Anno 2013 N. RF180. La Nuova Redazione Fiscale INTRASTAT PER SCAMBI DI BENI INTRAUE MOMENTO RILEVANTE

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1 Anno 2013 N. RF180 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO INTRASTAT PER SCAMBI DI BENI INTRAUE MOMENTO RILEVANTE RIFERIMENTI ART. 39 DL 331/93; ART. 1 C L. 228/2012; RIV. TELEM. FATTURA DAL 2013 CIRCOLARE DEL 01/08/2013 Sintesi: si riepilogano gli adempimenti riferiti alle operazioni intracomunitarie in relazione agli scambi di beni in seguito alle novità introdotte a decorrere dal 1/01/2013, con particolare riferimento alla presentazione dell Intrastat. A tal fine si rileva che: - sono stati modificati i termini di effettuazione dell operazione e di registrazione delle fatture; - il momento rilevante per l inclusione delle operazioni Intrastat rimane ancorato al momento di registrazione delle fatture emesse (Intra1-bis) o ricevute (Intra2-bis). Le novità introdotte dal 1 gennaio 2013 dalla L. 228/2012 (cd. Legge di stabilità 2013 ) in recepimento della direttiva 2010/45/UE sulla fatturazione: hanno modificato le modalità di emissione delle fatture emesse e dell integrazione delle fatture ricevute (ivi inclusa l autofatturazione in caso di fattura UE omessa/errata) non hanno modificato i termini di invio dell Intrastat riferito gli scambi di beni (Intra1-bis e Intra2-bis). MOMENTO DI EFFETTUAZIONE: l attuale disciplina prevede che (art. 39 DL 331/93): le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all atto dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza (...). Se anteriormente al verificarsi della spedizione è stata emessa la fattura relativa ad un operazione intracomunitaria, la medesima si considera effettuata, limitatamente all importo fatturato, alla data della fattura. CESSIONI INTRA-UE EMISSIONE DELLA FATTURA Per le cessioni intra-ue, il nuovo art. 46 c. 2 DL 331/93 dispone che: la fattura va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (data di consegna o spedizione verso altro Stato UE) è confermato l obbligo di indicare il titolo di non imponibilità dell operazione, riportando gli estremi della norma di riferimento (art. 41 del DL 331/93); pertanto, per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura deve indicare, in luogo dell imposta: che si tratta di operazione non imponibile la specifica norma comunitaria o nazionale. NORMA PREVIGENTE: fino al 2012 non era previsto un termine specifico per l emissione della fattura intra-ue, applicandosi pertanto la norma interna: la fattura andava emessa: - al momento della consegna/spedizione - con possibilità di emettere una entro il 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione se risultante da DDT o altro documento equipollente (art. 21 c. 4 Dpr 633/72).

2 Redazione Fiscale Info Fisco 180/2013 Pag. 2 / 7 NOVITÀ: in ambito comunitario, dunque, trova sempre applicazione la disciplina della "fatturazione differita", anche in assenza di "idoneo documento di trasporto", anche se le esigenze di provare il trasporto nell'altro paese UE comportano sempre che i beni siano scortati da un documento di trasporto (preferibilmente nella forma della lettera di vettura internazionale, cd. "CMR"). CESSIONI E ACQUISTI DI BENI INTRACOMUNITARI VIENE EMESSA LA FATTURA SCATTA IL MOMENTO IMPOSITIVO SE CESSIONE INTRAUE SE ACQUISTO INTRAUE PAGATO/INCASSATO UN ACCONTO NON SCATTA IL MOMENTO IMPOSITIVO VA ANNOTATA ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO VA INTEGRATA ED ANNOTATA TRA ACQUISTI E VENDITE ENTRO 15 DEL MESE SUCCESSIVO DEROGHE A) ACQUISTI E/O CESSIONI CONTINUATIVE Le cessioni e gli acquisti intraue di beni: effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad 1 mese solare (es: agenti di commercio), si considerano effettuate: al termine di ciascun mese in relazione a precise fattispecie (che rappresentano la generalità delle operazioni, nella prassi) la fattura va emessa entro il 15 del mese successivo a tale data. CESSIONI E ACQUISTI INTRAUE "CONTINUATIVI" VIENE EMESSA LA FATTURA NON SCATTA IL MOMENTO