LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

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1 Anno europeo delle persone con disabilità LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE a cura del Centro di Documentazione sulle Barriere Architettoniche

2 Giunta Regionale PIANO DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 32 della L. 41/86 e art. 24 della L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni un sussidio operativo per i Comuni a cura del Centro di Documentazione sulle Barriere Architettoniche

3 Regione Veneto Giunta Regionale Questa pubblicazione è stata realizzata per iniziativa dell'assessorato alle Politiche Sociali Segreteria all'ambiente e ai Lavori Pubblici Direzione Lavori Pubblici Coordinamento: mariano carraro, andrea cisco Collaborazione scientifica per la stesura dei testi e degli elaborati grafici di simona campedel, aldo capodaglio, stefano maurizio, marina simeoni, alberto zamai gennaio

4 Premessa Il problema sociale costituito dalla presenza di barriere architettoniche nei luoghi urbani ed in particolare negli edifici e spazi pubblici, è certamente ben presente a tutte le amministrazioni pubbliche e più in generale può dirsi ormai assimilato dalla pubblica opinione. La stessa legislazione di settore presenta caratteri di esaustività, anche con riferimento alla messa a disposizione di strumenti operativi a carattere programmatorio e pianificatorio. Il Piano per l Eliminazione delle Barriere Architettoniche - P.E.B.A. - previsto dall art. 32 della L. 41/86 e dall art. 24, comma 9, della L. 104/92, può forse essere definito il più significativo di tali strumenti, e la sua elaborazione rientra fra le competenze di tutte le pubbliche amministrazioni ed, in particolare, fra quelle degli enti locali. Bisogna tuttavia ricordare, a tale riguardo, l articolazione delle soglie dimensionali che caratterizzano i Comuni della nostra regione: molti infatti sono quelli di piccole dimensioni per i quali, riteniamo, maggiori sono le difficoltà di elaborazione di uno strumento, relativamente complesso, come può essere definito il P.E.B.A.. E proprio pensando a tali realtà locali che, nell ambito del lavoro svolto dal Centro di Documentazione delle Barriere Architettoniche, di cui alla L.R. 41/93, abbiamo ritenuto di proporre una traccia di lavoro per la redazione del P.E.B.A.. Questo è appunto il significato del presente documento che riteniamo di proporre alle amministrazioni dei Comuni di soglia inferiore ai abitanti per la redazione dello strumento in questione, finalizzato, in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente, alla programmazione dei lavori per l eliminazione delle barriere architettoniche entro il proprio territorio. Non intendiamo sicuramente imporre un modello vincolante; il significato dell iniziativa va piuttosto interpretato quale proposizione di un sussidio operativo utile a fornire un metodo di lavoro per la redazione di un documento al quale, abbiamo la certezza, tutti attribuiscono il significato e l importanza che merita. L' Assessore regionale alle Politiche Sociali Antonio De Poli 5

5 Indice INTRODUZIONE: il perché di questa pubblicazione pag. 9 LA NORMATIVA VIGENTE pag. 13 METODOLOGIA CONSIGLIATA PER LA REDAZIONE del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)...pag. 18 RILIEVO E COMPILAZIONE DELLE SCHEDE pag. 20 CONCLUSIONI pag. 24 PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE esperienze e suggerimenti per le Pubbliche Amministrazioni pag. 25 ALLEGATI: SCHEDA A - ANALISI E RESTITUZIONE SITUAZIONE EDILIZIA..pag. 27 SCHEDA A1 - RILIEVO EDIFICIO pag. 29 SCHEDA B - ANALISI E RESTITUZIONE SITUAZIONE URBANA..pag. 34 SCHEDA B1 - RILIEVO URBANO pag. 36 SCHEDE RILIEVO EDIFICI - GUIDA pag. 41 SCHEDE RILIEVO URBANO - GUIDA pag

6 Introduzione: il perché di questa pubblicazione Tra gli indicatori più sensibili nella valutazione della qualità della vita dei cittadini va contemplata la mobilità nei contesti urbani: l'arredo urbano, da considerarsi imprenscindibile dall'eliminazione delle barriere architettoniche, la ristrutturazione di edifici pubblici e la sistemazione di spazi pubblici influenzano cioé inevitabilmente la percezione del livello di fruibilità in condizioni di autonomia e sicurezza della città, delle sue strutture edilizie e percorsi esterni. Ogni anno gli Enti Pubblici finanziano opere di realizzazione e/o manutenzione stradali, lavori di sistemazione dell'arredo urbano, ristrutturazioni di edifici pubblici (scuole, strutture sanitarie, centri polivalenti, teatri ), con adeguamento delle strutture alle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, e così via; di fatto non sempre tali interventi vengono eseguiti prevedendo l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti. D'altro canto anche gli interventi ad hoc vengono nella maggioranza dei casi decisi puntualmente, senza una programmazione strategica, in grado di dare risposta alle esigenze prioritarie. Lo strumento finalizzato ad ovviare a tali problematiche è il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA): esso prevede l'analisi della situazione dell'accessibilità a livello edilizio ed urbano, con il rilievo delle barriere presenti negli edifici e percorsi urbani, l'individuazione delle possibili soluzioni con stima di massima dei costi, configurando in tal modo la fase preliminare della progettazione di lavori pubblici ai sensi della normativa vigente in materia, nonché la definizione di esigenze prioritarie, consentendo quindi una programmazione degli interventi collegata il più possibile con quelli previsti in altri ambiti di competenza. A livello attuale probabilmente la maggior parte degli Enti Pubblici non è provvisto di un PEBA aggiornato e/o operativo, quindi utilizzabile; in molti casi il Piano è presente quale mero rispetto della normativa. Le cause di tale situazione sono molteplici e legate tra loro, rientrando in una generale carenza di natura culturale e tecnica; di seguito vengono citate sinteticamente le più significative: - insufficiente conoscenza della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e progettazione accessibile da parte di amministratori pubblici e tecnici; - scarsa attenzione nei confronti del tema della mobilità in generale, e quindi dell'arredo urbano e adeguamento alle condizioni di fruibilità per tutti; - carenza della normativa di riferimento per lo strumento PEBA, e suo inadeguato livello di specificazione; - difficoltà nell'interpretazione della complessa normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e di criteri di accessibilità; - carenza nella letteratura di esempi significativi di PEBA operativi. 8 9

