La nuova legislazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

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1 nuova legislazione in materia di Salute e Sicurezza sul voro.. Dott.ssa Cinzia Frascheri Responsabile nazionale Salute e Sicurezza sul voro e della RSI

2 Capo I - Disposizioni generali Finalità art.1 Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

3 Abrogazioni art il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n il decreto legislativo 15 agosto 1991, n il decreto legislativo 19 settembre 1994, n il decreto legislativo 14 agosto 1996, n il decreto legislativo 14 agosto 1996, n il decreto legislativo 19 agosto 2005, n l articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n la legge 3 agosto 2007, n.123 Disposizioni finali art.306 Le disposizioni relative alla valutazione dei rischi e al relativo documento diventano efficaci decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni pre-vigenti. Le disposizioni relative alla Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici entrano in vigore il ; le Protezione dei lavoratori dai rischi radiazioni ottiche artificiali disposizioni entrano in vigore il 26 aprile 2010.

4 Struttura complessiva Articoli: 306 Titoli: XIII Allegati: LII (compreso 3A, 3B) Titoli: I - Disposizioni generali Titoli: II - Luoghi di lavoro Titoli: III Attrezz. di lav. e DPI Titoli: IV Cantieri temp. e mobili Titoli: V Segnaletica sul lavoro Titoli: VI MMC Titoli: VII VDT Titoli: VIII - Agenti fisici Titoli: IX - Sostanze pericolose Titoli: X Esposiz. ad agenti biol. Titoli: XI Protez. da atmosf. espl. Titoli: XII Disp. in materia pen. Titoli: XIII Disposizioni finali

5 Cardine della prevenzione Art Cod.civ. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

6 Definizioni art.2 Datore di lavoro VdR Modello org. e gestione Unità Produttiva Norma tecnica voratore Dirigente SPP RLS Promozione salute Preposto ASPP Salute Informazione Medico competente RSI RSPP Prevenzione Rischio Azienda Sorveglianza sanitaria Buone prassi Pericolo Linee Guida Formazione Addestramento Organismo paritetico

7 Campo di applicazione art.3 Tutti i settori di attività, privati e pubblici, tutte le tipologie di rischio, tutti i lavoratori/trici, subordinati e autonomi. Per le Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, le strutture giudiziarie, penitenziarie, quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative e per gli archivi, le biblioteche e i musei, nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Somministrazione di monodopera:tutte le forme di tutela sono a carico dell utilizzatore Distaccati:tutto a carico del distaccatario, tranne i rischi tipici generalmente svolti. Prestazioni occasionali di tipo accessorio: si applicano, escluso i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, di cui l insegnamento privato supplementare, l assistenza domiciliare ai bambini,agli anziani, agli ammalati e ai disabili. voratori a domicilio e portierato di fabbricati: obbligo di informazione e formazione. Ad essi devono essere forniti i necessari DPI in relazione alle effettive mansioni svolte.

8 Computo art.4 Non sono computati: Collab.familiari Tirocini format. Co.Co.Co. v. a progetto T. determinato Prestaz. occas. Allievi/discenti Volontari v. L.877/73 LSU v. autonomi Somm.manod. T.parziale v.agricoli(+)

9 Capo II Sistema istituzionale artt.5,14 Comitato per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro Comitati Regionali di Coordinamento Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Attività promozionali Interpello Vigilanza Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

10 Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Misure generali di tutela art.15 Le misure generali di tutela sono: b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; Delega di funzioni art.16 Scritta e datata Specifica Accettata Decisione e spesa Figura idonea Tutti i poteri Adeguata e tempestiva pubblicità Obbligo di vigilanza permanente

11 Obblighi D.L. non delegabili art.17 Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi - elaborazione del documento previsto b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione Obblighi D.L. e del dirigente art.18 «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su essa; Le posizioni di garanzia gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti previsti. Obblighi del preposto art.19 «preposto»: persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

12 Obblighi dei lavoratori/trici art.20 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della SSL; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal D.L.; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. I lavoratori in regime di appalto o subappalto, devono esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del D.L. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi.

13 Dispos. imp. familiare e lav. aut. art.21 utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni previste munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità nello svolgere attività di appalto o subappalto. Obblighi: prog. fabb. istal. artt Obblighi del medico competente art.25 - programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici; - fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività di esposizione. Fornisce, su richiesta, informazioni analoghe agli RLS/RLST; - informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; - comunica per iscritto, in occasione delle riunioni, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; - visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di VdR.

14 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione art.26 Il datore di lavoro: a) verifica, l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto: - acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIA; - acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il datore di lavoro committente nel promuovere la cooperazione ed il coordinamento elabora il DUVRI che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. L imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell INAIL o dell IPSEMA. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS/RLST e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

15 Oggetto della VdR art.28 valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri paesi. Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l indicazione del nominativo del RSPP, del RLS/RLST e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

16 Modalità di effettuaz. della VdR art.29 Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con il RSPP e il medico competente e previa consultazione del RLS/RLST. valutazione e il documento debbono essere rielaborati, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Le disposizioni non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del presente decreto.

17 Modelli di organizz. e gestione art.30 Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. n.231/01, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei RLS/RLST; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell applicazione e dell efficacia delle procedure adottate. Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il riesame e l eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell organizzazione e nell attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. I modelli di organizzazione aziendale: SGSL o il British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi.

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