LINEE GUIDA ed INDIRIZZI OPERATIVI marzo in collaborazione con la Provincia di Pescara - 1 -

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1 dei Servizi A.U.A. in collaborazione con la Provincia di Pescara LINEE GUIDA ed INDIRIZZI OPERATIVI marzo 2015

2 Indice Obiettivo della Carta dei Servizi AUA pag. 2 Il quadro normativo " 3 Ambito di applicazione " 11 Il flusso procedimentale " 15 Le check list " 17 Modalità informative per l invio telematico dell AUA " 23 La modulistica "

3 Obiettivo della Carta dei Servizi AUA Il 13 giugno 2013 è entrato in vigore il Regolamento che introduce l A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale. Si tratta, di un unica autorizzazione che sostituisce tutte le principali autorizzazioni ambientali settoriali determinando una notevole semplificazione burocratica e, quanto meno nelle intenzioni del legislatore, un risparmio di costi e tempi per le imprese. Dopo più di un anno di applicazione, se da un lato tale innovazione ha portato sicuramento al riconoscimento da parte dell utenza di un nuovo dettato legislativo a cui far sempre riferimento in un ventaglio di opportunità discretamente ampio, dall altro, come accade ogni qualvolta si ha a che fare con innovazioni legislative ed operative, ha portato incertezze sulla sua prima applicazione, vuoti normativi da riempire e soprattutto disomogeneità applicativa in uno stesso contesto, problema questo, che investe di fatto l intera Regione ed i vari SUAP che vi operano. Si rileva, pertanto, la necessità, se non l urgenza, di lavorare ad un sistema di operatività omogenea ed efficace che investa inequivocabilmente tutti i suddetti attori coinvolti nel procedimento, compreso l utente, quale soggetto utilizzatore di un servizio maggiormente razionalizzato e pertanto più consono e aderente alla filosofia legislatriva ed alle esigenze di certezza in termini di tempi, costi ed esiti, propri dell utente stesso. Il Comune di Pescara, per mezzo del proprio SUAP ed ovviamente di concerto con la Provincia di Pescara, riconoscendo in tale tema una urgenza prioritaria, se raffrontata alle esigenze anche ufficialmente manifestate dagli utenti ed operatori del settore, intende promuovere un attività di riorganizzazione procedimentale condotta attraverso l analisi, lo studio e la proposizione di strumenti operativi, ponendosi l impegno di raggiungere i seguenti obiettivi: redazione della presente Carta di Servizi Comunale che fra le altre cose contenga i flussi procedimentali e le check list documentali da allegare alle istanze rimodulazione ed emanazione di una modulistica ufficiale per la presentazione di istanze AUA, in linea con quanto prescritto dalla normativa e con quanto già elaborato in varie fasi successive dalla Provincia di Pescara conferma e razionalizzazione dell uso della telematica per la ricezione, e lo smistamento tra gli Enti delle istanze AUA e dei provvedimenti relativi il tutto al fine di: razionalizzare l esemplificazione applicativa della normativa in esame in tema di AUA fornire all utenza riferimenti unici ed adeguatamente regolamentati fornire agli operatori amministrativi del Settore maggiori certezze nell istruttoria delle relative istanze. Ciò rappresenta un ulteriore passo verso la tanto desiderata semplificazione che necessariamente deve passare attraverso percorsi non sempre sufficientemente semplici, ma i cui esiti devono rappresentare per gli utenti ed operatori un risultato di miglioramento e di efficacia amministrativa, ed il Comune di Pescara, tramite il proprio SUAP, di concerto con l Ente Provincia, vuole essere promotore di questa, come di altre possibili iniziative, riconoscendosi un ruolo sicuramente trainante per le altre realtà amministritative locali

4 Il quadro normativo Il Regolamento che ha introdotto l AUA, è stato emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2013, n. 124), in attuazione dell art. 23 del decreto legge n. 5/2012 (il cosiddetto decreto semplificazioni del Governo Monti, convertito con legge n. 35/2012), aggiungendosi al quadro normativo regolato dal D.Lgs n. 152/2006. Si riporta di seguito il testo del DPR n. 59/2013: Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 124 del 29 maggio 2013) Capo I - Principi generali Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3; b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6- bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; - 3 -