IMPOSITIVO VENDITE A DISTANZA CONTINUATIVE AD ECCEZIONE DI PAGATO/INCASSATO UN ACCONTO CESSIONI "CHIAVI IN MANO" CONTINUATIVE RILEVA LA SOLA "MATURAZIONE" MENSILE DEROGHE: tale regola non si applica alle operazioni ex art. 41 c. 1 lett. b) e c) DL 331/93: - le vendite a distanza - le cessioni di beni con installazione e montaggio (cd. "chiavi in mano") in altro Paese UE. B) CONTRATTI COSTITUTIVI/TRASLATIVI CON EFFETTI DIFFERITI Come per il passato, se gli effetti traslativi si producono in un momento successivo alla consegna (es: beni c/vendita, consignment stock, ecc.), l acquisto/cessione UE si considera effettuata: nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di 1 anno dalla consegna. Analogo discorso vale per i beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili. In tali situazione, va compilato il registro di carico/scarico dei movimenti UE (art. 50 c. 5 DL 331/93).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 180/2013 Pag. 3 / 7 REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI VENDITA L art. 47 c. 4 DL 331/93 dispone che le fatture relative alle cessioni intracomunitarie: vanno annotate distintamente (rispetto alle fatture nazionali) nel registro delle fatture emesse (art. 23 Dpr 633/72): - secondo l ordine di numerazione - entro il termine per la emissione della fattura stessa - con riferimento al mese di effettuazione dell operazione. Nota: anche in questo caso si applicano i termini di registrazione delle fatture differite nazionali: il termine coincide con quello di emissione della fattura (dunque scade al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (data consegna/spedizione). INTRASTAT VENDITE Come anticipato, la legge di stabilità non modifica gli adempimenti relativi all'intrastat (DM 22/02/2010); pertanto nulla è cambiato in relazione all'indicazione negli elenchi riepilogativi delle cessioni intraue, che vanno riepilogate (CM 73/1994 e 134/1994): in generale: con riferimento alla data in cui i dati sono registrati (o dovevano esserlo) nel periodo di riferimento (mese/trimestre a seconda della periodicità dell Intra del contribuente) nel caso di fatturazione anticipata: con riferimento al periodo nel quale è stata eseguita la consegna/spedizione (art. 50 c. 7 DL 331/93). N.B.: la registrazione della fattura è collegata alla emissione della stessa; dunque se la fattura: viene emessa ed annotata tra le vendite nel medesimo mese: l Intrastat andrà riferito a tale mese viene emessa in un mese ed annotata tra le vendite nel mese successivo (anche se con riferimento al mese precedente): l Intrastat andrà presentato con riferimento a tale mese successivo. Esempio1 La Alfa Srl vende beni a cliente tedesco e li spedisce con DDT datato 10/01/2013: - l operazione si considera effettuata in tale data - la fattura può essere emessa entro il 15/02 (mese successivo a quello di effettuazione dell operazione) Nel caso in cui la società emetta e registri la fattura: a) al 31 gennaio: dovrà compilare l Intra-1 bis con riferimento al mese di gennaio da trasmettere entro il 25/02 (se ha periodicità mensile) o 25/04 (periodicità trimestrale) N.B.: in questo caso non si tratta di fatturazione anticipata (la merce è stata spedita prima della emissione della fattura). b) nei primi 15 giorni di febbraio: dovrà compilare l Intra-1 bis con riferimento al mese di febbraio da trasmettere entro il 25/03 (se ha periodicità mensile) o 25/04 (periodicità trimestrale). Registrazione: in entrambi i casi la fattura va annotata entro il 15/02 (termine ultimo per l emissione), con riferimento al mese di gennaio; potrebbe dunque accadere che la società: emetta la fattura a gennaio ma la registri entro il 15 febbraio dovendo in tal caso presentare l Intra1-bis in relazione al mese di febbraio. Nel caso di contribuente con periodicità dell'intrastat mensile si avranno a disposizione solo 10 giorni per predisporre l'intrastat ove ci si risolvesse ad annotare la fattura solo all'ultimo giorno disponibile (annotazione al 15/03 ed invio dell'intrastat al 25/03).