7 Piano di eliminazione barriere architettoniche Introduzione: il perché di questa pubblicazione Date queste problematiche, risulta comprensibile la reale difficoltà da parte degli uffici tecnici degli enti pubblici sia nel redigere internamente il PEBA, sia nell'affidarne l'incarico a professionista esterno, anche per la complessità che si riscontra nella definizione degli obiettivi che lo strumento si deve porre. Non ultimo si ribadisce che generalmente a tutti i livelli, statale, regionale e locale, si assiste ad un limitato stanziamento di finanziamenti destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla progettazione accessibile. Il 2003 è stato dichiarato l'anno europeo delle persone disabili e la Regione Veneto ha programmato una serie di iniziative, tra cui la pubblicazione della presente linea guida per la redazione del PEBA. La legge che introduce l'obbligo di adozione di piani per l eliminazione delle barriere architettoniche da parte degli Enti Pubblici risale al 1986 (legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 32); la Regione Veneto con legge 10 aprile 1998, n. 13 ha modificato l articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1993 n. 41 nel seguente modo: fino alla completa attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 32, comma 21 della legge 28/02/1986 n. 41, i Comuni riservano alla realizzazione di interventi per l eliminazione delle barriere architettoniche almeno il 10% dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie di cui all art. 3 della legge 28/01/77 n. 10 e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell art. 37 della legge 28/02/1985, n. 47 e della legge regionale 27/06/1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata previsione in bilancio di detta riserva, renderebbe illegittimo il bilancio stesso. La Regione Veneto con il presente lavoro intende fornire un contributo operativo alla realizzazione dei PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE da parte delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare dei Comuni di più limitate dimensioni. Sono infatti proprio i Comuni "minori" ad esplicitare maggiori difficoltà sia nel redigere internamente il Piano, tramite l'ufficio Tecnico (spesso costituito da un solo tecnico), sia nell'affidare l'incarico ad un tecnico esterno, per la scarsità delle risorse economiche disponibili e quindi nel reperirne per inserire nel bilancio la cifra necessaria per detto incarico. Considerazioni di natura diversa vanno fatte per i Comuni di maggiori dimensioni e le realtà urbane, dove la quantità di edifici e percorsi-spazi pubblici è di gran lunga più consistente; di conseguenza la mole di dati quasi invoca l utilizzo di strumenti di analisi e gestione dei dati ben diversi da quanto proposto dalla presente pubblicazione, ad esempio di carattere informatico, tipo Sistema Informativo Territoriale (SIT). La volontà da parte della Regione Veneto, con questo lavoro, è quella di proporsi in un ruolo propositivo e di cooperazione a tutte le amministrazioni locali che intendono adempiere alla normativa e migliorare comunque le condizioni della mobilità delle persone anche con ridotte capacità motorie e sensoriali nell'ambito delle strutture e territorio di propria competenza.. Il Piano Di Eliminazione delle Barriere Architettoniche previsto dalla L. 41/86 art. 32, comma 21 e L. 104/92 art. 24, comma 9, è praticamente uno strumento in grado di consentire alle varie amministrazioni un controllo spazio-temporale degli interventi mirati al superamento o all eliminazione delle barriere architettoniche, consentendo quindi la programmazione sia economica che organizzativa dell intera operazione (si pensi, ad esempio, alla possibilità di compiere tali interventi in concomitanza con altri già programmati, come ad esempio il rifacimento della rete fognaria sul patrimonio urbano, o l adeguamento dell impiantistica per gli edifici). I Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche non coinvolgono solamente le Amministrazioni Comunali, ma coinvolgono tutti quei soggetti che hanno funzioni e quindi strutture pubbliche o aperte al pubblico. Esisterà così un PEBA comunale, uno provinciale, uno regionale: un PEBA quindi per ogni competenza specifica. Ognuno di questi enti si è adoperato, in diversa misura, nella redazione dei suddetti piani, ma con modalità disomogenee. Ecco allora spiegato il perché di questa pubblicazione: questo lavoro vuole essere infatti un manuale pratico per la redazione dei PEBA, pensato per i comuni di limitate dimensioni che trovano difficoltà, come descritto in precedenza, nell applicazione della normativa sulle barriere architettoniche. È stato pensato, nella sua struttura, come una serie di schede di facile compilazione, che non richiedono una preparazione specifica da parte del tecnico preposto. Dopo una sintesi della legislazione vigente e in modo particolare delle seguenti leggi: L. 41/86 art. 32, comma 21; L. 104/92 art. 24, comma 9; D.P.R. 503/96; D.M. 236/89; L.R. 41/93; si è passati all elaborazione di una check-list (lista di controllo) pensata e strutturata per agevolare la sua compilazione in modo, ci si augura, intuitivo. La corretta applicazione della metodologia proposta e la debita compilazione delle schede di seguito presentate, dovrebbero consentire di ottenere i seguenti risultati: Adempimento alla normativa nazionale (L. 41/86 e L. 104/92); Adempimento alla normativa regionale (L.R. 41/93); Quadro generale della situazione relativa alle barriere architettoniche nell'ambito territoriale di competenza; Individuazione della stima di massima per l eliminazione delle barriere 10 11

