DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia COORDINATO CON:

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1 Testo coordinto D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - Mrzo 2015 DECRETO LEGISLATIVO 19 gosto 2005, n. 192 Attuzione dell direttiv 2002/91/CE reltiv l rendimento energetico nell edilizi COORDINATO CON: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 prile 2009, n. 59 Regolmento di ttuzione dell rticolo 4, comm 1, letter ) e b), del Decreto Legisltivo 19 gosto 2005, n. 192, concernente ttuzione dell direttiv 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizi. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 prile 2013, n. 74 Regolmento recnte definizione dei criteri generli in mteri di esercizio, conduzione, controllo, mnutenzione e ispezione degli impinti termici per l climtizzzione invernle ed estiv degli edifici e per l preprzione dell'cqu cld per usi igienici snitri, norm dell'rticolo 4, comm 1, lettere ) e c), del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n LEE 3 gosto 2013, n. 90 Conversione, con modificzioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63: disposizioni urgenti per il recepimento dell Direttiv 2010/31/UE del Prlmento europeo e del Consiglio del 19 mggio 2010, sull prestzione energetic nell'edilizi per l definizione delle procedure d'infrzione vvite dll Commissione europe, nonché ltre disposizioni in mteri di coesione socile. LEE 21 febbrio 2014, n. 9 Interventi urgenti di vvio del pino "Destinzione Itli", per il contenimento delle triffe elettriche e del gs, per l riduzione dei premi RC-uto, per l'internzionlizzzione, lo sviluppo e l digitlizzzione delle imprese, nonchè misure per l relizzzione di opere pubbliche ed EXPO DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 Attuzione dell direttiv 2012/27/UE sull efficienz energetic, che modific le direttive2009/125/ce e 2010/30/UE e brog le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. LEE 11 gosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificzioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recnte disposizioni urgenti per il settore gricolo, l tutel mbientle e l efficientmento energetico dell edilizi scolstic e universitri, il rilncio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi grvnti sulle triffe elettriche, nonché per l definizione immedit di dempimenti derivnti dll normtiv europe. NOTA 1. L disciplin dettt dgli rtt. 7, 9 e dgli llegti H e L, si ritiene debb intendersi, per qunto incomptibile, implicitmente brogt seguito dell emnzione del DPR 74/13. Il testo in nero è già coordinto con le disposizioni dei seguenti provvedimenti: DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311: "Disposizioni correttive ed integrtive l Decreto Legisltivo 19 gosto 2005, n. 192, recnte ttuzione dell direttiv 2002/91/CE, reltiv l rendimento energetico nell edilizi" LEE 24 dicembre 2007, n. 244: "Finnziri 2008" LEE 6 gosto 2008, n. 133: "Conversione in legge, con modificzioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recnte disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, l semplificzione, l competitività, l stbilizzzione dell finnz pubblic e l perequzione tributri" DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009: "Linee guid nzionli per l certificzione energetic degli edifici" LEE 23 luglio 2009, n. 99: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internzionlizzzione delle imprese, nonché in mteri di energi" DECRETO LEGISLATIVO 29 mrzo 2010, n. 56: "Modifiche ed integrzioni l decreto 30 mggio 2008, n. 115, recnte ttuzione dell direttiv 2006/32/CE, concernente l'efficienz degli usi finli dell'energi e i servizi energetici e recnte brogzioni dell direttiv 93/76/CEE" DECRETO LEGISLATIVO 3 mrzo 2011, n. 28: Attuzione dell direttiv 2009/28/CE sull promozione dell uso dell energi d fonti rinnovbili, recnte modific e successiv brogzione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" DECRETO 22 novembre 2012 Modific dell'allegto A del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n.192, recnte ttuzione dell direttiv 2002/91/CE reltiv l rendimento energetico nell'edilizi. LEGENDA DEI COLORI CONTENUTI NEL TESTO NERO : testo del D.Lgs. 192/05 BLU : modifiche pportte dl DPR 59/09 ROSA : modifiche pportte dl DPR 74/13 VERDE : modifiche pportte dll Legge 90/13 MARRONE : modifiche pportte dll Legge 9/14 ROSSO : modifiche pportte dll Legge 116/14 BARRATO : testo del D.Lgs. 192/05 brogto/sostituito dll Legge 90/13 BARRATO : testo del DPR 59/09 brogto/sostituito dl DPR 74/13 BARRATO : testo del D.Lgs. 192/05 brogto/sostituito dll Legge 9/14 BARRATO : testo del D.Lgs. 192/05 brogto/sostituito dll Legge 116/14 1 1

2 Testo coordinto D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - Mrzo 2015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli rticoli 76 e 87, dell Costituzione; Visto il decreto legisltivo 19 gosto 2005, n. 192, recnte ttuzione dell direttiv 2002/91/CE reltiv l rendimento energetico nell edilizi; Vist l Legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in prticolre l rticolo 1, comm 4, che prevede che entro un nno dll dt di entrt in vigore di ciscuno dei decreti legisltivi previsti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissti dll legge medesim, il Governo può emnre, con l procedur ivi indict, disposizioni integrtive e correttive dei decreti emnti; Vist l direttiv 2002/91/CE del Prlmento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell edilizi; Vist l legge 9 gennio 1991, n. 10 ed in prticolre il titolo II, recnte norme per il contenimento dei consumi di energi negli edifici; Visto il decreto legisltivo 31 mrzo 1998, n. 112; Visto il decreto legisltivo 22 gennio 2004, n. 42; Vist l legge 1 giugno 2002, n. 120; Vist l legge 23 gosto 2004, n. 239; Visto il decreto del Presidente dell Repubblic 26 gosto 1993, n. 412, di ttuzione dell legge 9 gennio 1991, n. 10; Ritenuto opportuno pportre le modifiche e le integrzioni necessrie, l fine di meglio conformre le disposizioni contenute nel predetto decreto legisltivo ll direttiv 2002/91/CE; Vist l preliminre deliberzione del Consiglio dei Ministri, dottt nell riunione del 6 ottobre 2006; Acquisiti i preri dell Conferenz Unifict di cui ll rticolo 8 del decreto legisltivo 28 gosto 1997, n. 281, reso nell sedut del 30 novembre 2006; Acquisito il prere delle competenti Commissioni dell Cmer dei deputti e del Sento dell Repubblic; Vist deliberzione del Consiglio dei Ministri, dottt nell riunione del 22 dicembre 2006; Sull propost del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per gli ffri regionli e le utonomie locli, degli ffri esteri, dell giustizi, dell economi e delle finnze, dell mbiente e dell tutel del territorio e del mre e delle infrstrutture; EMANA il seguente decreto legisltivo TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 (Finlità) 1. Il presente decreto stbilisce i criteri, le condizioni e le modlità per migliorre le prestzioni energetiche degli edifici l fine di fvorire lo sviluppo, l vlorizzzione e l integrzione delle fonti rinnovbili e l diversificzione energetic, contribuire conseguire gli obiettivi nzionli di limitzione delle emissioni di gs effetto serr posti dl protocollo di Kyoto, promuovere l competitività dei comprti più vnzti ttrverso lo sviluppo tecnologico. 