4 Redazione Fiscale Info Fisco 180/2013 Pag. 4 / 7 Art. 5 c. 1 DM 22 febbraio contenuto dell Intrastat Salvo quanta disposto dall'articolo 50, comma 7, del decreto-iegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi di cui all'articolo 1 sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sui valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2. Art. 50 c. 7 DL 331/93: le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l ammontare complessivo delle operazioni stesse. Acconto/pagamento anticipato ricevuto: anche se a decorrere dal 2013 non scatta più l'obbligo di emissione di fattura, la presentazione dell'intrastat, anche in precedenza, era legata alla consegna (e non all'emissione della fattura); dunque nulla cambia in relazione all'intrastat. Esempio2 Esempio3 INCASSO DI ACCONTO In data 20/01 viene incassato un pagamento anticipato su una cessione intracomunitaria; la spedizione dei beni viene effettuata il 10/03. In tal caso: fino al 31/12/2012: il cedente italiano: - doveva emettere fattura al 20/01 - doveva compilare l'intrastat con riferimento al mese di marzo (spedizione) dal 01/01/2013: il cedente italiano: - non è più tenuto ad emettere fattura per il pagamento anticipato (potendo emettere fattura solo al momento della spedizione) - continua a compilare l'intrastat con riferimento al mese di marzo. Discorso del tutto analogo nel caso di pagamento in acconto. EFFETTI TRASLATIVI DIFFERITI - CONSIGNMENT STOCK La Beta Snc a marzo 2013 invia beni in Francia con contratto di consignment stock (provvede ad annotare il trasporto nell apposito registro art. 50 c. 5 DL 331/93). A maggio 2013 il depositario francese comunica alla società l avvenuto prelievo e pertanto l operazione si considera effettuata in tale momento; la società: emette fattura (non imponibile art. 41 DL 331/93) entro il 16/06 e la registra entro il medesimo termine compila l Intra1-bis con riferimento al mese di registrazione effetto lo scarico dall apposito registro dei movimenti intraue. SPEDIZIONE/CONSEGNA DEI BENI EMISSIONE FATTURA ENTRO LA FINE DEL MESE REGISTRAZIONE FATTURA ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO REGISTRAZIONE ENTRO IL MEDESIMO TERMINE ENTRO LA FINE DEL MESE INTRASTAT CON RIFERIMENTO AL ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO INTRASTAT CON RIFERIM. AL MEDESIMO MESE INTRASTAT CON RIFERIMENTO AL MEDESIMO MESE

5 Redazione Fiscale Info Fisco 180/2013 Pag. 5 / 7 ACQUISTI INTRA-UE Le modifiche normative dal 1/01/2013 (art. 46 e 47 DL 331/93): integrazione della fattura UE: hanno esteso a tutte le fatture UE l obbligo di integrazione della fattura ricevuta (artt. 46 e 47), in luogo della emissione dell autofattura (ex art. 17 c. 2 Dpr 633/72) come per il passato, nulla è disposto in relazione al termine per procedere all'integrazione; esso si desume, quindi, da quello previsto per la registrazione della fattura (da effettuare sulla scorta del documento integrato dell'iva) registrazione della fattura UE: le fatture integrate vanno annotate distintamente nel registro delle fatture emesse: - entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura - con riferimento al mese precedente - secondo l ordine della numerazione e con l indicazione dell eventuale corrispettivo delle operazioni espresse in valuta estera nel registro degli acquisti (per essa non vi è un termine e serve solo per poter operare la detrazione dell Iva, che si contrappone al debito che sorge dal registro delle fatture emesse). INTRASTAT ACQUISTI Anche in questo caso, nulla è cambiato in relazione alla presentazione dell'intrastat (l art. 5 DM 22/02/2010 di cui sopra, disciplina gli obblighi sia per le cessioni che per gli acquisti UE). Nell Intra2-bis vanno riepilogati gli acquisti UE (CM 73/1994 e 134/1994): in generale: con riferimento alla data in cui la fattura è registrata (o dovevano esserlo) nel periodo di riferimento (mese/trimestre a seconda della periodicità dell Intra del contribuente) nel caso di fatturazione anticipata: con riferimento al periodo nel quale è stata eseguita la consegna/spedizione (art. 50 c. 7 DL 331/93). N.B.: la registrazione della fattura è collegata alla data di ricezione della stessa; dunque se la fattura: viene ricevuta ed annotata nel medesimo mese: l Intrastat andrà riferito a tale mese viene ricevuta in un mese ed annotata nel mese successivo (anche se con riferimento al mese precedente): l Intrastat andrà presentato con riferimento a tale mese successivo. Esempio4 Società con periodicità mensile dell'intra2-bis riceve al 3 febbraio 2013 la fattura di un acquisto effettuato nello stesso mese: potrà annotare la fattura entro il 15 marzo (e non più entro il 28/02) ma dovrà comunque imputare l'acquisto nella liquidazione Iva di febbraio e presentare l'intrastat al 25/03 con riferimento al mese di febbraio. RICEVIMENTO FATTURA UE REGISTRAZIONE FATTURA ENTRO LA FINE DEL MESE INTRASTAT CON RIFERIMENTO AL MEDESIMO MESE ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO INTRASTAT CON RIFERIMENTO AL MESE SUCCESSIVO

6 Redazione Fiscale Info Fisco 180/2013 Pag. 6 / 7 Esempio5 IT1 Srl vende beni a impresa tedesca (DE) che consegna per suo conto in Italia alla IT2 Srl: la cessione è interna (non vi è trasporto in altro paese UE) e dunque soggetta ad IVA. L impresa tedesca (DE) vende a IT2 senza IVA, e IT2 integra con Iva e registra la fattura del fornitore tedesco (anche se DE possiede una identificazione diretta o un rappresentante fiscale in Italia). Né IT1 né IT2 compilano l Intrastat. MANCATA RICEZIONE DELLA FATTURA UE DA PARTE DELL ACQUIRENTE Importanti novità riguardano anche la procedura di regolarizzazione degli acquisti intracomunitari; in particolare, dal 01/01/2013, il nuovo art. 46 c. 5 DL 331/93 stabilisce che: MANCATA RICEZIONE FATTURE INTRA UE FATTURE INTRA UE CON CORRISPETTIVO INFERIORE AL DOVUTO in caso di mancata ricezione entro il 2 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, il cessionario deve emettere autofattura: in un unico esemplare entro il 15 del 3 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione se la fattura indica un corrispettivo inferiore a quello reale, (e non viene tempestivamente corretta dal fornitore) il cessionario: deve emettere una autofattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. NORMA PREVIGENTE: secondo la disposizione valida fino al 31/12/2012, l acquirente italiano che non riceveva la fattura intra-ue entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, doveva emettere autofattura (in unico esemplare) entro il medesimo mese. Ove poi avesse ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il 15 giorno successivo alla registrazione della fattura originaria. Di conseguenza, dal 2013, l acquirente italiano ha più tempo in caso di: a) fattura non pervenuta: per: la verifica della ricezione della fattura UE: 2 mesi, in luogo di 1 solo mese l emissione dell autofattura (non imponibile): al 15 del 3 mese dalla effettuazione dell operazione, in luogo dell ultimo giorno del mese successivo rispetto al momento di effettuazione dell operazione b) fattura pervenuta errata: per emettere autofattura (non imponibile), passando dal 15 del mese successivo alla ricezione della fattura errata al 15 del 3 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. ANNOTAZIONE: in base al nuovo art. 47 c. 1 2 periodo DL 331/93: l'autofattura (se la fattura non giunge) la fattura integrativa (se la fattura giunge errata e non viene corretta dal fornitore UE) vanno annotate nel registro delle fatture emesse e ricevute: entro il termine di emissione con riferimento al mese precedente. Esempio6 La alfa Srl acquista della merce da un fornitore tedesco; il trasporto inizia il 27/01/2013 e termina, con l arrivo della merce in Italia, il 3/02/2013. La fattura non viene recapitata. In tal caso: - il nuovo momento di effettuazione va riferito a gennaio 2013 (inizio trasporto) - il mancato ricevimento della fattura entro il 2 mese successivo al momento di

