Carta sociale europea (riveduta)

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1 Serie dei Trttti Europei - n 163 Crt socile europe (rivedut) Strsurgo, 3 mggio 1996 Trduzione non ufficile Prte I Premolo I governi firmtri, memri del Consiglio d'europ: Considerndo che lo scopo del Consiglio d'europ è di relizzre un'unione più strett tr i suoi memri per slvgurdre e promuovere gli ideli ed i principi che rppresentno il loro ptrimonio comune e fvorire il progresso economico socile, in prticolre medinte l difes e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle liertà fondmentli; Considerndo che i sensi dell Convenzione di slvgurdi dei Diritti dell'uomo e delle liertà fondmentli firmt Rom il 4 novemre 1950 e dei suoi Protocolli, gli Stti memri del Consiglio d'europ hnno convenuto di grntire lle loro popolzioni i diritti civili e politici e le liertà specificte in questi strumenti; Considerndo che, con l Crt socile europe pert ll firm Torino il 18 ottore 1991, ed i suoi Protocolli, gli Stti memri del Consiglio d'europ hnno convenuto di ssicurre lle loro popolzioni i diritti socili specificti in questi strumenti per migliorre il loro livello di vit e promuovere il loro enessere; Ricordndo che l Conferenz ministerile dei diritti dell'uomo, svoltsi Rom il 5 novemre 1990 h sottolineto l necessità, d un lto di preservre il crttere indivisiile di tutti i diritti dell'uomo, prescindere se civili, politici, economici, socili o culturli, e d'ltro lto fornire un nuovo impulso ll Crt socile europe; Determinti, secondo qunto deciso nell Conferenz ministerile riunit Torino il 21 e 22 ottore 1991, d ggiornre e d dttre il contenuto mterile dell Crt, per tener conto in prticolre dei fondmentli mutmenti socili verifictisi dl momento dell su dozione; Riconoscendo l'utilità di iscrivere in un Crt modifict, destint sostituire progressivmente l Crt socile europe, i diritti grntiti dll Crt come emendt, i diritti grntiti dl Protocollo ddizionle del 1988 e di ggiungere nuovi diritti, Hnno convenuto qunto segue: Le Prti riconoscono come oiettivo di un politic che perseguirnno con tutti i mezzi utili, livello nzionle ed internzionle, l relizzzione di condizioni tte grntire l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi:

2 1 Ogni person deve vere l possiilità di gudgnrsi l vit con un lvoro liermente intrpreso. 2 Tutti i lvortori hnno diritto d eque condizioni di lvoro. 3 Tutti i lvortori hnno diritto ll sicurezz ed ll'igiene sul lvoro. 4 Tutti i lvortori hnno diritto d un'equ retriuzione che ssicuri loro ed lle loro fmiglie un livello di vit soddisfcente. 5 Tutti i lvortori e dtori di lvoro hnno diritto di ssocirsi liermente in seno d orgnizzzioni nzionli o internzionli per l tutel dei loro interessi economici e socili. 6 Tutti i lvortori e dtori di lvoro hnno diritto di negozire collettivmente. 7 I mini e gli dolescenti hnno diritto d un specile tutel contro i pericoli fisici e morli cui sono esposti. 8 Le lvortrici, in cso di mternità, hnno diritto d un specile protezione. 9 Ogni person h diritto d deguti mezzi di orientmento professionle, per iutrl scegliere un professione in conformità con le sue ttitudini personli ed i suoi interessi. 10 Ogni person h diritto d deguti mezzi di formzione professionle. 11 Ogni person h diritto di usufruire di tutte le misure che le consentno di godere del miglior stto di slute otteniile. 12 Tutti i lvortori ed i loro venti diritto hnno diritto ll sicurezz socile. 13 Ogni person sprovvist di risorse sufficienti h diritto ll'ssistenz socile e medic. 14 Ogni person h diritto di eneficire di servizi socili qulificti. 15 Ogni person porttrice di hndicp h diritto ll'utonomi, ll'integrzione socile ed ll prtecipzione ll vit dell comunità. 16 L fmigli, in qunto cellul fondmentle dell società, h diritto d un'degut tutel socile, giuridic ed economic per grntire il suo pieno sviluppo. 17 I mini e gli dolescenti hnno diritto d un'degut protezione socile, giuridic ed economic. 18 I cittdini di un delle Prti hnno diritto di esercitre sul territorio di un'ltr Prte ogni ttività fini di lucro prità di condizioni con i cittdini di quest'ultim prte, con riserv di ogni limitzione fondte su seri motivi di ntur economic o socile. 19 I lvortori migrnti cittdini di un delle Prti e le loro fmiglie hnno diritto ll protezione ed ll'ssistenz sul territorio di ogni ltr Prte. 20 Tutti i lvortori hnno diritto ll prità di opportunità e di trttmento in mteri di lvoro e di professione senz discriminzioni fondte sul sesso. 21 I lvortori hnno diritto ll'informzione ed ll consultzione in seno ll'impres. 2

3 22 I lvortori hnno diritto di prtecipre ll determinzione ed l migliormento delle condizioni di lvoro e dell'miente di lvoro nell'impres. 23 Ogni person nzin h diritto d un protezione socile. 24 Tutti i lvortori hnno diritto d un tutel in cso di licenzimento. 25 Tutti i lvortori hnno diritto ll tutel dei loro crediti in cso d'insolvenz del dtore di lvoro. 26 Tutti i lvortori hnno diritto ll dignità sul lvoro. 27 Tutte le persone che hnno responsilità di fmigli e che esercitno o desiderno esercitre un'ttività lvortiv hnno diritto di frlo senz essere soggette discriminzioni e per qunto possiile senz che vi sino conflitti tr il loro lvoro e gli impegni fmiliri. 28 I rppresentnti dei lvortori nell'impres hnno diritto d un tutel contro gli tti suscettiili di recr loro pregiudizio e devono poter vvlersi di degute strutture per esercitre le loro funzioni. 29 Tutti i lvortori hnno diritto di essere informti e consultti nelle procedure di licenzimenti collettivi. 30 Ogni person h diritto ll protezione dll povertà e dll'emrginzione socile. 31 Tutte le persone hnno diritto ll'itzione. Prte II Le Prti s'impegnno considerrsi vincolte, come previsto nell prte III, dgli olighi derivnti di seguenti rticoli e prgrfi. Articolo 1 Diritto l lvoro Per grntire l'effettivo esercizio del diritto l lvoro, le Prti s'impegnno: 1 riconoscere, tr i loro principli oiettivi e responsilità, l relizzzione ed il mntenimento del livello più elevto e più stile possiile dell'impiego in vist dell relizzzione del pieno impiego; 2 tutelre in modo efficce il diritto del lvortore di gudgnrsi l vit con un lvoro liermente intrpreso; 3 istituire o mntenere servizi grtuiti in mteri di occupzione per tutti i lvortori; 4 d ssicurre o fvorire un orientmento, un formzione ed un ridttmento professionle deguti. Articolo 2 Diritto d eque condizioni di lvoro Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto d eque condizioni di lvoro, le Prti s'impegnno: 1 fissre un durt rgionevole per il lvoro giornliero e settimnle in vist di ridurre grdulmente l settimn lvortiv condizione che ciò si consentito dll'umento dell produttività e dgli ltri fttori in gioco; 3

