Il Jobs Act: il contratto a tutele crescenti
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- Donato Pasquali
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1 Il Jobs Act: il contratto a tutele crescenti A cura di Livia Ricciardi Dipartimento lavoro formazione contrattazione
2 Marginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia Distribuzione percentuale dei rapporti di lavoro attivati per tipologia di contratto (composizioni percentuali). III trimestre 2014 (a) La tipologia altro include: contratti di inserimento lavorativo; contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato; contratto intermittente a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo.
3 Il lavoro parasubordinato IL LAVORO PARASUBORDINATO - anno 2013 Numero dei collaboratori per tipo di rapporto di lavoro Collaboratori Amministratore, sindaco di società, ecc Collaboratore di giornali, riviste, ecc Partecipante a collegi e commissioni Enti locali (D.M ) 983 Dottorato di ricerca, assegno, ecc Collaboratore a progetto Venditore porta a porta Collaboratore occasionale Autonomo occasionale 8288 Collaboratore presso la P.A Altre collaborazioni Associato in partecipazione Medici in formazione specialistica TOTALE Professionisti
4 Il contratto a tutele crescenti in rapporto alle altre norme del Jobs Act La nuova normativa è da raccordare con: Riordino / superamento tipologie contrattuali Incentivi previsti per tutte le assunzioni a tempo indeterminato dalla Legge di Stabilità per il 2015 (n. 190/2014) L obiettivo è restituire centralità al contratto a tempo indeterminato
5 Cos è il contratto a tutele crescenti e a chi si applica E un contratto a tempo indeterminato in cui viene modificato il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo E applicabile ai soli nuovi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche trasformazioni) E applicabile anche alle organizzazioni di tendenza Non applicabilità all impiego pubblico
6 Licenziamenti discriminatori (più casi assimilabili e licenziamenti orali) Resta invariata la regola vigente, che commina la reintegra (e la tutela economica piena) per tutti i casi di nullità del licenziamento: licenziamento intimato in forma orale discriminazione matrimonio della lavoratrice (dalle pubbl. a un anno dal matr.) maternità (dal concepimento a un anno dalla nascita) Non vengono richiamati i dirigenti Non viene richiamato il licenziamento durante il periodo di comporto, ma vale l art.2110 cod.civ. tuttavia La nuova norma non ha ripreso l elencazione dei casi di discriminazione, determinando forse un ambito applicativo più ampio rispetto al passato
7 Licenziamenti economici (giustificato motivo oggettivo) In nessun caso si prevede la reintegra Al lavoratore spetta una indennità economica rapportata all anzianità di servizio (2 mensilità per anno), comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità (in precedenza reintegra per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, indennizzo tra 12 e 24 mensilità negli altri casi) Esigenza di aumentare l indennizzo minimo e/o massimo
8 Licenziamenti disciplinari (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) Si mantiene la reintegra + indennità risarcitoria (fino a un max. di 12 mensilità) + contributi previdenziali esclusivamente se sia direttamente dimostrata in giudizio l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento ; Stessa disciplina nei casi in cui il licenziamento sia motivato da inidoneità fisica o psichica Negli altri casi spetta il solo indennizzo pari a due mensilità per ogni anno di servizio, comunque tra un minimo di 4 e un massimo di 24 (in precedenza 12-24) introduzione della dimostrazione diretta ed inversione dell onere della prova non viene (maldestramente) ammesso il principio di proporzionalità, ma è difficile negare il suo persistente rilievo quale principio generale dell ordinamento (art. 2106, del codice civile); viene cancellato il riferimento ai codici disciplinari previsti dai CCNL, ma ciò non toglie che il giudice possa tenerne conto in quanto norme di maggior favore per il lavoratore esigenza di aumentare l indennizzo minimo e/o massimo
9 Licenziamenti collettivi Si mantiene la reintegra (e la tutela economica piena senza limite di 12 mensilità) se il licenziamento è intimato senza l osservanza della forma scritta mentre in caso di violazione delle procedure, a cui si aggiunge ora la violazione dei criteri di scelta, si applica solo l indennizzo monetario (tra un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità) (in precedenza 12-24) come previsto per i licenziamenti individuali economici eccesso di delega? rischio di generare confusione, stante la differenza di regimi sanzionatori tra rapporti vecchi e nuovi depotenziamento dell accordo sindacale sui criteri di scelta possibilità in ogni caso di dimostrare il carattere discriminatorio delle scelte effettuate
10 Le imprese con meno di 16 dipendenti Non si applica mai la reintegra Rispetto alle imprese da 16 dipendenti in su l indennizzo è dimezzato e non può superare le 6 mensilità Se in conseguenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato viene superato il limite dei 15 dipendenti, il licenziamento di tutti i lavoratori è regolato secondo il nuovo regime. Indennizzo inferiore all attuale (che va da 2,5 a 6 mensilità)
11 La questione dei cambi di appalto Nei cambi di appalto, per il calcolo dell indennizzo economico in caso di licenziamento, l anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell impresa che subentra nell appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell attività appaltata. molto problematica l applicazione del nuovo regime ai cambi di appalto (e mobilità infra-gruppo), pur con la conservazione dell anzianità lavorativa ai fini del calcolo dell indennizzo a sostegno dell esclusione degli appalti: per questi casi non è dovuto il contributo aggiuntivo per l Aspi
12 La conciliazione Fermo restando l utilizzo delle procedure di conciliazione esistenti, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro 60 giorni, in una delle sedi protette, di cui all art. 2113, cod.civ. e all art. 82, comma 1, d.lgs. n.276/2003 (DTL, sede sindacale o giudiziale, commissioni di certificazione), un importo non assoggettato a tassazione né a contributo previdenziale pari ad una mensilità per ogni anno di servizio (in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, da 1 a 9 per le piccole imprese). L accettazione dell offerta comporta l estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia ad impugnare il licenziamento due regimi paralleli, con regole diverse, tra nuovi e vecchi assunti differenze rispetto alla procedura conciliativa prevista dalla legge Fornero ( che era obbligatoria e prevedeva il diritto all Aspi in caso di risoluzione consensuale, ma utilizzabile solo per il licenziamento per g.m.o. e possibile solo in sede di DTL) conciliazione valida solo per il licenziamento (e non anche per altri aspetti di vertenzialità)
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