Spett.le ERSAF Struttura al servizio al sistema agroforestale via Copernico, MILANO

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1 BOSCO WWF DI VANZAGO SIC/ZPS IT RISERVA NATURALE REGIONALE Ente Gestore: WWF ITALIA - Onlus via Tre Campane, Vanzago, (MI) tel: fax: boscovanzago@wwf.it sito web: Spett.le ERSAF Struttura al servizio al sistema agroforestale via Copernico, MILANO e p. c. Spett.le STRUTTURA VIA Programmazione Integrata e valutazione d impatto Direzione Generale Territorio ed Urbanistica Regione Lombardia via Sassetti, 32/ MILANO Spett.le PARCHI E AREE PROTETTE VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE DIFESA DELLA BIODIVERSIA Direzione Qualità dell Ambiente Regione Lombardia via Taramelli, 12 MILANO Spett.le SERVIZIO CAVE Direzione centrale risorse ambientali corso Porta Vittoria, MILANO Spett.le PARCO DEL ROCCOLO via Umberto I, CASOREZZO Spett.le AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE ARP LOMBARDIA via Sassetti, MILANO

2 Spett.le TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PAESAGGIO Direzione Territorio e Urbanistica via Sassetti MILANO Spett.le TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI BACINO E LOCALE Direzione Territorio e Urbanistica via Sassetti MILANO Spett.le RIDUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA SOSTENIBILITA AMBIENTALE PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPATTI Direzione Qualità dell Ambiente Regione Lombardia via Taramelli, 12 MILANO Spett.le ATTIVITA ESTRATTIVA E DI BONIFICA Direzione Qualità dell Ambiente Regione Lombardia via Taramelli, 12 MILANO Spett.le SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E MONTANO Direzione Agricoltura via Pola, 12 MILANO Spett.le RETI E INFRASTRUTTURE USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità via Pola MILANO 2

3 Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL01 via Al donatore di sangue, 50 \20013 MAGENTA Preg.mo SINDACO Comune di ARLUNO Preg.mo SINDACO Comune di VANZAGO Preg.mo SINDACO Comune di BUSTO GAROLFO Preg.mo SINDACO Comune di CANEGRATE Preg.mo SINDACO Comune di CASOREZZO Preg.mo SINDACO Comune di NERVIANO Preg.mo SINDACO Comune di PARABIAGO Preg.mo SINDACO Comune di PREGNANA MILANESE Oggetto: procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto dell ambito estrattivo ATE G8 Cava San Giuseppe, in Comune di Arluno (MI). Proponente: INERTI ECOTER SGA Milano (Procedura R.743). 3

4 In riferimento alla richiesta di parere riguardante la procedura di cui all oggetto, questo ente gestore del sito di Natura 2000 SIC IT (istituito con DGR pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12 settembre 2003), e ZPS IT (istituito con DGR del 25 gennaio 2006 n 9/1791 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2 supplemento straordinario n 8 del 23 febbraio 2006), nonché riserva naturale regionale Bosco Wwf di Vanzago (istituita con legge regionale del 30 novembre 1983 n 86), esprime valutazione negativa riguardo il progetto nella sua interezza. Nell allegata relazione, altresì, vengono espresse le valutazioni e le eventuali misure di mitigazione riguardo ogni singolo intervento progettuale proposto per una corretta e specifica progettazione che le aree contermini dovrebbe prevedere. Vanzago, 24 settembre 2009 Il direttore dell ente gestore: Andrea Maria Longo 4

5 VALUTAZIONE STUDIO INCIDENZA PROGETTO ECOTER AMBITO ESTRATTIVO A.TE G8 CAVA SAN GIUSEPPE PROVINCIA DI MILANO COMUNE DI ARLUNO Relazione di valutazione allo studio di incidenza richiesto in data 26 agosto 2009 dalla Struttura Servizi al Sistema Agroforestale di ERSAF Lombardia a firma del dott. Paolo Nastasio (Prot. N /09/SC). La riserva naturale Bosco Wwf di Vanzago è chiamata a esprimere parere, in quanto ente gestore del sito SIC IT e sito ZPS IT , sullo studio di incidenza relativo al progetto Cava S.Giuseppe in Comune di Arluno (MI) ai sensi del DPR 8/9/1997 e DPR 12/3/2003 e delle Delibere di recepimento della Giunta Regionale della Regione Lombardia. PREMESSA Il progetto si colloca interamente nell area di pertinenza della cava San Giuseppe, cioè all interno del Parco del Roccolo. Tant è che nelle prescrizioni aggiuntive previste in questo ambito di cava 1 si afferma che le modalità di recupero ambientale devono essere puntualmente concordate anche con il Parco del Roccolo 2. 1 Scheda di identificazione dell ATE G8 pubblicata nel BURL n.26 del (3 supplemento straordinario) 2 Il Parco del Roccolo è il più grande PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovacomunale) riconosciuto della Provincia di Milano con i suoi ettari di superficie protetta e vocata alla tutela ed al miglioramento degli ambienti naturali ed agricoli che vi incidono. Vale la pena in questo contesto richiamare l attenzione sul fatto che per istituire un Plis, i comuni interessati devono promuovere una variante al loro strumento 5

