Appendici. L. 13 dicembre 1989, n. 401 App. 11

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1 625 L. 13 dicembre 1989, n. 401 App. 11 ri indicati, nell ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. 2bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l avviso che l interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all interessato ed è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l interessato è persona minore d età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. 4. Contro l ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l esecuzione dell ordinanza. 5. Il divieto di cui al comma 1 e l ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l emissione. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l interessato ha violato il divieto di cui al comma Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro a euro. [Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l arresto nei casi di flagranza. Nell udienza di convalida dell arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all articolo 280 del medesimo codice] (2). Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell Unione europea. 7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all articolo 1, comma 1bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche. (1) Art. così modificato ex d.l , n. 8, conv. in l , n. 41 (art. 2) (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive), in G.U , n. 80. Precedentemente l art. era stato modificato ex d.l , n. 162, conv. in l , n. 210 (art. 1); ex d.l , n. 717, conv. in l , n. 45 (art. 1) e successivamente ex d.l , n. 336, conv. in l , n. 377 (Violenza in occasione di manifestazioni sportive) (art. 1). (2) I periodi in parentesi quadra sono stati soppressi ex art. 1, c. 2, d.l , n. 28, conv. in l , n. 88 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive). 6bis. Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche. (1) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, Appendici

2 App. 11 manifestazioni sportive 626 materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell inizio, la sospensione, l interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell impianto, ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l arresto fino ad un anno e con l ammenda da mille euro a cinquemila euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell inizio, l interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica. (1) Art. da ultimo così modificato ex d.l , n. 8, conv. in l , n. 41 (art. 3, c. 1) (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive). Precedentemente l art. era stato inserito ex d.l , n. 336, conv. in l , n. 377 (Violenza in occasione di manifestazioni sportive) (art. 1). 6ter. Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. (1) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da a euro. (1) Art. così sostituito ex d.l , n. 8, conv. in l , n. 41 (art. 3, c. 2) (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive). Precedentemente l art. era stato inserito ex d.l , n. 28, conv. in l , n. 88 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive) (art. 01). 6quater. Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. (1) 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d uso dell impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 339, terzo comma, del codice penale (2). Tali incarichi devono possedere i requisiti morali di cui all articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da a euro (3). (1) Art. inserito ex d.l , n. 162, conv. in l , n. 210 (Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive) (art. 1, lett. c)). (2) Il secondo periodo è stato inserito ex art. 2, d.l , n. 187, conv. in l , n (3) Comma aggiunto ex art. 2, c. 2, d.l , n. 8, conv. in l , n. 41 (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive). 6quinquies. Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (1). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall art. 583quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell articolo 2ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583quater. (1) Art. inserito ex d.l , n. 187, conv. in l , n Turbativa di manifestazioni sportive (1). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 154 (1). 2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

3 627 L. 13 dicembre 1989, n. 401 App. 11 (1) Rubrica e comma così modificati ex art. 1, c. 1, d.l , n. 336, conv. in l , n. 377 (Violenza in occasione di manifestazioni sportive). 7bis. Differimento o divieto di manifestazioni sportive. (1) 1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni. (1) Art. inserito ex d.l , n. 28, conv., con modif., in l , n. 88 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive) (art. 1ter). [7ter. Misure di prevenzione. 1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all articolo 6 della presente legge. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell articolo 2ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965] (1). (1) Art. prima inserito ex d.l , n. 8, conv. in l , n. 41 (art. 6) (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive) e successivamente abrogato ex d.lgs , n. 159 (art. 120) (Codice antimafia), a decorrere dal , riportato infra. Per la disciplina attuale, v. artt. 4, c. 1, lett. i) e 16, c. 2, d.lgs. 159/2011 cit. 8. Effetti dell arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive. (1) 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1bis e 1ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (2). 1bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all articolo 6bis, comma 1, all articolo 6ter ed all articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell articolo 6 (3). 1ter. Nei casi di cui al comma 1bis, quando non è possibile procedere immediatamente all arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica [o di altri elementi oggettivi] dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto (3) (4). 1quater. Quando l arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell articolo 6, l applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale (3). 1quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1ter e 1quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2016 (4). (1) Art. modificato ex d.l , n. 336, conv. in l , n. 377 (Violenza in occasione di manifestazioni sportive) (art. 1) che ha inoltre introdotto i commi 1bis e 1ter. (2) V. nota (1) sub epigrafe. (3) Comma così modificato ex art. 4, d.l , n. 8, conv. in l , n. 41 (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive). Precedentemente gli originari commi 1bis ed 1ter, erano sostituiti dai commi 1bis, 1ter e 1quater ex art. 1, d.l , n. 28, conv., in l , n. 88 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in oc- Appendici