1. Il presente decreto promuove il migliormento dell prestzione energetic degli edifici tenendo conto delle condizioni locli e climtiche esterne, nonché delle prescrizioni reltive l clim degli mbienti interni e ll'efficci sotto il profilo dei costi. 2. Il presente decreto disciplin in prticolre: ) l metodologi per il clcolo delle prestzioni energetiche integrte degli edifici; b) l'ppliczione di requisiti minimi in mteri di prestzioni energetiche degli edifici; c) i criteri generli per l certificzione energetic degli edifici e per il trsferimento delle reltive informzioni in sede di comprvendit e loczione; d) le ispezioni periodiche degli impinti di climtizzzione; e) i criteri per grntire l qulificzione e l indipendenz degli esperti incricti dell certificzione energetic e delle ispezioni degli impinti; f) l rccolt delle informzioni e delle esperienze, delle elborzioni e degli studi necessri ll orientmento dell politic energetic del settore; g) l promozione dell uso rzionle dell energi nche ttrverso l informzione e l sensibilizzzione degli utenti finli, l formzione e l ggiornmento degli opertori del settore. 2

3 Testo coordinto D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - Mrzo Il presente decreto definisce e integr criteri, condizioni e modlità per: ) migliorre le prestzioni energetiche degli edifici; b) fvorire lo sviluppo, l vlorizzzione e l'integrzione delle fonti rinnovbili negli edifici; b-bis) determinre i criteri generli per l certificzione dell prestzione energetic degli edifici e per il trsferimento delle reltive informzioni in sede di comprvendit e loczione; b-ter) effetture le ispezioni periodiche degli impinti per l climtizzzione invernle ed estiv l fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di crbonio; c) sostenere l diversificzione energetic; d) promuovere l competitività dell'industri nzionle ttrverso lo sviluppo tecnologico; e) coniugre le opportunità offerte dg li obiettivi di efficienz energetic con lo sviluppo di mterili, di tecniche di costruzione, di pprecchiture e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupzione; f) conseguire gli obiettivi nzionli in mteri energetic e mbientle; g) rzionlizzre le procedure nzionli e territorili per l'ttuzione delle normtive energetiche l fine di ridurre i costi complessivi, per l pubblic mministrzione e per i cittdini e per le imprese; h) pplicre in modo omogeneo e integrto l normtiv su tutto il territorio nzionle; h-bis) ssicurre l'ttuzione e l vigilnz sulle norme in mteri di prestzione energetic degli edifici, nche ttrverso l rccolt e l'elborzione di informzioni e dti; h-ter) promuovere l'uso rzionle dell'energi nche ttrverso l'informzione e l sensibilizzzione degli utenti finli. 3. Ai fini di cui l comm 1, lo Stto, le regioni e le province utonome, vvlendosi di meccnismi di rccordo e cooperzione, predispongono progrmmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificzione e di coerenz normtiv, ll: ) ttuzione omogene e coordint delle presenti norme; b) sorveglinz dell ttuzione delle norme, nche ttrverso l rccolt e l elborzione di informzioni e di dti; c) relizzzione di studi che consentno degumenti legisltivi nel rispetto delle esigenze dei cittdini e dello sviluppo del mercto; d) promozione dell uso rzionle dell energi e delle fonti rinnovbili, nche ttrverso l sensibilizzzione e l informzione degli utenti finli. Art. 1 D.P.R. 59/09 (Ambito di intervento e finlità) 1. Per le finlità di cui ll'rticolo 1 del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n. 192, per un ppliczione omogene, coordint ed immeditmente opertiv delle norme per l'efficienz energetic degli edifici su tutto il territorio nzionle, il presente decreto definisce i criteri generli, le metodologie di clcolo e i requisiti minimi per l prestzione energetic degli edifici e degli impinti termici per l climtizzzione invernle e per l preprzione dell'cqu cld per usi igienici snitri, di cui ll'rticolo 4, comm 1, lettere ) e b), del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n I criteri generli, le metodologie di clcolo e i requisiti minimi per l prestzione energetic degli impinti termici per l climtizzzione estiv e, limittmente l terzirio, per l'illuminzione rtificile degli edifici, di cui ll'rticolo 4, comm 1, lettere ) e b), del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n. 192, sono integrti con successivi provvedimenti. 3. I criteri generli di cui i commi 1 e 2 si pplicno ll prestzione energetic per l'edilizi pubblic e privt nche rigurdo lle ristrutturzioni di edifici esistenti. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si definisce: ) edificio è un sistem costituito dlle strutture edilizie esterne che delimitno uno spzio di volume definito, dlle strutture interne che riprtiscono detto volume e d tutti gli impinti e dispositivi tecnologici che si trovno stbilmente l suo interno; l superficie estern che delimit un edificio può confinre con tutti o lcuni di questi elementi: l'mbiente esterno, il terreno, ltri edifici; il termine può riferirsi un intero edificio ovvero prti di edificio progettte o ristrutturte per essere utilizzte come unità immobiliri sé stnti; b) edificio di nuov costruzione è un edificio per il qule l richiest di permesso di costruire o denunci di inizio ttività, comunque denominto, si stt presentt successivmente ll dt di entrt in vigore del presente decreto; c) prestzione energetic, efficienz energetic ovvero rendimento di un edificio è l quntità nnu di energi effettivmente consumt o che si prevede poss essere necessri per soddisfre i vri bisogni connessi d un uso stndrd dell'edificio, compresi l climtizzzione invernle e estiv, l preprzione dell cqu cld per usi igienici snitri, l ventilzione e l'illuminzione. Tle quntità viene espress d uno o più descrittori che tengono conto dell coibentzione, delle crtteristiche tecniche e di instllzione, dell progettzione e dell posizione in relzione gli spetti climtici, dell'esposizione l sole e dell'influenz delle strutture dicenti, dell'esistenz di sistemi di trsformzione propri di energi e degli ltri fttori, compreso il clim degli mbienti interni, che influenzno il fbbisogno energetico; c) prestzione energetic di un edificio: quntità nnu di energi primri effettivmente consumt o che si prevede poss essere necessri per soddisfre, con un uso stndrd dell'immobile, i vri bisogni energetici dell'edificio, l 3