5 c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale; d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) sportello unico per le attività produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160; f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente; g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. Capo II - Autorizzazione unica ambientale Art. 3. Autorizzazione unica ambientale 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n

6 2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale. 3. E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP. 4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. 5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione. 6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. Art. 4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. 2. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. 3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica - 5 -

7 l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga. 4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale. 5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n In tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n I soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6- bis, della legge 7 agosto 1990, n Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi. 7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo. 8. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli - 6 -

8 interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Art. 5. Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale 1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate. 3. L'autorità competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'articolo Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione. 5. L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella autorizzazione stessa, prima della scadenza quando: a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono. Art. 6. Modifiche 1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. 2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione

9 4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1. Capo III - Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera Art. 7. Autorizzazioni di carattere generale 1. E' fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorità competente. 2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale. 3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui all'allegato I. Capo IV - Disposizioni attuative Art. 8. Oneri istruttori e tariffe 1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale. Art. 9. Monitoraggio 1. I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico - 8 -

10 della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Capo V - Disposizioni transitorie e finali Art. 10. Disposizioni transitorie 1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi. 2. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. Art. 11. Poteri sostitutivi e abrogazioni 1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9- quinquies, della legge 7 agosto 1990, n Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo. 3. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo

11 4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo è abrogato; b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono abrogati; c) nell'articolo 281: 1) al comma 1 le parole: «;in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate; 2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate; 3) al comma 4 il secondo periodo è abrogato; 4) il comma 8 è abrogato; 5) il comma 11 è abrogato. Art. 12. Clausola d'invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

12 Ambito di applicazione Le disposizioni del DPR n.59/2013 che disciplinano l AUA - Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell art. 1 dello stesso decreto, si applicano alle piccole e medie imprese così come definite PMI nell art. 2 del DM 18/04/2005, nonché agli impianti produttivi non soggetti ad AIA Autorizzazione Integrata Ambientale e progetti non sottoposti a VIA Valutazione Impatto Ambientale, anche quando il gestore sia una grande impresa. Con la sua istituzione, l AUA sostituisce le seguenti 7 categorie di titoli abilitativi: 1) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 2) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; 3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 4) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 5) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 7) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Sono esclusi dall ambito di applicazione dell AUA: 1. gli impianti e le attività soggette ad Autorizzazione Integrata ambientale (AIA); 2. i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), nel caso in cui questa comprenda e sostituisca, ai sensi dell art. 26 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. i titoli abilitativi e le autorizzazioni ricadenti nell AUA; 3. il procedimento unico di cui all art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 concernente l autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti; 4. l autorizzazione unica per gli impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, sia relativamente alle autorizzazioni ex art.12 del D.lgs. n.387/2003 che relativamente alle procedure semplificate di cui al D.lgs. n. 28/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata). Nel caso di attività o progetti sottoposti a VIA, fatta salva l ipotesi in cui tale valutazione, per espressa previsione normativa statale o regionale, comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, l AUA può essere richiesta solo dopo che, a valle dello screening, l autorità competente (Regione) abbia escluso l assoggettabilità a VIA