4 App. 11 manifestazioni sportive 628 casione di competizioni sportive) (art. 1). Ai sensi dell art. 1bis, d.l. cit., come modificato ex art. 6, c. 1, d.l , n. 115, conv. in l , n. 168 «Le disposizioni di cui ai commi 1ter e 1quater dell articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2007». (4) Comma aggiunto ex art. 1, d.l , n. 187 conv. in l , n Le parole «30 giugno 2013» sono così sostituite ex art. 7, c. 1, d.l , n. 93, conv. in l , n bis. Casi di giudizio direttissimo. (1) 1. Per i reati indicati nell articolo 6, comma 6, nell articolo 6bis, commi 1 e 2, nell articolo 6ter e nell articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. (1) Art. inserito ex d.l , n. 336, conv. in l , n. 377 (Violenza in occasione di manifestazioni sportive) (art. 1) e successivamente modificato ex art. 4, d.l , n. 8, conv. in l , n. 41 (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive). 8ter. Trasferte. (1) 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. (1) Art. inserito ex d.l , n. 336, conv. in l , n. 377 (Violenza in occasione di manifestazioni sportive) (art. 1). 9. Abrogazione di norme e disposizioni finali. 1. Sono abrogati l articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonché il terzo comma dell articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall articolo 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.

5 Appendice dodicesima Minoranze linguistiche D.P.R. 15 luglio 1988, n Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari (Articoli estratti)

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7 D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (G.U , n. 105). Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari (Articoli estratti) Capo IV Rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti. 14. (1) 1. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna. Qualora la detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata (2). 2. [Qualora detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua materna indicata] (3). Ove l interessato si rifiuti di rispondere, si procede o si continua a procedere nella presunta lingua materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente già acquisiti. 3. Tutti gli atti già formati in sede di indagini preliminari che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero redatti in una lingua diversa da quella dichiarata al comma 2 sono tradotti nella lingua materna indicata se devono essere messi a disposizione dell indagato. (1) Art. sostituito ex d.lgs , n. 283 (art. 1). (2) Periodo aggiunto ex art. 2, c. 1, d.lgs , n. 124 (G.U , n. 156), in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione. (3) Periodo soppresso ex art. 2, c. 2, d.lgs. 124/2005 cit. 15. (1) 1. Il pubblico ministero dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro previsto dall articolo 335 del codice di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell articolo Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell informazione di garanzia o in virtù della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell altra lingua. 3. Il pubblico ministero, quando procede all interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilità di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all interessato quale sia la sua lingua materna. Qualora la persona interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovrà essere usata nell ulteriore corso del procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti. 4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento. 4bis. I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte (2). (1) Art. sostituito ex d.lgs , n. 283 (art. 2). (2) Comma aggiunto ex art. 3, d.lgs , n (1) 1. L udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo (2). Appendici

