(Stato 11 luglio 2000) Confini tra il lago, gli immissari e l emissario. del Monte Bianco a Ginevra. naturali del lago.

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1 Traduzione 1 Regolamento d applicazione dell Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano Proposto della Commissione franco-svizzera il 17 marzo 1995 Conchiuso con scambio di note il 7/17 novembre Entrato in vigore il 1 gennaio 1996 (Stato 11 luglio 2000) Art. 1 Confini tra il lago, gli immissari e l emissario 1 Il confine tra il lago e l emissario Rodano è costituito dal lato a monte del ponte del Monte Bianco a Ginevra. 2 Il confine tra il lago e i suoi immissari è costituito dal prolungamento delle rive naturali del lago. Art. 2 Zone di protezione 1 Le autorità competenti dei due Stati (in seguito autorità competenti) definiscono le zone di protezione: a) nelle quali la pesca è vietata durante tutto l anno o durante una parte di esso; b) nelle quali l habitat dei pesci, segnatamente i luoghi che presentano un importanza particolare per la riproduzione e la crescita, deve essere salvaguardato da ogni influsso nocivo. 2 È vietato pescare all interno dei canneti e delle riserve naturali. Art. 3 Attrezzi e mezzi di pesca dei pescatori professionisti 1 Ciascuno Stato definisce gli attrezzi autorizzati per la pesca professionale sul suo territorio. Tuttavia l impiego di nuovi tipi di attrezzi o l aumento della capacità di pesca degli attrezzi in uso al momento dell applicazione del presente Regolamento sottostanno al parere preliminare della Commissione consultiva. 2 La misurazione delle maglie deve essere effettuata con uno strumento sul quale si possono leggere anche i millimetri. La dimensione calcolata secondo la procedura descritta di seguito non deve essere inferiore a quella minima autorizzata. RU IL testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RS RS

2 Pesca 3 Le reti possono avere unicamente maglie quadrate o a losanga. La verifica della dimensione delle maglie deve essere effettuata su reti precedentemente bagnate mediante permanenza in acqua. Per procedere alla misurazione occorre tendere, nel senso della lunghezza, una maglia della rete, senza tuttavia tirarla: si misura la distanza fra due nodi in diagonale; la misurazione va ripetuta per le quattro maglie contigue. Il risultato di ognuna delle cinque misurazioni viene poi diviso per due. Tutta l operazione va ripetuta su un altra parte della rete. La media delle dieci misure così ottenute dà la dimensione delle maglie della rete. 4 Nei bertovelli a maglie quadrate, rettangolari o esagonali, si misura invece la distanza più corta fra due lati paralleli della maglia, senza tener conto dello spessore del filo. La misurazione viene ripetuta su nove maglie contigue: la media delle dieci misure così ottenute dà la dimensione delle maglie del bertovello. Art. 4 Mezzi di pesca dei pescatori sportivi I pescatori sportivi possono impiegare unicamente i seguenti mezzi di pesca: a) tre canne a scelta fra le seguenti, che possono essere impiegate unicamente dalla riva o da un natante immobile: con lenza galleggiante, con lenza da lancio, con lenza da fondo o con piombini normali, con lanzettera (gambe) o con cosacco (plombier); ciascuna lenza può essere provvista al massimo di sei ami della lunghezza massima di 15 mm tra la punta e il gambo, indipendentemente dal numero di punte; b) quattro lenze da traino per natante, provviste al massimo di venti esche artificiali munite al massimo di due ami semplici, doppi o tripli; c) un guadino dal diametro massimo di 75 cm utilizzabile unicamente per tirare fuori dall acqua pesci che hanno già abboccato o per pescare esche per uso personale; d) due bottiglie per pesci da esca o acchiappamosche, dalla capacità massima unitaria di tre litri, utilizzabili unicamente per pescare esche per uso personale; e) sei bilance per gamberi, dal diametro massimo di 30 cm. Art. 5 Sistemi e mezzi vietati È vietato catturare i pesci con le mani e utilizzare per la pesca: a) sostanze destinate a stordire i pesci, esplosivi, sostanze tossiche o la corrente elettrica; b) armi da fuoco; c) attrezzi per arpionare o ferire i pesci; d) lacci; e) prodotti chimici oppure mezzi ottici o acustici che servono ad attirare i pesci; f) attrezzi per la pesca subacquea. 2

