IL CONTRATTO A TERMINE E IL CONTRATTO DI INSERIMENTO
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1 Incontro informativo I SEMINARI DEL LAVORO IL CONTRATTO A TERMINE E IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Milano, 24 novembre 2011
2 I SEMINARI DEL LAVORO IL CONTRATTO A TERMINE E IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Relatori: - Valeria Innocenti - Area Lavoro e Previdenza - Claudia Lesioli - Area Lavoro e Previdenza Milano, 24 novembre 2011
3 CONTRATTO A TERMINE D.LGS. N. 368/01 Valeria Innocenti
4 CAUSALE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato, è consentita l apposizione del termine per ragioni: Tecniche Sostitutive Lavorazioni specifiche Organizzative Produttive Temporanei picchi di attività, variazioni organizzative Maternità, malattia, infortunio, aspettativa
5 CAUSALE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE Le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l apposizione del termine possono essere riferibili anche all attività ordinaria del datore di lavoro
6 ESCLUSIONE DALL OBBLIGO DI MOTIVAZIONE In alcune ipotesi la causale non è necessaria: oltre a: Dirigenti Lavoratori in mobilità Disabili anche fuori dalla convenzione assunzioni nel settore turismo/pubblici esercizi per eseguire speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni definiti dalla contrattazione collettiva assunzioni nel settore trasporto aereo e servizi aeroportuali
7 OLTRE LA DISCIPLINA DEL D.LGS. N.368/01 Art. 8 c. 2 L. n. 223/91 Assunzione a termine lavoratori in mobilità senza necessità della causale di assunzione agevolazioni speciale regime per le proroghe
8 APPOSIZIONE DEL TERMINE Il termine del contratto deve risultare da atto scritto (art. 1), in modo: diretto indiretto Nell atto scritto devono risultare le ragioni di carattere produttivo,organizzativo, sostitutivo
9 DIVIETO DI STIPULA DEL CONTRATTO A TERMINE E vietato assumere a termine (art. 3): per sostituzione lavoratori in sciopero per le stesse mansioni svolte da lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti per le stesse mansioni svolte da lavoratori che siano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) nelle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ex D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni
10 REGIME DELLE PROROGHE Il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata del contratto sia inferiore a 3 anni la proroga è ammessa una sola volta a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
11 SUPERAMENTO DEL TERMINE E possibile proseguire il rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine (art. 5) fino al decimo giorno maggiorazione del 20% della retribuzione oltre il decimo giorno maggiorazione del 40% della retribuzione
12 SUPERAMENTO DEL TERMINE Il contratto si considera a tempo indeterminato (art. 5) se il rapporto di lavoro è di durata inferiore a 6 mesi continua oltre il 20 giorno superiore a 6 mesi continua oltre il 30 giorno
13 SUCCESSIONE DEI CONTRATTI IPOTESI Nel caso in cui il lavoratore con contratto a termine inferiore a 6 mesi prosegua tale rapporto oltre il ventesimo giorno dopo la scadenza prevista Nel caso in cui il lavoratore con contratto a termine superiore a 6 mesi prosegua tale rapporto oltre il trentesimo giorno dopo la scadenza prevista CONSEGUENZA Il contratto si considera a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno Il contratto si considera a tempo indeterminato dopo il trentesimo giorno Nel caso in cui il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi Nel caso in cui il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi Nel caso in cui il lavoratore venga riassunto con un secondo contratto di lavoro a termine senza soluzione di continuità con il primo Il contratto si considera a tempo indeterminato Il contratto si considera a tempo indeterminato Il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto
14 LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTI A TERMINE - mansioni equivalenti - stesso lavoratore e stesso datore di lavoro non più di 36 mesi complessivi di proroghe e rinnovi derogabilità da parte della contrattazione collettiva In caso di superamento il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
15 Art. 5, comma 4bis, D.lgs. n. 368/01 La contrattazione collettiva, ad ogni livello, potrà prevedere una deroga al limite temporale massimo cumulato di 36 mesi per la stipula di contratti di lavoro a termine da parte dello stesso datore di lavoro con lo stesso lavoratore per le stesse mansioni. 36 mesi
16 dirigenti IL LIMITE DEI 36 MESI NON SI APPLICA A rapporto tra lavoratore subordinato e agenzia di somministrazione lavoratori stagionali (DPR 1525/63, contratti collettivi di settore, avvisi comuni)
17 Deroga al limite dei 36 mesi la c.d. Deroga Assistita E possibile derogare al limite dei 36 mesi una sola volta tramite stipula di un nuovo contratto presso la Direzione Provinciale del Lavoro con l assistenza di una delle OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore aderisca o conferisca mandato. La durata massima di questo nuovo contratto non potrà superare gli 8 mesi (Avviso Comune 10 Aprile 2008 firmato da Confindustria e OO.SS.). L'Avviso comune prevede inoltre che i contratti collettivi nazionali ed eventuali ulteriori avvisi comuni possano stabilire durate superiori agli 8 mesi. Il mancato rispetto della procedura, o il superamento del termine inizialmente definito nell'avviso comune comportano la conversione del contratto a tempo indeterminato.
