri cui è dedicata una trattazione specifica vengono fornite indicazioni ad hoc. Infine, con riferimento al rilascio di fondi per esubero, si precisa che il rilascio è classificato nella stessa voce in cui è stato rilevato l'accantonamento originario. 16. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria) dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi. Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13. Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico. 41. [ ] la riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area in cui era stato rilevato l'originario accantonamento. 111
113 OIC 31 Rilevazione iniziale Determinazione degli accantonamenti a fondi PRIMA: Si indica che lo stanziamento deve rappresentare la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità di valori determinati. Tuttavia, si indica anche che, se nessuno dei valori stimati è più valido di altri, occorre stanziare almeno l'importo minimo. NOVITA': Si indica "solo" che l'accantonamento rappresenta la migliore stima fattibile. 27. La misurazione degli accantonamenti ai fondi potrebbe non concludersi con la definizione di un importo puntuale e preciso. [ ] In tali fattispecie, l'accantonamento rappresenterà la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati. 112
114 OIC 31 Rilevazione iniziale Rischi assicurati PRIMA: Tema non espressamente trattato. NOVITA': Si precisa che la rilevazione del diritto al rimborso a fronte di passività potenziali per le quali viene rilevato un fondo rischi/oneri avviene quando sono soddisfatti i requisiti per l'iscrizione di un'attività. 28. In presenza di rischi assicurati, l'eventuale diritto al rimborso (ad esempio da parte di una compagnia di assicurazione) delle passività a fronte delle quali sono stati effettuati accantonamenti ai fondi è rilevato in bilancio tra i crediti nella voce CII5 "verso altri", quando sono soddisfatti i requisiti per essere iscritto come attività (cfr. OIC 15 "Crediti"). La contropartita di conto economico è rilevata nella stessa area in cui era stato rilevato l'originario accantonamento. 113
115 OIC 31 Fattispecie specifiche di fondi per rischi Fondi per ristrutturazioni aziendali PRIMA: Si indica che la rilevazione di un fondo per ristrutturazioni è di competenza dell'esercizio in cui l'impresa decide formalmente di attuare piani di ristrutturazione. NOVITA': Si chiarisce in modo più puntuale il momento di iscrizione di un fondo per ristrutturazioni Il fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali viene iscritto quando gli organi amministrativi dell'impresa approvano il piano di ristrutturazione che identifichi tra l'altro: l'attività o la parte di attività interessata le principali unità operative coinvolte la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro il costo complessivo da sostenere quando il programma sarà attuato gli aspetti principali del piano sono stati comunicati agli interessati. 114
116 OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
117 OIC 29 Cambiamenti di principi contabili Rilevazione prospettica dei cambiamenti di principi contabili PRIMA: L'applicazione prospettica: a) era ritenuta necessaria quando non era ragionevolmente possibile determinare l'effetto pregresso, o b) era consentita solo nel caso in cui il nuovo principio contabile prevedeva l'imputazione a conto economico di costi in precedenza capitalizzati. NOVITA': E' consentita l'applicazione prospettica nei casi in cui la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa. 13. Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono rilevati retroattivamente, salvo i seguenti casi: non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa. 116
118 OIC 29 Correzione di errori Correzione di errori commessi nella rilevazione di fatti che non hanno influenzato direttamente il conto economico PRIMA: Tema non espressamente trattato. NOVITA': Viene precisato che la correzione di tali errori avviene in contropartita di una rettifica di voci di patrimonio netto. 46. [...] [Al criterio di imputazione della correzione dell'errore al conto economico dell'esercizio in corso] fanno eccezione quelle correzioni che attengono ad errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico, quali ad esempio: - le rivalutazioni iniziali di una immobilizzazione a seguito di specifiche norme; - la correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di conferimento, fusione, eccetera. La correzione di errori rientranti in tali fattispecie è portata in contropartita alle relative voci di patrimonio netto. 117
119 OIC 29 Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio NOVITA': Si aggiungono i seguenti esempi di tale tipologia di fatti successivi (par. 59): la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio [rinvio a OIC 19] la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio. [rinvio a OIC 6]. 118
120 OIC 13 Rimanenze