13 Se invece l autorità competente (Regione) ha valutato, a seguito dello screening, di assoggettare a VIA l attività o il progetto, l AUA può essere richiesta solo a seguito del rilascio del provvedimento VIA favorevole. Procedure per le diverse casistiche Le aziende devono presentare istanza di AUA Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n.59/2013 nelle ipotesi di rilascio, di rinnovo, di aggiornamento e modifiche sostanziali di almeno uno dei titoli abilitativi indicati nell art. 3 comma 1 del DPR n.59/2013, fatta salva l ipotesi in cui trattasi solo di autorizzazione di carattere generale di cui all art. 7 comma 1 del DPR n.59/2013 o comunicazioni. Le nuove disposizioni del DPR n. 59/2013 non si applicano ai procedimenti di voltura di precedenti titoli abilitativi di competenza provinciale (cambio di denominazione sociale, variazione del gestore o legale rappresentante, modifica della forma giuridica dell Azienda), alle modifiche non sostanziali che, pertanto saranno gestiti direttamente dalle Province secondo le previgenti normative settoriali, ai sensi dell art. 6 comma 1 del DPR n.59/2013, senza il passaggio tramite il SUAP. Attività soggette solo a comunicazioni o autorizzazioni generali Se l attività è soggetta ad una o più comunicazioni, ovvero autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera, il gestore può non avvalersi dell AUA, bensì delle procedure previste dalle vigenti normative settoriali, fermo restando la presentazione delle relative comunicazioni o istanze di adesione all autorizzazione generale per il tramite del SUAP (art. 3 comma 3 DPR n. 59/2013). Le istanze inerenti le comunicazioni di adesione alle autorizzazioni di carattere generale di cui all art. 272 commi 2 e 3 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i inerenti gli impianti ed attività e di cui all all. IV, parte II alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a prescindere dal fatto che l azienda abbia optato o meno per l AUA, devono essere trasmesse dal SUAP con immediatezza, obbligatoriamente e necessariamente a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (Provincia, ARTA, AUSL nonché agli Uffici Comunali competenti in materia ambientale (vedasi Delibera Giunta Regionale n. 517/2007) per consentire agli stessi l espletamento della necessaria attività di verifica istruttoria nei termini perentori prescritti dalla norma (45 giorni). Il SUAP è tenuto al rispetto pedissequo di tali adempimenti, in quanto in caso si inosservanza, il decorso dei termini prescritti di 45 giorni dalla presentazione delle suddette istanze, senza che gli enti preposti (Provincia, ARTA, AUSL e Comune) possano svolgere la propria attività istruttoria e di controllo, determina la formazione di silenzio assenso con conseguenti responsabilità in ordine all implicito affidamento generato nel destinatario. Per quanto concerne le attività in deroga di cui all art. 272 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 152/2006, si richiede inoltre alla Regione di recepire integralmente, i contenuti delle adesioni generali e relative schede tecniche previste dal DPR n.59/2013. Le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., (procedura semplificata), devono essere trasmesse dal SUAP con la medesima tempestività alla Provincia ed al Comune per l espletamento da parte

14 degli stessi delle attività di verifica nel termine perentorio di legge di 90 giorni dalla presentazione dell istanza. Per le attività assoggettate solo alla comunicazione preventiva di cui all art. 3 comma 1 lett. b) (comunicazione preventiva di cui all art. 112 del D.lgs. n. 152/2006), qualora il gestore eserciti la facoltà di non avvalersi dell AUA, al fine di realizzare l obiettivo di semplificazione e celerità cui si ispira la normativa, l istanza viene inoltrata dal SUAP con immediatezza, direttamente ed esclusivamente al Comune territorialmente competente, soggetto preposto ad espletare la relativa istruttoria. Attività soggette ad autorizzazioni e comunicazioni Nei casi di rinnovo o modifica sostanziale di una delle autorizzazioni di cui alle lettere a), c) ed e) dell art. 3 comma 1 del DPR n.59/2013, le aziende devono necessariamente ed obbligatoriamente richiedere l AUA al momento della scadenza o modifica sostanziale di una di esse. In caso di attività soggette sia ad autorizzazioni che a comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, per il carattere assorbente dell autorizzazione, il gestore, per il rilascio ovvero alla scadenza del primo titolo, o al verificarsi di una modifica sostanziale, ha l obbligo di richiedere l AUA. Nei procedimenti per il rilascio dell AUA, sostitutiva dei titoli abilitativi di competenza della Provincia (emissioni, scarichi, rifiuti), l ARTA, la ASL ed i Comuni partecipano, ciascuno per le rispettive competenze, alla conferenza di servizi indetta per il rilascio di tale autorizzazione, svolgendo contestualmente un istruttoria riferita a tutti i titoli abilitativi che l AUA sostituisce. L ARTA, soggetto preposto, ai sensi dell art. 5 della L.R. n. 64/1998 e s.m.i., all espletamento dell istruttoria tecnica connessa al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, esprime un parere tecnico unico riferito a tutti i titoli abilitativi ricompresi nell AUA, con l indicazione delle relative specifiche prescrizioni da riportare nel provvedimento autorizzatorio unico. Attività soggette ad autorizzazione agli scarichi I gestori di pubbliche fognature (Comuni, Aziende, Consorzi ecc.) non sono assoggettati alle disposizioni di cui al DPR n. 59/2013, sulla base di quanto espresso nella circolare esplicativa emanata dalla Regione Abruzzo in data 22/01/2015 con prot. n. RA/17675 nella quale, dalla lettura combinata dell art. 2 del D.Lgs n. 59/2010 e dell art. 149 del D.Lgs n. 152/2006, si determina l esclusione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, afferenti al Servizio Idrico Integrato di cui all art. 41 comma 2 del D.Lgs n. 152/2006, dalla disciplina dell AUA. Per quanto riguarda invece gli scarichi provenienti da attività produttive occorre distinguere l ipotesi in cui sia necessaria solo l autorizzazione agli scarichi, dall ipotesi in cui, oltre agli scarichi, siano necessari anche altre titoli abilitativi sostituiti dall AUA: a) attività che necessitano solo dell autorizzazione agli scarichi (a prescindere dalla tipologia di scarico: domestico, assimilato, industriale o entrambi) se lo scarico recapita in fognatura e, quindi, il soggetto competente al

