I NUOVI CONTRATTI DI LAVORO Il lavoro a tempo parziale

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1 Il lavoro a tempo parziale Aliquota contributiva complessiva 39,67% 4 OP. P.T. IMP. P.T. O00 Y00 MA00 FZ

2 Il lavoro a tempo parziale CALCOLO DEL PREMIO INAIL La base imponibile utile ai fini del calcolo del premio dovuto per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per un lavoratore a tempo parziale, indipendentemente dalla tipologia (tempo parziale orizzontale, verticale o misto), si ottiene moltiplicando: la retribuzione oraria superiore, pari al maggiore tra gli importi della retribuzione oraria minimale e la retribuzione oraria tabellare, e le ore complessive da retribuire in base al contratto. La retribuzione oraria minimale si ottiene, a sua volta, moltiplicando: il minimale giornaliero (valido anche ai fini INPS), pari per il 2006 a euro 40,62, per il numero delle giornate di lavoro settimanale ad orario normale pari a 6 (anche se l orario di lavoro è distribuito su 5 giorni settimanali) diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previsto alla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno. Quindi: minimale orario = 40,62 x 6 : 40 (o diverso orario settimanale) = 6,09 euro La retribuzione oraria tabellare, invece, si ottiene dividendo: la retribuzione annua tabellare comprendente la paga base e le mensilità aggiuntive (escluso contingenza, anche se conglobata nella paga base, scatti di anzianità, emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale); per le ore annue stabilite dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno. Quindi: paga base x n. mensilità (comprese le mensilità aggiuntive) : 2080 (se il tempo pieno è pari a 40 ore). Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro nel periodo assicurativo comprendono: le ore di effettiva presenza; le ore in cui il lavoratore è assente per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, infortunio, malattia e maternità, ecc., entro un limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili; le ore di lavoro supplementare ovvero straordinario, le ore da retribuire a titolo di integrazione di prestazioni mutualistiche e previdenziali. Una volta determinata la base imponibile, secondo le modalità sopra esposte, si procede alla determinazione del premio assicurativo applicando la tariffa prevista in relazione al rischio cui è soggetto il lavoratore. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Nessuna particolarità contraddistingue la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale che si conclude, dunque, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti che caratterizzano il rapporto di lavoro a tempo pieno. 141

3 Il lavoro intermittente (o lavoro a chiamata) operaio con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, il codice 1H00 impiegato con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, il codice 2H00 operaio con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato per i periodi in cui percepisce l indennità di disponibilità, il codice 1H0T impiegato con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato per i periodi in cui percepisce l indennità di disponibilità, il codice 2H0T. In corrispondenza dei codici sopra esposti, occorre esporre: nel campo N. dipendenti, il numero complessivo dei lavoratori intermittenti; nel campo N. giornate, la somma delle ore retribuite nel caso di lavoratori chiamati a svolgere la prestazione ovvero la somma delle ore per le quali hanno percepito l indennità di disponibilità; nel campo Retribuzioni, l ammontare delle retribuzioni imponibili erogate al lavoratore per la prestazione eseguita ovvero dell indennità di disponibilità corrisposta al lavoratore nel mese di riferimento; nella colonna Somme a debito del datore di lavoro, l importo dei contributi dovuti. Nel quadro B, ai fini del calcolo della forza aziendale FZ, il prestatore di lavoro intermittente è computato nell organico dell impresa in proporzione all orario di lavoro effettivamente svolto nell arco di ciascun semestre, come disposto dall articolo 39 del D.Lgs n. 276/2003. Non vanno pertanto considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità. A titolo d esempio, l INPS ipotizza i seguenti casi: CASO 1 numero dipendenti retribuiti a tempo pieno: 12 numero dipendenti non retribuiti: 1 numero dipendenti a chiamata: 2 orario di lavoro contrattuale mensile a tempo pieno pari a 160 ore. Ore di lavoro svolte dai lavoratori a chiamata nel semestre precedente ammontano a 80 per il 1 lavoratore 80 per il 2 lavoratore Il totale delle ore di lavoro svolte dai lavoratori a chiamata è dunque pari a 160. Per quantificare il numero dei lavoratori intermittenti da indicare sul DM10/2 occorre rapportare il totale delle ore svolte dagli stessi nei sei mesi precedenti all orario di lavoro contrattuale mensile. Si avrà quindi: 160/160 = 1 lavoratore intermittente. Conseguentemente: il numero dei dipendenti da indicare nel quadro A è pari a 15 poiché, come già affermato, in questo quadro i lavoratori intermittenti vanno ricompresi nel computo dei lavoratori in forza all azienda, indipendentemente dall orario di lavoro svolto; il numero dei dipendenti da indicare con il codice FZ nel quadro B è pari a

4 Il lavoro intermittente (o lavoro a chiamata) CASO 2 numero dipendenti retribuiti a tempo pieno: 12 numero dipendenti a chiamata: 4 orario di lavoro contrattuale mensile a tempo pieno pari a 160 ore. Ore di lavoro svolte dai lavoratori a chiamata nel semestre precedente ammontano a 90 per il 1 lavoratore; 50 per il 2 lavoratore 85 per il 3 lavoratore 15 per il 4 lavoratore Il totale delle ore di lavoro svolte dai lavoratori a chiamata è dunque pari a 240. Per quantificare il numero dei lavoratori intermittenti da indicare sul Modello occorre rapportare il totale delle ore svolte dagli stessi nei sei mesi precedenti all orario di lavoro contrattuale mensile. Si avrà quindi: 240/160 = 1,5 lavoratori intermittenti arrotondato a 1. Conseguentemente: il numero dei dipendenti da indicare nel quadro A è pari a 16 poiché, come già affermato, in questo quadro i lavoratori intermittenti vanno ricompresi nel computo dei lavoratori in forza all azienda, indipendentemente dall orario di lavoro svolto; il numero dei dipendenti da indicare con il codice FZ nel quadro B è pari a13. In relazione ai due esempi proposti dall INPS, si evidenzia un dubbio sulla modalità di determinazione dell orario di lavoro contrattuale mensile a tempo pieno. In altri termini, non risulta chiaro se il divisore 160 utilizzato negli esempi: è semplicemente il risultato di 40 (orario normale di lavoro) x 4 (settimane del mese) è costante tutti i mesi, indipendentemente dal numero di settimane cadenti nel mese considerato. Sul punto si auspica un ulteriore intervento chiarificatore da parte dell Istituto. ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DM10/2 Si ipotizzi il caso di un datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze 4 lavoratori di cui: quattro impiegati assunti a tempo indeterminato: uno con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali); tre lavoratori a chiamata con il seguente orario svolto nei sei mesi precedenti: 90 ore per il 1 lavoratore; 50 ore per il 2 lavoratore; 85 ore per il 3 lavoratore; due operai assunti a tempo indeterminato: uno con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali); un lavoratore a chiamata con il seguente orario svolto nei sei mesi precedenti: 15 ore; orario di lavoro contrattuale mensile a tempo pieno pari a 160 ore. 211

5 Il contratto di apprendistato indicando nel campo N. dipendenti : il numero degli apprendisti; N. settimane : il numero delle settimane retribuite nel mese; Retribuzioni : l importo delle retribuzioni; Somme a debito del datore di lavoro : il corrispondente importo dei contributi dovuti, dato dalla somma tra la marca settimanale (a carico del datore di lavoro) ed il contributo in percentuale (a carico del dipendente). Nota Bene: si precisa che per i rapporti di apprendistato non deve essere rispettato il minimale di retribuzione giornaliera nell applicazione dell aliquota contributiva a carico del lavoratore. ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DM10/2 Si ipotizzi il caso di un azienda del terziario con un organico complessivo costituito da: 10 impiegati a tempo pieno ed indeterminato; 4 lavoratori apprendisti soggetti al contributo INAIL. L aliquota contributiva complessiva è pari al 37,87%. L azienda, inoltre, beneficia della riduzione CUAF prevista dall articolo 120 della Legge n. 388/2000. Si propone di seguito il Modello DM10/2 compilato in relazione ad un ipotetico mese. QUADRO A Si è indicato in corrispondenza della casella N. dipendenti occupati : 14 QUADRO B/C In corrispondenza del; rigo 11, sono stati indicati: N. dipendenti : 10 (impiegati a tempo pieno e indeterminato) N. giornate : 260 (26 x 10) Retribuzioni : ,00 (rappresenta la somma degli imponibili previdenziali dei 10 impiegati) Somme a debito del datore di lavoro : 5.302,00 ( x 37,87%); codice MA00: N. dipendenti : 8; codice FE00: N. dipendenti : 6; codice FZ00: N. dipendenti : 14; rigo 20: N. dipendenti : 4 N. settimane : 16 (4 x 4) 266

6 Il contratto di apprendistato Retribuzioni : 3.200,00 (rappresenta la somma degli imponibili previdenziali dei 4 apprendisti) Somme a debito del datore di lavoro : 225,00 di cui 47,68 a carico del datore di lavoro (2,98 x 16) 177,28 a carico degli apprendisti (3.200 x 5,54%) MA00 FE00 FZ