8 Piano di eliminazione barriere architettoniche architettoniche; Possibilità di programmare e di dilazionare nel tempo (per successivi stralci) gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche; Base per richiesta di contributi per effettuare gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche. Si ritiene opportuno chiarire che nell'affrontare le problematiche dell'accessibilità e la redazione del Piano va salvaguardato in primis il principio secondo cui ogni cittadino deve poter accedere alle strutture pubbliche in condizioni di autonomia e sicurezza, ma in generale si invita a richiamare il "buon senso" nell'applicazione delle specifiche tecniche indicate dalla legislazione. Per quanto attiene alla situazione urbana, una parola va spesa per quei comuni la cui posizione geografica ed orografica rende estremamente difficoltoso un adeguamento ai criteri di accessibilità. Si pensi ad esempio al caso dei comuni montani, nei quali è impensabile realizzare percorsi con pendenza ottimale del 5%; va considerato il fatto che se l edificio pubblico o ad uso pubblico soddisfa il requisito di accessibilità, ed esistono parcheggi riservati e percorsi di collegamento privi di barriere tra questi e l ingresso all edificio, allora si potrà considerare soddisfatto il requisito dettato dalla normativa. Altra considerazione per il patrimonio edilizio. Molti degli edifici rappresentativi e sedi istituzionali sono vincolati ai sensi della normativa in materia di tutela dei beni architettonici ed ambientali: intervenire in essi potrebbe comportare, in situazioni estreme, anche lo stravolgimento della struttura originaria, oppure, per integrare l intervento rispettando l esistente con utilizzo di materiali pregiati, i costi potrebbero essere elevatissimi. In questo caso la soluzione potrebbe essere di individuare una struttura accessibile o facilmente adeguabile dove eventualmente spostare le attività. Prima di procedere con l'analisi della normativa e con la speranza che questo lavoro risulti utile ai tecnici preposti, si ricorda che è sempre possibile ricevere informazioni presso: REGIONE VENETO Direzione Lavori Pubblici Centro Regionale di Documentazione sulle Barriere Architettoniche e l'ergonomia Segreteria istituito ai sensi dell'art.15 della legge regionale 30 agosto 1993, n.41 con sede presso la Direzione Lavori Pubblici Calle Priuli - Cannaregio, 99 (II piano) Venezia Tel. 041/ doc.barr.arch@regione.veneto.it llpp@regione.veneto.it La normativa vigente Premessa Una domanda, pur ovvia, sorge spontanea: perché esistono le barriere architettoniche? L ambiente antropizzato in cui si svolgono gran parte delle attività di ogni individuo risulta pensato e realizzato per un soggetto normodotato, dotato cioè di normali capacità fisiche e caratteristiche dimensionali, soggetto che fa riferimento ad un modello antropometrico piuttosto rigido, espresso sinteticamente dal Modulor di Le Corbusier, ancor oggi principale riferimento nei manuali di progettazione utilizzati da ingegneri e architetti. E evidente come tale modello non sia rappresentativo di un ampio spaccato della società, probabilmente oggi ancora più ridotto, date anche le aumentate prospettive di vita. Di criteri di progettazione accessibile si parla per la prima volta nella legge n. 118 del 1971, nella quale si distingue in realtà la progettazione per persone normali dalla progettazione per disabili ; questa netta distinzione è oggi superata, in seguito ad una lenta e soprattutto travagliata evoluzione dei testi legislativi, dimostrata dalla ancora attuale confusione che contraddistingue la normativa in detta materia (basti ricordare che sono oltre quaranta i provvedimenti legislativi emanati fino ad oggi). Oggi qualunque edificio di nuova realizzazione, qualunque intervento edilizio su edifici esistenti, pubblici e privati, nonché qualsiasi intervento sullo spazio urbano è soggetto all applicazione di precise norme in materia di progettazione accessibile. Anche l accanimento nel rispetto di precise caratteristiche dimensionali (D.P.R. 384/78) oggi lascia spazio ad una normativa più prestazionale, con la quale, definito l obiettivo della fruibilità di uno spazio, può essere ottenuto attraverso molteplici soluzioni tecnico-progettuali e distributive. I principali riferimenti normativi sono in sintesi riconducibili ai seguenti testi: la Legge n.13 del 1989 e relativo D.M. n. 236 dello stesso anno, che si applicano agli edifici privati e privati aperti al pubblico; la Legge n. 104 del 1992, conosciuta come legge quadro, in quanto ordina organicamente gli strumenti legislativi in materia, introducendo inoltre sanzioni in caso di inadempienza e carenze relative all accessibilità degli edifici di uso pubblico; il D.P.R. n. 503 del 1996, con il quale viene abrogato il famigerato D.P.R. n. 384 del 1978 e che disciplina edifici, spazi e servizi pubblici esistenti e di nuova costruzione: importante ricordare che dal punto di vista operativo quest ultimo si ricollega al D.M. n. 236/89, attribuendo finalmente carattere unitario a due ambiti, pubblico e privato, in precedenza scollegati e spesso conflittuali. L evoluzione della normativa pare confermare l affermazione di un mutato atteggiamento nei confronti della disabilità in generale

9 Piano di eliminazione barriere architettoniche La normativa vigente Il testo completo delle normative tecniche (D.M. 236/89, L.R. 41/93 e D.P.R. 503/96) è riportato negli allegati al presente lavoro. Vengono di seguito riportati gli articoli delle normative nazionali e regionali inerenti i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e i criteri di progettazione accessibile. Normativa nazionale sui Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e sulla progettazione accessibile Legge 30 marzo 1971, n. 118 e D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 norme che riguardano l eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture pubbliche di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione. E stata abrogata nel 1996 dal D.P.R. 24 luglio 1996, n Legge 28 febbraio 1986, n. 41 art. 32, comma 21: Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384 (OGGI ABROGATO DAL D.P.R. 503/96), dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Comma 22: Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione. Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236 norme che riguardano l accessibilità, la visitabilità e l adattabilità di edifici privati o aperti al pubblico in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni; agevolazioni e contributi per l adeguamento di abitazioni fruite da persone disabili. Diventa la normativa tecnica di riferimento anche per gli edifici pubblici essendo esplicitamente richiamata all interno del D.P.R. n. 503/96; Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 24 questa norma ribadisce l obbligo di redigere il piano da parte dei comuni, integrandolo con lo studio degli spazi urbani, con la realizzazione di percorsi pedonali e la rimozione della segnaletica che reca ostacolo alla circolazione; sancisce le pene per i professionisti ed i tecnici comunali che non rispettano le vigenti normative. art. 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. 1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi. 3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo. 4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell immobile o all intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l obbligo della dichiarazione del progettista, l accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto. 6. La richiesta di modifica di destinazione d uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell immobile. 7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l utilizzazione dell opera da parte delle persone 14 15

