Anno 2014 N. RF170. La Nuova Redazione Fiscale DPCM 13/06/ CIRCOLARE INPS NN. 18/2014, 19/2014 E 74/2014 ISTRUZIONI UNICO PF 2014

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1 Anno 2014 N. RF170 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 14 OGGETTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - SALDO 2013 ED ACCONTO 2014 RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 20/06/2014 DPCM 13/06/ CIRCOLARE INPS NN. 18/2014, 19/2014 E 74/2014 ISTRUZIONI UNICO PF 2014 Sintesi: come di consueto, si riepilogano le modalità di determinazione dei contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo 2013 e acconto 2014 dai soggetti iscritti: - alla gestione IVS artigiani e commercianti; - alla Gestione separata INPS ; - alla Cassa geometri (CIPAG). Come noto, entro i termini fissati per il versamento delle imposte risultanti da Unico, vanno corrisposti anche il saldo 2013 e l acconto 2014 dei contributi dovuti da: artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di impresa familiare, soci di società di persone o di srl) lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. professionisti iscritti alla cassa geometri (CIPAG). VERSAMENTO CONTRIBUTI: i termini di versamento risultano differenziati a seconda che operi o meno la proroga disposta dal DPCM 13/06/2014; in particolare: NON SOGGETTO A PROROGA SOGGETTO A PROROGA CONTRIBUENTE tenuto all applicazione dei parametri titolare di redditi da partecipazione (collaboratore impresa familiare, socio di società di persone, socio di associazione professionale, socio di srl trasparente) in società non tenuta alla compilazione degli studi di settore socio di srl non trasparente non soggetta a studi persona fisica (imprenditore/autonomo) che esercita una attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore cd. nuovi minimi titolare di redditi di partecipazione (collaboratore impresa familiare, socio di società di persone, socio di associazione professionale, socio di società di capitali trasparente) in società che esercita attività con studio di settore socio di srl non trasparente (soggetta a studi di settore) iscritto alla Gestione IVS (RM 173/2007); la proroga si applica ai soli versamenti contributivi. VERSAMENTO CONTRIBUTI 16/06/2014 (ovvero 16/07 con maggiorazione 0,40%) 07/07/2014 (ovvero 20/08 con maggiorazione 0,40%) CASSETTO PREVIDENZIALE (circ. Inps 19/2014): a seguito dell attivazione del cd. Cassetto previdenziale, accessibile dal sito dell Inps, l istituto non invia più al contribuente le comunicazioni contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei contributi dovuti. Dette informazioni, vanno ora prelevate direttamente dall interessato o da un soggetto delegato, tramite l opzione Dati del mod.f24 presente nel citato Cassetto previdenziale, attraverso la quale è possibile, tra l altro, stampare in formato pdf il modello utilizzabile per il versamento.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2014 Pag. 2 / 14 Ai fini del versamento dei contributi previdenziali si rammenta che: Doppia contribuzione socio /amministratore srl Obbligo iscrizione gestione separata (circ. INPS 99/2011) Attività di mera locazione Perdite non trasparenti in base all interpretazione autentica fornita dal DL 78/2010 ed a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 15/2012, il socio lavoratore di una srl commerciale che partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che, nel contempo, sia anche amministratore della stessa riscuotendo un apposito compenso, ha l obbligo di doppia iscrizione all INPS (IVS e Gestione separata). Sul punto, l INPS, con la circolare n.78/2013 ha affermato che qualora un soggetto eserciti 2 attività di cui una soggetta alla Gestione separata e l altra iscrivibile alla Gestione IVS, l obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitualità dell apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, da valutarsi in base al tipo di attività ed all impegno che essa richiede, non assumendo alcuna rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza. sono obbligati al