FATTIBILITA AMMINISTRATIVA

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2 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 1 INDICE FATTIBILITA AMMINISTRATIVA 1 QUADRO NORMATIVO Premessa Legge n Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo D.P.R. 18/7/95 - Approvazione dell atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino D.L. 11/6/98 n. 180, convertito in legge, con modificazioni dall art. 1, L. 3/8/98 n. 267 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania - D.P.C.M. 29/9/98 - Atto di indirizzo e coordinamento per l individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all art.1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998 n D.P.C.M. 23/3/90 - Atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all art. 31 della legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. - D.P.R. 7/1/92 - Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle regioni per la realizzazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo D. L. 12/10/2000 n Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore della regione Calabria danneggiata dalle calamità idrogeologiche di settembre ottobre Legge 11/12/2000 n Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12/10/2000 n 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre... 20

3 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 2 2 VALUTAZIONE DELL ESISTENZA DEL QUADRO ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI Lineamenti generali La materia urbanistica e la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni La riforma della pubblica amministrazione e le funzioni mantenute dallo Stato Piani urbanistici Il piano territoriale di coordinamento Il piano territoriale di coordinamento della Provincia La disciplina di settore per la difesa del suolo e la sua incidenza sull uso del territorio e sui piani urbanistici I problemi derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche le procedure Piani di bacino e attuazione degli interventi Fonti di finanziamento MAPPE AUTORIZZATIVE PIANI DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE* PIANI DI INTERVENTO... 46

4 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 3 1 QUADRO NORMATIVO Questa sezione del presente studio si propone di esaminare il quadro normativo che regola la materia. Detta analisi si svilupperà secondo due direttrici: l una, prettamente descrittiva, in cui verranno analizzate le singole norme nei diversi aspetti giuridico-amministrativi, l altra, più direttamente operativa, in cui, attraverso una rappresentazione tabellare, verranno riportati i vari step procedurali. 1.1 Premessa Buona parte del territorio italiano, per la sua stessa natura è fragile; le frane che interessano ampie zone dell arco alpino e quasi tutto quello appenninico sino alla Calabria, rappresentano la naturale evoluzione dei versanti in terreni e rocce predisposti all instabilità. Nel corso del tempo le esondazioni naturali si sono trasformate in situazioni di rischio a causa di interventi dell uomo, dovuti alla necessità di conciliare la sicurezza idraulica delle città con la necessità di utilizzare il fiume come via di trasporto e come supporto all agricoltura, riducendo però in questo modo lo strato solido dei fiumi e di conseguenza attivando l erosione della costa. Dopo l alluvione del che colpì buona parte dell Italia fu costituita la Commissione interministeriale presieduta dal prof. De Marchi, il cui prezioso lavoro portò nel 1971 all istituzione della Commissione parlamentare per i problemi dell ambiente e finalmente nel 1989 all emanazione della legge n. 183 sulla difesa del suolo. Questa legge ha infatti stabilito che l ambito fisico di pianificazione che consente di superare le frammentazioni e le separazioni prodotte dall adozione di aree di riferimento aventi confini semplicemente amministrativi, debba essere il bacino idrografico, con un proprio organo di governo rappresentato dall autorità di bacino. Sia la legge sulla difesa del suolo sia il decreto Sarno, rispettivamente a partire dal 1993 e dal 1998, prevedono ed impongono alle autorità di bacino ed alle

5 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 4 Regioni, per i bacini regionali, di porre sul territorio misure di salvaguardia per la riduzione dei rischi, in particolare di non edificare nelle aree a rischio idraulico; tuttavia avviene anche oggi che, pur in presenza di tali vincoli, l edificazione in talune situazioni va avanti, sia perché in presenza di concessioni rilasciate precedentemente all emanazione delle misure di salvaguardia (e quindi facilmente difendibili al TAR), sia perché le misure stesse prevedono spesso eccezioni che permettono talora di aggirare il divieto di edificabilità che in certi luoghi dovrebbe essere assoluto. Va altresì sottolineato che le prescrizioni del D.leg.vo 31/3/98 n. 112, relative alla difesa del suolo, completano il trasferimento alle Regioni delle residue competenze statali in materia di risorse idriche a difesa del suolo, iniziato con il DPR 6/1972, integrato con il DPR 616/1977 e con la legge 183/1989. Di assoluto rilievo è l affidamento alle Regioni ed agli enti locali della gestione del demanio idrico (art. 86) che comprende la determinazione e l introito dei relativi canoni di concessione. La gestione del demanio idrico riguarda un consistente e significativo numero di concessioni i cui canoni danno luogo ad un entrata che potrà consentire alla Regione di accedere a mutui per la difesa del suolo. Sono trasferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni inerenti alla tutela ed alla gestione dei corsi d acqua ed in particolare: la progettazione, realizzazione e gestione di tutte le opere idrauliche; le dighe di competenza regionale; i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento; le diverse concessioni d uso del demanio idrico (estrazioni di materiali, spiagge, superfici e pertinenze lacuali e fluviali); pertinenze idrauliche; la polizia delle acque; la gestione del demanio idrico; la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche dei corsi d acqua. L attuazione del legislativo 112/98 darà luogo alla ricomposizione in capo alle Regioni di tutte le competenze in materia di risorse idriche e di opere pubbliche, polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento, che sono state gestite separatamente, con diverse difficoltà, dalle Regioni e dagli uffici periferici dello Stato: Magistrato del Po, ufficio speciale del Genio Civile per il Po, provveditorati alle opere pubbliche. L art. 91 del citato decreto legislativo prevedeva il riordino degli organismi operanti nel settore della difesa del suolo e l adeguamento delle procedure, di intesa e