7 Redazione Fiscale Info Fisco 180/2013 Pag. 7 / 7 effettuazione dell operazione (marzo 2013) comporta l emissione della autofattura entro il 15/04/2013 (15 del mese successivo) - la registrazione dell autofattura entro il medesimo 15/04/2013 con riferimento al mese precedente (marzo 2013) - l intrastat va presentato con riferimento al mese di aprile (mese di registrazione dell autofattura), senza sanzioni. Ove l operazione fosse avvenuta nell anno 2012: - il vecchio momento di effettuazione va riferito a febbraio 2012 (fine trasporto) - il mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo al (marzo 2012) comportava l obbligo di emissione di autofattura entro il 30/04 (mese successivo), con registrazione (tra acquisti e vendite) entro il medesimo 30/04 - l intrastat andava presentato con riferimento al mese di aprile (mese di registrazione dell autofattura), senza sanzioni Esempio7 Esempio8 Nell esempio6 precedente si supponga ora che il trasporto inizi il 20/02/2013 e arrivi in Italia, il 23/02/2013, senza recapito della fattura all acquirente. In tal caso: - il nuovo momento di effettuazione va riferito a febbraio 2013 (inizio trasporto) - il mancato ricevimento della fattura entro il 2 mese successivo al momento di effettuazione dell operazione (aprile 2013) comporta l emissione della autofattura entro il 15/05/2013 (15 del mese successivo), con registrazione dell autofattura entro il 31/05/2013 e partecipazione alla liquidazione Iva del mese precedente (aprile 2013) - l intrastat va presentato con riferimento al mese di maggio (mese di registrazione dell autofattura), senza sanzioni. Impresa italiana acquista da una società tedesca della merce per , consegnata al 10/03/2013 unitamente alla fattura. Quest ultima contiene tuttavia un imponibile di Comunicato l errore al fornitore, questi dichiara di non ritenere di procedere a rettificare gli importi in fattura. In tale situazione: entro il 15/04/2013 (15 del mese successivo alla ricezione) l impresa deve annotare la fattura di previamente integrata, con riferimento al mese di marzo entro il 15/05/2013 (15 del mese successivo alla registrazione) deve emettere autofattura (integrata con la non imponibilità) per 1.000, da registrare tra acquisti e vendite entro il 31/05/2013 con riferimento al mese di aprile Intrastat: si ritiene che vada presentato: - nei termini ordinari (con riferimento al mese di marzo) per quale rettifica (Intra-ter) in relazione alla autofattura integrativa. Andrà, al contrario, inviato un unico Intra2-bis per ove la autofattura integrativa sia emessa ed annotata nel medesimo mese (anticipando il momento di emissione), oppure in caso di contribuente con periodicità dell Intrastat trimestrale e l autofattura integrativa sia annotata nel medesimo trimestre. Nota: a differenza delle operazioni nazionali: - non è prevista l emissione dell autofattura in 2 copie, al fine di inviarne una all Agenzia Entrate - ciò in quanto la violazione è commessa dal fornitore Ue e sarà l amministrazione finanziaria del paese UE a procedere alla verifica del proprio contribuente sulla base del mancato riscontro dell Intrastat in vendita (che invece viene presentato in acquisto dal cessionario italiano).

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