PROROGA VERSAMENTO IMPOSTE

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1 PROROGA VERSAMENTO IMPOSTE E ormai noto che il versamento delle imposte per saldo 2008 e primo acconto 2009, beneficia di una proroga di 20 giorni rispetto all originario termine del 16 giugno, assumendo la nuova scadenza del 6 luglio Così ha disposto il DPCM del 4 giugno 2009, sfruttando il differimento massimo concesso dell art. 12, co. 5 del D.Lgs. n. 241/97. DPCM 4 GIUGNO 2009 ART I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli Studi di settore di cui all'art.62-bis del D.L. n.331/93, convertito, con modificazioni dalla L. n.427/93, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun Studio di settore dal relativo decreto di approvazione del ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a. entro il 6 luglio 2009, senza alcuna ; b. dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. 2. Le disposizioni di cui al co.1 si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt.5, 115 e 116 del DPR n.917/86, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma. La relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che la necessità della proroga è emersa a seguito della profonda revisione degli Studi di settore, richiesta dalle categorie rappresentative dei soggetti interessati. A ben vedere, posto che della natura dei correttivi si è data pubblica diffusione già dai primissimi giorni del mese di aprile3, si potrebbe precisare che la proroga è risultata indispensabile anche per effetto del notevole ritardo con cui è stato reso disponibile il software Gerico e dei tempi entro cui sono stati completati i modelli e le istruzioni (peraltro marginalmente interessati dall impatto della crisi). Indipendentemente dalle motivazioni, che ora non interessano più, cerchiamo di ricostruire chi può profittare del differimento e chi, invece, può pagare al 16 luglio, applicando la dello 0,4%. Soggetti interessati dalla proroga Specularmente a quanto avvenuto due anni or sono, il decreto individua due requisiti per potersi ritenere interessati al differimento: 1. esercizio di attività economiche per le quali sono stati elaborati gli Studi di settore; 2. dichiarazione di ricavi o compensi l limite massimo stabilito da ciascuno Studio (al riguardo, è bene osservare che tutti i 206 Studi di settore propongono ancora il tetto massimo di,00; pertanto, ai fini che qui interessano, non svolge alcun ruolo la possibilità normativa che gli Studi possano essere approvati per ricavi o compensi sino a , non avendo, tale principio normativo, ancora trovato alcuna specifica applicazione). In linea di massima, dunque, è sufficiente svolgere un attività, con gli opportuni limiti dimensionali, mentre non assume alcuna rilevanza l eventuale ricorrere di altre cause di esclusione o di inapplicabilità, utilizzabili al caso concreto. Il co.2 del decreto, inoltre, provvede ad operare un opportuno allargamento della platea dei soggetti interessati alla proroga, menzionando specificamente: i collaboratori dell impresa familiare o il familiare dell impresa coniugale se il titolare è soggetto agli Studi;

2 i soci delle società personali se la società è soggetta agli Studi; i soci partecipanti società trasparenti di cui agli artt.115 e 116 del Tuir i partecipanti alle associazioni professionali (studi associati) se la società è soggetta agli Studi; se l associazione è soggetta agli Studi. Tale allargamento è indispensabile se solo si tiene in considerazione che tali contribuenti sono tenuti a dichiarare un reddito che viene loro imputato per trasparenza dal soggetto principale; se quest ultimo, pertanto, avesse necessità di confrontarsi con lo Studio di settore, anche la quota parte imputata potrebbe risentire degli opportuni adeguamenti. La relazione di accompagnamento al decreto, inoltre, precisa che: la proroga spetta solo a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione unificata (redditi e Iva posto che, dal 2008, la dichiarazione Irap deve essere resa in forma autonoma). Tale affermazione necessita, a parere di chi scrive, una puntualizzazione; non appare corretto interpretare la citata precisazione come introduzione di un terzo requisito per accedere alla proroga. Infatti, la casistica esemplificata ha il solo scopo di rafforzare quanto indicato nel co.1 del decreto, vale a dire che oggetto del differimento sono solo le imposte che scadevano originariamente al 16 giugno, oltre che derivare dalla dichiarazione. Diversamente, chi presenta il modello Iva autonomo, doveva versare l eventuale saldo Iva entro lo scorso 16 marzo e, per conseguenza, non può beneficiare dello slittamento. Ciò appare confermato, peraltro, quando la stessa relazione precisa che tali soggetti (quelli, cioè, che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma) possono versare senza al 6 luglio l eventuale adeguamento Iva derivante dagli Studi di settore; in sostanza, non sono soggetti esclusi a prescindere dal rinvio, ma hanno solo l onere di selezionare i tributi. Al riguardo, pertanto, non ci si deve lasciar trarre in inganno da quanto accadde nel corso del 2007; infatti, il (quasi) identico DPCM del 14 giugno 2007 esordiva riservando la proroga ai contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale; l attuale disposizione, invece, utilizza una differente dizione. Restano esclusi dalla proroga, invece (pur potendo versare al prossimo 16 luglio 2009 ma con la ): le persone fisiche non esercenti attività con Studi di settore né partecipanti ad enti collettivi trasparenti con Studi; gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario; i soggetti che svolgono attività soggette a parametri; i contribuenti minimi; per tali soggetti, ad onor del vero, le conclusioni cui è giunta la dottrina sono certamente soddisfacenti in linea di principio (il contribuente minimo non è soggetto agli Studi di settore), anche se non può essere taciuto che il tenore letterale del decreto, laddove fa riferimento all esercizio di attività economiche per cui sono stati elaborati gli Studi di settore, sembrerebbe lasciare aperta una possibilità; i soggetti che esercitano attività soggette a Studi (direttamente o per il tramite di enti collettivi partecipati) che, tuttavia, hanno realizzato ricavi o compensi superiori alla soglia di. I versamenti oggetto di proroga La struttura del decreto si caratterizza per essere rivolta a determinate categorie di soggetti, ricomprendendo nel rinvio qualsiasi versamento risultante dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap. Appare pertanto possibile affermare che: una volta operato correttamente l inquadramento del soggetto tra quelli che possono beneficiare della proroga, la stessa si estenda in automatico a tutti i versamenti emergenti dalla dichiarazione.