6 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 5 leale cooperazione, tra lo Stato e le Regioni, cui si sarebbe dovuto provvedere con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tuttavia a distanza di altri due anni dall entrata in vigore del decreto legislativo 112/98, il Governo non ha ancora provveduto al riordino delle strutture mentre è in corso il conferimento alle Regioni delle risorse necessarie per l effettivo esercizio delle competenze in materia di difesa del suolo da parte delle Regioni stesse e degli enti territoriali. Con il conferimento alle Regioni e agli enti locali delle competenze sopra richiamate, si apre la possibilità di portare a compimento l attuazione della L. 183/1989, raccordando opportunamente le funzioni di pianificazione, di gestione e di intervento, tutte finalizzate alla tutela dei corsi d acqua e alla difesa del suolo. Ma passiamo ora ad una più attenta disamina delle singole norme che interessano il nostro studio. 1.2 Legge n Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo La L. 183/89 ha inteso regolamentare, tra l altro, una forma di gestione unitaria delle acque fondata su criteri ambientali di esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai diversi soggetti pubblici, sulla scala territoriale del bacino idrografico. La legge si colloca tra quelle grandi riforme in materia ambientale, con le quali il legislatore ha inteso modificare l assetto istituzionale del territorio, per impostare una più efficace e penetrante azione di governo delle risorse e di salvaguardia dell ambiente. La legge 183/89 non limita le sue finalità alla difesa del suolo dalle acque e dalle calamità naturali, ma le integra con un ampio arco di funzioni tra loro indipendenti sotto il profilo degli oggetti acqua e territorio circostante, quali la tutela delle acque dall inquinamento di origine antropica, il risanamento e la gestione del patrimonio idrico, la tutela delle risorse naturali ed ambientali (art. 1 co. 1). Allo scopo di disciplinare in modo organico ogni attività che incida sulle risorse ambientali e territoriali da utilizzare, viene dettata una definizione assai ampia degli oggetti delle specifiche previsioni normative, secondo un analitica elencazione delle attività affidate ai pubblici poteri competenti. Tali attività sono distinte in conoscitive, comprensive della raccolta ed elaborazione dei dati, di

7 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 6 azioni di sperimentazione e di studio dell ambiente, di valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla legge, alla determinazione di criteri, metodologie e standards ai fini della creazione di un unico sistema informativo (art. 2), di pianificazione e di attuazione in tutti i settori relativi al suolo ed all acqua (da quelli idraulici ed idrogeologici a quelli forestali, alla regolazione delle acque ed alle opere di difesa, alla protezione delle risorse idriche superficiali e di falda, alla difesa delle coste e degli arenili, al risanamento delle acque ed al loro impiego razionale per i diversi usi, alla polizia delle acque, fino alla tutela ambientale) (art. 3). La prospettiva di indirizzare la difesa del suolo e la gestione delle acque secondo i criteri di ricomposizione delle funzioni pubbliche, applicando un criterio diverso da quello delle circoscrizioni amministrative, e suggerendo differenti moduli organizzativi e procedimentali, costituisce il connotato caratteristico della legge 183/1989, la quale insieme con il piano di bacino delinea nuovi strumenti della politica di assetto territoriale dello Stato e delle Regioni. Il quadro organizzativo disegnato dalla l. 183/1989 si presenta assai complesso, in quanto vengono associati al sistema di governo delle acque non solo i tradizionali soggetti pubblici competenti in materia di acque (Stato, Regioni, Comuni), ma anche i nuovi organismi appositamente istituiti, cioè le autorità di bacino, nella loro composizione differenziata a seconda della scala territoriale delle loro attribuzioni. Detti organismi possono essere così divisi: organismi centrali (Comitato interministeriale, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell Ambiente, Regini, Enti locali); autorità di bacino (Autorità di bacino nazionale, interregionale e regionale) Al Comitato interministeriale per i Servizi tecnici nazionali e la difesa del suolo (si tratta di competenza soppressa per effetto del trasferimento dei Servizi tecnici prima alla Presidenza del Consiglio e da ultimo alla istituendo Agenzia per la Protezione dell Ambiente e dei servizi tecnici), composto dai Ministri dei Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Protezione Civile (il Ministero è stato trasformato in Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio), Mezzogiorno (Il Ministero è stato soppresso a seguito del referendum del 1993 sugli interventi straordinari nel