4 2 prevedere giorni festivi retriuiti; 3 grntire il godimento di ferie nnuli retriuite di un minimo di quttro settimne; 4 d eliminre i rischi inerenti i lvori pericolosi o insluri e, qundo tli rischi hon possno essere eliminti o sufficientemente ridotti, grntire i lvortori impiegti in tli occupzioni si un riduzione dell durt del lvoro si ferie retriuite supplementri; 5 grntire un riposo settimnle che coincid per qunto possiile con il giorno dell settimn generlmente mmesso come giorno di riposo dll trdizione o dgli usi del pese o dell regione; 6 vigilre che i lvortori sino informti per iscritto il prim possiile ed in ogni modo non oltre due mesi dopo l'inizio del lvoro rigurdo gli spetti essenzili del contrtto o del rpporto d'impiego; 7 fre in modo che i lvortori che svolgono un lvoro notturno eneficino di misure che tengno conto del crttere prticolre di detto lvoro. Articolo 3 Diritto ll sicurezz e ll'igiene sul lvoro Per grntire l'effettivo esercizio del diritto ll sicurezz ed ll'igiene sul lvoro, le Prti s'impegnno, in consultzione con le orgnizzzioni di dtori di lvoro e di lvortori: 1 definire, tture e riesminre periodicmente un politic nzionle coerente in mteri di sicurezz, di slute dei lvortori e dell'miente di lvoro. Quest politic vrà come scopo fondmentle di migliorre l sicurezz e l'igiene professionle e di prevenire gli incidenti ed i dnni ll slute che derivno dl lvoro, sono legti l lvoro o soprvvengono durnte il lvoro, in prticolre riducendo l minimo le cuse di pericoli inerenti ll'miente di lvoro; 2 promulgre regolmenti di sicurezz e d'igiene; 3 promulgre misure di controllo sull'ppliczione di questi regolmenti; 4 promuovere l'istituzione progressiv sul lvoro di servizi snitri con funzioni sostnzilmente preventive e di consulenz per tutti i lvortori. Articolo 4 Diritto d un'equ retriuzione Per grntire l'effettivo esercizio del diritto d un'equ retriuzione, le Prti s'impegnno: 1 riconoscere il diritto dei lvortori d un retriuzione sufficiente tle d grntire d essi e lle loro fmiglie un livello di vit dignitoso; 2 riconoscere il diritto dei lvortori d un tsso retriutivo mggiorto per le ore di lvoro strordinrio d eccezione di lcuni csi prticolri; 3 riconoscere il diritto, dei lvortori mschili e femminili prità di lvoro per un lvoro di pri importnz; 4 riconoscere il diritto di tutti i lvortori d un rgionevole periodo di prevviso nel cso di cesszione del lvoro; 5 d utorizzre trttenute sui slri solo lle condizioni e nei limiti stiliti dll legislzione o dll regolmentzione nzionle, ovvero d convenzioni collettive o sentenze ritrli. 4

5 L'esercizio di questi diritti deve essere grntito si d convenzioni collettive liermente concluse si d meccnismi legli di determinzione dei slri, si in ogni ltro modo conforme lle condizioni nzionli. Articolo 5 Diritti sindcli Per grntire o promuovere l liertà dei lvortori e dei dtori di lvoro di costituire orgnizzzioni locli, nzionli o internzionli per l protezione dei loro interessi economici e socili ed derire queste orgnizzzioni, le Prti s'impegnno ffinché l legislzione nzionle non pregiudichi quest liertà né si pplict in modo d pregiudicrl. L misur in cui le grnzie previste nel presente rticolo si pplichernno ll polizi srà determint dll legislzione o dll regolmentzione nzionle. Il principio dell'ppliczione di queste grnzie i memri delle forze rmte e l misur in cui sonno pplicte quest ctegori di persone è primenti determint dll legislzione o dll regolmentzione nzionle. Articolo 6 Diritto di negozizione collettiv Per grntire l'effettivo esercizio del diritto di negozizione collettiv, le Prti s'impegnno: 1 fvorire consultzioni pritetiche tr lvortori e dtori di lvoro; 2 promuovere, qulor ciò si necessrio ed utile, le procedure di negozizione volontri tr i dtori di lvoro e le orgnizzzioni di dtori di lvoro d un lto e le orgnizzzioni di lvortori d'ltro lto, per disciplinre con convenzioni collettive le condizioni di lvoro; 3 fvorire l'istituzione e l'utilizzzione di degute procedure di concilizione e di ritrto volontrio per l soluzione delle vertenze di lvoro; e riconoscono : 4 il diritto dei lvortori e dei dtori di lvoro d'intrprendere zioni collettive in cso di conflitti d'interesse, compreso il diritto di sciopero, ftti slvi gli olighi eventulmente derivnti dlle convenzioni collettive in vigore. Articolo 7 Diritto dei mini e degli dolescenti d un tutel Per grntire l'effettivo esercizio del diritto dei mini e degli dolescenti d un tutel, le Prti s'impegnno: 1 fissre 15 nni l'età minim di mmissione l lvoro; sono tuttvi mmesse deroghe per i mini impiegti in determinti lvori leggeri che non mettono repentglio l loro slute, morlità o istruzione; 2 fissre 18 nni l'età minim di mmissione l lvoro per lcune occupzioni considerte come pericolose o insluri; 3 vietre che i mini ncor in età d'istruzione oligtori sino utilizzti per lvori che li privno del pieno eneficio di tle istruzione; 4 limitre l durt dell'ttività lvortiv dei lvortori di età inferiore 18 nni in modo che corrispond lle loro esigenze di sviluppo ed in prticolre i fisogni dell loro formzione professionle; 5 riconoscere il diritto dei giovni lvortori e degli pprendisti d un'equ retriuzione o d un degut indennità; 5