6 Le opere previste in questo progetto sono: 1) POTENZIAMENTO ATTIVITA ESTRATTIVA: Il Piano Cave del 2006 (ancora vigente) per la cava San Giuseppe autorizza: Un volume di escavazione decennale pari a mc ; Una produzione media annua di mc. Il progetto della Ecoter 2008 prevede invece di ritarare quanto è già stato estratto in questi anni (dal 2006 al 2008) e di suddividere il volume di piano di mc in 7 anni, per cui la produzione media annua per i prossimi anni passa da a mc. In questo contesto ECOTER può affermare sia che ci sarebbe un potenziamento dell attività estrattiva e sia che verrebbe richiesta una quantità inferiore al limite di piano 3, cioè mc, anziché mc. Del volume estraibile ogni anno ( mc): Il 65% 4 è utilizzabile per la formazione del calcestruzzo; Il 35% è composto da limi e aridi, prodotti di risulta, che servono per il riempimento del lago. Lo studio di incidenza utilizza quindi un dato di produzione progettuale, mc. ben superiore a quello di mc. previsto dal Piano Cave. 2) POTENZIAMENTO IMPIANTO LAVORAZIONE DEGLI INERTI: La potenzialità dell impianto di confezionamento calcestruzzi (in uscita) è di mc /annui, che corrispondono alla portata di 44 camions per ogni giorno lavorativo 5. I mc di calcestruzzo prodotti annualmente sono composti da: urbanistico, determinare le forme di gestione associata con gli altri comuni interessati (come per altro avvenuto nel caso specifico - seppure in tempi diversi a partire dalla metà degli anni 80 - tra i Comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano, Parabiago) e proporre il riconoscimento del parco alla Regione / Provincia. Quindi la Regione e la Provincia non possono misconoscere come di fatto non misconoscono (come vedremo più avanti) - nei loro interventi successivi i vincoli che loro stesse hanno caldeggiato ed approvato in precedenza. 3 Vedi pag. 11 della Relazione generale all.1 del progetto. 4 Pari a mc (vedi pag. 38 della Relazione generale all. 1 del progetto) mc-annui / 250 giorni lavorativi nell anno / 8,4 mc di capacità di carico per ogni camion addetto al trasporto di calcestruzzo = 43,81 camions al giorno 6

7 mc di inerti provenienti dalla cava San Giuseppe (=88,9%); 10,089 mc di inerti provenienti dall esterno (= 10,9%); 200 mc di cemento (=0,2%) Il prodotto della cava San Giuseppe non è sufficiente a coprire il fabbisogno di questo nuovo impianto: fabbisogno mc; inerti provenienti dall interno: mc.. Quindi il potenziamento dell impianto non è ad esclusivo servizio dell attività estrattiva, ma viene finalizzato anche ad attività industriale. 3) COSTRUZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO PER RECUPERO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI EDILI: Questo nuovo impianto corrisponde alla dismissione di quello attualmente in servizio nel Comune di Corbetta 6. La funzione di questo impianto è di frantumare, separare e selezionare i rifiuti da demolizioni per ottenere: miscele di conglomerati atte ad essere utilizzate per rilevati e sottofondi stradali, in sostituzione degli inerti naturali (ghiaia, sabbia) calcestruzzi magri, previa bitumazione nell apposito impianto 7. riempimento del lago di cava. Questo impianto è in grado di trattare inerti da demolizione pari a 392 mc/giorno 8, che corrisponde al quantitativo trasportabile quotidianamente (solo in entrata) da 57 camions 9. L ammontare annuo di prodotto trattabile è di mc, di cui: 14% (= mc) utilizzato per confezionamenti bitumati 10 ; 64% (= mc) per riempimento lago; 16% (= mc) commercializzato; 6% (= mc) a rifiuto. Quando cesserà la coltivazione della cava, questo impianto di recupero rifiuti continuerà a produrre in quanto nel progetto in valutazione non ci sono indicazioni contrarie 11. Se così L impianto di Via Zanella1, a Corbetta non è su di un area di coltivazione cava, ma in una zona industriale. Pag. 14 della relazione generale all. 1 del progetto A pag. 13 della relazione generale all. 1 del progetto - si parla di una capacità di produzione : 100t/giorno, che diviso per 1,9 peso specifico t/mc, corrisponde = 53,63 mc giornalieri. Mentre a pag. 38 della medesima relazione si dice che gli inerti conferiti annualmente corrispondo a mc che suddivisi per 250 giorni lavorativi all anno fanno 392 mc giornalieri. Nelle nostre considerazioni abbiamo considerato questo seconda capacità di produzione. 392 mc-giorno / 6,8 mc di portata camion = 57,64 camion giornalieri. 10 Vedi il punto successivo B4 (impianto di confezionamento bitumati) 7

