PS BENNET-SCONTO 50% Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PS BENNET-SCONTO 50% Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO"

Transcript

1 PS BENNET-SCONTO 50% Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 aprile 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTO l articolo1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21, in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di euro, già stabilito dall articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/14; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI 1. Bennet S.p.A. (di seguito, Bennet ), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è una catena di ipermercati, con 68 punti vendita presenti in tutto il Nord Italia. Bennet ha realizzato, in base all ultimo bilancio disponibile (esercizio chiuso il 31 dicembre 2012), ricavi per circa euro. 2. Altroconsumo, associazione di consumatori, in qualità di segnalante. II. LA PRATICA COMMERCIALE 3. Secondo quanto segnalato dall associazione Altroconsumo in data 1 ottobre , e dalle informazioni acquisite d ufficio in data 22 ottobre , il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista consistente nella diffusione della promozione "Sconto 50% sui prodotti Bennet", attiva nel periodo dal 26 settembre al 9 ottobre 2013 e pubblicizzata per lo più per mezzo di cartelli all'interno dei punti vendita della catena di distribuzione e sul sito internet della società (cfr. immagine n. 1). Immagine n. 1: Pagina dedicata alla promozione sul sito internet 1 [Vd. doc. 1.] 2 [Vd. doc. 3.]

2 4. La pratica commerciale contestata alla società riguarda, in particolare, la circostanza per cui il vantaggio economico di cui al messaggio promozionale era in concreto attribuito attraverso un buono sconto pari al 50% del valore dei prodotti Bennet acquistati ed utilizzabile per un successivo acquisto, sempre di prodotti Bennet, nello stesso ipermercato, a fronte di una nuova spesa di importo pari o superiore al valore del buono stesso, che doveva peraltro essere effettuata nel periodo tra il 10 e il 23 ottobre Di tali concrete modalità di fruizione veniva data evidenza al consumatore solo attraverso una dicitura in asterisco, apposta con caratteri estremamente ridotti al di sotto delle informazioni principali relative all'offerta. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 11 novembre 2013 è stato comunicato alle Parti l avvio del procedimento istruttorio n. PS9195 nei confronti del professionista, per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la scorrettezza dei messaggi di cui all'offerta commerciale sopra descritta, in quanto idonei a far ritenere al consumatore di poter ottenere uno sconto del 50% sui prodotti Bennet acquistati, mentre le reali caratteristiche della promozione prevedevano che al consumatore fosse rilasciato soltanto un buono sconto pari al 50% dell importo totale speso, da utilizzare in un periodo posteriore a quello dell originario atto di acquisto. 7. In data 10 dicembre 2013 è pervenuta da parte di Bennet una memoria difensiva e di risposta alla richiesta di informazioni trasmessa contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento 4. 3 [Vd. doc. 4.] 4 [Vd. doc. 5, e relativi allegati.]