10 Piano di eliminazione barriere architettoniche La normativa vigente handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l agibilità o l abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. 8. Il Comitato per l Edilizia Residenziale (CER), di cui all articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 9. I piani di cui all articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate. 10. Nell ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa Depositi e Prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all articolo 27 della citata legge n.118 del 1971, all articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia. per i portatori di handicap negli edifici pubblici entro il termine di un anno dall entrata in vigore della legge n.41/86 (Pretura di Firenze 13 dicembre Foro it. 1991, II, 310); con un altra si afferma che Gli interessati della categoria dei portatori di handicap nel suo complesso all eliminazione delle barriere architettoniche possono essere soddisfatti solo tramite l adozione di piani organici degli interventi da effettuare e non per mezzo di interventi contingenti e disorganici (Pretura di Firenze 23 ottobre Riv. Pen. 1990, 268: LS 30 marzo 1971 n. 118 e LS 28 febbraio 1986 n. 41). Normativa Regionale sui Piani di Eliminazione delle barriere architettoniche Come anticipato nella premessa, la legge 28/02/1986 n.41 all art. n.32 obbliga gli Enti Locali a dotarsi di piani per l eliminazione delle barriere architettoniche. La Regione Veneto nel 1993 si è dotata della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 41 (B.U.R. 73/1993), Norme per l eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione, riportata integralmente tra gli Allegati. Importante ricordare inoltre la modifica apportata nel 1998 con Legge 10/04/1998, n.13, all art.7 della medesima Legge Regionale n.41/93: fino a completa attuazione dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche i Comuni riservano alla realizzazione di interventi per l eliminazione delle barriere architettoniche almeno il 10% dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie di cui all articolo 3 della L. 10/77 n.10 e delle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia ivi comprese le somme introitate ai sensi dell art. n.37 della L. 28/02/1985, n.47 e della legge regionale 27/06/1985 n.61 e successive modifiche ed integrazioni. D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 Questa norma definisce gli aspetti tecnici per quanto riguarda l abbattimento delle barriere architettoniche e la progettazione accessibile negli spazi urbani e negli edifici pubblici; di fatto costituisce la nuova normativa di riferimento ed ha il merito di uniformare, dal punto di vista tecnico, le precedenti e spesso discordanti leggi. La giurisprudenza ha fornito inoltre importanti contributi interpretativi: in particolare la Pretura di Firenze nel 1989 ha emesso due sentenze penali: con una è stata riconosciuta l omissione o rifiuto di atti d ufficio (art. 328 del Codice Penale e LS 28 febbraio 1986 n. 41 art. 32) per il Sindaco che non ha varato ed approvato il Piano di abbattimento delle Barriere Architettoniche 16 17

11 Metodologia consigliata per la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche Metodologia consigliata per la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche Come anticipato nell introduzione, la metodologia di seguito proposta risulta adeguata alla redazione di Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche relativi ad amministrazioni comunali di limitate dimensioni, configurandosi pertanto quale esemplificazione di una delle possibili metodologie riscontrabili nel pur limitato panorama delle esperienze in corso di elaborazione o attuazione. Lo schema operativo riportato di seguito indica una serie di fasi successive che, dalla raccolta e predisposizione del materiale (fase preliminare), si conclude con la compilazione completa delle schede A-A1 e B-B1, costituenti in sé il PEBA redatto. Si precisa fin d ora che le schede A-A1 attengono la situazione edilizia, le schede B-B1 la situazione urbana; le varie fasi sono inoltre esplicate più dettagliatamente nei paragrafi successivi. Fase Preliminare per la stesura del Piano Prima di iniziare la compilazione delle schede, è opportuno fotocopiare o stampare un discreto numero di copie delle stesse in modo da non compromettere l originale; a tale riguardo si ricorda che negli allegati è disponibile copia delle schede in formato cartaceo ed elettronico. 1.1 RACCOLTA DEL MATERIALE: bisognerà come primo passo redigere, se già non esiste, un elenco contenente le seguenti informazioni: a) Elenco degli edifici pubblici da riportare (scheda A - analisi e restituzione situazione edilizia, I e II colonna) con relative caratteristiche, quali funzione principale, destinazione d uso, titolo di godimento (proprietà, locazione etc.). b) Elenco dei percorsi pedonali (scheda B analisi e restituzione situazione urbana) ed individuandone la competenza da riportare in note. c) Planimetria con toponomastica (scala 1:500 1:2000) d) Planimetrie aggiornate degli edifici pubblici (scala 1:100 1:50) In questa fase è opportuno inoltre reperire informazioni (da riportare nelle colonne specifiche delle schede A e B) relative ad eventuali vincoli di tutela dell edificio, interventi in atto (enti erogatori servizi, progetti, ecc.), la conformità ai requisiti indicati dalla normativa vigente in materia di accessibilità e l afflusso di persone (frequenza); allo stesso modo per i percorsi urbani sono necessarie informazioni attinenti la presenza di emergenze e segnalazioni sociali (esigenze) provenienti da assistente sociale, A.S.L., associazioni, ecc., interventi in atto o previsti, la concentrazione di servizi, l individuazione dei flussi pedonali o del traffico, e anche qui la conformità ai requisiti dettati dalla normativa in materia di accessibilità. STESURA DELL ELABORATO GRAFICO DI BASE: raccolti tutti i dati e trasposti nelle schede A e B, si procede all elaborazione della planimetria con toponomastica (punto c) nel modo seguente: - Individuare sulla planimetria gli edifici pubblici di propria competenza (punto a); - Evidenziare i tratti di percorso pedonale urbano di propria competenza e che saranno oggetto di rilievo (punto b); - Localizzare le eventuali emergenze e segnalazioni sociali; - Individuare sulla planimetria i luoghi di aggregazione (fermata mezzi pubblici, luoghi di spettacolo, chioschi, parcheggi, mercati, ecc.); - Localizzare altri edifici privati aperti al pubblico (uffici, banche, commercio, culto, ecc.). SCELTA DEI PERCORSI E DEGLI EDIFICI: stilato l elenco e compilati i campi delle schede relative alle informazioni base, come da istruzioni allegate alle schede stesse, si dovrà decidere se intervenire su tutto il patrimonio di propria competenza o su parte di questo, nel qual caso si compilerà, nella SCHEDA A e nella SCHEDA B, la colonna SCELTA. VOCI DI CAPITOLATO: prima di rilevare puntualmente le barriere architettoniche (fase di rilievo) sarebbe opportuno stilare una lista di voci di capitolato relative alle lavorazioni necessarie alla loro eliminazione, in quanto una volta verificata l esistenza di una barriera architettonica bisognerà stabilire la stima di massima prevista per la sua eliminazione; per questo può risultare utile una preventiva analisi della descrizione delle barriere contenuta nelle schede A1 e B1. Si tratta di un momento piuttosto delicato in quanto ogni Comune possiede un proprio capitolato, le cui voci hanno prezzi anche molto diversi da comune a comune; inoltre anche i materiali utilizzati variano a secondo dei luoghi e delle tradizioni costruttive. Intenzionalmente allora, si è deciso di 18 19

