Origini ed attualità. La Corte Penale Internazionale. CdL Scienze Politiche Unical 2 semestre Approfondimento tematico

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1 Approfondimento tematico CdL Scienze Politiche Unical 2 semestre 2016 La Corte Penale Internazionale Origini ed attualità Ph.D. Avv.to G.M.Patrizia Surace

2 L origine della giurisdizione penale internazionale: dai Tribunali di Norimberga e Tokio ai Tribunali ad hoc dell ex Jugoslavia e del Ruanda LA C.D. GIUSTIZIA DEI VINCITORI Le inaudite atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale spinsero le potenze vincitrici ad istituire due tribunali speciali che giudicassero dei crimini di guerra, contro la pace e contro l umanità perpetrati dai nazisti e dai loro alleati: il Tribunale Internazionale Militare di Norimberga stabilito con l Accordo di pace di Londra dell 8 agosto 1945 ed il Tribunale Internazionale Militare per l Estremo Oriente (Tribunale di Tokyo), istituito il 19 gennaio 1946 con ordine esecutivo del Comandante delle Forze Alleate in Giappone. Negli primi anni novanta si verificarono altre due orrende guerre a sfondo etnico: la guerra fratricida nella ex Jugoslavia ed il genocidio in Ruanda

3 Il Consiglio di Sicurezza dell ONU istituì, con due differenti risoluzioni ed in base ai poteri attribuitigli dal Capitolo VII della Carta delle NU, due Tribunali penali internazionali ad hoc: il Tribunale penale internazionale per le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio della ex- Jugoslavia dal 1991 (ICTY) ed il Tribunale Penale internazionale per il Ruanda (ICTR). Questi tribunali costituiscono il primo impegno internazionale concreto per giudicare e punire i responsabili dei più gravi crimini di rilevanza internazionale. Sono Tribunali ad hoc, specifici, e non precostituiti. Ciò significa che tali Tribunali hanno giurisdizione limitata nel tempo e nello spazio per i crimini commessi in un determinato intervallo temporale e in un determinato territorio. Questi tribunali inoltre sono stati istituiti dopo che i crimini che devono giudicare e punire sono stati commessi.

4 La Corte Penale Internazionale Il 17 luglio del 1998 a Roma la Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite, con centoventi voti a favore, ventuno astensioni e sette voti contrari, tra i quali spiccano quello degli U.S.A., della Cina, dell India e di Israele, ha approvato lo Statuto istitutivo del TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PERMANENTE (Lo Statuto è entrato in vigore il 1 luglio 2002)

5 L ORGANIZZAZIONE INTERNA Il T.P.I. ha sede a l Aja ed è costituito da: Presidenza; Sezione di Appello, Sezione di Primo Grado e Sezione Preliminare; Ufficio del Procuratore; Cancelleria. I 18 giudici del Tribunale Penale Internazionale Permanente sono indipendenti e sono eletti dall Assemblea degli Stati che hanno ratificato lo Statuto.

6 L ORGANIZZAZIONE INTERNA Il Tribunale ha giurisdizione sui seguenti crimini: a.genocidio; b.altri crimini contro l umanità; c.crimini di guerra commessi nel corso sia di conflitti internazionali sia di conflitti interni ai confini nazionali; d.crimini di aggressione. Con l istituzione del T.P.I i responsabili di tali crimini potranno essere perseguiti senza limiti né spaziali né temporali.

7 La C.P.I. non sostituirà i Tribunali nazionali; La sua giurisdizione è cioè complementare rispetto a quelle nazionali e si attiverà solo nel caso in cui i crimini non potranno essere perseguiti a livello nazionale. Potranno adirla il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, ogni stato firmatario del trattato o il procuratore incaricato di raccogliere le testimonianze e le informazioni. In questi ultimi due casi potranno essere messi sotto accusa solo cittadini di stati che hanno accettato la competenza della Corte o che hanno commesso reati in uno dei paesi firmatari

8 La complementarietà La giurisdizione della Corte Penale Internazionale è limitata dal principio di complementarietà. Questo principio significa che un investigazione della Corte può avviarsi solo nel caso in cui lo Stato che normalmente dovrebbe esercitare la sua giurisdizione si è dimostrato incapace di occuparsi della situazione, o non ha intenzione di occuparsene. Tale meccanismo prevede dunque che quando uno Stato inizia delle indagini contro una persona per gli stessi crimini per i quali sarebbe stata indagata dalla Corte Penale Internazionale, la sua competenza prevale su quella della Corte. Un tale sistema permette di incoraggiare gli Stati a processare i loro sospettati criminali di guerra a casa, laddove ne siano capaci. Questo permette anche di aiutare uno Stato, che segnali una situazione alla Corte, di occuparsi di casi al di fuori dalla sua capacità.