contributo della Gestione separata i soggetti: che svolgono un attività di lavoro autonomo non subordinata all iscrizione ad Albi professionali; che, pur svolgendo un attività subordinata all iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta) A tal fine, l eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata. Ciò è ribadito anche nel Messaggio 709/2012, in base al quale l esonero dall obbligo di iscrizione alla Gestione separata viene meno nei casi in cui la Cassa professionale preveda l esclusione dall obbligo assicurativo o di iscrizione alla Cassa stessa. la Corte di Cassazione, nell ordinanza n. 3145/2013 ha stabilito che: l attività di mera locazione di immobili non costituisce un attività commerciale ai fini previdenziali e pertanto la stessa non fa scattare l iscrizione alla Gestione IVS la locazione può configurare attività commerciale a detti fini solo se viene esercitata nell ambito di un attività più ampia di prestazione di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. le perdite conseguite: da un soggetto trasparente (Snc/sas o Srl trasparente): sono direttamente imputate ai soci e pertanto ne abbattono l'imponibile IVS in presenza di altri redditi d'impresa (spetta a loro l'eventuale riporto dell'eccedenza non utilizzata su periodi di imposta successivi) da una Srl non in trasparenza fiscale (art. 116, Tuir): non sono compensabili ai fini previdenziali la perdita rimane in capo alla società che la riporta nei periodi successivi (sarà in questi periodi che, nei limiti in cui abbatterà i relativi redditi, rileverà ai fini IVS, imputando un reddito d impresa inferiore; in caso contrario si avrebbe sui due anni un doppio abbattimento dell imponibile IVS).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2014 Pag. 3 / 14 l'imprenditore individuale o il socio di una società di persone che è anche socio di una srl (non in trasparenza), per la determinazione della base imponibile IVS deve tener conto, oltre al proprio reddito: della quota di reddito prodotto dalla srl a prescindere dallo svolgimento nella stessa di un attività lavorativa CASISTICHE Trasparenza previdenziale (circ. INPS 102/2003) FATTISPECIE Commerciante (prevalenza) o imprenditore artigiano (vi deve già essere la prevalenza) è anche socio accomandante in una sas (socio passivo) e socio (di capitale) in una Srl (trasparente o meno) BASE IMPONIBILE IVS proprio reddito di impresa (RG o RF) + quota di reddito della sas (RH) +quota di reddito della Srl imputabile previdenzialmente (RH se in trasp.) Socio di Snc artigiana (prevalente) che gestisca anche una piccola attività in proprio (non prevalente) Socio di Srl commerciale (prevalente) è anche socio passivo in una snc SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2013 reddito imputato dalla Snc (dove è prevalente) + reddito d impresa tutti i redditi imputabili previdenzialmente dalla due società Come di consueto, il saldo 2013 dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS va calcolato sulla totalità dei redditi: d'impresa/lavoro autonomo di partecipazione, dichiarati ai fini IRPEF conseguiti nel 2013 al netto delle perdite dei periodi d imposta precedenti scomputate dal reddito. DETERMINAZIONE DEL SALDO 2013 I contributi dovuti a titolo di saldo risultano dalla differenza tra: reddito conseguito nel acconto versato A tal fine, sono tenuti a compilare il quadro RR di Unico 2014 i contribuenti: iscritti alla Gestione IVS (Sezione I) iscritti alla Gestione separata INPS (Sezione II). REDDITO ALIQUOTE GESTIONE IVS 2013 Titolare, socio e collaboratore di età > a 21 anni Collaboratore di età < a 21 anni Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti fino a ,75 % 21,84% 18,75% 18,84% da a ovvero da a (*) 22,75% 22,84% 19,75% 19,84% (*) per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2014 Pag. 4 / 14 REDDITO MINIMALE Per il 2013 il reddito minimo contributivo è pari a E prorogata al 31/12/2014 (art.19-ter DL 185/2008) l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% (a carico dei commercianti) per la copertura dell indennizzo spettante per la