Fiscal News N. 249 Unico 2012: integrativa entro il Categoria: Sottocategoria: ravvedimento di Unico 2012 Premessa 30 settembre Dichiarazione

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Unico 2012: integrativa entro il Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti Il termine del incide anche nel ravvedimento di Unico Si ricorda infatti che è possibile la correzione degli errori commessi nella medesima presentando una: integrativa; entro il termine previsto per la successiva (Per Unico 2012 il termine corrisponde, quindi, al ). A seconda delle rettifiche operate, la integrativa potrà risultare a favore o a sfavore del contribuente. Premessa Il termine di invio delle dichiarazioni è importante in quanto entro tale data i soggetti avranno modo di controllare non solo i modelli relativi al 2012, ma anche quelli passati e di apportare le eventuali rettifiche corrispondendo le relative sanzioni, se risultanti, in via agevolata. Entro il 30 settembre i contribuenti avranno modo, infatti, non solo di presentare le dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette, Iva e Irap, ma anche di correggere eventuali errori commessi nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta precedenti. Per capire come comportarsi è necessario comprendere che tipo di errore si è commesso e quali effetti sulla esso ha provocato. Dichiarazione integrativa In presenza di una validamente presentata (entro il termine o nei 90 giorni successivi) è possibile la correzione degli errori commessi nella medesima presentando una: integrativa; entro il termine previsto per la successiva (per Unico 2012 il termine corrisponde a ). 1

2 A seconda delle rettifiche operate, la integrativa potrà risultare a favore o a sfavore del contribuente. La correzione della validamente presentata nei termini può rendersi necessaria nei seguenti casi: rimozione di violazioni di tipo formale (che a loro volta possono essere tali da ostacolare o meno l attività di controllo da parte dell Agenzia delle Entrate); correzione di situazioni che determinano uno svantaggio per il contribuente (maggior debito o minor credito) o per l Erario (minor debito o maggior credito). Per ciascuna delle situazioni sopra elencate sussistono differenti modalità di ravvedimento, sia in relazione ai termini di ripresentazione della sia con riferimento alla determinazione delle eventuali sanzioni applicabili. In particolare: VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI Secondo quanto disposto dall art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/97: non sono [ ] punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo. Di conseguenza, le violazioni c.d. meramente formali non comportano l applicazione di alcuna sanzione e per le stesse non si rende necessario utilizzare il ravvedimento operoso. Qualora si intenda comunque regolarizzare la violazione prima dell inizio delle attività di verifica, è sufficiente presentare una integrativa; VIOLAZIONI FORMALI Costituiscono violazioni formali, che configurano l ipotesi di irregolare, gli errori che non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell imposta, nonché sul versamento del tributo, ma arrecano pregiudizio all attività di controllo dell Ufficio. In particolare, tale fattispecie si verifica in caso di: non redatta in conformità del modello di approvato (ossia redatta sul modello ministeriale previsto ma non in conformità alle relative istruzioni); 2

3 omissione o indicazione errata e incompleta di: dati rilevanti per l individuazione del contribuente o del suo rappresentante; elementi necessari per la determinazione del tributo; ogni altro elemento prescritto per l effettuazione dei controlli, quale la mancata allegazione del modello degli studi di settore o la mancata compilazione di un quadro o prospetto che non incide sulla determinazione del tributo. Per tali violazioni l art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 prevede una sanzione da 258 a La regolarizzazione mediante il ravvedimento operoso richiede: la presentazione di una integrativa entro il termine di presentazione della successiva e pertanto, con riguardo al mod. UNICO 2012, entro il ; il versamento della sanzione ridotta nella misura di 32 (258 x 1/8). VIOLAZIONE Dichiarazione irregolare TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO Presentazione successiva RIDUZIONE MINIMA RIDOTTA 258 1/8 32 Il signor Rossi, imprenditore individuale, ha presentato il mod. UNICO 2012 PF entro il senza allegare il modello degli studi di settore. Poiché tale modello è parte integrante della dei redditi, la violazione rientra nella fattispecie della irregolare, ravvedibile entro il : presentando la integrativa comprensiva del modello studi di settore; versando 32 a titolo di sanzione ridotta, con il codice tributo Violazioni sostanziali Sono sostanziali le violazioni che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. La sanzione applicabile è differenziata a seconda che l errore sia o meno rilevabile in sede di liquidazione o di controllo formale della. La regolarizzazione di tali violazioni richiede la presentazione di una integrativa, entro il termine di presentazione della relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, il versamento della maggior imposta dovuta/minor credito spettante e il 3