8 fosse, ciò sarebbe in contrasto con le disposizioni attuali del PRG 12 del Comune di Arluno, che prevedono in questa area solo impianti ad esclusivo servizio dell attività estrattiva e fino alla cessazione dell attività medesima. Questo vincolo è stato imposto dalla scelta del Comune di Arluno (non in contrasto con le disposizioni regionali 13 ) di voler recuperare alla cessazione dell attività estrattiva - l intera area ad attività agricola, in conformità alle disposizioni del Parco del Roccolo. Volendo anche considerare, in modo distorto, questo impianto di gestione rifiuti legato complementare all attività estrattiva della cava, c è da rilevare che non viene garantita alcuna rinaturalizzazione totale del luogo, con il rischio che diventi col tempo un area industriale a tutti gli effetti. 4) COSTRUZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI Il progetto corrisponde all accentramento delle attività industriali attualmente distribuite sugli impianti di Nerviano (ICT), Legnano (Guerini) e Rho (Carugo). Il nuovo impianto viene collocato nel comparto attualmente adibito a produzioni calcestruzzi, stoccaggio e lavorazioni inerti. L impianto ha la possibilità di: riclicare il fresato, cioè il conglomerato bituminoso proveniente da fresatura o scarnifica delle pavimentazioni stradali; produrre il catrame (o meglio il conglomerato bituminoso) per la costruzione della parte superiore delle pavimentazioni stradali. 11 Non a caso nel richiamare le disposizioni del PRG del Comune di Arluno, non si fa riferimento all art.51 delle NTA, bensì alla cartografia del PRG. (vedi pag.18 del lo studio di impatto ambientale all. 1 del progetto). 12 Il PRG Vigente del Comune di Arluno all art.51, riguardante l ambito territoriale delle cave recita come segue: L attività estrattiva ed edilizia all interno degli ambiti di cava è regolata dal Piano cave vigente. E Ammessa, nell ambito della zona recintata dalla cava, la costruzione di edifici adibiti ad uffici, servizi e ricovero macchine a servizio esclusivo dell attività estrattiva per una superficie coperta massima di mq. 500, con un altezza utile massima di mt.5 monopiano e mq 100 per piano su due pani ad uso edifici ed abitazione del custode e/o proprietario. La costruzione degli edifici è onerosa. Il piano di recupero di ciascuna cava stabilirà i tempi ed i contenuti della sistemazione delle aree al termine della coltivazione finalizzati a garantire la compatibilità ambientale e paesaggistica e favorire la rinaturalizzazione del luogo, considerando l intero ambito di cava e promuovendo il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi. Il piano di recupero comprese all interno del Parco del Roccolo (NDR: come nel caso in valutazione) deve far riferimento all articolo 2.5 ( ) dell allegato C del PPI del Parco del Roccolo. In ogni caso alla cessazione dell attività estrattiva, oltre al ripristino delle attività cavate, dovranno essere demolite tutte le strutture autorizzate, che non vengono riutilizzate per l attività agricola nel rispetto delle relative norme di zona. 13 LEGGE REGIONALE 8 agosto 1998, n. 14 Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava Art. 4 comma 2f: Sono delegate ai Comuni per i rispettivi territori: (.) la determinazione della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento. 8

9 L impianto si compone di un gruppo di vaglio, dosatore e miscelatore. Il confezionamento di catrame prevede il riscaldamento degli inerti mediante centrale termica a gas metano, il cui consumo è stimato in circa 1 mc ogni quintale di bitumato prodotto. L impianto in progetto ha una capacita di produzione pari a di t/anno (cioè mc/anno) di catrame. Per trasportare il conglomerato prodotto quotidianamente sono necessari 35 camions, con una media di 4/5 camions ogni ora 15. Per produrre i suddetti mc/annui di catrame necessita un fabbisogno di mc di inerti, di cui : mc (12%) da recupero di demolizione; mc (88%) da inerti reperiti sul mercato, cioè proveniente da altre cave, 0% da attività estrattiva della cava San Giuseppe 16. Anche qui, come richiamato in precedenza, ci si trova di fronte ad una attività industriale vera e propria, che per altro non sfrutta nemmeno un metro cubo prodotto dalla cava locale. Ammesso che questo impianto possa essere considerato complementare all attività estrattiva locale, bisogna ricordare che la Provincia nell approvare il Piano Cave deve garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché consentire (alla Amministrazione locale) la programmazione dell'assetto finale delle aree interessate ed il loro riuso 17. Peccato che in questo progetto non è previsto in contrasto con le NTA del PRG il ripristino dell area ad attività agricola, cioè la compatibilità ambientale e paesaggistica con il Parco del Roccolo 18. 5) AMPLIAMENTO DEL CAPANNONE. Il progetto in discussione prevede 19 la rimozione di tettoie e baracche esistenti ed accentramento di dette funzioni in un nuovo capannone di 790 mq ed altezza fuori terra di 14 Vedi pag. 38 della relazione generale all.1 del progetto mc-anno / 250 giorni lavorativi anno / 12 mc di portata camion adatto per trasporto catrame = 35,15 camion giornalieri. 16 Vedi pag. 38 della relazione generale all.1 del progetto. 17 LEGGE REGIONALE 8 agosto 1998, n. 14 Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava Art. 6 comma 1 b e d: Nella formazione dei piani di cui all'art. 5, le Province devono preliminarmente tener conto ( ) delle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore ; delle esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché di consentire la programmazione dell'assetto finale delle aree interessate ed il loro riuso, tenuto conto della vocazione mineraria dell'area; 18 LEGGE REGIONALE 8 agosto 1998, n. 14 Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava Art. 6 comma 2e: La proposta di piano provinciale delle cave deve contenere in particolare ( ) la destinazione d'uso delle aree per la durata dei processi produttivi e della loro destinazione finale al termine dell'attività (ndr: estrattiva). 19 Vedi pag. 30 della relazione generale all.1 del progetto. 9