4 Testo coordinto D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - Mrzo 2015 climtizzzione invernle e estiv, l preprzione dell'cqu cld per usi igienici snitri, l ventilzione e, per il settore terzirio, l'illuminzione, gli impinti scensori e scle mobili. Tle quntità viene espress d uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolmento dell'edificio e delle crtteristiche tecniche e di instllzione degli impinti tecnici. L prestzione energetic può essere espress in energi primri non rinnovbile, rinnovbile, o totle come somm delle precedenti; d) ttestto di prestzione energetic o di rendimento energetico dell edificio è il documento redtto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, ttestnte l prestzione energetic ed eventulmente lcuni prmetri energetici crtteristici dell edificio; e) cogenerzione è l produzione e l utilizzo simultnei di energi meccnic o elettric e di energi termic prtire di combustibili primri, nel rispetto di determinti criteri qulittivi di efficienz energetic; f) sistem di condizionmento d'ri è il complesso di tutti i componenti necessri per un sistem di trttmento dell ri, ttrverso il qule l tempertur è controllt o può essere bbsst, eventulmente in combinzione con il controllo dell ventilzione, dell'umidità e dell purezz dell'ri; g) genertore di clore o cldi è il complesso brucitore-cldi che permette di trsferire l fluido termovettore il clore prodotto dll combustione; h) potenz termic utile di un genertore di clore è l quntità di clore trsferit nell'unità di tempo l fluido termovettore; l'unità di misur utilizzt è il kw; i) pomp di clore è un dispositivo o un impinto che sottre clore dll mbiente esterno o d un sorgente di clore bss tempertur e lo trsferisce ll mbiente tempertur controllt; l) vlori nominli delle potenze e dei rendimenti sono i vlori di potenz mssim e di rendimento di un pprecchio specificti e grntiti dl costruttore per il regime di funzionmento continuo; l-bis) ttestto di prestzione energetic dell'edificio: documento, redtto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilscito d esperti qulificti e indipendenti che ttest l prestzione energetic di un edificio ttrverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce rccomndzioni per il migliormento dell'efficienz energetic; l-ter) ttestto di qulificzione energetic: il documento predisposto ed sseverto d un professionist bilitto, non necessrimente estrneo ll proprietà, ll progettzione o ll relizzzione dell'edificio, nel qule sono riportti i fbbisogni di energi primri di clcolo, l clsse di pprtenenz dell'edificio, o dell'unità immobilire, in relzione l sistem di certificzione energetic in vigore, ed i corrispondenti vlori mssimi mmissibili fissti dll normtiv in vigore per il cso specifico o, ove non sino fissti tli limiti, per un identico edificio di nuov costruzione; l-quter) cogenerzione: produzione simultne, nell'mbito di un unico processo, di energi termic e di energi elettric e/o meccnic rispondente i requisiti di cui l decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gosto 2011 pubblicto nell Gzzett Ufficile n. 218 del 19 settembre 2011; l-quinquies) confine del sistem o confine energetico dell'edificio: confine che include tutte le ree di pertinenz dell'edificio, si ll'interno che ll'esterno dello stesso, dove l'energi è consumt o prodott; l-sexies) edificio dibito d uso pubblico: edificio nel qule si svolge, in tutto o in prte, l'ttività istituzionle di enti pubblici; l-septies) edificio di proprietà pubblic: edificio di proprietà dello Stto, delle regioni o degli enti locli, nonché di ltri enti pubblici, nche economici ed occupti di predetti soggetti; l-octies) edificio energi qusi zero: edificio d ltissim prestzione energetic, clcolt conformemente lle disposizioni del presente decreto, che rispett i requisiti definiti l decreto di cui ll'rticolo 4, comm 1. Il fbbisogno energetico molto bsso o qusi nullo è coperto in misur significtiv d energi d fonti rinnovbili, prodott in situ; l-novies) edificio di riferimento o trget per un edificio sottoposto verific progettule, dignosi, o ltr vlutzione energetic: edificio identico in termini di geometri (sgom, volumi, superficie clpestbile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientmento, ubiczione territorile, destinzione d'uso e situzione l contorno, e vente crtteristiche termiche e prmetri energetici predeterminti; l-decies) elemento edilizio: sistem tecnico per l'edilizi o componente dell'involucro di un edificio; l-undecies) energi consegnt o fornit: energi espress per vettore energetico finle, fornit l confine dell'edificio gli impinti tecnici per produrre energi termic o elettric per i servizi energetici dell'edificio; l-duodecies) energi d fonti rinnovbili: energi proveniente d fonti rinnovbili non fossili, vle dire energi eolic, solre, erotermic, geotermic, idrotermic e ocenic, idrulic, biomss, gs di discric, gs residuti di processi di depurzione e biogs; l-terdecies) energi esportt: quntità di energi, reltiv un dto vettore energetico, genert ll'interno del confine del sistem e cedut per l'utilizzo ll'esterno dello stesso confine; l-quterdecies) energi primri: energi, d fonti rinnovbili e non, che non h subito lcun processo di conversione o trsformzione; l-quinquiesdecies) energi prodott in situ: energi prodott o cptt o prelevt ll'interno del confine del sistem; l-sexiesdecies) fbbisogno nnule globle di energi primri: quntità di energi primri reltiv tutti i servizi, considerti nell determinzione dell prestzione energetic, erogt di sistemi tecnici presenti ll'interno del confine del sistem, clcolt su un intervllo temporle di un nno; l-septiesdecies) fbbricto: sistem costituito dlle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitno un volume definito e dlle strutture interne di riprtizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impinti e i dispositivi tecnologici che si trovno l suo interno; l-octiesdecies) fttore di conversione in energi primri: rpporto dimensionle che indic l quntità di energi primri impiegt per produrre un'unità di energi fornit, per un dto vettore energetico; tiene conto dell'energi necessri per l'estrzione, il processmento, lo stoccggio, il trsporto e, nel cso dell'energi elettric, del rendimento medio del sistem di generzione e delle perdite medie di 4

