- CONVEGNO RAEE_05 LA GESTIONE DEI RAEE NEL SETTORE ILLUMINAZIONE -APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E SORGENTI LUMINOSE -
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- Mariano Massa
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1 MILANO MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005 CONVEGNO I produttori Pag. 1 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci - CONVEGNO _05 LA GESTIONE DEI NEL SETTORE ILLUMINAZIONE -APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E SORGENTI LUMINOSE - Questa presentazione è una sintesi dei contenuti dell ultima Bozza di Decreto Legislativo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2 La Direttiva ITER DI RECEPIMENTO A LIVELLO EUROPEO Convegno INTRODUZIONE LA DIRETTIVA EUROPEA I produttori Pag Febbraio 2003: entrata in vigore della Direttiva Apparecchi e Sorgenti Luminose rientrano nel campo di della Direttiva. Un ruolo preminente, in questo senso, è assegnato ai produttori, ai quali è dato l onere e la responsabilità del della gestione dei.
3 Finalità della Direttiva Prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; Convegno FINALITA E AMBITO DI APPLICAZIONE I produttori Pag. 3 Ridurre il volume dei rifiuti da smaltire; Assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga in modo ecologicamente corretto; Incoraggiare lo sviluppo di apparecchiature che riducano e facilitino la dismissione ed il recupero dei.
4 Iter di recepimento nell ordinamento giuridico nazionale Proposta di Decreto Legislativo: - versione finale 12 Gennaio 2005 Convegno raee ITER DECRETO LEGISLATIVO IN ITALIA I produttori Pag. 4 Iter di attuazione: Prossimo invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per prima approvazione preventiva. Secondo passo: invio alle Commissioni Ambiente e Attività Produttive del Parlamento ed alla Conferenza Stato Regioni per parere. Rinvio al Consiglio dei Ministri per approvazione finale. L'approvazione finale è prevista entro: Maggio Giugno L operatività della legge è prevista entro i sei mesi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale tramite i Decreti Attuativi
5 Chi è coinvolto dalla Direttiva La Direttiva identifica nel, chi genera il rifiuto e quindi attribuisce ad esso la responsabilità ed i costi per la gestione del rifiuto a fine VITA. Convegno IL PRODUTTORE Pag. 5 IL PRODUTTORE: E definito colui che, indipendentemente dalla tecnica di vendita sul territorio nazionale: Fabbrica e vende apparecchiature di recanti il proprio marchio; Rivende con il proprio marchio apparecchiature di prodotte da altri; Importa o immette per primo nel territorio nazionale apparecchi di e Sorgenti Luminose nell ambito di un attività professionale e ne opera la commercializzazione anche mediante vendita a distanza. IL DISTRIBUTORE: Il distributore ha l obbligo di assicurare al momento della fornitura di una nuova Apparecchiatura il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata.
6 Obblighi dei Produttori A PARTIRE DAL 13 AGOSTO 2005 Convegno il COSA DOVRA FARE IL PRODUTTORE Pag. 6 I PRODUTTORI SARANNO RESPONSABILI DEL FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI PRODOTTI A FINE VITA. TALE OBBLIGO DOVRA ESSERE ASSOLTO ATTRAVERSO L IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI: INDIVIDUALI O COLLETTIVI
7 Obblighi dei Produttori Convegno il OBBLIGHI DEL PRODUTTORE Pag. 7 DAL 13 AGOSTO 2005 I PRODUTTORI SARANNO SOGGETTI A: ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI; COMUNICAZIONE DEI DATI DI VENDITA; FINANZIAMENTO DEI COSTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO; FORNITURA DI GARANZIE; OBBLIGO DI MARCATURA DEL PRODOTTO; INFORMAZIONI AI CENTRI DI TRATTAMENTO.
8 La gestione Modalità e garanzie di della gestione dei Apparecchi di e Sorgenti Luminose Convegno il cosa dovra fare il MODALITA DI GARANZIA E FINANZIAMENTO Pag. 8 Articolo 10.4 del Decreto Legislativo Il della gestione di rifiuti derivanti da Apparecchi di e Sorgenti Luminose è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato e dall origine domestica o professionale. Le modalità saranno individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di concerto con il Ministro delle attività produttive e dell economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Fino al 13 Agosto 2011 data convenzionale per lo smaltimento dei rifiuti storici non sono ammessi sistemi individuali.
9 Elementi base del Decreto Ministeriale illuminazione Sistema Collettivo aperto a tutti i produttori ed importatori. Obiettivo: minimizzare i costi di raccolta, smaltimento e riciclaggio. Convegno Finalità ed ambito di il cosa dovra fare il DECRETO SPECIFICO PER IL SETTORE ILLUMINAZIONE Pag. 9 Nessuna distinzione tra rifiuto storico (immesso sul mercato prima del 13 Agosto 2005) e nuovo. Sistema generazionale il nuovo paga per il vecchio (non richiede accantonamenti preventivi e contribuisce fortemente a contenere gli aumenti dei prezzi). Nessuna distinzione tra i rifiuti provenienti dall ambito domestico e professionale. I Sistemi Individuali o Collettivi devono garantire e dimostrare una copertura nazionale della raccolta e smaltimento dei. Sarà applicato un sovrapprezzo visibile per il del sistema.
10 IN RISPOSTA A TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DIRETTIVA Convegno Finalità ed ambito di il I CONSORZI Pag. 10
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