8 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 7 Mezzogiorno) (art. 4, comma 1), sono affidate le funzioni di alta vigilanza, indirizzo e coordinamento sui servizi tecnici nazionali di intervento, coordinamento con i programmi degli altri soggetti competenti, e verifica della loro attuazione. Con d.p.c.m. (sentita la conferenza unificata: artt. 88, comma 2, d. lgs. 112/1998) vengono approvati (su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici o del Comitato Interministeriale, previa delibera del Consiglio dei Ministri: art. 4, comma 2) le seguenti attività: a) adozione delle metodologie e dei criteri per lo svolgimento delle attività, per la verifica e il controllo dei piani di bacino, nonché dei programmi di intervento e di gestione; b) delimitazione dei bacini nazionali e interregionali; c) approvazione dei piani di bacino di rilievo nazionale; d) adozione del programma nazionale di intervento triennale, comprensivo degli stanziamenti e delle priorità (cfr. art. 25); e) esercizio dei poteri sostitutivi; f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento che si renda opportuno. Si è già accennato alla scelta effettuata dalla legge, di mantenere in capo al Ministero dei Lavori Pubblici un ruolo primario in materia di difesa del suolo e di governo delle acque, limitando di conseguenza le funzioni del Ministero ambientale ad una posizione di supporto. Il Ministero dei Lavori Pubblici, infatti, esercita le attribuzioni relative a: predisposizione di una relazione sull uso del suolo e sull assetto idrogeologico; progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche statali (tramite Magistrato alle acque, Magistrato per il Po, Provveditorati Regionali oo.pp.); esercizio dei servizi di polizia idraulica nei bacini di rilievo nazionale; coordinamento con il Ministero dell Ambiente per la tutela e l uso delle acque e per la tutela dell ambiente (art. 5). La direzione generale sulle acque e gli impianti elettrici è trasformata in direzione generale sulla difesa del suolo; presso di essa è collocata anche la segreteria del comitato nazionale per la difesa del suolo (art. 7), istituito

9 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 8 nell ambito del Ministero dei lavori pubblici. Questo organo di consulenza (composto da rappresentanti dei ministeri, degli enti nazionali di ricerca, delle regioni e degli enti locali) ha il compito di tracciare le linee guida nazionali e di formulare osservazioni sui piani di bacino, pareri sulla ripartizione degli stanziamenti, nonché sui programmi d intervento (art. 6). Come si è riferito supra, i Servizi tecnici, dopo essere stati distaccati e assegnati alla Presidenza del Consiglio, sono stati da ultimo inseriti nell Agenzia per la protezione dell ambiente, che li aggiunge nella denominazione e- soprattutto nelle funzioni. La legge conferma la competenza del Ministero dell ambiente sulla tutela dell inquinamento e sulla gestione dei rifiuti nei bacini nazionali e interregionali (art. 5, comma 3); viene peraltro ridimensionata la competenza generale nelle funzioni ambientali delineata dalla l. 349/1986, mentre viene individuato di fatto un diverso referente nelle funzioni per la difesa del suolo, per l esercizio delle quali la supremazia è riconosciuta al Ministero dei lavori pubblici ed al nuovo apparato amministrativo disciplinato da questa legge. Il Servizio geologico, trasferito all ambiente e ristrutturato, di nuovo trasferito alla Presidenza del consiglio, finisce anch esso per approdare alla istituenda Agenzia ambientale (art. 9). Alle Regioni sono riconosciute funzioni di cooperazione nelle funzioni relative ai bacini di interesse nazionale e compiti di amministrazione attiva nei rimanenti settori di gestione: delimitazione dei bacini idrografici di competenza e adozione dei relativi piani (regionali e interregionali); costituzione dei comitati di bacino; progettazione, esecuzione opere e interventi; gestione e manutenzione opere e impianti; predisposizione di una relazione annuale sul suolo e sull assetto idrogeologico; adozione dei provvedimenti relativi al vincolo idrogeologico, loro trasferito; esercizio delle funzioni amministrative statali delegate per quanto concerne la difesa delle coste, esclusi i bacini nazionali e le aree riservate alla sicurezza dello Stato ed alla navigazione marittima.

10 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 9 Gli Enti locali partecipano all esercizio delle funzioni regionali nei modi stabiliti dalle Regioni e nell ambito delle competenze fissate dal sistema delle autonomie locali (art. 11). Questa disposizione va coordinata con quella programmatica contenuta nell art. 35. In sostanza, gli enti locali svolgono le funzioni di gestione del sistema delle risorse idriche (i servizi idrici integrati). Per quanto attiene l Autorità di bacino, la legge indica quali bacini di rilievo nazionale i seguenti (art. 12) 1) Isonzo-Tagliamento-Livenza-Piave-Brenta; 2) Adige; 3) Po; 4) Arno; 5) Tevere; 6) Liri-Garigliano e Volturno. Le autorità di bacino nazionale sono soltanto sei, essendo stato previsto l accorpamento in un unico organismo gestionale dei bacini Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, ed in un altro per i bacini del Liri-Garigliano e del Volturno (le altre autorità di bacino nazionale risultano disposte per l Adige, il Po, l Arno ed il Tevere) (art. 14). Le autorità di bacino sono rappresentate dal Comitato istituzionale, collegio rappresentativo dei diversi interessi statali e regionali al massimo livello (Ministeri e autorità del governo regionale), il quale ha il compito fondamentale di adottare il piano di bacino sulla base degli indirizzi generali emanati dal Comitato nazionale difesa suolo, dal Comitato tecnico, che ha natura di organismo tecnico e consultivo, nonché dal Segretario generale, che è responsabile dell esecuzione delle politiche territoriali e di difesa del suolo. Per quanto concerne invece l Autorità di bacino interregionale, la legge prevede il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e la delega statale per la gestione delle risorse idriche, da effettuarsi tramite intese interregionali (art. 15). Le Regioni interessate esercitano (d intesa tra loro) le funzioni di autorità di bacino, ma la responsabilità dell attuazione è affidata ai Comitati istituzionali ed ai Comitati tecnici (art 15, c. 3), i quali operano secondo il modulo decisionale e procedimentale del piano di bacino nazionale. I bacini idrografici infraregionali sono attribuiti alla esclusiva gestione regionale (tranne le funzioni statali rimaste riservate) (art. 16). Le Regioni, pertanto, possono

