Obbligo del POS entro il : la posizione dei professionisti

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1 N. 169 del La Memory A cura di Omar Rigamonti Obbligo del POS entro il : la posizione dei professionisti Secondo quanto previsto dall articolo 15 del DL n. 179/2012, a partire dal (termine poi prorogato dal DL milleproroghe al ) i soggetti che esercitano attivitä di vendita di beni e servizi ivi compresi anche i professionisti sono soggetti ad un nuovo obbligo, ovvero quello di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, per importi che eccedono 30,00. La disposizione in commento ha suscitato, sin dal suo esordio, numerose proteste tra gli addetti ai lavori, soprattutto tra i professionisti, per i quali l obbligo del Pos, istituito al fine di combattere l evasione fiscale, rischia di comportare soltanto un aggravio di oneri a carico dei professionisti, senza portare nulla di concreto in termini di minor evasione. Per le suddette motivazioni, il Consiglio nazionale degli architetti ha presentato ricorso al TAR adducendo che tale disposizione rappresenta una norma insensatamente vessatoria e costosa stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed evasione, puü essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare. Tuttavia, il Tar del Lazio, sezione terza ter, con l'ordinanza 01932/2014 depositata in data , non ha voluto sentire ragioni ed ha rigettato l'istanza perchá la disposizione contestata dal Consiglio nazionale degli architetti non viola alcun parametro di legittimitä ná evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare, ma evidenza solo un costo economico di certo non irreparabile. Sull argomento Å anche recentemente intervenuto il Consiglio Nazionale Forense con la circolare del n. 10-C, fornendo la propria interpretazione in merito al presunto obbligo di dotarsi di POS (point of sale). Secondo il consiglio, 1

2 la disposizione in parola non introdurrebbe un obbligo giuridico, ma un onere da rispettare nel solo caso in cui il cliente chieda al professionista di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Dello stesso avviso anche la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro (circolare n. 12) la quale ha: i) ribadito che la normativa vigente non obbliga di fatto i professionisti all installazione del POS, a decorrere dal , ma consente ai committenti di poter optare per il pagamento elettronico in caso di fatture superiori all importo di 30 euro; ii) sottolineato la necessitä di prevedere, per via normativa, una sostanziale riduzione/azzeramento dei costi per l installazione e la gestione degli apparecchi terminali presso gli studi professionali, al fine di consentire i pagamenti tramite POS senza un aggravio delle spese, che inevitabilmente andrebbe a vantaggio esclusivo degli istituti di credito. Premessa Come noto, il DL n. 201/2011 (c.d. Salva Italia ) ha introdotto il divieto di effettuare pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi di importo pari o superiore ad Dall entrata in vigore del suddetto decreto (6 dicembre 2011) non à piâ possibile, dunque, effettuare pagamenti in contanti tra soggetti diversi (anche se privati) di importo pari o superiore a Euro e sono parimenti vietati i trasferimenti di importo inferiore alla citata soglia quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge (c.d. operazioni frazionate). L obbligo del POS : novitä del DL 179/2014 Successivamente, nell ambito del DL n. 179/2012 (c.d. Decreto Crescita 2.0 ), il Legislatore ha inserito una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento: l art. 15 del citato Decreto ha disposto, infatti, per i soggetti che effettuano l'attivitä di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. PiÑ precisamente, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell articolo 15 DL n. 179/2013 ( pagamenti elettronici ), a partire dal , i soggetti esercenti attivitö di vendita di beni e servizi ivi compresi anche i professionisti sono soggetti ad un nuovo obbligo, ovvero quello di accettare pagamenti anche attraverso carte di 2