8 App. 12 Minoranze linguistiche L interrogatorio o l esame dell imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell articolo 14, comma 1, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo (3). 4. L audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed è immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo (3). 5. La persona offesa e le parti diverse dall imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella lingua prescelta, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo (3). 6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato (3). 7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo sono tradotti a richiesta di parte (3). (1) Art. sostituito ex d.lgs , n. 283 (art. 3). (2) Le parole «verbalizzati nella lingua del processo» sono così sostituite, d.lgs , n. 124 (G.U , n. 156), in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione. (3) Gli attuali commi 3, 4, 5, 6, 7 così sostituiscono i precedenti commi 3, 4, 5 ex art. 4, c. 2, d.lgs. 124/2005 cit. 17. (1) 1. La persona sottoposta alle indagini o l imputato può chiedere, con dichiarazione resa personalmente all autorità procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell altra lingua. Tale dichiarazione non può intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell interrogatorio, nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di 24 ore dall esecuzione degli altri atti di cui al comma 1 dell articolo 14 (2). 2. Tale dichiarazione è ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta. 3. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente. (1) Art. sostituito ex d.lgs , n. 283 (art. 4). (2) Le parole da «, nei casi di arresto» alla fine del periodo sono state inserite ex art. 5, c. 1, d.lgs , n. 124 (G.U , n. 156), in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione. 17bis. (1) 1. La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello. All imputato è, tuttavia, data facoltà di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione del giudizio di secondo grado nell altra lingua. Ove appellante sia l imputato, la relativa facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, con dichiarazione esplicita sottoscritta personalmente dall imputato nell atto di appello o stesa in calce al medesimo; in tal caso lo stesso atto di appello dovrà essere redatto nella nuova lingua scelta. In caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero, la medesima facoltà deve essere esercitata dall imputato, a pena di decadenza, non oltre l apertura del dibattimento di appello, con dichiarazione esplicita resa alla Corte personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore. Non sono ammessi atti equipollenti. 2. L ottenuta variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti già formati. 3. L esame dell imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata (2). (1) Art. inserito ex d.lgs , n. 283 (art. 5). (2) Le parole «con verbalizzazione nella lingua del processo» sono così sostituite ex art. 6, c. 1, d.lgs , n. 124 (G.U , n. 156), in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione. 17ter. (1) 1. Le disposizioni degli articoli 14 e seguenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rimessione disciplinati dagli articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale. (1) Art. inserito ex d.lgs , n. 283 (art. 5). 17quater. (1) 1. Il procedimento di esecuzione si svolge nell ultima lingua del processo di merito conclusosi con sentenza, passata in giudicato. Nei procedimenti di esecuzione che si svolgono nella provincia di Bolzano, anche se a seguito di sentenze passate in giudicato emesse da autorità giudiziarie fuori dalla regione Trentino-Alto Adige, si applicano gli articoli 14 e seguenti in quanto applicabili. 2. Il condannato può chiedere di essere sentito, nei casi previsti dalla legge, nella lingua materna, se diversa da quella del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo. 3. Al condannato cui siano stati consegnati l ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione di cui all articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale nella lingua di cui al comma 1 e che si professi di madrelingua diversa è in ogni caso riconosciuta la facoltà di richiedere al pubblico ministero, senza forma-

