PICCINELLI DEL PICO PARDI & PARTNERS STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E FISCALE LE NOVITA IVA DALLA LEGGE DI STABILITA 2015

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1 Circolare n. 2/2015 LE NOVITA IVA DALLA LEGGE DI STABILITA 2015 La Legge 23 dicembre 2014, n. 190, cosiddetta Legge di Stabilità 2015, a far data dal 1 gennaio 2015: 1. ha ampliato le casistiche di applicazione del meccanismo di inversione contabile IVA (cosiddetto reverse charge); 2. ha istituito il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (cosiddetto split payment) nelle forniture di beni e servizi agli Enti Pubblici e alle Pubbliche Amministrazioni. 1. AMPLIAMENTO DEL REVERSE CHARGE In sintesi, la disciplina sull inversione contabile ex art. 17 commi 5 e 6 del D.P.R. n. 633/1972, prevede che, nell ambito di alcune e ben definite cessioni di beni e prestazioni di servizi, l IVA venga assolta non già dal cedente/prestatore, ma dal cessionario/committente, che sia soggetto passivo di imposta nel territorio dello Stato, attraverso un articolata procedura contabile. La fattura per fornitura del bene/prestazione del servizio, emessa dal cedente/prestatore senza addebito di IVA e con l annotazione inversione contabile ai sensi dell art. 17 D.P.R. 633/1972, deve essere integrata dall acquirente (cessionario/committente) con annotazione dell aliquota e della relativa imposta e registrata: - (i) nel registro IVA vendite o corrispettivi entro il mese di ricevimento, ovvero - sia pur successivamente - entro 15 giorni dal ricevimento; - (ii) nel registro IVA acquisti entro il termine previsto per esercitare la detrazione dell imposta MILANO - VIA BARTOLOMEO EUSTACHI, 12 - TEL FAX SEDE.MILANO@STUDIOPPP.IT ROMA - CORSO VITTORIO EMANUELE II, TEL FAX SEDE.ROMA@STUDIOPPP.IT ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI DOTTORI COMMERCIALISTI COD. FISC P. IVA MEMBER OF AND 2013 WINNER AS REGIONAL FIRM FOR EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

2 Nell ottica di un inasprimento della lotta all evasione fiscale e alle frodi IVA, la Legge di Stabilità 2015 (comma 629) ha previsto un ampliamento della su descritta procedura di reverse charge per le seguenti attività: a) prestazioni di servizi di pulizia, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici - lettera a ter) aggiunta al comma 6 dell art. 17 D.P.R. 633/1972; b) in via temporanea dal 2015 al 2018, trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra, di altre unità e di certificati relativi al gas e all energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore [per tale intendendosi, a norma dell art. 7-bis comma 3 lettera a) D.P.R. 633/1972, chi acquista gas, energia elettrica, calore o freddo prevalentemente per la rivendita ed il cui consumo personale di detti prodotti è del tutto trascurabile] - lettere d bis, d ter), d quater) aggiunte al comma 6 dell art. 17 D.P.R. 633/1972; c) in via temporanea dal 2015 al 2018, forniture di beni nei confronti di ipermercati, supermercati, e discount alimentari lettera d quinquies) aggiunta al comma 6 dell art. 17 D.P.R. 633/1972. Tuttavia, detta misura è in attesa del rilascio di apposita deroga da parte del Consiglio dell Unione Europea; d) cessioni di bancali in legno (pallet) usati, recuperati per il riutilizzo in cicli produttivi successivi al primo. Come, da ultimo, chiarito dall Agenzia delle Entrate con Circolare 14/E del 27 marzo 2015: - Diversamente dall inversione contabile prevista dalla lettera a) comma 6 dell art. 17 D.P.R. 633/1972, limitata alle prestazioni di servizi in subappalto rese in edilizia dal subappaltatore: (i) nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero (ii) nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore, ma non applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale cui il committente abbia affidato la totalità dei lavori, l inversione contabile di cui dalla lettera a ter) dal 1 gennaio 2015 per i servizi di pulizia, di installazione impianti e di completamento relativi ad edifici si applica in ogni caso, quando Pagina 2 di 7

3 il committente sia un soggetto passivo che agisce in quanto tale (B2B), senza limitazioni in ordine al rapporto contrattuale e alla tipologia di attività esercitata. - Riferendosi la novella legislativa ai servizi di pulizia, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici, il regime di inversione contabile deve ritenersi escluso se i suddetti servizi sono resi su immobili diversi dai fabbricati, quali terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, a meno che non si tratti di parti integranti l edificio stesso (come nel caso di piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili o pannelli fotovoltaici collocati sui tetti). Inoltre, per edificio deve intendersi qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome. - L estensione del reverse charge nel settore edile riguarda le sole prestazioni di servizi, con esclusione delle cessioni di beni; pertanto, nella cessione con posa in opera il reverse charge non è applicabile qualora l operazione si qualifichi come cessione di beni; invece troverà applicazione se l operazione è da inquadrarsi nella prestazione di servizi. ESEMPIO: La società ZETA presta servizi di pulizia relativamente al fabbricato ove BETA S.p.a., soggetto passivo IVA, ha la sua sede legale ed operativa (transazione B2B). Il 12 febbraio 2015 BETA S.p.a. riceve la fattura emessa da ZETA per Imponibile: senza esposizione di IVA e con annotazione Inversione Contabile ex art. 17, co. 6 lett. a-ter) D.P.R. 633/1972 per i servizi resi nel mese di gennaio Posto che in data , BETA salda la fattura a ZETA, di seguito riportiamo le registrazioni contabili dell acquirente BETA: /02/ Diversi a Debito v/zeta Costo per pulizia (Conto Ec.) Iva a Credito (St.Patr.) Registrazione nel Registro IVA Acquisti di fattura ricevuta in Reverse Charge ed integrata con IVA al 22%. Pagina 3 di 7