10 8,80 mq. Inoltre, l ampliamento di un capannone esistente portandone l attuale superficie di 500 mq a mq, mantenendo le attuali caratteristiche tipologiche fuori terra pari a circa 8 m. Le disposizioni attualmente vigenti del PRG del Comune di Arluno ammettono 20 nell ambito della zona recintata dalla cava, la costruzione di edifici adibiti ad uffici, servizi e ricovero macchine a servizio esclusivo dell attività estrattiva per una superficie coperta massima di mq. 500, con un altezza utile massima di mt.5 monopiano e mq 100 per piano su due pani ad uso edifici ed abitazione del custode e/o proprietario. Le previsioni di progetto, per quanto riguarda i capannoni, superano i vincoli del PRG del Comune di Arluno. Pertanto l ampliamento del capannone può essere autorizzato solo previo modifica delle norme del PRG, da parte del Consiglio Comunale. 6) IMPIANTO FOTOVOLTAICO. Riguardo l impianto fotovoltaico della potenza di 992 kwp, questo è stato inserito nella progettazione ECOTER senza che l opera sia stata sottoposta a procedura per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale 21, nonché a Valutazione di Incidenza. CONSIDERAZIONI GENERALI Per l'apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia in considerazione del fatto che in materia di cave, l'autorità comunale non ha potere di controllo, né sotto forma di autorizzazione, né di concessione 22, perché l'attività urbanistica è strettamente correlata agli insediamenti sul territorio e, per quanto questi possano diversificarsi, è certo che tale non è una attività estrattiva Art 51 delle NTA (Norme Tecniche Attuative) del PRG 21 ai sensi dell'art. 20 Dlgs 16 gennaio 2008 n LEGGE REGIONALE 8 agosto 1998, n. 14 Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava Art. 10, comma 2: Le previsioni del piano (NDR: sulla attività estrattiva) prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque. 23 Ciò risulta dal d.l. 25 maggio 1996 n. 285, che, all'art. 9 comma 7, che prevede tra gli interventi subordinati alla sola denuncia di inizio dell'attività, alla lett. b), le "opere di demolizione, reinteri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere", perché quando reinterri e scavi concernono tale materia sono regolati dal d.p.r. 9 aprile 1959 n. 128, dettante norme di polizia delle miniere e delle cave. 10

11 La Provincia ha la delega 24 di programmare l'attività estrattiva mediante la predisposizione di un Piano Provinciale. La Provincia svolge, inoltre, attività autorizzatoria sulla estrazione di inerti ed effettua controlli in materia di polizia mineraria. 24 Artt. 2 e 4 della L.R. 08/08/1998 n. 14 Art. 2 - (Programmazione) 1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso piani provinciali, anche distinti per tipi di materiali estratti, proposti dalle Province e approvati dal consiglio regionale con deliberazione amministrativa. 2. I piani stabiliscono la localizzazione, la qualità e la quantità delle risorse utilizzabili, individuate nel territorio, per tipologia di materiale.(..) 4 - (Deleghe) 1. Sono delegate alle Province: a)- la proposta dei piani di cui all'art. 2, comma 1; b)- le funzioni amministrative inerenti l'esercizio dell'attività di cava; c)- le funzioni amministrative di cui all'art. 82 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente a quanto previsto alle lettere b) e c) negli ambiti territoriali estrattivi previsti dai piani delle cave; d)- le funzioni amministrative inerenti al vincolo idrogeologico di cui agli artt. 1 e 7 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" ed all'art. 25 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 "Legge Forestale Regionale"; e)- l'assistenza tecnica ai Comuni, se richiesta; f)- gli interventi sostitutivi in materia di vigilanza, qualora i Comuni, previamente diffidati, non provvedano al compimento degli atti dovuti; g)- le funzioni di vigilanza e quelle amministrative inerenti all'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ai sensi del d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave", del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/6790/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", come modificato dal d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"; h)- la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le funzioni delegate. 2. Sono delegate ai Comuni per i rispettivi territori: a)- la vigilanza sull'esercizio delle attività esplicate entro gli ambiti territoriali estrattivi per la parte in cui ricadono nel territorio comunale; b)- il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle proprietà ai fini della ricerca; c)- l'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale; d)- la sospensione e la cessazione dell'attività estrattiva, nei casi previsti dalla presente legge, sentita la Provincia territorialmente competente; e)- la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le funzioni delegate; f)- la determinazione della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento. 3. Le Province e i Comuni provvedono, entro i termini previsti dalla presente legge, al compimento degli atti dovuti; in caso di inerzia la Giunta regionale, anche su istanza dei soggetti interessati, previa diffida a provvedere entro 30 giorni, adotta gli atti necessari in sostituzione degli enti medesimi entro i successivi 60 giorni. 11