9 633 D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 App. 12 lità, la traduzione degli atti in tal ultima lingua, senza che ciò comporti la sospensione del termine utile per la presentazione dell istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione. (1) Art. inserito ex d.lgs , n. 283 (art. 5). 18. (1) 1. Il processo nel quale gli imputati o la parte civile utilizzano una lingua diversa è bilingue. 2. Il processo diviene monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa lingua. 3. Nel processo bilingue ogni parte usa la lingua individuata ai sensi degli articoli precedenti. Salvo che le parti vi rinuncino: a) gli interventi orali delle parti sono immediatamente tradotti; b) gli interventi del pubblico ministero, le sue richieste e le requisitorie orali o scritte sono pronunciate o redatte in entrambe le lingue; c) i testimoni, periti e consulenti tecnici sono sentiti nella lingua da essi prescelta, con immediata traduzione; d) l interrogatorio ovvero l esame dell imputato e delle altre parti private si svolge nella lingua dalle stesse scelta, con immediata traduzione; e) i documenti e gli atti prodotti dalle parti, le consulenze tecniche e le relazioni dei periti sono tradotti nell altra lingua; f) la verbalizzazione avviene in forma bilingue; g) i provvedimenti del giudice sono redatti in entrambe le lingue. (1) Art. sostituito ex d.lgs , n. 124 (G.U , n. 156) (art. 7), in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione. 18bis. (1) 1. L osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, 15, commi 2 e 3, 16, commi da 1 a 5, 17, 17bis, l7ter, 17quater, 18 e 18ter è prescritta a pena di nullità assoluta, ai sensi dell articolo 179 del codice di procedura penale. 2. L inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, 15, commi 4 e 5, 16, comma 7, è prescritta a pena di nullità, ai sensi dell articolo 181 del codice di procedura penale. La dichiarazione di nullità comporta l obbligo di traduzione, senza regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l atto nullo. 3. L errata individuazione, ad opera dell autorità procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullità. (1) Art. così sostituito ex d.lgs , n. 124 (G.U , n. 156) (art. 8), in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione. In precedenza l art. era stato inserito ex d.lgs , n ter. (1) 1. Nei casi previsti dall articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, per assicurare l effettività della difesa, l autorità giudiziaria, nell individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, assegna il difensore d ufficio conformemente all appartenenza linguistica dell imputato. (1) Art. inserito ex d.lgs , n. 283 (art. 6) Nella provincia di Bolzano, per la inclusione negli elenchi comunali dei giudici popolari della corte d assise e della corte d assise d appello, è richiesto anche il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, risultante dal possesso dell attestato di cui al terzo comma dell art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, corrispondente ad un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l iscrizione negli elenchi stessi. 2. Negli elenchi per la corte d assise d appello predisposti dai comuni della provincia di Trento viene indicato, per i singoli nominativi, l eventuale possesso del requisito di cui al comma I giudizi di appello avverso le sentenze della corte d assise con sede in provincia di Bolzano sono raggruppati in unica sessione e per essi il collegio è costituito con giudici popolari che siano in possesso del requisito di cui al comma A tal fine si procede alla estrazione, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, dei giudici popolari ordinari e supplenti in possesso del requisito di cui al comma 1, escludendo quelli che non siano, fino al raggiungimento del numero prescritto. 4bis. L osservanza delle disposizioni dettate nei precedenti commi è prescritta a pena di nullità ai sensi dell articolo 178, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale (1). (1) Comma aggiunto ex art. 7, d.lgs , n Appendici

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11 Appendice Tredicesima minori R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, conv., con modif., in L. 27 maggio 1935, n Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni D.P.R. 22 settembre 1988, n Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni D.Lgs. 28 luglio 1989, n Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

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13 R.D.L. 20 luglio 1934, n (G.U , n. 208), conv., con modif., in L. 27 maggio 1935, n. 835 (G.U , n. 137). Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni Parte I Organizzazione giudiziaria e penitenziaria. Servizi ausiliari 1. Composizione dei centri di rieducazione per minorenni. (1) Gli istituti o servizi dipendenti dal ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di corte di appello, alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni. Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti: 1) istituti di osservazione; 2) gabinetti medico-psico-pedagogici; 3) uffici di servizio sociale per minorenni; 4) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici; 5) «focolari» di semi-libertà e pensionati giovanili; 6) scuole, laboratori e ricreatori speciali; 7) riformatori giudiziari; 8) prigioni-scuola. Il ministro di grazia e giustizia può, con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia già costituito il centro. Nell edificio od in uno degli edifici destinati ad istituti di osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i minorenni, e la sezione di corte d appello per i minorenni, nonché l ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. (1) Art. così sostituito ex l , n Istituzione e composizione dei tribunali dei minorenni. (1) In ogni sede di corte di appello, o di sezione di corte di appello, è istituito il tribunale per i minorenni composto da un magistrato di corte d appello che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo e una donna, benemeriti dell assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età. (1) Art. così sostituito ex l , n (art. 4). 3. Competenza territoriale. Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte d appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito. 4. Ufficio del pubblico ministero. Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore della Repubblica o di sostituto procuratore generale di corte d appello. Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni diciotto nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunzie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni diciotto. Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale. 5. Istituzione e composizione della corte d appello per i minorenni. (1) Sull appello alle decisioni del tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della corte d appello che è indicata all inizio dell anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie. La sezione funziona con l intervento di due privati cittadini, un uomo e una donna, aventi i requisiti prescritti dall art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni. (1) Art. così sostituito ex l , n (art. 4). 6. Nomina dei componenti privati. (Omissis) (1). Prima di assumere l esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della corte d appello a norma dell articolo 11 del r.d. 30 dicembre 1923, n (2), che approva il testo unico del- Appendici