15 rilascio dell autorizzazione è il Comune o il Gestore ovvero il Consorzio industriale, l istanza per il rilascio dell AUA (riferita solo agli scarichi) viene presentata al SUAP che provvede a trasmetterla immediatamente al soggetto competente e, per conoscenza, alla Provincia nonché a tutti gli altri Enti terzi interessati nel procedimento. Il soggetto competente provvederà ad espletare l istruttoria ed ad adottare il relativo atto autorizzativo o concessorio (che dovrà recare gli estremi dell autorizzazione allo scarico finale in corpo idrico ricettore della rete, in possesso del gestore a valle del proprio impianto), trasmettendolo alla Provincia. La Provincia, che riceve l istanza solo per conoscenza e non svolge alcuna attività istruttoria o valutativa in merito, ottenuto il titolo abilitativo predisposto dal soggetto competente, lo trasmette come AUA al SUAP per il relativo rilascio al soggetto richiedente. b) attività che richiedono oltre all autorizzazione agli scarichi di cui al punto a) anche uno degli altri titoli abilitativi di competenza della Provincia (ad es. emissioni, rifiuti). L istanza di AUA viene trasmessa dal SUAP a tutti i soggetti competenti al rilascio delle singole autorizzazioni. La Provincia, attivato il procedimento, richiederà al soggetto competente al rilascio dell autorizzazione agli scarichi di cui al punto a), direttamente o nell ambito della Conferenza di servizi, la trasmissione dell autorizzazione agli scarichi (recante anche gli estremi dell autorizzazione allo scarico finale in corpo idrico ricettore della rete, in possesso del gestore a valle del proprio impianto). che confluirà (come allegato) nel provvedimento AUA finale dalla stessa adottato

16 Il flusso procedimentale L autorità competente ad adottare l AUA è la Provincia essendo rimasto immutato, con l avvento della normativa sopra illustrata, l assetto delle competenze. Il SUAP, in qualità di soggetto procedente, è individuata come struttura preposta a ricevere le istanze e le comunicazioni presentate dalle Imprese ed a trasmetterle tempestivamente, per via telematica e corredate dei relativi documenti allegati, all Autorità competente ed ai diversi soggetti coinvolti negli endoprocedimenti in materia ambientale, ossia Uffici Comunali (SUE, Ambiente, Urbanistica), ARTA, AUSL, ACA ed eventuali altri. Le istanze sono trasmesse dal SUAP alla provincia, ai sensi dell art. 2, comma 3, del DPR n. 160/2010 e dell art. 4, comma 1, del DPR n. 59/2013, esclusivamente per via telematica tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) e firma digitale (tramite CNS Carta Nazionale Servizi) da apporre su ogni documento trasmesso telematicamente. Ciò, quanto meno, fino a quando non verranno definiti i relativi accordi di servizio per il Sistema Pubblico di connettività e Cooperazione, come previsto dall art. 10 dell allegato al DPR n. 160/2010. Le istanze trasmesse tramite PEC con relativa documentazione allegata, devono essere prodotte nei formati PDF con firma digitale, come sopra indicato, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente (D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e DPCM 22/02/2013). La verifica della completezza della documentazione necessaria per le diverse tipologie di titoli abilitativi o comunicazioni in materia ambientale, di competenza istruttoria delle Provincie, viene effettuata dal SUAP entro 5 giorni dal ricevimento, sulla base di check list fornita dalla Provincia in cui vengono indicati, per ciascun tipo di atto abilitativo, gli atti e la documentazione necessaria, che la normativa attualmente vigente, prescrive per l ottenimento dei titoli stessi. Per i titoli abilitativi di competenza di altri Enti (ad. Es. Comune, Regione) gli stessi provvederanno a trasmettere al SUAP un elenco della documentazione necessaria per poter accedere al titolo abilitativo di cui verrà verificata la completezza da parte del SUAP. Si precisa che tale controllo è puramente formale, sulla base delle citate check list e non costituisce alcuna verifica, ancorché preliminare, relativamente al merito e contenuti tecnici delle istanze, la cui istruttoria è demandata alla competenza provinciale nonché degli altri uffici/enti titolari di endoprocedimenti. Nel caso in cui l istanza, seppur presentata correttamente in modalità telematica, per mero errore non viene inoltrata direttamente al SUAP, eventuali termini decorreranno solo dal momento in cui l istanza verrà correttamente reindirizzata al competente SUAP. Ciò, pertanto, non esclude, che successivamente alla presentazione dell istanza, nonché al controllo formale operato dal SUAP entro i primi 5 giorni, possano essere formulate, per il tramite del SUAP, richieste di integrazioni documentali. Tali richieste documentali devono comunque essere formulate nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell istanza al SUAP; le integrazioni dovranno essere fornite dall Impresa, sempre in modalità telematica, direttamente al SUAP che

