PROPOSTA DI LEGGE N. 111

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1 presentata dai consiglieri Ziberna, Riccardi, Colautti, Novelli, Marini, De Anna l 8 settembre 2015 <<Disciplina delle modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali>>

2 Egregio Presidente, Colleghi Consiglieri, con questa proposta di legge si intende dare applicazione ad una disposizione contenuta nella legge finanziaria dello Stato del 2003, precisamente all articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativamente alla gestione dell impiantistica sportiva di proprietà degli Enti pubblici territoriali, che come noto posseggono la larghissima parte degli impianti sportivi nella nostra Regione. Questa proposta di legge regionale, che riprende il testo normativo proposto sia nella IX che nella X Legislatura, ma poi non approdata ad approvazione, intende affrontare la tematica della gestione degli impianti, ed in particolare le procedure per l assegnazione degli stessi alle Associazioni sportive locali, al fine di permettere la migliore applicazione delle attività sportive e motorie attraverso l uso degli impianti sportivi insiti sul territorio locale, favorendo così la massima fruibilità degli impianti da parte delle associazioni e dei cittadini, nell interesse generale della collettività. Innanzi tutto si è ritenuto di completare le disposizioni di legge previste in seno alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, recante Testo unico in materia di sport e tempo libero, con una disciplina compiuta in materia di gestione degli impianti sportivi. La normativa prevede che gli Enti locali che non intendono gestire direttamente gli impianti sportivi, li affidino in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l individuazione dei soggetti affidatari. Esaminando l articolato, all articolo 1 si evidenziano le finalità sottese alla proposta di legge ed oltre a quelle brevemente accennate in premessa vengono enucleate la promozione di una adeguata attività informativa sul doping e la valorizzazione della cultura dell associazionismo sportivo territoriale. All articolo 2 troviamo la definizione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali, intesi quali strutture realizzate per uso prevalentemente sportivo, attrezzate per la pratica di una o più attività motorie-sportive. All articolo 3 vengono elencanti i soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali nel caso in cui questi ultimi non intendano gestire direttamente o mediante convenzione tra gli stessi gli impianti medesimi. La presente proposta di legge promuove, infatti, la crescita dell associazionismo sportivo riconoscendo a quest ultimo un ruolo centrale, capace di favorire lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo. Con l articolo 4 vengono disciplinati puntualmente i criteri per la gestione dell impianto sportivo. I

3 L articolo 5 fa riferimento alle convenzioni che gli enti locali territoriali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario del servizio di gestione. Alla convenzione devono essere allegati un piano di utilizzo ed un piano di conduzione tecnica. L articolo 6 disciplina le funzioni di vigilanza e controllo concernenti il servizio di gestione degli impianti sportivi che vengono esercitate dall ente proprietario dell impianto. L articolo 7 oltre a disporre la validità delle convenzioni in essere sino alla loro naturale scadenza. Considerata l importanza della proposta di legge per la collettività si auspica una sua rapida approvazione sia in Commissione che in Aula. ZIBERNA II

4 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, in conformità all'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003): a) disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali non gestiti direttamente dagli stessi; b) garantisce, sulla base di criteri obiettivi, la massima fruibilità degli impianti sportivi da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali dirette a soddisfare gli interessi generali della collettività; c) promuove una adeguata attività informativa sul doping e sui rischi per la salute che questo comporta; d) valorizza il sistema degli impianti sportivi pubblici e la cultura dell'associazionismo sportivo territoriale, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche prive di fini di lucro. Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. La presente legge si applica agli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali, intesi quali strutture realizzate per un uso prevalentemente sportivo, attrezzate per la pratica di una o più attività motorio-sportive, espresse ai vari livelli, di seguito denominati impianti sportivi. Art. 3 (Soggetti affidatari) 1. Gli enti locali territoriali che non intendono gestire direttamente o mediante convenzione tra gli stessi gli impianti sportivi, affidano il servizio di gestione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive. 2. I soggetti affidatari garantiscano il perseguimento delle finalità di cui all articolo 1, comma 1, lettere b) e c). 3. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186

5 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), in materia di attività sportiva dilettantistica, indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme indicate dall'articolo 90, comma 17, lettere a), b) e c) della legge 289/2002. Art. 4 (Affidamento della gestione) 1. La gestione dell impianto sportivo comprende l insieme delle operazioni che consentono all impianto di funzionare e di erogare servizi. 2. Il servizio di gestione degli impianti sportivi è affidato con procedure di evidenza pubblica a soggetti in base ai seguenti criteri: a) garanzia dell apertura dell impianto a tutti i soggetti di cui all articolo 1, comma 1, lettera b); b) garanzia di imparzialità nel permettere l utilizzo dell impianto sportivo ai soggetti di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), che ne facciano richiesta e in particolare alle società e associazioni sportive non affidatarie che praticano le attività cui l impianto è destinato; c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti; d) utilizzo dell avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati; e) scelta dell affidatario che tenga conto dell esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell impianto, dell affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell attività sportiva esercitata con quella praticabile nell impianto e dell eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani; f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione; g) valutazione della convenienza economica dell offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

6 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi; i) determinazione della durata massima dell affidamento in gestione. 3. Gli enti locali territoriali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma L'affidamento diretto del servizio di gestione può essere previsto nei seguenti casi: a) qualora sul territorio di riferimento sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2; b) qualora i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo. Art. 5 (Convenzioni) 1. Gli enti locali territoriali proprietari degli impianti stipulano, con il soggetto affidatario del servizio di gestione, una convenzione per il servizio di gestione dell'impianto sportivo, la quale persegue le seguenti finalità: a) salvaguardia dell'impianto sportivo; b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza; c) adeguata promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto. 2. La convenzione in particolare: a) individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utente; b) stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; c) stabilisce le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici. 3. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica.

7 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 4. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione dell'ente proprietario dell'impianto. 5. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo. 6. Decadono dalla convenzione le società e associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto sostanze dopanti. Art. 6 (Vigilanza e controllo) 1. Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti il servizio di gestione degli impianti sportivi sono esercitate dall'ente proprietario dell'impianto. Art. 7 (Norma transitoria) 1. Le convenzioni stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide sino alla scadenza prevista. Art. 8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

8 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Avvertenza NOTE Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all articolo 1 - Il testo dell articolo 90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).>> è il seguente: <<Art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica) 25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.>>. Note all articolo 3 - Il testo dell articolo 90, comma 17, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).>> è il seguente: <<Art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.) 17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

9 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.>>. - Il testo dell articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, in legge 27 luglio 2004, n. 186 <<Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione>> è il seguente: <<Art. 7 (Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica) 1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.>>.

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