6 6 prevedere che le ore che gli dolescenti destinno ll formzione professionle durnte il normle orrio di lvoro, con l'utorizzzione del dtore di lvoro, sino considerte incluse nell giornt lvortiv; 7 fissre in un minimo di quttro settimne l durt delle ferie nnuli retriuite dei lvortori di età inferiore 18 nni; 8 vietre l'impiego di lvortori di età inferiore 18 nni in lvori notturni, slvo per lcuni lvori stiliti dll legislzione o dll regolmentzione nzionle; 9 prevedere che i lvortori di età inferiore 18 nni occupti in tluni lvori stiliti dll legislzione o dll regolmentzione nzionle sino sottoposti d un regolre controllo medico; 10 d ssicurre un specile protezione contro i pericoli fisici e morli cui i mini e gli dolescenti sono esposti ed in prticolre contro quelli che risultno direttmente o indirettmente dl loro lvoro. Articolo 8 Diritto delle lvortrici mdri d un tutel Per grntire l'effettivo esercizio del diritto delle lvortrici mdri d un tutel, le Prti s'impegnno: 1 grntire lle lvortrici prim e dopo i1 prto, un periodo di riposo di un durt totle come minimo di quttordici settimne, si con un congedo retriuito si medinte degute prestzioni di sicurezz socile o con fondi pulici; 2 considerre illegle l notific di licenzimento d un donn d prte di un dtore di lvoro nel periodo compreso tr il momento in cui l donn comunic l su grvidnz l dtore di lvoro e l fine del suo congedo di mternità, o d un dt tle che il termine di prevviso scd in detto periodo; 3 grntire che le mdri che llttno i figli possno usufruire tl fine di puse sufficienti; 4 regolmentre il lvoro notturno delle donne incinte, di quelle che hnno recentemente prtorito o che llttno i figli; 5 vietre l'impiego di donne incinte o che hnno recentemente prtorito o che llttno i loro figli, in lvori sotterrnei nelle miniere ed in ogni ltro lvoro crttere pericoloso, inslure o fticoso, ed prendere degute misure per proteggere i diritti di queste donne in mteri di lvoro. Articolo 9 Diritto ll'orientmento professionle Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto ll'orientmento professionle, le Prti s'impegnno procurre o promuovere, come opportuno, un servizio che iuti tutte le persone ivi comprese quelle porttrici di hndicp, risolvere i prolemi reltivi ll scelt di un professione o ll'vvimento professionle, in considerzione delle crtteristiche dell'interessto e delle possiilità offerte dl mercto del lvoro; questo iuto dovrà essere fornito grtuitmente si i giovni compresi i minori in età scolstic, si gli dulti. Articolo 10 Diritto ll formzione professionle Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto ll formzione professionle, le Prti s'impegnno: 6

7 1 d ssicurre o fvorire, come opportuno, l formzione tecnic e professionle di tutte le persone, ivi comprese quelle inili o minorte, in consultzione con le orgnizzzioni professionli di dtori di lvoro e di lvortori, fornendo loro dei mezzi che consentno l'ccesso ll'insegnmento tecnico superiore ed ll'insegnmento universitrio, seguendo unicmente il criterio delle ttitudini individuli; 2 d ssicurre o fvorire un sistem di pprendistto ed ltri sistemi di formzione per i giovni nei differenti posti di lvoro; 3 d dottre o fvorire, come opportuno: provvedimenti deguti ed gevolmente ccessiili per l formzione professionle dei lvortori dulti; provvedimenti specili per l rieduczione professionle dei lvortori dulti, res necessri dl progresso tecnico o d nuovi orientmenti del mercto del lvoro; 4 d dottre o fvorire, come opportuno, specili provvedimenti di riciclggio e di reinserimento per i disoccupti di lung dt; 5 d incentivre l pien utilizzzione dei mezzi previsti medinte le seguenti norme: c d riduzione o olizione di tutti i diritti ed oneri; concessione di ssistenz finnziri nei csi ppropriti; inclusione nel normle orrio di lvoro del tempo destinto i corsi supplementri di formzione che il lvortore frequent durnte il lvoro, su domnd del suo dtore di lvoro; grnzi, per mezzo di un deguto controllo ed in consultzione con le orgnizzzioni professionli di dtori di lvoro e di lvortori, dell'efficci del sistem di pprendistto e di ogni ltro sistem di formzione destinto i giovni lvortori, ed in generle di un'degut tutel per i giovni lvortori. Articolo 11 Diritto ll protezione dell slute Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto ll protezione dell slute, le Prti s'impegnno d dottre si direttmente si in cooperzione con le orgnizzzioni puliche e privte, degute misure volte in prticolre: 1 d eliminre per, qunto possiile le cuse di un slute deficitri; 2 prevedere consultori e servizi d'istruzione rigurdo l migliormento dell slute ed llo sviluppo del senso di responsilità individule in mteri di slute; 3 prevenire, per qunto possiile, le mlttie epidemiche, endemiche e di ltr ntur, nonché gli infortuni. Articolo 12 Diritto ll sicurezz socile Per grntire l'effettivo esercizio del diritto ll sicurezz socile, le Prti s'impegnno: 1 stilire o mntenere un regime di sicurezz socile; 7