17 provvederà a trasmetterla a tutti i soggetti coinvolti. Ovviamente tale modalità operativa si riferisce al solo caso in cui non viene riunita una Conferenza di Servizi, nel qual caso infatti le modalità di richiesta delle integrazioni sono quelle dettate dalla L. 241/90 nel suo vigente testo. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di trasmissione da parte del SUAP, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, della documentazione istruttoria integrativa prodotta dall Impresa. In caso di carenza riscontrata da quanto presentato via PEC rispetto alla chek list in dotazione al SUAP, lo stesso SUAP può dichiarare l istanza improcedibile e chiuderne direttamente il procedimento con esito negativo. Le istanze inerenti il rilascio di titoli abilitativi di competenza della Provincia di cui alle lett. a), c), d) e g) dell art. 3, comma 1, del DPR n. 59/2013, complete di tutti gli elementi sopra indicati, vengono istruite ed esaminate dalla Provincia al fine di valutarne la relativa validità di merito e pertanto l ammissibilità all istruttoria. Nel caso in cui l AUA sia l unico atto autorizzativo richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali almeno uno di termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, la Provincia, in qualità di autorità competente, convoca la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. n. 241/90 nel suo vigente testo, adotta il provvedimento AUA nei termini descritti, con propria determina, e lo trasmette al SUAP il quale provvede ad emettere il provvedimento unico conclusivo che rilascerà al destinatario, ossia all Impresa richiedente, e per conoscenza a tutti gli uffici/enti, compresa la Provincia, coinvolti nel procedimento. Nel caso in cui oltre all AUA siano richieste ulteriori autorizzazioni o atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse dalla Provincia (nel caso, ad esempio, di un permesso a costruire edilizio), il SUAP attiva autonomamente il procedimento unico di cui all art. 7 del DPR n. 160/2010 e indice la conferenza di servizi convocando tutti i soggetti competenti. In tale ipotesi la Provincia, quale autorità competente all adozione dell AUA, all esito finale favorevole della conferenza di servizi, adotta l AUA nei termini prescritti e confluirà nel provvedimento unico conclusivo emanato dal SUAP ai sensi dell art. 7, comma 6, del DPR n. 160/2010. L AUA si configura come un atto auitorizzatorio tipico i cui contenuti e le modalità di rilascio sono espressamente stabiliti dal DPR n. 59/2013. Essa contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e richiede necessariamente l adozione da parte dell autorità competente, Provincia, di un atto scritto da cui risultino gli obblighi a carico del soggetto autorizzato, i limiti emissivi e le prescrizioni che l ARTA, in qualità di soggetto preposto all espletamento dell istruttoria tecnica, ha stabilito nel proprio parere tecnico nonché le eventuali ulteriori prescrizioni imposte dalla AUSL, dagli Uffici Comunali e dagli eventuali soggetti competenti in matgeria ambientale coinvolti nel procedimento anche nel caso di utilizzo dell istituto della conferenza di servizi

18 Le check list Check list documenti da allegare all istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Tali istanze, ai fini dell ottenimento dell AUA, devono essere corredate alla loro presentazione presso il SUAP, in modalità telematica, dalla seguente documentazione: 1. scheda informativa generale 2. schede di sicurezza dei prodotti utilizzati 3. relazione tecnica con i contenuti prescritti dalla delibera della G.R. n. 517/2007 pubblicata sul BURA n. 55 speciale del 27/06/2007, Scheda informativa generale e Quadro riassuntivo delle emissioni (QRE) 4. corografia in scala 1: andamento predominante dei venti nell aria (facoltativo) 6. stralcio urbanistico vigente con ubicazione del sito e legenda di zonizzazione 7. aerofotogrammetria in scala 1:5.000 o, in mancanza, planimetria in scala adeguata, dalla quale risulti l ubicazione dei fabbricati limitrofi con l indicazione delle loro altezze e distanze 8. planimetria dell impianto in scala adeguata nella quale siano individuate: a) le aree occupate da ciascuna installazione produttiva o di servizio (ad es. forni, reattori, stoccaggi, cabine di verniciatura, generatori di calore, impianti di abbattimento, ecc.) b) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, sfiati, torce, aspirazione da ambiente di lavoro, ecc.) contrassegnati da un numero progressivo 9. attestazione di versamento spese istruttorie calcolate in base al numero di camini ed alla sommatoria delle relative portate in nm 3 /h come indicati nelle tabelle riportate nella delibera della G.R. n. 517/2007 pubblicata sul BURA n. 55 speciale del 27/06/2007 il versamento, intestato alla Provincia di Pescara con la cuasale spese istruttorie per autorizzazioni emissioni deve essere effettuato sul c/c postale n oppure sul c.c. bancario contraddistinto dal codice IBAN: IT02E (a pag. 19 segue la tabella con gli importi dovuti) 10. attestazione di versamento spese istruttorie SUAP, sulla base degli importi vigenti il versamento, intestato al Comune di Pescara Servizio S.U.A.P. con la causale spese istruttorie per richiesta AUA deve essere effettuato sul c/c postale n N.B. - I documenti di cui ai primi 8 punti devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato oltre che dal gestore dell impresa/azienda richiedente. Si evidenzia che i contenuti della suddetta check list sono puramente indicativi, in quanto sempre suscettibili di possibili variazioni; si consiglia, pertanto, di far sempre riferimento alle liste aggiornate presenti sui siti web degli Enti interessati

19 Check list documenti da allegare all istanza di AUA o di adesione all autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. art. 7 del DPR n. 59/2013 Tali istanze, ai fini dell ottenimento dell autorizzazione generale, devono essere corredate alla loro presentazione presso il SUAP, in modalità telematica, dalla seguente documentazione: 1. scheda informativa generale 2. caratteristiche dell impianto 3. quadro riassuntivo delle emissioni 4. relazione tecnica con i contenuti prescritti dalla delibera della G.R. n. 517/2007 pubblicata sul BURA n. 55 speciale del 27/06/ planimetria in scala adeguata, dalla quale risulti l ubicazione dei fabbricati limitrofi con l indicazione delle loro altezze e distanze 6. stralcio urbanistico vigente con ubicazione del sito e legenda di zonizzazione 7. planimetria dell impianto in scala adeguata nella quale siano individuate: a) le aree occupate da ciascuna installazione produttiva o di servizio (ad es. forni, reattori, stoccaggi, cabine di verniciatura, generatori di calore, impianti di abbattimento, ecc.) b) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, sfiati, torce, aspirazione da ambiente di lavoro, ecc.) contrassegnati da un numero progressivo 8. attestazione di versamento spese istruttorie di 100,00 ai sensi della delibera di G.R. n. 517/2007 pubblicata sul BURA n. 55 speciale del 27/06/2007 il versamento, intestato alla Provincia di Pescara con la cuasale spese istruttorie per autorizzazioni emissioni deve essere effettuato sul c/c postale n oppure sul c.c. bancario contraddistinto dal codice IBAN: IT02E (a pag. 19 segue la tabella con gli importi dovuti) 9. attestazione di versamento spese istruttorie SUAP, sulla base degli importi vigenti il versamento, intestato al Comune di Pescara Servizio S.U.A.P. con la causale spese istruttorie per richiesta AUA deve essere effettuato sul c/c postale n N.B. Il DPR 59/2013 all art. 3 comma 3 prevede, nel caso in cui lo stabilimento è assoggettato solo allart. 272, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la facoltà del gestore di non avvalersi dell AUA, aderendo all autorizzazione di carattere generale di cui all art. 7 dello stesso decreto. Se la ditta opta per l AUA deve compilare il modello AUA predisposto dal SUAP di Pescara e scaricabile dal sito dello stesso. La mancata presentazione di tale modello AUA comporta l istanza venga considerata come adesione generale ai sensi dell art. del DPR n. 59/2013. Si evidenzia che i contenuti della suddetta check list sono puramente indicativi, in quanto sempre suscettibili di possibili variazioni; si consiglia, pertanto, di far sempre riferimento alle liste aggiornate presenti sui siti web degli Enti interessati

20 SPESE ISTRUTTORIE per AUA EMISSIONI IN ATMOSFERA - PROVINCIA (Stabilite dalla D.G.R. 436 del 26/04/2006 e dalla D.G.R. 517 del 25/05/2007) Istruttorie Autorizzazioni ai sensi art. 269 Rinnovi e adeguamenti Volture Fino a 10 camini o Fino a Nm 3 /h 300,00 200,00 50,00 da 10 a 30 camini o da a Nm 3 /h 500,00 300,00 50,00 Più di 30 camini o più di Nm 3 /h 700,00 400,00 50,00 Emissioni non convogliabili (1) 300,00 200,00 50,00 (1) Spesa da sostenere nel caso l attività abbia esclusivamente emissioni diffuse. Istruttorie Autorizzazioni Rinnovi e adeguamenti Volture Autorizzazione di carattere generale 100,00 50,00 50,00 Istruttorie Autorizzazioni alle emissioni dei COV art. 275 Rinnovi e adeguamenti Volture Forfetario 400,00 200,00 50,00 Vidimazione registri 10,

21 Check list documenti da allegare alla comunicazione di recupero rifiuti non pericolosi/pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 Delibera di Giunta Regionale n. 465/2008 Tali istanze, ai fini dell ottenimento dell AUA, devono essere corredate alla loro presentazione presso il SUAP, in modalità telematica, dalla seguente documentazione: 1. scheda sinottica informativa - allegato A1.1 (per recupero materia rifiuti non pericolosi) - allegato A1.2 (per recupero materia rifiuti pericolosi) - allegato A2 (per recupero di energia) - allegato A3 (per recupero ambientale) 2. scheda Garanzie Finanziarie - allegato B1 (per recupero rifiuti non pericolosi) - allegato B2 (per recupero rifiuti pericolosi) 3. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi (allegato C) 4. dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (allegato D) 5. dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà per variazione quall-qauntitativa emissioni (allegato E) qualora ne ricorrano le condizioni 6. relazione tecnica, sottoscritta oltre che dal legale rappresentante anche dal tecnico abilitato, redatta secondo le indicazioni riportate nell allegato F 7. elaborati grafici, sottoscritti oltre che dal legale rappresentante anche dal tecnico abilitato: stralcio I.G.M. 1: (corografia dei luoghi) con individuazione del sito oggetto della comunicazione ed indicazione delle coordinate geografiche (georeferenziazione in coordinate Gauss-Boaga) stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente (con relativa legenda), in scala adeguata, con esatta ubicazione del sito oggetto della comunicazione e comprendente una fascia di m 500 da cui risulti l ubicazione dei fabbricati limitrofi e le relative altezze stralcio dell elaborato grafico catastale in scala 1:2.000 con esatta individuazione del sito in cui è esercitata l attività oggetto della comunicazione elaborati grafici: - planimetria generale dell impianto, quotata, in scala adeguata (minimo 1:500), riportante anche il sistema delle attrezzature e/o quant altro impiegato per l attività di recupero - pianta, sezioni e prospetti (in scala adeguata) delle costruzioni esistenti - pianta (in scala adeguata) delle reti tecnologiche; in particolare per la rete di raccolta delle acque riportare la suddivisione in domestiche, meteoriche e di processo con l indicazione dei punti di scarico corredati da particolari costruttivi

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