9 In concreto come adirla ulteriormente Oltre a questo meccanismo di self referral, dove uno stato segnala la propria situazione alla Corte, esistono due altri meccanismi che possono attivare la sua giurisdizione. Il primo è la possibilità del Procuratore di iniziare una indagine preliminare da solo, per poi domandare un mandato di arresto della Corte nel caso in cui siano confermate le ragioni per le indagini. L altro è un potere molto discusso della Corte, che prevede che il Consiglio di Sicurezza, nell ambito delle azioni previste dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, possa segnalare al Procuratore una situazione nella quale uno o più dei crimini previsti dallo Statuto appaiono essere stati commessi. Quest ultimo meccanismo è stato molto criticato, e rappresenta la ragione principale per la quale alcuni Stati, come ad esempio gli Stati Uniti, non hanno ratificato lo Statuto.

10 L ASSEMBLEA DEGLI STATI Un ruolo particolarmente importante è ricoperto dall Assemblea degli Stati Parte, che opera quale contraltare politico ed amministrativo della Corte. Essa è infatti competente ad adottare i due più importanti testi di disposizioni normative: il Corpo degli elementi dei crimini ed il Regolamento di procedura e prova. Il primo rappresenta una sorta di Codice penale della Corte, mentre il secondo è al contempo codice di procedura penale e codice disciplinare dei membri della Corte. L Assemblea è infatti anche giudice disciplinare dei giudici e del Procuratore e dei suoi Vice, nonché competente ad adottare il Regolamento finanziario della Corte.

11 I RAPPORTI CON L ONU La CPI, a differenza dei Tribunali ad hoc, non è organo delle Nazioni Unite: essa è scaturita da un trattato internazionale e costituisce dunque un istituzione autonoma, caratterizzata da indipendenza ed imparzialità, seppure funzionalmente collegata alle Nazioni Unite. Il collegamento funzionale tra Corte ed Onu, ai sensi dell art.2 dello Statuto, è oggetto di un apposito accordo approvato dall Assemblea degli Stati Parte. L indipendenza di giudici e procuratori è assicurata dal metodo della loro elezione ed altresì espressamente prevista agli artt. 40 e 42 dello Statuto. I medesimi articoli, assieme all art.41 che prevede l esonero e la ricusazione dei giudici, ne assicurano inoltre l imparzialità. La Corte, infine, è autonoma, in quanto competente non solo a darsi le regole del proprio funzionamento con l adozione del Regolamento della Corte (art. 52), ma anche in quanto può autonomamente disporre dei mezzi e delle risorse finanziarie necessari.

12 La competenza ratione loci, ratione personae e ratione temporis Ai sensi dell art. 12 dello Statuto, la Corte esercita la propria giurisdizione secondo i due principi di rilievo internazionale: il territorio in cui è commesso il crimine e la nazionalità dell accusato. L art.12 stabilisce la necessità che lo Stato territoriale oppure lo Stato nazionale abbiano aderito al trattato istitutivo o, nel caso in cui si tratti di uno Stato che non abbia ratificato lo Statuto, abbia presentato una dichiarazione ad hoc diretta ad accettare la giurisdizione della Corte Per quanto concerne la competenza ratione temporis, vale il principio di irretroattività della norma penale e della giurisdizione, previsto dallo Statuto sia sotto il profilo ratione personae (art.24) che sotto il profilo ratione temporis (art. 11). Il risultato raggiunto da entrambi gli articoli, comunque, è il medesimo: identificare l entrata in vigore dello statuto come momento prima del quale la Corte non può esercitare la propria giurisdizione

13 La competenza ratione materiae Ai sensi dell art. 5 dello Statuto, la Corte ha competenza sulle tre categorie di core crimes così come già identificate negli statuti dei precedenti due tribunali ad hoc (ICTY e ICTR): il genocidio (art.6), i crimini contro l umanità (art.7) ed i crimini di guerra (art.8). Inoltre essa è competente a giudicare sul crimine di aggressione (art.5, lett.d), ma sotto speciali condizioni. Peraltro la competenza della CPI nell ambito di detti crimini internazionali è ristretta ai most serious crimes, ovvero a quelle forme di realizzazione dei crimini caratterizzate in concreto da una maggiore gravità della condotta.