3 8. In data 23 dicembre 2013 è pervenuta da parte del professionista una proposta di impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo In data 22 gennaio 2014 l Autorità ha deliberato il rigetto degli impegni presentati, dandone comunicazione al professionista in data 23 gennaio In data 24 febbraio 2014 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento 7. 2) Le evidenze acquisite 11. La pratica commerciale presa in considerazione riguarda le modalità di comunicazione al pubblico della promozione "Sconto 50% sui prodotti Bennet", con particolare riferimento alle condizioni di fruizione e alle limitazioni cui era sottoposta la medesima promozione, che risulta essere stata realizzata tra settembre e ottobre 2013 dalla società Bennet S.p.A. e pubblicizzata per lo più per mezzo di cartelli all'interno dei punti vendita della catena di distribuzione e sul sito internet della società. 12. Come descritto al punto II del presente provvedimento, il professionista non offriva realmente ai consumatori uno sconto del 50% sui prodotti acquistati, ma soltanto un buono sconto utilizzabile in un periodo successivo a quello dell originario atto di acquisto, distinguendo in particolare il periodo di accumulo dei buoni sconto (26 settembre - 9 ottobre 2013) da quello di spendibilità degli stessi (10 23 ottobre 2013). Inoltre, il buono sconto era fruibile solo a fronte di una nuova spesa per prodotti Bennet di un valore pari o superiore a quello del buono in possesso del consumatore. 13. Bennet ha comunicato al pubblico la propria iniziativa promozionale attraverso molteplici canali di diffusione. In particolare, la promozione de quo è stata diffusa attraverso volantini distribuiti porta a porta e all ingresso degli ipermercati 89, tramite il sito internet del professionista (si veda precedente Immagine n. 1), mediante cartellonistica all ingresso degli ipermercati, nonché cartellonistica pendente all interno degli stessi e sui cartellini dei prodotti 10, e, infine, per il tramite di un messaggio diffuso in filodiffusione all interno degli ipermercati diffuso ogni 15/30 minuti, nel periodo di promozione (26 settembre 9 ottobre 2013) Come si evince dall immagine precedentemente riportata, la concreta natura della promozione era esplicitata con una scritta più piccola Il Buono Sconto del 50% è valido per l acquisto di tutti i prodotti Bennet, Award e Delinea dal 10 al 23 ottobre, nonché caratterizzata da specifiche modalità e limitazioni, che risultavano poste in evidenza solo attraverso una dicitura in asterisco apposta con caratteri estremamente ridotti al di sotto delle informazioni principali relative all offerta. In particolare, l asterisco rimandava alla scritta, in fondo alla pagina, recante la seguente dicitura: Utilizzabile solo su spese di prodotti promozionati superiori al valore del buono. Sono esclusi dalla promozione frutta e verdura, carne, pesce e tutti i prodotti a marchio Filiera. Per motivi tecnici, gli arrotondamenti vengono calcolati per difetto. Il buono sconto può essere utilizzato solo nell ipermercato di emissione. 15. Per ciò che concerne le dimensioni della promozione, il professionista ha emesso n. [ ] buoni sconto per un valore complessivo di [ ] euro, dei quali sono stati utilizzati n. [ ] buoni per un valore pari a [ ] euro. Risulta quindi che sono stati utilizzati solo circa [inferiore al 50%] dei buoni sconto complessivamente emessi dalla società. 3) Le argomentazioni difensive del professionista 16. Bennet, con memoria depositata in data 10 dicembre 2013, supportata da documentazione allegata 12, ha sostenuto nel merito che la pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, fosse in realtà 5 [Vd. docc. 6 e 7.] 6 [Vd. doc. 9.] 7 [Vd. docc. 10 e 11.] 8 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.] 9 [Secondo le informazioni rese dal professionista, sono stati distribuiti porta a porta nelle giornate del 23, 24 e 25 settembre 2013, circa [ ] volantini nei bacini di utenza degli ipermercati della catena (cfr. doc. 5).] 10 [La cartellonistica collocata all ingresso degli ipermercati era caratterizzata dalle stesse modalità grafiche del messaggio diffuso in forma di immagine sul sito internet (cfr. precedente Immagine n.1), con dimensioni 70x100 cm. Inoltre, durante il periodo di promozione (26 settembre - 9 ottobre 2013) sono stati collocati c.d. pendolini a scaffale in corrispondenza dei prodotti in promozione.] 11 [Il messaggio filodiffuso all interno degli ipermercati recitava: Risparmia il 50% con i prodotti Bennet! Fino al 9 ottobre acquista tutti i prodotti Bennet, Bennet Specialità Gourmet, Bennet Home Collection, Award e Delinea e i nostri vini Casati Moglia, Poggio ai Massi, Rocca del Doge e Torre Servaia e riceverai un buono sconto pari al 50% del loro valore, valido dal 10 al 23 ottobre per l acquisto di prodotti degli stessi marchi. Uno sconto più buono di così!. Dalle evidenze istruttorie emerge, infine, che non vi è stata alcuna programmazione di spot radiofonici o televisivi relativi alla promozione in analisi.] 12 [Cfr. doc. 5. In particolare, il professionista ha trasmesso: 1. copia originale del volantino cartaceo con cui ha promosso l iniziativa; 2. pagine del sito internet relative alla promozione; 3. cartellonistica collocata all ingresso degli ipermercati; 4. cartellonistica pendente collocata all interno degli ipermercati; 5. testo del messaggio filodiffuso all interno degli ipermercati; 6. elenco filiali (n. 68, tutte nel Nord Est del Paese); 7. Bilancio d esercizio al 31 dicembre ]