121 OIC 13 Rimanenze Rilevazione iniziale Capitalizzazione degli oneri finanziari Pur ribadendo che gli oneri finanziari sono generalmente esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze, si è cercato di riformulare la disciplina per renderla di più agevole comprensione. PRIMA: Era consentito (opzione) capitalizzare gli oneri finanziari nel caso di finanziamenti specifici assunti per le rimanenze che richiedano un processo produttivo di vari anni prima di poter essere vendute (esempio, caso invecchiamento brandy). NOVITA': E' consentita la capitalizzazione degli oneri finanziari nel caso di finanziamenti (specifici o generici - rinvio a OIC 16) per le rimanenze che richiedano un periodo di produzione significativo. E' inoltre chiarito che la facoltà di capitalizzare gli oneri finanziari deve essere applicata omogeneamente nel tempo. 41. [ ] La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione (ad esempio, per la maturazione o l'invecchiamento) significativo. Il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore di realizzazione del bene (sulla misura e sui requisiti per la capitalizzazione degli oneri finanziari si veda l'oic 16 "Immobilizzazioni materiali"). La scelta di capitalizzare gli oneri finanziari è applicata in modo costante nel tempo (cfr. OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"). 120
122 OIC 13 Rimanenze Casi particolari Contributi sull'acquisto di rimanenze PRIMA: Aspetto non disciplinato dall'attuale OIC 13 (trattato da Comunicazione Consob n. DAC/RM/ del ). NOVITA': Le rimanenze sono espresse al netto dei contributi ricevuti per l'acquisito delle stesse. 96. Ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali. In questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. 97. Ai fini della classificazione degli importi nel conto economico: - i contributi in conto esercizio sono indicati separatamente nella voce A5 "Altri ricavi e proventi", in linea con quanto espressamente previsto dall'articolo 2425 Codice Civile; - i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono, quindi, rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6, al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti; - la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11 "variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci" o A2 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti", in accordo con quanto disciplinato nel presente principio contabile, al netto dei contributi ricevuti. 121
123 OIC 13 Rimanenze Valutazioni successive Costi standard e metodo dei prezzi al dettaglio PRIMA: I costi standard ed il metodo dei prezzi al dettaglio non sono considerati configurazioni di costo accettabili. Attuale OIC 13: I costi standard sono accettabili ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino se periodicamente vengono rettificati per approssimarsi ragionevolmente al metodo prescelto dall'impresa per la valutazione delle rimanenze tra i tre accettati: ai costi ottenuti con FIFO, LIFO o costo medio ponderato. In considerazione di ciò nel caso in cui vengano adottati i costi standard, bisognerà indicare che il magazzino è valutato con il criterio di costo a cui i costi standard si approssimano, e che è stato scelto dall'impresa per la valutazione delle proprie rimanenze di magazzino. NOVITA': E' consentito l'utilizzo dei costi standard e del metodo dei prezzi al dettaglio nelle circostanze in cui producano effetti assimilabili a quelli prodotti dalle configurazioni di costo previste dal Codice Civile. 62. Ai fini della determinazione del costo delle rimanenze si possono utilizzare anche il metodo dei prezzi al dettaglio e la tecnica dei costi standard se può essere dimostrato che producono valori assimilabili, con scostamenti trascurabili, a quelli prodotti dalle configurazioni di costo previste dall'articolo 2426, numero 10 del Codice Civile. In appendice al principio contabile è riportato un esempio applicativo del metodo del prezzo al dettaglio. 122
124 OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
125 OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio Schemi di stato patrimoniale e di conto economico Nell attuale versione è stata stralciata la precedente sezione dedicata al rendiconto finanziario (ricollocata nell OIC 10). Incorporato il precedente «Documento Interpretativo n. 1» dell OIC 12 «Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico». E stata dedicata una sezione al bilancio in forma abbreviata. Eliminate e modificate alcune delle precedenti appendici e introdotte di nuove: Appendice A: testo delle norme del Codice Civile. Appendice B: semplificazione previste per il bilancio in forma abbreviata. Appendice H: motivazioni delle scelte operate nel nuovo principio. 124
126 OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio Schemi di stato patrimoniale e di conto economico Sezione Stato Patrimoniale: alcune precisazioni Aggiunta una precisazione per i criteri di classificazione: se un elemento dell attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema. L iscrizione dell elemento è effettuato nella voce che il redattore del bilancio ritiene essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori. Chiarita la logica di classificazione dei crediti nell attivo (ripetuta nell OIC 15): i crediti di origine finanziaria si iscrivono nelle immobilizzazioni finanziarie a prescindere dalla loro scadenza. Quelli di natura commerciale si iscrivono nell attivo circolante (se esigibili oltre si indicano separatamente). 125