7 Il lavoro a progetto soggetti già pensionati, soggetti già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria. Si analizzano di seguito le varie categorie di soggetti e le rispettive aliquote contributive attualmente in vigore. COLLABORATORI SENZA COPERTURA PREVIDENZIALE A decorrere dal 1 gennaio 2004, l aliquota contributiva prevista per i soggetti iscritti alla gestione separata, che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, è pari al 17,30 per cento. La suddetta aliquota deve essere aumentata di un punto percentuale in riferimento alla quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari, per l'anno 2004, ad euro ,00. Per i soggetti in esame è, inoltre, dovuta la contribuzione per la tutela maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero nella misura dello 0,50 per cento. Ne consegue che l aliquota contributiva complessiva è pari al 17,80% sui redditi imponibili fino a ,00 euro, 18,80% sui redditi imponibili eccedenti ,00 euro e fino al massimale contributivo pari a ,00 euro. Per gli anni successivi al 2004, è previsto un incremento graduale dell aliquota contributiva sopra indicata fino al raggiungimento dell aliquota del 19%. A partire dal 1 gennaio 2005, dunque, l aliquota contributiva dei collaboratori coordinati e continuativi sarà incrementata di 0,2 punti percentuali all anno fino al raggiungimento della misura del 19%. Di conseguenza, dal 1 gennaio 2005, si avrà la seguente situazione contributiva: 18,00% per i redditi fino alla prima fascia pensionabile, pari ad euro ,00; 19,00% per i redditi oltre euro ,00 fino al massimale contributivo pari ad euro ,00. Con decorrenza 1 gennaio 2006, si è avuto un ulteriore aumento delle aliquote in esame pari a 0,2 punti percentuali: 18,20% sui redditi imponibili fino a euro ,00; 19,20% sui redditi imponibili eccedenti euro ,00 e fino al massimale contributivo pari a euro ,00. COLLABORATORI CON ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE Per i collaboratori iscritti ad altre forme di previdenza, il contributo alla Gestione separata è determinato nella misura del 10%. COLLABORATORI PENSIONATI TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA Per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS, titolari di pensione diretta, l aliquota contributiva, a decorrere dal 1 gennaio 2004, è pari al 15%. Per i collaboratori titolari di una pensione di reversibilità (non diretta) il contributo rimane invece fermo al 10%. 374

8 Il lavoro a progetto RIPARTO DEL CONTRIBUTO Ai sensi dell articolo 1, comma 2, del Decreto ministeriale n. 281, il contributo è posto per: 2/3 a carico dell impresa committente; 1/3 a carico del collaboratore. Per quanto riguarda la ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e committente, l INPS, con la circolare n. 27/2004, ha specificato che rimangono confermate le vigenti misure di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del collaboratore, anche in riferimento all aliquota aggiuntiva di un punto percentuale in caso di superamento della prima fascia pensionabile. BASE IMPONIBILE PREVIDENZIALE La determinazione della base imponibile previdenziale, ai sensi di quanto stabilito dalla norma istitutiva del contributo previdenziale alla Gestione separata, segue le stesse regole valide per la determinazione della base imponibile IRPEF. MASSIMALE CONTRIBUTIVO Il contributo previdenziale da versare alla Gestione separata dell INPS non può superare complessivamente il 10 per cento del massimale contributivo annuo di cui all articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/95. Per effetto dell entrata in vigore della duplice aliquota, il contributo massimo dovuto dai soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale è determinato applicando l aliquota: del 18,20% fino a ,00 (prima fascia pensionabile); del 19,20% oltre ,00 fino all imponibile massimo previsto per il 2006 pari a ,00. Con riferimento al massimale del periodo d imposta 1º gennaio - 31 dicembre 2005 sono quindi previsti importi massimi da versare alla gestione separata dell INPS. Imponibile massimo 2006 x 18,20% - 19,20% = soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale x 10% = soggetti con copertura previdenziale o pensionati x 15% = soggetti titolari di pensione diretta Il reddito massimo su cui calcolare il contributo viene rivalutato annualmente: per il 2006 il massimale è pari a ,00. Occorre, infine, evidenziare che il massimale annuo non è frazionabile a mese. Ciò significa che si deve fare riferimento al massimale annuo anche nel caso in cui le prestazioni lavorative siano relative a un periodo inferiore all anno solare. La normativa non prevede un importo minimo sul quale è, comunque, dovuto il contributo. MODALITÀ DI VERSAMENTO Nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il committente è obbligato a versare il contributo dovuto, anche per la parte che resta a carico del percipiente. Il versamento dei contributi deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. 375

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