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1 " FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" "CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE DEL GRUPPO ZURIGO" già STATUTO Denominazione - Fonti istitutive - Sede - Scopo - Durata Art. 1 Denominazione, fonti istitutive, durata e sede La Cassa Aziendale di Previdenza e di Assistenza dei dipendenti delle Compagnie del Gruppo Zurigo, già costituita ai sensi degli articoli 14, 36, 37, 38 cod. civ. in data 30 novembre 1988, in ottemperanza al C.C.N.L. dei Dipendenti delle Imprese di Assicurazione del ed al C.I.A. del e loro successive modificazioni e integrazioni, del D.Lgs. n. 124 del e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto del Ministero del Lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997, e successive modificazioni assume la denominazione di: FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO" nel seguito denominato per brevità "Fondo". Il Fondo ha durata illimitata. Il Fondo ha sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6. Art. 2 Forma giuridica Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed e iscritto dal all Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione al n della I Sezione Speciale Art. 3 Scopo Il Fondo ha per scopo esclusivo di consentire agli aderenti di disporre all atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell esclusivo interesse degli aderenti e all erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare del trattamento pensionistico complementare del sistema obbligatorio pubblico, sotto forma di rendita, in caso di quiescenza, premorienza, e invalidità, in ottemperanza alle fonti istitutive di cui all'art. 1. Il Fondo è retto dalle norme previste nel presente Statuto e nel Regolamento. Art. 4 Regime della forma pensionistica Il Fondo e in regime di contribuzione definita. L entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo e determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione. Soci Contribuzioni - Prestazioni Erogazioni Trasferimento e riscatto - Anticipazioni Art. 5 Soci Sono soci del Fondo: soci di diritto: le Compagnie di Assicurazione e Riassicurazione e le Società del Gruppo Zurigo per le quali valgono le fonti istitutive di cui all'art. 1 nonché eventuali altre Compagnie o società che richiedano di aderire

2 e che chiedano l'iscrizione dei propri dipendenti al Fondo stesso, come previsto dalle fonti istitutive di cui all' art.1; soci volontari: i dipendenti delle rispettive Compagnie e Società per i quali trovi applicazione il trattamento pensionistico complementare di cui all'art. 3 e che abbiano dichiarato di voler aderire. Le modalità di adesione sono riportate nel Regolamento. Si denominano "vecchi iscritti" i soci volontari che alla data del 28/4/93 risultavano iscritti ad una forma pensionistica complementare costituita prima del 15/11/92; per converso si considerano "nuovi iscritti" i soci volontari che non soddisfano il predetto requisito. Sono soci del fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR. I soci volontari godono di uguali diritti nei confronti del Fondo in conseguenza del rapporto associativo. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, e alimentata dai contributi versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per l eventuale reintegro delle anticipazioni percepite, ed e ridotta da eventuali anticipazioni e riscatti parziali. Art. 6 Contribuzioni Il finanziamento del Fondo puo essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. La misura dei contributi minimi a carico rispettivamente delle imprese e dei lavoratori soci volontari puo essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in percentuale tenuto conto delle previsioni indicate dalle norme vigenti. L adesione al Fondo realizzata attraverso il solo conferimento del TFR maturando al Fondo non comporta l obbligo del versamento della contribuzione a carico del lavoratore. Il socio volontario può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno 1 anno di contribuzione a favore della forma di previdenza complementare. In caso di mancato o ritardato versamento il datore di lavoro e tenuto a reintegrare la posizione individuale dell aderente secondo modalità operative concordate con il Fondo che tengano conto della mancata rivalutazione delle somme versate in ritardo. Inoltre il datore di lavoro e tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. Art. 7 Prestazioni Il Fondo assume nei confronti dei soci volontari gli obblighi in tema di trattamento pensionistico complementare di cui all'art. 3 del presente Statuto. Pertanto stipulerà apposite convenzioni che prevedano l erogazione delle prestazioni pensionistiche. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza del socio volontario, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Ai fini della determinazione della anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione maturati dal socio volontario per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Il socio volontario ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo Il socio ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per i quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore del socio il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell assegno sociale di cui all art. 3. commi 6 e 7 della Legge n 335 il socio volontario puo optare per la liquidazione in capitale dell intera posizione maturata.