14 App. 13 minori 638 le disposizioni sull ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura. Durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti. La funzione è gratuita (3). (1) Comma da ritenersi soppresso: cfr. art. 50 r.d , n. 12, in Ordinamento giudiziario. (2) Cfr. ora il r.d n. 12, in Ordinamento giudiziario. (3) Comma abrogato ex art. 299, c. 1, d.p.r , n. 115 (T.U. spese di giustizia). 7. Magistrato di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato. (Omissis) (1). Le funzioni del giudice delle tutele degli orfani di guerra prevedute nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell Opera nazionale per gli orfani di guerra (2), sono esercitate da un magistrato ordinario componente il tribunale per i minorenni, destinato al principio di ogni anno giudiziario dal presidente della corte di appello. Il presidente e il procuratore della Repubblica del tribunale per i minorenni sono membri di diritto del Consiglio di patronato istituito presso il tribunale capoluogo della corte d appello o della sezione di corte d appello. (1) Comma da ritenersi soppresso: cfr. art. 51 r.d , n. 12, in Ordinamento giudiziario. (2) V. ora l , n Istituti di osservazione. Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed ospitare in padiglioni o sezioni, distinti opportunamente, i minori degli anni diciotto abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento dell autorità giudiziaria. Essi hanno lo scopo precipuo di fare l esame della personalità del minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo più idonei per assicurarne il riadattamento sociale (1). (1) Così modificato dalla l , n [9-16] (1). Parte II Competenza penale (1) Artt. abrogati a seguito dell entrata in vigore del d.p.r. 448/88 e relative norme di attuazione. 17. Provvedimenti conseguenti alla contumacia dei minorenni. Il decreto di citazione dei minori degli anni diciotto è notificato per conoscenza anche agli esercenti la potestà dei genitori o la tutela. Quando il tribunale o la sezione di corte d appello dispone, a norma dell articolo 498 del codice di procedura penale, che si proceda nel giudizio in contumacia dell imputato (1), può condannare l esercente la potestà dei genitori o la tutela, al quale fu notificato il decreto di citazione del minore, al pagamento di una somma da 10 a 206 a favore della Cassa delle ammende se non è dimostrato che egli non potette impedire la mancata comparizione del minore. (1) V. ora art. 420quater c.p.p. introdotto dalla l. 479/ (Omissis) (1). (1) Regolava la perizia sul minore. 19. Perdono giudiziale. (1) Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 1.594, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell articolo 14, sia nel giudizio. (1) Art. così sostituito ex l , n. 689 (art. 112). Precedentemente l art. era stato sostituito ex l , n. 603 (art. 2). Cfr. art. 169 c.p. 20. Sospensione condizionale della pena. (1) La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni diciotto, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge (2), priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. (1) Art. così sostituito ex l , n (art. 2). (2) L espressione «convertita a norma di legge» riportata nel testo dell articolo, va così intesa: «ragguagliata a norma dell art. 135 c.p. e convertita a norma di legge». L art. 101, l , n. 689 aveva infatti modificato l art. 135 c.p., elevando da due euro e cinquantotto centesimi a dodici euro e novantuno centesimi la misura del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive. La stessa legge 689/81 ha poi, agli artt. 102, 103, 107 e 108, disciplinato il procedimento di conversione delle pene pecuniarie nella sanzione della libertà controllata. Successivamente la l , n. 402 ha ulteriormente modificato l art. 135 c.p. elevando a trentotto