4 improntata a canoni di correttezza, in quanto le condizioni e limitazioni della promozione sono state portate a conoscenza dei consumatori all esterno dell ipermercato tramite il volantino promozionale distribuito porta a porta e tramite le specifiche pagine pubblicate sul sito internet. In secondo luogo, all ingresso dell ipermercato, oltre ad essere immediatamente reperibile lo stesso volantino distribuito porta a porta, l informazione è stata diffusa tramite cartellonistica posta all ingresso dell ipermercato di dimensioni significative 13. In terzo luogo, la medesima informazione è stata diffusa all interno del punto di vendita, tramite ulteriore cartellonistica pendente delle dimensioni sopraindicate ed in numero medio di 20 esemplari, nonché tramite filodiffusione ogni 15/30 minuti durante tutto l orario di apertura al pubblico. 17. Per tali motivi, il professionista ha ritenuto il contenuto dei messaggi diffusi inequivocabile e completo e non tale da integrare una pratica commerciale scorretta nei confronti dei consumatori. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 18. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo internet, in data 7 marzo 2014 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo Con parere pervenuto in data 3 aprile , la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: i) dall'esame dei testi oggetto della pratica commerciale contestata assume rilevanza la genericità del claim Sconto50% sui prodotti Bennet e, nell'ambito delle informazioni fornite ai consumatori, la mancanza della necessaria evidenza con riferimento alle modalità di fruizione ed alle limitazioni relative alla promozione (nella specie: mediante l'attribuzione di un buono sconto su acquisti futuri) ; ii) la comunicazione finalizzata a pubblicizzare la promozione in questione, avuto riguardo ai diversi mezzi e metodi di diffusione impiegati per la pratica commerciale in oggetto, omette proprio di dare il necessario rilievo alle modalità di fruizione ed alle limitazioni relative alla stessa e, pertanto, risulta potenzialmente contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso, sulla base di una erronea rappresentazione degli effetti derivanti dall'adesione a questa promozione ; iii) nelle comunicazioni esaminate il professionista fornisce, in tal modo, indicazioni fuorvianti e non idonee ad informare sulle effettive caratteristiche della promozione e sul suo reale valore, e, pertanto, a causa della loro ingannevolezza, paiono suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 20. La pratica commerciale adottata dal professionista, oggetto di valutazione del presente provvedimento, si è realizzata attraverso le comunicazioni pubblicitarie descritte al precedente punto III, sub 2). 21. Sulla base di quanto emerso dalle risultanze istruttorie, l iniziativa promozionale denominata "Sconto 50% sui prodotti Bennet" non appare veritiera, in quanto non consisteva realmente nell applicazione di uno sconto, ma nel rilascio di un buono sconto, peraltro fruibile in un distinto periodo temporale. La promozione prevedeva, infatti, un periodo cosiddetto di accumulo dei buoni sconto, quello indicato come relativo alla durata della promozione (26 settembre 9 ottobre 2013), ed un periodo diverso, successivo e anch esso specificamente individuato (10 23 ottobre 2013) in cui tali buoni erano spendibili, a fronte di un ulteriore spesa di valore pari o superiore a quello dei buoni stessi. 22. Le principali tipologie di messaggio veicolate dal professionista si limitano a dar conto della possibilità di ricevere uno sconto del 50% sui prodotti Bennet, indicando con minore evidenza grafica le effettive modalità di fruizione dello sconto, ovvero la reale portata della promozione consistente nella possibilità di ricevere dei buoni sconto di valore pari al 50% dei prodotti acquistati, utilizzabili in un periodo successivo (10 23 ottobre 2013, il periodo di spendibilità) nel medesimo ipermercato di emissione, a fronte di una spesa ulteriore di importo pari o superiore al valore dei buoni sconto. 23. Il comportamento in esame deve considerarsi scorretto in quanto il professionista invita il consumatore a recarsi presso i propri punti vendita attraverso la prospettazione di un vantaggio economico derivante dalla possibilità di fruizione di uno sconto sui prodotti Bennet acquistati, inducendolo in errore sul vantaggio realmente attribuito che risulta diverso, di minore attrattività commerciale e di più complicata fruizione. 24. Peraltro, atteso che il buono sconto era fruibile solo a fronte di una spesa successiva di importo almeno pari o superiore al valore del buono, la reale percentuale di riduzione del costo della spesa complessiva e quindi il vantaggio 13 [70x100 cm (n.d.r.).] 14 [Vd. doc. 12.] 15 [Vd. doc. 16.]