12 Gli impianti di lavorazione, selezione, trasformazione dei materiali coltivati in cava rientrano nella materia urbanistica (di competenza comunale), ma ciò nonostante l autorizzazione o la concessione all esercizio dell attività estrattiva di cava costituisce presupposto e titolo relativamente a suddetti impianti pertinenziali 25 : in altre parole il Comune non può negare l insediamento di questi specifici impianti, ma può regolarne la realizzazione con specifiche disposizioni del PRG / PGT. Gli impianti di recupero materiali provenienti da demolizioni, come quello previsto nel progetto in esame, sono soggetti al Piano Rifiuti (e non al piano cave). Nel Piano rifiuti alla Regione spetta il compito di definire i criteri, in base ai quali le Province 26 devono, successivamente, procedere all individuazione delle aree non idonee alla localizzazione dei suddetti impianti ed ai Comuni, nel caso, adeguare il PRG 27. Secondo l Ecoter tutte le attività richieste (quindi anche l impianto di smaltimento e recupero materiali da demolizione e di produzione catrame ) rientrano nel Piano Cave, cioè nel quadro degli interventi sviluppato nel progetto d Ambito. A dimostrazione di ciò ECOTER richiama : Per quanto riguarda l impianto per i conglomerati bituminosi le nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava" 28, dove - come abbiamo appena richiamato - si afferma per altro che l autorizzazione o la concessione all esercizio dell attività estrattiva di cava costituisce presupposto e titolo ( ) relativamente alle pertinenze della cava, quali impianti di lavorazione, selezione, trasformazione dei materiali coltivati. Per l appunto: trasformazione di 4. La Giunta regionale determina criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni delegate. 25 LR 8 agosto 1998 n14 art. 35 comma 1: Pertinenze e materiali di risulta: L'autorizzazione o la concessione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava costituisce presupposto e titolo per il rilascio del provvedimento di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suoli" e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle pertinenze della cava quali impianti di lavorazione, selezione, trasformazione e valorizzazione dei materiali coltivati, strutture e manufatti per uffici e servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto alle attività della impresa) 26 L evoluzione del quadro normativo e della pianificazione dei rifiuti in Lombardia 1993 Legge Regionale 21/ Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti 1997 D.Lgs. 22/ L.R. 26/ Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2006 nuovi Piani Provinciali 27 Il PPGR (Piano Provinciale Gestione Rifiuti) costituisce atto di indirizzo per i Comuni che si adoperano affinchè nel territorio di propria competenza lo sviluppo delle azioni di programmazione locale tenga conto delle esigenze, sia di carattere tecnico che territoriale ed ambientale, legate alla gestione dei rifiuti. 28 LR 8 agosto 1998 n14 art. 35 : Pertinenze e materiali di risulta : 12

13 materiali coltivati (sabbia, ghiaia, argilla) nella cava San Giuseppe e non in altre cave. Nel caso specifico, neanche un metro cubo di materiale estratto in loco viene immesso in questo nuovo impianto. 29 Per quanto riguarda l impianto di recupero materiali provenienti da demolizioni ECOTER richiama le norme in materia ambientale 30, dove per altro si afferma che soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, anche pericolosi devono presentare apposita 31 richiesta alla Regione competente per territorio allegando il progetto (..) e la documentazione tecnica prevista ( ) in materia urbanistica. Comunque sia, il richiamo a questo DLGs conferma che anche per ECOTER lo scarto da demolizioni viene considerato un rifiuto e come tale dovrebbe essere regolamentato da Piano Rifiuti (e non dal piano cave). Il materiale proveniente da demolizioni edili è un rifiuto, per altro un rifiuto speciale non pericoloso 32 e che resta tale sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero 33. La gestione dei rifiuti urbani e speciali, rientra nella competenza della Provincia, che deve predisporre il PPGR (Piano Provinciale Gestione Rifiuti), per l individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Il PPGR della Regione Lombardia 34 ha avuto il compito di definire i criteri di preferenza o penalizzanti, in base ai quali la Provincia di Milano ha, successivamente, proceduto all individuazione delle MACRO AREE NON IDONEE alla localizzazione degli impianti di gestione rifiuti vedi pag. 38 della relazione generale del progetto (scenario di previsione) 30 Dlgs 152/2006 Art 208 autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti 31 Apposita = specifica e comunque a nostro parere - non conglobata con altre tipologie di interventi 32 Il codice di questo rifiuto è: e riguarda Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione) 33 Cass. Sez. III n del 16 ottobre 2007 (Ud. 9 ott. 2007) Pres. Lupo Est. Marini Ric. Cogoni Rifiuti Materiale da demolizioni (recupero). Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del D.L. 138/02, da interpretarsi, peraltro, in maniera restrittiva, i materiali residuali di lavori edili non sono considerati rifiuti qualora gli stessi siano effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento. 34 LR 26/ la Provincia di Milano ha predisposto il nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti,che il Consiglio Provinciale, con delibera n. Rep. Gen. 24 del 5 luglio 2007 ha adottato. Non ci risulta che detto piano sia stato approvato definitivamente dalla Provincia. Comunque sia, esiste il principio di salvaguardia, in base al quale, nelle more della procedura di approvazione del nuovo Piano, si possono applicare le 13