14 I CRIMINI CONTRO L UMANITA Sono le azioni criminali riguardanti violenze ed abusi contro popoli o parte di popoli, che, per la gravità e l efferatezza della condotta, si reputano in danno dell'intera umanità. I crimini contro l'umanità possono distinguersi in crimini di guerra e talvolta anche di genocidio (es: nazismo, Stalin, l'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, il raìs iracheno Saddam Hussein) Per Genocidio, secondo la definizione data dall ONU, devono intendersi <<gli atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso>>

15 Definizione secondo lo Statuto di Norimberga CRIMINI CONTRO LA PACE: progettazione, preparazione, inizio o perpetrazione di una guerra di aggressione o di una guerra in violazione dei trattati, convenzioni o assicurazioni internazionali o partecipazione a un piano comune o cospirazione per il compimento di uno degli atti precedenti. Nel suo verdetto, il Tribunale definì l inizio di una guerra di aggressione come il supremo crimine internazionale. CRIMINI DI GUERRA: violazioni delle leggi e degli usi di guerra. Tali violazioni possono includere ma non sono esaustive: assassinio, maltrattamento o deportazione a fini di lavoro in schiavitù o per altro scopo di popolazione civile dei o nei territori occupati, assassinio o maltrattamento di prigionieri di guerra o di persone sul mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione indiscriminata di città, paesi o villaggi, o devastazione non giustificata da necessità militari.

16 CRIMINI CONTRO L UMANITA : assassinio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione e altri atti inumani commessi contro una popolazione civile, prima o durante la guerra; o persecuzione per motivi politici, razziali o religiosi in esecuzione o in connessione con un crimine di competenza del Tribunale, siano o no in violazione del diritto interno del paese dove furono perpetrati

17 Profili sostanzial-penalistici: ne bis in idem Il divieto di giudicare la stessa persona due volte per lo stesso fatto costituisce un principio fondamentale di diritto penale e processuale penale, riconosciuto tanto da ordinamenti giuridici interni quanto da convenzioni internazionali (es: CEDU 1950, il Patto sui diritti civili e politici 66, la Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea (Carta di Nizza) del 2000). Si distinguono asimmetricamente due effetti: l uno dall alto verso il basso per il quale alle giurisdizioni interne è preclusa la possibilità di attivare un procedimento sullo stesso caso già deciso dalla Corte (par,2), l altro dal basso verso l alto per il quale, invece, la Corte può procedere anche in presenza di un giudicato interno (par.3), al verificarsi di determinate condizioni. In questo secondo caso il riferimento all idem va inteso come alla stessa condotta criminale, che può essere già stata giudicata da un tribunale interno anche se sulla base di una diversa incriminazione, ossia titolo di reato

18 IN SINTESI Lo Statuto di Roma stabilisce la giurisdizione della Corte sui più gravi crimini internazionali, ed afferma la responsabilità penale individuale di chi li commette. Tali crimini sono: aggressione, crimini di guerra, crimini contro l umanità e genocidio. La definizione del crimine di aggressione, tralasciato al momento dell adozione dello Statuto, fu stabilita durante la prima conferenza di revisione dello Statuto, tenutasi a Kampala, Uganda, a giugno La decisione sull esercizio di giurisdizione della Corte per lo stesso crimine è invece stata rimandata al 2017, quando dovrà emendarsi lo Statuto.

19 Profili sostanzial-penalistici: mens rea La mens rea o elemento psicologico del reato è parte della nozione di crimine internazionale sin dai tempi della giurisprudenza del Tribunale di Norimberga. In particolare l art. 30 dello Statuto è dedicato agli elementi psicologici e stabilisce che la mens rea è costituita da intent e knowledge, ovvero da intenzione e consapevolezza, salvo diversa disposizione. Esistono infatti, nel sistema dello Statuto, alcune eccezioni alla regola generale. Innanzitutto l art. 28 dispone che l imprudenza (recklessness) o anche soltanto la colpa siano sufficienti perché sussista la responsabilità del superiore

20 Attualità della CPI Il 12 febbraio 2003 l Assemblea degli Stati Parte ha eletto i 18 giudici della Corte ed il 21 aprile 2003 ha eletto il primo Prosecutor nella persona del giudice argentino Luis Moreno Ocampo. Al 2005 erano 99 gli Stati che avevano ratificato lo Statuto di Roma. Ad oggi, l ultimo Stato che ha aderito è la Palestina, (1 aprile 2015) ed è il 123esimo Stato parte allo Statuto della Corte penale internazionale. La Palestina ha depositato lo strumento di adesione il 2 gennaio 2015, naturalmente con contestazioni da parte di Israele e degli Stati Uniti.

