VENERDI 30 NOVEMBRE 2012 SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI D IMPOSTA E CONTRIBUTIVI RELATIVI AL 2012

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1 Circolare n pagina 1 di 12 A tutti i Clienti Loro Sedi Circolare n. 12 del 14 novembre 2012 Argomenti : 1. Secondo acconto IRPEF, IRES, IMPOSTA SOSTITUTIVA, CEDOLARE SECCA, IRAP Secondo acconto IVS commercianti e artigiani 3. Secondo acconto contributo previdenziale INPS Gestione Separata 4. Acconto IVA Saldo IMU 2012 VENERDI 30 NOVEMBRE 2012 SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI D IMPOSTA E CONTRIBUTIVI RELATIVI AL SECONDO ACCONTO IRPEF, IRES, IMPOSTA SOSTITUTIVA, CEDOLARE SECCA, IRAP ACCONTO IRPEF L acconto IRPEF per il 2012 è pari al 96,00% dell imposta complessivamente dovuta per il periodo d imposta 2011 al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta e delle ritenute d acconto subite (rigo RN33 Differenza del modello UNICO 2012 PF). Si ricorda che il DPCM del ha disposto la riduzione del 3% dell acconto IRPEF/cedolare secca da applicarsi esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto. L obbligo viene assolto versando l acconto in due rate (qualora l importo della prima rata superi euro 103,00), di cui la prima (pari al 39,6%, ovvero il 40% del 99%) già versata unitamente al saldo per il 2011 e la seconda (pari al restante 56,4%) scadrà il prossimo 30/11/2012. Sono esonerati dal versamento i soggetti che: al rigo RN33 hanno evidenziato un imposta pari a zero, ovvero di importo pari o inferiore ad euro 51,00;

2 Circolare n pagina 2 di 12 pur essendo debitori d imposta, hanno potuto beneficiare di crediti di imposta superiori all imposta dovuta a titolo di acconto; presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2012, da presentare nel 2013, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per il periodo in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d imposta e ritenute subite (c.d. metodo previsionale); nel 2012, per la prima volta, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF; siano eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2012; hanno un credito d imposta IRPEF, risultante dalla dichiarazione dell anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l acconto dovuto; non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per il 2011, in quanto non tenuti; hanno dichiarato nel modello UNICO 2012 solo redditi d impresa o di lavoro autonomo soggetti all imposta sostitutiva prevista dal regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L n. 38, c.d. forfettino); fino al 2011 hanno adottato un regime fiscale agevolato (come il dianzi citato forfettino ) e nel 2012 sono passati al nuovo regime dei minimi, purché privi di altri redditi IRPEF; che siano falliti (salvo esercizio provvisorio). 1.2 IMPOSTA SOSTITUTIVA CONTRIBUENTI MINIMI Sono tenuti a pagare l acconto dell imposta sostitutiva i contribuenti minimi che hanno presentato il modello UNICO 2012 PF con l indicazione al rigo CM14 di un importo pari o superiore a 52,00 euro. Sono esclusi dal versamento dell acconto dell imposta sostitutiva i contribuenti minimi che hanno in alternativa: - evidenziato nel predetto rigo CM14, un imposta pari a zero ovvero pari o inferiore a euro 51,00; - aderito al regime dal periodo d imposta L acconto dell imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi per il 2012 è pari al 96% dell imposta complessivamente dovuta per il periodo d imposta precedente, indicata nel rigo CM14. Lo stesso andrà versato in due rate qualora l importo della prima superi euro 103,00. In tale ipotesi: - la prima rata, pari al 40%, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell anno precedente;