14 La Provincia nell individuare queste MACRO AREE NON IDONEE ha tenuto conto dei criteri/fattori (dettati dalla Regione 36 ): FATTORI PREFERENZIALI: forniscono informazioni aggiuntive di natura logistico/economica finalizzate ad una scelta strategica del sito. FATTORI PENALIZZANTI: contemplano la realizzazione dell impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate; FATTORI ESCLUDENTI: implicano l esclusione totale dell impianto su una specifica area; In definitiva il PPRG redatto dalla Provincia di Milano ha tenuto conto in maniera stringente solo dei fattori escludenti, dovendo individuare solo le macro - aree non idonee. Di conseguenza tutte le rimanenti aree della Provincia sono ritenute potenzialmente idonee per la localizzazione di impianti per rifiuti, a condizione però che la realizzazione in una valutazione più in dettaglio a livello comunale risulti compatibile con gli strumenti urbanistici locali vigenti. In effetti il PPGR conferma che per la realizzazioni di tali impianti ci deve essere il consenso dell amministrazione locale. 37 Senza dubbio, la vicinanza a cave esistenti è un criterio preferenziale per la localizzazione di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti 38. Non solo per quanto riguarda il trattamento degli inerti, la localizzazione di un impianto nell ambito di cava esistente (o dismessa) sarebbe ideale e da ritenersi preferenziale, purché compatibile con il piano di ripristino della stessa cava 39. Appunto, nel caso specifico, seppure il PPRG ritenga idonea la cava San Giuseppe per la localizzazione di un impianto di rifiuti, lo stesso non risulta compatibile con la scelta in atto di rinaturalizzare l area in verifica 40. disposizioni in esso contenute, al fine di evitare che la nuova programmazione possa essere compromessa, ancorché rispettosa della previgente disciplina. 36 Per quanto riguarda il Piano regionale il riferimento è costituito dai criteri elencati nel cap.8 linee guida per la revisione dei Piani Provinciali di gestione e localizzazioni dei nuovi impianti 37 Vedi pag. 337 del PPGR Provincia di Milano. 38 vedi pag. 347 del PPGR: le aree già degradate dalla presenza di cave, se rispondenti agli altri criteri di localizzazione e fermo restando l idoneità idrogeologica del sottosuolo, possono rappresentare un opportunità per la localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti, in particolare di discariche. Il loro utilizzo contribuisce a limitare il consumo di aree integre e consente di ripristinare l aspetto fisico originario dei luoghi. Le cavità prodotte dall attività estrattiva possono essere colmate con rifiuti fino al piano campagna. Criterio della Vicinanza a Cave (D.M. 16/5/89; D.L. 22/97; D.L. 36/2003, L.R. n. 14/1998 ) 39 Vedi pag. 367 del PPGR 40 PRG Comune di Arluno Art. 51 (ambito territoriali di cava): (..) Il piano di recupero di ciascuna cava stabilirà i tempi ed i contenuti della sistemazione delle aree al termine della coltivazione finalizzati a garantire la compatibilità ambientale e paesaggistica e favorire la rinaturaliizzazione del luogo, considerando l intero ambito di cava e promuovendo il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi. 14

15 Inoltre, la localizzazione di un impianto di rifiuti all interno di un PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale), come nel caso specifico, all interno del Parco del Roccolo, ancorché non interessato da vincolo paesaggistico 41, rappresenta un criterio penalizzante, anche se non escludente. Dunque la Provincia, nel suo PPGR, può aver ritenuta potenzialmente idonea per questo impianto l area di cava San Giuseppe. Ma un conto è la localizzazione di massima ed un conto l autorizzazione alla realizzazione, che può avvenire solo sulla base dell analisi dei vincoli e fattori ostativi dello strumento di pianificazione comunale (PRG o PGT). Come detto, un fattore ostativo è certamente rappresentato dall assenza nel progetto in discussione della destinazione d uso dell area al termine della coltivazione della cava. Considerati i flussi di traffico di progetto (220 camion al giorno, pari a 28 camion/ora), le considerazioni sopra esposte, ed i dati del solo Comune di Nerviano (130 camion/giorno), emerge una contraddizione sui dati di dimensionamento. In ogni caso l entità dei flussi dichiarata (traffico orario superiore di 5 camion/ora sui 23 attuali della Strada provinciale n.. 229, pari ad un + 20%) è tale che il traffico è una componente ambientale così importante per il progetto in esame che, per la natura del trasportato, incide non solo come interferenza sul traffico locale ma come amplificatore della diffusione di materiali polverulenti ed inquinanti bituminosi. STUDIO DI INCIDENZA Lo studio di incidenza non ha minimamente tenuto conto degli aspetti botanici e faunistici dell area di intervento né tantomeno dell area che si interpone tra questa e l area protetta SIC/ZPS IT che dista appena 255 m (anche se a pag.68 dello studio di incidenza viene riportata una distanza pari ad oltre 400 m). Tale carenza non permette la constatazione della presenza/assenza di specie botaniche e faunistiche, prioritarie e non, all interno delle suddette aree. A tal fine, oltre ad una descrizione di tali aspetti, sarebbe stata necessaria sia una approfondita documentazione fotografica sia una elaborazione cartografica di dettaglio in scala almeno 1: che ricopra tali zone. 41 Il piano di recupero comprese all interno del Parco del Roccolo (NDR: Cava San Giuseppe e cava Crosignani) deve far riferimento all articolo 2.5 ( ) dell allegato C del PPI del Parco del Roccolo. In ogni caso alla cessazione dell attività estrattiva, oltre al ripristino delle attività cavate, dovranno essere demolite tutte le strutture autorizzate, che non vengono riutilizzate per l attività agricola nel rispetto delle relative norme di zona.. ai sensi dell artt. 134 e 136 del Dlgs 42/04 (ex lege 1439/39). 15