8 2 mntenere il regime di sicurezz socile d un livello soddisfcente lmeno ugule quello richiesto per l rtific del Codice europeo di sicurezz socile; 3 d doperrsi per elevre progressivmente il livello del regime di sicurezz socile; 4 prendere provvedimenti, medinte l conclusione di deguti ccordi ilterli o multilterli o con ltri mezzi, ftte slve le condizioni stilite in tli ccordi, per grntire: l prità di trttmento tr i cittdini di ciscun delle Prti ed i cittdini delle ltre Prti per qunto concerne i diritti ll sicurezz socile, ivi compres l conservzione dei vntggi concessi dlle legislzioni di sicurezz socile, prescindere dgli spostmenti che le persone tutelte potreero effetture tr i territori delle Prti; l'erogzione, il mntenimento ed il ripristino dei diritti ll sicurezz socile con mezzi quli l totlizzzione dei periodi di contriuzione o di lvoro compiuti secondo l legislzione di ciscun delle Prti. Articolo 13 Diritto ll'ssistenz socile e medic Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto ll'ssistenz socile e medic, le Prti s'impegnno: 1 d ccertrsi che ogni person che non dispone di risorse sufficienti o che non è in grdo di procurrsi tli risorse con i propri mezzi o di riceverli d un'ltr fonte, in prticolre con prestzioni derivnti d un regime di sicurezz socile, poss ottenere un'ssistenz degut e, in cso di mltti, le cure di cui necessit in considerzione delle sue condizioni; 2 d ccertrsi che le persone che eneficino di tle ssistenz non suiscno in rgione di ciò, un diminuzione dei loro diritti politici o socili; 3 prevedere che ciscuno poss ottenere medinte servizi pertinenti di crttere pulico o privto, ogni tipo di consulenz e di iuto personle necessrio per prevenire, eliminre o llevire lo stto di isogno personle e fmilire; 4 d pplicre, prità con i loro concittdini, le disposizioni di cui i prgrfi 1, 2 e 3 del presente rticolo i cittdini delle ltre Prti che si trovno leglmente sul loro territorio in conformità con gli olighi ssunti i sensi dell Convenzione europe di ssistenz socile e medic firmt Prigi l'11 dicemre Articolo 14 Diritto d usufruire di servizi socili Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto d usufruire dei servizi socili, le Prti s'impegnno: 1 d incentivre o orgnizzre i servizi che utilizzno i metodi specifici del servizio socile e che contriuiscono l enessere ed llo sviluppo degli individui e dei gruppi nell comunità nonché l loro dttmento ll'miente socile; 2 d incentivre l prtecipzione di individui e di orgnizzzioni di volontrito o di ltre entità ll crezione o l mntenimento di questi servizi. 8

9 Articolo 15 Diritto delle persone porttrici di hndicp ll'utonomi, ll'integrzione socile ed ll prtecipzione ll vit dell comunità Per grntire lle persone porttrici di hndicp l'effettivo esercizio del diritto ll'utonomi, ll'integrzione socile ed ll prtecipzione ll vit dell comunità, prescindere dll'età e dll ntur ed origine dell loro infermità, le Prti si impegnno in prticolre: 1 d dottre i provvedimenti necessri per somministrre lle persone inili o minorte un orientmento, un'educzione ed un formzione professionle nel qudro del diritto comune ogni qulvolt ciò si possiile oppure, se tle non è il cso, ttrverso istituzioni specilizzte puliche o privte; 2 fvorire il loro ccesso l lvoro con ogni misur suscettiile d'incentivre i dtori di lvoro d ssumere ed mntenere in ttività persone inili o minorte in un normle miente di lvoro e d dttre le condizioni di lvoro i loro isogni o, se ciò fosse impossiile per vi del loro hndicp, medinte l sistemzione o l crezione di posti di lvoro protetti in funzione del grdo di incpcità. Tli misure potrnno giustificre, se del cso, il ricorso servizi specilizzti di collocmento e di ccompgnmento; 3 fvorire l loro complet integrzione e prtecipzione ll vit socile medinte misure, compresi i presidi tecnici, volte sormontre gli ostcoli ll comuniczione ed ll moilità ed consentire loro di vere ccesso i trsporti, ll'itzione, lle ttività culturli e del tempo liero. Articolo 16 Diritto dell fmigli d un tutel socile giuridic ed economic Per relizzre le condizioni di vit, indispensili l pieno sviluppo dell fmigli, cellul fondmentle dell società, le Prti s'impegnno promuovere l tutel economic, giuridic e socile dell vit di fmigli, in prticolre per mezzo di prestzioni socili e fmiliri, di disposizioni fiscli e d'incentivzione ll costruzione di itzioni dttte i fisogni delle fmiglie, di iuto lle coppie di giovni sposi, o di ogni ltr misur pproprit. Articolo 17 Diritto dei mini e degli dolescenti d un tutel socile, giuridic ed economic Per ssicurre i mini ed gli dolescenti l'effettivo esercizio del diritto di crescere in un miente fvorevole llo sviluppo dell loro personlità e delle loro ttitudini fisiche e mentli, le Prti s'impegnno prendere si direttmente si in cooperzione con le orgnizzzioni puliche o privte tutte le misure necessrie e pproprite mirnti: 1 grntire i mini ed gli dolescenti, in considerzione dei diritti e doveri dei genitori, le cure, l'ssistenz, l'istruzione e l formzione di cui necessitno, in prticolre prevedendo l crezione o il mntenimento di istituzioni o di servizi deguti e sufficienti tl fine; c proteggere i mini e gli dolescenti dll negligenz, dll violenz o dllo sfruttmento; d ssicurre un specile protezione e l'iuto dello Stto nei confronti del mino o dell'dolescente, tempornemente o definitivmente privto del suo sostegno fmilire; 2 d ssicurre i mini ed gli dolescenti un insegnmento primrio e secondrio grtuito, fvorendo un regolre frequentzione scolstic. 9