3 Il socio volontario c.d. vecchio iscritto puo richiedere la liquidazione in capitale dell intera prestazione pensionistica maturata. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Il socio volontario che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest ultima. Art. 8 Erogazione della rendita Per l erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o piu imprese di assicurazione di cui all art. 2 del DLgs 209/2005 A seguito dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione, al netto dell eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata, o altre forme previste dalle convenzioni stipulate con le imprese di assicurazione. Art. 9 Trasferimento e riscatto della posizione individuale Il socio volontario, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica decorso un periodo minimo di 2 anni di partecipazione al Fondo. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, il socio volontario che perda i requisiti di partecipazione al Fondo, prima del pensionamento può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riscattare l intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non e consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementare nel qual caso vale quanto previsto dall art. 7) prestazioni pensionistiche, quarto comma; d) riscattare l intera posizione individuale maturata ai sensi dell art. 14 comma 5 del decreto 252/05; e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. In caso di decesso del socio volontario prima dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale e riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. Al di fuori di detti casi non sono previste altre forme di riscatto della posizione. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all esercizio di dette facoltà da parte dell aderente, con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. Art. 10 Anticipazioni Il socio volontario può conseguire una anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b) c), d), del comma 1 dell art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6. giugno 2001, n. 380 ; c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

4 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per esercitare il diritto all anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dal socio volontario per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell aderente e in qualsiasi momento. Le anticipazioni di cui al comma 1 della lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Art 11 Entrate Le entrate sono costituite: - dai contributi versati dai soci volontari e di diritto e dal T.F.R. maturando dei soci volontari; - da ogni altro provento e comunque da qualunque entrata che affluisca a qualsiasi titolo. Art. 12 Spese Le spese per la gestione del Fondo sono a carico dei soci di diritto, proporzionalmente al rispettivo numero di aderenti al Fondo. Art. 13 Esercizio L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo, verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione il Bilancio, da presentare all'assemblea, secondo le norme vigenti Art. 14 Organi del Fondo Gli organi del Fondo sono: 1) l'assemblea dei delegati eletti dai soci volontari; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il Presidente, Dirigente responsabile del Fondo; 4) l Organo di controllo. Art. 15 Assemblea Spetta all'assemblea dei delegati, nel seguito "Assemblea": - approvare il Bilancio; - deliberare sugli indirizzi del Fondo; - nominare e revocare i rappresentanti dei soci volontari nel Consiglio di amministrazione; - nominare la metà dei componenti il Collegio dei revisori; - deliberare le modifiche allo Statuto e al Regolamento del Fondo; - deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, lo scioglimento del Fondo e le modalità di liquidazione del patrimonio; - deliberare l'esclusione dei soci volontari; - deliberare l'azione di responsabilità verso gli amministratori e i revisori; - deliberare circa le richieste di adesione al Fondo da parte di soggetti diversi dalle Compagnie e dalle Società del Gruppo Zurigo per le quali valgono le fonti istitutive di cui all'art. 1; - deliberare su quant'altro ad essa demandato da Legge o Statuto. Art. 16 I soci volontari sono rappresentati in Assemblea dai delegati eletti secondo le modalità previste dagli articoli seguenti. I delegati sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta da inviare a ciascun delegato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere inoltre convocata qualora ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei soci volontari a norma dell'art. 20 cod. civ..

5 Art. 17 I soci volontari eleggono, a scrutinio segreto, i propri delegati in misura di un rappresentante ogni quaranta soci stessi o frazione. Verranno designati dal Consiglio di amministrazione tre membri che costituiranno la Commissione Elettorale incaricata di compiere le operazioni necessarie per la elezione dei delegati secondo le modalità previste dallo stesso Consiglio, che potrà prevedere l'espressione del voto per corrispondenza. I delegati durano in carica per un triennio dalla data della comunicazione dei risultati elettorali da parte del Consiglio di amministrazione. Indipendentemente dalle modifiche intervenute nel numero dei soci volontari rispetto alla data delle elezioni, ciascun delegato, per l'intero triennio, rappresenta in sede assembleare un numero di soci proporzionale agli iscritti a Libro soci alla data delle Assemblee. In caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più delegati, subentreranno di volta in volta i non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Essi restano in carica per il residuo periodo di durata dei delegati. I delegati eleggono nell'ambito dell'assemblea i membri del Consiglio di amministrazione di loro competenza. Alla scadenza del triennio, o comunque in caso di cessazione dell'intero Consiglio di amministrazione, i delegati eleggono i consiglieri di loro competenza. Il delegato che riveste anche la carica di componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità. Art. 18 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Art. 19 Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall' art. 21 cod. civ., salvo quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto. Art. 20 Consiglio di amministrazione Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri, eletti per metà dall'assemblea e per l'altra metà designati dai soci di diritto, per la durata di tre anni. I componenti del Consiglio di amministrazione, e comunque il Dirigente responsabile del Fondo, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di quelli di professionalità previsti dalle norme vigenti. Per essi non devono sussistere le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art cod. civ., così come non debbono sussistere le situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti. Il venir meno dei predetti requisiti o il sopravvenire di una delle suddette cause o situazioni comporta la decadenza dell'incarico. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori designati dai soci di diritto, gli stessi provvederanno a designare immediatamente i sostituti, che resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente Dirigente responsabile, il Vicepresidente, ed il Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Art. 21 I consiglieri la cui nomina spetta ai soci volontari, per il tramite dei propri delegati, verranno eletti con il sistema maggioritario su lista aperta con almeno 10 candidature. Potranno candidarsi soltanto i soci volontari che rivestano la qualifica di delegati. Ogni delegato potrà esprimere due preferenze. Tali consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza del consiglio. Le votazioni per l'elezione di consiglieri da parte dei delegati avranno luogo dopo che gli stessi delegati avranno provveduto a nominare il revisore. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di servizio.