3 Circolare n pagina 3 di 12 - la seconda, pari alla differenza tra l acconto complessivo e la prima rata, va versata entro il 30/11/2012. In caso contrario, il versamento è effettuato in un unica soluzione entro il 30/11/2012. Il contribuente che è transitato dal regime per le nuove iniziative produttive a quello dei nuovi minimi, se ha dichiarato nel modello UNICO 2012 solo redditi d impresa o di lavoro autonomo soggetti all imposta sostitutiva prevista dai citati regimi, non è tenuto a versare l acconto IRPEF ACCONTO CEDOLARE SECCA Le persone fisiche che hanno scelto di assoggettare il reddito degli immobili abitativi locati alla c.d. cedolare secca possono determinare l acconto IRPEF considerato che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF. La cedolare è dovuta: in misura pari al 21% se il contratto di locazione non è concordato, e quindi, per i contratti c.d. canone libero (4+4); in misura pari al 19% per i soli contratti concordati. L ammontare dell acconto dell imposta sostitutiva ammonta al 92% (95% ridotto di 3 punti percentuali) e risulta dovuto se l importo indicato nel rigo RB11 colonna 3 (Totale imposta cedolare secca ) supera i 51,65. Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l acconto risulta dovuto qualora l importo di tale rigo risulti pari o superiore a 52,00 euro. Il versamento va effettuato nel seguente modo: RIGO RN11 campo 3 ACCONTO CEDOLARE SECCA 2012 Non superiore a 51,65 Non dovuto Superiore a 51,65 ma non a 279,90 Versamento in unica soluzione entro il L importo da versare è pari al 92% di rigo RB11 campo 3 Superiore a 279,90 Versamento in due rate pari al: -38% (40% del 95%) di rigo RB11, campo 3 entro il 9.7 ovvero con la maggioranza dello 0,40%; - 54% di rigo RB11, campo 3 (ossia 92%-prima rata), entro il ACCONTO IRES L acconto IRES per il 2012 è pari al 100,00% dell IRES dovuta per il 2011 ed indicata al rigo RN17 del modello UNICO 2012 SC. La seconda rata, da versare entro il 30/11/2012, è pari al 60% dell acconto complessivamente dovuto.

4 Circolare n pagina 4 di 12 Sono esonerati dal versamento: i soggetti che nel modello UNICO 2012 hanno evidenziato una perdita fiscale; i soggetti che si sono costituiti nel corso del 2012; i soggetti che hanno rilevato nel rigo RN17 (società di capitali) o nel rigo RN 28 (per enti non commerciali) un importo pari o inferiore a 20,66 euro: anche in tale ipotesi, posto che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l acconto risulta dovuto qualora l importo dei righi in questione risulti pari o superiore a euro 21,00; i soggetti che, pur avendo riportato nei righi di cui al punto precedente un importo pari o superiore a 21,00 euro, sanno o presumono di conseguire una perdita nel 2012; i soggetti che hanno un credito d imposta IRES, risultante dalla dichiarazione dell anno precedente, non utilizzato in compensazione e di importo tale da coprire tutto l acconto dovuto; i soggetti falliti. 1.5 ACCONTO IRAP L acconto IRAP per il 2012 va calcolato sulla base dell imposta complessivamente dovuta per il 2011, come di seguito indicato: per le persone fisiche, le società di persone ed equiparate, 99,00% dell importo indicato nel rigo IR22 della dichiarazione IRAP 2012, a condizione che detto importo sia pari o superiore a 52,00 euro; per le società di capitali, 100,00% dell importo indicato nel rigo IR22 della dichiarazione IRAP 2012, a condizione che detto importo sia pari o superiore a 21,00 euro. La seconda rata, da versare entro il 30/11/2012, è pari al 60,00% dell acconto complessivamente dovuto. L acconto va versato in due rate qualora l importo della prima rata superi 103,00 euro. In tale ipotesi: - la prima rata, del 40%, è dovuta entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell anno precedente; - la seconda, del 60%, va versata entro il 30/11/12 ovvero entro l ultimo giorno dell undicesimo mese dell esercizio per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare.