3 Nel Lago Lemano Regolamento d applicazione Art. 6 Apparecchi vietati È vietato detenere qualsiasi tipo di apparecchio di sondaggio a onde o sonar sui natanti utilizzati per la pesca con la paranza o con la bedina oppure su un natante che partecipa a detta pesca. Art. 7 Lunghezza minima dei pesci 1 La lunghezza del pesce è misurata dall apice del muso all estremità della pinna caudale naturalmente spiegata. 2 I pesci delle specie elencate in seguito possono essere catturati soltanto se raggiungono la seguente lunghezza minima: a) trota di lago o di fiume (Salmo trutta) 35 cm; b) salmerino alpino (Salvelinus alpinus) 27 cm; c) temolo comune (Thymallus thymallus) 30 cm; d) coregone (Coregonus sp.) 30 cm; e) luccio (Esox lucius) 50 cm; f) pesce persico (Perca fluviatilis) 15 cm. 3 I pesci che non raggiungono la lunghezza minima devono essere immediatamente e accuratamente rimessi in acqua. Il piano di gestione contiene disposizioni particolari sui pesci persici catturati da pescatori sportivi. 4 La pesca del gambero europeo a zampe bianche (Austropotamobius pallipes) e di quello a zampe rosse (Astacus astacus) è vietata. Art. 8 Periodi di protezione 1 La pesca dei pesci delle specie elencate in seguito è vietata durante i periodi seguenti: a) salmonidi: trota (Salmo trutta), da metà ottobre a metà gennaio; salmerino alpino (Salvelinus alpinus) e coregone (Coregonus sp.) b) temolo comune (Thymallus thymallus) dal 1 marzo al 14 maggio; c) luccio (Esox lucius) dal 1 aprile al 10 maggio. 2 Le autorità competenti fissano, su proposta della Commissione consultiva, la data precisa dell inizio e della fine del periodo di protezione dei salmonidi, tenendo conto del censimento ornitologico internazionale. 1l periodo di protezione deve durare almeno 89 giorni consecutivi. 3 Gli attrezzi dei pescatori professionisti destinati a catturare i salmonidi possono essere levati anche il primo giorno del periodo di protezione dei salmonidi; i salmonidi catturati possono essere portati a terra. 4 I pesci catturati durante il periodo in cui sono protetti, devono essere immediatamente e accuratamente rimessi in acqua. 3

4 Pesca 5 Durante il periodo di protezione dei salmonidi, la pesca con lenze da traino è vietata. 6 Sottò la responsabilità delle autorità competenti, è tuttavia possibile praticare la pesca di riproduttori a scopo di ripopolamento. Art. 9 Deroghe 1 Le autorità competenti possono, di comune accordo e a titolo eccezionale, autorizzare, sotto il loro controllo, deroghe al presente Regolamento nei casi seguenti: a) misure intese a ristabilire un equilibrio fra le specie ittiche; b) misure giustificate sotto il profilo ecologico o destinate ad assicurare una gestione razionale del patrimonio ittico. 2 Per permettere studi scientifici, le autorità competenti possono, a titolo eccezionale, derogare al presente Regolamento. Art. 10 Clausola abrogatoria Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello del 17 novembre Approvato dalla Commissione consultiva Losanna, 17 marzo [RU ] 4

5 Nel Lago Lemano Regolamento d applicazione Piano di gestione ittica quinquennale relativo all Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano (1 gennaio dicembre 2000) La Commissione consultiva per la pesca nel lago Lemano, considerato che l avvenire delle specie ittiche deve essere assicurato col mantenimento di un numero sufficiente di pesci che abbiano raggiunto la lunghezza di riproduzione, considerato che l intensità della pesca deve essere regolata in modo tale da disporre di più classi d età pescabili, considerato che la pesca praticata da pescatori sportivi deve essere tenuta presente nella valutazione dell entità della pesca, considerato che questa pesca deve rimanere puramente sportiva, senza fini di commercializzazione del pesce, e che la quantità di pesce catturato deve limitarsi al fabbisogno familiare, considerato che è opportuno tener conto degli attrezzi attualmente impiegati, nella misura in cui i principi di gestione summenzionati e i fini fissati dall articolo 2 dell Accordo non siano fondamentalmente messi in discussione, visto l articolo 4 dell Accordo, propone le seguenti disposizioni: Capitolo I Gestione del pesce persico Art. 1 Reti (insieme di reti per la pesca del pesce persico) 1 Per la pesca del pesce persico, i pescatori professionisti possono utilizzare al massimo dieci reti, le cui maglie sono comprese fra 23 e 32 mm. Soltanto sei reti possono avere maglie inferiori a 26 mm. Le dimensioni massime delle reti non devono superare 100 m di lunghezza e 2 m di altezza. Una rete di 100 m di lunghezza può essere sostituita da due reti di 50 m di lunghezza. Per il resto valgono le seguenti limitazioni: a) dal 1 al 30 aprile e dal 1 giugno al 31 ottobre le reti non possono essere posate a più di 35 m di profondità; b) dal 1 novembre al 31 marzo le reti non possono essere posate a più di 45 m di profondità; c) dal 1 al 30 aprile soltanto quattro reti possono essere posate a meno di 15 m di profondità; 5