21 Una specie di crimine di guerra: reclutamento di fanciulli Si tratta del crimine di guerra relativo al reclutamento di fanciulli di età inferiore a quindici anni in conflitti armati. Nonostante la proscrizione di tale pratica dal diritto internazionale umanitario dal 1977 e da numerose convenzioni sui diritti umani a partire dal 1989, la Corte Penale Internazionale rappresenta la prima corte internazionale con competenza sul crimine. È, inoltre, la prima istituzione a definire il reclutamento dei minori un crimine di guerra, attribuendo così un carattere di massima gravità a tale pratica

22 È importante notare che si tratta di tre atti ben distinti, non cumulativi: per reclutare si intende l atto di forzare un fanciullo ad entrare nelle forze armate o in un gruppo armato; arruolare significa l atto di iscrivere o lasciar entrare nelle forze armate o in un gruppo armato un fanciullo, nonostante il bambino abbia acconsentito (il cosiddetto reclutamento volontario ); far partecipare si riferisce al fatto di usare il fanciullo come combattente o in un altro ruolo che rientra nella nozione di partecipazione attiva.

23 Nello Statuto di Roma, il reclutamento è proibito quando riguarda fanciulli sotto l età di quindici anni. Al momento dell adozione dello Statuto, quella fu l età stabilita sia dal diritto internazionale umanitario che dai diritti umani, nonostante, già nel 1989, anno dell adozione della Convenzione sui Diritti dell Infanzia, molte organizzazioni e governi avessero spinto per un limite di età più elevato. Durante l ultimo decennio, ed in particolare con l adozione del Protocollo Facoltativo sul Coinvolgimento dei Minori in Conflitti Armati, il limite di età è stato alzato a diciotto anni nell ambito del diritto internazionale dei diritti umani. Tuttavia, la giurisdizione della Corte Penale Internazionale rimane limitata alla definizione conferita al crimine di guerra di reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità dello Statuto di Roma.

24 Lo Statuto di Roma è entrato in vigore nel 2002, e fino ad oggi, la Corte ha aperto delle indagini in cinque paesi. Tra questi paesi, i primi tre hanno segnalato le loro situazioni alla Corte. Invece, gli ultimi due sono stati soggetti, rispettivamente, alla segnalazione da parte del Consiglio di Sicurezza ed all esercizio del potere proprio motu del Procuratore. Le prime due situazioni si riferiscono all Uganda e alla Repubblica Democratica del Congo. Entrambe riguardano il crimine di guerra di reclutare, arruolare o utilizzare minori in conflitti armati. I primi mandati di arresto della Corte, contro cinque membri dell Esercito di Resistenza del Signore in Uganda, sono stati annunciati pubblicamente nel settembre del 2005, e contengono accuse sia per crimini contro l umanità che crimini di guerra. Tuttavia, nessuna delle persone sospettate dei crimini rientranti nella giurisdizione della Corte è stata arrestata, nonostante l emissione di mandati di arresto internazionali di Interpol; di conseguenza, il caso risulta momentaneamente fermo.

25 A oggi, solo due processi hanno avuto inizio davanti alla Corte Penale Internazionale. Si tratta di due casi contro tre persone della Repubblica Democratica del Congo, accusati del crimine di guerra di aver reclutato ed arruolato dei fanciulli sotto l età minima prevista dallo Statuto di Roma e/o di averli fatti partecipare attivamente alle ostilità. Il caso del Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo ha dato luogo alle interpretazioni da parte della Corte che sono state precedentemente illustrate. Attualmente, il processo si svolge nella Divisione Giudicante, ma la sua conclusione pare ancora esser lontana. Il secondo processo in corso è quello del Procuratore c. Germain Katanga and Matthieu Ngudjolo Chui, ugualmente davanti alla Divisione Giudicante in questo momento.

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