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1 IX SETTORE TUTELA DELL AMBIENTE Area Flora e Fauna REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E PER L ATTIVITA DI CONTROLLO DELLA FAUNA IN SOVRANNUMERO (approvato con deliberazione consiliare n. 131 del )

2 REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E PER L ATTIVITA DI CONTROLLO DELLA FAUNA IN SOVRANNUMERO Art. 1 Premessa e finalità 1) Il presente regolamento è redatto in base alle norme dettate dalla L.R. 7/95 art. 25, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio della Regione Marche (PFVR), di cui al paragrafo 8.4. Indirizzi per la redazione di regolamenti provinciali per il controllo della fauna in sovrannumero e in riferimento a quanto indicato dal Piano Faunistico Venatorio della (PFVP) al paragrafo ) Pertanto, considerato che la Regione Marche dovrà approvare un regolamento di indirizzo in materia, il presente regolamento verrà applicato sino a revisione, se necessaria, per l adeguamento a quello regionale. 3) Finalità del presente regolamento è la programmazione e organizzazione degli interventi di controllo diretto della fauna selvatica in sovrannumero da realizzare ai fini di selezione biologica, della tutela del suolo, sanitaria, della tutela del patrimonio storico-artistico, delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Art. 2 - Compiti dell Amministrazione Provinciale 1) Gli interventi di controllo della fauna in sovrannumero sono definiti e programmati dall Amministrazione Provinciale attraverso l Area Tutela della Fauna e della Flora con la collaborazione del personale afferente sia all Ufficio Caccia e Pesca che del personale di vigilanza provinciale. 2) Per la gestione degli interventi l Amministrazione Provinciale cura in particolare: a) la raccolta e archiviazione delle segnalazioni relative a interferenze determinate dalla fauna selvatica, così come previste dall art. 25 comma 2, nonché per ricomporre eventuali squilibri ecologici (denominate in seguito interferenze); b) la valutazione annuale della sostenibilità delle interferenze determinate, ovvero la definizione dei parametri soglia, riferiti a differenti ambiti territoriali, relativi a densità, consistenza delle specie più comunemente oggetto di controllo ovverosia Cinghiale (Sus scrofa), Volpe rossa (Vulpes vulpes), Gazza (Pica pica), Taccola (Corvus monedula) e Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), costo sostenibile per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna, oltre i quali provvede a realizzare interventi diretti di controllo. c) l organizzazione e realizzazione del monitoraggio delle popolazioni di fauna selvatica individuate come causa dell interferenza, attraverso le specifiche metodologie indicate nel Regolamento approvato con Atto di Consiglio n. 131 del 13/12/2004 Pagina 1 di 7