3 debito, anche se di importo inferiore alla predetta soglia di 1.000: comma 4: a decorrere dal 1Å gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attivitä di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ; comma 5: con uno o piç decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalitä e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti pué essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. Soggetti interessati In buona sostanza, per effetto di tale disposizione, commercianti e prestatori di servizi quali pubblici esercizi, saloni di bellezza, societö di servizi e tra i professionisti (ingegneri, avvocati, dottori commercialisti, geometri ecc), avrebbero dovuto, entro la predetta data ), organizzare il servizio di pagamento tramite carte di debito. Le tipologie di apparecchi installabili, e presenti sul mercato, da richiedere presso gli Istituti di Credito si differenziano in: Tradizionali, Cordless e Gsm Tipologie di POS Tradizionale Il terminale puà essere costituito da una o due unitö: in questo caso l'apparecchio si compone di una unitö primaria, riservata all'esercente, e di una secondaria, denominata PIN-PAD, riservata all'acquirente per la digitazione del codice segreto (PIN). L'apparecchio legge la carta, autorizza la transazione e stampa lo scontrino per il titolare della carta e per l'azienda. Cordless Il POS cordless o "POS senza filo" Å rivolto ad esercenti che necessitano di utilizzare il terminale in un raggio di 100/150 metri da una postazione "base" collegata alla rete telefonica fissa. L'apparecchio Å consigliato per esercizi dove non c'å un punto cassa al quale il cliente si avvicina per il pagamento, ma viceversa Å il "punto cassa" stesso che si avvicina al cliente. 3

4 GSM La caratteristica essenziale di tale apparecchiatura Å quella di essere collegato alla rete di telefonia mobile GSM. Questo dispositivo permette una flessibilitö negli spostamenti, ed Å particolarmente indicato per tutti gli usi in cui la mobilitö sul territorio Å l'essenza stessa dell'attivitö commerciale. Sul punto, perà, occorre evidenziare che, in molti esercizi commerciali, l utilizzo degli strumenti in esame à giä consolidato: la novitö in esame riguarda, pertanto, l estensione generalizzata ai soggetti che prestano servizi ed, in particolare, i professionisti, ai quali vengono addossati nuovi oneri di gestione. Soggetti tenuti ad accettare documenti con il POS Soggetti che effettuano attivitö di vendita di prodotti Soggetti che effettuano attivitö di prestazione di servizi Soggetti che prestano servizi di natura professionale Dall analisi del decreto si evince come l obbligo in questione vada ad impattare anche su figure professionali sostanzialmente prive di rapporti con una pluralitä di clienti. Questo Å il caso, ad esempio, dei professionisti mono committenti i cui unici compensi sono quelli fatturati nei confronti di un unico soggetto a favore del quale gli stessi prestano la loro attivitö professionale; compenso che il piâ delle volte risulta essere riscosso tramite bonifico bancario o comunque giä con mezzi di pagamento tracciati. Pertanto, anche per tale tipologia di soggetti, in assenza di ulteriori indicazioni, dovrebbe scattare l obbligo di doversi dotare degli strumenti necessari al fine di accettare pagamenti anche mediante carte di debito. Il decreto attuativo del Per le modalitö attuative di tale disposizione si sarebbe dovuto attendere un decreto del MISE. Ebbene, in data veniva pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto MISE del il quale ha introdotto alcune precisazioni relativamente a tale obbligo, con particolare riguardo ai soggetti tenuti al nuovo adempimento e l importo minimo per l accettazione dei pagamenti con carte di debito. PiÑ precisamente, secondo quanto disposto dal citato Decreto - le cui 4