127 OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio Schemi di stato patrimoniale e di conto economico Conto Economico: alcune precisazioni Chiarito in modo coerente il concetto di «elemento straordinario» del conto economico (eventi accidentali ed infrequenti, operazioni infrequenti che sono estranee all attività ordinaria della società). Precisato che gli sconti cassa sono di natura finanziaria e si rilevano nella voce C del conto economico. E stato precisato che in caso di capitalizzazione di oneri finanziari gli stessi sono iscritti in A4 e in C17 (non si compensano né è possibile la capitalizzazione diretta). Alcune contraddizioni: al par. 57: afferma che gli omaggi si classificano nella voce B6 al par. 84: si afferma che gli omaggi si classificano nella voce B
128 OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio Schemi di stato patrimoniale e di conto economico Svalutazione dei ratei e risconti attivi PRIMA: Aspetto non disciplinato. NOVITA': Prevista una specifica classificazione per natura. 75. La voce B10d) comprende anche le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto). Le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura finanziaria (ad esempio, interessi) sono incluse nelle voci delle classi C o D. 127
129 OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio Schemi di stato patrimoniale e di conto economico Accantonamento dei fondi rischi PRIMA: I fondi rischi, con l'eccezione dei fondi rettificativi dell'attivo ed in alcuni casi dei fondi per imposte, sono accantonati nella voce B12 del conto economico (ma diversa nota 6 a interpretativo 1). NOVITA': La classificazione dell'accantonamento dipende dalla natura. 77. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi. Gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B
130 OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio Nota integrativa Ordine di esposizione PRIMA: Non previsto. NOVITA': E' stato specificato che le informazioni nella nota integrativa sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello SP e nel CE Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. 129
131 OIC 19 Debiti
132 OIC 19 Debiti Finalità del principio PRIMA: Fondi per rischi ed oneri, TFR, debiti. NOVITA': Solo debiti. Rinvio a nuovo principio OIC 31 per i fondi per rischi ed oneri e TFR. 131
133 OIC 19 Debiti Classificazione - Scadenza PRIMA: La scadenza è determinata in base ai termini di fatto del pagamento quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Va quindi effettuata una valutazione per determinare, in base ad elementi concreti, quali debiti non verranno pagati entro 12 mesi: ciò che rileva quindi non è l'astratta scadenza, ma l'esigibilità quale situazione di fatto, oltre che di diritto. Tale considerazione assume particolare importanza nel caso di debiti verso consociate. NOVITA': Deve essere considerata la scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento di bilancio (par. 10). In caso di violazione di una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, il debito viene classificato come esigibile entro l'esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine (par. 11). 132
134 OIC 19 Debiti Classificazione - Scadenza (continua) PRIMA: Nel caso in cui un prestito a breve venga sostituito con un prestito a lungo termine, il prestito a breve può essere classificato come prestito a lungo termine se il contratto di prestito a lungo termine viene stipulato ed il prestito viene erogato anche dopo la data di bilancio, ma prima della sua preparazione. NOVITA': Nel caso in cui la sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine si concluda fra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, il debito continua ad essere classificato come esigibile entro l'esercizio successivo (par. 27). NOTA: Modifica di impostazione, il paragrafo è in linea con quanto indicato nell'oic 29 (non adjusting events) seppur in apparente contrasto con il caso precedente. 133
135 OIC 19 Debiti Scorporo di interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisto di beni e servizi Riformulazione della tematica con una più chiara definizione della stessa (par ). Sono confermate le condizioni per lo scorporo (par. 41), vale a dire: a) il valore nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine; ciò si verifica quando il debito non ha un interesse passivo esplicito ovvero ha un interesse irragionevolmente basso b) la dilazione concessa è superiore a 12 mesi. 134
136 OIC 19 Debiti Debiti finanziari a medio-lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi PRIMA: Aspetto non esplicitamente disciplinato. NOVITA': Il principio richiede l'indicazione in nota integrativa dell'ammontare degli interessi impliciti, se rilevante. 51. Per tutti i debiti finanziari a medio o lungo termine, il beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa o parzialmente onerosa, per il principio della prudenza, non è enucleato e riconosciuto anticipatamente nel conto economico. Tuttavia, ove rilevante, l ammontare degli interessi passivi impliciti è indicato nella nota integrativa. 135