5 economico conseguibile, risulta significativamente inferiore alla percentuale reclamizzata del 50%, ovvero al massimo pari al 33% dell importo complessivamente speso dal consumatore. In particolare, a titolo esemplificativo, acquistando prodotti Bennet per un valore pari a 10 euro, si riceveva un buono sconto di valore pari a 5 euro; il buono ricevuto sarebbe stato valido per il pagamento di una spesa successiva di valore almeno pari a 5 euro: quindi a fronte di una spesa complessiva di almeno 15 euro, il consumatore poteva beneficiare al massimo di una riduzione di 5 euro, ovvero appunto pari al 33% dell importo complessivamente speso. 25. I messaggi diffusi dal professionista, in quanto non informavano i destinatari in modo chiaro ed esaustivo - e con pari evidenza grafica e/o sonora della reale natura della promozione, ovvero dei limiti e condizioni posti alla fruizione dei buoni sconto nel periodo di spendibilità, apparivano quindi idonei ad orientare indebitamente le scelte dei consumatori, inducendoli in errore sulle caratteristiche principali della promozione e realizzando, in tal modo, quel tipico effetto aggancio che li indirizza, sulla base di falsi presupposti, verso le proposte commerciali del professionista. 26. Si osserva che, in base all orientamento più volte espresso dall Autorità 16, non tutte le omissioni informative acquisiscono rilevanza ai fini del giudizio di ingannevolezza di un messaggio: occorre, invece, valutare di volta in volta se le lamentate omissioni siano tali da limitare significativamente la portata delle affermazioni riferite al consumatore, inducendolo in errore in ordine alla effettiva convenienza dell offerta promozionale pubblicizzata. 27. Nel caso in esame, l induzione in errore del consumatore realizzata relativamente alla promozione "Sconto 50% sui prodotti Bennet" riguarda un elemento fondamentale di tutta l operazione promozionale, e cioè la necessità di sostenere un ulteriore e successiva spesa di pari valore per poter utilizzare i buoni sconto emessi dal professionista, circostanza che non viene adeguatamente segnalata nelle comunicazioni di Bennet relative a tale iniziativa commerciale (cfr. precedente punto III, sub 2), ingenerando così un effetto confusorio riguardo al vantaggio economico effettivamente conseguibile. 28. Delle concrete modalità di fruizione della promozione infatti, come confermato dalle risultanze istruttorie, è stata data evidenza al consumatore, in tutte le rappresentazioni grafiche utilizzate sui vari mezzi di diffusione prescelti 17, soltanto attraverso una dicitura in asterisco apposta con caratteri estremamente ridotti al di sotto delle informazioni principali relative all offerta. 29. Secondo il consolidato orientamento dell Autorità, il rimando ad altra fonte informativa può servire al più ad integrare i contenuti dell offerta proposta ma non, come nel caso di specie, a circoscriverne la portata. Un consumatore che abbia maturato un errato presupposto sulla base di un messaggio pubblicitario, infatti, non necessariamente consulterà un altra fonte informativa, permanendo, per tale motivo, nell erroneo convincimento indotto dal messaggio Pertanto, avuto riguardo agli aspetti essenziali della pratica osservata e/o alle informazioni rese nel corso della campagna pubblicitaria relativamente alle modalità di funzionamento della promozione "Sconto 50% sui prodotti Bennet", il caso in esame appare costituire un ipotesi di pratica commerciale scorretta ai sensi e per gli effetti degli artt. 20, 21, comma 1, lettera d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto il professionista ha fornito ai consumatori informazioni fuorvianti ed incomplete, potendo indurli per questa via ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. 31. Quanto al canone della diligenza professionale, si osserva che rientra fra i comportamenti attesi dagli operatori della GDO, sulla base del normale grado di attenzione e competenza nella specifica attività da essi svolta, in particolare con riferimento alle frequenti campagne promozionali poste in essere, che essi veicolino ai consumatori informazioni complete ed esaustive circa le reali modalità di funzionamento delle promozioni effettuate. 32. Nel caso di specie, non si riscontra da parte di Bennet il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista stesso, alle caratteristiche dell attività svolta, nonché alla chiarezza e completezza dei contenuti informativi dei messaggi in esame relativamente all effettiva natura e misura dello sconto offerto ai consumatori. 33. Alla luce di tutto quanto esposto, conformemente a quanto ritenuto dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la pratica commerciale in esame si pone in contrasto con le prescrizioni del Codice del Consumo nella misura in cui è contraria alla diligenza professionale e/o idonea ad ingenerare nei consumatori falsi affidamenti in ordine alle caratteristiche principali della promozione reclamizzata, in particolare relativamente alla natura e alla portata dello sconto realmente riconosciuto così come prospettato nelle comunicazioni pubblicitarie affissionali, su internet e filodiffuse nel periodo di accumulo dei buoni, violando, pertanto, il disposto di cui agli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo. 16 [Cfr., fra gli altri, Provv. n del 10 maggio 2007, caso PI5577 Alice tutto incluso, in Boll. n. 19/07.] 17 [Prescindendo dalla filodiffusione, il cui testo pure risulta peraltro potenzialmente confusorio relativamente alla reale entità del vantaggio economico conseguibile (cfr. precedente nota 10).] 18 [Cfr., a titolo meramente esemplificativo, provv. n dell 11 giugno 2013, caso PS Unicredit conto risparmio sicuro, in Boll. n. 26/13.]