5 disposizioni attuative sarebbero dovute entrare in vigore lo scorso (60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.) - l obbligo riguarda solo i pagamenti superiori ad 30, effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra, per l acquisto di prodotti e prestazioni di servizi. I termini di decorrenza Peraltro, come espressamente disposto da citato DM , in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l obbligo avrebbe riguardato soltanto i soggetti con un fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale à effettuato il pagamento (2013) superiore ad In breve, il predetto decreto del MISE introduceva due termini di scadenza per adeguarsi a tale disposizione: la data del per i soggetti con un fatturato 2013 superiore ad e la data del per gli operatori economici con un volume d affari inferiore al predetto limite di fatturato. Termine di Soggetti interessati scadenza Soggetti con un fatturato 2013 superiore ad Operatori economici con un volume d affari inferiore al predetto limite di fatturato. Lo stesso Decreto prevede, altresâ, che, entro 90 giorni dall entrata in vigore della disciplina in commento (ovvero entro il ), con uno specifico Decreto, si potrebbero fissare nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato per l adozione del POS, ma non solo. Quest ultimo decreto potrebbe estendere l obbligo in esame ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili. Il decreto milleproroghe ed il termie unico del I termini di entrata in vigore del predetto decreto attuativo per i soggetti con un fatturato 2013 superiore ad e per gli operatori economici con un fatturato inferiore al predetto limite - sono stati entrambi recentemente prorogati al prossimo , per effetto di una disposizione introdotta in sede di conversione in legge del DL n.150/2013 (c.d. decreto Milleproroghe). PiÑ precisamente, al fine di garantire un maggior lasso di tempo ai professionisti ed ai commercianti per adeguarsi all obbligo in commento, il DL milleproroghe ha previsto una proroga generalizzata dei 5

6 predetti termini senza, quindi, operare alcuna distinzione rispetto alle dimensioni degli operatori interessati, come precedentemente previsto dal DM attuativo. Riassumendo, quindi, per effetto della proroga in commento, tutti gli operatori economici (tenuti ad accettare i pagamenti tramite strumenti tracciabili) dovranno adeguarsi all obbligo in questione entro il prossimo , salvo l adozione di nuove e auspicabili regole entro la data del , cosä come previsto dal citato decreto del MISE. L OBBLIGO Quando? In via generale a partire dal Chi? Soggetti che esercitano attivitö di vendita. Soggetti che esercitano attivitö di prestazione di servizi (compresi professionisti). Cosa? I soggetti sono obbligati ad accettare pagamenti con carte di debito per importi superiori a 30 euro. I soggetti NON sono obbligati ad accettare pagamenti SOLO con carte di debito, bensâ a fornire la possibilitö di pagare ANCHE attraverso tale strumento. Come Å stato osservato da piñ parti, il decreto mille proroghe non ha risolto nessuno dei dubbi sollevati da categorie professionali e commercianti su tale nuovo adempimento che oltre a prevedere costi aggiuntivi non di poco conto risulta essere privo di specifica sanzione e tanto meno di obblighi di comunicazione di qualsiasi tipo ai rispettivi Ordini professionali (come si era previsto in relazione all obbligo di dotarsi di Pec). La norma in esame contiene, infatti, soltanto un generico dovere o obbligo, senza perü far discendere dall eventuale violazione alcuna sanzione a carico del professionista/esercente che non ottemperi ad esso. 6

7 Non Å chiaro, quindi, che cosa poträ accadere, a partire dal 30 giugno 2014, nel caso in cui un qualsiasi cliente sentirä opporsi un rifiuto alla richiesta formulata di pagare tramite bancomat. Le resistenze delle professioni Peraltro, la disposizione in commento ha suscitato, sin dal suo esordio, numerose proteste tra gli addetti ai lavori, soprattutto professionisti, per i quali l obbligo del Pos, istituito al fine di combattere l evasione fiscale, rischia di essere vantaggioso solo per le casse delle banche con un ingiustificato aggravio di oneri a carico dei professionisti, senza portare nulla di concreto in termini di minor evasione. COSTI PER INSTALLAZIONE POS Canone Installazione Pos Mensilmente dovrä essere sostenuto un canone per l'installazione Pos che varia, stando ai prezzi di mercato, da 10,00 (per il Pos Standard) a 28,00 per il Pos GSM Costo chiamata per transazione Ogni transazione corrisponde ad una telefonata verso un numero automatico a pagamento, circa 20 centesimi di euro per operazione. Spese per Ad ogni pagamento l'istituto di Credito applica una transazione spesa a percentuale sulla transazione, che mediamente si attesta sul 2% dell'importo transato. Un commercialista con incassi di prestazioni private per un importo di soli 1.000,00 annui (venticinque operazioni da 40 euro) avrebbe un costo di 145,00 installando un apparecchio Pos tradizionale: 5 per il costo chiamata ( 25 operazioni * 0,20) 120 per il canone mensile del Pos; ( 10*12) 20,00 di spese bancarie per l'importo transato ( 1.000*2%). Per le suddette motivazioni, il Consiglio nazionale degli architetti ha presentato ricorso al TAR adducendo che tale disposizione rappresenta una norma insensatamente vessatoria e costosa stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed evasione, puü essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare. Tuttavia, il Tar del Lazio, sezione terza ter, con l'ordinanza 01932/2014 depositata in data , non ha voluto sentire ragioni ed ha rigettato 7