18 DIRITTO DI PRECEDENZA Stagionali assunti a termine hanno diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali Lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa c/o la stessa azienda per più di 6 mesi, diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato entro 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate Il lavoratore deve manifestare la propria volontà entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto e il diritto si estingue entro 1 anno Il lavoratore deve manifestare la propria volontà entro 6 mesi e il diritto si estingue entro 1 anno dalla cessazione
19 DIRITTO DI PRECEDENZA Art. 5, comma 4 quater, D.lgs. n. 368/01 La contrattazione collettiva, ad ogni livello, può prevedere una differente disciplina del diritto di precedenza spettante al lavoratore a termine nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro entro i successivi 12 mesi.
20 LIMITI QUANTITATIVI Limiti quantitativi per l utilizzo del contratto a termine sono contenuti nei CCNL nazionali Non sono soggetti ai limiti quantitativi: avvio di nuove attività (start up) ragioni sostitutive attività stagionali specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi lavoratori di età superiore a 55 anni
21 SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO Principio di non discriminazione Al lavoratore a termine spetta: TFR, 13 mensilità e ogni altro trattamento in atto nell impresa per i lavoratori a tempo indeterminato In proporzione al periodo lavorativo prestato Sempre che non ci sia incompatibilità
22 SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO Formazione Il lavoratore assunto a termine dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle mansioni per prevenire i rischi I CCNL possono prevedere formazione specifica per riqualificazione No fino a nove mesi di durata Criteri di computo ex Legge 300/70 Informazioni ai lavoratori definite dai CCNL
23 Conclusione del contratto Scadenza del termine opportuno dare comunicazione scritta no preavviso Recesso anticipato possibile solo per giusta causa risarcimento? Trasformazione del rapporto a tempo indeterminato
24 Impugnazione del contratto e conversione a tempo indeterminato - art.32 L. 183/210 collegato lavoro Indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità
25 IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Claudia Lesioli
26 CONTRATTO DI INSERIMENTO D.LGS. N. 276/03 artt Definizione è un contratto diretto a realizzare l inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di specifiche categorie di persone, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo
27 REGOLAMENTAZIONE DEL CONTRATTO artt del D.lgs. n. 276/03 Ove intervenuta la contrattazione collettiva nazionale, territoriale, aziendale: definizione dei piani individuali d inserimento in attesa dell intervento della contrattazione collettiva e stato stipulato l accordo interconfederale dell 11 febbraio 2004 che ha definito gli elementi essenziali per dare operatività al contratto d inserimento salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni del D.lgs. n. 368/01 sul rapporto di lavoro a tempo determinato Circolare Ministero del Lavoro n. 31 del 21 luglio 2004, Circolare INPS n. 51 del 16 marzo 2004, Circolare INPS n. 74 del 19 maggio 2006
28 SOGGETTI CON I QUALI È POSSIBILE STIPULARE CONTRATTI DI INSERIMENTO - art. 54 a. soggetti di età tra i 18 e i 29 anni b. disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni c. lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro d. lavoratori che desiderino riprendere un attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni e. donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in un area geografica in cui il tasso di occupazione femminile - determinato con apposito D.M. - sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 % quello maschile f. persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
29 DATORI DI LAVORO CHE POSSONO STIPULARE CONTRATTI DI INSERIMENTO - art. 54 enti pubblici economici, imprese e loro consorzi gruppi di imprese associazioni professionali, socio-culturali, sportive fondazioni enti di ricerca, pubblici e privati organizzazioni e associazioni di categoria
30 CONDIZIONI PER STIPULARE NUOVI CONTRATTI DI INSERIMENTO - art. 54 Il datore deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di inserimento che sono scaduti nei 18 mesi precedenti non si considerano non trasformati i contratti: - risolti dal datore di lavoro nel periodo di prova - risolti dal datore di lavoro per giusta causa - risolti per dimissioni - non trasformati a causa del rifiuto del lavoratore - non trasformati a tempo indeterminato in misura pari a 4 contratti invece si considerano mantenuti in servizio i lavoratori il cui contratto sia stato trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del termine non operano limiti se nei 18 mesi precedenti all assunzione e scaduto un solo contratto d inserimento