6 VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 34. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 35. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 36. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame, preliminarmente, dell importanza dell operatore commerciale, trattandosi di una tra le società leader nel settore GDO almeno in una porzione del territorio nazionale (Nord Est). La società ha registrato un volume di ricavi derivanti da vendite e prestazioni nel 2012 pari a circa euro. 37. Trattandosi di società che gode di credibilità e notorietà presso il pubblico, nonché in quanto i messaggi in esame riguardano un aspetto essenziale della promozione, ovvero la natura e le limitazioni relative alla reali caratteristiche di spendibilità del (buono) sconto, la pratica commerciale posta in essere può ragionevolmente ritenersi più dannosa e di maggiore portata offensiva, risultando idonea ad indurre in errore i consumatori indirizzandoli all acquisto di prodotti del professionista sulla base di falsi presupposti. 38. Per ciò che concerne le modalità di diffusione delle comunicazioni relative alla promozione in oggetto, dalle risultanze istruttorie è emerso che il professionista ha impiegato a tal fine volantini distribuiti porta a porta e all ingresso degli ipermercati, il proprio sito internet in lingua italiana ( cartellonistica all ingresso degli ipermercati, nonché cartellonistica pendente all interno degli stessi e sui cartellini dei prodotti, nonché un messaggio in filodiffusione all interno degli ipermercati diffuso ogni 15/30 minuti, nel periodo di promozione (26 settembre 9 ottobre 2013). Non risultano invece agli atti spot radiofonici o televisivi relativi alla promozione in analisi, né pubblicizzazione per il tramite di spazi acquistati su quotidiani o riviste. 39. Sempre ai fini della rilevanza della pratica assume rilievo l elevato numero di buoni sconti rilasciati, quale indice dell attrattività generata dalla promozione, mentre la modesta percentuale dei buoni sconto utilizzati dimostra come i consumatori abbiano realmente beneficiato in forma ridotta della promozione. 40. Nondimeno, ai fini della gravità si considera pure che la promozione ha comunque apportato un beneficio economico nella sfera dei consumatori, e che la sua diffusione si è realizzata prevalentemente con affissionali/volantini diffusi nel bacino di utenza degli ipermercati e messaggi veicolati attraverso il sito internet del professionista nel periodo di promozione. 41. Per quanto concerne, infine, la durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti emerge che la pratica posta in essere da Bennet S.p.A. risulta complessivamente adottata in un arco temporale di circa un mese tra settembre e ottobre Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Bennet S.p.A. nella misura di (cinquantamila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera d) e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l ingannevole prospettazione delle caratteristiche principali della promozione, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Bennet S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare a Bennet S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di (cinquantamila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

7 Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività d impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n BOLLETTINO N. 33-34 DEL 2 SETTEMBRE 2013 99 PS8876 - FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24473 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 45 Pubblicato sul sito www.agcm.it 18 novembre 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL - 2013 Provvedimento n.

Dettagli

PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8779 - FPA ITALIA-CORSO GRATUITO Provvedimento n. 25086 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471

PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471 PS8780 - LAVTECH-VENDITE ON LINE Provvedimento n. 24471 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti.

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti. PS6975 - CENTAINE GIOIELLIMETALLO PURO 24 CARATI Provvedimento n. 22714 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2011; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444

PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Barucci; VISTA la

Dettagli

PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538

PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 PS7732 - VODAFONE-DURATA CONTRATTO IPAD2 Provvedimento n. 23538 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n. 25022 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n PS6862 - CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22857 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

PS POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n

PS POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n PS7688 - POSTE SHOP-180 EURO DI BONUS Provvedimento n. 23332 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 febbraio 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8943 - AUTOESCAPE-ADDEBITI ARBITRARI Provvedimento n. 24645 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2013; SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CARAVEL S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 43/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

PS CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9054 - CONSORZIO LEONE-SERVIZI SICUREZZA Provvedimento n. 24799 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 566/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

PS AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n

PS AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n PS9559 - AZZURRA-DIFFORMITÀ CARATTERISTICHE Provvedimento n. 25196 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

2. L Associazione di consumatori Federconsumatori, in qualità di segnalante, ai sensi dell articolo 18 del Codice del Consumo.

2. L Associazione di consumatori Federconsumatori, in qualità di segnalante, ai sensi dell articolo 18 del Codice del Consumo. PS9328 - GPM-RILEVATORI DI GAS Provvedimento n. 25048 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 luglio 2014; SENTITO il Relatore Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte

Dettagli

PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9223 - UFFICIO EMERGENZA DEBITI-RISTRUTTURAZIONE DEBITI Provvedimento n. 24989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

PS UGF BANCA -CONTO CORRENTE FORMULA TOP Provvedimento n

PS UGF BANCA -CONTO CORRENTE FORMULA TOP Provvedimento n PS6026 - UGF BANCA -CONTO CORRENTE FORMULA TOP Provvedimento n. 22274 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 aprile 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 agosto 2010; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

Dettagli

2. CAR.NET S.p.A. (di seguito anche Car.Net ), attiva nel noleggio di autoveicoli e licenziataria del marchio BUDGET 1, in qualità di segnalante.

2. CAR.NET S.p.A. (di seguito anche Car.Net ), attiva nel noleggio di autoveicoli e licenziataria del marchio BUDGET 1, in qualità di segnalante. PS6292 - SICILY BY CAR-MARCHIO BUDGET Provvedimento n. 23305 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19339 (*) Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabio Bianchin ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*) La Corte

Dettagli

4. Malagoli S.r.l., con sede legale a Modena, in qualità di segnalante. La società opera nel commercio di prodotti in oro ed altri preziosi.

