PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n Prot. n. P324/af VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Applicazione dell'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa. Il giorno 09 Novembre 2015 ad ore 09:45 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE UGO ROSSI Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI ASSESSORI CARLO DALDOSS MICHELE DALLAPICCOLA SARA FERRARI MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI Assenti: LUCA ZENI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 7

2 Il relatore comunica: La legge provinciale n. 12 del 13 novembre 2014 ha modificato la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 2006 individuando un nuovo assetto dei rapporti istituzionali con l obiettivo di valorizzare le peculiarità locali, semplificare il quadro istituzionale con la revisione degli organi delle Comunità e la riorganizzazione dei Comuni. Il nuovo articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014 ha rivisto la disciplina delle gestioni associate obbligatorie che sono passate da un livello di Comunità ad un livello di ambito associativo tra Comuni di dimensione pari ad almeno 5000 abitanti salvo deroghe se il territorio è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche o turistiche, o nel caso in cui le amministrazioni avviano processi di fusione. Le gestioni associate devono riguardare i compiti e le attività indicati nella tabella B allegata alla legge provinciale n. 3 del 2006 ed in particolare la segreteria generale, personale, organizzazione, il servizio finanziario, il servizio entrate, l ufficio tecnico, urbanistica, pianificazione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, anagrafe stato civile elettorale leva e servizio statistico, commercio, servizi generali). E prevista l unicità della gestione associata per tutti i compiti e le attività così individuati. Il comma 3 del citato articolo 9 bis fissa il termine del 10 novembre 2015 ( entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei Consigli comunali per l anno 2015 ) entro il quale la Giunta provinciale, d intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi, definendo per ciascun ambito gli obiettivi di riduzione di spesa da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. Il provvedimento stabilisce inoltre il termine per la stipula delle convenzioni di costituzione delle gestioni associate e nel caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni entro il termine previsto la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall articolo 54 dello Statuto speciale. Il comma 4 prevede che la Giunta provinciale può derogare al limite demografico dei cinquemila abitanti previsto dal comma 2 o all obbligo di gestione associata, se il territorio dei comuni interessati è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche, con particolare riferimento ai comuni di confine, o turistiche, o se i comuni interessati hanno avviato il procedimento per la fusione. In questi casi la Giunta provinciale, d intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può: a) individuare ambiti associativi con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti; b) esonerare dall obbligo di gestione associata comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, né con un ambito formato ai sensi della lettera c); c) includere negli ambiti per la gestione associata comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti e comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti. Pag. 2 di 7

3 Il comma 5 prevede inoltre la possibilità, per la Giunta provinciale, di escludere dall obbligo di gestione associata comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti con livelli di spesa analoghi a quelli previsti per ambiti associativi con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ma solo se i costi dei comuni contigui non vengono aggravati da tale scelta. Il comma 9 dell articolo 9 bis individua inoltre i casi in cui i comuni che avviano/hanno avviato il procedimento di fusione possono beneficiare dell esonero dall obbligo di gestione associata. Al fine di incentivare l avvio di nuove fusioni di Comuni la Giunta provinciale con deliberazione n del 28 settembre 2015 ha approvato il Protocollo d intesa per la disciplina di raccordo tra la procedura di attivazione degli ambiti di gestione associata di cui all art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e i processi di fusione che è stato sottoscritto con il Consiglio delle autonomie locali in data 5 ottobre In tali contesti va peraltro richiamata la speciale disciplina di tutela e di valorizzazione della popolazione di lingua ladina derivante, oltre che dalle norme di attuazione dello Statuto, dall art. 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, il quale detta disposizioni specifiche in merito alla costituzione del Comun General de Fascia, alla procedura di approvazione del relativo Statuto anche in funzione dell attribuzione di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni interessati al predetto Comun General, nel quadro dell ordinamento complessivo derivante dalla legge n. 3 del In particolare si evidenzia che l art. 4 dello Statuto del Comun General de Fascia, approvato con la L.P. n. 1/2010, contempla l attribuzione volontaria di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni del territorio Ladino di Fassa al Comun General, comprensivi non solo di attività strumentali e tecnicoistruttorie, ma anche dell adozione dei provvedimenti finali. Ciò comporta quindi un più alto livello di sussidiarietà verticale nell esercizio delle funzioni comunali rispetto a quanto previsto dall articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e conseguentemente dal presente provvedimento. L allegato 1 al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, individua per ciascun territorio gli ambiti associativi entro i quali i comuni devono avviare in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B allegata alla legge provinciale n. 3 del L individuazione degli ambiti è stata effettuata nel rispetto dei criteri previsti dall art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del L allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, individua i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi associati obbligatori previsti dall articolo 9 bis della legge provinciale n. 3/2006. L allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, individua gli obiettivi di riduzione di spesa che ciascun comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è tenuto a raggiungere entro tre anni dalla data di avvio delle gestioni associate obbligatorie (ovvero nel periodo 1 agosto luglio 2019). Tale periodo deve essere preso a riferimento anche per i comuni che hanno beneficiato di specifiche deroghe/esoneri concesse ai sensi dei commi 3 e 6 dell articolo 9 bis della L.P. n. 3/2006. Pag. 3 di 7