4 versamento della sanzione, in misura ridotta per effetto dell utilizzo del ravvedimento operoso. In particolare: VIOLAZIONI RILEVABILI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE O CONTROLLO Costituiscono errori rilevabili in sede di liquidazione o controllo delle dichiarazioni ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73: gli errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e/o delle imposte; l indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili o detraibili (ad esempio, spese mediche o contributi previdenziali), ritenute d acconto e/o crediti d imposta. Per tali violazioni la sanzione applicabile è pari al 30% della maggiore imposta dovuta o del minor credito spettante e per la regolarizzazione delle stesse tramite il ravvedimento operoso è necessario: presentare la integrativa; versare la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante nonché i relativi interessi nella misura del 2,5%, calcolati a giorni; versare la sanzione ridotta ad 1/8, quindi pari al 3,75%. VIOLAZIONI NON RILEVABILI CON LIQUIDAZIONE/CONTROLLO Costituiscono errori non rilevabili in sede di liquidazione o controllo delle dichiarazioni ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73: l omessa o errata indicazione di redditi; l errata determinazione dei redditi; l indicazione di indebite detrazioni d imposta o di deduzioni dall imponibile. In tal caso, la è infedele e comporta l applicazione della sanzione in misura compresa tra il 100% e il 200% della maggiore imposta dovuta o del minor credito spettante. Per la regolarizzazione di tali violazioni tramite il ravvedimento operoso è necessario: presentare la integrativa; versare la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonché i relativi interessi nella misura dell 2,5%, calcolati a giorni; versare la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo, quindi pari al 12,5%. 4

5 VIOLAZIONE Dichiarazione infedele (errori rilevabili in sede di liquidaz. e controllo) Dichiarazione infedele (errori non rilevabili in sede di liquidaz. e controllo) TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO Presentazione successiva Presentazione successiva RIDUZIONE MINIMA RIDOTTA 30% 1/8 3,75% 100% 1/8 12,5% Il signor Neri ha presentato il mod. UNICO 2012 PF entro il , omettendo di indicare un fabbricato acquistato nel Ipotizzando che per effetto della rettifica della risulti una maggiore IRPEF a saldo pari a 320, ai fini della regolarizzazione della violazione commessa, entro il , è necessario: presentare la integrativa; versare: la maggiore IRPEF a saldo per il 2011, pari a 320, con il codice tributo 4001 ; il maggior acconto dovuto per il 2012, con il codice tributo 4033 (primo acconto) e / o 4034 (secondo acconto); gli interessi nella misura dell 2,5%, calcolati a giorni, con il codice tributo 1989 ; la sanzione ridotta pari a 40 (320 x 12,5%), con il codice tributo La integrativa a sfavore del contribuente, dalla quale risulta un maggior debito o un minor credito può essere presentata oltre il predetto termine previsto per la successiva (ossia, per il mod. UNICO 2012 anche dopo il ) e al più tardi entro il del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la (per il mod. UNICO 2012, entro il ). In tal caso non è possibile usufruire del ravvedimento operoso, pertanto le sanzioni saranno applicate dall Ufficio nella misura ordinaria. 5

6 Dichiarazione integrativa a favore del contribuente La integrativa, come disposto dall art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/98, può essere presentata anche per correggere errori che comportano l esposizione di un minor debito o di un maggior credito. Tale a favore va presentata, come confermato dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione , n. 24/E non oltre il termine prescritto per la presentazione della relativa al periodo d'imposta successivo, pertanto, con riferimento al mod. UNICO 2012, entro il In tal caso non sono previste sanzioni e il credito risultante dalla integrativa può essere utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso. Modalità di effettuazione del ravvedimento Si rammenta che per effettuare il ravvedimento, nel frontespizio del mod. UNICO, trattandosi di integrazione o rettifica di una già presentata, va barrata la casella: Dichiarazione integrativa a favore, se dalla integrativa emerge un maggior credito/minor debito o se la stessa è stata presentata per correggere errori meramente formali; Dichiarazione integrativa, se dalla integrativa emerge un minor credito/maggior debito o se la stessa è stata presentata per correggere errori formali. In tal caso va specificato quali quadri/allegati sono stati modificati e quali non hanno subìto variazioni, riportando nel riquadro Tipo di e nel riquadro Firma della uno dei seguenti codici: codice situazione Quadro o allegato compilato sia nella integrativa che nella originaria, senza modifiche Quadro o allegato compilato nella integrativa ma assente o compilato diversamente nella originaria Quadro o allegato compilato nella originaria ma assente nella integrativa 6

