Fiscal Flash N La notizia in breve Acconto imposte dirette, secondo Assonime. Premessa
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- Giorgia Casini
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1 Fiscal Flash La notizia in breve N Acconto imposte dirette, secondo Assonime Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta Il 22 novembre Assonime ha pubblicato la circolare n. 36 avente a oggetto la determinazione e il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap in scadenza il 2 dicembre 2013 (anche se dagli annunci del presidente del consiglio sembra debba slittare al 10 dicembre). Al riguardo Assonime ha evidenziato alcune novità che potrebbero indurre i contribuenti a modificare, in sede di versamento del secondo acconto, le scelte operate per il primo acconto: queste riguardano la possibilità di adottare per la seconda rata di acconto il metodo di determinazione c.d. previsionale in luogo di quello c.d. storico assunto in sede di versamento della prima rata di acconto e viceversa. Fra queste novità Assonime segnala, in particolare, l aumento dal 100 al 101 per cento della misura dell acconto complessivamente dovuto per il corrente periodo d imposta e le precisazioni fornite dall Amministrazione Finanziaria sulla nuova disciplina di deducibilità delle perdite su crediti per coloro che, invece, intendano avvalersi del metodo di determinazione c.d. previsionale. Premessa Le persone fisiche (es.: imprenditori, commercianti e professionisti) e le società di persone e soggetti a esse equiparati (es.: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, associazioni fra artisti e professionisti), devono procedere al versamento delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap per il periodo d imposta 2013 entro il: 2 dicembre 2013 (il 30 novembre cade di sabato). Entro lo stesso termine sono tenuti al versamento della seconda o unica rata degli acconti Ires e Irap per l anno 2013, anche i soggetti Ires (es.: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative ed enti commerciali) aventi periodo d imposta coincidente con l anno solare. 1
2 Per i soggetti Ires NON aventi periodo d imposta coincidente con l anno solare, invece, il versamento degli acconti Ires e Irap deve essere effettuato entro l ultimo giorno dell undicesimo mese dello stesso periodo d imposta (esercizio sociale o periodo di gestione). I soggetti obbligati a effettuare i versamenti d imposta a titolo di acconto sono tutti coloro che nell anno 2013 hanno presentato, oppure avrebbero dovuto presentare, la dichiarazione dei redditi 2012 (UNICO 2013). Maggiorazione Assonime nella circolare n. 36 del 22 novembre ricorda che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013 della Legge n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013, assume definitività il decreto lavoro che, oltre agli interventi volti a favorire la promozione dell'occupazione, interviene in svariati campi di natura fiscale compreso l'incremento degli acconti relativi alle imposte sui redditi. È confermato l aumento degli acconti delle imposte sui redditi. In particolare: a decorrere dal 2013 l acconto IRPEF passa dal 99% al 100%; per il 2013 l acconto IRES passa dal 100% al 101%. I predetti aumenti hanno effetto anche ai fini IRAP, pertanto per i soggetti IRPEF e le società di persone l acconto IRAP passa dal 99% al 100% a decorrere dal 2013, mentre per i soggetti IRES passa, per il 2013, dal 100% al 101%. Per il 2013 le maggiorazioni sono applicabili in sede di versamento della seconda (o unica) rata dell acconto IRPEF/IRES/IRAP 2013 in scadenza il (il cade di sabato), da determinare quale differenza tra l acconto complessivamente dovuto applicando la nuova misura e quanto versato per la prima rata. In buona sostanza, la rata di giugno-luglio 2013 doveva essere calcolata con le vecchie percentuali, mentre la rata di novembre 2013 è determinata come differenza tra quanto complessivamente dovuto (nuove percentuali) e quanto eventualmente versato in sede di prima rata. Circa l applicazione della maggiorazione, Assonime nella circolare n. 36/2013 ritiene che: il dato letterale della norma sembra deporre nel senso che tale maggiorazione debba applicarsi tanto all acconto determinato su base storica, quanto all acconto determinato su base previsionale. 2
3 Metodo previsionale o storico Esistono due metodi di calcolo degli acconti, a discrezione del contribuente: il metodo storico e il metodo previsionale. Il metodo storico utilizza, come base di calcolo, le imposte risultanti dall ultima dichiarazione dei redditi, quella relativa al periodo d imposta precedente (UNICO 2013 redditi 2012). Il metodo previsionale si basa, invece, su una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2013, a cui poi andranno applicate le percentuali del 100% o del 101% di cui sopra. In particolare, qualora il contribuente preveda di conseguire un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2012, può effettuare un versamento in misura inferiore a quanto dovuto o non effettuare alcun versamento. La scelta di utilizzare tale metodo va valutata attentamente in quanto è piuttosto rischiosa, dovendo la procedura di stima tener conto di varie disposizioni legislative che si riflettono sul periodo d imposta in corso. Qualora la previsione risultasse errata, l Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento pari al 30% di quanto non versato, più gli interessi (tale violazione potrà essere, comunque, regolarizzata tramite il ravvedimento operoso). Lo stesso ministro delle Finanze, con nota n. 984 del 17/07/1997, ha consigliato ai contribuenti di avvalersi di tale possibilità soltanto quando si possiedono degli elementi certi per la determinazione della minore imposta. La scelta dell uno o dell altro metodo riguarda la singola imposta; pertanto, può, ad esempio, essere utilizzato il metodo storico per l IRPEF e il metodo previsionale per l IRAP. Metodo storico Il metodo c.d. storico, come di consueto, non pone problemi particolari, in quanto i contribuenti che lo scelgono devono assumere quale parametro di riferimento l imposta liquidata per il precedente periodo d imposta (2012), salvo alcune deroghe, espressamente previste dal legislatore, per effetto delle quali i contribuenti sono tenuti a rideterminare l imposta storica di riferimento al fine di tener conto già in sede di acconto di talune innovazioni normative che si rifletteranno negativamente sulla determinazione del relativo saldo. In questi casi, la rideterminazione dell imposta storica di riferimento assume carattere 3