11 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 10 disporre la struttura organizzativa e gestionale nel modo che ritengono più conveniente (ad es., facendo coincidere l autorità di governo regionale con le autorità di bacino, unificando o diversificando le strutture di gestione, ecc.). E meritevole di menzione, in conclusione su questa panoramica di sintesi, la scelta legislativa di prevedere l attuazione della pianificazione di bacino mediante programmi triennali di intervento (artt. 21 e 22), ponendo a totale carico dello Stato gli oneri finanziari conseguenti (art. 25), da recepire mediante una legge a valenza poliennale. La concentrazione delle risorse finanziarie va così a rinforzare il coordinamento in un unico programma di tutte le opere pubbliche, infrastrutturali e impiantistiche, destinate ad essere realizzate nell ambito territoriale del bacino idrografico. 1.3 D.P.R. 18/7/95 - Approvazione dell atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino Con il presente decreto si è voluto dare un indirizzo concreto alla redazione dei piani di bacino. La redazione viene articolata in tre fasi. La prima concernente l acquisizione ed il riordino delle conoscenze esistenti sul bacino al fine di renderle disponibili, oltre che alle Autorità di Bacino ed alla Direzione Generale Difesa del Suolo, a tutte le altre Amministrazioni, agli Enti e alle popolazioni interessate. Tutte le informazioni devono essere raccolte per aree tematiche dove saranno indicati i dati rilevati e le fonti di rilevamento. Le informazioni saranno corredate da opportuna cartografia tematica. Il quadro conoscitivo sarà inserito in ambiente informatico secondo criteri di facile gestione del sistema e di facilità di reperibilità dei dati. Il sistema informatico come sopra descritto dovrà essere attuato secondo le direttive impartite dal Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali ed adottate dal coordinamento centrale istituito presso la direzione generale per la difesa del suolo, perché esso possa essere compatibile ed integrabile nel data base della Direzione Generale della Difesa Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici, del

12 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 11 S.I.N.A., del Ministero dell Ambiente e del sistema informativo unico del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali (punto 1). Si passa quindi alla definizione di quelli che sono i criteri di studio che comprendono la descrizione dell ambiente fisiografico (punto 1.1) con l individuazione del bacino, la morfologia, geologia, pedologia ed idrogeologia del bacino (punto 1.1.2), la climatologia ed idrologia (punto 1.1.3), la sedimentologia ed il trasporto solido inerente il bacino (punto 1.1.4). La presente base conoscitiva dovrà quindi essere inquadrata nella legislazione vigente in modo da individuare gli aspetti amministrativi da applicarsi per la realizzazione del piano di bacino. Dovranno essere altresì individuati i soggetti giuridici ed amministrativi che operano nell ambito della pianificazione di bacino o che comunque siano territorialmente competenti, con definizione della relativa giurisdizione di competenza tecnica ed amministrativa (punto 1.2). Si dovrà inoltre rilevare lo stato degli insediamenti di natura antropica sul territorio e delle relative attività economiche interessanti il Piano (punto 1.3). Attraverso adeguata rappresentazione cartografica si procederà ad una esatta definizione di un censimento concernente l utilizzo delle acque nelle diverse forme (usi potabili, usi irrigui, usi industriali etc) e degli scarichi nei corpi idrici superficiali e sotterranei (punti 1.4 e 1.5). Si dovrà, anche, provvedere a rilevare lo stato di qualità delle acque attraverso indicatori in grado di rappresentare le diverse condizioni di compromissione dei corpi idrici, utilizzando i dati reperiti attraverso indagini effettuate a livello regionale, provinciale e locale (punto 1.6). Infine, di notevole importanza, è il censimento delle opere di difesa del territorio e lo stato di manutenzione ed efficacia delle stesse (punti 1.7 e 1.8). La seconda fase concerne l individuazione degli squilibri (punto 2) cioè la definizione di quelle situazioni di rischio, manifeste o prevedibili, che rendono necessario l intervento dell autorità preposta. Il punto 1) individua altresì in modo puntuale quelli che sono gli squilibri a rischio. Viene individuato nel decreto anche l aspetto della valutazione delle risorse idriche come ottimizzazione delle varie forme di utilizzo delle stesse (di prelievo ed in situ) (punto 2.1), e di risorse del suolo come capacità naturali di fornire supporto