15 639 L. 27 maggio 1935, n. 835 App. 13 euro e settantatre centesimi la misura del ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive. V. anche art. 163, c. 2 c.p. 21. Liberazione condizionale. La liberazione condizionale dei condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto può essere ordinata dal ministro (1) in qualunque momento dell esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta. Il ministro può stabilire col decreto di concessione, che, in luogo della libertà vigilata, sia applicato al liberato condizionalmente l internamento in un riformatorio giudiziario se è tuttora minore degli anni ventuno o l assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, se è maggiore di tale età. Se per il liberato condizionalmente fu disposto l internamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola o in una casa di lavoro, il tempo trascorso in tali stabilimenti è computato nella durata della pena. (1) Per la competenza, ora attribuita al Tribunale per i minorenni, cfr. anche art. 79, l. 354/1975, in Ordinamento penitenziario. 22. Provvedimenti conseguenti alla liberazione dei minori. (1) La scarcerazione del minore o la sua dimissione da uno stabilimento per misure di sicurezza, deve essere comunicata dal procuratore della Repubblica al tribunale per i minorenni perché esamini se sia necessaria una delle misure previste dall articolo 25. (1) Art. sostituito ex l , n Libertà vigilata. (1) Presso il tribunale per i minorenni è tenuto un elenco delle persone e degli istituti di assistenza sociale che si dichiarano disposti a provvedere all educazione o all assistenza dei minori sottoposti a libertà vigilata. Prima d iscrivere le persone o gli istituti nell elenco, il tribunale assume informazioni sulla loro moralità, disinteresse e condizioni economiche. Quando viene disposto l affidamento del minore, sottoposto a libertà vigilata, ai genitori o a coloro che abbiano l obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ai tutori, ovvero alle persone o agli istituti iscritti nell elenco suddetto, il giudice di sorveglianza non consegna la carta precettiva indicata nell articolo 649 (2) del codice di procedura penale, e la sorveglianza sul minore è esercitata dalle stesse persone è dagli stessi istituti, ai quali i minori vengono affidati, sotto l immediato controllo del magistrato di sorveglianza. All atto dell affidamento è redatto verbale nel quale il magistrato di sorveglianza segna le linee direttive dell assistenza e della vigilanza, alle quali il minore deve essere sottoposto. Le condizioni prescritte devono essere rivedute ed eventualmente modificate, secondo quanto appare necessario dai risultati conseguiti, dall opera di riadattamento del minore, il quale deve essere frequentemente interrogato dal magistrato di sorveglianza. Se i risultati non sono soddisfacenti, il magistrato di sorveglianza ordina l internamento del minore in un riformatorio giudiziario. (1) V. ora artt d.p.r , n. 448, riportati infra. (2) Non v è norma corrispondente nel nuovo c.p.p. 24. Riabilitazione. (1) Per i fatti commessi dai minori degli anni diciotto, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento, è ammessa una riabilitazione speciale, che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale. Quando il minore ha compiuto gli anni diciotto, ma non ancora i venticinque, e non è tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda dell interessato, su richiesta del pubblico ministero, o anche d ufficio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nell officina, in pubblici o in privati istituti (2). Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione. Se in un primo esame appare insufficiente la prova dell emenda, il tribunale può rinviare l indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore. Il tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, senza assistenza, di difensori, sentiti l autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l esercente la potestà dei genitori o la tutela del minore. Il provvedimento di riabilitazione è annotato nelle sentenze riguardanti il minore [ed è iscritto nel casellario giudiziale] (3). Copia di esso è trasmessa all autorità di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonché alle rispettive autorità provinciali di pubblica sicurezza. [Dichiarata la riabilitazione, nel certificato penale non si fa alcuna menzione dei precedenti penali del minore, anche se richiesto da una pubblica amministrazione, salvo che abbia attinenza con procedimento penale] (4). Appendici