4 /02/ Credito V/ZETA (St.Patr.) conto transitorio a Diversi Ricavo Transitorio (Conto Ec.) IVA a Debito (St.Patr.) Registrazione nel Registro IVA Vendite di fattura ricevuta in Reverse Charge ed integrata con IVA al 22% /02/ Diversi Ricavo Transitorio (Conto Ec.) Debito v/zeta (St. Patr.) a Credito V/ZETA (St.Patr.) conto transitorio Storno di conti transitori /02/ Debito v/zeta (St. Patr.) a Banca c/c Pagata fattura a ZETA. 2. SPLIT PAYMENT La Legge di Stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. 633/72, dispone, a far data dal 1 gennaio 2015 l entrata in vigore di uno speciale regime di scissione dei pagamenti (anche detto Split payment) per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti: - dello Stato e degli organi dello Stato, ancorchè dotati di personalità giuridica; - degli Enti Pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane) e dei consorzi tra essi costituiti; - delle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.); - degli Istituti Universitari; - delle Aziende Sanitarie Locali, degli Enti Ospedalieri; - degli Enti Pubblici di Ricovero e cura a prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.); - degli Enti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (I.P.A.B.); Pagina 4 di 7

5 - degli Enti di previdenza, che non siano debitori di imposta in base alle disposizioni in materia di IVA (dunque, per le operazioni non assoggettate al regime del reverse charge). Per una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina, gli operatori potranno consultare l Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) alla pagina Nella sostanza, il fornitore di beni/prestatore di servizi che abbia come cliente uno dei soggetti istituzionali sopra elencati, dovrà emettere una regolare fattura con l annotazione scissione dei pagamenti, esponendo l IVA; tuttavia, al momento del pagamento, l ente pubblico cessionario/committente dovrà scindere l importo (da cui la terminologia Split payment ) indicato in fattura tra: imponibile e IVA. L imponibile verrà corrisposto direttamente al proprio fornitore, mentre l IVA dovrà essere versata ad opera dell Ente pubblico nelle casse dell Erario. Di conseguenza, l IVA esposta in fattura non verrà mai incassata dal fornitore dell Ente Pubblico in quanto da quest ultimo direttamente riversata all Erario; il fornitore dell Ente Pubblico, dal canto suo, dovrà provvedere: - a escludere dalla propria liquidazione periodica l IVA esposta in fattura e non incassata; - a rilevare contabilmente il mancato incasso attraverso un apposita scrittura di rettifica. ESEMPIO: La Società ALFA presta servizi grafici ad un Comune emettendo il 5 Gennaio 2015 una fattura per Imponibile: IVA (al 22%): Posto che in data il Comune paga ad ALFA ed entro il riverserà all Erario l IVA pari ad 2.200, di seguito riportiamo le registrazioni contabili della società ALFA: Pagina 5 di 7

6 /01/ Crediti v/comune a Diversi Ricavi da servizi IVA c/split payment Emessa fattura in scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.P.R. 633/ /01/ IVA c/split payment a Crediti v/comune Storno contestuale dell IVA per versamento all Erario ad opera del Comune /01/ Banca c/c a Crediti v/comune Incasso dell imponibile. - Le disposizioni in materia di Split payment si applicano alle operazioni per le quali l IVA diventa esigibile a partire dal 1 gennaio 2015; e, dunque, per i corrispettivi incassati e fatturati dopo la predetta data; il meccanismo di scissione non è, invece, applicabile nel caso in cui le cessioni/prestazioni siano state fatture entro il 31 dicembre La disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni sia quelli effettuati in ambito istituzionale che quelli effettuati nell esercizio di eventuale attività d impresa. - La scissione dei pagamenti è applicabile ai soli acquisti degli Enti Pubblici documentati mediante fattura emessa dai propri fornitori, ai sensi dell art. 21 del DPR n. 633 del 1972; dovendosi, pertanto, ritenere escluse le operazioni (ad esempio, piccole spese) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale. - Lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto sul reddito, quali ad esempio, le prestazioni rese alle pubbliche amministrazioni da professionisti o da agenti. Pagina 6 di 7

7 SALVAGUARDIA PER LE SANZIONI COMUNE AI DUE ISTITUTI Con riferimento allo split payment, l Agenzia delle Entrate con Circolare 9 Febbraio 2015 n. 1/E ha chiarito che, considerata l incertezza in materia di esplicazione dell efficacia del meccanismo di scissione dei pagamenti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, possono essere fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti senza applicazione di sanzioni per le violazioni circa le modalità di versamento dell IVA eventualmente commesse prima del 9 Febbraio 2015 (data di emanazione della circolare esplicativa). Medesima tolleranza per le violazioni commesse anteriormente al 27 Marzo 2015 (data di emanazione della relativa Circolare esplicativa n. 14/E da parte dell Agenzia delle Entrate) in tema di ampliamento del reverse charge. * * * A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti. Studio Piccinelli Del Pico Pardi & Partners Pagina 7 di 7

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