12 Piano di eliminazione barriere architettoniche Metodologia consigliata per la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche lasciare vuoto questo campo, in modo tale da avere un risultato finale il più prossimo possibile alla realtà locale. SCELTA DELLE PRIORITA : nel caso in cui si decidesse di realizzare il piano in fasi successive (stralci), bisognerà riportare, nella SCHEDA A e nella SCHEDA B, il numero dello stralcio di appartenenza nella colonna STRALCIO. PREPARAZIONE ARCHIVIO: predisposizione di contenitori atti all archiviazione e consultazione delle schede. Di seguito viene riportata nello schema operativo la sequenza descritta di operazioni necessarie a completare la fase preliminare: Rilievo e compilazione delle schede Concluse le operazioni descritte nella fase preliminare si può iniziare il rilievo. Si tenga comunque sempre presente che le schede dovranno essere utilizzate nel seguente modo: Scheda A e A1 relativamente al patrimonio Edilizio; Scheda B e B1 relativamente al patrimonio Urbano. SCHEDA A e SCHEDA B: sono schede di lavoro sulle quali saranno inseriti i vari dati richiesti. Queste schede sono pensate come bozze sulle quali è possibile compiere revisioni, elaborazioni ed annotazioni. SCHEDA A1 (tre fogli) e SCHEDA B1 (due fogli): sono le schede con le quali si effettua il rilievo in loco. N.B. Utilizzare una scheda per ogni edificio e una per ogni via. Ricordarsi di riportare il nome ed il numero assegnati nella SCHEDA A e nella SCHEDA B. La fase di RILIEVO comporta il riconoscimento della barriera architettonica e l individuazione dell eventuale soluzione per la sua eliminazione: nelle schede A1 e B1 una serie di domande facilita tali compiti, costituendo un efficace supporto alla compilazione del Piano. Si precisa comunque che prima di addentrarsi nell ambito del rilievo è opportuno interiorizzare il concetto di barriera architettonica, per il quale si propone la definizione dettata dalla normativa vigente: il D.M. 14/06/1989, n.236, all art. 2 fornisce alcune definizioni fondamentali: per barriere architettoniche si intendono: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Effettuato il rilievo e compilate le schede A1 e/o B1, vengono riportate le voci mancanti nelle relative schede A e/o B, attinenti le stime totali delle parti degli edifici (parcheggio, accesso, servizi igienici, collegamenti verticali e percorso interno) e dell urbano (pavimentazione, dislivelli, ostacoli, parcheggio e varie); la loro somma fornirà la stima totale per l adeguamento dell edificio o della via. La scelta delle priorità di intervento sarà il risultato di valutazioni successive ed incrociate delle caratteristiche descritte nei vari campi compilati, e delle stime calcolate, nonché di valutazioni di natura politica espresse dagli amministratori dell ente locale. SCHEDA A Per la compilazione di questa scheda utilizzare la legenda ad essa allegata, Regione Veneto - COMUNE DI Nome Indirizzo n. civ. Funzione principale Dest. Uso Titolo godimento PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Scheda A Analisi e Restituzione situazione EDILIZIA Foglio n / data 1 1 n Vincoli Interventi in atto Conforme ai requisiti normativi Frequenza SCELTA STRALCIO PARK (riportare stima) Totale complessivo da riportare nella scheda A Per la compilazione si consiglia di fotocopiare preventivamente questa pagina vuota, cioè priva di dati. Attenersi a quanto descritto in legenda nella pagina successiva. ove vengono descritte dettagliatamente tutte le informazioni richieste. ACCESSO (riportare stima) SERVIZI IGIENICI (riportare stima)... COLLEGAMENTI VERTICALI... PERCORSO INTERNO Stima totale per l'adeguamento dell'edificio Euro IL COMPILATORE IL RESPONSABILE PRIORITÁ Note 20 21

13 1 Piano di eliminazione barriere architettoniche Metodologia consigliata per la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche SCHEDA A1 La scheda A1 (tre fogli) è la scheda con la quale si effettua il rilievo in loco e viene compilata rispondendo a delle semplici domande, e consente di analizzare, in modo critico, la situazione relativa all accessibilità dell edificio. Il Totale da riportare nella scheda A colonna. di ogni categoria è costituito dalla somma delle rispettive stime totali; tale importo potrà essere utilizzato separatamente sia per la programmazione degli interventi che per altre analisi specifiche. STIMA TOTALE PER L ADEGUAMENTO DELL EDIFICIO: somma delle singole stime totali. Riportare il risultato nella scheda A. Ricordarsi di: Utilizzare una scheda per ogni edificio. Riportare il numero ed il nome assegnato nella SCHEDA A. Le domande sono relative alle varie barriere eventualmente presenti all interno dell edificio. Ogni domanda ha la corrispondente spiegazione nell allegato alla scheda stessa. Rispondere alle domande relative con Si / No. Nel caso si riscontrasse la necessità di intervenire, sarà necessario provvedere al rilievo della barriera e alla compilazione, nella scheda, della relativa quantità, riferita all unità di misura. Il singolo intervento per il superamento della barriera riscontrata si calcola in riferimento all unità di misura adeguata ad esso: mq, metri quadri, considerando le superfici; ml, metri lineari, quando si parla di parapetto e corrimano; cad, quantità, cioè a numero, si contano cioè i singoli elementi. La scheda A1 è suddivisa per CATEGORIE (lato sinistro della scheda) alle quali fanno riferimento ogni barriera Categorie nelle quali sono suddivise le barriere: Parcheggio Accesso Servizi igienici Collegamenti verticali Percorso interno rilevabile. Il campo del Totale esprime la sommatoria dei mq, dei ml o delle quantità per ogni riga. Unità/Stima: descrive il costo indicativo della rispettiva voce di capitolato utilizzata (vedi precedente punto 1.5). La Stima totale è data dal prodotto del totale per la stima unitaria. Per la compilazione di questa scheda utilizzare la legenda ad essa allegata, ove vengono descritte dettagliatamente tutte le informazioni richieste. La scheda B1 (due fogli) è la scheda con la quale si effettua il rilievo in loco e viene compilata rispondendo a delle semplici domande, e consente di analizzare, in modo critico, la situazione relativa all accessibilità dei percorsi urbani. SCHEDA B Regione Veneto - COMUNE DI Scheda B Analisi e restituzione situazione URBANA n Nome via Classe* SCHEDA B1 PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Ricordarsi di: utilizzare una scheda per ogni via, viale, piazza,.; riportare il numero ed il nome assegnato nella SCHEDA B. Le domande sono relative alle varie barriere eventualmente presenti lungo il percorso pedonale. Ogni domanda ha la corrispondente spiegazione nell allegato alla scheda stessa. Rispondere alle domande relative con Si / No. Nel caso si riscontrasse la necessità di intervenire, sarà necessario provvedere al rilievo della barriera e alla compilazione, nella scheda, della relativa Emergenze sociali* Interventi in atto* Concentrazione Conforme ai requisiti normativi* Totale complessivo da riportare nella scheda B * Attenersi a quanto descritto nelle istruzioni descritte nella pagina successiva. SCELTA* STRALCIO* PAVIMENTAZIONE (riportare stima scheda B1) DISLIVELLI (riportare stima) OSTACOLI (riportare stima) PARK (riportare stima) VARIE (riportare stima) Foglio n / data Stima totale per l'adeguamento della via Euro IL COMPILATORE PRIORITÁ IL RESPONSABILE Note 22 23