10 Articolo 18 Diritto ll'esercizio di un'ttività fini di lucro sul territorio delle ltre Prti Per ssicurre l'effettivo esercizio di un ltiut fini di lucro sul territorio delle ltre Prti, le Prti s'impegnno: 1 d pplicre con spirito lierle i regolmenti esistenti; 2 semplificre le formlità in vigore ed ridurre o sopprimere i diritti di cncelleri e le ltre tsse che i lvortori strnieri o i loro dtori di lvoro devono pgre; 3 rendere più flessiili, individulmente o collettivmente, le regolmentzioni che disciplinno l'ingggio di lvortori strnieri ; e riconoscono: 4 il diritto di uscit dei loro concittdini desiderosi di esercitre ttività fini di lucro sul territorio delle ltre Prti. Articolo 19 Diritto dei lvortori migrnti e delle loro fmiglie ll protezione ed ll'ssistenz Per ssicurre il concreto esercizio del diritto dei lvortori migrnti e delle loro fmiglie ll protezione ed ll'ssistenz sul territorio di ogni ltr Prte, le Prti s'impegnno: 1 mntenere o d ccertrsi dell'esistenz di deguti servizi grtuiti incricti di ssistere tli lvortori ed in prticolre di fornire loro informzioni estte e di dottre ogni misur utile condizione che l legislzione e l regolmentzione nzionle lo consentno, contro ogni propgnd ingnnevole sull'emigrzione e l'immigrzione; 2 prendere, nei limiti dell loro giurisdizione, deguti provvedimenti per gevolre l prtenz, il viggio, e l'ccoglienz di questi lvortori e delle loro fmiglie e grntire loro, nei limiti dell giurisdizione, i servizi snitri e medici necessri durnte il viggio, nonché uone condizioni d'igiene; 3 promuovere l collorzione tr i servizi socili, pulici o privti second dei csi dei pesi di emigrzione e d'immigrzione; 4 grntire i lvortori di cui sopr che si trovno leglmente sul loro territorio, condizione che tli mterie sino disciplinte dll legislzione o dll regolmentzione o sottoposte l controllo delle utorità mministrtive, un trttmento non meno fvorevole di quello concesso i loro connzionli per le seguenti mterie: retriuzione e ltre condizioni d'impiego e di lvoro; ffilizione lle orgnizzzioni sindcli e godimento dei vntggi offerti dlle convenzioni collettive; c itzione ; 5 grntire i lvortori che si trovno leglmente sul loro territorio un trttmento non meno fvorevole di quello concesso i loro cittdini per qunto rigurd le tsse, le imposte ed i contriuti inerenti l lvoro percepiti titolo del lvortore; 6 d gevolre per qunto possiile il ricongiungimento fmilire del lvortore migrnte utorizzto stilirsi sul territorio; 10

11 7 grntire i lvortori che si trovno leglmente sul loro territorio un trttmento non meno fvorevole di quello concesso i loro cittdini per le zioni legli vertenti su questioni contemplte dl presente rticolo; 8 grntire i lvortori che risiedono regolrmente ul loro territorio che potrnno essere espulsi solo se minccino l sicurezz dello Stto o contrvvengono ll'ordine pulico o l uoncostume; 9 d utorizzre, entro i limiti stiliti dll legislzione, il trsferimento di qulsisi prte dei gudgni e dei risprmi dei lvortori migrnti che questi ultimi desiderno trsferire; 10 d estendere l protezione e l'ssistenz previste dl presente rticolo i lvortori migrnti che lvorno in proprio, condizione che le misure in oggetto sino pplicili tle ctegori; 11 fvorire ed fcilitre l'insegnmento dell lingu nzionle dello Stto di ccoglienz oppure se vi sono diverse lingue, di un di esse, i lvortori migrnti ed i loro fmiliri; 12 fvorire ed fcilitre per qunto possiile, l'insegnmento dell lingu mtern del lvortore migrnte i suoi figli. Articolo 20 Diritto ll prità di opportunità e di trttmento in mteri di lvoro e di professione senz discriminzioni ste sul sesso Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto ll prità di opportunità e di trttmento in mteri di lvoro e di professione, senz discriminzioni ste sul sesso, le Prti s'impegnno riconoscere questo diritto ed prendere degute misure per ssicurre o promuoverne l'ppliczione nei seguenti settori: c d ccesso l lvoro, tutel in cso di licenzimento e reinserimento professionle; orientmento e formzione professionle, riciclggio, ridttmento professionle; condizioni d'impiego e di lvoro, ivi compres l retriuzione; progressione di crrier, ivi compres l promozione. Articolo 21 Diritto ll'informzione ed ll consultzione Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto dei lvortori ll'informzione ed ll consultzione in seno ll'impres, le Prti si impegnno prendere o promuovere misure che consentno i lvortori o i loro rppresentnti, in conformità con l legislzione e l prssi nzionle: di essere regolrmente o tempestivmente informti, in mnier comprensiile, dell situzione economic e finnziri dell'impres che li h ssunti, fermo restndo che potrà essere negt l divulgzione di tlune informzioni suscettiili di recre pregiudizio ll'impres o che potrà essere richiesto che tli informzioni sino considerte riservte; e di essere consultti in tempo utile sulle decisioni previste che potreero pregiudicre sostnzilmente gli interessi dei lvortori, in prticolre quelle che potreero vere conseguenze importnti sull situzione del lvoro nell'impres. 11

12 Articolo 22 Diritto di prtecipre ll determinzione ed l migliormento delle condizioni di lvoro e dell'miente di lvoro Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto dei lvortori di prtecipre ll determinzione ed l migliormento delle condizioni di lvoro e dell'miente di lvoro nell'impres, le Prti s'impegnno prendere o promuovere misure che consentno i lvortori o i loro rppresentnti, in conformità con l legislzione e l prssi nzionle, di contriuire: c d ll determinzione ed l migliormento delle condizioni di lvoro, dell'orgnizzzione del lvoro e dell'miente di lvoro; ll protezione dell slute e dell sicurezz in seno ll'impres; ll'orgnizzzione di servizi e di strutture socili e socio-culturli dell'impres; l controllo dell'osservnz dell regolmentzione in queste mterie. Articolo 23 Diritto delle persone nzine d un protezione socile Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto delle persone nzine d un protezione socile, le Prti s'impegnno prendere o promuovere, si direttmente si in cooperzione con le orgnizzzioni puliche o privte, degute misure volte in prticolre: consentire lle persone nzine di rimnere il più lungo possiile memri pieno titolo dell società, medinte: risorse sufficienti d ssicurre un'esistenz dignitos ed consentir loro di prtecipre ttivmente ll vit pulic, socile e culturle; l divulgzione di informzioni reltive i servizi ed lle gevolzioni esistenti fvore delle persone nzine ed ll possiilità per le stesse di vvntggirsene; consentire lle persone nzine di scegliere liermente il loro modo di vit e di svolgere un'esistenz indipendente nel loro miente itule per tutto il tempo che desiderno e che ciò si possiile, medinte: l disponiilità di itzioni pproprite i loro isogni ed lle loro condizioni di slute o di deguti iuti per l sistemzione dell'itzione; le cure medico-snitrie et i servizi eventulmente richiesti dl loro stto; grntire lle persone nzine che vivono in istituto un'degut ssistenz nel rispetto dell vit privt, e l possiilità di prtecipre ll determinzione delle condizioni di vit nell'istituto. Articolo 24 Diritto d un tutel in cso di licenzimento Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto d un tutel in cso di licenzimento, le Prti s'impegnno riconoscere: il diritto dei lvortori di non essere licenziti senz un vlido motivo legto lle loro ttitudini o ll loro condott o sto sulle necessità di funzionmento dell'impres, dello stilimento o del servizio; il diritto dei lvortori licenziti senz un vlido motivo, d un congruo indennizzo o ltr degut riprzione. 12