13 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 12 alla vita vegetale, animale ed all attività dell uomo e di proteggere le falde dall inquinamento da percolazione, fattore quest ultimo sia negativo per la produttività del suolo che per la stabilità dei versanti (punto 2.2). La seconda fase si chiude con il riferimento alla salvaguardia dell ambiente acquatico al fine sempre di prevenire squilibri, attraverso rilevamenti quantitativi e qualitativi del patrimonio idrico (punto 2.3), ed all attività estrattiva (punto 2.4) intendendosi con questo la prevenzione di quegli squilibri morfologici del territorio dovuti all estrazione di materiale inerte dagli alvei. Ciò comporterà la necessità di provvedere ad un monitoraggio di tutte quelle attività antropiche che potrebbero divenire fonte di pericolo e dare origine quindi a rischio idrogeologico. Nell ambito di un rilevamento di rischio idraulico-geologico, su tutto il territorio dovrà essere approntata una carta tematica per il rilievo di situazioni di degrado geologico e geomorfologico, con distinzione per tipologia (frane, erosioni di versante, etc) con possibili previsioni di accadimento (punto 2.6). Nell ultima parte del decreto viene delineata la terza fase per l approntamento dei piani di bacino in cui oltre al richiamo alle finalità ed i contenuti dei Piani di bacino di cui all art. 3 ed all art. 17, comma 1 della legge n. 183/89, si evidenziano, come previsto dagli articoli citati, quelli che sono gli elaborati necessari a corredare il piano di bacino. Vengono altresì definiti gli interventi strutturali e non strutturali atti a risolvere le situazioni di squilibrio individuate secondo l iter in precedenza riferito (punti 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.3). Ed infine, al punto 3.4, viene trattata l istituzione di un catalogo nazionale delle proposte di intervento presso la Direzione Generale della Difesa del Suolo, in relazione alla sua funzione di segreteria del Comitato Nazionale per la Difesa del Suolo. In detto catalogo le Autorità di bacino dovranno far confluire una documentazione di sintesi che fornisca un quadro completo atto ad individuare gli squilibri rilevati e gli interventi proposti. La documentazione in parola sarà prodotta secondo gli schemi e gli standard informatici utilizzati dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo.

14 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione D.L. 11/6/98 n. 180, convertito in legge, con modificazioni dall art. 1, L. 3/8/98 n. 267 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania - D.P.C.M. 29/9/98 - Atto di indirizzo e coordinamento per l individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all art.1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998 n.180 In occasione degli eventi calamitosi avvenuti in Campania nel 98, il legislatore ha ravvisato la necessità di elaborare un piano articolato che ponesse dei punti fermi per l individuazione delle aree a più elevato rischio idrogeologico e stabilire le misure necessarie e più idonee alla salvaguardia del territorio ed alla prevenzione degli eventi calamitosi. Infatti con la legge n. 267 del 3 agosto 1998, venivano emanate norme per la prevenzione del rischio idrogeologico. In particolare con detta legge veniva stabilito che entro il 31 ottobre 1999, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale e le Regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989 n. 183, approvano, ove non si sia già provveduto, piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli Enti Locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n I piani straordinari contengono in particolare l individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l incolumità delle persone, per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell art. 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17 (omissis) qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all articolo 17, comma 6-ter della legge n. 183 del Esse rimangono in vigore sino all approvazione di detti piani. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 settembre 1999 veniva approvato l atto di indirizzo e coordinamento dei criteri per l individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio. In detto documento veniva specificato che l individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico deve essere formulata sulla base:

15 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 14 - delle segnalazioni provenienti dagli Enti locali; - delle segnalazioni provenienti dalle attività di emergenza idrogeologica (per la Regione Campania Commissariato D.P.C.M. 2499/97 e 2787/98); - delle conoscenze storiche disponibili riguardanti la localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato integrato dalle informazioni archiviate dal Gruppo Nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche; - di rilievi e campagne di indagini speditive; - su valutazioni idrologiche basate su applicazioni, a scala di bacino, di studi a carattere regionale; su calcoli idraulici semplificati elaborati sulla base del D.P.C.M. 29/9/98. La predisposizione di tali atti rappresenta una prima fase di studio e definizione delle aree soggette a rischio di esondazione. L'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico, elevato e molto elevato, infatti, secondo i dettati dell'atto di indirizzo, sono necessariamente soggetti a successivi approfondimenti più ampi e rigorosi. Con tempi e disponibilità economiche più adeguate, oltre che, ovviamente, con accertamenti di maggior dettaglio, le Autorità potranno definire la reale entità ed estensione del rischio. L'individuazione delle possibili situazioni di pericolosità, dipendenti dalle condizioni idrauliche ed idrogeologiche del territorio, potrà essere realizzata attraverso indagini e rilievi di dettaglio, anche sullo stato delle antropizzazioni esistenti. Tali accertamenti una volta definito il reale stato di antropizzazione del territorio, ivi comprese le aree di espansione, renderanno possibile l'applicazione di metodologie complesse capaci di valutare la probabilità di accadimento in aree mai interessate, in epoca storica, da tali fenomeni. La nuova formulazione del Piano Straordinario, introdotta dalla Legge di conversione del D.L. 132/99 (art. 9 L.226/99), prevede, oltre all'individuazione ed alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, l adozione di misure di salvaguardia con il disposto del comma 6-bis e del comma 3 lettera d dell articolo 17 della L. 183/89. Il comma 6-bis, sopra citato, prevede che, in assenza dei Piani Stralcio, le Autorità di Bacino adottino idonee misure di salvaguardia nei corsi d acqua, in particolare nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità dei territori si lega a maggiori pericoli con le persone, le cose ed il patrimonio ambientale.

