Variazioni e modifiche unilaterali del contratto di agenzia: preavviso per le modifiche e per il recesso. Avv. Alessandro Limatola Limatola Avvocati
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1 Variazioni e modifiche unilaterali del contratto di agenzia: preavviso per le modifiche e per il recesso Avv. Alessandro Limatola Limatola Avvocati 1
2 ART. 2 AEC INDUSTRIA: ZONA ED ESCLUSIVA, VARIAZIONI TESTO AEC 2002 TESTO AEC 2014 ART. 2 ART. 2 Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro. l divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso in cui l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza. Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e della misura delle provvigioni, esclusi i casi di lieve entità (intendendosi per lieve entità le riduzioni, che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell anno civile precedente la variazione ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso in cui l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza. Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle provvigioni possono essere: - di lieve entità, intendendo per lieve entità le riduzioni che incidano fino al cinque per cento del valore
3 ART. 2 AEC INDUSTRIA: ZONA ED ESCLUSIVA, VARIAZIONI TESTO AEC 2002 TESTO AEC 2014 qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendosi per variazione sensibile le riduzioni superiori al venti per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1 gennaio 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano oltre il cinque per cento e fino al quindici per cento delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1 gennaio 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di rilevante entità, intendendo per rilevante entità le riduzioni superiori al quindici per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile (1 gennaio 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.
4 ART. 2 AEC INDUSTRIA: ZONA ED ESCLUSIVA, VARIAZIONI TESTO AEC 2002 TESTO AEC 2014 Le variazioni di lieve entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all agente o al rappresentante da darsi senza preavviso. Dette variazioni saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione scritta della ditta mandante da parte dell agente o del rappresentante. Le variazioni di media e rilevante entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi, nel caso delle variazioni di media entità, almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Nel caso di variazioni di rilevante entità il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto, salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.
5 ART. 2 AEC INDUSTRIA - ZONA ED ESCLUSIVA, VARIAZIONI TESTO AEC 2002 TESTO AEC 2014 Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro trenta giorni, di non accettare le variazioni che modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di dodici mesi sarà da considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta del preavviso di due o quattro mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di diciotto mesi antecedenti l ultima variazione, sarà da considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta del preavviso, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come unica variazione l insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l ultima variazione.
6 VECCHIA DISCIPLINA ART. 2 AEC 2002 I) VARIAZIONI (ZONA, PROVVIGIONI, PRODOTTI, CLIENTELA) DI LIEVE ENTITA - lieve entità: da 0 a 5% di riduzione del valore delle provvigioni di competenza dell anno civile precedente (ovvero 12 mesi antecedenti la variazione qualora l anno precedente non sia stato lavorato per intero) NUOVA DISCIPLINA ART. 2 AEC 2014 I) VARIAZIONI (ZONA, PROVVIGIONI, PRODOTTI, CLIENTELA) DI LIEVE ENTITA DA 0 A 5% IDEM - NO PREAVVISO - NO CONSENSO AGENTE II) VARIAZIONI (ZONA, PROVVIGIONI, PRODOTTI, CLIENTELA) DA 5,01% a 20% - SI PREAVVISO: 2 MESI PLURIMANDATARIO 4 MESI MONOMANDATARIO II) VARIAZIONI (ZONA, PROVVIGIONI, PRODOTTI, CLIENTELA) DI MEDIA ENTITA : - da 5,01% a 15% - SI PREAVVISO: IDEM - SI CONSENSO AGENTE : IDEM - SI DISSENSO AGENTE: come nel III )
7 VECCHIA DISCIPLINA NUOVA DISCIPLINA III) VARIAZIONI (ZONA, PROVVIGIONI, PRODOTTI, CLIENTELA) DI ENTITA TALE DA INCIDERE SENSIBILMENTE SUL CONTENUTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DAL 20,01 % IN POI - SI PREAVVISO: non inferiore a quello per la risoluzione del rapporto (art c.c. e art. 9 AEC) - SI DISSENSO AGENTE: da comunicare entro 30 gg. dalla comunicazione e comporta risoluzione del rapporto su iniziativa preponente con preavviso dalla data della comunicazione variazione - variazioni di lieve entità in 12 mesi = unica variazione III) VARIAZIONI (ZONA, PROVVIGIONI, PRODOTTI, CLIENTELA) DI ENTITA TALE DA INCIDERE SENSIBILMENTE SUL CONTENUTO ECONOMICO DEL RAPPORTO: - dal 15,01 % IN POI - SI PREAVVISO: IDEM - SI DISSENSO AGENTE: IDEM - variazioni di lieve entità in 18 mesi (per plurimandatario) o in 24 mesi (per monomandatario) = unica variazione
8 Giurisprudenza sulle variazioni contrattuali Cass. Civ., Sez. Lavoro, 02/05/2000 n «Il potere di variazione territoriale, attribuito per contratto al preponente, non può essere esercitato al di là dei doveri di lealtà e buona fede, costituendo altrimenti tale esercizio un abuso di potere atto a consentire il recesso per giusta causa da parte dell agente.»
9 Cass. Civ. Sez. Lavoro, 02/05/2000 n «Nel contratto di agenzia, l attribuzione al preponente del potere di modificare alcune clausole, e in particolare quelle relative all ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può trovare giustificazione nell esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come sono modificate durante il decorso del tempo, ma, perché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l osservanza dei principi di correttezza e buona fede.
10 Cass. Civ., Sez. Lavoro, 10/01/2006, n. 163 «E nulla per indeterminatezza la clausola di un contratto di agenzia che preveda che il preponente possa modificare unilateralmente le tariffe provvigionali.»
11 Cass. Civ., Sez. Lavoro, 20/05/1997, n «E nulla ai sensi dell art c.c., risolvendosi in una condizione meramente potestativa, tale da far venir meno l efficacia vincolante dell intero contratto, la clausola del contratto di agenzia con la quale il preponente si riservi in ogni momento la possibilità, previa comunicazione, di trattare direttamente alcuni clienti (non previamente individuati), così escludendo ogni diritto dell agente in quanto l applicazione di detta clausola svuoterebbe di significato il contratto, consentendo al preponente la possibilità di sottrarre all agente un numero indefinito di clienti - anche tutti senza riconoscergli diritto a provvigioni o tenere in alcun conto le spese sostenute e le attività svolte per organizzare una sempre più estesa rete di clienti.
12 ART. 9 AEC INDUSTRIA: TERMINI DI PREAVVISO TESTO AEC 2002 TESTO AEC 2014 ART. 9 In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura: Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta - tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto; - quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto; - cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto; - sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi. Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta -cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto; -sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno; -otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi. ART. 9 In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura: Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta -tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto; -quattro mesi nel quarto anno iniziato del rapporto; -cinque mesi nel quinto anno iniziato del rapporto; -sei mesi di preavviso, dal sesto anno iniziato in poi. Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta -cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto; -sei mesi per gli anni dal sesto iniziato all'ottavo anno; -otto mesi dal nono anno iniziato in poi.
13 ART. 9 AEC INDUSTRIA: TERMINI DI PREAVVISO TESTO AEC 2002 TESTO AEC 2014 In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di cinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto. Ai fini dei computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso. Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono. In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di cinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto. Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso. Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.
14 ART. 9 AEC INDUSTRIA: TERMINI DI PREAVVISO TESTO AEC 2002 TESTO AEC 2014 Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente (1 gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità di cui trattasi sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso. L'importo sostitutivo del preavviso va computato su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese. Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1 gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno civile precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più favorevole, la media dei corrispettivi per la determinazione dell'indennità di cui trattasi sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati durante il rapporto stesso. L'importo sostitutivo del preavviso va computato su tutte le somme maturate in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.
15 ART. 9 AEC INDUSTRIA: TERMINI DI PREAVVISO TESTO AEC 2002 TESTO AEC 2014 La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.
16 Art c.c. Durata del contratto o recesso Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all altra entro un termine stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell agente. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l ultimo giorno di del mese di calendario.
17 Rapporto tra art. 9 AEC e Art c.c. Si applica l art 1750 c.c. nonché ogni altra norma collettiva o individuale che preveda termini di preavviso più lunghi.
18 Giurisprudenza sul preavviso Cass. Civ., Sez. Lavoro, 25/05/2012, n «In base al principio di ultrattività del rapporto durante il periodo di preavviso, il contratto di agenzia a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo quando scade il termine di preavviso sancito nell interesse e a tutela della parte non recedente. Ne consegue che il recesso dell agente, intervenuto durante il periodo di preavviso conseguente all atto di recesso del preponente, integra una rinuncia al preavviso e l anticipazione dell estinzione del rapporto, che resta pur sempre imputabile alla volontà del preponente, su cui permane l obbligo di corrispondere l indennità di cessazione ex art c.c.»
19 Cass. Civ., Sez. Lav., 06/08/2002, n «La mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, comma 2 c.c.).»
20 Trib. Milano, Sezione Lavoro, 11/05/2011 «In tema di contratto di agenzia, l art comma quarto c.c., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto (art c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all obbligo di pagare l indennità di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all obbligo di dare preavviso».
21 Trib. Napoli, Sez. Lavoro, 22/09/2011 «Nel contratto di agenzia, analogamente a quanto previsto nei rapporti di lavoro privi di stabilità, ove non ricorra l ipotesi della giusta causa, la parte che recede è obbligata a darne preavviso nel termine stabilito ai sensi dell art c.c. rimanendo tenuta, in caso di mancato preavviso, al risarcimento del danno derivante da tale omissione.»
22 Pret. Lecco, 29/02/1996 «L art. 9 dell A.E.C. del 16 novembre 1988 è nullo nella parte in cui prevede un termine di preavviso inferiore rispetto a quello minimo previsto dall art c.c.»
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