5 Circolare n pagina 5 di ULTERIORI ELEMENTI Come già nel 2011, anche per l acconto 2012 occorre tener conto di quanto segue: Consolidato fiscale. Gli obblighi di versamento degli acconti IRES competono, sin dall esercizio di avvio del consolidato, alla società consolidante. Per il primo esercizio la determinazione dell acconto dovuto dalla consolidante è effettuata sulla base dell imposta IRES corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni presentate per il periodo stesso dalle società partecipanti al consolidamento singolarmente considerate. Resta ferma la possibilità per la consolidante di determinare l acconto IRES sulla base del metodo previsionale: in tale ipotesi, dunque, è possibile considerare gli eventuali decrementi del reddito imponibile delle società partecipanti previsti per il periodo d imposta corrente. E opportuno evidenziare, peraltro, che i versamenti in acconto eseguiti separatamente dalle società partecipanti al consolidato, in attesa della comunicazione dell opzione, si considerano validamente eseguiti, fatta salva la responsabilità della consolidante qualora gli importi risultino insufficienti in base alle disposizioni di legge. Ragioni di ordine logico e sistematico inducono a ritenere che tali soluzioni si rendano analogamente applicabili anche negli esercizi successivi all esercizio dell opzione qualora vi sia un mutamento della compagine sociale e, in particolare, accedano al regime altre società del gruppo (in tal senso, cfr Circ. Assonime 34/2005). Trasparenza fiscale. Nel primo esercizio di efficacia dell opzione l obbligo del versamento degli acconti grava anche in capo alla società partecipata che potrà applicare sia il metodo storico (la base di riferimento sarà il reddito prodotto nel periodo d imposta precedente) che il metodo previsionale (non si dovrà tenere conto degli effetti prodotti dall opzione per la trasparenza). A partire dal secondo esercizio, invece, la società partecipata non è tenuta al pagamento, mentre i singoli soci determinano l acconto dovuto in base al metodo storico o a quello previsionale, considerando anche i redditi che sono (o saranno) imputati per trasparenza. 1.7 SCADENZE E VERSAMENTI Come anticipato, i versamenti del secondo acconto 2012 devono essere effettuati entro il 30/11/2012. Diversamente da quanto consentito per la prima rata, non è ammessa la rateizzazione per la seconda rata in scadenza.

6 Circolare n pagina 6 di 12 Possono, invece, essere ancora compensati, con gli acconti dovuti, eventuali crediti residui risultanti dal modello UNICO 2012 da parte di tutti i contribuenti (indipendentemente dal possesso della partita IVA e dal fatto che siano tenuti o meno a presentare la dichiarazione unificata). 1.8 AUTORIDUZIONE DEGLI ACCONTI: METODO PREVISIONALE In alternativa al metodo storico, dianzi illustrato, gli acconti possono essere calcolati sulla base del minore reddito e della minore base imponibile IRAP previsti per il periodo d imposta in corso. Al fine di non incorrere nelle previste sanzioni, l acconto versato dovrà essere almeno pari al 96% (per i soggetti IRPEF), pari al 92% per la cedolare secca, ovvero al 100% (per i soggetti IRES) delle imposte su reddito (IRPEF/IRES) e dell IRAP relative ai redditi del 2012 e che verranno dichiarati nel Diversamente, in caso di insufficiente versamento dell acconto così calcolato, occorrerà versare non soltanto gli interessi moratori ma anche la sanzione pari al 30% di quanto non versato. Sussiste comunque la possibilità di ridurre tale sanzione, ricorrendo all istituto del ravvedimento operoso, nelle seguenti modalità: - dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,2% per ogni giorno di ritardo; - alla misura del 3,00% se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza; - oppure del 3,75% dell imposta non versata, se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione. Contestualmente al versamento occorrerà corrispondere anche gli interessi di ritardato pagamento (calcolati nella misura legale, pari all 2,5%, da esporre separatamente con gli specifici codici tributo). Per la determinazione dell acconto IRPEF e IRES, l imposta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti, derivanti da determinate tipologie di obbligazioni (es. titoli di Stato, obbligazioni di banche e società quotate) e scomputate nel Si evidenziano di seguito le principali novità rilevanti ai fini dell autoriduzione degli acconti, che sono applicabili nel periodo d imposta 2012 (rinviando alle precedenti circolari già pubblicate per la loro trattazione e commento):