5 Testo coordinto D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - Mrzo 2015 trsmissione del sistem elettrico nzionle e nel cso del teleriscldmento, delle perdite medie di distribuzione dell rete. Questo fttore può riferirsi ll'energi primri non rinnovbile, ll'energi primri rinnovbile o ll'energi primri totle come somm delle precedenti; l-noviesdecies) involucro di un edificio: elementi e componenti integrti di un edificio che ne seprno gli mbienti interni dll'mbiente esterno; l-vicies) livello ottimle in funzione dei costi: livello di prestzione energetic che comport il costo più bsso durnte il ciclo di vit economico stimto, dove: 1) il costo più bsso è determinto tenendo conto dei costi di investimento legti ll'energi, dei costi di mnutenzione e di funzionmento e, se del cso, degli eventuli costi di smltimento; 2) il ciclo di vit economico stimto si riferisce l ciclo di vit economico stimto rimnente di un edificio nel cso in cui sino stbiliti requisiti di prestzione energetic per l'edificio nel suo complesso oppure l ciclo di vit economico stimto di un elemento edilizio nel cso in cui sino stbiliti requisiti di prestzione energetic per gli elementi edilizi; 3) il livello ottimle in funzione dei costi si situ ll'interno dell scl di livelli di prestzione in cui l'nlisi costi-benefici clcolt sul ciclo di vit economico è positiv; l-viciessemel) norm tecnic europe: norm dottt dl Comitto europeo di normzione, dl Comitto europeo di normlizzzione elettrotecnic o dll'istituto europeo per le norme di telecomuniczione e res disponibile per uso pubblico; l-viciester) riqulificzione energetic di un edificio: un edificio esistente è sottoposto riqulificzione energetic qundo i lvori in qulunque modo denominti, titolo indictivo e non esustivo: mnutenzione ordinri o strordinri, ristrutturzione e risnmento conservtivo, ricdono in tipologie diverse d quelle indicte ll letter l-viciesquter); l-viciesquter) ristrutturzione importnte di un edificio: un edificio esistente è sottoposto ristrutturzione importnte qundo i lvori in qulunque modo denominti ( titolo indictivo e non esustivo: mnutenzione ordinri o strordinri, ristrutturzione e risnmento conservtivo) insistono su oltre il 25 per cento dell superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliri che lo costituiscono e consistono, titolo esemplifictivo e non esustivo, nel rifcimento di preti esterne, di intonci esterni, del tetto o dell'impermebilizzzione delle coperture; l-viciesquinquies) sistem di climtizzzione estiv o impinto di condizionmento d'ri: complesso di tutti i componenti necessri un sistem di trttmento dell'ri, ttrverso il qule l tempertur è controllt o può essere bbsst; l-viciessexies) sistem tecnico, per l'edilizi: impinto tecnologico dedicto un servizio energetico o un combinzione dei servizi energetici o d ssolvere un o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistem tecnico è suddiviso in più sottosistemi; l-viciessepties) teleriscldmento o telerffrescmento: distribuzione di energi termic in form di vpore, cqu cld o liquidi refrigerti d un o più fonti di produzione verso un plurlità di edifici o siti trmite un rete, per il riscldmento o il rffrescmento di spzi, per processi di lvorzione e per l fornitur di cqu cld snitri; l-duodetricies) unità immobilire: prte, pino o pprtmento di un edificio progettti o modificti per essere usti seprtmente; l-undetricies) vettore energetico: sostnz o energi fornite dll'esterno del confine del sistem per il soddisfcimento dei fbbisogni energetici dell'edificio; l-tricies) impinto termico: impinto tecnologico destinto i servizi di climtizzzione invernle o estiv degli mbienti, con o senz produzione di cqu cld snitri, indipendentemente dl vettore energetico utilizzto, comprendente eventuli sistemi di produzione, distribuzione e utilizzzione del clore nonché gli orgni di regolrizzzione e controllo. Sono compresi negli impinti termici gli impinti individuli di riscldmento. Non sono considerti impinti termici pprecchi quli: stufe, cminetti, pprecchi di riscldmento loclizzto d energi rdinte; tli pprecchi, se fissi, sono tuttvi ssimilti gli impinti termici qundo l somm delle potenze nominli del focolre degli pprecchi l servizio dell singol unità immobilire è mggiore o ugule 5 kw. Non sono considerti impinti termici i sistemi dedicti esclusivmente ll produzione di cqu cld snitri l servizio di singole unità immobiliri d uso residenzile ed ssimilte. 1-bis. Nell'llegto A del decreto legisltivo 19 gosto 2005, n. 192, il punto 14 è sostituito dl seguente: 14. fbbisogno nnuo di energi primri per l climtizzzione invernle: è l quntità di energi primri globlmente richiest, nel corso di un nno, per mntenere negli mbienti riscldti l tempertur di progetto. 2. Ai fini del presente decreto si pplicno, inoltre, le definizioni dell llegto A. Art. 2 D.P.R. 59/09 (Definizioni) 3. Sistemi filtrnti, pellicole polimeriche utodesive pplicbili su vetri, su lto interno o esterno, in grdo di modificre uno o più delle seguenti crtteristiche dell superficie vetrt: trsmissione dell'energi solre, trsmissione ultrvioletti, trsmissione infrrossi, trsmissione luce visibile. 4. Trsmittnz termic periodic YIE (W/m 2 K), è il prmetro che vlut l cpcità di un prete opc di sfsre ed ttenure il flusso termico che l ttrvers nell'rco delle 24 ore, definit e determint secondo l norm UNI EN ISO 13786:2008 e successivi ggiornmenti. 5

