Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza Porreca.it e Silea Isforp Bari CONVEGNO
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1 Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza Porreca.it e Silea Isforp Bari CONVEGNO L impianto del nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro lunedì 12 settembre 2016 ore Fiera del Levante Sala 1 Nuovo Centro Congressi Lungomare Starita BARI
2 FORMAZIONE DEGLI RSPP E ASPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. FONTE NORMATIVA D. Lgs. 626/1994 Art. 8 del D. Lgs. n. 626/1994 sul servizio di prevenzione e protezione comma 2. Il datore di lavoro designa una o più persone da lui dipendenti per l espletamento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione tra cui il RSPP. comma 8. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve possedere attitudini e capacità adeguate
3 FORMAZIONE DEGLI RSPP E ASPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. FONTE NORMATIVA D. Lgs. 195/2003 Art. 8-bis del D. Lgs. 626/1994 introdotto dal D. Lgs. n. 195/2003 Gli RSPP e ASPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro
4 FORMAZIONE DEGLI RSPP E ASPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. FONTE NORMATIVA D. Lgs. 195/2003 Art. 8-bis del D. Lgs. 626/1994 introdotto dal D. Lgs. n. 195/2003 In più gli RSPP devono possedere altresì un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione anche di natura egonomica e psicosociale, di organizzazione e di gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di comunicazione e di relazioni sindacali Gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi sono individuati dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome
5 ACCORDI SULLA FORMAZIONE DEGLI RSPP E ASPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. 26/1/2006 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome attuativo del D. Lgs. n. 195/2003 integrativo del D. Lgs. n. 626/1994 sulla formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. 5/10/2006 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome contenente le linee guida interpretative dell Accordo in seno alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26/1/2006
6 ACCORDI STATO-REGIONI DEL 26/1/2006 E DEL 5/10/2016 SULLA FORMAZIONE DEGLI RSPP E ASPP IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. Accordo del 26/1/ Punto 2.7 Sperimentazione OSSERVAZIONE - In considerazione del processo molto impegnativo di formazione specialistica si conviene in sede di prima applicazione, che le Regioni, in sede di autocoordinamento, avviino una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto informativo per gli eventuali adeguamenti in sede Conferenza Stato-Regioni. - La sperimentazione avrà durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell Accordo e cioè dal 14/2/2006
7 D. Lgs. n. 81/2008 coordinato con D. Lgs. n. 106/2009 (art. 32 comma 2) FORMAZIONE DEGLI RSPP E ASPP FONTE NORMATIVA D. Lgs. 81/2008 Il D. Lgs. n. 81/2008 ha ribadito per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione la frequenza di specifici corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ha ribadito che in ogni caso i corsi devono rispettare quanto previsto dall Accordo Stato- Regioni del 26/1/2006.
8 D. Lgs. n. 81/2008 coordinato con D. Lgs. n. 106/2009 (art. 34 comma 2) FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO RSPP FONTE NORMATIVA D. Lgs. 81/2008 art. 34 Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del SPP deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato Regioni La Conferenza Stato-Regioni ha fissato i contenuti, la durata e le modalità della formazione dei datori di lavoro RSPP con Accordo del 21/12/2011 (Rep. n. 223)
9 D. Lgs. n. 81/2008 coordinato con D. Lgs. n. 106/2009 (art. 37) FONTE NORMATIVA D. Lgs. 81/2008 art. 37 FORMAZIONE DEI LAVORATORI DIRIGENTI E PREPOSTI 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza del lavoro. La Conferenza Stato-Regioni ha fissato i contenuti, la durata e le modalità della formazione dei lavoratori con Accordo del 21/12/2011 (Rep. n. 221)
10 FONTE NORMATIVA D. Lgs. 81/2008 art. 73 D. Lgs. n. 81/2008 coordinato con D. Lgs. n. 106/2009 (art. 73 comma 5) ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI DI PARTICOLARI ATTREZZATURE DI LAVORO 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una abilitazione specifica con modalità fissate dalla Conferenza Stato-Regioni La Conferenza Stato-Regioni ha individuate le particolari attrezzature e ha fissato i contenuti, la durata e le modalità dell abilitazione degli operatori con Accordo del 22/2/2012.
11 D. Lgs. n. 81/2008 coordinato con D. Lgs. n. 106/2009 (art. 6 comma 8 lettera m-bis) FONTE NORMATIVA D. Lgs. 81/2008 art. 6 QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di elaborare i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento Il Ministero del Lavoro e il Ministro della Salute emanano il Decreto Interministeriale 6/3/2013 sui criteri di qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
12 FORMAZIONE DEGLI RSPP E ASPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. OSSERVAZIONE Successivamente si è ravvisata la necessità di procedere ad una revisione dell Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26/1/2006 in quanto non più coerente con: - il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., - gli Accordi sulla formazione dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori del 21/12/2011; - l Accordo sull uso delle particolari attrezzature di lavoro del 22/2/2012.