14 Piano di eliminazione barriere architettoniche quantità, riferita all unità di misura. Il singolo intervento per il superamento della barriera riscontrata, si calcola in conformità a quanto descritto sulla scheda: mq, metri quadri, considerando le superfici; ml, metri lineari, quando si parla di parapetto e corrimano; cad, quantità, cioè a numero, si contano cioè i singoli elementi; serv, servoscala, meccanismo per il superamento di gradini; PE, piattaforma elevatrice, meccanismo per il superamento di gradini, simile all ascensore. La scheda B1 è suddivisa per CATEGORIE (lato sinistro della scheda) alle quali fa riferimento ogni barriera rilevabile. La colonna del Totale esprime la sommatoria dei mq, dei ml o delle quantità per ogni riga. Unità/Stima: descrivere il costo indicativo della rispettiva voce di capitolato Categorie nelle quali sono suddivise le barriere: utilizzata da ogni Comune (vedi precedente punto 1.3). La Stima totale è data dal prodotto del totale per la stima unitaria. Il Totale da riportare nella scheda B colonna. di ogni categoria è costituito dalla somma delle rispettive stime totali, tale importo potrà essere utilizzato separatamente sia per la programmazione degli interventi che per altre analisi specifiche. STIMA TOTALE PER L ADEGUAMENTO DELLA VIA: somma delle singole stime totali. Riportare il risultato nella scheda B. Conclusioni Pavimentazione Dislivelli Ostacoli Parcheggio Varie Concluse le fasi preliminare e di rilievo, i risultati sono riportati nelle schede A e B, che ora risultano completate: a questo punto si è in possesso di tutti gli elementi in grado di consentire all amministratore pubblico, o altro decisore, una programmazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, suddividendoli per stralci e priorità. La finalità prima di un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche è proprio costituita dalla programmazione degli interventi, completa di una stima di massima dei medesimi. Negli Allegati sono riportate le schede A e A1, le schede B e B1, le guide per la compilazione delle schede con i riferimenti normativi. PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE esperienze e suggerimenti per le Pubbliche Amministrazioni Per la prima volta in Italia si è parlato di Piani per l'abolizione delle barriere architettoniche con la legge finanziaria n.41/1986,facendo obbligo ai Comuni di dotarsi, entro un anno, di tale strumento a carattere pianificatorioprogrammatorio. La normativa relativa è stata successivamente disposta con la Legge quadro n.104/1992. Fin dall'inizio è emersa tuttavia l'esigenza di individuare riferimenti e indicazioni a carattere metodologico, che i più sensibili progettisti interessati a questo specifico settore della pianificazione hanno ricercato nel coinvolgimento della stessa utenza svantaggiata. Dall'interscambio operato è emerso, il più delle volte, un quadro esauriente degli interventi necessari per l'adeguamento di tutto il patrimonio edilizio comunale. Ciò ha consentito al Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche di diventare, secondo lo schema operativo di seguito esposto, uno strumento di programmazione avente come primo obiettivo il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi relativi al patrimonio edilizio comunale: - individuazione delle strutture pubbliche comunali e degli ostacoli presenti all'interno della mobilità urbana; - censimento delle barriere architettoniche presenti; - individuazione delle possibili opere di adeguamento; - preventivo sintetico e di massima per la realizzazione di tali opere; - programmazione delle priorità d'intervento. I Piani di eliminazione delle barriere architettoniche hanno finito quindi col configurarsi quale censimento delle situazioni di fatto deficitarie, corredate da specifiche misure di correzione realizzabili a medio termine, con contestuale previsione delle valutazioni della spesa e indicazione delle priorità d'intervento, per quanto attiene in particolare alle proprietà comunali. La nuova generazione di Piani per l eliminazione delle barriere architettoniche deve tuttavia costituire, non solo l occasione per la realizzazione di interventi riguardanti l accessibilità delle specifiche strutture e dei percorsi pedonali, ma anche il modo di impostare il problema in un ottica di più estesa riqualificazione sostenibile dell ambiente urbano, coinvolgendo anche altri settori quali la viabilità, la sicurezza, l ambiente, l arredo, etc. Risulta anche necessario superare un limite tipico dei Piani della vecchia generazione, che non erano facilmente aggiornabili e consultabili, essendo di fatto schede con planimetrie su supporto grafico. Diventa pertanto necessario e prioritario prevedere per i nuovi strumenti una stesura anche su supporto informatico: si potranno così aggiornare nel Piano 24 25

15 Piano di eliminazione barriere architettoniche i singoli costi preventivati per le opere di adeguamento, al fine di rendere più semplici gli impegni di spesa relativi alle opere pubbliche da realizzare. Potranno inoltre essere adeguate le schede del Piano, immettendo nuove zone urbanizzate o le opere edilizie realizzate, congiuntamente all automatico aggiornamento dei costi di adeguamento da indicare nel Piano e i relativi stanziamenti di bilancio. E' opportuno che nella stesura dei nuovi Piani vengano utilizzate tutte quelle informazioni e dati che oggi sono più facilmente reperibili attraverso le banche dati o gli studi specifici, mediante strumentazioni e tecnologie informatiche a servizio delle Pubbliche Amministrazioni (si pensi ad esempio ai Sistemi Informativi Territoriali). I dati così raccolti possono diventare patrimonio comune di altri soggetti pubblici e privati, mediante la diffusione in rete ( ad esempio nei siti internet dei singoli Comuni). Dallo scambio di informazioni (anche mediante CD rom da mettere a disposizione dei professionisti) si possono ottenere delle progettazioni o degli interventi puntuali nel territorio coerenti con le previsioni dei Piani. I dati raccolti possono inoltre essere rielaborati per programmare una serie di "Progetti - pilota" finalizzati ad un miglioramento della qualità della vita, quali ad esempio la realizzazione di mappe tematiche per l accessibilità delle città (con indicazione dei percorsi e servizi accessibili), la riqualificazione del verde pubblico, il miglioramento della segnaletica, etc. Tutto ciò, qualora ben utilizzato e aggiornato costantemente, fornirà adeguate risposte alle reali esigenze di tutta la cittadinanza. Sandro Baldan, architetto di Mirano (VE), Esperto Tecnico presso la Regione del Veneto - AIAS Mirano. Regione Veneto - COMUNE DI PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Scheda A Analisi e Restituzione situazione EDILIZIA Foglio n / data Note PRIORITÁ Stima totale per l'adeguamento dell'edificio PERCORSO INTERNO COLLEGAMENTI VERTICALI SERVIZI IGIENICI (riportare stima) ACCESSO (riportare stima) PARK (riportare stima) STRALCIO SCELTA Frequenza Conforme ai requisiti normativi Interventi in atto Vincoli Titolo godimento Dest. Uso Funzione principale Nome Indirizzo n. civ. n Euro Totale complessivo da riportare nella scheda A IL COMPILATORE IL RESPONSABILE Per la compilazione si consiglia di fotocopiare preventivamente questa pagina vuota, cioè priva di dati. Attenersi a quanto descritto in legenda nella pagina successiva