3 Piano Faunistico-Venatorio Regionale, che determini almeno la valutazione quantitativa della consistenza numerica delle stesse; d) la redazione di un piano di intervento, qualora si evidenzi la necessità di controllo delle popolazioni animali interferenti, in cui siano evidenziati: la descrizione dello stato di fatto riportante anche il risultato del censimento relativo alla specie in questione, l obiettivo da raggiungere con l intervento di controllo, il protocollo operativo in cui siano indicati i soggetti eventualmente coinvolti nella gestione dell intervento, le modalità, i tempi, il personale impiegato e le modalità di monitoraggio dell efficacia dell intervento realizzato; e) l organizzazione e la realizzazione degli interventi di controllo pianificati. 4) Annualmente l Amministrazione Provinciale predispone apposita modulistica per la registrazione dei dati relativi ai risultati di ogni intervento di controllo diretto. Art. 3 - Pianificazione territoriale 1) Gli interventi di controllo di fauna selvatica in sovrannumero possono essere autorizzati su tutto il territorio della, ad eccezione negli Istituti riconosciuti ai sensi della L. 394/92, fatti salvi i casi in cui esistano degli appositi accordi tra la Provincia e gli Enti gestori di tali aree. 2) Al fine di poter organizzare sia il monitoraggio che gli interventi di controllo in modo capillare, il territorio provinciale viene ripartito in zone, per ognuna delle quali l Amministrazione Provinciale designa un referente che coordina le attività connesse al controllo della fauna selvatica in sovrannumero, individuato tra il personale di vigilanza provinciale. Art. 4 - Tempi di realizzazione degli interventi di controllo 1) Gli interventi di controllo possono essere autorizzati in qualsiasi giorno dell anno ed in qualsiasi periodo della giornata, purchè le modalità operative non interferiscano negativamente su altre specie di fauna selvatica in particolari periodi del proprio ciclo biologico, quali amori, riproduzione, cura della prole. Art. 5 - Modalità generiche di attuazione degli interventi di controllo 1) Ogni intervento di controllo è attuato sotto la supervisione del personale di vigilanza provinciale referente di zona, il quale provvede ad organizzare e coordinare gli operatori in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 7/95, art. 25, comma 3 e appositamente autorizzati dall Amministrazione Provinciale, tra i quali nomina all uopo un responsabile in possesso di decreto di Guardia Venatoria Volontaria. Il responsabile dell intervento ha il compito di controllare il possesso dei requisiti richiesti da parte degli operatori intervenuti, la regolarità Regolamento approvato con Atto di Consiglio n. 131 del 13/12/2004 Pagina 2 di 7

4 dei documenti necessari, il corretto andamento dell intervento e di compilare la modulistica fornita dall Amministrazione Provinciale. 2) I metodi ammessi per il controllo di fauna in sovrannumero sono la cattura e l abbattimento. 3) L utilizzo della cattura deve prevede l impiego di trappole da vivo e, successivamente, l abbattimento in situ dell animale o il trasporto per altre destinazioni, comunque indicate nel piano di intervento, come indicato al precedente art. 2, comma 2. 4) Ogni trappola utilizzata per gli interventi di controllo attiva sul territorio deve essere identificata con una sigla ed un numero a conoscenza del personale di coordinamento della vigilanza provinciale, a cui va comunicato anche il posizionamento delle trappole stesse. 5) L abbattimento a scopo di controllo è possibile mettendo in atto qualsiasi tecnica di prelievo di tipo venatorio, quale battuta, braccata, girata, abbattimento in tana con cane specialistico, tiro all aspetto. Negli interventi di controllo tramite abbattimento possono essere impiegati i mezzi per l esercizio venatorio indicati dalla L. 157/92, art. 13, commi 1 e 2, ad eccezione dell arco e del falco. 6) Nelle Oasi di protezione faunistica è vietato ogni intervento che preveda la battuta e/o la braccata, fatto salvo quanto previsto all art.11 del presente regolamento. 7) Sono possibili anche interventi che prevedano l utilizzo di più sistemi di abbattimento, che per ragioni di sicurezza non possono comunque essere adottati contemporaneamente. 8) Sono autorizzabili anche interventi notturni con ausilio di sorgenti luminose artificiali. 9) Il personale operativo autorizzabile per la partecipazione agli interventi di controllo è rappresentato dalle figure previste dalla L.R. 7/95, art. 25, comma 3. 10) I territori, i periodi, le giornate, le modalità operative, i requisiti richiesti al personale operativo e le prescrizioni previste in ogni intervento di controllo sono comunque definiti dal piano di intervento, di cui al precedente art. 2, comma 2. 11) La spoglia dell animale abbattuto durante gli interventi di controllo resta di proprietà dell Amministrazione Provinciale, per il 50%, mentre l altra metà resta di proprietà del titolare del fondo dove l animale è stato abbattuto, e può essere valutato in merce o in moneta. Art. 6 - Controllo diretto di Volpe 1) L Amministrazione Provinciale può autorizzare il controllo di Volpe tramite cattura selettiva, con l utilizzo di trappole dotate di porta a saracinesca e/o mediante abbattimento. 2) L organizzazione dell intervento di cattura di Volpe può essere pianificata ed applicata anche in collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia, ai quali l Amministrazione Provinciale può delegare l intera gestione. 3) Il controllo di Volpe mediante cattura è realizzato dal personale di vigilanza provinciale, che può coordinare gli operatori volontari scelti tra le figure indicate nella L.R. 7/95, art. 25, Regolamento approvato con Atto di Consiglio n. 131 del 13/12/2004 Pagina 3 di 7