16 App. 13 minori 640 Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del codice penale. Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dell articolo 600 del codice di procedura penale (5). (1) Art. modificato ex r.d.l , n. 1802, conv. in l , n. 90 (art. 4). Cfr. artt d.p.r , n. 488, riportati infra. (2) Con sent , n. 95 la Corte cost. ha dichiarato costituzionalmente illegittimo tale comma «nella parte in cui non prevede nel caso di minore residente all estero la competenza del Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha avuto la sua ultima dimora abituale, prima di trasferirsi all estero». (3) Le parole in parentesi quadra sono state abrogate ex art. 52 (L), d.p.r , n. 313, T.U. in materia di casellario giudiziale (Testo A), efficace a decorrere dal 45 giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (G.U , n. 36, s.o. n. 22/L). (4) Comma abrogato ex art. 52 (L), d.p.r. 313/2002 cit. (5) Cfr. art. 683 c.p.p. Parte III Competenza amministrativa 25. Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere. (1) Quando un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell infanzia e dell adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico. Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l intervento del minore, dell esercente la potestà dei genitori o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente]. (1) Art. così sostituito ex l , n bis. Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale. (1) 1. Il pubblico ufficiale o l incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d ufficio. 2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600bis, 600ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in vita di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza. (1) Art. inserito ex l , n. 269 (art. 2). 26. Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole. (1) Le misure prevedute dall articolo 25, possono essere promosse dal pubblico ministero, se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva. Quando è stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall articolo 25. La misura di cui all articolo 25, n. 1, può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall articolo 333 del codice civile]. (1) Art. così sostituito ex l , n Disposizioni particolari alla libertà assistita. (1) Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal n. 1 dell articolo 25, all atto dell affidamento è redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovrà seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonché le linee direttive dell assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto. Nel verbale può essere disposto l allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la

17 641 L. 27 maggio 1935, n. 835 App. 13 persona o l ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione. Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare. L ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. L ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonché su quanto altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall articolo 29. (1) Art. così sostituito ex l , n Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l ambiente. (1) Il direttore dell istituto nel quale il minore è ricoverato per l esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell articolo 25 invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti. L ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il tribunale per i minorenni. (1) Art. così sostituito ex l , n Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure. (1) Le prescrizioni stabilite a norma dell articolo 27 possono essere modificate in ogni tempo. È sempre in facoltà del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale. Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dell articolo 25 tale reinserimento può dal tribunale essere attuato altresì con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell articolo 27. La cessazione delle misure disposte è ordinata in ogni tempo dal tribunale allorché il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva. (1) Art. così sostituito ex l , n Pensionati giovanili. (1) I minorenni già rieducati che non possono convenientemente essere assistiti dalla famiglia o da altre persone o istituti di cui all articolo 23, sono ammessi in appositi pensionati giovanili. L organizzazione di tali pensionati deve consentire e favorire il collocamento dei minorenni al lavoro, presso stabilimenti o ditte esistenti nella medesima località o in altra viciniore. (1) Art. così sostituito ex l , n Informazioni della pubblica sicurezza. (1) Alle autorità di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorità, è fatto divieto di indicare, fra i precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui all articolo 29, ultimo comma, attestante l avvenuto riadattamento sociale del minorenne. (1) Art. così sostituito ex l , n. 888; in precedenza modificato ex r.d.l , n (art. 5). Parte IV Competenza civile 32. Affari civili. Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: all esercizio della potestà dei genitori o della tutela, preveduti negli articoli 221 (1), 222 [ora 319], 223 [ora 330 e 334], 271 (2) e 279 [ora 359] del codice civile; alla impugnazione avverso la deliberazione del consiglio di famiglia nella ipotesi preveduta nell articolo 278 (2); alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell ultimo anno della minore età, preveduti negli articoli 324 e 325 [ora 414 e 416] dello steso codice all esercizio del commercio da parte dei minori indicati negli articoli 12 e 15 del codice di commercio [ora c.c. 320, 397, 2198]; all ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni ventuno e al loro licenziamento dai manicomi stessi, a termini degli articoli 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904 n. 36 (3). Appendici

18 App. 13 minori 642 La decisione sui gravami eventualmente ammessi contro tali provvedimenti è di competenza del presidente o della sezione di Corte d appello per i minorenni. La stessa sezione provvede sulla domanda di adozione e di legittimazione dei minori degli anni ventuno con le forme prevedute dagli articoli 213 a 219 [ora 311 e 314] e dell articolo 200 [ora 288] del codice civile. (1) L art. 318 del c.c. attribuisce la competenza in una materia al giudice tutelare. (2) Non vi è articolo corrispondente nel c.c. (3) V. artt. 38 segg. disp. att. c.c. Parte V Disposizioni finali (Omissis). D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (G.U , n. 250, s.o.). Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni Capo I Disposizioni generali 1. Principi generali del processo minorile. 1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne (1). 2. Il giudice illustra all imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni. (1) Cfr. Disp. att. min. art. 1, riportate infra. 2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni. 1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni; c) il tribunale per i minorenni; d) il procuratore generale presso la corte di appello; e) la sezione di corte di appello per i minorenni (1); f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni. (1) Cfr. Disp. att. min. art. 4, riportate infra. 3. Competenza. 1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. 2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età. 4. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni. 1. Al fine dell eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell inizio e dell esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale. 5. Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni. 1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione (1). (1) Cfr. Disp. att. min. art. 6, riportate infra. 6. Servizi minorili. 1. In ogni stato e grado del procedimento l autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali (1). (1) Disp. att. min. artt. 7-14, riportate infra. 7. Notifiche all esercente la potestà dei genitori. 1. L informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all esercente la potestà dei genitori. 8. Accertamento sull età del minorenne. 1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. 2. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