6 Pesca d) l impiego delle reti è vietato dal 1 al 31 maggio. 2 In zone ben delimitate, gli Stati possono, di comune accordo, derogare alle disposizione del capoverso 1, lettere a) e b) del presente articolo, a condizione che siano prese tutte le misure per preservare i salmonidi. Art. 2 Paranza 1 I bracci della paranza non devono misurare più di 100 m di lunghezza ciascuno e non più di 20 m di altezza, il sacco non più di 20 m di profondità. 2 Le dimensioni delle maglie del sacco della paranza devono essere di almeno 22 mm. 5 3 L impiego della paranza è regolato come segue: a) è autorizzato dal lunedì al sabato alle ore 12.00; b) è vietato dal 1 novembre al 31 maggio; nelle zone in cui il fondo è particolarmente ripido, le autorità competenti dei due Stati (in seguito autorità competenti) possono tuttavia autorizzare l impiego della paranza dal 1 al 30 aprile; c) è sempre vietato nelle zone del lago in cui la profondità supera 35 m; d) il sacco della paranza può essere tirato nella barca soltanto dopo aver lasciato fuggire i pesci in grado di attraversare le maglie. Art. 3 Bertovelli 1 I pescatori professionisti sono autorizzati ad impiegare al massimo 6 bertovelli con maglie di almeno 23 mm. 2 Dal 1 al 31 maggio, è autorizzato un solo bertovello per pescatore. 3 Il volume di un bertovello non può eccedere 4 m 3, dispositivo d entrata compreso. Art. 4 Lenze La pesca del pesce persico con lenze è vietata dal 1 al 31 maggio. Art. 5 Limitazione delle catture ad opera dei pescatori sportivi 1 Le catture ad opera dei pescatori sportivi sono limitate a 80 pesci persici al giorno per pescatore. 2 Ogni pesce persico catturato dai pescatori sportivi deve essere serbato e non può in alcun caso essere rimesso nell acqua, nemmeno se la sua lunghezza è inferiore a 15 cm. 5 Nuovo testo giusta la modifica in vigore dal 24 set (RU ). 6

7 Nel Lago Lemano Regolamento d applicazione Art. 6 Principio della gestione mirata Le autorità competenti valutano l importanza delle popolazioni di pesci persici nonché l età e la crescita di tali pesci. Sulla base di tale valutazione possono prendere, di comune accordo, misure intese a limitare l intensità della pesca del pesce persico, in particolare aumentando la lunghezza minima che ne permette la cattura. Capitolo II Gestione dei salmonidi (in generale) Art. 7 Tramagli 1 I pescatori professionisti non possono impiegare più di 8 tramagli di 120 m di lunghezza per 20 m di altezza al massimo con maglie di almeno 48 mm. 2 L impiego dei tramagli è regolato come segue: a) è vietato durante il periodo di protezione dei salmonidi; b) è autorizzato soltanto nelle zone del lago in cui la profondità supera 30 m; c) la posa di questi attrezzi è autorizzata a partire dalle ore e la levata deve avvenire entro le ore Art. 8 Bedina 1 I bracci della bedina non devono misurare più di 120 m di lunghezza e 40 m di altezza, il sacco non più di 25 m di profondità. Le maglie devono misurare almeno 35 mm per il sacco e almeno 40 mm per i bracci. 2 L impiego della bedina è vietato: a) durante il periodo di chiusura della pesca dei salmonidi; b) nelle zone dei salmerini dalla data dell apertura della pesca dei salmonidi al 31 gennaio; c) dal 15 aprile al 30 giugno, a meno di 100 m dalla riva e nelle acque con una profondità inferiore a 30 m. 3 È vietato ancorare la bedina a più di 1000 m dalla riva. 4 L impiego della bedina è autorizzato dal lunedì al sabato alle ore Il sacco della bedina può essere tirato nella barca soltanto dopo aver lasciato fuggire i pesci in grado di attraversare le maglie. 7