5 comma 3. Qualora si rilevi necessaria la collaborazione degli operatori, aventi i requisiti richiesti, verrà determinata dai seguenti criteri di priorità: - Operatori che hanno collaborato all esecuzione dei censimenti delle specie oggetto di intervento; - Proprietari o conduttori di fondi ove viene svolto l intervento di controllo; - Guardie Volontarie e operatori abilitati assegnati al distretto ove insiste l area oggetto di intervento. 4) Gli interventi di controllo di Volpe mediante abbattimento sono autorizzabili con il metodo della battuta e/o braccata in territorio di caccia programmata esclusivamente nei mesi di febbraio e marzo, e comunque solo nei terreni in cui non venga arrecato danno alle produzioni. Negli Istituti in cui è vietata la caccia, la cui gestione compete alla Provincia, è possibile operare tali interventi anche nel periodo agosto-dicembre. Il referente di zona coordina tale tipologia di intervento con la collaborazione della Guardia Venatoria Volontaria individuata come responsabile di zona. 5) Le battute e/o braccate potranno essere svolte da un numero massimo di 12 operatori, compreso il personale di vigilanza provinciale, che potranno avvalersi dell ausilio di un massimo di 6 cani. 6) Nel periodo aprile-agosto (compreso) gli interventi mediante abbattimento diretto sono possibili esclusivamente mediante l impiego di cani da tana o, in alternativa mediante l abbattimento all aspetto nei pressi della tana. Art. 7 - Controllo diretto di Cinghiale 1) L Amministrazione Provinciale può autorizzare il controllo di Cinghiale tramite: cattura selettiva, con l utilizzo di trappole a cattura singola e/o di recinti di cattura (chiusini); tramite abbattimento selettivo in forma singola o attraverso la girata; tramite battuta e braccata. 2) Le modalità di gestione e le attività di controllo nel territorio di caccia programmata sono normate dalle disposizioni previste dal regolamento provinciale per la gestione e il prelievo degli Ungulati. 3) Per quanto attiene all attività di gestione e controllo delle popolazioni di cinghiale negli Istituti la cui competenza gestionale è affidata all Amministrazione Provinciale, la stessa provvede a operare attraverso le seguenti modalità: a) Provvede a raccogliere ed archiviare, per ciascun Istituto, tutti gli episodi denunciati di interferenza della specie con le attività umane; b) Determina annualmente per ciascun Istituto la soglia limite di danni economicamente sostenibili; Regolamento approvato con Atto di Consiglio n. 131 del 13/12/2004 Pagina 4 di 7