13 A tl fine, le Prti si impegnno grntire che un lvortore, il qule riteng di essere stto oggetto di un misur di licenzimento senz un vlido motivo, poss vere un diritto di ricorso contro quest misur dvnti d un orgno imprzile. Articolo 25 Diritto dei lvortori ll protezione dei loro crediti in cso d'insolvenz del loro dtore di lvoro Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto dei lvortori ll tutel dei loro crediti in cso d'insolvenz del dtore di lvoro, le Prti s'impegnno prevedere che i crediti dei lvortori derivnti d contrtti di lvoro o d rpporti di lvoro sino grntiti d un istituto di grnzi o ltr form effettiv di tutel. Articolo 26 Diritto ll dignità sul lvoro Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto di tutti i lvortori ll protezione dell loro dignità sul lvoro, le Prti s'impegnno, in consultzione con le orgnizzzioni di dtori di lvoro e di lvortori: 1 promuovere l pulicizzzione, l'informzione e l prevenzione in mteri di molestie sessuli sul luogo di lvoro o in connessione con il lvoro, e d dottre ogni degut misur per tutelre i lvortori contro tli comportmenti; 2 promuovere l pulicizzzione, l'informzione e l prevenzione in mteri di tti condnnili o esplicitmente ostili o offensivi ripetutmente diretti contro ogni slrito sul luogo di lvoro o in connessione con il lvoro, e d dottre ogni degut misur per tutelre i lvortori contro tli comportmenti; Articolo 27 Diritto dei lvortori venti responsilità fmiliri ll prità di opportunità e di trttmento Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto dei lvortori di entrmi i sessi venti responsilità fmiliri lle prità di opportunità e di trttmento e tr tli lvortori e gli ltri lvorrtori, le Prti s'impegnno : 1 prendere misure pproprite: c per consentire i lvortori venti responsilità fmiliri di entrre e di rimnere nell vit ttiv o di rientrrvi dopo un'ssenz dovut queste responsilità, ivi comprese le misure nel settore dell'orientmento e dell formzione professionle; per tener conto dei loro isogni reltivmente lle condizioni d'impiego ed ll sicurezz socile; per sviluppre o promuovere servizi pulici o privti, in prticolre i nidi d'infnzi ed ltre forme di sorveglinz dei mini; 2 prevedere per ogni genitore l possiilità, nel periodo successivo l congedo per mternità, di usufruire del congedo prentle, l cui durt e condizioni srnno stilite dll legislzione nzionle, dlle convenzioni collettive o secondo l prssi; 3 grntire che le responsilità fmiliri, non possno, in qunto tli, costituite un vlido motivo di licenzimento. 13

14 Articolo 28 Diritto dei rppresentnti dei lvortori d un tutel nell'mito nell'impres ed gevolzioni d concedere loro Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto dei rppresentnti dei lvortori di esercitre le loro funzioni di rppresentnti le Prti s'impegnno grntire che, nell'impres: essi godno di un'effettiv tutel rigurdo d tti che potreero recr loro pregiudizio ivi compreso il licenzimento, e di cui sreero oggetto per vi dell loro qulific o dlle loro ttività di rppresentnti dei lvortori nell'impres; essi usufruiscno di degute strutture per poter esercitre rpidmente e con efficci le loro funzioni in considerzione del sistem di relzioni professionli prevlente nel pese nonché dei isogni, dell'importnz e delle possiilità dell'impres interesst. Articolo 29 Diritto ll'informzione ed ll consultzione nelle procedure di licenzimenti collettivi Per grntire l'effettivo esercizio del diritto dei lvortori d essere informti e consultti in cso di licenzimenti collettivi, le Prti s'impegnno grntire che i dtori di lvoro informino e consultino tempestivmente i rppresentnti dei lvortori prim dei licenzimenti collettivi, rigurdo ll possiilità di evitre i licenzimenti collettivi o di limitre il loro numero e di llevirne le conseguenze, d esempio fcendo ricorso provvedimenti socili di ccompgnmento reltivi in prticolre ll'iuto ll riclssificzione o l reinserimento dei lvortori interessti. Articolo 30 Diritto ll protezione contro l povertà e l'emrginzione socile Per ssicurre l'effettivo esercizio del diritto ll protezione contro l povertà e l'emrginzione socile, le Prti s'impegnno: prendere misure nell'mito di un pproccio glole e coordinto per promuovere l'effettivo ccesso in prticolre l lvoro, ll'itzione, ll formzione professionle, ll'insegnmento, ll cultur, ll'ssistenz socile medic delle persone che si trovno o rischino di trovrsi in situzioni di emrginzione socile o di povertà, e delle loro fmiglie; riesminre queste misure in vist del loro dttmento, se del cso. Articolo 31 Diritto ll'itzione Per grntire l'effettivo esercizio del diritto ll'itzione, le Prti s'impegnno prendere misure destinte: 1 fvorire l'ccesso d un'itzione di livello sufficiente; 2 prevenire e ridurre lo sttus di"senz tetto"in vist di eliminrlo grdulmente; 3 rendere il costo dell'itzione ccessiile lle persone che non dispongono di risorse sufficienti. 14

15 Prte III Articolo A Impegni 1 Con riserv delle disposizioni dell'rticolo B in ppresso, ciscun delle Prti s'impegn: c considerre l prte I dell presente Crt come un dichirzione che determin gli oiettivi di cui perseguirà l relizzzione con ogni mezzo utile, secondo le disposizioni del prgrfo introduttivo di tle prte; considerrsi vincolt d lmeno sei dei nove rticoli seguenti dell prte II dell Crt: rticoli 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20; considerrsi vincolt, su scelt, d un numero supplementre di rticoli o di prgrfi numerti dell prte II dell Crt, condizione che il numero totle degli rticoli e dei prgrfi numerti che l oligno non si inferiore sedici rticoli o sessnttré prgrfi numerti. 2 Gli rticoli o i prgrfi selezionti secondo le disposizioni dei cpoversi ) e c) del prgrfo 1 del presente rticolo srnno notificti l Segretrio generle del Consiglio d'europ l momento del deposito dello strumento di rtific di ccettzione o di pprovzione. 3 Ciscun delle Prti potrà in ogni successivo momento dichirre con un notific indirizzt l Segretrio generle che si consider vincolt d ogni ltro rticolo o prgrfo numerto figurnte nell prte II dell Crt e che non vev ncor ccettto in conformità con le norme del prgrfo 1 del presente rticolo. Tli ulteriori impegni srnno considerti prte integrnte dell rtific, dell'ccettzione o dell'pprovzione e produrrnno gli stessi effetti sin dl primo giorno del mese successivo llo scdere di un periodo di un mese dopo l dt di notific. 4 Ciscun Prte disporrà di un sistem d'ispezione del lvoro deguto lle sue condizioni nzionli. Articolo B Legmi con l Crt socile europe ed il Protocollo ddizionle del Nessun Prte contrente dell Crt socile europe o Prte del Protocollo ddizionle del 5 mggio 1988 può rtificre, ccettre o pprovre l presente Crt senz considerrsi vincolt lmeno dlle disposizioni corrispondenti lle norme dell Crt socile europe e se del cso del Protocollo ddizionle che si er impegnt d osservre. 2 L'ccettzione degli olighi contenuti in qulsisi disposizione dell presente Crt vrà come effetto che, prtire dll dt di entrt in vigore di tli olighi nei confronti dell Prte interesst, l disposizione corrispondente dell Crt socile europe e se del cso del suo Protocollo ddizionle del 1988 cesserà di pplicrsi ll Prte interesst se quest'ultim Prte è vincolt dl primo dei due strumenti predetti o d entrmi gli strumenti. Prte IV Articolo C Controllo dell'ttuzione degli impegni contenuti nell presente Crt L'ttuzione degli impegni giuridici contenuti nell presente Crt srà sottopost llo stesso controllo di quello dell Crt socile europe. 15

16 Articolo D Reclmi collettivi 1 Le norme del Protocollo ddizionle dell Crt socile europe che prevedono un sistem di reclmi collettivi si pplichernno lle disposizioni sottoscritte in ppliczione dell presente Crt per gli Stti che hnno rtificto il Protocollo. 2 Ogni Stto che non f prte del Protocollo ddizionle dell Crt socile europe che prevede un sistem di reclmi collettivi potrà, nel depositre il suo strumento di rtific, di ccettzione o di pprovzione dell presente Crt o in ogni ltro successivo momento, dichirre con un notific indirizzt l Segretrio Generle del Consiglio d'europ che ccett il controllo degli olighi sottoscritti titolo dell presente Crt secondo l procedur previst dl Protocollo. Prte V Articolo E Non discriminzione Il godimento dei diritti riconosciuti nell presente Crt deve essere grntito senz qulsisi distinzione st in prticolre sull rzz, il colore dell pelle, il sesso, l lingu, l religione, le opinioni politiche o ogni ltr opinione, l'scendenz nzionle o l'origine socile, l slute, l'pprtenenz d un minornz nzionle, l nscit o ogni ltr situzione. Articolo F Deroghe in cso di guerr o di pericolo pulico 1 In cso di guerr o di ltro pericolo pulico che mincci l vit dell nzione, ogni Prte può prendere misure in derog gli olighi previsti dll presente Crt, rigorosmente entro i limiti in cui ciò si richiesto dll situzione ed condizione che tli misure non sino in contrsto con gli ltri olighi derivnti dl diritto internzionle. 2 Ogni Prte che h esercitto questo diritto di derog inform entro un periodo di tempo rgionevole, il Segretrio generle del Consiglio d'europ delle misure dottte e dei motivi che le hnno ispirte. Ess deve inoltre informre il Segretrio generle dell dt in cui queste misure hnno cessto di essere in vigore e ll qule le disposizioni dell Crt che h ccettto sono di nuovo pienmente pplicili. Articolo G Restrizioni 1 I diritti ed i principi enunciti nell prte I, qundo srnno effettivmente ttuti, e l'esercizio effettivo di tli diritti e principi come previsto nell prte II, non potrnno essere oggetto di restrizioni o di limitzioni non specificte nelle prti I e II d eccezione di quelle stilite dll legge e che sono necessrie, in un società democrtic, per grntire il rispetto dei diritti e delle liertà ltrui o per proteggere l'ordine pulico, l sicurezz nzionle, l slute pulic o il uon costume. 2 Le restrizioni pportte, in virtù dell presente Crt, i diritti ed gli olighi ivi riconosciuti possono essere pplicte solo per gli scopi per i quli sono stti previste. Articolo H Relzioni tr l Crt ed il diritto interno o gli ccordi internzionli Le disposizioni dell presente Crt non pregiudicno le norme di diritto interno e dei trttti, convenzioni o ccordi ilterli o multilterli che sono o che entrernno in vigore e che potreero esser più fvorevoli per le persone tutelte. Articolo I Attuzione degli impegni sottoscritti 1 Ftti slvi i mezzi di ttuzione enunciti in questi rticoli, le disposizioni pertinenti degli rticoli d 1 31 dell prte II dell presente Crt sono ttute d: 16

17 l legislzione o l regolmentzione; le convenzioni stipulte tr dtori di lvoro o orgnizzzioni di dtori di lvoro e orgnizzzioni di lvortori; c un cominzione di questi due metodi ; d ltri mezzi ppropriti. 2 Gli impegni derivnti di prgrfi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 dell'rticolo 2, di prgrfi 4, 6, e 7 dell'rticolo 7, di prgrfi 1, 2, 3 e 5 dell'rticolo 10 e degli rticoli 21 e 22 dell prte II dell presente Crt srnno considerti soddisftti non ppen queste disposizioni srnno pplicte, in conformità con il prgrfo I del presente rticolo, ll grnde mggiornz dei lvortori interessti. Articolo J Emendmenti 1 Ogni propost di emendmento lle prti I e II dell presente Crt mirnte d estendere i diritti grntiti dll presente Crt, ed ogni propost di emendmento lle prti III VI presentt d un Prte o dl Comitto governtivo, è comunict l Segretrio Generle del Consiglio d'europ e trsmess dl Segretrio Generle lle Prti dell presente Crt. 2 Ogni propost di emendmento presentt secondo le disposizioni del prgrfo precedente è esmint dl Comitto governtivo che sottopone il testo dottto ll'pprovzione del Comitto dei Ministri previ consultzione dell'assemle Prlmentre. Dopo l'pprovzione del Comitto dei Ministri il testo è comunicto lle Prti per ccettzione. 3 Ogni emendmento ll prte I ed ll prte II dell presente Crt entrerà in vigore, nei confronti delle Prti che lo hnno ccettto, il primo giorno del mese successivo llo scdere di un periodo di un mese dopo l dt in cui tre Prti vrnno informto il Segretrio Generle dell loro ccettzione. Per ogni Prte che lo ccett in seguito, l'emendmento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo llo scdere di un periodo di un mese dopo l dt in cui dett Prte vrà informto il Segretrio Generle del Consiglio d'europ dell su ccettzione. 4 Ogni emendmento lle prti III VI dell presente Crt entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo llo scdere di un periodo di un mese dopo l dt in cui tutte le Prti vrnno informto il Segretrio Generle dell loro ccettzione. Prte VI Articolo K Firm, rtific ed entrt in vigore 1 L presente Crt è pert ll firm degli Stti memri del Consiglio d'europ. Ess srà soggett rtific, ccettzione o pprovzione. Gli strumenti di rtific, di ccettzione o di pprovzione srnno depositti presso il Segretrio Generle del Consiglio d'europ. 2 L presente Crt entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo llo scdere di un periodo di un mese dopo l dt in cui tre Stti memri del Consiglio d'europ vrnno espresso il loro consenso d essere vincolti dll presente Crt in conformità con le disposizioni del prgrfo precedente. 3 Per ogni Stto memro che esprim in seguito il suo consenso d essere vincolto dll presente Crt, quest entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo llo scdere di un periodo di un mese dopo l dt di deposito dello strumento di rtific, di ccettzione o di pprovzione. 17

18 Articolo L Appliczione territorile 1 L presente Crt si pplic l territorio metropolitno di ciscun Prte. Ogni firmtrio può l momento dell firm o l momento del deposito del suo strumento di rtific, specificre, con un dichirzione indirizzt l Segretrio Generle del Consiglio d'europ, il territorio che è considerto tl fine come il suo territorio metropolitno. 2 Ogni firmtrio può, l momento dell firm o l momento del deposito dello strumento di rtific, di ccettzione o di pprovzione o in ogni ltro successivo momento, dichirre, in un notific indirizzt l Segretrio generle del Consiglio d'europ, che l Crt si pplicherà in tutto o in prte l territorio o i territori non metropolitni designti in tle dichirzione per il qule o per i quli cur le relzioni internzionli o si è ssunto l responsilità internzionle. Nell dichirzione dovrnno essere specificti quli rticoli o prgrfi dell prte II dell Crt ccett in qunto oligtori per ogni territorio indicto nell dichirzione. 3 L Crt si pplicherà l territorio o i territori designti nell dichirzione di cui l prgrfo precedente prtire dl primo giorno del mese successivo llo scdere di un periodo di un mese dopo l dt di ricevimento dell notific di dett dichirzione d prte del Segretrio generle. 4 Ogni Prte potrà, in ogni successivo momento, dichirre con un notific indirizzt l Segretrio Generle del Consiglio d'europ che, per qunto concerne uno o più dei territori cui l Crt si pplic i sensi del prgrfo 2 del presente rticolo, ess ccett in qunto oligtorio ogni rticolo o prgrfo numerto che non vev ncor ccettto per questo o questi territori. Tli impegni ulteriori srnno considerti prte integrnte dell dichirzione originri per il territorio in questione ed vrnno gli stessi effetti decorrere dl primo giorno del mese successivo llo scdere di un periodo di un mese dopo l dt di ricevimento dell notific d prte del Segretrio Generle del Consiglio d'europ. Articolo M Denunci 1 Nessun Prte può denuncire l presente Crt prim dello scdere di un periodo di cinque nni dopo l dt in cui l Crt è entrt in vigore per quel che l rigurd, o prim dello scdere di ogni ltro ulteriore periodo di due nni; in ogni cso, un prevviso di sei mesi srà notificto l Segretrio Generle del Consiglio d'europ che ne informerà le ltre Prti. 2 Ogni Prte può, i sensi delle norme enuncite nel prgrfo precedente, denuncire ogni rticolo o prgrfo dell prte II dell Crt che h ccettto, con riserv che il numero degli rticoli o dei prgrfi che quest Prte si è impegnt d ccettre non si mi inferiore sedici nel primo cso ed sessnttré nel secondo cso e che questo numero di rticoli o di prgrfi continui comprendere gli rticoli scelti d quest Prte tr quelli oggetto di un riferimento specile nell'rticolo A, prgrfo 1, cpoverso ). 3 Ogni Prte può denuncire l presente Crt o ogni rticolo o prgrfo dell prte II dell Crt in se lle condizioni previste l prgrfo 1 del presente rticolo rigurdo d ogni territorio cui l Crt si pplic i sensi di un dichirzione res secondo il prgrfo 2 dell'rticolo L. Articolo N Annesso L'nnesso ll presente Crt è prte integrnte dell stess. 18

19 Articolo O Notifiche Il Segretrio Generle del Consiglio d'europ notificherà gli Stti memri del Consiglio ed l Direttore generle dell'ufficio internzionle del lvoro: ogni firm; il deposito di ogni strumento di rtific, di ccettzione o di pprovzione; c ogni dt di entrt in vigore dell presente Crt secondo il suo rticolo K; d ogni dichirzione in ppliczione degli rticoli A, prgrfi 2 e 3, D, prgrfi 1 e 2, F, prgrfo 2, e L, prgrfi 1, 2, 3, e 4; e ogni emendmento secondo l'rticolo J; f ogni denunci secondo l'rticolo M; g ogni ltro tto, notific o comuniczione reltiv ll presente Crt. In fede di che, i sottoscritti deitmente utorizzti tl fine hnno firmto l presente Crt rivedut. Ftto Strsurgo il 3 mggio 1996, in frncese ed in inglese, entrmi i testi fcendo ugulmente fede, in un unico esemplre che srà depositto negli rchivi del Consiglio d'europ. Il Segretrio Generle del Consiglio d'europ ne comunicherà copi certifict conforme ciscuno degli Stti memri del Consiglio d'europ ed l Direttore generle dell'ufficio internzionle del lvoro. 19

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