7 Circolare n pagina 7 di 12 Immobili assoggettati ad IMU: per effetto dell introduzione, dal 2012, della nuova imposta IMU che, per gli immobili non locati delle persone fisiche, è sostitutiva dell IRPEF e relative addizionali, escludendo l abitazione principale, per gli stessi (per esempio quelli a disposizione o concessi in comodato gratuito) può risultare conveniente calcolare l acconto IRPEF 2012 con il metodo previsionale considerando che nel 2012 detti immobili sono esclusi da IRPEF. Immobili storico-artistici: a decorrere dal 2012 la tassazione degli immobili di interesse storico-artistico è stata inasprita, quindi, sussiste l obbligo di effettuare il ricalcolo dell accanto IRPEF/IRES, determinando lo stesso in base all imposta del 2011 che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni: NON LOCATI PERSONE FISICHE Soppressione applicazione tariffa d estimo più bassa della zona censuaria, essendo soggetti ad IMU, sono esenti IRPEF e addizionali. IMMOBILI PATRIMONIO DELLE SOCIETA Due agevolazioni: -riduzione del 50% del reddito risultante dall applicazione della tariffa d estimo propria dell immobile stesso, -disapplicazione dell art. 41 TUIR e pertanto agli immobili a disposizione non è applicabile la maggioranza di 1/3 ordinariamente prevista in tali casi. LOCATI Maggiore tra il canone di locazione ridotto del 35% e la rendita catastale rivalutata del 5% risultante dalla tariffa d estimo propria dell immobile. Maggiore tra il canone di locazione ridotto del 35% e la rendita catastale rivalutata del 5% risultante dall applicazione della tariffa d estimo propria dell immobile. Integrale deducibilità dell IRAP riferibile al personale: dal 2012 è prevista la deducibilità dal reddito d impresa/lavoro autonomo del 100% dell IRAP versata riferita al costo del personale dipendente ed assimilato, deducibile fino al 2011 nella misura del 10%. Per i soggetti con dipendenti può quindi risultare conveniente determinare l acconto IRPEF/IRES 2012 con il metodo previsionale. Beni concessi in godimento a soci/familiari: per i beni delle società/imprese concessi in godimento ai soci/familiari in base al quale, se il corrispettivo annuo pattuito per la concessione del bene è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detto bene: in capo all utilizzatore persona fisica (socio/familiare) si configura un reddito diverso pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito; per il concedente i costi relativi a tale bene sono indeducibili.

8 Circolare n pagina 8 di 12 Di conseguenza è necessario ricalcolare l imposta nel modo seguente: l utilizzatore deve rideterminazione l IRPEF 2011 considerando l aumento del reddito imponibile a seguito del reddito diverso derivante dalla disponibilità del bene, l impresa deve rideterminare l imposta di riferimento considerando l aumento del reddito imponibile per effetto dell indeducibilità dei costi del bene concesso al socio/familiare. Società in perdita sistemica di comodo: le società di comodo, comprese quelle in perdita sistemica, sono tenute a calcolare l acconto 2012 assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. E quindi necessario determinare l imposta risultante dall adeguamento al reddito minimo e dall applicazione dell aliquota IRES nella misura del 27,5%+10,5%. Ricalcolo dell acconto Irap: dal 2012 è previsto l incremento della deduzione c.d. cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato aventi specifici requisiti, nello specifico: - per i lavoratori a tempo indeterminato di sesso femminile, o - di età inferiore a 35 anni. Per i suddetti lavoratori la deduzione forfettaria passa da a ovvero da a se i citati lavoratori sono assunti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In presenza di un consistente numero di dipendenti e/o di sesso femminile può quindi risultare conveniente calcolare l acconto IRAP 2012 con il metodo previsionale. detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio a regime : relativamente al 2012 la quota detraibile risulta pari al 36% per le spese sostenute dall e fino al (limite massimo ) e pari al 50% per le spese sostenute dal e fino al (limite massimo ). Si attendono chiarimenti in merito al metodo di applicazione della detrazione per le spese sostenute nelle due frazioni di periodo. detrazione IRPEF per l acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese a regime. Proroga al e modifica della detrazione IRPEF/IRES del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici. Proroga al 2012 dell imposta sostitutiva sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti.