8 Pesca Capitolo III Gestione delle trote Art. 9 Reti 1 I pescatori professionisti non possono impiegare più di 3 reti da trote, di 100 m di lunghezza per 3 m di altezza al massimo con maglie di almeno 48 mm. 2 Queste reti sono autorizzate a partire dalla data di apertura della pesca dei salmonidi fino al 31 marzo. Possono essere tese a filo d acqua. Devono essere posate dopo le ore e levate prima delle ore Devono essere ancorate. Art. 10 Limitazione delle catture ad opera dei pescatori sportivi Le catture ad opera dei pescatori sportivi sono limitate a 8 trote al giorno e a 250 trote all anno per pescatore. Capitolo IV Gestione del salmerino e delle altre specie Art. 11 Reti 1 I pescatori professionisti non possono impiegare più di 10 reti di 100 m di lunghezza per 4,20 m di altezza al massimo con maglie di almeno 32 mm e non più di 4 reti di 100 m di lunghezza per 8 m di altezza al massimo con maglie di almeno 40 mm. 2 Al posto delle reti menzionate nel capoverso precedente, ogni pescatore professionista svizzero può optare per l impiego di 30 reti di 100 m di lunghezza per 2 m di altezza al massimo con maglie di almeno 32 mm. 3 Queste reti devono essere tese sul fondo lasciando uno spazio libero di almeno 2 m fra il bordo superiore della rete e il pelo dell acqua. 4 L impiego di queste reti è vietato durante il periodo di chiusura della pesca dei salmonidi. Art. 12 Limitazione delle catture ad opera dei pescatori sportivi Le catture ad opera dei pescatori sportivi sono limitate a 10 salmerini al giorno e a 250 salmerini all anno per pescatore. Capitolo V Gestione dei gamberi Art. 13 Bilance Il titolare di un permesso di pesca non può impiegare più di 6 bilance per gamberi, dal diametro massimo di 30 cm, che deve controllare in permanenza. 8

9 Nel Lago Lemano Regolamento d applicazione Art. 14 Casse o bertovelli per gamberi Per la cattura di gamberi, il titolare di un permesso di pesca professionale non può impiegare più di 6 casse o bertovelli per gamberi con un volume unitario di 100 litri al massimo, munite di una o due entrate. Art. 15 Trasporto dei gamberi pescati I gamberi pescati nel lago Lemano non possono essere trasportati vivi fuori del piano d acqua. Capitolo VI Segnalazione degli attrezzi Art. 16 In generale Ogni attrezzo da pesca posato o teso nell acqua deve essere munito di un contrassegno galleggiante che permette di identificare il titolare del permesso di pesca. Art. 17 Tramagli I tramagli devono essere segnalati mettendo a un estremità un guidone nero largo 0,40 m e alto 0,70 m, ad almeno 1,40 m sopra il pelo dell acqua, e all altra estremità una luce ordinaria bianca fissa. In caso di accoppiamento di più di 8 tramagli, una luce sarà messa ad ogni estremità. Art. 18 Reti per trote Le reti per trote devono essere segnalate ad ogni estremità nel modo seguente: a) con una luce ordinaria bianca fissa; b) con un galleggiante sormontato da un guidone giallo collocato sull asse della rete a una distanza compresa fra 5 e 10 m dalla luce fissa; le dimensioni del guidone devono essere di almeno 0,40 m di larghezza e di 0,70 m di altezza. li bordo superiore del guidone deve trovarsi ad almeno 1,40 m sopra il pelo dell acqua ed essere teso perpendicolarmente all asta; c) i galleggianti possono essere lasciati al loro posto durante la giornata, ma il guidone giallo deve essere lasciato a guisa di segnale. Art. 19 Piccole reti Le reti da posa tese al di là del declivio devono essere segnalate da galleggianti sormontati da guidoni, collocati ad almeno 0,60 m sopra il pelo dell acqua, di colore rosso dal lato riva, nero dal lato lago. A ovest della linea Yvoire-Promenthouse le autorità competenti possono autorizzare la sostituzione dei guidoni con bandiere di 1 m di lato, di colore rosso dal lato riva. 9

