Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie

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1 Uso delle attrezzature di lavoro

2 Il Capo II del Titolo III corrisponde al titolo III del D.Lgs. 626/94, che ha recepito la direttiva 89/655/CEE e alcune disposizioni normative tra cui il d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni

3 Definizioni (art. 69) Attrezzatura di lavoro Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro Uso di attrezzatura di lavoro Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, come la messa in servizio o fuori servizio, l impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio Zona pericolosa Qualsiasi zona all interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso Lavoratore esposto Qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa Operatore Il lavoratore incaricato dell uso di una attrezzatura di lavoro

4 Requisiti di sicurezza (art. 70) Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Quelle costruite in assenza di queste o messe a disposizione dei lavoratori prima dell emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all Allegato V. Si considerano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell art. 395 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell art. 28 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

5 Requisiti di sicurezza (art. 70) Sistemi e dispositivi di comando I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell ambito dell uso progettato dell attrezzatura. I dispositivi di comando di un attrezzatura di lavoro aventi un incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata. Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare in funzione dei rischi esistenti, tutta l attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L ordine di arresto dell attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto.

6 Requisiti di sicurezza (art. 70) Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento Un attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.

7 Requisiti di sicurezza (art. 70) Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc. Un attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli. Stabilità Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.

8 Requisiti di sicurezza (art. 70) Rischi dovuti agli elementi mobili Se gli elementi mobili di un attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione. Illuminazione Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.

9 Requisiti di sicurezza (art. 70) Temperature estreme Le parti di un attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori. Segnalazioni, indicazioni I dispositivi di allarme dell attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e le relative segnalazioni comprensibili senza possibilità di errore. L attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori. Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto all impianto o all apparecchio.

10 Requisiti di sicurezza (art. 70) Vibrazioni Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici. Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica dell attrezzatura di lavoro, devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinché ciò non sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone.

11 Requisiti di sicurezza (art. 70) Manutenzione, riparazione, regolazione ecc. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose. Per ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito un libretto di manutenzione occorre prevedere l aggiornamento di questo libretto.

12 Poteri degli organi di vigilanza (art. 70) Qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili e utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio imputabile ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente l autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.

13 Poteri degli organi di vigilanza (art. 70) In caso accertamento di attrezzature da lavoro non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, le procedure previste dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 758/1994 vengono espletate: a) dall organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;

14 Poteri degli organi di vigilanza (art. 70) b) dall organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell accertamento tecnico effettuato dall autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell attrezzatura ad uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell articolo 70.

15 Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, le quali devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

16 Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Quando sceglie le attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: - le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; - i rischi presenti nell ambiente di lavoro; - i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; - i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che possano essere utilizzate in condizioni ed attività non adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra cui quelle dell Allegato VI.

17 Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Il datore di lavoro si adopera affinché le attrezzature di lavoro siano: - installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; - oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza specifici; - corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; - assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisca una significativa riduzione; - siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

18 Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Le modifiche apportate alle macchine, quali definite all art. 1, comma 2, del d.p.r. 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza, non configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell ergonomia.

19 Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: - l uso dell attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati; - in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

20 Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Il datore di lavoro provvede affinché: - le attrezzature di lavoro siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l installazione corretta e il buon funzionamento; - le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti e generare in seguito situazioni pericolose siano sottoposte:

21 Obblighi del datore di lavoro (art. 71) - a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; - a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

22 Obblighi del datore di lavoro (art. 71) I controlli periodici e straordinari devono assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro ed essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Le attrezzature di lavoro devono essere accompagnate da un documento attestante l esecuzione dell ultimo controllo con esito positivo se usate al di fuori della sede dell unità produttiva.

23 Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Il datore di lavoro sottopone a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

24 Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Per l effettuazione delle verifiche, le ASL e l ISPESL possono essere supportati da soggetti pubblici o privati abilitati, questi ultimi acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

25 Obblighi del datore di lavoro (art. 71) Entro 12 mesi dall entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, stabilirà le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentita la Commissione consultiva di cui all art. 6, vengono apportate le modifiche all Allegato VII relativamente all elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche dell ISPESL e della ASL.

26 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (art. 72) Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all articolo 70, comma 1, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all Allegato V.

27 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (art. 72) Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione: - attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza; - acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l indicazione del lavoratore o dei lavoratori designati al suo utilizzo, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni previste.

28 Informazione, formazione e addestramento (art. 73) Nell ambito degli obblighi di informazione ai lavoratori e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti il datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore abbia una necessaria informazione e istruzione e riceva una formazione e un addestramento adeguati per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, relativamente: - alle condizioni di impiego delle attrezzature; - alle situazioni anormali prevedibili.

29 Informazione, formazione e addestramento (art. 73) Il datore di lavoro provvede, inoltre, a informare i lavoratori: - sui rischi cui sono esposti durante l uso delle attrezzature di lavoro; - sulle attrezzature di lavoro presenti nell ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente; - sui cambiamenti di tali attrezzature. Le informazioni e le istruzioni d uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

30 Informazione, formazione e addestramento (art. 73) Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione adeguata e specifica, in modo da usarle in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. In sede di Conferenza Stato-Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

31 Check-list per la verifica delle attrezzature ATTREZZATURA INTERVENTO/ PERIODICITA Scale aree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Ponti sospesi e relativi argani Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min) Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min) Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm Carrelli semoventi a braccio telescopico Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifica biennale Verifica biennale Verifica triennale Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifiche annuali

32 Check-list per la verifica delle attrezzature ATTREZZATURA Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art. 3). Recipienti /insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall acqua. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art. 3). Recipienti /insiemi classificati in I e II categoria. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art. 3). Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art. 3). Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art. 3). Recipienti per liquidi classificati nella I, II e III categoria. INTERVENTO/ PERIODICITA Verifiche annuali Verifiche biennali Verifiche biennali Verifiche triennali Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

33 Check-list per la verifica delle attrezzature ATTREZZATURA Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art. 3). Recipienti /insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d acqua e d acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art. 3). Recipienti /insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua classificati in I e II categoria. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art. 3). Generatori di vapor d acqua Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art. 3). Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS 350 C. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art. 3). Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 C. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw INTERVENTO/ PERIODICITA Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica quinquennale

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