16 LEGENDA Scheda - A - analisi e restituzione situazione EDILIZIA N = numerazione progressiva degli edifici (il numero deve essere univoco per ogni edificio) Nome = nome storico o denominazione dell edificio Indirizzo = nome toponomastica Numero civ = riportare il n civico Funzione principale = scegliere e riportare sulla scheda la relativa numerazione: 1. Amministrazione (uffici, C.d.Q., Vigili Urbani, anagrafe,.) 2. Istruzione (scuole di ogni ordine e grado) 3. Sport (impianti sportivi) 4. Spettacolo (cinema, teatro,.) 5. Cultura (museo, biblioteca, sala congressi,.) 6. Tempo libero (associazioni,.) 7. Sanità (ambulatori, strutture sanitarie, farmacie, ) 8. Verde (parco, giardino,.) 9. Giustizia (tribunale, uff. giudiziari,.) 10. Residenza (R. s. a., casa di riposo, ostello,.) 11. Commercio 12. Autorimesse 13. Culto 14. Non utilizzato 15. Destinazione d uso = descrizione delle destinazioni d uso presenti all interno dell edificio (mensa, segreteria, palestra, ufficio tecnico, assessorato,.) Interventi in atto = scegliere e riportare sulla scheda la relativa numerazione: 1. Progetto 2. Cantiere 3. Adeguamento normative (antincendio, impiantistica,.) 4. Nessuno. Adeguato ai requisiti normativi = rispondente al concetto di accessibilità (art. 2 DM 236/89) scegliere e riportare sulla scheda la relativa numerazione: 1. Si 2. No Frequenza = afflusso di pubblico, scegliere tra: 1. Alta 2. Saltuaria 3. Bassa SCELTA = indicare si/no cioè quali saranno gli edifici oggetto del piano STRALCIO = indicare lo stralcio di appartenenza (numero) PRIORITÀ = indicare la priorità (numero) con la quale si vuole intervenire rispetto agli altri edifici analizzati Note = spazio per eventuali annotazioni Titolo di godimento = scegliere e riportare sulla scheda la relativa numerazione: 1. In proprietà 2. In locazione 3. In comodato 4. In concessione 5. In comproprietà 6. Altro (descrivere) Vincoli = tipo di vincolo (ambientale, monumentale,..) 28 29

