Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax
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1 Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax Informativa n. 27 Del 7 ottobre 2010 La manovra correttiva (DL n. 78 convertito nella L n. 122) - Principali novità in materia di lavoro e previdenza INDICE 1 Premessa Valutazione dello stress lavoro-correlato Definizione di stress e di stress lavoro-correlato Differimento dell obbligo di valutazione al Regime fiscale e contributivo agevolato per i premi di produttività Detassazione dei premi di produttività Sgravi contributivi sui premi di produttività Provvedimento attuativo Revisione del regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici Ambito di applicazione soggettivo Deroghe Innalzamento dell età pensionabile delle dipendenti pubbliche Adeguamento dei requisiti per il pensionamento all incremento della speranza di vita Limiti all aggiornamento in sede di prima applicazione Periodicità dell aggiornamento Disposizioni in materia di prestazioni collegate al reddito Criteri di verifica delle situazioni reddituali Comunicazione dei dati reddituali Modifiche al sistema di riscossione dei crediti INPS Contenuto dell avviso di addebito Notifica dell avviso di addebito Rateizzazione del pagamento di tributi per i pensionati a basso reddito Rateizzazione del canone RAI Rateizzazione di altri tributi
2 1 PREMESSA Il DL n. 78 convertito nella L n. 122 (c.d. manovra correttiva ) contiene numerose disposizioni in materia di lavoro e previdenza. Nella presente Informativa si analizzano le novità riguardanti: il differimento al , sia nei confronti dei datori di lavoro del settore privato che delle Pubbliche Amministrazioni, della decorrenza dell obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ; l applicazione di misure di detassazione e la concessione di sgravi contributivi, anche nel 2011, sui c.d. premi di produttività; la modifica della disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici e l introduzione di norme volte ad incrementare i requisiti di età per l accesso ai suddetti trattamenti; l introduzione di nuovi criteri di verifica delle situazioni reddituali dei percettori di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate ai livelli di reddito; le modifiche al sistema di riscossione dei crediti contributivi; l introduzione della possibilità, per i pensionati a basso reddito, di rateizzare il pagamento di alcuni tributi. Si rimanda invece a precedente Informativa per l analisi delle disposizioni del DL 78/2010 riguardante li seguente argomento: obblighi contributivi dei soci lavoratori e amministratori di Srl commerciali (cfr. Informativa dell n. 20); 2 VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO Viene ulteriormente differita la decorrenza dell obbligo di integrare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e il relativo documento, mediante la valutazione specifica dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato. 2.1 DEFINIZIONE DI STRESS E DI STRESS LAVORO-CORRELATO Secondo la definizione contenuta nell Accordo europeo dell , per stress si intende una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue al fatto che le persone non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. In ambito lavorativo, esso può riguardare qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dal campo di attività e dal tipo di contratto di lavoro, e può essere causato da vari fattori, quali, ad esempio: il contenuto e l organizzazione del lavoro; l ambiente di lavoro; le carenze nella comunicazione (es. incertezza circa le aspettative relative al lavoro, le prospettive di occupazione, i futuri cambiamenti). 2.2 DIFFERIMENTO DELL OBBLIGO DI VALUTAZIONE AL Il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs n. 81, come modificato nel 2009), aveva stabilito che l obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato decorresse: dall elaborazione delle specifiche indicazioni da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ; anche in difetto di tale elaborazione, dall In considerazione della complessità della materia e della perdurante assenza di indicazioni da parte della suddetta Commissione consultiva, l entrata in vigore delle disposizioni che impongono di valutare, tra i diversi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche quelli connessi allo stress da lavoro, viene ulteriormente differita: 2
3 al ; sia nei confronti dei datori di lavoro privati che delle Pubbliche Amministrazioni. 3 REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO AGEVOLATO PER I PREMI DI PRODUTTIVITÀ Per il periodo , viene prevista l applicazione di un nuovo sistema di incentivi, fiscali e contributivi, con riguardo alle somme: erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto disposto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali; e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organiz-zativa, nonché all andamento economico o agli utili d impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (c.d. premi di produttività o di risultato). In particolare, si prevede che le predette remunerazioni: siano soggette ad un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali; beneficino altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. 