6 c) Negli Istituti in cui sono denunciate interferenze che possono determinare la previsione di interventi di controllo della popolazione di cinghiale, provvede alla realizzazione dei censimento del suide, secondo le metodologie previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, volto a determinare la consistenza e la struttura della popolazione presente. d) A seguito dei censimenti, provvede a produrre relazione tecnica funzionale a definire gli interventi di pianificazione necessari, indicando: le eventuali azioni di controllo previste; i modi e i tempi di realizzazione delle stesse; il personale coinvolto e i requisiti dello stesso; gli obiettivi che si intendono raggiungere; le modalità di monitoraggio delle attività svolte. 4) Nelle Oasi di protezione faunistica il controllo numerico delle popolazioni di cinghiale sono ammesse esclusivamente attraverso interventi indiretti e/o attraverso cattura, ovvero attraverso abbattimento selettivo. 5) Negli altri Istituti, la cui competenza gestionale è affidata alla Provincia, oltre a quanto previsto nel precedente comma è possibile intervenire, nel periodo compreso tra settembre e marzo, anche attraverso la battuta o la braccata, è possibile intervenire su segnalazione delle GVV, di agricoltori o residenti, in qualsiasi periodo dell anno, anche attraverso la battuta o la braccata. 6) L Amministrazione Provinciale, tramite il personale di vigilanza provinciale, provvede a coordinare ed attuare le attività di gestione e controllo programmate. 7) Qualora si autorizzi il controllo attraverso l uso di trappole, il personale di vigilanza provinciale si può avvalere della collaborazione in via prioritaria dei proprietari o conduttori di fondi, in possesso di licenza di caccia, e quindi delle figure previste dall art. 25, comma 3 della l. 7/95 che hanno collaborato all attività di censimento o che collaborino ad altre eventuali attività di controllo indiretto. 8) I cinghiali catturati con le trappole vengono abbattuti in situ dal personale di vigilanza provinciale o da Guardie Venatorie Volontarie appositamente autorizzate. 9) L attività di controllo tramite battuta o braccata viene organizzata e coordinata dal personale di vigilanza provinciale che può avvalersi della collaborazione delle figure aventi i requisiti di legge e che sono comunque abilitati dalla provincia allo svolgimento della caccia al cinghiale in braccata. In via prioritaria all esigenza vengono coinvolti, tra i soggetti aventi i requisiti indicati al precedente comma, coloro che hanno collaborato all attività di censimento o che collaborino ad altre eventuali attività di controllo indiretto, quindi i proprietari o conduttori di fondi che ricadono all interno dell Istituto ove viene svolto l intervento, successivamente i componenti delle squadre regolarmente autorizzate che operano nel distretto in cui è ricompreso l Istituto ove si realizza l intervento di controllo. Alla battuta o braccata sono ammessi complessivamente non più di 25 componenti che possono avvalersi di un massimo di 6 cani. 10) L attività di controllo selettivo, dopo la definizione del numero di ungulati sostenibile dal territorio, viene organizzata e cordinata da personale di vigilanza provinciale appositamente formato circa tali modalità di intervento. Il personale di vigilanza provinciale si avvale della Regolamento approvato con Atto di Consiglio n. 131 del 13/12/2004 Pagina 5 di 7

7 collaborazione delle figure aventi i requisiti di legge previsti che abbiano conseguito apposita abilitazione attraverso corsi di qualifica per la caccia o il controllo selettivo e siano abilitati al tiro di precisione con fucile ad anima rigata. Il controllo selettivo viene svolto esclusivamente con carabina munita di ottica di precisione. In via prioritaria il personale di vigilanza provinciale coinvolge i soggetti aventi i predetti requisiti, reclutandoli tra coloro che hanno collaborato all attività di censimento o che collaborino ad altre eventuali attività di controllo indiretto, quindi tra i proprietari o conduttori di fondi che ricadono all interno dell Istituto ove viene svolto l intervento, successivamente tra i componenti delle squadre regolarmente autorizzate che operano nel distretto in cui è ricompreso l Istituto ove si realizza l intervento di controllo. 11) Il controllo selettivo può essere realizzato anche attraverso l impiego della girata, con l impiego del personale indicato al precedente comma. La girata può essere svolta con un numero massimo di sei componenti e l ausilio di un solo cane. 12) Gli animali abbattuti sono di proprietà della Provincia che ne dispone la destinazione. Art. 8 - Controllo diretto di Corvidi 1) Tra i Corvidi le specie che possono essere oggetto di controllo sono Cornacchia grigia, Taccola e Gazza. 2) L Amministrazione Provinciale può autorizzare il controllo di Corvidi esclusivamente mediante l impiego di apposite trappole di cattura. 3) Specificatamente possono essere impiegate trappole mobili a cattura singola, anche con l utilizzo di un richiamo conspecifico vivo, nel periodo 1 febbraio 15 agosto; trappole fisse a cattura multipla nell arco dell intero anno. 4) I Corvidi catturati vengono abbattuti in situ dagli Operatori autorizzati all intervento. 5) L organizzazione dell intervento di cattura di Corvidi può essere pianificata ed applicata anche in collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia, ai quali l Amministrazione Provinciale può delegare l intera gestione. 6) Il controllo di Corvidi mediante cattura è realizzato dal corpo di Polizia Provinciale, che può coordinare gli operatori volontari scelti tra le figure indicate nella L.R. 7/95, art. 25, comma 3. Qualora si rilevi necessario, per ogni zona prevista dalla pianificazione territoriale relativa, la scelta degli operatori, aventi i requisiti di legge, si basa sulle seguenti priorità: - Soggetti che hanno collaborato all esecuzione dei censimenti delle specie oggetto di intervento; - Proprietari o conduttori di fondi ove viene svolto l intervento di controllo; - Guardie Volontarie e operatori abilitati assegnati al distretto ove insiste l area oggetto di intervento. Regolamento approvato con Atto di Consiglio n. 131 del 13/12/2004 Pagina 6 di 7