6 Testo coordinto D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - Mrzo Coperture verde, si intendono le coperture continue dotte di un sistem che utilizz specie vegetli in grdo di dttrsi e svilupprsi nelle condizioni mbientli crtteristiche dell copertur di un edificio. Tli coperture sono relizzte trmite un sistem strutturle che prevede in prticolre uno strto colturle opportuno sul qule rdificno ssocizioni di specie vegetli, con minimi interventi di mnutenzione, coperture verde estensivo, o con interventi di mnutenzione medi e lt, coperture verde intensivo. Art. 3 (Ambito di intervento) 1. Slve le esclusioni di cui l comm 3, il presente decreto si pplic, i fini del contenimento dei consumi energetici: ) ll progettzione e relizzzione di edifici di nuov costruzione e degli impinti in essi instllti, di nuovi impinti instllti in edifici esistenti, delle opere di ristrutturzione degli edifici e degli impinti esistenti con le modlità e le eccezioni previste i commi 2 e 3; b) ll esercizio, controllo, mnutenzione e ispezione degli impinti termici degli edifici, nche preesistenti, secondo qunto previsto gli rticoli 7 e 9 e 12; c) ll certificzione energetic degli edifici, secondo qunto previsto ll rticolo Nel cso di ristrutturzione di edifici esistenti, e per qunto rigurd i requisiti minimi prestzionli di cui ll rticolo 4, è previst un ppliczione grdule in relzione l tipo di intervento. A tl fine, sono previsti diversi grdi di ppliczione: ) un ppliczione integrle tutto l edificio nel cso di: 1) ristrutturzione integrle degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore 1000 metri qudrti; 2) demolizione e ricostruzione in mnutenzione strordinri di edifici esistenti di superficie utile superiore 1000 metri qudrti; b) un ppliczione integrle, m limitt l solo mplimento dell edificio nel cso che lo stesso mplimento risulti volumetricmente superiore l 20 percento dell intero edificio esistente; c) un ppliczione limitt l rispetto di specifici prmetri, livelli prestzionli e prescrizioni, nel cso di interventi su edifici esistenti, quli: 1) ristrutturzioni totli o przili, mnutenzione strordinri dell involucro edilizio e mplimenti volumetrici ll infuori di qunto già previsto lle lettere ) e b); 2) nuov instllzione di impinti termici in edifici esistenti o ristrutturzione degli stessi impinti; 3) sostituzione di genertori di clore. I commi 1 e 2 srnno brogti ll dt di entrt in vigore dei decreti di cui ll'rt. 4 comm 1, così come modificto dll Legge 90/13. 2-bis. Il presente decreto si pplic ll'edilizi pubblic e privt. 2-ter. Il presente decreto disciplin in prticolre: ) l metodologi per il clcolo delle prestzioni energetiche degli edifici; b) le prescrizioni e i requisiti minimi in mteri di prestzioni energetiche degli edifici qundo sono oggetto di: 1) nuov costruzione; 2) ristrutturzioni importnti; 3) riqulificzione energetic; c) l definizione di un Pino di zione per l promozione degli edifici "energi qusi zero"; d) l'ttestzione dell prestzione energetic degli edifici e delle unità immobiliri; e) lo sviluppo di strumenti finnziri e l rimozione di brriere di mercto per l promozione dell'efficienz energetic degli edifici; f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovbili negli edifici; g) l relizzzione di un sistem coordinto di ispezione periodic degli impinti termici negli edifici; h) i requisiti professionli e di indipendenz degli esperti o degli orgnismi cui ffidre l'ttestzione dell prestzione energetic degli edifici e l'ispezione degli impinti di climtizzzione; i) l relizzzione e l'dozione di strumenti comuni llo Stto e lle regioni e province utonome per l gestione degli dempimenti loro crico; l) l promozione dell'uso rzionle dell'energi nche ttrverso l'informzione e l sensibilizzzione degli utenti finli, l formzione e l'ggiornmento degli opertori del settore; m) l rccolt delle informzioni e delle esperienze, delle elborzioni e degli studi necessri ll'orientmento dell politic energetic del settore. 3. Sono escluse dll ppliczione del presente decreto le seguenti ctegorie di edifici e di impinti: ) gli immobili ricdenti nell mbito dell disciplin dell prte second e dell rticolo 136, comm 1, lett. b) e c) del decreto legisltivo 22 gennio 2004, n. 42, recnte il codice dei beni culturli e del pesggio, nei csi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un lterzione inccettbile del loro crttere o spetto con prticolre riferimento i crtteri storici o rtistici; b) i fbbricti industrili, rtiginli e gricoli non residenzili qundo gli mbienti sono riscldti per esigenze del processo produttivo o utilizzndo reflui energetici del processo produttivo non ltrimenti utilizzbili; c) i fbbricti isolti con un superficie utile totle inferiore 50 metri qudrti. 6

7 Testo coordinto D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - Mrzo 2015 c-bis) gli impinti instllti i fini del processo produttivo relizzto nell edificio, nche se utilizzti, in prte non prepondernte, per gli usi tipici del settore civile. 3. Sono escluse dll'ppliczione del presente decreto le seguenti ctegorie di edifici: ) gli edifici ricdenti nell'mbito dell disciplin dell prte second e dell'rticolo 136, comm 1, lettere b) e c), del decreto legisltivo 22 gennio 2004, n. 42, recnte il codice dei beni culturli e del pesggio, ftto slvo qunto disposto l comm 3-bis; b) gli edifici industrili e rtiginli qundo gli mbienti sono riscldti per esigenze del processo produttivo o utilizzndo reflui energetici del processo produttivo non ltrimenti utilizzbili; c) edifici rurli non residenzili sprovvisti di impinti di climtizzzione; d) i fbbricti isolti con un superficie utile totle inferiore 50 metri qudrti; e) gli edifici che risultno non compresi nelle ctegorie di edifici clssificti sull bse dell destinzione d'uso di cui ll'rticolo 3 del Decreto del presidente dell Repubblic 26 gosto 1993, n. 412, il cui utilizzo stndrd non prevede l'instllzione e l'impiego di sistemi tecnici di climtizzzione, quli box, cntine, utorimesse, prcheggi multipino, depositi, strutture stgionli protezione degli impinti sportivi, ftto slvo qunto disposto dl comm 3-ter; f) gli edifici dibiti luoghi di culto e llo svolgimento di ttività religiose. 3-bis Per gli edifici di cui l comm 3, letter ), il presente decreto si pplic limittmente lle disposizioni concernenti: ) l'ttestzione dell prestzione energetic degli edifici, di cui ll'rticolo 6; b) l'esercizio, l mnutenzione e le ispezioni degli impinti tecnici, di cui ll'rticolo 7. 3-bis 1. Gli edifici di cui l comm 3, letter ), sono esclusi dll'ppliczione del presente decreto i sensi del comm 3-bis, solo nel cso in cui, previo giudizio dell'utorità competente l rilscio dell'utorizzzione i sensi del codice di cui l decreto legisltivo 22 gennio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'lterzione sostnzile del loro crttere o spetto, con prticolre riferimento i profili storici, rtistici e pesggistici. 3-ter Per gli edifici di cui l comm 3, letter d), il presente decreto si pplic limittmente lle porzioni eventulmente dibite d uffici e ssimilbili, purché scorporbili i fini dell vlutzione di efficienz energetic. Art. 4 (Adozione di criteri generli, di un metodologi di clcolo e requisiti dell prestzione energetic) 1. Entro centoventi giorni dll dt di entrt in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente dell Repubblic, sono definiti: ) i criteri generli, le metodologie di clcolo e i requisiti minimi finlizzti l contenimento dei consumi di energi e l rggiungimento degli obiettivi di cui ll rticolo 1, tenendo conto di qunto riportto nell llegto B e dell destinzione d uso degli edifici. Questi decreti disciplinno l progettzione, l instllzione, l esercizio, l mnutenzione e l ispezione degli impinti termici per l climtizzzione invernle ed estiv degli edifici, per l preprzione dell cqu cld per usi igienici snitri e, limittmente l settore terzirio, per l illuminzione rtificile degli edifici; b) i criteri generli di prestzione energetic per l edilizi sovvenziont e convenziont, nonché per l edilizi pubblic e privt, nche rigurdo ll ristrutturzione degli edifici esistenti e sono indicte le metodologie di clcolo e i requisiti minimi finlizzti l rggiungimento degli obiettivi di cui ll rticolo 1, tenendo conto di qunto riportto nell llegto B e dell destinzione d uso degli edifici; c) i requisiti professionli e i criteri di ccreditmento per ssicurre l qulificzione e l indipendenz degli esperti o degli orgnismi cui ffidre l certificzione energetic degli edifici e l ispezione degli impinti di climtizzzione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque nni e ggiornti in funzione dei progressi dell tecnic. 1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'mbiente e dell tutel del territorio e del mre, il Ministro delle infrstrutture e dei trsporti e, per i profili di competenz, con il Ministro dell slute e con il Ministro dell difes, cquisit l'intes con l Conferenz unifict, sono definiti: ) le modlità di ppliczione dell metodologi di clcolo delle prestzioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovbili negli edifici, in relzione i prgrfi 1 e 2 dell'llegto I dell direttiv 2010/31/UE del Prlmento europeo e del Consiglio, del 19 mggio 2010, sull prestzione energetic nell'edilizi, tenendo conto dei seguenti criteri generli: 1) l prestzione energetic degli edifici è determint in conformità ll normtiv tecnic UNI e CTI, llinete con le norme predisposte dl CEN supporto dell direttiv 2010/31/CE, su specifico mndto dell Commissione europe; 2) il fbbisogno energetico nnule globle si clcol per singolo servizio energetico, espresso in energi primri, su bse mensile. Con le stesse modlità si determin l'energi rinnovbile prodott ll'interno del confine del sistem; 3) si oper l compenszione mensile tr i fbbisogni energetici e l'energi rinnovbile prodott ll'interno del confine del sistem, per vettore energetico e fino copertur totle del corrispondente vettore energetico consumto; 4) i fini dell compenszione di cui l numero 3, è consentito utilizzre l'energi elettric prodott d fonti rinnovbili ll'interno del confine del sistem ed esportt, secondo le modlità definite di decreti di cui l presente comm; b) l'ppliczione di prescrizioni e requisiti minimi, ggiornti ogni cinque nni, in mteri di prestzioni energetiche degli edifici e unità immobiliri, sino essi di nuov costruzione, oggetto di ristrutturzioni importnti o di riqulificzioni energetiche, sull bse dell'ppliczione dell metodologi comprtiv di cui ll'rticolo 5 dell direttiv 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generli: 1) i requisiti minimi rispettno le vlutzioni tecniche ed economiche di convenienz, fondte sull'nlisi costi benefici del ciclo di vit economico degli edifici; 7

8 Testo coordinto D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - Mrzo ) in cso di nuov costruzione e di ristrutturzione importnte, i requisiti sono determinti con l'utilizzo dell' "edificio di riferimento", in funzione dell tipologi edilizi e delle fsce climtiche; 3) per le verifiche necessrie grntire il rispetto dell qulità energetic prescritt, sono previsti dei prmetri specifici del fbbricto, in termini di indici di prestzione termic e di trsmittnze, e prmetri complessivi, in termini di indici di prestzione energetic globle, espressi si in energi primri totle che in energi primri non rinnovbile. Ai sensi del D.Lgs. 102/14 - Art. 14, comm 10, i provvedimenti di cui ll'rt. 4 comm 1, sono emnti entro 120 giorni dll dt dell'entrt in vigore del Decreto stesso. 1-bis Con uno o più decreti del Presidente dell Repubblic i sensi dell'rticolo 17, comm 1, dell legge 23 gosto 1988, n. 400, sono ggiornte, in relzione ll'rticolo 8 e gli rticoli d dell direttiv 2010/31/UE, le modlità di progettzione, instllzione, esercizio, mnutenzione e ispezione degli impinti termici per l climtizzzione invernle ed estiv degli edifici, nonché i requisiti professionli e i criteri di ccreditmento per ssicurre l qulificzione e l'indipendenz degli esperti e degli orgnismi cui ffidre l'ttestzione dell prestzione energetic degli edifici e l'ispezione degli impinti di climtizzzione e l relizzzione di un sistem informtivo coordinto per l gestione dei rpporti tecnici di ispezione e degli ttestti di prestzione energetic. Per le ttività propedeutiche ll'emnzione dei decreti di cui l primo periodo, di competenz del Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo può vvlersi delle competenze dell'enea. Con gli stessi decreti, sono individute modlità di progettzione, instllzione e mnutenzione di sistemi di controllo ttivo, come i sistemi di utomzione, controllo e monitorggio, finlizzti l risprmio energetico. 2. I decreti di cui l comm 1 comm 1-bis sono dottti su propost del Ministro delle ttività produttive, di concerto con il Ministro delle infrstrutture e dei trsporti e con il Ministro dell mbiente e dell tutel del territorio e per i profili di competenz con il Ministro dell difes, cquisit l intes con l Conferenz Unifict, sentiti il Consiglio nzionle delle ricerche, di seguito denominto CNR, l Ente per le nuove tecnologie l energi e l mbiente, di seguito denominto ENEA, il Consiglio nzionle consumtori e utenti, di seguito denominto CNCU. Art. 3 D.P.R. 59/09 (Metodologie di clcolo dell prestzione energetic degli edifici e degli impinti) 1. Ai fini dell'rticolo 4, comm 1, lettere ) e b), del decreto legisltivo, per le metodologie di clcolo delle prestzioni energetiche degli edifici si dottno le norme tecniche nzionli, definite nel contesto delle norme EN supporto dell direttiv 2002/91/CE, dell serie UNI/TS e loro successive modificzioni. Di seguito si riportno le norme oggi disponibili: ) UNI/TS Prestzioni energetiche degli edifici Prte 1: Determinzione del fbbisogno di energi termic dell'edificio per l climtizzzione estiv ed invernle; b) UNI/TS Prestzioni energetiche degli edifici Prte 2: Determinzione del fbbisogno di energi primri e dei rendimenti per l climtizzzione invernle e per l produzione di cqu cld snitri. 2. Ai fini dell certificzione degli edifici, le metodologie per il clcolo dell prestzione energetic, sono riportte nelle Linee guid nzionli di cui l decreto del Ministro dello sviluppo economico, dottto i sensi dell'rticolo 6, comm 9, del decreto legisltivo. All'rt. 11 del D.Lgs. 192/05, così come modificto dll Legge 90/13, sono riportte le norme di riferimento per le metodologie di clcolo dell prestzione energetic degli edifici, in ggiunt quelle indicte dll'rt. 3, comm 1, del DPR 59/09. Art. 4-bis (Edifici d energi qusi zero) 1. A prtire dl 31 dicembre 2018, gli edifici di nuov costruzione occupti d pubbliche mministrzioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolstici, devono essere edifici energi qusi zero. Dl 1 gennio 2021 l predett disposizione è estes tutti gli edifici di nuov costruzione. 2. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per l pubblic mministrzione e l semplificzione, dell coesione territorile, dell'economi e delle finnze, delle infrstrutture e dei trsporti, dell'mbiente e dell tutel del territorio e del mre e con il Ministro dell slute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e dell ricerc, ognuno per i profili di competenz, sentit l Conferenz unifict è definito il Pino d'zione destinto d umentre il numero di edifici energi qusi zero. Tle Pino, che può includere obiettivi differenziti per tipologi edilizi, è trsmesso ll Commissione europe. 3. Il Pino d'zione di cui l comm 2 comprende, tr l'ltro, i seguenti elementi: ) l'ppliczione dell definizione di edifici energi qusi zero lle diverse tipologie di edifici e indictori numerici del consumo di energi primri, espresso in kwh/m² nno; b) le politiche e le misure finnzirie o di ltro tipo previste per promuovere gli edifici energi qusi zero, comprese le informzioni reltive lle misure nzionli previste per l'integrzione delle fonti rinnovbili negli edifici, in ttuzione dell direttiv 2009/28/CE, tenendo conto dell'esigenz prioritri di contenere il consumo del territorio; c) l'individuzione, sull bse dell'nlisi costi-benefici sul costo di vit economico, di csi specifici per i quli non si pplic qunto disposto l comm 1; 8

9 Testo coordinto D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - Mrzo 2015 d) gli obiettivi intermedi di migliormento dell prestzione energetic degli edifici di nuov costruzione entro il 2015, in funzione dell'ttuzione del comm 1. Art. 4-ter (Strumenti finnziri e supermento delle brriere di mercto) 1. Gli incentivi dottti dllo Stto, dlle regioni e dgli enti locli per promuovere l'efficienz energetic degli edifici, qulsisi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienz commisurti ll tipologi, l tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché ll'entità dell'intervento. 2. Al fine di promuovere l relizzzione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienz energetic degli edifici di proprietà pubblic, con prticolre ttenzione gli edifici scolstici e gli ospedli, nche ttrverso le ESCO, il ricorso forme di prtenrito tr pubblico e privto, società privte ppositmente costituite o lo strumento del finnzimento trmite terzi, il fondo di grnzi cui ll'rticolo 22, comm 4, del decreto legisltivo 3 mrzo 2011, n. 28, è utilizzto nche per il sostegno dell relizzzione di progetti di migliormento dell'efficienz energetic nell'edilizi pubblic ivi inclus l'ttestzione dell prestzione energetic dell'intervento successiv tle relizzzione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. L dotzione del fondo è incrementt ttrverso i proventi delle ste delle quote di emissione di CO 2 di cui ll'rticolo 19 del decreto legisltivo 13 mrzo 2013, n. 30, destinti i progetti energetico mbientli, con le modlità e nei limiti di cui i commi 3 e 6 dello stesso rticolo 19. Con il decreto di cui ll'rticolo 22, comm 5, del decreto legisltivo 3 mrzo 2011, n. 28, sono definite le modlità di gestione e ccesso del fondo stesso. 3. L'Agenzi nzionle per le nuove tecnologie, l'energi e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dll dt di entrt in vigore dell presente disposizione, mette disposizione un contrtto-tipo per il migliormento del rendimento energetico dell'edificio, nlogo l contrtto di rendimento energetico europeo EPC, che individui e misuri gli elementi grnzi del risultto e che promuov l finnzibilità delle inizitive, sull bse del modello contrttule previsto ll'rticolo 7, comm 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recnte disposizioni in mteri di incentivzione dell produzione di energi termic d fonti rinnovbili ed interventi di efficienz energetic di piccole dimensioni, pubblicto nel supplemento ordinrio ll Gzzett Ufficile n. 1 del 2 gennio Entro il 31 dicembre 2013 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'mbiente e dell tutel del territorio e del mre e l Conferenz unifict, redige un elenco delle misure finnzirie tte fvorire l'efficienz energetic negli edifici e l trnsizione verso gli edifici energi qusi zero. Tle elenco è ggiornto ogni tre nni e invito ll Commissione nell'mbito del Pino d'zione nzionle per l'efficienz energetic di cui ll'rticolo 24, prgrfo 2, dell direttiv 2012/27/UE. Art. 5 D.P.R. 59/09 (Criteri generli e requisiti per l'esercizio, l mnutenzione e l'ispezione degli impinti termici per l climtizzzione invernle) 1. Ai sensi dell'rticolo 4, comm 1, letter ), del decreto legisltivo, sono confermti i criteri generli ed i requisiti per l'esercizio, l mnutenzione e l'ispezione degli impinti termici per l climtizzzione invernle, fissti dgli rticoli 7 e 9 del decreto legisltivo, dl decreto del Presidente dell Repubblic 26 gosto 1993, n. 412, come modificto dl decreto legisltivo e dlle disposizioni dell'llegto L del decreto legisltivo. Art. 7 D.P.R. 59/09 (Disposizioni finli) 1. Gli strumenti di clcolo pplictivi delle metodologie di cui l comm 1 dell'rticolo 3, softwre commercili, grntiscono che i vlori degli indici di prestzione energetic, clcolti ttrverso il loro utilizzo, bbino uno scostmento mssimo di più o meno il 5 per cento rispetto i corrispondenti prmetri determinti con l'ppliczione dello strumento nzionle di riferimento. L predett grnzi e' fornit ttrverso un verific e dichirzione res dl Comitto termotecnico itlino (CTI) o dll'ente nzionle itlino di unificzione (UNI). 2. In relzione lle norme tecniche di cui l comm 1 dell'rticolo 3, il CTI predispone lo strumento nzionle di riferimento sull cui bse fornire l grnzi di cui l comm Nelle more del rilscio dell dichirzione di cui sopr, l medesim è sostituit d utodichirzione del produttore dello strumento di clcolo, in cui compre il riferimento dell richiest di verific e dichirzione vnzt dl predetto soggetto d uno degli orgnismi citti l comm 1. Art. 5 (Meccnismi di cooperzione) 1. Il Ministro delle ttività produttive, di concerto con i Ministri dell mbiente e dell tutel del territorio e delle infrstrutture e dei trsporti, cquisit l intes con l Conferenz Unifict, promuove, senz nuovi o ulteriori oneri crico del bilncio dello Stto, inizitive di rccordo, concertzione e cooperzione per l ttuzione dei decreti di cui ll rticolo 4, comm 1, nche con il supporto dell ENEA e del CNR, finlizzti : ) fvorire l integrzione dell questione energetico mbientle nelle diverse politiche di settore; 9