3.1 DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ Rispetto al regime di detassazione (imposta sostitutiva pari al 10%) previsto per i premi di produttività erogati nel 2010, il DL 78/2010 convertito, per il 2011: conferma la possibilità di applicare l imposta sostitutiva (la cui misura non è ancora nota) ai soli lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente, con esclusione, quindi, sia dei dipendenti pubblici che dei lavoratori titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto); innalza da ,00 a ,00 euro il limite di reddito di lavoro dipendente (relativo all anno precedente) utile alla fruizione della detassazione; mantiene fermo, nella misura complessiva di 6.000,00 euro lordi, l importo massimo delle somme detassabili; sembrerebbe ricomprendere nell ambito di operatività dell agevolazione esclusivamente i premi di produttività previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, con esclusione, quindi, della possibilità di fruire della medesima con riguardo a quegli emolumenti che, benché correlati ad incrementi della produttività: siano stati introdotti in modo unilaterale dal datore di lavoro; siano stabiliti nell ambito di un contratto collettivo nazionale. 3.2 SGRAVI CONTRIBUTIVI SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ Nell anno 2011, gli sgravi contributivi sui premi di produttività previsti dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale potranno essere fruiti nei limite di fondi pari a 650 milioni di euro. 3.3 PROVVEDIMENTO ATTUATIVO L entità dell agevolazione fiscale e dello sgravio contributivo dovrà essere determinata: da un apposito provvedimento del Governo, sentite le parti sociali; entro il REVISIONE DEL REGIME DELLE DECORRENZE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI Il DL 78/2010 convertito introduce nuovi termini di decorrenza per i trattamenti pensionistici: di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo); di anzianità; derivanti dalla totalizzazione dei periodi contributivi. In particolare, superando il precedente sistema delle finestre a scadenze prestabilite, si prevede che il diritto alla decorrenza dei suddetti trattamenti si consegua: 3
4 per i lavoratori dipendenti, decorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti; per gli iscritti alle Gestioni INPS dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e gli iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti; per i lavoratori in regime di totalizzazione, decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. 4.1 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO Fatte salve le ipotesi derogatorie di seguito esaminate, le nuove disposizioni riguardano i soggetti che matureranno i requisiti minimi per l accesso al pensionamento a decorrere dall anno DEROGHE In deroga a quanto sopra indicato, i previgenti termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici continueranno, invece, ad applicarsi: ai lavoratori dipendenti con preavviso in corso al , che maturino i requisiti per il conseguimento della pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; ai lavoratori per i quali venga meno il titolo abilitante allo svolgimento di una specifica attività lavorativa per il raggiungimento del limite d età; nel limite di beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l accesso alla pensione dal 2011, ai lavoratori: in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al , che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità; in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il ; titolari, alla data del , di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore (art. 2 co. 28 della L. 662/96). 5 INNALZAMENTO DELL ETÀ PENSIONABILE DELLE DIPENDENTI PUBBLICHE A decorrere dall , il requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) da parte delle lavoratrici dipendenti nel settore pubblico, già elevato a 61 anni dall , viene ulteriormente elevato a 65 anni. Tale misura risponde all esigenza di recepire le richieste della Commissione europea, che ha ritenuto non sufficiente il precedente sistema di incrementi progressivi che avrebbe portato ad un età pensionabile identica per tutti i dipendenti pubblici (uomini e donne), pari a 65 anni, soltanto a partire dal Clausola di salvaguardia Con una specifica clausola di salvaguardia, si stabilisce, peraltro, che le dipendenti pubbliche che maturino, entro il , i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla suddetta data, conseguano il diritto alla pensione secondo la predetta normativa, con possibilità di chiedere all Ente previdenziale la certificazione di tale diritto. 6 ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO ALL INCREMENTO DELLA SPERANZA DI VITA Il DL 78/2010 convertito dispone il progressivo innalzamento dei requisiti di età per l accesso ai trattamenti pensionistici, attraverso l introduzione di un meccanismo volto ad adeguare periodicamente i suddetti requisiti all incremento della speranza di vita: applicabile a tutti i lavoratori (pubblici e privati); a decorrere dall
5 A tal fine, si stabilisce l obbligo, per l ISTAT, a partire dal 2013, di rendere disponibile, entro il 30 giugno di ciascun anno, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita corrispondente a 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. 6.1 LIMITI ALL AGGIORNAMENTO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE In sede di prima applicazione (a partire dall ), l aggiornamento in discorso non potrà, comunque, determinare un incremento dei requisiti di età pensionabile superiore a 3 mesi. 6.2 PERIODICITÀ DELL AGGIORNAMENTO Per il secondo aggiornamento è previsto il termine di decorrenza dell Successivamente, si procederà ad aggiornamenti con cadenza triennale. 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO Vengono introdotte alcune disposizioni volte ad una più razionale gestione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali legate ai livelli di reddito (es. assegno sociale, prestazioni di invalidità civile, maggiorazione sociale). 7.1 CRITERI DI VERIFICA DELLE SITUAZIONI REDDITUALI In primo luogo, in merito ai redditi da considerare in sede di verifica delle situazioni reddituali dei percettori di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate ai livelli di reddito, si prevede che, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle predette prestazioni: il reddito di riferimento sia quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell anno solare precedente; rilevino i redditi conseguiti nell anno in corso con riguardo ai redditi da pensione, già noti all INPS in quanto soggetti all obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati. Come chiarito dall INPS, ciò comporta che, dal 1 g ennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si debba tenere conto: dei redditi da pensione, ossia dei redditi per prestazioni per le quali sussiste l obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno; dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell anno precedente. 7.2 COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI Per effetto del DL 78/2009 convertito nella L. 102/2009, con effetto dall : è stato introdotto l obbligo, per l Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica in possesso di informazioni utili a determinare l importo delle prestazioni collegate al reddito, di fornire in via telematica all INPS e agli altri Enti di previdenza e assistenza obbligatoria i dati reddituali dell intestatario della prestazione e dei suoi familiari; conseguentemente, sono state abrogate le disposizioni che ponevano, in capo ai percettori di prestazioni collegate al reddito, l obbligo di comunicare i dati reddituali agli Enti previdenziali, entro il 30 giugno di ogni anno. Il DL 78/2010, recependo le indicazioni dell INPS, specifica che i titolari di prestazioni collegate al reddito, che non comunichino integralmente all Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, mantengono l obbligo di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. Conseguenze della mancata comunicazione In relazione all ipotesi di mancata comunicazione della situazione reddituale nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti previdenziali che erogano la prestazione, viene previsto che si proceda: alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa; 5
6 qualora la suddetta comunicazione sia presentata entro 60 giorni dalla sospensione, al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l anno in corso; qualora la suddetta comunicazione non sia pervenuta entro 60 giorni dalla sospensione, alla revoca in via definitiva delle prestazioni e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. 8 MODIFICHE AL SISTEMA DI RISCOSSIONE DEI CREDITI INPS Al fine di potenziare l attività di riscossione dei crediti contributivi, si prevede che l esazione delle somme a qualunque titolo dovute all INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici: sarà effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo; a decorrere dall CONTENUTO DELL AVVISO DI ADDEBITO L avviso di addebito dovrà contenere, a pena di nullità: il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento; il periodo di riferimento del credito; la causale del credito; gli importi addebitati, ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti; l indicazione dell Agente della Riscossione competente; l intimazione ad adempiere l obbligo di pagamento entro 60 giorni dalla notifica; l indicazione che, in mancanza del pagamento, l Agente della Riscossione procederà ad esecuzione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo; la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del responsabile dell ufficio che ha emesso l atto. 8.2 NOTIFICA DELL AVVISO DI ADDEBITO L avviso di addebito è notificato: in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge; oppure, previa eventuale convenzione tra il Comune e l INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 9 RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI TRIBUTI PER I PENSIONATI A BASSO REDDITO A favore dei pensionati a basso reddito, viene introdotta la possibilità di rateizzare il pagamento di alcuni tributi. 9.1 RATEIZZAZIONE DEL CANONE RAI A favore dei titolari di redditi di pensione non superiori ai ,00 euro viene prevista la possibilità di richiedere all Ente erogatore del trattamento pensionistico di trattenere l importo del canone di abbonamento RAI: in un numero massimo di 11 rate; senza applicazione di interessi; a partire dal mese di gennaio e non oltre il mese di novembre. Richiesta di rateizzazione La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il 15 novembre dell anno precedente a quello cui si riferisce l abbonamento RAI (es , in relazione al canone da versare per l anno 2011). 6
7 Cessazione del rapporto o morte del pensionato In caso di cessazione del rapporto o di morte del pensionato, il sostituto d imposta comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Provvedimento attuativo Con un successivo provvedimento dell Agenzia delle Entrate saranno individuati: i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute; le modalità di certificazione delle stesse. 9.2 RATEIZZAZIONE DI ALTRI TRIBUTI i titolari di redditi di pensione non superiori ai ,00 euro possono richiedere la rateizzazione: anche di altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore; con le medesime modalità di trattenuta mensile previste per il canone RAI. Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. Vi salutiamo cordialmente. Studio Campasso 7
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