13 Accordo del 7/7/2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per gli RSPP e ASPP, ai sensi dell articolo 32 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.. (Pubblicato sulla G U. del 19/8/2016) Entrato in vigore Il 3 settembre 2016
14 Si legge nella Premessa dell Accordo DURATA E SUI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e disposizioni modificative agli Accordi del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori e del 22/2/2012 sull abilitazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro. N.B. E evidente che benché nell intestazione dell Accordo si fa riferimento alla formazione degli RSPP e ASPP nel testo vengono precisate modifiche agli Accordi del 21/12/2011 e del 22/2/2012 (e finanche modifiche al D. Lgs. n. 81/2008)
15 ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE (Punto 1.)
16 FORMAZIONE DEGLI RSPP E ASPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. FONTE NORMATIVA D. Lgs. 81/2008 art. 32 Art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 sui requisiti professionali degli RSPP e ASPP Il comma 5 ha riportato l elenco delle lauree i cui possessori sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B dell Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 fermo restando che gli stessi per svolgere l attività di RSPP devono comunque frequentare il modulo C. Nell ultimo periodo del comma 5 è indicato che ulteriori titoli di studio possono essere individuari in sede di Confrenza Stato-Regioni.
17 (Allegato I) ULTERIORI LAUREE CHE ESONERANO DALLA FREQUENZA DEI MODULI A E B: - laurea magistrale Conseguita in una delle seguenti Classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35 di cui al decreto del MIUR del 16 marzo 2007, - laurea specialistica conseguita nelle seguenti Classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del MIUR del 28 novembre 2000, - laurea magistrale conseguita nella Classe LM/SNT 4 di cui al decreto del MIUR del 8 gennaio 2009, - laurea conseguita nella Classe L/SNT 4 di cui al decreto del MIUR del 19 febbraio 2009, - laurea del vecchio ordinamento di lngegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.
18 (Punto 1) ULTERIORI TITOLI DI ESONERO DALLA FREQUENZA DEI MODULI A, B e C: Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei Corsi (moduli A-B-C) previsti nell Accordo del 7/7/2016: - il possesso di un Certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell Accordo del 7/7/ il possesso di un attestato di partecipazione ad un corso Universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti nell Accordo del 7/7/2016.
19 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO (Punto 2.)
20 (Punto 2) SOGGETTI FORMATORI DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale; b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009; c) Ie Università; d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti; f) I lnall; g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
21 (Punto 2) SOGGETTI FORMATORI DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: h) amministrazione della Difesa; i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della P.A. dislocato sia a livello Centrale che a livello periferico: - Ministero del lavoro e delle politiche sociali; - Ministero della salute; - Ministero dello sviluppo economico; - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica -sicurezza; - Formez; - SNA (Scuola Nazionale dell Amministrazione); l) Ie associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli OO.PP. quali definiti all art. 2 c. 1 lett. e), del D. Lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento; m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione; n) gli ordini e i collegi professionali.
22 REQUISITI DEI DOCENTI (Punto 3.)
23 (Punto 3) I CORSI DEVONO ESSERE TENUTI DA DOCENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 6 MARZO 2013, EMANATO IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 6 COMMA 8 LETTERA M-BIS DEL D. LGS. N. 81/2008.
24 ORGANIZZAZIONE DEI CORSI (Punto 4.)
25 (Punto 4) Per ciascun corso il soggetto formatore dovrà: a) indicare ii responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso; b) indicare i nominativi dei docenti; c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti; d) tenere il registro di presenza dei partecipanti; e) verificare Ia frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell ammissione alla verifica dell apprendimento.
26 ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO (Punto 6.)
27 (Punto 6) Modulo A e articolazione dei contenuti minimi del Modulo A 6.2 Modulo B Moduli B di specializzazione Articolazione dei contenuti minimi del modulo B comune a tutti i settori produttivi (48 ore) Articolazione dei contenuti minimi Moduli B di specializzazione Modulo B-SP1: Agricoltura Pesca (12 ore) Modulo B-SP2: Attività estrattive Costruzioni (16 ore) Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore) Modulo B-SP4: Chimico Petrolchimico (16 ore) 6.3 Modulo C e articolazione dei contenuti minimi del Modulo C
28 A T T E S T A Z I O N I (Punto 11.)
29 (Punto 11) Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti formatori che provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso. Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi: a) denominazione del soggetto formatore; b) dati anagrafici del partecipante al corso; c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B e necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione); d) periodo di svolgimento del corso; e) firma del soggetto formatore
30 (Punto 11) Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il "Fascicolo del corso contenente: - dati anagrafici del partecipante; - registro del corso recante un elenco dei partecipanti (con firme), il nominativo e firma del docente o, se piu di uno, dei docenti, i contenuti, l ora di inizio e di fine, la documentazione relativa alla verifica di apprendimento.
31 MODIFICHE, CORREZIONI E INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Punto 12.)
32 (Punto 12.1) Prescrizione sui requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D. I. 6/3/2013 sulla qualificazione dei formatori in vigore dal 18/3/2014.