16 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 15 La nuova formulazione del Piano Straordinario, introdotta dalla Legge di conversione del D.L. 132/99 (art. 9 L. 226/99) prevede, oltre all individuazione ed alla perimetrazioni delle zone a rischio idrogeologico molto elevato, l adozione di misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell articolo 17 della L. 183/89 oltre che ai contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo art. 17. Il comma 6-bis, sopra citato (introdotto dalla L. 493/93) prevede che, in attesa del Piano di Bacino, le Autorità adottano idonee misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere b) c) f) l) ed m) del comma 3. I contenuti del comma 3, dell art. 17 della L. 183/89, relativamente alle lettere sopra citate prevedono: b. individuazione e la quantificazione delle situazioni in atto e potenziali di degrado del sistema fisico, nonché le relative cause; c. le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l utilizzazione delle acque e dei suoli; d. l indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto, del perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l efficacia degli interventi; f. l individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idrauliche agrarie, idraulico-forestali, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni ed ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell ambiente; i. la normativa e gli interventi rivolti a regolare l estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali; m. l indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici. La sola lettura dei commi sopra richiamati evidenzia l imponente mole di lavoro che occorrerebbe mettere in piedi per attuare alla lettera tale complessa

17 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 16 normativa, risultando, di fatto, inattuabile nei tempi e con le modalità imposte dal dettato normativo sopra citato. Partendo dall atto di indirizzo di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998, che prescrive al punto 2.2 che nella seconda fase delle attività da svolgere per il conseguimento degli scopi del precitato atto, si deve procedere alla perimetrazione delle aree a rischio, e nell ambito della perimetrazione sono state individuate per il territorio dell Autorità di Bacino le seguenti classi di rischio idraulico e idrogeologico: - aree a rischio elevato, nelle quali è possibile l instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per l incolumità delle persone, di danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi ed interruzione delle attività socio-economiche danni al patrimonio culturale; - aree a rischio molto elevato, nelle quali è possibile l instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, gravi danni agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale e la distruzione di attività socio-economiche. Le aree sottoposte a misura di salvaguardia possono essere modificate ed integrate in qualsiasi direzione secondo le modalità previste dall art. 1 comma 1 bis della D.L. 180/98 e dell art. 9 della legge 226/99. In particolare le variazioni al Piano Straordinario sono ammesse purché gli interessati presentino indagini e studi di maggiore dettaglio, risultanze di studi specifici o nuove conoscenze tecniche. Sono altresì consentite variazioni al Piano allorquando, per effetto di interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a rischio, si verificano variazioni delle condizioni del rischio. Il D.P.C.M. 29/9/99 evidenzia altresì la necessità di accelerare i tempi relativi alla adozione ed approvazione del Piano stralcio di bacino che vengono fissati rispettivamente entro il 30/6/2001 e 30/6/ D.P.C.M. 23/3/90 - Atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all art. 31 della legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. - D.P.R. 7/1/92 - Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle regioni per la realizzazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183,

18 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 17 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. La redazione del piano stralcio di bacino per l assetto idrogeologico deve tenere conto, oltre che delle disposizioni della L.183/89 e della L.267/98 anche delle indicazioni di coordinamento, già emanate ai sensi della stessa legge n.183/89, e più precisamente del DPCM 23/3/90 e del DPR 7/1/92. L art. 31 della L. 183/89, richiamato dal DPCM 23/3/90, prevede l elaborazione e l adozione di schemi previsionali e programmatici che l autorità di bacino e le regioni provvedono ad elaborare ed inviare al Comitato dei Ministri, istituito ai sensi dell art.4, co 2, L.183/89. Tali schemi rappresentano gli strumenti necessari per l individuazione delle attività di settore volte alla difesa del suolo. La redazione di detti schemi dovrà essere formulata in modo da consentire: la definizione degli obiettivi di difesa e risanamento del suolo e delle acque e di una corretta gestione territorio - ambiente; la fissazione delle fasi temporali per l avvio dell attività degli organi di bacino e per la costituzione organizzazione delle strutture tecnico-operative di supporto. La definizione dello strumento revisionale ed operativo per il triennio, in merito alle attività da porre in essere; Consentire al Comitato dei Ministri di valutare le attività e gli interventi previsti negli schemi; Consentire una valutazione di tipo finanziario in merito alle risorse stanziate per il triennio, la ripartizione delle stesse e la stima e l analisi dei fabbisogni a livello nazionale; Costituire un quadro di riferimento per la verifica dell andamento dei programmi e definire un piano delle attività conoscitive, di studio e di elaborazione, volte alla redazione dei piani di bacino. Ai fini della predisposizione dei predetti schemi sarà necessario reperire i dati conoscitivi e cartografici presso le amministrazioni statali, regionali, locali, istituzioni ed enti pubblici. I dati necessari sono riportati, nel dettaglio, nell elenco previsto al punto 3.1, co1, lett.a),b) c).