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18 Scheda A1 - DESCRIZIONE DELLE BARRIERE (con rimando alla normativa vigente) Scheda A1 - DESCRIZIONE DELLE BARRIERE (con rimando alla normativa vigente) - Parcheggio (DPR 503/96 Artt. 10; 16) (codice della strada art. 20 fig 79/A; art. 149 figg II445/a, II 445/b) 1) Il numero di posti macchina riservati non devono essere inferiori ad uno ogni 50. 2) 2.1) A volte il posto macchina riservato è adeguato, ma non è stata inserita la segnaletica verticale (cartello con il simbolo dell accessibilità) o viceversa (striscia gialla, tratteggio, simbolo dell accessibilità). - Accesso: 3) (art. 16 DPR 503/96) il percorso pedonale è considerato accessibile se il marciapiede, sia in rilevato sia a raso, risulta privo di dislivelli causati da gradini superiori a 2,5 cm, strozzature, restringimenti. Deve avere inoltre larghezza utile netta superiore od uguale a 90 cm e slarghi di cm 150 x 150 almeno ogni 10 m. 4) La normativa (art DM 236/89) prevede dimensioni minime 135 x 135/141. Per consentire la rotazione della carrozzina consigliamo 150 x 150 5) (art. 15 DPR 503/96) Molti materiali (pietra, marmo, ecc. ) se inizialmente (al momento della posa) possono essere bocciardati o martellinati, col tempo le asperità si consumano, con il conseguente risultato di una superficie liscia e levigata. La pioggia e l umidità aumentano la sdrucciolevolezza. Il degrado e la sconnessione del materiale è un problema frequente causando discontinuità della superficie e conseguente rischio d inciampo e caduta. 6) I pozzetti, griglie o quant altro, sono elementi che se sporgono dalla quota pavimento, creano pericoli d inciampo e conseguente rischio di cadute. 7) (art Dm 236/89) Lungo il percorso pedonale non devono esserci dei gradini, e l adeguamento più frequente è la realizzazione di una rampa in corrispondenza degli stessi con larghezza minima di 90 / 150 cm. Ricordiamo la formula: altezza / lunghezza = pendenza che dovrà essere inferiore all 8% (noi consigliamo il 3%) 8) (art. 15 DPR 503/96) Per superare la serie di gradini l eventuale soluzione adottata può essere l inserimento di una pedana elevatrice, o servoscala. 9) (art. 15 DPR 503/96) Le rampe esistenti non devono superare la pendenza longitudinale dell 8 % (art DM 236/89), infatti, con pendenza superiore, sarebbe difficile percorrerle. La pendenza che ci permettiamo di consigliare è del 3 %. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere evidenziate con variazioni cromatiche (art DM 236/89). 10) (art DM 236/89) Verificare la misura netta in quanto una dimensione inferiore a 80 cm potrebbe non consentire l accesso alle persone non deambulanti. 11) (art DM 236/89) È importante presegnalare le trasparenze in modo tale da evitare eventuali ed accidentali urti che potrebbero causare anche la rottura dell elemento vitreo con conseguente pericolo di ferite e tagli. 12) (art. 17 DPR 503/96) Accessibilità significa anche fornire indicazioni chiare, leggibili e semplici, in modo da informare e garantire autonomia nei movimenti agli utenti. 13) (art DM 236/89) La posizione verticale da pavimento è essenziale per garantire l autonomia delle persone. - Servizi igienici: (art DM 236/89) 14) Attenersi alle misure descritte dalla normativa. In caso contrario sarebbe difficile, se non impossibile garantire l effettivo utilizzo dei servizi igienici e delle attrezzature presenti. 15) Valgono le stesse cose dette per il precedente punto. 16) Valgono le stesse cose dette per il precedente punto. - Collegamenti verticali: 17) (artt. 13, 15 Dpr 503/96) Nel caso l edificio lo consenta inserire un ascensore per il superamento dei dislivelli tra piano e piano. 18) (art DM 236/89) Verificare le dimensioni della cabina per consentirne l utilizzo. 19) (art DM 236/89) Verificare le dimensioni e posizione della porta ascensore per consentirne l utilizzo. 20) (art DM 236/89) Verificare altezza dal pavimento dei vari accessori. 21) (artt DM 236/89) Molti materiali (pietra, marmo, ecc. ) se inizialmente (al momento della posa) possono essere bocciardati o martellinati, col tempo le asperità si consumano, con il conseguente risultato di una superficie liscia e levigata. La pioggia e l umidità aumentano la sdrucciolevolezza. Il degrado e la sconnessione del materiale è un problema frequente causando discontinuità della superficie e conseguente rischio d inciampo e caduta. (artt , DM 236/89) Per agevolare persone con deficit visivo, si consiglia di differenziare cromaticamente la fine della pedata e l alzata del gradino. 22) (artt , DM 236/89) Oltre a questo tipo di corrimano, verificare se occorre anche quello per i bambini che dovrà essere posto ad altezza 75 cm da terra. Ricordare inoltre, che il corrimano dovrà iniziare 30 cm prima e dopo l ultimo gradino. 23) (artt , DM 236/89) Per impedire eventuali cadute, porre attenzione all altezza del parapetto che deve essere almeno a 100 cm da quota pavimento. 24) (artt , DM 236/89) Il corpo scale è tra gli elementi edilizi quello considerato tra i più pericolosi. Si controlli l illuminazione che deve essere priva di zone d ombra. - Percorso interno: 25) (art DM 236/89) Molti materiali (pietra, marmo, ecc. ) se inizialmente (al momento della posa) possono essere bocciardati o martellinati, col tempo le asperità si consumano, con il conseguente risultato di una superficie liscia e levigata. La pioggia e l umidità aumentano la sdrucciolevolezza. Il degrado e la sconnessione del materiale è un problema frequente causando discontinuità della superficie e conseguente rischio d inciampo e caduta. 26) (art DM 236/89) Lungo il percorso orizzontale non devono esserci dei gradini, e l adeguamento più frequente è la realizzazione di una rampa in corrispondenza degli stessi. Ricordiamo la formula: altezza / lunghezza = pendenza. 27) (art DM 236/89) Le rampe esistenti non devono superare la pendenza longitudinale dell 8 12% (art DM 236/89), infatti, con pendenza superiore, sarebbe difficile percorrerle. La pendenza che ci permettiamo di consigliare è del 3 %. 28) (art. 23 Dpr 503/96) (art DM 236/89) Per garantire l autonomia della persona, bisogna che anche l arredo sia adattato alle possibilità degli utilizzatori. 29) (artt , DM 236/89) il percorso è considerato accessibile se di larghezza minima utile di 90 cm al netto di eventuali arredi ma in ogni caso dovranno essere previsti slarghi nelle parti terminali e comunque ogni 10 m. 30) (art. 1 Dpr 503/96) Gli elementi ed impianti tecnologici, spesso vengono posizionati ad altezza o con sporgenza da filo muro, tale da divenire eventuali fonti di pericolo all incolumità della persona. 31) (art. 1 Dpr 503/96) (art. 4.3 DM 236/89) Accessibilità significa anche fornire indicazioni chiare, leggibili e semplici, in modo da riuscire a rendere autonomi gli utenti. 32) (art DM 236/89) Verificare l effettiva luce netta delle porte in modo da garantire l attraversamento. 33) (art DM 236/89) È obbligatorio, negli edifici scolastici ma è consigliabile anche per gli altri, l utilizzo di interruttori luminosi facilmente individuabili anche al buio

19 LEGENDA Scheda - B - analisi e restituzione situazione URBANA Note N = numerazione progressiva delle vie Nome = denominazione del percorso (Via ; Viale ; Piazza ;..) Concentrazione di servizi = quantità di strutture pubbliche e servizi pubblici insistenti lungo la via. Scegliere e riportare sulla scheda la relativa numerazione: Regione Veneto - COMUNE DI PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Foglio n / data Scheda B Analisi e restituzione situazione URBANA PRIORITÁ Stima totale per l'adeguamento della via VARIE (riportare stima) PARK (riportare stima) OSTACOLI (riportare stima) PAVIMENTAZIONE (riportare stima scheda B1) DISLIVELLI (riportare stima) STRALCIO* SCELTA* Conforme ai requisiti normativi* Concentrazione Interventi in atto* Emergenze sociali* Classe* Nome via n Euro Totale complessivo da riportare nella scheda B IL COMPILATORE * Attenersi a quanto descritto nelle istruzioni descritte nella pagina successiva. IL RESPONSABILE Classe = scegliere e riportare sulla scheda la relativa numerazione: 1. Doppio senso con fermate mezzi di trasporto pubblico e alta concentrazione di servizi; 2. Doppio senso con limitata concentrazione di servizi; 3. Senso unico; 4. Zona pedonale; 5. Rurale; 6. Primarie destinate al movimento di autoveicoli (da escludere dal piano); 7. Emergenze sociali = eventuali segnalazioni o richieste di adeguamento da associazioni, privati, Asl, Scegliere e riportare sulla scheda la relativa numerazione: 1. Si 2. No Interventi in atto = scegliere e riportare sulla scheda la relativa numerazione: 1. Progetto (inserita nel piano di investimenti, soggetto a futuri interventi) 2. Cantiere (presenza di lavori in corso); 3. Nessuno. 1. Alta 2. Media 3. Bassa. Adeguato ai requisiti normativi = rispondente al concetto di accessibilità (art. 2 DM 236/89) scegliere e riportare sulla scheda la relativa numerazione: 1. Si 2. No SCELTA = indicare si/no cioè quali saranno le vie oggetto del piano STRALCIO = indicare lo stralcio di appartenenza (numero) in relazione alle disponibilità economiche (piano triennale investimenti) e ad ulteriori valutazioni riportate nelle colonne precedenti. PRIORITÀ = indicare la priorità (numero) con la quale si vuole intervenire rispetto agli altri tratti di percorso urbano analizzati. Note = spazio per eventuali annotazioni 34 35

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