16 Le rappresentazioni cartografiche basilari per un corretto studio di incidenza sono: 1) Carta della vegetazione 2) Carta degli habitat 3) Carta delle valenze faunistiche Nell immagine sottostante viene evidenziata l area minima che sarebbe dovuta essere indagata. L approfondimento di tali aspetti unitamente alla descrizione degli habitat presenti nell area sopra delineata avrebbe permesso di valutare non solo l impatto sulla rete ecologica ma anche di prevedere i possibili scenari sulla dinamica evolutiva dell area protetta. Tuttavia, occorre sottolineare che l analisi delle dinamiche evolutive dell area già evidenzia, come i processi di trasformazione territoriale, siano stati determinati essenzialmente dalle attività umane. Le driving force operanti nel sistema socio-ecologico sono l agricoltura e l attività estrattiva, che si sono dimostrate in grado di controllare lo sviluppo del sistema e di modificare in 16

17 tempi brevi il pattern del mosaico ecologico al contrario dei più limitati effetti del regime naturale del disturbo e dei processi successionali che avvengono principalmente nelle aree a maggiore naturalità presenti nel territorio. Una approfondita analisi ecologica dell area di intervento sarebbe sicuramente stato utile e attendibile per l individuazione delle aree candidate per il recupero di determinate tipologie di copertura da riproporre che potrebbero coincidere con quelle preesistenti al cambiamento, secondo le politiche di restoration nel tentativo di fornire delle indicazioni, scientificamente attendibili, per il futuro assetto territoriale al fine di non snaturare la struttura del paesaggio e di recuperare, là dove è possibile, la copertura vegetazionale originaria precedente alle conversioni storiche di uso del suolo. Lo studio di incidenza dimostra come non sia stato applicato alcun criterio simile, ad esempio, per le opere a verde proposte, se non quello di mitigare esclusivamente l impatto visivo. Infatti, la scelta delle specie arboree ed arbustive, se pur non errata, non viene argomentata. Altresì sarebbero state necessarie le scelte delle specie in funzione degli habitat esistenti e di quelli di nuova formazione, nonché del REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2007- Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell economia forestale). Inoltre, si ricorda che l impiego di postime e materiale vivaistico in aree con caratteristiche stazionali diverse da quelle di origine costituisce una delle cause di maggior insuccesso dei rimboschimenti oltre che di contaminazione genetica. Altra causa di insuccesso è l utilizzo di piantine con caratteristiche morfologiche non adeguate. Sono da evidenziare altre considerazioni emerse nello studio di incidenza predisposto dalla ditta ECOTER. Non possono essere considerati opere di mitigazione, ne, tanto meno, di compensazione gli interventi previsti nello studio di progettazione, quali: Impianto fotovoltaico; Pista ciclabile; Rotatoria su s.p. 229 d accesso all area. In definitiva l unica e misera azione di mitigazione, a fronte dell imponente azione progettuale che comporta un quadro economico di /00 euro, risulta quella relativa alle opere a verde costituite da aree boscate Quella di riempimento e rinaturalizzazione dell area lago, in realtà, serve più che come opera di mitigazione, come espediente per smaltire mc di rifiuti quali i limi di risulta dalle attività legate alla lavorazione degli inerti. 17

