La violenza contro le donne e il Femminicidio: dalle statistiche alla cultura

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1 I Corso di Criminologia Applicata alle Professioni 2013/2014 La violenza contro le donne e il Femminicidio: dalle statistiche alla cultura LA NORMATIVA Roma 28 Settembre 2013 Casa Internazionale delle Donne Docenti: Dr.ssa Elena Angelini Dr.ssa Ilaria Laghi Tutor: Dr.ssa Ilaria Pruccoli

2 Normative, Criticità e Prevenzione - Normative nazionali - Normative regionali - Criticità - Il progetto Scotland

3 LEGISLAZIONE NAZIONALE 1/11 Cit. La Fijlkam contro la violenza sulle donne (Fonte: Violenza contro le donne: il panorama normativo nazionale, internazionale e regionale, Regione Emilia Romagna, 2008 )

4 LEGISLAZIONE NAZIONALE 2/11 DECRETO LEGGE 93/2013 Tra gli altri, articoli che riguardano le norme di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Principali novità: - arresto obbligatorio in flagranza per delitti di maltrattamento familiare e stalking - facoltà per le forze dell'ordine di cacciare di casa il coniuge violento se l'integrità fisica della donna è a rischio; - possibilità di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a quei soggetti che subiscono violenze e che siano stranieri. - irrevocabilità della querela che risparmierebbe alla vittima il rischio di subìre pressioni per il ritiro - gratuito patrocinio per le vittime di violenza - protezione del minore o di un "maggiorenne vulnerabile" quando siano chiamate nel processo come testimoni - garantito l'anonimato a chi denuncia episodi di violenza contro una donna - aumento di pena di un terzo se: > alla violenza assiste un minore di 18 anni, > la vittima è in gravidanza > quella in cui la violenza venga fatta dal coniuge anche se separato o divorziato o sia il compagno anche se non convivente.

5 LEGISLAZIONE NAZIONALE 3/11 Aggiunto il CPP Art. 384 bis (Allontanamento d urgenza dalla casa familiare) Art. 2 del decreto 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e colto in flagranza dei delitti di cui all articolo 282-bis, comma 6 *, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l integrità fisica della persona offesa. 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. ; * 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600- quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale

6 LEGISLAZIONE NAZIONALE 4/11 Art. 3 Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica 1. Nei casi in cui alle forze dell ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all ammonimento dell autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

7 LEGISLAZIONE NAZIONALE 5/11 Art. 3 [ ] Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell ammonimento l applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n Il prefetto non da luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del

8 LEGISLAZIONE NAZIONALE 6/11 Art. 3 [ ] Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica 3. Il Ministero dell interno Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all articolo 113 della predetta legge n. 121 del In ogni atto del procedimento per l adozione dell ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell eventuale segnalante.

9 LEGISLAZIONE NAZIONALE 7/11 Art. 5 Piano d azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 1. Il Ministro delegato per le pari opportunita, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all articolo 19, comma 3, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un Piano d azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di seguito denominato Piano, che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo

10 LEGISLAZIONE NAZIONALE 8/11 Art. 5 Piano d azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 1. Il Piano persegue le seguenti finalità: a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne; b) promuovere l educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

11 Art. 5 [...] LEGISLAZIONE NAZIONALE 9/11 c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; d) garantire la formazione di tutte le professionalita che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking; e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati gia esistenti; g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking; h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche gia realizzate nelle reti locali e sul territorio.

12 LEGISLAZIONE NAZIONALE 10/11 Critiche: - Non ci sono fondi per i centri antiviolenza e per quelli di ascolto per uomini abusanti. - Assenza di idee per favorire il cambiamento culturale, a partire dalle scuole - Pone una discriminazione verso le donne che non fanno figli e non hanno legami con un uomo. Uccidere una donna single e non madre è meno grave? - La non revocabilità della denuncia: tra assunzione di responsabilità da parte della collettività (che darà processi in tempi ragionevoli), donna soggetta ad intimidazioni e svilimento dell'autodeterminazione della donna - B. Spinelli le carceri sono piene: alla maggior parte degli arresti seguiranno misure cautelari non detentive. La procedibilità d ufficio, se non accompagnata da un effettivo supporto alle donne, rischia di aggravarne la situazione

13 LEGISLAZIONE NAZIONALE 11/11 IL PARERE DEI PENALISTI: Contradditoria: da una parte il governo vuole "contenere il ricorso al carcere" e dall'altra rilancia "custodia cautelare, arresto obbligatorio, inasprimenti di pena per reati oggetto di campagne giornalistiche ma dei quali si ignorano i dati criminologici". Retrograda - L introduzione dell'anonimato, dell arresto obbligatorio per il reato di maltrattamenti in famiglia ribalta il principio costituzionale della presunzione di innocenza, per di più in una materia, quella dei rapporti familiari, che si presta anche ad accuse strumentali sulla base delle quali domani si andrà direttamente in carcere senza alcun filtro preliminare Povera: 3. All attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14 LEGISLAZIONE REGIONALE: PIEMONTE: -L.R 29/5/09, n.16: Istituzione centri antiviolenza e Case rifugio;- ALCUNI ESEMPI -L.R. 17/03/08: fondo solidarietà per donne vittime di maltrattamenti; - DGR 19/11/07, n77/7518: criteri per l accesso al fondo regionale di solidarietà donne vittime di violenza e maltrattamenti TOSCANA: -L.R 16/11/07, n.59: Norme contro la violenza di genere LAZIO: -LEGGE IN ELABORAZIONE PER NOVEMBRE L.R 14/05/09, n.16: Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne -L.R. 15/11/93: norme per l istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate CALABRIA: - L.R. 21/08/07, N.20: disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà; - Comune di Catanzaro: divieto di affissione di cartelloni sessisti e lesivi della dignità della donna

15 LEGISLAZIONE REGIONALE: LAZIO 1/2 La Regione Lazio, con la L.R. 64/1993, si pone la finalità di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari. Allo scopo, sono stati istituiti i Centri Antiviolenza e Case Rifugio: i centri offrono aiuti pratici ed immediati per sottrarre le donne vittima di violenza alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena. I centri offrono sia ospitalità che orientamenti legali, consulenza psicologica e assistenza sociale e assistono le donne in tutte le azioni che esse liberamente ritengono di intraprendere. La Regione Lazio contrasta i fenomeni di violenza, maltrattamento, stalking e tratta nei confronti delle donne anche attraverso campagne informative mirate, unità di strada per il primo contatto, gestione di un numero verde, assistenza legale e psicologica, inserimento lavorativo. La struttura della Regione Lazio che si occupa di donne vittime dei vari tipi di violenza è l'area Politiche Migratorie e Integrazione Sociale ( vittimediviolenza@regione.lazio.it ).

16 LEGISLAZIONE REGIONALE: LAZIO 2/2 14 SETTEMBRE- Il consigliere regionale Simone Lupi (Pd) a Labico, Associazione labicana Socialmente Donna, ha presentato la proposta di legge contro la violenza sulle donne. "Entro la giornata mondiale contro la violenza alle donne sarà approvata in Consiglio regionale la proposta di legge per una "rete contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, il rispetto e la libertà delle donne". - Intervento a tutto tondo sul tema della violenza alle donne e della loro dignità: "istituzionalizzare la rete come modello di azione nei territori, mettendo a sistema competenze risorse ed esperienze di tutti gli attori che sono coinvolti in questa problematica, dalle scuole agli operatori sanitari e di primo soccorso, passando per i servizi sociali, le associazioni ed i centri antiviolenza, a cui bisogna assicurare finanziamenti certi e strumenti efficaci, fino alle forze dell'ordine, che devono saper capire come intervenire davanti a questi casi prima dell'epilogo drammatico"

17 Efficacia della nuova normativa 1/2 Risultati di ricerche anglosassoni, tendono a dimostrare l importanza di un intervento immediato della giustizia penale nei casi di violenza domestica, purché accompagnato da un azione adeguata di sostegno alle vittime e da misure dirette a trattare il problema degli uomini violenti anche al di fuori del carcere. In particolare si sono rivelati efficaci: - la facoltà di arresto immediato da parte della polizia qualora gli episodi di violenza integrino gli estremi di reato - la possibilità di allontanare il partner violento attraverso ordini di allontanamento o di protezione - la possibilità di ottenere processi per direttissima e quindi l emissione immediata della sentenza Tutto questo era molto lontano da quanto offre il nostro ordinamento e dalla realtà della giustizia penale italiana, la nuova normativa sembra percorrere questa strada, ma solo ella pressione penale.

18 Efficacia della nuova normativa 2/2 E fondamentale essere consapevoli che anche quando gli strumenti giuridici sono insufficienti a risolvere situazioni di violenza e a garantire l incolumità e la sicurezza delle/dei cittadini è comunque necessario fare il possibile perché la legge venga applicata e l intervento sia improntato al massimo di professionalità e di supporto di chi è già stata/o vittima di un episodio di violenza. Ogni intervento deve essere orientato ad aumentare la sicurezza della donna e delle/i bambine/i, rispettando il diritto a vivere la propria vita e a prendere autonomamente le decisioni che ritiene più opportune. E importante considerare sempre l autore della violenza responsabile dei suoi comportamenti e dell interruzione della violenza MALTRATTATE IN FAMIGLIA, Casa delle donne per non subire violenza, Bologna 1999

19 LA CONVENZIONE DI ISTANBUL 1/3 La Convenzione in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, chiamata comunemente Convenzione di Istanbul, è stata ratificata dal Parlamento italiano il 19/06/2013. Approvata dal Comitato dei Ministri dei paesi aderenti al Consiglio d'europa il 7 aprile 2011 e aperta alla firma dall'11 aprile Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. Più precisamente, la finalità è quella di: - "prevenire e contrastare la violenza intrafamiliare e altre specifiche forme di violenza contro le donne, di - proteggere e fornire sostegno alle vittime di questa violenza - nonchè di perseguire gli autori".

20 LA CONVENZIONE DI ISTANBUL 2/3 - mira a promuovere l'eliminazione delle discriminazioni per raggiungere una maggiore uguaglianza tra donne e uomini. - riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. - necessità di azioni coordinate, sia a livello nazionale che internazionale, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti nella presa in carico delle vittime - necessità di finanziare adeguatamente le azioni previste per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno, nonchè per il sostegno alle vittime e lo sviluppo dei servizi a loro dedicati.

21 LA CONVENZIONE DI ISTANBUL 3/3 - protezione e il supporto ai bambini testimoni di violenza domestica - chiesta la penalizzazione dei matrimoni forzati, delle mutilazioni genitali femminili e dell'aborto e della sterilizzazione forzata. - si riconosce infine il ruolo fondamentale svolto dalla società civile e dall'associazionismo in questo settore. La Convenzione è stata firmata dall'italia (dall'allora ministro Elsa Fornero) nel settembre scorso a Strasburgo. L'Italia è il quinto Paese ad aver ratificato la Convenzione, che però, per entrare in vigore, ha bisogno della ratifica di dieci Paesi, di cui almeno otto membri del Consiglio d'europa.

22 Il metodo Scotland Per ridurre gli omicidi, la sofferenza delle famiglie, la spesa per lo Stato, il costo del lavoro, bisogna sviluppare un piano integrato che affronti il problema nella sua complessità. A Trinidad e in Spagna hanno creduto alla proposta di Scotland. Dal 1990, il governo di Trinidad e Tobago ha registrato una diminuzione dei casi di violenza domestica del 64%. Bisogna cooperare con i datori di lavoro, sensibilizzarli, educarli: per la donna vittima di violenza, mantenere il lavoro è fondamentale. I datori di lavoro sono però solo un anello della catena anti-violenza, immaginata dalla Scotland. Il sistema si fonda infatti su tre elementi integrati: - servizi funzionali, nel senso di interconnessione tra sistema giudiziario, polizia, servizi medico-sanitari e sociali, - protezione e assistenza legale per le vittime; - risultati economici, derivanti dalla diminuzione delle assenze dal lavoro causate da maltrattamenti; - valutazione dei costi umani attraverso la promozione di politiche sociali ad hoc. Puntare su questi tre aspetti, in Gran Bretagna, è significato ridurre i casi di violenza e, allo stesso tempo, aumentare il PIL perché le donne possono tornare a lavorare, sapendo di essere assistite e di potere avere giustizia

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