8 l'istanza presentata perchá la norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat (per importi al di sopra dei 30 euro) non viola alcun parametro di legittimitä ná evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenzia solo un costo economico di certo non irreparabile. Ordinanza TAR TAR Lazio n (Fonte Banca dati Eutekne) Ordinanza Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'economia e delle Finanze; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 il dott. Cl. Va. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che, alla luce della sommaria delibazione dell'atto impugnato e dei motivi di ricorso, la domanda diretta all'annullamento del Decreto Ministeriale in epigrafe (atto di normazione secondaria, attuativo di quanto disposto dal D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221) non appare caratterizzata da evidente "fumus boni juris", atteso che il Decreto impugnato sembra rispettare i limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa che, all'art. 9, comma 15-bis, impone perentoriamente ed in modo generalizzato che "a decorrere dal 30 giungo 2014, i soggetti che effettuano l'attivitä di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito..."; Ritenuto che con il Decreto impugnato il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha dato attuazione al suddetto obbligo generale di fonte legale (relativo all'uso tendenzialmente generalizzato delle carte di debito per le transazioni commerciali) limitandosi a prevedere, nel rispetto della norma attributiva del potere di normazione secondaria (cfr. art. 15, comma 5, D.L. n. 179 del 2012), un termine di decorrenza differenziato in relazione a distinte classi di imprese e professionisti (obbligo immediato per imprese e professionisti il cui fatturato, nell'anno precedente a quello nel corso del quale Ñ stato effettuato il pagamento, sia stato superiore ai duecentomila euro; obbligo differito al 30 giugno 2014 per tutti gli altri operatori) e l'importo minimo dei pagamenti ai quali si applica la nuova disposizione di legge (peraltro ai sensi dell'art. 15, comma 5, D.L. cit. la fissazione di "importi minimi" da parte della fonte secondaria Ñ espressamente indicata come "eventuale"); 8