18 Ma lo stesso intervento di rimboschimento, per come proposto nel progetto ECOTER, se da un lato potrebbe apparire in prima analisi una opportuna misura di mitigazione dall altro, vista l entità dell intervento (13.5 ha) 42, rappresenterebbe un opera da sottoporre a Valutazione di Incidenza in quanto potrebbe avere effetti significativi sul sito Natura Peraltro, c è confusione anche nella terminologia: non si evidenzia la differenza tra azioni di mitigazione e quelle di compensazione che, senza alcun riferimento normativo, vengono considerati sinonimi. Riguardo l impianto fotovoltaico della potenza di 992 kwp, proposto erroneamente come altra misura di mitigazione, rappresenta un opera che in termini di impatto andrebbe di per sé sottoposta a procedura per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale 43, nonché a Valutazione di Incidenza. Infatti, la notevole occupazione di suolo, l impatto paesaggistico e le potenziali conseguenze sulle rotte migratorie dell avifauna, dovute all effetto rifrangente, sollevano sicuramente delle forti perplessità. A pagina 25 dell elaborato Studio di incidenza viene riportato che La connessione fra le tessere del ganglio ecologico è spesso potenziale, e i corridoi ecologici identificati sulla carta hanno pertanto una valenza potenziale e non attuale : una considerazione certamente non tecnica, ma politica per giustificare, anche se in maniera grossolana, il fatto che con il progetto ECOTER vengono stravolti le indicazioni contenute nelle Modalità per l attuazione della rete ecologica regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali (Deliberazione giunta regionale del 26 novembre 2008 n 8/8515 Bollettino ufficiale Regione Lombardia n 17 edizione speciale del 30 aprile 2009). Infatti, l area oggetto del progetto ECOTER coincide perfettamente con gli elementi di tutela e programmazione previsti dal settore 32 della rete ecologica regionale. Sia lo studio di incidenza che quello di impatto ambientale, predisposti da ECOTER, non rispettano le indicazioni dettate dal legislatore regionale circa progetti che intersecano la rete ecologica. Le Reti ecologiche dei vari livelli (regionale, provinciali, locali) costituiscono riferimento per le Valutazioni di Impatto Ambientale. 42 equivalente al 7% dell intera superficie del SIC/ZPS (193 ha). 43 ai sensi dell'art. 20 Dlgs 16 gennaio 2008 n. 4 18

19 In particolare vanno considerati gli aspetti riguardanti: il contributo al quadro di riferimento programmatico dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) per quanto riguarda il ruolo delle aree di intervento rispetto o alla rete ecologica come prevista dalla pianificazione territoriale di coordinamento, o il rapporto con la rete ecologica del sistema delle aree protette (parchi e riserve); o il rapporto con la rete ecologica del sistema di Rete Natura 2000; o le eventuali assunzioni del progetto di rete ecologica effettuate da parte di piani di settore (attività estrattive, P.I.F. ecc.); il contributo al quadro di riferimento progettuale del SIA per quanto riguarda: o gli aspetti derivanti dalla rete ecologica che hanno determinato scelte progettuali tra alternative di localizzazione, o di tipologia costruttiva; il contributo al quadro di riferimento ambientale del SIA per quanto riguarda o la redazione dei capitoli flora, vegetazione e fauna ed ecosistemi relativamente alla caratterizzazione dei luoghi e del contesto ambientale degli interventi previsti; o la redazione dei medesimi capitoli per quanto riguarda l individuazione degli effetti significativi, la loro stima quantitativa, l indicazione di soluzioni mitigative; o la determinazione delle azioni di mitigazione rispetto agli impatti da frammentazione; o l indicazione di opportunità per compensazioni mediante azioni di rinaturazione; 19

20 la fornitura di indicatori di importanza primaria da utilizzare nel monitoraggio degli effetti nelle fasi ante-operam, in corso d opera, post-operam; Ed ancora, le reti ecologiche dei vari livelli (regionale, provinciali, locali) costituiscono riferimento per le valutazioni di incidenza. In particolare devono essere considerati i seguenti aspetti: il contributo ai quadri conoscitivi per gli aspetti relativi alle relazioni strutturali e funzionali tra gli elementi della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ed il loro contesto ambientale e territoriale; la fornitura di criteri di importanza primaria per la valutazione degli effetti delle azioni dei piani-programmi o dei progetti sugli habitat e sulle specie di interesse europeo; la fornitura di indicatori di importanza primaria nel monitoraggio dei processi indotti dai piani/programmi, da legare ai monitoraggi previsti nelle VAS (in caso di VIC su piani/programmi) o nelle VIA (in caso di VIC su progetti); la fornitura di suggerimenti di importanza primaria per azioni di mitigazione e/o compensazione che i piani-programmi potranno prevedere per evitare o contenere i potenziali effetti negativi su habitat o specie rilevanti; E certamente, le tre pagine (comprensive di cartografia) della documentazione progettuale ECOTER, dedicate a questi aspetti, non possono considerarsi esaustive delle indicazioni basilari dettate dalla Regione Lombardia. Nel riportare gli elementi caratterizzanti l area protetta del SIC/ZPS IT , nello studio di incidenza dell ECOTER si predilige un linguaggio talmente denigratorio che in diverse considerazioni diviene addirittura ridicolo: Tutti gli ambienti del SIC sono soggetti a manutenzione costante: sono pertanto da considerare di tipo semi-naturale (pag dello studio di incidenza): questa considerazione non ha alcuna base ne veritiera e ne scientifica; Inoltre è presumibile che l estensione di quasi 10 ettari dell habitat 3150 sia sovrastimata (pag dello studio di incidenza): altra considerazione che scredita il lavoro dei tecnici incaricati dalla Regione Lombardia e, successivamente, dell Unione Europea, nell individuazione del sito di Natura

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