19 643 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 App Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l imputato sia minore degli anni quattordici. 9. Accertamenti sulla personalità del minorenne. 1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. 10. Inammissibilità dell azione civile. 1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l esercizio dell azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno. 11. Difensore di ufficio dell imputato minorenne. 1. Fermo quanto disposto dall articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile (1). (1) Cfr. Disp. att. min. art. 15, riportate infra. 12. Assistenza all imputato minorenne. 1. L assistenza affettiva e psicologica all imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall autorità giudiziaria che procede. 2. In ogni caso al minorenne è assicurata l assistenza dei servizi indicati nell articolo 6 (1). 3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali. (1) Cfr. Disp. att. min. art. 17, riportate infra. 13. Divieto di pubblicazione e di divulgazione. 1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. 2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica. [14. Casellario giudiziale per i minorenni. 1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l iscrizione da particolari disposizioni di legge, l estratto dei provvedimenti indicati nell articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati nel distretto (1). 2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma. 3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorità giudiziaria] (1). (1) Art. abrogato ex d.p.r , n. 313 (Testo unico casellario giudiziale) (art. 52), a decorrere dal 45 giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. (G.U , n. 36, s.o. n. 22/L). [15. Eliminazione delle iscrizioni. 1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all ufficio del casellario giudiziale previsto dall articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono. 2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età] (1). (1) Art. abrogato ex d.p.r , n. 313 (Testo unico casellario giudiziale) (art. 52), a decorrere dal 45 giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. (G.U , n. 36, s.o. n. 22/L). Capo II Provvedimenti in materia di libertà personale 16. Arresto in flagranza. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare (1). Appendici

20 App. 13 minori (Omissis) (2). 3. Nell avvalersi delle facoltà previste dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell età e della personalità del minorenne (3). (1) Cfr. Disp. att. min. art. 20, riportate infra. (2) Comma soppresso ex art. 36, d.lgs n. 12. (3) Comma modificato ex d.lgs. 12/1991 cit. 17. Fermo di minorenne indiziato di delitto. 1. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni (1). (1) Art. così modificato ex d.lgs n. 12 (art. 37). Cfr. Disp. att. min. art. 20, riportate infra. 18. Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne. (1) 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all esercente la potestà dei genitori e all eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell amministrazione della giustizia. 2. Quando riceve la notizia dell arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione (2). 3. Oltre che nei casi previsti dall articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l applicazione di una misura cautelare. 4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sè. 5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale (2). (1) Art. sostituito ex d.lgs n. 12 (art. 38). (2) Cfr. Disp att. min. art. 20bis, riportate infra. 18bis. Accompagnamento a seguito di flagranza. (1) 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all esercente la potestà dei genitori o all affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l esercente la potestà dei genitori e l eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne. 3. L esercente la potestà dei genitori, l eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento (2). 4. Quando non è possibile provvedere all invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. 5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5. (1) Art. introdotto ex d.lgs n. 12 (art. 39). (2) Cfr. Disp. att. min. art. 20bis, riportate infra. 19. Misure cautelari per i minorenni. 1. Nei confronti dell imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo (1). 2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell articolo 275 del codice di procedura penale, dell esigenza di non interrompere i processi educativi in atto [20]. Non si applica la disposizione dell articolo 275 comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale (2). 3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l imputato ai servizi minorili dell amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. 4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (3).

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