4 obbligatorio in quanto determina un aumento della base di commisurazione degli acconti. Assonime ricorda che i contribuenti che devono rideterminare l imposta storica di riferimento devono tener conto: delle nuove e più penalizzanti percentuali di deducibilità dei costi relativi alle autovetture. A decorrere dal periodo d imposta 2013 (rectius: dal periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2013), infatti, la quota deducibile dei predetti oneri è pari al 20% (anziché 40%) per le autovetture di cui all art. 164, comma 1, lett. b) (c.d. auto aziendali) e al 70% (anziché 90%) per l auto di cui all art. 164, comma 1, lett. b-bis) (auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti) e di tale innovazione, per l appunto, i contribuenti devono tenere conto già in sede di versamento dell acconto dovuto per il medesimo periodo d imposta; dell agevolazione riconosciuta, esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non anche dell IRAP, per effetto di una particolare forma di aggregazione comunemente nota come reti d impresa di cui all art. 42 del D.L. n. 78/2010. L agevolazione fiscale in esame si sostanzia nell esclusione dal reddito della quota degli utili dell esercizio, vincolata ad apposita riserva, destinata dalle imprese aderenti alla rete al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all affare per realizzare entro l esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, e può essere fruita solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all affare, nel senso che di esso non può tenersi conto in sede di versamento degli acconti; del fatto che i redditi dominicali e agrari devono essere (ulteriormente) rivalutati del 15 per cento o del 5 per cento. In particolare, ai sensi dell art. 1, comma 512, della l. n. 228/2012 ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n
5 Metodo previsionale Del metodo previsionale si avvalgono quelle imprese che ritengono che il reddito imponibile del corrente periodo d imposta risulterà inferiore rispetto a quello del precedente periodo d imposta non solo per motivi congiunturali, ma anche per effetto di innovazioni normative o regimi fiscali che, per l appunto, assumono rilevanza ai fini della determinazione del predetto reddito imponibile. In quest ottica, Assonime ricorda che assume rilevanza: la disciplina di rivalutazione dei beni immobili di cui all art. 15, commi 16 e ss, del D.L. n. 185/2008 che, come noto, ha consentito ai contribuenti di rivalutare con effetti anche fiscali i beni immobili risultanti dal bilancio relativo all esercizio in corso al 31 dicembre Tale disciplina, infatti, produce effetti fiscali per la prima volta in relazione alla determinazione della base imponibile IRES e IRAP del corrente periodo d imposta. In particolare il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e, cioè, a decorrere dal 2013; Tale circostanza, tuttavia, deve essere attentamente valutata, in quanto se è vero, da un lato, che la base imponibile IRES e IRAP del corrente periodo d imposta deve essere determinata tenendo conto dei maggiori ammortamenti fiscali relativi al bene immobile rivalutato, dall altro lato è altrettanto vero che di tale maggiore valore si deve tener conto ai fini del c.d. test di operatività che le imprese devono effettuare per verificare se risultano o meno soggette alla disciplina delle c.d. società di comodo. le modifiche apportate dal D.L. n. 83/2012 alla disciplina delle perdite su crediti di cui all art. 101 del TUIR e delle sopravvenienze attive rappresentano una delle maggiori novità che ha interessato la determinazione della base imponibile del Tale nuovo regime, tuttavia, ha destato sin dall inizio diverse problematiche interpretative soprattutto per quanto concerne la deducibilità dei crediti c.d. di modesto. Si ricorda che l Amministrazione Finanziaria è intervenuta chiarendo i seguenti aspetti: per la individuazione dei crediti di modesto importo, ai fini cioè della verifica del limite quantitativo previsto dalla disciplina in esame (2500 o 5000 euro), non vanno cumulati i rapporti creditori di natura diversa che, eventualmente, l impresa 5
6 intrattenga con il medesimo debitore; in altri termini, vanno trattati separatamente i crediti che derivano da contratti aventi differente causa negoziale. I crediti, peraltro, che attengono a contratti di durata, quali quelli relativi, ad esempio, a contratti di somministrazione ecc., proprio in quanto attinenti al medesimo rapporto negoziale, vanno cumulati, ancorché sul piano giuridico attengano a prestazioni autonome e come tali abbiano autonoma vita giuridica. Tale cumulo, tuttavia, secondo l Agenzia delle Entrate, va operato solo per i crediti relativi ai contratti in questione che nel corso dell esercizio risultano scaduti da più di sei mesi; il requisito della previa imputazione, ai fini della deduzione delle perdite su crediti, è soddisfatto anche dalle svalutazioni; il momento in cui si verificano gli elementi certi e precisi, anche per i crediti di modesto importo, è solo un dies a quo per la deduzione della perdita su crediti. La perdita può quindi essere dedotta anche nel caso in cui l imputazione della perdita (o della svalutazione) a conto economico sia successiva a tale momento; con riguardo alle procedure concorsuali, l entità della perdita dedotta dopo l apertura della procedura può essere oggetto di sindacato da parte dell Amministrazione Finanziaria e la sua congruità deve essere provata dal contribuente, il che svilisce la previsione che intendeva, in modo semplificatorio, considerare di per sé soddisfatti gli elementi certi e precisi per la deduzione della perdita. - Riproduzione riservata - 6
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