7 codice tributo sanzione 8901 Sanzione pecuniaria IRPEF 8902 Sanzione pecuniaria addizionale regionale IRPEF 8903 Sanzione pecuniaria addizionale comunale IRPEF 8904 Sanzione pecuniaria IVA 8906 Sanzione pecuniaria sostituti d imposta 8907 Sanzione pecuniaria IRAP 8908 Sanzione pecuniaria altre imposte dirette 8910 Sanzione pecuniaria IVA forfait connessa ad imposta intrattenimenti 8911 Sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, IVA 8913 Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi 8918 IRES sanzione pecuniaria Come sopra accennato, in caso di regolarizzazione di una tardiva, ai fini del versamento della sanzione ridotta, nel mod. F24 va indicato il codice tributo Si rammenta infine che, nell ipotesi di regolarizzazione dell omesso versamento, gli interessi da ravvedimento calcolati a giorni, pari al 2,5%, devono essere versati utilizzando lo specifico codice tributo distinto per tipologia di imposta. codice tributo imposta 1989 IRPEF 1990 IRES 1991 IVA 1992 Imposte sostitutive 1993 IRAP 1994 Addizionale Regionale 1995 Addizionale Comunale 7

8 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE SITUAZIONE PREVISTA MODALITÀ DEL RAVVEDIMENTO Riepilogo Errori od omissioni che vanno a danno del contribuente (la correzione fa emergere un maggior credito o un minor debito). NESSUNA Va presentata la integrativa entro il termine previsto per la presentazione della successiva (l eventuale credito che emerge dalla può essere utilizzato in compensazione nel modello F24). DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL FISCO SITUAZIONE PREVISTA MODALITÀ DEL RAVVEDIMENTO INFEDELE DICHIARAZIONE errori od omissioni che incidono su determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo (VIOLAZIONI SOSTANZIALI) A) Errori rilevabili in sede di controllo formale della ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973. Sanzione pari al 30% della maggiore imposta o minore credito B) Errori non rilevabili in sede di controllo formale della Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta o minore credito o delle ritenute non versate. Va presentata la integrativa entro il termine previsto per la presentazione della. Va versata la maggiore imposta o il minor credito, aumentata degli interessi legali e con sanzione ridotta di 1/8: 3,75% nel caso A), 12,5% nel caso B). NOTA BENE Si evidenzia che, relativamente al termine di presentazione della integrativa se è scaduto il termine per ricorrere al ravvedimento operoso, si possono, comunque, correggere gli errori che comportano un maggiore reddito, mediante la presentazione di una, entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello di presentazione della originaria senza, però, poter usufruire della riduzione delle sanzioni. 8

9 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER VIOLAZIONI FORMALI SITUAZIONE PREVISTA MODALITÀ DEL RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE IRREGOLARE errori od omissioni che non incidono su determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo (VIOLAZIONI FORMALI CHE OSTACOLANO ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO). Sanzione da 258 a per redditi, IVA e IRAP. Va presentata la integrativa entro il termine previsto per la presentazione della successiva (si utilizzano gli stessi modelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la ). Sanzione viene ridotta ad 1/8 del minimo: 32 nel caso di redditi, IVA e IRAP. DICHIARAZIONE IRREGOLARE errori od omissioni che non incidono su determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo (VIOLAZIONI FORMALI CHE NON OSTACOLANO ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO). NESSUNA Va presentata la integrativa prima dell inizio dell attività di controllo da parte del Fisco. - Riproduzione riservata - 9

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