4 Con successivo provvedimento saranno individuati gli obiettivi di riduzione di spesa previsti dall articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 relativi ai casi di esonero dall obbligo di gestioni associate per l avvio di percorsi di fusione. Il comma 9 dell articolo 9 bis prevede che il periodo entro il quale i comuni costituiti a seguito di fusione devono raggiungere l obiettivo di riduzione di spesa decorre, tra l altro, dalla data di elezione del sindaco del nuovo comune. Considerato che il Protocollo approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1676/2015 garantisce la possibilità di deroga all obbligo di gestione associata anche nel caso di avvio di processi di fusione che posticipano la costituzione del nuovo comune anche fino al 2020, anche per tali comuni sono stati definiti gli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell allegato 3 che devono essere raggiunti entro tre anni dal 1 agosto Secondo quanto previsto dal comma 7 dell art. 9 bis se i risultati di riduzione di spesa individuati non sono conseguiti entro i termini previsti, i comuni adottano le specifiche misure di razionalizzazione della spesa individuate dalla Giunta provinciale d intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Per i comuni che beneficiano dell esonero dall obbligo di gestione associata per l avvio di percorsi di fusione, nel caso di mancato raggiungimento dei livelli di spesa fissati la Giunta provinciale può disporre specifiche misure di razionalizzazione della spesa o disporre l estensione ai comuni dell obbligo di gestione associata (comma 9 dell art. 9 bis). Da eventuali percorsi di fusioni avviati dai comuni entro la data di approvazione del presente provvedimento e conclusisi con esito favorevole del relativo referendum potranno in seguito derivare ulteriori deroghe/esoneri dall obbligo di gestione associata nel rispetto di quanto previsto dall articolo 9 bis e dalla propria deliberazione n. 1676/2015. L art. 36 ter 1 comma 2 della legge provinciale n. 23 del 1990 e le relative direttive provinciali (deliberazione n. 1097/2015), prevedono che dal 1 luglio 2015 le amministrazioni comunali (ad esclusione del comune di Trento) devono svolgere le procedure di gara relative all acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di importo superiore all'affidamento diretto mediante Agenzia provinciale appalti e contratti (A.P.A.C.); in alternativa, devono stipulare apposite convenzioni con altri comuni o, per le amministrazioni soggette all obbligo di gestione associata, nell ambito delle convenzioni obbligatorie previste dall art. 9 bis della L.P. 3/2006. Si evidenzia che l obbligo di gestione associata negli ambiti individuati con la presente deliberazione decorre dalla data di effettivo avvio dei servizi associati. Fino a tale data le amministrazioni comunali possono dare attuazione a quanto previsto dall art. 36 ter 1 anche mediante convenzioni con altri comuni. Si evidenzia infine che l articolo 39 della legge provinciale 18 novembre 2014, n. 12, prevede ai commi 3 e 5 che con il provvedimento di individuazione degli ambiti associativi venga definita la data a decorrere dalla quale sono abrogati gli articoli 8 bis e 8 ter della legge provinciale n. 27/2010 e s.m. Si propone pertanto, in attuazione del suddetto art. 39 l abrogazione dei commi 1, 1 ter, 2, 4 bis, 6 e 7 bis dell art. 8 bis a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento. Con riferimento all art. 8 ter della L.P. n. 27/2010 non si rende necessaria la sua abrogazione in quanto per lo stesso è prevista una specifica modifica nell ambito della manovra di bilancio per il Pag. 4 di 7