9 Considerato, pertanto, che ad una prima e - inevitabilmente - sommaria valutazione, l'atto impugnato non sembra viziato dalle illegittimitä dedotte in ricorso, nö sotto il profilo della violazione di legge nö sotto quello dell'eccesso/sviamento del potere; Ritenuto che le censure ulteriormente svolte dai ricorrenti mediante il richiamo ai parametri costituzionali di cui agli artt. 23 e 41 Cost. (cfr. parte delle censure di cui al primo motivo di ricorso) non sembrano riferibili all'atto impugnato ma, semmai, all'atto avente forza di legge da cui esso promana mentre i ricorrenti pongono espressamente, nel motivo di ricorso sub 2, la questione di legittimitä costituzionale dell'art. 15 D.L. 179 del 2012 alla luce degli artt. 23 e 77 Cost.; Ritenuto che le predette questioni, involgenti il Decreto impugnato non in via diretta bensü in via derivata, al pari della sollevata questione di legittimitä costituzionale della disposizione impongono approfondimenti ulteriori, non consentiti nella presente sede cautelare; Ritenuto altresü che il pregiudizio allegato, in relazione ai costi organizzativi ed economici connessi all'acquisto del POS reso obbligatorio dalla norma in discorso, ha natura prettamente economica; Ritenuta, sotto tale ultimo profilo, carente la dimostrazione dell'irreparabilitä del pregiudizio, richiesta dall'art. 55, comma primo, c.p.a., che non pué riferirsi al Consiglio dell'ordine come ente esponenziale della categoria mentre, con riferimento al singolo professionista ricorrente tale pregiudizio non pué esaurirsi nella generica allegazione di danni meramente patrimoniali, in assenza di deduzioni sulla situazione economica dell'interessato, tali da far ipotizzare un esito potenzialmente irreversibile, in caso di mancata sospensione degli effetti del provvedimento; Ritenuto di compensare le spese della presente fase, stante la peculiaritä della fattispecie; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter): - respinge l'istanza cautelare; - spese di fase compensate. La presente ordinanza sarä eseguita dall'amministrazione ed Ñ depositata presso la segreteria del tribunale che provvederä a darne comunicazione alle parti. La posizione del consiglio nazionale forense Sull argomento Å anche recentemente intervenuto il Consiglio Nazionale Forense con la circolare del n. 10-C, fornendo la propria e condivisibile interpretazione in merito al presunto obbligo di dotarsi di POS (point of sale) che - secondo notizie da ultimo diffuse con una certa insistenza da alcuni media (ma non per il consiglio) - graverebbe su tutti i professionisti e quindi anche sugli iscritti nei nostri albi, a partire dal prossimo 30 giugno Secondo il consiglio, infatti, la lettera dell'art. 15 comma 4 del cd. "decreto sviluppo bis" secondo cui "A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attivitä di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad 9

10 accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, nä che tutti i pagamenti indirizzati a quest ultimi debbano essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata ( ). L interpretazione corretta della norma secondo il consiglio Å sostanzialmente quella secondo cui il professionista à tenuto ad accettare tale forma di pagamento (pagamento tramite POS) solo nel caso in cui il cliente volesse pagare la prestazione professionale con carta di debito. Peraltro, salvi i limiti vigenti nell'ordinamento (divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento), la volontä della parti del contratto d'opera professionale resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento: sicchá i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo. Secondo l interpretazione condivisibile del Consiglio, la disposizione in parola non introdurrebbe un obbligo giuridico, ma un onere da rispettare nel solo caso in cui il cliente chieda al professionista di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi, quest ultima, che potrebbe anche mai verificarsi, considerate le prassi in uso nei fori. Nella circolare in esame, viene affrontato, infine, il caso di un cliente che richiede di pagare la prestazione professionale per il tramite di carte di debito ad un professionista sprovvisto di tale terminale di pagamento. Al ricorrere di tale circostanza, in assenza di una specifico regime sanzionatorio, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, comunque, non libera il debitore dall'obbligazione nei confronti del professionista. La posizione della fondazione studi dei consulenti del lavoro Sullo stesso tenore del consiglio forense, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, la quale (con la circolare n. 12) ha anch essa ribadito che la normativa vigente non obbliga di fatto i professionisti all installazione del POS, a decorrere dal , ma consente ai committenti di poter optare per il pagamento elettronico in caso di fatture superiori all importo di 30 euro. 10

11 In particolare, la mancata installazione del POS dalla suddetta data non produrrä un inadempimento sanzionabile, nä, tantomeno, una perdita del credito, ma obbligherä il professionista ad attivare le misure di recupero del credito cosä come previste dalla normativa. Di conseguenza nessun obbligo di installazione del POS à posto a carico dei professionisti. Ciononostante, nella suddetta circolare viene evidenziata la necessitä di prevedere, per via normativa, una sostanziale riduzione/azzeramento dei costi per l installazione e la gestione degli apparecchi terminali presso gli studi professionali, al fine di consentire i pagamenti tramite POS senza un aggravio delle spese, che inevitabilmente andrebbe a vantaggio esclusivo degli istituti di credito. CopyrightÄ La Lente sul Fisco 11

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