33 (Punto 12.2) Integrazione dell Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP. Un datore di lavoro che svolge una attività a rischio medio/alto può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso. Se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell attività dei propri lavoratori.
34 (Punto 12.2) Integrazione dell Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP. Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita fra quelle a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti un livello di rischio medio o alto.
35 (Punto 12.3) Integrazione dell Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori. ll medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro (art. 39, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008) è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione per lavoratori sia perché soggetto ad una formazione continua ai sensi dell art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 sia perche collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai sensi dell art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008.
36 (Punto 12.4) Integrazione dell art. 32 sulla formazione degli RSPP e ASPP. Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all art. 32 comma 2 primo periodo del D. Lgs. n. 81/2008 (Moduli A e B) coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.
37 (Punto 12.5) Prescrizioni sulla formazione dei lavoratori somministrati La formazione dei lavoratori somministrati viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall utilizzatore.
38 (Punto 12.8) Prescrizione sull organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. ln tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unita.
39 (Punto 12.8) Prescrizione sull aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei datori di lavoro RSPP. L aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP di cui agli accordi del 21/12/2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste.
40 (Punto 12.9) Modifiche all Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP. L Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro è stato modificato nel senso che gli enti bilaterali quali definiti all art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i. sono stati soppressi quali soggetti formatori.
41 (Punto 12.10) Modifiche all Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori L Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori è stato modificato nel senso che da parte del soggetto formatore non è più necessario richiedere la collaborazione agli enti bilaterali quali definiti all art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i..
42 (Punto 12.11) Modifiche all Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 sulla abilitazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro. L Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 sulla abilitazione dei conduttori di particolari attrezzature di lavoro è stato modificato nel senso che gli enti bilaterali quali definiti all art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i. sono stati soppressi quali soggetti formatori.
43 (Punto 12.1) Modifica al Decreto Interministeriale sulla qualificazione dei formatori del 6/3/2013 ll datore di lavoro RSPP può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 anche se non in possesso della qualifica di formatore stabilita dal Decreto Interministeriale 6/3/2013. Il D. I. 6/3/2013, in vigore dal 18/3/2014 aveva concessa ai datori di lavoro RSPP la possibilità di impartire la formazione ai propri lavoratori per un periodo massimo di 24 mesi dall entrata in vigore dal decreto stesso trascorso il quale dovevano comunque qualificarsi come formatori.
44 (Punto 9.1) Modifiche all Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 L Allegato XIV è stato modificato nel senso che l aggiornamento dei CSP e CSE può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari senza alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti (prima era limitato a 100). In tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che ha realizzata l iniziativa.
45 (Punto 12.12) Prescrizione sul monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione e sui formati. Con Accordo Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, sono stabilite le modalità per il monitoraggio delle applicazioni degli accordi in materia di formazione, in particolare riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto della normativa di riferimento, sia da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati destinatari di adempimenti legislativi.
46 (Allegato III) TABELLA DEGLI ESONERI PER CONTENUTI ANALOGHI
47 SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. (Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013) FONTE NORMATIVA Jobs Act (Misure di semplificazione in materia di formazione degli ASPP e RSPP) Agli RSPP e ASPP è riconosciuto un credito formativo da far valere per tutti i percorsi di formazione e aggiornamento previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la durata ed i contenuti che si sovrappongono alla formazione ed aggiornamento ricevuti. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6.
48 (Allegato III) Allegato III Tabella degli esoneri per contenuti analoghi Nell allegato III sono riportate delle tabelle indicanti gli esoneri di cui - gli RSPP e ASPP - i coordinatori per la sicurezza - i datori di lavoro RSPP - gli RLS - i lavoratori, dirigenti e preposti formati secondo il D. Lgs. n. 81/2008 possono usufruire se vogliono frequentare corsi previsti per altre figure.
49 (Allegato V) Allegato V Tabella riassuntiva sulla formazione degli operatori di sicurezza. Nell allegato V è riportata una tabella riassuntiva dei criteri e delle modalità di formazione e di aggiornamento dei: - datori di lavoro RSPP - RSPP e ASPP - RLS - Dirigente - Preposto - Lavoratore - Addetto primo soccorso - Addetto prevenzione incendi - coordinatore per la sicurezza
50 DISPOSIZIONI TRANSITORIE (Punto 14.)
51 (Punto 14) Disposizioni transitorie ln fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall entrata in vigore dell Accordo del 7/7/2016 (e cioè entro il 3/9/2017), possono essere avviati corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi dell accordo Stato-Regioni del 26/1/2006.
52 DISPOSIZIONI FINALI (Punto 15.)
53 (Punto 15) Disposizioni finali Alla data di entrata in vigore del presente accordo (3/9/2016) sono abrogati i seguenti accordi: - Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 sulla formazione degli RSPP e ASPP pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/2/2006; - Accordo Stato-Regioni del 08/10/2006 contenente le linee guida interpretative dell Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7/12/2006.
54 Fine della presentazione Grazie
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