10 Testo coordinto D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - Mrzo 2015 b) sviluppre e qulificre i servizi energetici di pubblic utilità; c) fvorire l relizzzione di un sistem di ispezione degli impinti ll interno degli edifici, minimizzndo l imptto e i costi di queste ttività sugli utenti finli; d) sviluppre un sistem per un ppliczione integrt ed omogene su tutto il territorio nzionle dell normtiv; e) predisporre progetti mirti, tti fvorire l qulificzione professionle e l occupzione. 1. Ai sensi dell'rticolo 5, comm 1, del decreto legisltivo, in merito ll'ttivzione di tutti i meccnismi di rccordo, concertzione e cooperzione tr lo Stto, le Regioni, le Province utonome di Trento e Bolzno e gli Enti locli, è istituito un Tvolo di confronto e coordinmento presso il Ministero degli ffri regionli e delle utonomie locli, con l prtecipzione di rppresentnti dei Ministeri dello sviluppo economico, delle infrstrutture e dei trsporti e dell'mbiente e dell tutel del territorio e del mre, di Regioni, Province e Comuni, con il supporto del CNR, del CTI, dell'enea, del CNCU, dell'istituto per l'innovzione e trsprenz degli pplti e l contbilità mbientle (ITACA) e del Comitto Ecolbel. 2. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intes con i Ministeri degli ffri regionli e delle utonomie locli, delle infrstrutture e dei trsporti, dell'mbiente e dell tutel del territorio e del mre, e l Conferenz unifict sono definite composizione e modlità opertive del Tvolo di confronto e coordinmento di cui l comm Sono obiettivi e compiti del Tvolo di confronto e coordinmento di cui l comm 1: ) il monitorggio dell'ppliczione dell normtiv sull certificzione energetic degli edifici finlizzto grntire le più efficci modlità di trsferimento delle informzioni nei confronti degli cquirenti e dei conduttori degli immobili e ll mssim diffusione e omogeneizzzione delle procedure sul territorio nzionle; b) il confronto e lo scmbio di esperienze supporto dell predisposizione dei progrmmi di cui l comm 3bis dell'rticolo 9, del decreto legisltivo; c) l formulzione di proposte per l relizzzione di un sistem informtivo regionle e nzionle, che fvorisc l rccolt di dti, in mteri di certificzione energetic e di controllo per l'efficienz energetic degli edifici; d) l formulzione di proposte per l'degumento delle disposizioni normtive vigenti; e) l formulzione di proposte per lo sviluppo di inizitive coordinte di informzione dei cittdini fvorendo lo scmbio di strumenti e l'ottimizzzione delle risorse disponibili; f) vlutzione dei costi di mercto e delle condizioni di ccesso l servizio di certificzione energetic degli edifici, sentiti i Consigli nzionli dei professionisti; g) l formulzione di proposte inerenti lo sviluppo di certificzioni e mrchi volontri di qulità energetico-mbientle; h) le proposte volte d ssicurre l più mpi pubblicità delle condizioni di svolgimento del servizio di certificzione; i) l promozione del rvvicinmento degli strumenti regionli di certificzione energetic degli edifici lle Linee guid, di cui ll'rticolo 3, comm 5. Art. 6 (Certificzione energetic degli edifici) 1. Entro un nno dll dt di entrt in vigore del presente decreto, gli edifici di nuov costruzione e quelli di cui ll rticolo 3, comm 2, letter, sono dotti, l termine dell costruzione medesim ed cur del costruttore, di un ttestto di certificzione energetic, redtto secondo i criteri e le metodologie di cui ll rticolo 4, comm 1. 1-bis Le disposizioni del presente rticolo si pplicno gli edifici che non ricdono nel cmpo di ppliczione del comm 1 con l seguente grdulità temporle e con onere crico del venditore o, del loctore: ) decorrere dl 1 luglio 2007, gli edifici di superficie utile superiore 1000 metri qudrti, nel cso di trsferimento titolo oneroso dell intero immobile; b) decorrere dl 1 luglio 2008, gli edifici di superficie utile fino 1000 metri qudrti, nel cso di trsferimento titolo oneroso dell intero immobile con l esclusione delle singole unità immobiliri; c) decorrere dl 1 luglio 2009 lle singole unità immobiliri, nel cso di trsferimento titolo oneroso. 1-ter A decorrere dl 1 gennio 2007, l ttestto di certificzione energetic dell edificio o dell unità immobilire interesst, conforme qunto specificto l comm 6, è necessrio per ccedere gli incentivi ed lle gevolzioni di qulsisi ntur, si come sgrvi fiscli o contributi crico di fondi pubblici o dell generlità degli utenti, finlizzti l migliormento delle prestzioni energetiche dell unità immobilire, dell edificio o degli impinti. Sono in ogni cso ftti slvi i diritti cquisiti ed il legittimo ffidmento in relzione d inizitive già formlmente vvite relizzzione o notificte ll mministrzione competente, per le quli non necessit il preventivo ssenso o concessione d prte dell medesim. 1-quter A decorrere dl 1 luglio 2007, tutti i contrtti, nuovi o rinnovti, reltivi ll gestione degli impinti termici o di climtizzzione degli edifici pubblici, o nei quli figur comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere l predisposizione dell ttestto di certificzione energetic dell edificio o dell unità immobilire interessti entro i primi sei mesi di vigenz contrttule, con predisposizione ed esposizione l pubblico dell trg energetic. 2. L certificzione per gli pprtmenti di un condominio può fondrsi, oltre che sull vlutzione dell pprtmento interessto: ) su un certificzione comune dell intero edificio, per i condomini dotti di un impinto termico comune; b) sull vlutzione di un ltro pprtmento rppresenttivo dello stesso condominio e dell stess tipologi. 2-bis Slvo qunto previsto dll rticolo 8, comm 2, l ttestto di qulificzione energetic può essere predisposto cur dell interessto, l fine di semplificre il rilscio dell certificzione energetic, come precisto l comm 2 dell Allegto A. 10

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 mrzo 2008 Attuzione dell'rt. 1, comm 24, letter ), dell Legge 24/12/2007, n 244, per l definizione dei vlori limite di fbbisogno di energi primri nnuo

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