cessazione dell attività ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS 2013 Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie 27,72% Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione (diretta o indiretta) 20,00% REDDITO MASSIMALE: per il 2013 viene fissato in PRESTAZIONI DI MATERNITÀ: il contributo è fissato nella misura fissa di. 0,62 mensili (pari a. 7,44 annui) per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. Esempio1 Esempio2 Esempio3 Il sig. Bianchi, artigiano, ha versato acconti 2013 per Nel 2013 realizza un reddito d impresa di In base a detto reddito, i contributi IVS dovuti per il 2013 sono così determinati: contributo sul minimale: x 21,75% 3.340,15 contributo maternità: 0,62 x 12 7,44 contr. eccedente il minimale: ( ) x 21,75% 3.184,85 Totale 6.532,44 Avendo già versato a titolo di acconto 2013 un importo pari a 2.300, questi dovrà versare a saldo ( ). Il sig. Rossi, commerciante, ha versato un importo pari a a titolo di acconto IVS 2013 ed ha conseguito una perdita 2013 di Per il 2013 risultano dovuti solo i contributi sul minimale pari a 3.361,40 ( x 21,84% + 7,44 di contributo maternità) Considerato che i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale risultano pari a zero, il soggetto matura un credito contributivo pari a Il sig. Verdi, consulente, ha versato acconti 2013 per Nel 2013 realizza un reddito da lavoro autonomo di In base a tale reddito, i contributi per la Gestione separata INPS dovuti per il 2013 sono pari a ,60 ( x 27,72%). Avendo già versato a titolo di acconto 2013, il versamento a saldo sarà pari a (10.533, ). ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2014 L'acconto dei contributi previdenziali per il 2014 è dovuto sia dai soggetti iscritti alla Gestione IVS che da quelli iscritti alla Gestione separata INPS. ACCONTO CONTRIBUTI IVS I soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti determinano l'acconto 2014 in base ai redditi dichiarati nel 2013 ai fini IRPEF, risultanti dai seguenti righi di UNICO PF 2014.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2014 Pag. 5 / 14 QUADRI DI UNICO 2014 DI RIFERIMENTO SOGGETTO CONTABILITÀ RIGO di UNICO semplificata / ordinaria RG36 / RF101 TITOLARE minimo LM6 - LM9 nuove iniziative RG32 COLLABORATORE FAMILIARE RH14 SOCIO DI SNC/SAS RH14 SOCIO DI SRL TRASPARENTE RH14 SRL NON TRASPARENTE RF61 o 62 Nell ambito della recente circolare 74/2014, l Inps, precisa che, ai fini dell acconto, per il titolare di una ditta individuale nonché socio, va utilizzata la seguente formula : (RF63 RF98 RF100, campo 1) ovvero (RG31 RG33 RG35, campo 1) + (somma algebrica di campo 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e campo 4 dei righi RH5 e RH6) RH12 + RS37, campo 11 Nota: la base contributiva va assunta al lordo dell ACE (rigo RS37 campo 11); i soci di società di persone sommano al reddito d impresa a quadro RH la quota di ACE di loro spettanza utilizzata dalla società. ACCONTO 2014: si determina in base al reddito d impresa prodotto nel 2013: eccedente il minimale contributivo, che per il 2014 è pari a fino al reddito massimale, che per il 2014 è pari a (frazionabile in mesi) ovvero a (non frazionabile in mesi) per i soggetti privi di anzianità al 31/12/95, iscritti dal REDDITO ANNO 2014 ANNO 2013 REDDITO MINIMALE REDDITO MASSIMALE SCAGLIONI REDDITO ( per i soggetti privi di anzianità al 31/12/95) ( per i soggetti privi di anzianità al 31/12/95) 1 fascia: fino a fascia: fino a fascia: da a ( per soggetti privi di anzianità al 31/12/95). 2 fascia: da a ( per soggetti privi di anzianità al 31/12/95). REDDITO ALIQUOTE GESTIONE IVS 2014 Titolare, socio e collaboratore di età > a 21 anni Collaboratore di età < a 21 anni Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti fino a ,20% 22,29% 19,20% 19,29% da a (*) ovvero da a (**) 23,20% 23,29% 20,20% 20,29% (*) aliquota ordinaria incrementata dell 1% per la seconda fascia di reddito (**) per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2014 Pag. 6 / 14 TERMINI DI VERSAMENTO Il versamento va effettuato in 2 rate di pari importo (50% ciascuna del contributo dovuto) entro le medesime scadenze previste per l acconto IRPEF; in particolare: la 1 rata, va versata entro il: il 16/06 (il 16/07 con maggiorazione 0,40%) per i soggetti che non usufruiscono della proroga il 087/07 (il 20/08 con la maggiorazione 0,40%) per i soggetti che usufruiscono della proroga la 2 rata va versata entro il 01/12/2014 (in quanto il 30/11 cade di domenica). Esempio4 Il sig. Neri, artigiano, ha conseguito nel 2013 un reddito d impresa di La 1 rata dell acconto IVS 2014 da versare entro il 07/07/2014 (ovvero, al 20/8 +0,40%) sul reddito eccedente il minimale è così determinata: Reddito eccedente il minimale: = rata IVS: ( x 22,20%) / 2 = 1.457,87 Il sig. Rossi, commerciante, ha conseguito nel 2013 un reddito d impresa di esercitando l attività in forma di impresa familiare con il figlio di 19 anni. Il reddito è così ripartito: - titolare (51%); - collaboratore (49%). Esempio5 Esempio6 Ne segue che titolare dovrà versare, entro il 07/07/2014 (ovvero al 20/08 + 0,40%), sia la propria rata d'acconto che quella del collaboratore (da indicare su righi distinti in F24). TITOLARE: Reddito eccedente il minimale: = rata IVS: ( x 22,29%) / 2 = 1.615,80 COLLABORATORE Reddito eccedente il minimale: = rata IVS: ( x 19,29%) / 2 = 1.284,71 Il sig. Russo, ha conseguito nel 2013 una perdita pari a Lo stesso non è tenuto ad effettuare alcun versamento a titolo di acconto contributivo per il ACCONTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA L acconto 2014 è determinato in misura pari all 80% del contributo dovuto sul reddito 2013 desumibile da UNICO PF 2014: a rigo RE22 (nuove iniziative produttive) o RE25 minimi: a rigo LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM9) ALIQUOTE APPLICABILI La legge di stabilità 2014 intervenendo in materia di contributi alla gestione separata Inps, stabilisce che l aliquota 2014 applicabile ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie è differenziata a seconda che gli stessi siano o meno titolari di partita IVA. In particolare, l aliquota, tenuto conto dell ulteriore incremento dello 0,72%, è pari al: 27,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA; a favore di tali soggetti è stato concesso un blocco all incremento dell aliquota che rimane quindi confermata nella stessa misura prevista per il ,72% per gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, ossia per i lavoratori autonomi non titolari di partita IVA (si tratta ad esempio di co.co.pro. associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, venditori porta a porta, borsisti).

7 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2014 Pag. 7 / 14 Nota: i soci di uno studio associato, in quanto provvedono in proprio al versamento dei contributi alla Gestione separata, possono usufruire del blocco dell aliquota 2014 al 27,72% SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA ALIQUOTA 2013 ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI PERNSIONATI NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI E NON PENSIONATO TITOLARI DI PARTITA IVA NON TITOLARI DI PARTITA IVA ad esempio: co.co.co. e co.co.pro. associato in partecipazione venditore porta a porta borsista ALIQUOTA % 22% 27,72% 27,72% 28,72% Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2014 a TERMINI DI VERSAMENTO Il versamento va effettuato in 2 rate di pari importo (40% ciascuna del contributo dovuto) entro le medesime scadenze previste per l acconto IRPEF; in particolare: la 1 rata, va versata entro il: il 16/06 (il 16/07 con maggiorazione 0,40%) per i soggetti che non usufruiscono della proroga il 07/07 (il 20/08 con la maggiorazione 0,40%) per i soggetti che usufruiscono della proroga la 2 rata va versata entro il 01/12/2014 (in quanto il 30/11 cade di domenica). CRITERI DI CALCOLO L acconto dovuto alla Gestione IVS/Gestione separata va determinato utilizzando i criteri: metodo storico: sulla base del reddito determinato ai fini del saldo metodo previsionale: sulla scorta del reddito presunto che sarà dichiarato per il In tal caso, è possibile versare un acconto inferiore o non versare alcunché (è necessaria una verifica a consuntivo, sapendo che in caso di errore non ci si potrà avvalere del ravv. operoso ). MODALITA DI VERSAMENTO Per il versamento dei contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo 2013 ed acconto 2014, va utilizzato il mod.f24 in modalità telematica (tale obbligo non interessa i soci di società di persone e di Srl se non sono titolari di propria partita IVA) Come di consueto, nella "Sezione INPS" del modello F24 vanno riportati: il codice della competente sede INPS il numero di matricola del contribuente (solo per i soggetti iscritti alla Gestione IVS). il periodo di riferimento (01/ /2013 per il saldo e 01/ /2014 per l'acconto) la "causale contributo" utilizzando uno dei seguenti codici:

8 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2014 Pag. 8 / 14 CONTRIBUTI IVS SOGGETTI CAUS. F24 SOGGETTI CAUS. F24 DESCRIZIONE ARTIGIANI AP CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale APR (*) COMMERCIANTI CPR (*) Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate API CPI Interessi su rate o per differimento CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS SOGGETTI CAUS. F24 SOGGETTI CAUS. F24 DESCRIZIONE Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione P10 Non iscritti ad altre PXX Contributi dovuti P10R (*) forme di previdenza PXXR (*) Contributi dovuti rateizzati DPPI obbligatorie DPPI Interessi su rate o per differimento (*) l'importo dovuto a titolo di saldo 2013 e prima rata di acconto 2014 può essere rateizzato analogamente a quanto previsto per le imposte sui redditi. In tal caso per gli interessi va utilizzata la causale API/CPI per gli iscritti alla Gestione IVS e DPPI per gli iscritti alla Gestione separata INPS. Rateizzazione e differimento (0,4%): sono ammesse con gli stessi criteri dell Irpef (in caso di rateizzo, sono dovuto gli interessi dello 0,33% mensile). Gli importi dovuti vanno esposti in F24: all'unità di euro con riferimento al saldo 2013, salvo la scelta per la rateizzazione; al centesimo di euro con riferimento all'acconto 2014, alla maggiorazione dello 0,40% e agli interessi per la rateizzazione. Esempio7 Il sig. Rossi, commerciante, versa in unica soluzione entro il 07/07/2014: a titolo di saldo IVS per il ,64 a titolo di acconto contributi IVS per il CP CP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CASSA GEOMETRI (CIPAG) Come noto, i contributi previdenziali dovuti dai geometri (CIPAG) vengono differenziati in: contributo soggettivo contributo integrativo. CONTRIBUTO MATERNITÀ: gli iscritti all Albo ed alla Cassa ed i pensionati ancora iscritti all Albo, sono tenuti a versare anche il cd. contributo di maternità (pari ad. 21 non frazionabili; questo non è dovuto dai soggetti che risultano già cancellati l anno precedente a quello di dichiarazione) Quadro RR: i geometri che esercitano la professione: in forma individuale in forma associata o siano titolari di partecipazioni in società di capitali che esercitano l attività ingegneristica (cd. società di engineering ), che abbiano compilato il modello SI relativo alla quota di volume di affari di competenza del geometra, devono determinare l ammontare dei contributi

9 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2014 Pag. 9 / 14 previdenziali dovuti alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti nella sezione III del Quadro RR nonché versare gli stessi attraverso il modello F24 Accise. Versamento: è prevista, inoltre, la possibilità di: compensare orizzontalmente, con il modello F24, i debiti contributivi (CIPAG) rateizzare il debito contributivo secondo le modalità e le scadenze previste per i pagamenti da UNICO (max 6 rate) applicando gli interessi nella misura annua del 4%. Nota: dal 2012 il versamento con il mod.f24 Accise riguarda anche i contributi obbligatori CIPAG. Per gli stessi, la Cassa non provvede più all invio dei M.Av. bancari. La Cassa dei geometri, nel Documento esplicativo del 12/05/2014 precisa che: sono esonerati dalla compilazione del quadro RR e dal versamento i soggetti che nel 2013: - non hanno conseguito reddito professionale (nemmeno occasionale) - non erano in possesso di partita IVA. Per detti soggetti iscritti alla Cassa, il volume d affari sarà impostato d ufficio a zero mentre il pagamento dei contributi minimi 2014 ed il contributo di maternità vanno versati utilizzando il servizio disponibile sul sito web della Cassa. sono tenuti a compilare il quadro RR ed a versare il contributo anche i soggetti che nell anno di dichiarazione 2014 non risultano più iscritti alla CIPAG (neanche per un mese), ma che nell anno di produzione (2013) sono stati iscritti almeno un mese alla CIPAG. CONTRIBUTO SOGGETTIVO Base imponibile: Il contributo soggettivo viene così determinato: contributo soggettivo = reddito netto 2013 x % contributiva - contributo minimo 2014 REDDITO PROFESSIONALE NETTO Il reddito netto 2013 è costituito dal reddito professionale, imponibile IRPEF, indicato nei seguenti quadri di Unico PF 2014: QUADRO RE QUADRO RH QUADRO LM QUADRO RL per il reddito professionale derivanti da attività esercitate in forma individuale (Rigo RE23), mentre, in caso di nuove iniziative produttive (Rigo RE21) per i redditi derivanti dalla partecipazione ad uno studio associato (Rigo RH15) per i contribuenti che hanno adottato il nuovo regime dei minimi (Rigo LM6) per gli utili di società o prestazioni occasionali (Rigo RL1 e RL15). MISURA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO Il contributo, obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa dovuto è nella dovuto misura: 12% per reddito fino ad ,5% per il reddito eccedente , al netto del contributo minimo accertato dalla Cassa Il contributo minimo, dovuto a prescindere dal reddito, è fornito dalla Cassa (mediante apposita comunicazione inviata ad ogni iscritto ovvero disponibile nell Area riservata del sito web) e nella generalità dei casi è pari a

10 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2014 Pag. 10 / 14 AGEVOLAZIONI Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta il Regolamento CIPAG prevede le seguenti riduzioni del contributo soggettivo: per i primi 2 anni di iscrizione: l aliquota contributiva è ridotta ad 1/4 per i successivi 3 anni: l aliquota contributiva è ridotta alla metà Il beneficio è riconosciuto fino al 31/12 dell anno di compimento dei 30 anni di età. Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto. GEOMETRI PRATICANTI I geometri praticanti iscritti negli appositi registri tenuti dall Albo versano: il solo contributo minimo nella misura di un 1/4 della contribuzione soggettiva minima obbligatoria CONTRIBUTI PENSIONATI I pensionati che dopo il pensionamento proseguono l esercizio della professione versano: a partire dal 1 gennaio dell anno successivo alla data di decorrenza della pensione il contributo soggettivo minimo nella misura del 50% Resta fermo l obbligo in capo agli stessi del pagamento del contributo integrativo minimo con l autoliquidazione dell eventuale eccedenza. Nota: il pensionato di inabilità non deve versare alcuna contribuzione, avendo l obbligo di cancellarsi dall albo e quindi dalla Cipag entro 90 gg. dalla notifica del provvedimento di pensione. VARIAZIONI NELL ANNO: Il Regolamento CIPAG prevede che in caso di: iscrizione per periodo inferiore all anno: il contributo dovuto va rapportato al numero di mesi iscrizione/cancellazione durante l'anno: la contribuzione va ragguagliata in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione più periodi di iscrizione per uno stesso soggetto nello stesso anno: la contribuzione è ininterrottamente dovuta. SOGGETTI MISURA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO Iscritti obbligatori contributo minimo : Geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa Pensionati che proseguono l attività Geometri praticanti CONTRIBUTO MINIMO primo biennio: contributo minimo (ridotto ad ¼) pari ad. 625 (2.500/4); successivo triennio: contributo minimo (ridotto ad ½) pari ad (2.500/2); contributo minimo (ridotto ad 1/2) : (2.500/2). contributo minimo determinato nella misura di 1/4 della contribuzione soggettiva minima : pari ad. 625.

11 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2014 Pag. 11 / 14 COMPILAZIONE UNICO PF 2014 Il calcolo del contributo si effettua a Sez. III del quadro RR del modello UNICO PF Rigo RR13: va indicato il numero di matricola del libero professionista Rigo RR14 Contributo soggettivo : informazioni utili per il calcolo del contributo soggettivo. CAMPO INDICAZIONE 1 la posizione giuridica ricoperta dal singolo associato, ovvero: SIGLA IO P N1 N2 C C1 C2 Iscritto obbligatorio TIPOLOGIA SOGGETTO Pensionato che proseguono l attività professionale Nuovi iscritti di età < a 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività Nuovi iscritti di età < 30 anni nei successivi 3 anni dopo il primo biennio Geometra IO o P cancellato Geometra N1 cancellato Geometra N2 cancellato 2 Il numero dei mesi per i quali è ricoperta la posizione giuridica Da 3 a 8 vanno indicata le coppie di posizioni giuridiche ed i mesi qualora il soggetto iscritto alla Cassa abbia ricoperto nello stesso anno più posizioni giuridiche 9 Il reddito netto 2013 su cui calcolare il contributo soggettivo dovuto 10 Il contributo soggettivo dovuto deve essere calcolato in base alle aliquote previste in relazione alla posizione giuridica e ai mesi relativi 11 Il contributo soggettivo da detrarre comunicato dalla cassa 12 il contributo soggettivo minimo da versare 13 il contributo soggettivo a debito che eccede il minimo dato dal seguente risultato: campo 10 campo 11 campo 12; nel caso in cui il risultato sia negativo il campo non va compilato 14 Il contributo di maternità da versare. CONTRIBUTO INTEGRATIVO La base imponibile per il calcolo del contributo integrativo è determinata dai corrispettivi rientranti nel volume d affari ai fini IVA risultanti dal modello IVA In particolare, il contributo integrativo va così determinato: contributo integrativo = volume d affari 2013 x % contributiva - contributo minimo 2014 Il contributo integrativo è ripetibile e cioè: il professionista addebita in fattura al cliente il contributo integrativo (in via facoltativa) indipendentemente dalla riscossione dell importo della prestazione maggiorata del contributo integrativo, provvede al successivo versamento di tale somma alla propria Cassa.

12 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2014 Pag. 12 / 14 MISURA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO Il contributo integrativo dovuto è nella misura: del 4% del volume annuale d affari ai fini dell IVA (VE40 mod. Iva 2014) depurato del 4% medesimo (per evitare una duplicazione) al netto del contributo minimo accertato dalla Cassa. In pratica esso corrisponde: in generale: all aliquota del 3,8462% (ossia il 4% depurato del 4%) contribuenti minimi: si applica l aliquota del 4%. CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO: nella generalità dei casi, viene fornito dalla Cassa mediante apposita comunicazione ed è pari a per il 2014 ESONERO DAL MINIMO: non sono tenuti al versamento del contributo minimo di nuovi iscritti alla cassa di età inferiore a 30 anni che si trovano nei primi 5 anni di attività. Si fa presente al riguardo che: per gli iscritti obbligatori ed i pensionati che proseguono l attività professionale è dovuto un contributo minimo integrativo pari ad 1000 (indipendentemente dal volume d affari IVA); nessun versamento è dovuto, invece, dai nuovi iscritti alla Cassa di età inferiore a 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività oppure nel successivo triennio. SOGGETTI CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO 2014 Iscritti obbligatori contributo minimo : Pensionati che proseguono l attività contributo minimo : COMPILAZIONE UNICO PF 2014 Al Rigo RR15 Contributo integrativo devono essere indicate le informazioni utili per il calcolo. CAMPO INDICAZIONE 1 la posizione giuridica ricoperta dal singolo associato 2 Il numero dei mesi per i quali è ricoperta la posizione giuridica Da 3 a come per il contributo soggettivo il volume d affari annuo corrispondente al quadro VE, rigo VE40 della dichiarazione IVA. Per i professionisti che esercitano in forma associata in questa colonna va indicata la quota di volume di affari proporzionale alla quota di partecipazione all associazione professionale. I contribuenti minimi dovranno indicare il valore risultante dal quadro LM, rigo LM2 il riaddebito delle spese comuni (ad es. locazione, acqua, elettricità, telefono, ecc.) eventualmente sostenute per la gestione dello studio professionale condiviso con altri iscritti 11 l importo sul quale calcolare il contributo integrativo dato dalla differenza tra la col. 9 e la col Va indicato l importo risultante dalla seguente operazione Base imponibile (campo 11) x 3,8462% (4% per i contribuenti minimi)