3 In tal senso, una conferma si evince dalla lettura della relazione illustrativa, ove si ha modo di confermare che il differimento si applica anche per il versamento dei contributi previdenziali, ivi compresi quelli dovuti dai soci di società a responsabilità limitata (non trasparente), che determinano l ammontare degli stessi su un reddito figurativo calcolato (e comunicato) dalla società. Lo scadenzario riportato sul sito dell Agenzia delle Entrate, recentemente aggiornato per quanto attiene la scadenza del prossimo 6 luglio, al riguardo menziona, tra l altro: Irpef (anche 20% in acconto per redditi a tassazione separata) e Ires; addizionali comunali e regionali; imposta sostitutiva per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo; imposta sostitutiva sui capital gains; Irap; del 3% (se dovuta) per adeguamento agli Studi; saldo Iva annuale per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata; maggiore Iva per adeguamento agli Studi di settore; contributi previdenziali. Dallo stesso scadenzario, invece, sembrano essere escluse tutte le imposte sostitutive che potrebbero essere dovute dal contribuente (si pensi alla rivalutazione, piuttosto che agli affrancamenti di cui al D.L. n.185/08, oppure alla rate pendenti dagli esercizi precedenti per effetto di riallineamento di valori, quali quello da quadro EC). Si potrebbe pensare che la mancata indicazione sia semplicemente il frutto di una dimenticanza; così non è, invece, se si confronta la scadenza del 16 luglio 2009, ove le sostitutive sono riportate con la dello 0,4% senza precisazioni in merito all applicazione degli Studi di settore. Mancando, al momento in cui si scrive, lo scadenziario ufficiale del mese di agosto, non appare possibile verificare se, in relazione a tale data, si riporteranno tali casistiche con la necessaria dello 0,4%. A parere di chi scrive, le imposte sostitutive non possono che seguire il nuovo calendario fissato per le imposte dirette a condizione che il contribuente sia soggetto a Studi di Settore e abbia conseguito ricavi inferiori ad Euro ,00, in quanto rientrano senza dubbio nell ampia dizione di versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Per quanto attiene le società di capitali, va qui rammentato che l art.17 del DPR n.435/01 prevede la scadenza di versamento delle imposte: al giorno 16 del 6 mese successivo alla chiusura del periodo d imposta se il bilancio è approvato nel termine canonico dei 120 giorni; oppure al giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se approvato nel maggior termine dei 180, ove ne ricorrano le condizioni civilistiche. Pertanto, deve essere osservato che la proroga in commento non interessa le società che approvano il bilancio entro la fine del mese di giugno, in quanto per le stesse la prima scadenza utile per il versamento è quella usuale del 16 luglio 2009, fatta salva la possibilità di godere dell ulteriore differimento di 30 giorni, corrispondendo la dello 0,40%. ALCUNE CASISTICHE CHE BENEFICIANO E CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA Tipologia di contribuente Persona fisica che svolge attività Scadenza originaria senza Scadenza originaria con Nuova scadenza senza maggiorazion e Nuova scadenza con

4 Collaboratore impresa familiare con titolare Socio di società di persone, società di capitale trasparente o studio associato interessati dagli Studi Socio di Srl soggetta a Studi, con ricavo non oltre soglia, che versa IVS sul reddito figurativo della società (solo per contributi) Soggetto collettivo Irpef che svolge attività interessata dagli Studi con ricavi o compensi non superiori a Società di capitale, con bilancio approvato in aprile o maggio Società di capitale, con bilancio approvato in

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