6 Venendo a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori di nomina dei soci volontari, subentreranno agli stessi i non eletti in ordine decrescente dei voti ottenuti, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalle norme vigenti per ricoprire la carica di consigliere. Art. 22 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Bilancio. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Consigliere presente più anziano di età. Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo. In particolare: provvede agli adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione previsti dalla normativa emanata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione cura l'informazione periodica agli iscritti e applica le misure di trasparenza previste dalla normativa emanata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione; promuove l'adeguamento dello Statuto e del Regolamento in caso di sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive. Art. 23 Dirigente responsabile Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il Dirigente responsabile del Fondo. Il Presidente rappresenta legalmente il Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio. Le disposizioni del Fondo, anche a terzi, riguardanti l'incasso ed il pagamento di somme, dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal Vicepresidente o da uno di essi e da un consigliere. Almeno una delle due firme dovrà risultare apposta da un membro del Consiglio espressione dei soci volontari. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti da lui ritenuti necessari, sottoponendoli per la ratifica alla prima riunione del Consiglio di amministrazione. Il Presidente trasmette alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive di cui all'art. 1, allegando una nota che descrive il contenuto della variazione medesima. Art. 24 Organo di controllo La gestione del Fondo è controllata da un Collegio di revisori, costituito da due membri eletti per tre anni di cui uno eletto Presidente. I delegati nominano in sede assembleare il membro del Collegio dei revisori di loro spettanza, mentre l'altro viene designato dai soci di diritto. I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle norme vigenti e per essi non devono sussistere le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art cod. civ.. Il venir meno dei predetti requisiti o il sopravvenire di una delle suddette cause comporta la decadenza dell'incarico, ai sensi delle norme vigenti, così come non debbono sussistere le situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti. Qualora venga a mancare il revisore designato dai soci di diritto gli stessi provvederanno a nominare immediatamente il sostituto che resterà in carica sino alla scadenza del Collegio. Venendo a mancare, per qualsiasi causa, il revisore di nomina dei soci volontari, il Consiglio di amministrazione alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione. Il revisore così nominato resterà in carica sino alla scadenza del Collegio. É fatto obbligo al Collegio dei revisori di segnalare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti.

7 Il Collegio dei revisori deve inoltre comunicare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le irregolarità che sono in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo. In tal caso, debbono essere trasmessi alla Commissione stessa sia i verbali delle riunioni nelle quali il Collegio stesso abbia riscontrato che i fatti portati al proprio esame costituiscono irregolarità sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art cod. civ., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso all'interno del Collegio medesimo. Il Collegio dei revisori ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli bis del c.c. ed esercita il controllo contabile ai sensi dell art bis c.c., salvo diversa delibera assembleare da assumere allorché ricorrano particolari ragioni. Qualora, in alternativa al Collegio dei revisori e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, il Fondo demandi il controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, questi devono essere iscritti presso il Ministero della giustizia. Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto da tutti i componenti. I revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione per esercitare il proprio potere di controllo. Nessun compenso è dovuto ai revisori, se dipendenti delle Società facenti parte del Gruppo Zurigo. Art. 25 Scioglimento Il Fondo si scioglie: qualora sopravvengano eventi che rendano impossibile il perseguimento dello scopo o il funzionamento del Fondo stesso; su delibera dell'assemblea, con la presenza di almeno tre quarti dei delegati e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti l'assemblea. L'Assemblea provvederà alla nomina di due liquidatori e stabilirà le modalità di liquidazione del patrimonio, nel rispetto delle norme vigenti. Art. 26 Controversie Per tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e il Fondo sarà competente il Foro di Milano.

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