13 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2014 Pag. 13 / il contributo integrativo da detrarre dal contributo dovuto; questo valore è uguale al contributo integrativo minimo già versato nell anno Il contributo a debito dovuto dato dalla differenza tra campo 12 e campo 13; 15 il contributo integrativo minimo per l anno 2014; tale valore sarà portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi per l anno d imposta 2014 (UNICO PF 2015). TERMINI DI VERSAMENTO Come anticipato, sia per il contributo soggettivo che per quello integrativo, il versamento dei contributi minimi e di quelli eccedenti il minimale, dovrà avvenire: mediante il mod.f24 Accise alle scadenze fissate per le imposte sui redditi, ovvero, a seguito della proroga disposta con il DPCM 13/06/2014 entro il 07/07/2014 (20/08/2014 con maggiorazione dello 0,40%) Nota: analogamente alle imposte derivanti dal Unico, anche i contributi in esame possono essere versati in unica soluzione ovvero in forma rateale con un massimo di 6 rate (entro novembre). COMPENSAZIONE E ammessa la compensazione dei debiti contributivi CIPAG con crediti erariali o verso altri Enti. È, invece, esclusa la compensazione di debiti verso Erario/altri enti con crediti verso CIPAG. vista la natura totalmente diversa dei crediti (verso l amministrazione pubblica) e dei debiti (verso la CIPAG), la compensazione deve essere applicata solo successivamente alla determinazione di tutti i tributi dovuti alla CIPAG, compresa l eventuale maggiorazione dello 0,40% per pagamento entro i 30 giorni dalla scadenza canonica. RATEAZIONE: la facoltà di rateazione è identica a quella dell IRPEF, sia nel numero massimo di rate (max. 6 rate per i possessori di partita IVA e 7 per i non possessori) che nelle scadenze mensili e nel tasso di interesse (attualmente del 4%). CODICI TRIBUTO: nella specifica sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione, del mod.f24 Accise vanno utilizzati i codici tributo di seguito elencati: Esempio7 Geometra, iscritto alla cassa da oltre 5 anni, ha conseguito nel 2013: un reddito di lavoro autonomo pari ad un volume d affari IVA pari ad (comprensivo di rivalsa del 4%).

14 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2014 Pag. 14 / 14 Dalla documentazione rilasciata dalla Cassa, il contributo soggettivo minimo risulta pari a e il contributo integrativo minimo risulta pari a Pertanto, lo stesso dovrà versare i seguenti contributi: contributo soggettivo: ammonta ad ( x 12% ) contributo integrativo: ammonta ad ,65 ( x 3,8462% ) La sezione III del quadro RR del modello UNICO PF 2014 risulta così compilata L IO IO NESSUN LIMITE AL VERSAMENTO: nel Documento esplicativo viene precisato che per i contributi dovuti alla CIPAG non si applica nessun limite di importo del versamento. Il versamento va quindi effettuato se l importo dovuto risulta pari o maggiore a 1. Posizione giuridica Iscritto obbligatorio (IO) Pensionato che prosegue attività (P) Neo iscritto età inf. 30 anni nei primi 2 anni attività (N1) Neo iscritto età inf. 30 anni nei succ. 3 anni attività (N2) Geometra IO o P cancellato (C) Geometra N1 cancellato (C1) Geometra N2 cancellato (C2) Fino a TABELLA RIASSUNTIVA CONTRIBUTO SOGGETTIVO Contributo dovuto Oltre Contributo minimo CONTRIBUTO INTEGRATIVO Contributo dovuto Contributo minimo 12% 3,5% ,8462% (*) % 3,5% ,8462% (*) (12/4) = 3% (3,5/4) = 0,875% (12/2) = 6% (3,5/2) = 1,75% ,8462% (*) ,8462% (*) % 3,5% % 0,875% % 1,75% (*) Contribuenti minimi: 4%

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