31 LIMITI AL NUMERO DI ASSUNZIONI Ulteriori condizioni per stipulare nuovi contratti d inserimento limiti al numero di contratti di inserimento stipulabili: non sono previsti, potrebbero essere introdotti dalla contrattazione collettiva
32 DURATA DEL CONTRATTO - art. 57 Minima : 9 mesi Massima: 18 mesi (36 mesi per i lavoratori con grave infermità) Proroghe: possibili entro il limite massimo di 18 mesi Rinnovo: non consentito tra le stesse parti
33 FORMA E CONTENUTO - art. 56 scritta il contratto deve contenere il piano individuale di inserimento Se manca la forma scritta Sanzione: il contratto è convertito a tempo indeterminato
34 DISCIPLINA DEL CONTRATTO L accordo interconfederale 11 febbraio 2004 individua elementi essenziali: a) del contratto b) del progetto individuale di inserimento a) ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO: - la durata - il periodo di prova - l orario di lavoro - la categoria di inquadramento - sede di lavoro - il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro: si richiama l applicazione del trattamento individuata dall accordo interconfederale del 1988 in tema di contratto di formazione e lavoro
35 segue DISCIPLINA DEL CONTRATTO b) PROGETTO DI INSERIMENTO progetto finalizzato a garantire l adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo valorizzandone le professionalità già acquisite il progetto di inserimento deve essere concordato con il lavoratore le competenze acquisite dovranno essere registrate sul libretto formativo
36 segue DISCIPLINA DEL CONTRATTO b) ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO: qualificazione: competenza professionale da acquisire con il progetto che corrisponde a un livello di inquadramento durata e modalità della formazione (sia interna che esterna all azienda): formazione obbligatoria teorica minimo 16 ore materie: - antinfortunistica (prima da fare) - disciplina del rapporto di lavoro - organizzazione aziendale addestramento specifico: con durata e contenuti studiati in funzione delle esigenze specifiche del caso concreto di inserimento (anche e-learning)
37 SANZIONI Nel caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto di inserimento: di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro tali da impedire la realizzazione delle finalità di cui all art. 54 Il datore di lavoro e tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100%
38 BENEFICI NORMATIVI - art. 59 Salvo diversa previsione dei contratti collettivi i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l applicazione di particolari normative e istituti
39 BENEFICI ECONOMICI la categoria d inquadramento del lavoratore può essere sino a due livelli inferiori a quella - secondo il ccnl applicato - spettante ai lavoratori addetti alle mansioni a cui il progetto di inserimento e preordinato beneficio contributivo: sgravio contributivo del 25% in caso di assunzione di soggetti appartenenti alle lettere b) c) d) e) f) art. 54 Esclusi quindi solo i soggetti appartenenti alla lettera a): Soggetti di età tra i 18 e i 29 anni
40 BENEFICI CONTRIBUTIVI - art. 59 Lo sgravio si applica quindi a: disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro lavoratori che desiderino riprendere un attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in un area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito D.M. sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 % quello maschile persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale o psichico
41 DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE APPLICABILE divieti di cui all art. 3 del D.lgs. n. 368/01 continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine il principio di non discriminazione previsto dall art. 6 D.lgs. n. 368/01
42 DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE NON APPLICABILE art. 1 D.lgs. n. 368/01, la stipulazione del contratto non e subordinata alla specificazione delle ragioni: tecniche organizzative, sostitutive proroga superata da apposita disciplina prevista nell art. 54 rinnovo superato da apposita disciplina prevista nell art. 54 disciplina sui criteri di computo dell art. 8 D.lgs. n. 368/01 art. 10 e 11 del D.lgs. n. 368/01, che prevedono disposizioni specifiche per la disciplina del contratto a termine
43 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Alla scadenza prevista Il contratto si risolve naturalmente Prima della scadenza: solo per giusta causa ex 2119 cc inapplicabilità del 2118 cc, ovvero del preavviso
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