137 OIC 19 Debiti Prestiti obbligazionari - Riacquisto sul mercato di proprie obbligazioni PRIMA: Le obbligazioni proprie riacquistate vanno a ridurre il debito obbligazionario nella sezione delle passività per il loro valore nominale. Ciò allo scopo di evitare artificiosi "gonfiamenti" di attività e passività. NOVITA': Le obbligazioni proprie riacquistate sono iscritte nell'attivo, indipendentemente dal fatto che siano destinate all'annullamento o ad una successiva vendita (par. 72). 136
138 OIC 28 Patrimonio netto
139 OIC 28 Patrimonio netto Classificazione La rinuncia del credito da parte del socio PRIMA: Si indica che non è consentita l'iscrizione dei versamenti effettuati dai soci durante l'esercizio a prescindere dalla loro destinazione, direttamente nel conto economico. NOVITA': Si indica espressamente che anche la rinuncia di un credito, di qualunque natura, da parte del socio è rilevata come un apporto di patrimonio. 49. La rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale. 138
140 OIC 14 Disponibilità liquide
141 OIC 14 Disponibilità liquide Cash pooling PRIMA: Citazione solo con riferimento alle principali informazioni da fornire nella Nota Integrativa ("l'utilizzo di eventuali sistemi di cash pooling e, comunque, se rilevante, ogni tipo di rapporto ove sono coinvolte imprese controllate, collegate, controllanti e quelle sottoposte al controllo di queste ultime, nonché, se diverse, imprese che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento"). NOVITA': 19. Nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling, la liquidità versata nel conto corrente comune ( "pool account") rappresenta un credito verso la società che amministra il cash pooling stesso, mentre i prelevamenti dal conto corrente comune costituiscono un debito verso il medesimo soggetto. I suddetti crediti e debiti verso la società che gestisce il cash pooling, sono classificati secondo le modalità previste dagli OIC 15 "Crediti" e OIC 19 "Debiti". Nel bilancio della società gestrice del cash pooling, tali crediti e debiti sono classificati simmetricamente alla classificazione operata dalla società partecipante al pooling. 140
142 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
143 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali La bozza del nuovo OIC 24 sulle "Immobilizzazioni immateriali" è stata pubblicata per la consultazione il 12 febbraio 2013 con termine per le osservazioni entro il 30 luglio 2013 Allo stato, l'oic 24 non è stato ancora approvato! La bozza del nuovo OIC 24 contiene alcune rilevanti novità, in particolare con riferimento alla rilevazione ed all'ammortamento dell'avviamento. 142
144 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Dubbio Nella redazione dei bilanci al 31 dicembre 2014 dovrà essere applicato: OIC 24 "Vecchio" OIC 24 "Nuovo" Bozza in consultazione X 143
145 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Bozza in consultazione Ammortamento di avviamento e marchi Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2013, che indicava in 10 anni il limite massimo del periodo di ammortamento dell'avviamento e dei marchi, è stato riproposto il trattamento originario (limite massimo 20 anni) in attesa che si definiscano i criteri con i quali verrà recepita nel nostro ordinamento la nuova direttiva contabile europea. 144
146 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Bozza in consultazione Tempistica dell'impairment test PRIMA: In occasione della chiusura di ciascuno dei bilanci, chiuso dopo aver iscritto l'avviamento tra le attività, dovrà essere effettuata una rigorosa analisi del valore dell'avviamento (impairment test), svolgendo un'attenta ricognizione per rilevare eventuali mutamenti nei fattori e nelle variabili presi in considerazione al tempo della originaria rilevazione. NOVITA': Tale previsione è stata eliminata, il tema è ora trattato nell'oic La società valuta ad ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione. ) 145
147 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Bozza in consultazione Rilevazione e trattamento contabile dell'avviamento PRIMA: Era previsto che nel caso in cui si pagasse un importo superiore ai valori contabili dell'azienda, acquisiti in ragione a motivi diversi dalla redditività della singola impresa (ad esempio, per sinergie o eliminazione di un concorrente), si dovesse imputare direttamente a conto economico tale maggiore valore nell'assunto che si trattasse di un cattivo affare. NOVITA': Tale previsione è stata eliminata. 7. [...] Ai fini della sua iscrizione e del suo trattamento contabile, l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali: il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc. Condizioni per l'iscrizione dell'avviamento: è acquisito a titolo oneroso ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare). 146
148 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Bozza in consultazione Requisiti generali per l'iscrizione degli oneri pluriennali PRIMA: Erano fornite indicazioni specifiche per ciascuna tipologia di onere pluriennale. NOVITA': Sono stati chiariti i requisiti generali di iscrizione degli oneri pluriennali. Nell'ambito dei costi di pubblicità è stato eliminato il riferimento ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali, trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali. 35. Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se: è dimostrata la loro utilità futura esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza. L'utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono risultare da un piano economico della società. 147