5 Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visto l articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; - vista la propria deliberazione n del 28 settembre 2015; - vista la legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1; - visto il parere del Consiglio delle autonomie locali del 6 novembre 2015 del quale sono state recepite le osservazioni nel presente provvedimento; - visti gli ulteriori atti citati in premessa, - all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1. di approvare, così come individuati nell allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; 2. di dare atto che da eventuali percorsi di fusioni avviati dai comuni entro la data di approvazione del presente provvedimento e conclusi con esito favorevole del relativo referendum potranno derivare ulteriori deroghe/esoneri dall obbligo di gestione associata nel rispetto di quanto previsto dall articolo 9 bis e dal protocollo d intesa sottoscritto con il Consiglio delle autonomie locali e approvato con propria deliberazione n. 1676/2015; 3. di approvare l allegato 2 al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, che definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi associati obbligatori in attuazione di quanto previsto dall articolo 9 bis della legge provinciale n. 3/2006; 4. di stabilire che i Comuni appartenenti agli ambiti associativi di cui all allegato 1 del presente provvedimento devono gestire in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicati nella tabella B allegata alla legge provinciale n. 3 del 2006 secondo la tempistica stabilità nell allegato 2 della presente deliberazione ovvero: - entro il 30 giugno 2016 i comuni devono presentare alla Provincia il progetto di riorganizzazione intercomunale di tutti i compiti e le attività previsti nella medesima tabella B; - entro il 31 luglio 2016 deve essere dato avvio alla gestione associata di almeno due dei servizi da gestire in forma associata (tra cui la segreteria) stipulando le relative convenzioni; le relative gestioni associate devono prendere avvio entro il 1 agosto 2016; Pag. 5 di 7

6 - entro il 31 dicembre 2016 deve essere dato avvio alla gestione associata dei restanti compiti e attività previsti nella tabella B, stipulando le relative convenzioni; le relative gestioni associate devono essere avviate entro il 1 gennaio 2017; 5. di approvare, così come individuati nell allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i risultati in termini di riduzione di spesa che ciascun comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è tenuto a raggiungere entro tre anni dalla data di avvio delle gestioni associate obbligatorie (1 agosto luglio 2019); detto periodo deve essere preso a riferimento anche per i comuni che hanno beneficiato di specifiche deroghe/esoneri all obbligo di gestione associata; 6. di stabilire che con successivo provvedimento saranno individuati gli obiettivi di riduzione di spesa previsti dall articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 relativi ai casi di esonero dall obbligo di gestioni associate per l avvio di percorsi di fusione; 7. di dare atto che gli obiettivi di riduzione dei costi fissati per i diversi ambiti, nonché i tempi del loro raggiungimento, potranno essere rivisti, su richiesta dei Comuni interessati, in presenza di comprovate invarianti organizzative che dovessero emergere dal progetto di riorganizzazione; 8. di evidenziare, per le motivazione esposte in premessa, che gli obiettivi di riduzione di spesa previsti nell allegato 3 devono essere raggiunti entro il 31 luglio 2019 anche dalle Amministrazioni comunali che avviano percorsi di fusione che posticipano nel tempo la costituzione del nuovo comune e che a seguito di questo beneficiano della deroga/esonero dall obbligo di gestione associata; 9. di precisare che, secondo quanto previsto dal comma 7 dell art. 9 bis, se i risultati di riduzione di spesa non sono conseguiti entro i termini previsti, i comuni adottano le specifiche misure di razionalizzazione della spesa individuate dalla Giunta provinciale d intesa con il Consiglio delle autonomie locali; 10.di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell art. 9 bis, in caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni entro i termini previsti dal presente provvedimento, la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall articolo 54 dello Statuto; 11.di dare atto che il presente provvedimento ha effetto nei confronti dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei Cianacei, Mazzin Mazin, Moena Moena, Pozza di Fassa Poza, Soraga Soraga e Vigo di Fassa Vich, salvo che i medesimi comuni provvedano, entro il termine di presentazione del progetto di riorganizzazione di cui al precedente punto 4, ad attivare volontariamente il trasferimento al Comun General almeno dei compiti e delle attività previste dalla tabella B allegata alla legge provinciale n. 3 del 2006, nel rispetto dei limiti dell ordinamento statale. Pag. 6 di 7

7 12.di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 ter 1 comma 2 della legge provinciale n. 23/1990 e per le motivazioni esposte in premessa, che l obbligo di gestione associata negli ambiti associativi individuati con la presente deliberazione, decorre dalla data di effettivo avvio dei servizi associati previsti dall art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del Fino a tale data le amministrazioni comunali possono dare attuazione a quanto previsto dall articolo 36 ter 1 anche mediante convenzioni con altri comuni; 13.di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall art. 39 della legge provinciale 18 novembre 2014, n. 12 e come meglio specificato in premessa, che i commi 1, 1 ter, 2, 4 bis, 6 e 7 bis dell art. 8 bis della legge provinciale n. 27/2010 e s.m. sono abrogati a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento. GG - TB Pag. 7 di 7

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