19 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 18 Sarà, altresì necessaria la predisposizione di un quadro conoscitivo circa gli ulteriori sistemi informativi disponibili, contenenti problematiche connesse alla difesa del suolo, la qualità delle acque, la gestione del patrimonio idrico, la tutela degli aspetti ambientali ed, in generale, attinenti alle materie di cui all art. 3 della L.183/89. Detto quadro conoscitivo sarà messo a disposizione a titolo gratuito da parte di amministrazioni statali, regioni, università, etc. (art.2, co3, L.183/89). Nella tabella 1 allegata al decreto, sono riportati i dati necessari per acquisire detta base conoscitiva. Il DPR 7/1/92, si è occupato, invece, di coordinare i rapporti tra Autorità di bacino, Stato e Regioni, proprio ai fini della redazione dei piani di bacino. A tal fine, le Autorità di bacino e le Regioni predispongono un programma con i contenuti previsti dall art. 2, L.183/89, per lo sviluppo, il coordinamento e la gestione delle basi conoscitive di supporto alla pianificazione di bacino. I contenuti del programma sono indicati all art. 2 del Decreto. Questa conoscenza base andrà a supportare la definizione del sistema informativo nazionale, di cui all art. 2, co2, L.183/ D. L. 12/10/2000 n Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore della regione Calabria danneggiata dalle calamità idrogeologiche di settembre ottobre 2000 L articolato in esame detta le norme necessarie a far fronte alle più gravi situazioni di rischio idrogeologico evidenziato su tutto il territorio nazionale dopo gli eventi di Sarno e prevede interventi finanziari a favore della popolazione della regione Calabria colpita dai recenti eventi calamitosi. Già il D.L. 180/98, come si è detto, aveva previsto l accelerazione delle procedure rispetto alla legge n. 183/89 sulla difesa del suolo, per individuare le aree a più alto rischio, effettuare una precisa perimetrazione delle stesse e adottare le conseguenti misure di salvaguardia.

20 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 19 L attuazione del decreto legge 180 ha condotto all individuazione di 4079 aree a rischio, in 2078 comuni che sono state perimetrate con cartografia di dettaglio. Su di esse sono state poste misure di salvaguardia per impedire nuovi interventi edilizi. Le misure riguardano le zone vicine a laghi, fiumi o altri corsi d acqua fino ad una distanza di 150 metri. In queste aree saranno consentiti solo gli interventi di messa in sicurezza, le opere di manutenzione e restauro che non aumentino i volumi esistenti, le demolizioni, l ampliamento o la realizzazione di infrastrutture pubbliche essenziali. Con questo decreto il legislatore ha inteso obbligare Regioni e autorità di bacino ad individuare tali aree rendendo immediatamente operative adeguate misure di salvaguardia che potranno essere rimosse solo dopo l espletamento di una opportuna istruttoria. Per tali aree dovranno, altresì, essere predisposti opportuni piani di emergenza (art. 1, co. 1 e 4). I comuni interessati alle predette misure sono indicati nelle tab. A e B allegate al decreto. Tali tabelle, ai sensi del comma 2, possono essere successivamente aggiornate. Della Tabella A fanno parte 189 comuni. Si tratta di enti locali oggetto di ordinanze di protezione civile (per il Molise è indicato il Comune di Pietrabbondante). La Tabella B comprende invece 101 comuni individuati dai piani straordinari ma in cui non sono state effettuate le perimetrazioni delle zone a rischio. Le stesse severe misure di salvaguardia sono poi previste per le aree ad alta probabilità di inondazione come definite nell atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. 29/9/98. Al fine di rendere più spedita l adozione dei piani in materia di rischio idrogeologico, è stata prevista la convocazione di un apposita conferenza di servizi (art. 1, co. 3). Si prevede, inoltre, al comma 5, uno stanziamento di risorse per l anno 2000 (110 miliardi), per favorire il completamento degli interventi urgenti previsti dall art. 1, co. 2, del presente decreto legge, finalizzati alla messa in sicurezza delle aree ad elevato rischio. Il co. 6, art. 1, prevede invece la facoltà di adottare le ordinanze di cui all art. 5, L. 225/92, per assicurare il completamento dei programmi disciplinati dall art. 7, co.

21 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 20 2, D.L. 180/98, concernenti il potenziamento delle reti di monitoraggio idro-meteopluviometrico in tempo reale. Per consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi, ossia la realizzazione di sistemi di preallarme e allarme ai fini di protezione civile, il co. 6, autorizza anche una spesa di 30 miliardi per il A completamento delle misure ritenute necessarie per prevenire fenomeni calamitosi idrogeologici, la disposizione di cui al comma 7, prevede la predisposizione a cura del dipartimento per la Protezione civile e con l ausilio del Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del C.N.R., di un programma per garantire la copertura del territorio nazionale attraverso radar meteorologici. A tal fine sono inoltre stanziati 50 miliardi, 25 per il 2001 ed altrettanti per il L art. 2 detta norme in materia di polizia idraulica imponendo un attività straordinaria di sorveglianza sui corsi d acqua demaniali attraverso l espletamento di sopralluoghi sistematici, facendo particolare riferimento alle situazioni di maggiore allarme. Le rilevazioni dovranno essere effettuate ponendo particolare attenzione, fra le altre cose, alle opere ed agli insediamenti presenti nell alveo, ai restringimenti delle sezioni di deflusso, alle situazioni di impedimento del normale deflusso delle acque e all apertura delle cave. L art. 3 prevede ulteriori forme di controllo rivolte ad accertare lo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti. I risultati delle rilevazioni sono poi trasmessi al comitato dei ministri di cui all art. 4 della L.183/ Legge 11/12/2000 n Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12/10/2000 n 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre. L ultima produzione normativa in materia è rappresentata dalla Legge 365/2000 che ha convertito il D.L. 279/2000.