4. Malagoli S.r.l., con sede legale a Modena, in qualità di segnalante. La società opera nel commercio di prodotti in oro ed altri preziosi. PS9143 - MIRKO ORO-PREZZO ACQUISTO ORO Provvedimento n. 24948 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n

PS TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n PS9075 - TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n. 24629 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108

PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108 306 PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Professore

Dettagli

PS FRATELLI LEVI-ACQUISTO PELLICCE USATE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS FRATELLI LEVI-ACQUISTO PELLICCE USATE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8869 - FRATELLI LEVI-ACQUISTO PELLICCE USATE Provvedimento n. 24892 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

DELIBERA N. 115/13/CSP

DELIBERA N. 115/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDITORIALE TELETUTTO BRESCIASETTE SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELETUTTO ) PER LA VIOLAZIONE DELL

Dettagli

PS MRELETTRONICA-MANCATA CONSEGNA, MANCATO RIMBORSO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS MRELETTRONICA-MANCATA CONSEGNA, MANCATO RIMBORSO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9409 - MRELETTRONICA-MANCATA CONSEGNA, MANCATO RIMBORSO Provvedimento n. 25063 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

PS ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n

PS ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n PS9142 - ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n. 24855 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 Marzo 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS6755 - TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n. 23150

PS6755 - TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n. 23150 PS6755 - TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n. 23150 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9219 - ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n. 25060 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

1. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere da Greenfit nella presentazione delle caratteristiche dei prodotti commercializzati.

1. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere da Greenfit nella presentazione delle caratteristiche dei prodotti commercializzati. PS8135 - GREEN FIT-CARATTERISTICHE TECNICHE CYCLETTE Provvedimento n. 24291 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero

Dettagli

2. Federconsumatori e Movimento Consumatori in qualità di associazioni di consumatori segnalanti.

2. Federconsumatori e Movimento Consumatori in qualità di associazioni di consumatori segnalanti. PS9611 - VERATOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n. 25198 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19715 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d esercizio

Dettagli

PS STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n

PS STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n PS5854 - STUDIO RIVOLATION 2009 Provvedimento n. 22673 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo

Dettagli

PS6992 - MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n. 23106

PS6992 - MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n. 23106 PS6992 - MARA FASHIONTELEVENDITA BORSE Provvedimento n. 23106 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

PS C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9101 - C.R. SERVICE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24800 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9610 - ALPITOUR - VACANZE IN EGITTO Provvedimento n. 25197 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

DELIBERA N. 118/13/CSP

DELIBERA N. 118/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA 6 C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE SUPERFLUO ) - VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS

Dettagli

PS CREDEM-CONTO NON SOLO TRE Provvedimento n

PS CREDEM-CONTO NON SOLO TRE Provvedimento n PS7212 - CREDEM-CONTO NON SOLO TRE Provvedimento n. 23637 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 giugno 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la

Dettagli

PS TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8905 - TOD'S-SITI CONTRAFFATTI. Provvedimento n. 24700 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

PS SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n

PS SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n PS10219 - SMART-FIDELITY CARD Provvedimento n. 25917 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte

Dettagli

PS TECNOSOUND-RIPARAZIONI IN GARANZIA Provvedimento n

PS TECNOSOUND-RIPARAZIONI IN GARANZIA Provvedimento n PS6102 - TECNOSOUND-RIPARAZIONI IN GARANZIA Provvedimento n. 22190 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS BARILLA-BISCOTTI BUONGRANO Provvedimento n

PS BARILLA-BISCOTTI BUONGRANO Provvedimento n PS10665 - BARILLA-BISCOTTI BUONGRANO Provvedimento n. 26559 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 aprile 2017; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA

Dettagli

PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS10273 - UNIQA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 26026 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella

Dettagli

DELIBERA N. 321/13/CONS

DELIBERA N. 321/13/CONS DELIBERA N. 321/13/CONS ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDIZIONI PANORAMA DELLA SANITA - SOCIETA COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13, COMMA 1, DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS

Dettagli

DELIBERA N. 134/13/CSP

DELIBERA N. 134/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA

Dettagli

PS IT WORKING-FIRMA DIGITALE Provvedimento n

PS IT WORKING-FIRMA DIGITALE Provvedimento n PS8572 - IT WORKING-FIRMA DIGITALE Provvedimento n. 24308 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016 605/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

PS PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n

PS PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n PS8758 - PRADA-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24470 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni; VISTA

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19555 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Retelit S.p.A. per violazioni dell art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme attuative LA COMMISSIONE

Dettagli

PS WORLD STARTEL COMMUNICATIONS-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Provvedimento n

PS WORLD STARTEL COMMUNICATIONS-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Provvedimento n PS6348 - WORLD STARTEL COMMUNICATIONS-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Provvedimento n. 22855 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professore

Dettagli

PS BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n

PS BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n PS2480 - BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n. 23710 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2017 41/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE (UNBUNDLING) L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.

RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62. RISOLUZIONE N. 366/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo su atti e documenti relativi

Dettagli

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2015 DEFC.2015.3 Tit. 2012.1.10.21.666 del 18/03/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E NGI X La Responsabile del Servizio Corecom Vista la legge 14 novembre

Dettagli

PS COMPASS-CARTA DI CREDITO NON RICHIESTA Provvedimento n

PS COMPASS-CARTA DI CREDITO NON RICHIESTA Provvedimento n PS7366 - COMPASS-CARTA DI CREDITO NON RICHIESTA Provvedimento n. 24009 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 ottobre 2012; SENTITO il Relatore Presidente Giovanni

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVALLASSINA SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELEVALLASSINA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL DECRETO

Dettagli

PB654 - GIORNALE DEI CARABINIERI Provvedimento n

PB654 - GIORNALE DEI CARABINIERI Provvedimento n PB654 - GIORNALE DEI CARABINIERI Provvedimento n. 23255 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 APRILE 2013 157/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione

Dettagli

PS SAMSUNG - CARATTERISTICHE TECNICHE SMARTPHONE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS SAMSUNG - CARATTERISTICHE TECNICHE SMARTPHONE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9678 - SAMSUNG - CARATTERISTICHE TECNICHE SMARTPHONE Provvedimento n. 25238 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

PS HP ITALIA-SUPERVALUTAZIONE DELL'USATO Provvedimento n

PS HP ITALIA-SUPERVALUTAZIONE DELL'USATO Provvedimento n PS8919 - HP ITALIA-SUPERVALUTAZIONE DELL'USATO Provvedimento n. 24558 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Salvatore Rebecchini;

Dettagli

3. La Federazione nazionale consumatori e utenti del Trentino (di seguito, anche Federconsumatori ), in qualità di segnalante.

3. La Federazione nazionale consumatori e utenti del Trentino (di seguito, anche Federconsumatori ), in qualità di segnalante. PS5537 - RAI-TRASMISSIONI IN BASSA FREQUENZA Provvedimento n. 22934 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 novembre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016 45/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n.

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. Provvedimento PI4968 - ACQUA MINERALE SILVANA tipo Chiusura istruttoria numero 15190 data 08/02/2006 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 6/2006 Procedimento collegato (esito) - Comparativa illecita Testo Provvedimento

Dettagli

PS INA ASSITALIA-ATTIVITÀ DI DISDETTA DIREZIONALE Provvedimento n

PS INA ASSITALIA-ATTIVITÀ DI DISDETTA DIREZIONALE Provvedimento n PS6633 - INA ASSITALIA-ATTIVITÀ DI DISDETTA DIREZIONALE Provvedimento n. 22500 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 8 giugno 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio

Dettagli

PS FLY BUTTERFLY-SCUOLA DI VOLO ELICOTTERI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS FLY BUTTERFLY-SCUOLA DI VOLO ELICOTTERI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9264 - FLY BUTTERFLY-SCUOLA DI VOLO ELICOTTERI Provvedimento n. 25174 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS H3G-MODIFICA TARIFFA Provvedimento n

PS H3G-MODIFICA TARIFFA Provvedimento n PS4455 - H3G-MODIFICA TARIFFA Provvedimento n. 22169 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 marzo 2010; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTO il Titolo

Dettagli

PS NISSAN-OFFERTA PREZZO D'ACQUISTO Provvedimento n

PS NISSAN-OFFERTA PREZZO D'ACQUISTO Provvedimento n PS10279 - NISSAN-OFFERTA PREZZO D'ACQUISTO Provvedimento n. 25979 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 aprile 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

2. Konsumer Italia, nella qualità di associazione dei consumatori; Rete Consumatori Italia, network di associazioni dei consumatori.

2. Konsumer Italia, nella qualità di associazione dei consumatori; Rete Consumatori Italia, network di associazioni dei consumatori. PS10285 - PIETRO CORICELLI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA Provvedimento n. 26072 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 8 giugno 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella

Dettagli

SANZIONI REGISTRO IMPRESE

SANZIONI REGISTRO IMPRESE SANZIONI REGISTRO IMPRESE Quando si applicano: Le sanzioni del Registro delle Imprese vengono applicate in caso di: domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle Imprese oltre il termine previsto

Dettagli

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 23 marzo 2016 Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento per l'anno 2016. (Delibera n. 25945). (16A02996) (GU n.90 del 18 4 2016)

Dettagli

PS EDITORIALE UNAC-LA RIVISTA DELL'ARMA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS EDITORIALE UNAC-LA RIVISTA DELL'ARMA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9845 - EDITORIALE UNAC-LA RIVISTA DELL'ARMA Provvedimento n. 26174 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella

Dettagli

PS CENTO VETRINE-FIDELITY CARD Provvedimento n

PS CENTO VETRINE-FIDELITY CARD Provvedimento n PS10218 - CENTO VETRINE-FIDELITY CARD Provvedimento n. 25916 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA

Dettagli

DELIBERA N. 99/13/CSP

DELIBERA N. 99/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA CANALE ITALIA 2 SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE CANALE ITALIA 2 ) PER LA VIOLAZIONE DELL

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 288/16/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL ART. 8 DEL REGOLAMENTO

Dettagli

IP111 - WIND-CONCLUSIONE CONTRATTI Provvedimento n

IP111 - WIND-CONCLUSIONE CONTRATTI Provvedimento n IP111 - WIND-CONCLUSIONE CONTRATTI Provvedimento n. 22783 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 3, COMMI 1, 5 LETT. B) E 8 LETT. D), D.