9 Circolare n pagina 9 di 12 I Clienti che hanno sostenuto e/o hanno intenzione di sostenere spese per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI nel corso del 2012 sono invitati a: segnalare le eventuali pratiche di richiesta detrazione gestite in proprio o a mezzo di altri professionisti (ad esempio geometri) diversi dallo scrivente Studio; comunicare se intendono istruire pratiche nel corso della parte residua del 2012; comunicare l ammontare delle spese sostenute e che si prevede di sostenere fino al 31/12/2012; TENER CONTO CHE LA DETRAZIONE IRPEF DEL 55% PER SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E IN SCADENZA IL PROSSIMO 30/06/2013. SI RICORDA CHE LA DETRAZIONE IRPEF DEL 55% (COME QUELLA DEL 36%) OPERA SECONDO IL CRITERIO DI CASSA CIOE IL BENEFICIO FISCALE POTRA ESSERE FATTO VALERE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL ANNO IN CUI VIENE EFFETTUATO IL PAGAMENTO, PRESCINDENDO DALLO STATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI. 2. SECONDO ACCONTO IVS COMMERCIANTI E ARTIGIANI Entro la medesima scadenza del 30/11/2012, gli artigiani e i commercianti (titolari e non di partita Iva) devono versare la seconda rata del contributo in acconto sul reddito eccedente il minimale. Per i soggetti che applicano: il regime delle nuove iniziative (art. 13 Legge n. 388/2000), va fatto riferimento al reddito assoggettato all imposta sostitutiva del 10% (rigo RG29); il regime dei minimi (art. 1, comma 96, Finanziaria 2008), va fatto riferimento al reddito esposto al rigo CM6 eventualmente ridotto delle perdite pregresse di cui al rigo CM6. Sul punto si segnala che con la circolare 14/06/2010, n. 73, l INPS ha specificato che il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7. 3. SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INPS GESTIONE SEPARATA Entro la medesima scadenza del 30/11/2012, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS ex Legge n. 335/95 devono versare il secondo acconto dei contributi previdenziali per il 2012.

10 Circolare n pagina 10 di 12 L acconto complessivamente dovuto è pari all 80% del contributo che si determina applicando al reddito di lavoro autonomo dichiarato per il 2011 (rigo RE25 del Modello UNICO 2012 PF o rigo RE21 per i soggetti ch applicano il regime delle nuove iniziative o rigo CM6 ridotto delle eventuali perdite per i contribuenti minimi) le aliquote contributive vigenti per il Per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria, queste risultano pari al 27,72% (fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di euro ,00). Il pagamento dell acconto viene effettuato in due rate di pari importo, la prima delle quali doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal Modello UNICO 2012 PF. 4. ACCONTO IVA 2012 Entro il prossimo 27 dicembre è dovuto da tutti i soggetti IVA un acconto commisurato all 88,00% dell IVA dovuta per il mese di dicembre 2011, se contribuenti mensili, ovvero del saldo a debito della dichiarazione relativa al 2011 (importo maggiorato dell acconto versato per il 2011, esclusi gli interessi), se contribuenti trimestrali. Esiste la possibilità di effettuare il versamento in base all imposta effettivamente dovuta per il periodo 1/12/ /12/2012, se contribuenti mensili, ovvero per il periodo 1/10/ /12/2012, se contribuenti trimestrali, che dovrà essere versata interamente (e non nella misura dell 88%). In tutti i casi, per determinare la base di calcolo, si deve tener conto dell IVA dovuta al lordo dell eventuale acconto versato a dicembre Il versamento non è dovuto se, nel periodo di riferimento (dicembre o saldo della dichiarazione annuale per i trimestrali), si era a credito ovvero se, nello stesso periodo di quest anno (dicembre o saldo dichiarazione annuale 2012), il contribuente risulterà a credito o l acconto calcolato risulterà inferiore ad euro 103,29. Inoltre, l acconto non è dovuto da chi ha iniziato l attività dall 1/01/2012, da chi ha cessato l attività entro il 01/12/2012 (contribuenti mensili) ovvero entro il 01/10/2012 (contribuenti trimestrali), dai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative o il regime delle attività marginali e dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA. Il versamento va effettuato tramite Mod. F24 utilizzando i codici tributo: 6013 per i mensili (periodo di riferimento 2012 ); 6035 per i trimestrali (periodo di riferimento 2012 ).

11 Circolare n pagina 11 di 12 Si consiglia di annotare l importo dell acconto, con i relativi estremi di versamento, nel registro delle fatture emesse, dei corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione. 5. SALDO IMU 2012 Il 17 dicembre 2012 è prevista la scadenza di pagamento del saldo annuale (o ultima rata) dell IMU dovuta per l anno In linea generale, il saldo IMU sarà calcolato con le modalità previste per la prima rata di acconto, applicando però le nuove aliquote deliberate dai Comuni, per le diverse tipologie di immobili. A questo proposito ed in considerazione dell atteso effetto degli incrementi di aliquota deliberati, si propone, a puro titolo di esempio, quello che potrebbe essere il saldo IMU per un abitazione censita nella categoria A/2, con rendita catastale di 600, diversa da quella di residenza e quindi senza beneficio di aliquota ridotta e detrazioni d imposta: Valore imponibile IMU: ( 600 più 600 x 5%) (rivalutazione) x 160 (nuovo moltiplicatore)= Acconto pagato: x 0,76% (aliquota di base ordinaria) x 6/12 (acconto primi 6 mesi) = 383,04. Il saldo IMU, tenuto conto che la maggior parte dei Comuni ha provveduto ad incrementare le aliquote di base, sarà calcolato come segue (si prende ad esempio l aliquota ordinaria deliberata dal Comune di Reggio Emilia pari allo 0,96%): x 0,96% = 967,68 - acconto di 383,04 = saldo IMU ,64. Tale saldo, all atto del pagamento, sarà poi ripartito in due distinti importi (e codici tributo) visto che lo 0,38% dell aliquota di cui sopra è rappresentato dalla quota d imposta destinata allo Stato. Minore sarà l effetto del saldo IMU sulle abitazioni principali che potranno beneficiare di aliquote contenute entro lo 0,6% e detrazioni d imposta pari ad un minimo di 200. Circa le altre principali novità introdotte dall IMU, rimandiamo alle nostre precedenti circolari n.2 del 10/02/2012 e n.6 del 07/05/2012 che potrete consultare anche sul nostro sito internet. L imposta IMU, così come lo era l ICI, è sempre dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto tale possesso. E pertanto necessario, da parte dei clienti, informare preventivamente lo Studio, se nel corso del periodo 16/06/ /12/2012 sono intervenute delle variazioni nella destinazione e/o nella proprietà immobiliare, quali ad esempio: acquisti; vendite;

12 Circolare n pagina 12 di 12 successioni; donazioni; inizio o cessazione di diritti reali (diritto di usufrutto, superficie, abitazione); variazioni catastali; nuovi accatastamenti; variazioni dell abitazione principale; variazione delle condizioni (sfitto, affittato, contratto registrato); costruzioni che hanno perso i requisiti di ruralità; comunicazioni relative ad edificabilità di aree/inserimento nel Prg. Dovranno, altresì, essere comunicate le eventuali variazioni intervenute nel periodo 1/1/ /06/2012 che, per eventuali dimenticanze, non fossero state comunicate in precedenza. Come per la scadenza della prima rata di acconto IMU e come per l ICI, lo Studio organizzerà il pagamento del saldo IMU, predisponendo per tutti i clienti il modello F24, con obbligo di pagamento in modalità telematica per le persone fisiche in possesso di P.Iva e per tutte le società. Infine, per quanto attiene la nuova DICHIARAZIONE IMU, si conferma che a partire dalla variazioni intervenute sugli immobili dall , il termine di invio viene ora prevista entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione rilevante ai fini del calcolo dell imposta. Diverse proroghe hanno differito l entrata in vigore della nuova disposizione e, ad oggi, se sarà confermato un recente emendamento in corso di approvazione, il termine di presentazione per l anno 2012, sarà il 4 febbraio Restano ferme le stesse condizioni di esonero dalla dichiarazione IMU, già previste per l ICI, cioè tutte quelle in cui il Comune può disporre in proprio delle informazioni necessarie alle variazioni avvenute (ad es. compravendite di immobili, dichiarazioni di successione, ecc..). Tenuto conto dei nuovi termini previsti ed al fine di evitare la tardività nella presentazione della dichiarazione IMU, si rammenta ancora una volta l importanza di segnalare tempestivamente allo Studio ogni variazione intervenuta in corso d anno sugli immobili di proprietà Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Studio BD & Associati Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.

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