22 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 21 Alcune variazioni ed integrazioni sono intervenute in vari comparti dell articolato, ma sostanzialmente lo spirito della norma è rimasto il medesimo. Nell art. 1 sono state apportate modifiche per quanto concerne i parametri per le misure da adottare per le zone vicino ai laghi, fiumi o altri corsi d acqua. Rilevante è la variazione dei termini per l adozione dei piani stralcio per l assetto idrogeologico. Detto termine è stato anticipato al 30/4/2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente all entrata in vigore della legge di conversione del decreto ovvero entro e non oltre 6 mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, sulla base degli atti e dei pareri disponibili. La legge, ha inoltre prescritto ai fini dell adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, la convocazione da parte delle regioni di una conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell autorità di bacino. (art.1 bis, co 3). La conferenza così convocata esprimerà un parere sul progetto di piano prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere terrà conto di quanto previsto dall art. 18, co 9, della L. 183/89. Il comitato istituzionale di cui all art. 12, co 2, lett a), della L. 183/89, terrà conto delle determinazioni della conferenza in sede di adozione del piano, in ossequio all unitarietà della pianificazione di bacino. (art. 1 bis, co 4). Le determinazioni assunte dal comitato istituzionale, esaminate nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici. Va altresì evidenziato che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le regioni, di intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo Forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnico erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l emergenza rifiuti, provvedono ad una ricognizione lungo i corsi d acqua e le relative pertinenze identificando gli interventi di manutenzione più urgenti.

23 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 22 L attività di coordinamento è svolta dall Autorità di bacino competente che assicura il necessario raccordo con le iniziative in corso con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati. Entro i 30 giorni successivi l Autorità di bacino verifica che i piani stralcio contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio, provvedendo, se necessario, a porre in essere gli opportuni correttivi ed integrazioni, informando di ciò il Comitato dei Ministri di cui all art. 4 L.183/89. Entro 90 giorni L Autorità di bacino informa i sindaci dei comuni compresi nel territorio di competenza della situazione di rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale. 2 VALUTAZIONE DELL ESISTENZA DEL QUADRO ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2.1 Lineamenti generali Come ampiamente evidenziato nell escursus normativo sopra riportato, la legge 183/89 ha introdotto un organica disciplina per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo attraverso la disciplina di 3 settori di intervento: - modifica della struttura del Ministero dei lavori pubblici e trasformazione della Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici nella Direzione generale della Difesa del suolo, con funzioni coordinate a quelle già spettanti al Ministero dell ambiente; - delimitazione dei compiti e dell organizzazione dei servizi tecnici nazionali (idrografico e mareografico, sismico,dighe, geologico), di cui sono fissati i raccordi con gli altri organi tecnici dello stato e con strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore nonchè con il corpo forestale dello Stato;

24 Regione Molise Studio del Rischio Idrogeologico nella Regione 23 - regolamentazione degli usi del suolo e delle acque secondo parametri di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela dell ambiente per gli aspetti connessi agli usi medesimi. Gli interventi vengono programmati secondo piani di bacino (nazionali, interregionali, regionali) la cui gestione fa capo a nuove strutture, amministrative e tecniche, a livello centrale ed interregionale, mentre i piani di rilievo regionale sono lasciati integralmente alla disciplina delle Regioni. La pianificazione di bacino si colloca al di sopra degli strumenti di pianificazione ambientale in una prospettiva di coordinamento delle diverse funzioni di tutela dell ambiente e degli interessi ad esso sottesi, sia pure nell ambito di ciascun bacino in cui è ripartito il territorio nazionale. La legge definisce il piano di bacino quale piano territoriale di settore, nel senso che esso può intervenire solo in quei settori e per quelle finalità che sono indicate dallo stesso testo normativo. Il piano però non può sostituirsi agli strumenti urbanistici nella indicazione delle direttive generali e degli obiettivi specifici riferibili all assetto del territorio, non ha quindi natura di piano urbanistico in senso proprio. I suoi obiettivi sono sempre di carattere ambientale in senso ampio e, nel perseguimento di tali obiettivi, il piano può effettuare anche valutazioni di carattere urbanistico,prevalendo in questo caso su tutti i piani urbanistici, generali e di settore. L art. 17, co 6, della legge 183/89 demanda alle Regioni l emanazione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. o nei Bollettini ufficiali dell approvazione del piano di bacino delle disposizioni eventualmente necessarie per l attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni e le Regioni, in caso di inerzia degli altri enti territoriali, entro nove mesi dalla pubblicazione, devono provvedere d ufficio all adeguamento degli strumenti di piano.

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