8 7) Gli interventi di controllo di Corvidi mediante sparo sono comunque vietati. Art. 9 - Controllo diretto ad altre specie 1) La definizione e la realizzazione degli interventi di controllo relativi ad altre specie non espressamente trattate nel presente regolamento, seguono i criteri suddetti, ma vengono pianificati nel dettaglio valutando in maniera specifica i singoli casi. Art. 10 Controllo negli Istituti di Gestione Privatistica 1) Per operare interventi di controllo nelle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV), i compiti previsti dal precedente art. 2, comma 2, sono a cura del concessionario dell Azienda. 2) Le richieste di controllo, corredate dalla documentazione prevista dall art. 2, comma 2, devono essere inoltrate alla Provincia, che provvede entro 40 giorni al rilascio dell autorizzazione, se la domanda risulta giustificata, producendo eventuali prescrizioni. 3) Le modalità di controllo possono essere autorizzate e realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. La Provincia, attraverso il proprio personale di vigilanza, provvede a sovrintendere lo svolgimento delle attività di controllo. 4) Qualora all interno del territorio dell Azienda sussista l esigenza di intervento di controllo di urgenza, per motivate ragioni che possono essere addotte dal concessionario e ammesse dalla Provincia, il controllo può essere autorizzato dall Amministrazione in deroga a quanto previsto nei precedenti comma del presente articolo. Art. 11 Deroghe 1) In caso di esigenze particolari dettate da rischi alla pubblica incolumità o di carattere igienicosanitario a tutela della fauna selvatica o domestica o per la tutela di beni di elevato valore pubblico e privato, o per situazioni di particolare impatto ambientale nei terreni coltivati, nei prati e nelle aree boschive, o per qualsiasi altro caso ravveduto di priorità dall Amministrazione, la Provincia potrà comunque intervenire in deroga al presente regolamento nel rispetto della normativa vigente. Art Norme transitorie 1) Per quanto attiene alle modalità di organizzazione e coordinamento del personale volontario addetto alle attività di gestione faunistico-venatorie previste dal presente regolamento, relativamente alla Guardie Venatorie Volontarie si rimanda al Regolamento Provinciale per l organizzazione e l attività di vigilanza venatoria volontaria, analogamente per gli operatori, Regolamento approvato con Atto di Consiglio n. 131 del 13/12/2004 Pagina 7 di 7

9 di cui all art. 25 comma 3 della L.R. 7/95, si applica lo stesso modello organizzativo di cui al predetto Regolamento. 2) Il presente regolamento viene applicato entro 90 giorni dalla data di approvazione dello stesso. Regolamento approvato con Atto di Consiglio n. 131 del 13/12/2004 Pagina 8 di 7

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