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19481 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del sig. Elio Cosimo Catania ai sensi degli artt. 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

PS ATRAPALO.IT-SUPPLEMENTO CARTA DI CREDITO SU ACQUISTO VOLO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS ATRAPALO.IT-SUPPLEMENTO CARTA DI CREDITO SU ACQUISTO VOLO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8037 - ATRAPALO.IT-SUPPLEMENTO CARTA DI CREDITO SU ACQUISTO VOLO Provvedimento n. 24714 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2013; SENTITO il Relatore

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19512 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l. (già RSM Italy Audit & Assurance S.r.l.) LA COMMISSIONE NAZIONALE

Dettagli

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 1 29/2012 MAGGIO/4/2012 (*) 15 Maggio 2012 LA CIRCOLARE N. 2/2012 DEL

Dettagli

PS DREAM WATER-DEPURATORI ACQUA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS DREAM WATER-DEPURATORI ACQUA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS10356 - DREAM WATER-DEPURATORI ACQUA Provvedimento n. 26113 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

PS6323 - GESTISHOP VICENZA-FALSI SALDI Provvedimento n. 22234

PS6323 - GESTISHOP VICENZA-FALSI SALDI Provvedimento n. 22234 PS6323 - GESTISHOP VICENZA-FALSI SALDI Provvedimento n. 22234 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 marzo 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTO

Dettagli

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ATTUAZIONE DELL ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 PER L ANNO 2007 IL CONSIGLIO VISTO l art. 1,

Dettagli

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); PS9477 - NEWWFSF NIW-PRODOTTI CONTRAFFATTI MULTIMARCA Provvedimento n. 25184 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19711 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Baker Tilly Revisa s.p.a. per violazioni delle disposizioni contenute nelle delibere Consob n. 17836/2011 e n. 18802/2014,

Dettagli

PS FALLIMENTO HITMAN-MESSAGGI VENDITA PROMOZIONALE Provvedimento n

PS FALLIMENTO HITMAN-MESSAGGI VENDITA PROMOZIONALE Provvedimento n PS7566 - FALLIMENTO HITMAN-MESSAGGI VENDITA PROMOZIONALE Provvedimento n. 23656 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 giugno 2012; SENTITO il Relatore Professore

Dettagli

PS SHOP RG-MANCATA CONSEGNA Provvedimento n

PS SHOP RG-MANCATA CONSEGNA Provvedimento n PS10170 - SHOP RG-MANCATA CONSEGNA Provvedimento n. 25975 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 aprile 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA

Dettagli

PS BLOCKBUSTER-ACCESSORI CONSOLE NINTENDO Provvedimento n

PS BLOCKBUSTER-ACCESSORI CONSOLE NINTENDO Provvedimento n PS7052 - BLOCKBUSTER-ACCESSORI CONSOLE NINTENDO Provvedimento n. 22957 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 novembre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

PS ALLYOURMUSIC.NET-ABBONAMENTO NON RICHIESTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS ALLYOURMUSIC.NET-ABBONAMENTO NON RICHIESTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9890 - ALLYOURMUSIC.NET-ABBONAMENTO NON RICHIESTO Provvedimento n. 25880 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 febbraio 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella

Dettagli

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Delibera n. 19317 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti di Arca SGR S.p.A. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società LA COMMISSIONE NAZIONALE

Dettagli

PS AUTO QUI DI CINNELLA GIULIA Provvedimento n

PS AUTO QUI DI CINNELLA GIULIA Provvedimento n PS6541 - AUTO QUI DI CINNELLA GIULIA Provvedimento n. 23039 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

PS7002 - VODAFONE-ATTIVAZIONI SIM PRESSO PUNTI VENDITA Provvedimento n. 23357

PS7002 - VODAFONE-ATTIVAZIONI SIM PRESSO PUNTI VENDITA Provvedimento n. 23357 PS7002 - VODAFONE-ATTIVAZIONI SIM PRESSO PUNTI VENDITA Provvedimento n. 23357 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla

Dettagli

PS7524 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO Provvedimento n. 24794 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS7524 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO Provvedimento n. 24794 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS7524 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO Provvedimento n. 24794 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Professor

Dettagli

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19158 del 29 maggio 2015 Applicabile

Dettagli

PS AIRTICKETS-PRENOTAZIONE VOLI E CCS Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS AIRTICKETS-PRENOTAZIONE VOLI E CCS Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9017 - AIRTICKETS-PRENOTAZIONE VOLI E CCS Provvedimento n. 24787 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli