Lela per. ind. Fabrizio - Sicurezza sul lavoro SICUREZZA MACCHINE. Lela Fabrizio 10 Aprile 2014 Presso RINA Services Vimercate (MB)

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1 Lela per. ind. Fabrizio - Sicurezza sul lavoro Lela Fabrizio 10 Aprile 2014 Presso RINA Services Vimercate (MB)

2 Cosa dovremmo conoscere: LA PRINCIPALE NORMATIVA DI SICUREZZA MACCHINE MARCATE CE R.E.S. DI CUI ALL ALLEGATO I DEL D.LGS 17/2010 MACCHINE NON MARCATE CE REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA DI CUI ALL ALLEGATO V E DISPOSIZIONI ALLEGATO VI DEL D.LGS 81/2008 NORMATIVA TECNICA MODALITA DI FUNZIONAMENTO, TECNOLOGIA E PROBLEMMATICHE CORRELATE ALLA TIPOLOGIA DI MACCHINE ED IMPIANTI IMPIEGATI TECNICHE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI MISURE DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONOSCENZA DEI RISCHI RESIDUI DI TALI MACCHINE

3 LA NORMATIVA IL D.LGS 81/08 S.M.I. E LE ATTREZZATURE DI LAVORO 3

4 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Articolo 69 Definizioni a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un attività o all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; 4

5 CODICE CIVILE Quando parliamo di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è bene ricordare che, ancor prima del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., è anzitutto il Codice Civile a prevedere il cosiddetto obbligo di sicurezza a carico di tutti i titolari d impresa nei confronti dei propri lavoratori. Infatti, l art del Codice Civile recita: (Tutela delle condizioni di lavoro) L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 5

6 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Articolo 15 Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: [omissis] z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 6

7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:. [omissis] z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; [omissis]

8 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Articolo 70 Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V. 8

9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ALLEGATO V REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. PARTE I - REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO 2.1. I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell attrezzatura. I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata. 9

10 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Articolo 71 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell ALLEGATO VI. 10

11 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ALLEGATO VI DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. 3 Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o movimentare carichi 3.1 Disposizioni di carattere generale Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante... 11

12 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Articolo 71 Obblighi del datore di lavoro 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all articolo 18, comma1, lettera z); 12

13 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Articolo 71 Obblighi del datore di lavoro 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore 13

14 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Articolo 71 Obblighi del datore di lavoro 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata; 14

15 ALLEGATO V D.LGS 81/2008 ALLEGATO I D.LGS 17/

16 SISTEMI DI COMANDO ALLEGATO V D.lgs 81/2008 e s.m.i I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell attrezzatura. I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata. I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, quali ad es. gli arresti d emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ecc, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale. [OMISSIS] 2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine. Lo stesso vale: per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine;..[omissis].. ALLEGATO I D.Lgs 17/ Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose. In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che:..[omissis]. - la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,..[omissis]. - non deve essere impedito l'arresto della macchina, se l'ordine di arresto è già stato dato, -..[OMISSIS]. -l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve essere impedito, Dispositivi di comando I dispositivi di comando devono essere: - chiaramente visibili e individuabili utilizzando, se del caso, pittogrammi, - disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida, - progettati in modo tale che il movimento del dispositivo del comando sia coerente con l'azione del comando, - situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni dispositivi di comando,..[omissis}

17 ARRESTO DI EMERGENZA ALLEGATO V D.lgs 81/2008 e s.m.i La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine. Lo stesso vale: per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine;..[omissis] 2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza. Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA. ALLEGATO I D.Lgs 17/ Arresto di emergenza La macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di ARRESTO DI EMERGENZA, che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi nell'imminenza o che si stiano producendo.[omissis].il dispositivo deve: - comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili, - provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari, - quando necessario avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia. Quando si smette di azionare il dispositivo di arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest'ultimo generi un ordine di arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione. La funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile e operativa a prescindere dalla modalità di funzionamento [OMISSIS]

18 RIPARI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ALLEGATO V D.lgs 81/2008 e s.m.i. 6. Rischi dovuti agli elementi mobili 6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione. Le protezioni ed i sistemi protettivi: devono essere di costruzione robusta, non devono provocare rischi supplementari, non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci, devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa, non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo. ALLEGATO I D.Lgs 17/ Requisiti generali I ripari e i dispositivi di protezione: - devono essere di costruzione robusta, - devono essere fissati solidamente; - non devono provocare pericoli supplementari, - non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci, - devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa, -non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, e devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione. Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina.

19 RIPARI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ALLEGATO V D.lgs 81/2008 e s.m.i Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che: a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l arresto dell attrezzatura di lavoro all atto della rimozione o dell apertura del riparo; b) non consenta l avviamento dell attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.3, quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto dell attrezzatura di lavoro, oltre ad avere l organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l arresto nel più breve tempo possibile. ALLEGATO I D.Lgs 17/ Requisiti particolari per i ripari Ripari fissi Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o smontaggio. I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi. Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio Ripari mobili interbloccati I ripari mobili interbloccati devono: - per quanto possibile restare uniti alla macchina quando siano aperti, - essere progettati e costruiti in modo che la loro regolazione richieda un intervento volontario. I ripari mobili interbloccati devono essere associati ad un dispositivo di interblocco che: - impedisca l'avviamento di funzioni pericolose della macchina fin quando i ripari non siano chiusi, e dia un comando di arresto non appena essi non sono più chiusi.

20 RIPARI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ALLEGATO V D.lgs 81/2008 e s.m.i Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo. ALLEGATO I D.Lgs 17/2010 Se un operatore può raggiungere la zona pericolosa prima che sia cessato il rischio dovuto alle funzioni pericolose della macchina, i ripari mobili devono essere associati ad un dispositivo di bloccaggio del riparo, oltre che ad un dispositivo di interblocco che: - impedisca l'avviamento delle funzioni pericolose della macchina fin quando il riparo non è chiuso e bloccato, e tenga il riparo chiuso e bloccato fin quando non è cessato il rischio di lesioni dovuto alle funzioni pericolose della macchina. I ripari mobili interbloccati devono essere progettati in modo che la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto delle funzioni pericolose della macchina. [OMISSIS] Requisiti particolari per i dispositivi di protezione I dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema di comando in modo tale che: - la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l'operatore può raggiungerli, - le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili. La loro regolazione deve richiedere un intervento volontario.

21 PRINCIPALI NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 21

22 Tipologia di norme Le norme di sicurezza nel campo del macchinario hanno la struttura seguente: a) Le norme di tipo A (norme di base) definiscono i concetti basilari, i principi di progettazione e gli aspetti generali che riguardano il macchinario. b) Le norme di tipo B (norme di sicurezza generiche) trattano uno o più aspetti della sicurezza o uno o più tipi di mezzi di protezione da utilizzare per un'ampia gamma dimacchinari c) Le norme di tipo C (norme sulla sicurezza delle macchine) trattano i requisiti di sicurezza dettagliati per una particolare macchina o per un gruppo di macchine.

23 Principale norma tecnica di riferimento TIPO A UNI EN ISO 12100: Valutazione del rischio e riduzione del rischio Principali norme tecniche di riferimento TIPO B UNI EN ISO : Parti del sistema di comando legate alla sicurezza UNI EN ISO 14119:2013 Sicurezza del Macchinario Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e scelta UNI EN ISO 13857: Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e gli arti inferiori CEI EN : Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine UNI EN ISO 13850: Sicurezza del macchinario Arresto di emergenza Principi di progettazione

24 Principali norme tecniche di riferimento TIPO B UNI EN 953:2009 Ripari Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili UNI EN ISO 4413: Oleoidraulica - Requisiti di sicurezza per i sistemi e loro componenti. UNI EN ISO 4414:2012 Pneumatica regole generali e di Sicurezza per i sistemi e loro componenti. Esempio di norma tecnica di riferimento TIPO C UNI EN 13898:2007 Macchine utensili Segatrici per il taglio a freddo dei metalli.

25 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE MACCHINE 25

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32 S I C U R E Z Z A M A C C H I N E 32

33 S I C U R E Z Z A M A C C H I N E 33

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36 Gravità (grado di danno possibile) (D): La gravità può essere stimata tenendo conto di: a) natura di ciò che deve essere protetto b) b) gravità delle lesioni o danni alla salute c) entità del danno (per ogni macchina) Probabilità che si verifichi un danno P = (pe*ep*fe): La probabilità che si verifichi un danno può essere stimata tenendo conto: della frequenza e durata dell esposizione; possibilità di evitare o limitare un danno Valutazione dei rischi (R): rischio correlato al pericolo considerato valutato come combinazione di probabilità e gravità. Pertanto i valori attesi di R = P*D RISCHIO ACCETTABILE valori da 8 RISCHIO CONTROLLABILE valori da 16 RISCHIO NON ACCETTABILE valori da 81 36

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38 ESEMPIO DI VALUTAZIONE 38

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43 DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PRESENTE, MANUTENZIONE, MODIFICHE DI MACCHINE 43

44 Documentazione che deve essere disponibile a seguito di un intervento di modifica non sostanziale su di una macchina non marcata CE Analisi dei rischi con la descrizione delle soluzioni adottate Disegni complessivi e di dettaglio Schemi dei circuiti di comando (sono essenziali per una corretta e sicura attività di manutenzione e gestione) Eventuali note di calcolo Eventuali risultati di prove condotte (limitatamente alle parti sostituite) Integrazioni alle istruzioni per l uso (scheda macchina con almeno usi previsti, usi impropri e condizioni d uso, comandi, pericoli e rischi residui, protezioni applicate e loro verifica giornaliera di efficienza, DPI, istruzioni per la manutenzione) Dichiarazioni di conformità per le parti aggiunte o modificate (L adeguamento di una emergenza prevede l istallazione di idoneo circuito d emergenza in conformità alla EN e EN ) 44

45 Documentazione che deve essere disponibile a seguito di acquisto di una macchina marcata CE Dichiarazione di conformità Istruzioni d uso e manutenzione rispondenti a quanto richiesto dal R.E.S Contenuto delle istruzioni del D.lgs 17/2010 Targhetta apposta sulla macchina con marchio CE Se modifico sostanzialmente una macchina marcata CE devo ri-certificare il macchinario Documentazione che deve essere disponibile a seguito di acquisto di una macchina NON marcata CE Dichiarazione di conformità della macchina ai requisiti generali di sicurezza di cui all allegato V del D.lgs 81/08 e s.m.i. (art.71 del decreto medesimo) Istruzioni d uso e manutenzione e/o almeno adeguati schemi di comando (elettrici; oleodinamici; idraulici; pneumatici; ecc.) 45

46 GRAZIE E BUONA GIORNATA 46

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