10 Pesca Art. 20 Bertovelli Ogni bertovello deve essere segnalato con un galleggiante bianco sormontato da un guidone bianco collocato ad almeno 0,30 m sopra il pelo dell acqua. Le autorità competenti possono disporre deroghe per i bertovelli posati nei porti. Art. 21 Casse e bertovelli per gamberi Ogni cassa o bertovello per gamberi deve essere segnalato con un galleggiante bianco sormontato da un guidone giallo collocato ad almeno 0,30 m sopra il pelo dell acqua. Le serie dì 6 casse possono essere segnalate con un unico segnale. Capitolo VII Orari di pesca Art. 22 Pescatori sportivi I pescatori sportivi possono iniziare a pescare al più presto mezz ora prima dell alba e devono smettere al più tardi mezz ora dopo il tramonto. Art. 23 Pescatori professionisti 1 Le ore in cui è aperta la pesca professionale e in cui è segnatamente permesso tendere, posare e ritirare le reti e i bertovelli sono le seguenti: quando non vige l ora legale quando vige l ora legale dalle 6.30 alle in gennaio dalle 6.00 alle in febbraio dalle 5.30 alle in marzo dalle 6.30 alle in marzo dalle 6.00 alle in aprile dalle 5.15 alle in maggio dalle 5.00 alle in giugno dalle 5.15 alle in luglio dalle 5.45 alle in agosto dalle 5.00 alle in settembre dalle 6.00 alle in settembre dalle 5.15 alle in ottobre dalle 6.15 alle in ottobre dalle 5.45 alle in novembre dalle 6.30 alle in dicembre 2 La circolazione sul lago è autorizzata mezz ora prima dell orario, purché le reti siano asciutte. 3 Per deroga, i tramagli possono essere ritirati un ora prima dell orario. 10

11 Nel Lago Lemano Regolamento d applicazione Per deroga, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la posa delle reti per pesci persici, con maglie inferiori a 32 mm, è autorizzata un ora e mezzo prima dell orario. 5 Per il trasporto degli attrezzi, delle reti o dei pesci, la circolazione sul lago resta autorizzata mezz ora dopo l orario. Capitolo VIII Rilascio delle autorizzazioni di pesca professionale Art. 24 Requisiti Le autorizzazioni di pesca professionale possono essere rilasciate unicamente alle persone: a) domiciliate nello Stato in cui è presentata la domanda; b) che praticano la pesca personalmente per proprio conto e a titolo di attività principale; c) che non sono già titolari di una tale autorizzazione per acque diverse da quelle dei Lemano. Art. 25 Numero 1 Il numero delle autorizzazioni di pesca professionale è limitato a: a) 107 per la Svizzera; b) 70 per la Francia. 2 Queste quote comprendono le licenze di piccola pesca in Francia e le patenti di prima classe speciale in Svizzera. Tre di tali permessi sono considerati come equivalenti a un autorizzazione rilasciata a un pescatore professionista. Capitolo IX Ricerca, ripopolamento e statistiche Art. 26 Statistiche e controlli delle catture 1 Ogni pescatore professionista è tenuto a compilare il giorno stesso il modulo ufficiale delle statistiche. 2 Ciascuno Stato designa le categorie di pescatori sportivi che devono tenere un agenda di controllo nella quale iscrivono, in modo separato secondo le specie, il numero e il peso dei pesci catturati. 11

12 Pesca Art. 27 Ripopolamento 1 Ciascuno Stato promuove immissioni di pesci destinate a garantire una fauna ittica ottimale. Tali operazioni vanno effettute allo scopo di assicurare una gestione razionale del patrimonio ittico rispettando gli equilibri biologici. 2 I pesci utilizzati a tale scopo devono provenire da riproduttori autoctoni; almeno l 80 per cento delle uova raccolte da riproduttori del lago devono essere utilizzate per il ripopolamento del lago o dei suoi affluenti. 3 Gli obiettivi del piano di ripopolamento annuale sono i seguenti: a) coregone: avannotti; b) salmerino: estivali; c) trota di lago: estivali. Ciascuno Stato partecipa in modo uguale alla realizzazione di questi obiettivi. 4 Il ripopolamento dei salmerini e delle trote di lago può essere effettuato anche con preestivali, tenendo tuttavia conto che un estivale corrisponde a due preestivali. Sono considerati estivali i pesci immessi a partire dal 1 luglio o quelli la cui lunghezza è pari o superiore a 5 cm. Art. 28 Deroghe 1 Le autorità competenti possono, di comune accordo e a titolo eccezionale, autorizzare, sotto il loro controllo, deroghe al presente piano di gestione nei casi seguenti: a) misure intese a ristabilire un equilibrio fra le specie ittiche; b) misure giustificate sotto il profilo ecologico o destinate ad assicurare una gestione razionale del patrimonio ittico. 2 Per permettere studi scientifici, le autorità competenti possono, a titolo eccezionale, derogare al presente piano di gestione. Art. 29 Rapporto annuale Un rapporto sull applicazione del piano di gestione ittica è presentato ogni anno alla Commissione. Approvato dalla Commissione consultiva. Losanna, 17 marzo

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