149 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Bozza in consultazione Costi di avviamento di impianti di produzione PRIMA: Sono costituiti dalla differenza tra i costi di produzione dei beni oggetto di scambio per la società generati da impianti a regime e quelli rilevati durante la fase di avviamento di un impianto. Era consentito (opzione) capitalizzarli nei limiti della differenza tra il costo di produzione in fase di avviamento e il maggiore tra il prezzo di vendita dei beni (o il loro valore nelle rimanenze) ed il costo di produzione con l impianto a regime. NOVITA': L'ammontare capitalizzabile risulta essere costituito dalla differenza tra i costi di produzione sostenuti nella fase di avviamento ed i costi di produzione previsti per gli stessi impianti a regime. 148
150 OIC 22 Conti d'ordine
151 OIC 22 Conti d'ordine Ambito di applicazione PRIMA: Prevista una specifica disciplina dei contratti derivati. NOVITA': Aspetto non trattato in attesa dell'emanazione di uno specifico principio. 3. [...] Il principio non affronta altresì il tema degli strumenti finanziari derivati. 150
152 OIC 22 Conti d'ordine Rilevazione degli impegni PRIMA: Era consentito (forma negativa) non indicare 1) i normali ordini ricevuti ed eseguire nel corso di un'attività manifatturiera e, in genere, quegli impegni assunti con carattere di continua attività da parte della società; 2) i contratti di lavoro subordinato, di consulenza aventi durata pluriennale e simili. NOVITA': E' prevista (forma positiva) l'indicazione dei soli impegni "significativi". 25. Al fine di favorire la chiarezza e l'intellegibilità degli importi riportati in calce allo stato patrimoniale sono iscritti nei conti d'ordine gli impegni che per loro natura e ammontare (singolarmente o cumulativamente) possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione. 151
153 OIC 18 Ratei e risconti
154 OIC 18 Ratei e risconti Classificazione e contenuto delle voci PRIMA: Previsto che qualora l'entità dei ratei e/o dei risconti sia apprezzabile, è opportuno operare la loro distinzione nello stato patrimoniale, dando indicazione della composizione nella nota integrativa. NOVITA': Eliminata la richiesta della suddivisione nello stato patrimoniale in quanto la distinzione deve essere comunque fornita in nota integrativa. 153
155 OIC 18 Ratei e risconti Rilevazione iniziale PRIMA: La rilevazione iniziale comporta che nel conto economico emerge la sola entità di competenza dell'esercizio. NOVITA': Sono identificate precise condizioni per la rilevazione dei ratei e dei risconti: il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo. Viene quindi precisato che non possono essere inclusi fra i ratei e i risconti le fatture da emettere o da ricevere, interessi attivi maturati sui conti correnti ma non ancora accreditati, anticipi ricevuti o pagati nel corso dell'anno a fronte di canoni di locazione che maturano solo nell'esercizio successivo. 154
156 OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
157 OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera Titoli di debito PRIMA: Titoli di debito iscritti nell'attivo immobilizzato: sono iscritti al tasso di cambio, alla stregua delle immobilizzazioni finanziarie, al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole. Titoli di debito iscritti nell'attivo circolante: sono valutati al minore tra il costo storico e il valore di mercato. Se il valore di mercato convertito al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio è inferiore al costo storico, la differenza inclusiva degli effetti sia valutativi che di conversione, va rilevata a riduzione del valore di carico. Se viceversa, il costo storico è inferiore, si mantiene il valore di carico. NOVITA': Stante la natura monetaria dei titoli di debito, a prescindere dalla loro classificazione tra l'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante, sono da iscrivere al cambio corrente alla chiusura dell'esercizio (par. 5 e 21). 156
158 OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera Lavori in corso su ordinazione in valuta estera PRIMA: Espressamente esclusi dall'ambito di trattazione del principio. NOVITA': I paragrafi disciplinano il trattamento dei lavori in corso su ordinazione (LIC) in valuta estera, in particolare: LIC valutati con il criterio della commessa completata: i ricavi ed il margine sono riconosciuti quando la commessa è completata. Le rimanenze per opere eseguite sono considerate poste non monetarie e quindi i costi in valuta sono convertiti al cambio storico. LIC valutati con il criterio della percentuale di completamento: la loro logica di rappresentazione è sostanzialmente in linea con quella delle poste monetarie (crediti) e quindi i LIC in valuta sono convertiti al cambio corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Esempio nell'appendice C del principio. 157
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