L INABILITAZIONE DEI MAGGIORI DI ETA CURATELA EX ART. 415 C.C.
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- Albana Porta
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1 L INABILITAZIONE DEI MAGGIORI DI ETA CURATELA EX ART. 415 C.C. Art. 415 c.c.: <<Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o Norma di riferimento di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi>> Cenni sull istituto 1) L'infermità mentale deve possedere i requisiti della abitualità ed attualità. Non è richiesta la medesima gravità prevista per l interdizione ed il provvedimento viene emesso quando l'infermità mentale non insorga in modo distruttivo, ma sia sufficiente a rendere la persona idonea a provvedere normalmente ai propri interessi patrimoniali. (2) Nell ipotesi di cui al 2 comma, l abuso di alcol e di stupefacenti è causa di inabilitazione allorchè vi sia una vera e propria alterazione della sfera psico-volitiva, tale da incidere sulla capacità di autodeterminazione del soggetto inabilitando. (3) In presenza dei presupposti indicati dall art. 415 c.c., il Giudice è chiamato ad accertare in concreto se le condizioni del soggetto rendano necessaria, nel suo interesse, una limitazione della capacità di agire e
2 soltanto in tal caso la persona potrà essere inabilitata. Difatti, la funzione dell'inabilitazione, è quella di attivare uno strumento di protezione dell incapace che avvenga, però, nel pieno rispetto delle esigenze primarie di dignità dell inabilitando. L'inabilitazione è dichiarata, all esito di una istruttoria volta ad accertare lo stato di salute psico-fisica dell inabilitando, con sentenza costitutiva e provvisoriamente esecutiva, i cui effetti si producono dalla data di pubblicazione. Cenni sulla differenza tra inabilitazione, interdizione e amministrazione di sostegno L istituto della inabilitazione differisce da quello della interdizione e dalla amministrazione di sostegno, quest ultima introdotta dalla L. n. 6/04 che non ha abrogato i primi due, già esistenti. La differenza tra le misure dell interdizione ed inabilitazione da un lato (le quali danno luogo alla tutela ed alla curatela) e quella dell amministrazione di sostegno dall altro non va individuata sulla base del diverso grado di infermità psichica o di impossibilità di cura dei propri interessi. Il criterio discretivo tra le tre differenti misure è quello della complessità ed articolazione della gestione personale o patrimoniale che andrà compiuta in favore del beneficiario della misura. Nei casi di soggetti affetti da vizio totale di mente o da inabilità totale, pertanto, non è automatica l applicazione della misura dell interdizione, essendovi uno spazio di operatività dell amministrazione di sostegno anche per la tutela dei soggetti totalmente incapaci di intendere e volere. 2
3 Ove la situazione personale del beneficiario ed il suo comportamento lo espongano al rischio di approfittamenti da parte di soggetti terzi e, quindi, al rischio di compiere atti giuridici che siano pregiudizievoli per se stesso, le misure dell interdizione ed inabilitazione devono essere preferite proprio al fine di tutelare il beneficiario stesso. Ove, invece, il patrimonio del beneficiario sia limitato e le sue esigenze siano particolarmente semplici, l amministrazione di sostegno appare la più indicata ed idonea. Il che accadrà, ad esempio, quando si tratti di compiere meri atti di gestione ordinaria (es. riscossione della pensione di anzianità ed invalidità, pagamento della retta di ricovero, gestione del conto corrente bancario), eventualmente accompagnati da limitati atti di gestione straordinaria (es. vendita dell immobile di un soggetto degente presso una casa di cura). Il ricorrente pertanto dovrà indicare e comprovare compiutamente la consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare del beneficiario e le sue capacità economiche, indicando quali siano le fonti di reddito del quale il beneficiario disponga e quale sia l ammontare complessivo dei redditi percepiti. Il ricorso dovrà anche contenere la puntuale descrizione delle capacità residue del beneficiario, delle attitudini personali dello stesso, l analitica individuazione delle attività da compiersi in nome e per conto dell interessato o, comunque, in suo favore, al fine di consentire la valutazione della misura più idonea. Ove venga adito il Tribunale per ottenere l inabilitazione o l interdizione e lo stesso ritenga che non sussistano i presupposti per ottenere la misura invocata e sia più 3
4 adeguata la misura dell amministrazione di sostegno, rigetterà la domanda di interdizione od inabilitazione, rimettendo gli atti al Giudice Tutelare per l applicazione della diversa misura della amministrazione di sostegno. Qualora invece sia stato adito il Giudice Tutelare per ottenere un provvedimento di amministrazione di sostegno ma questi ritenga inidonea la misura richiesta, egli provvederà a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica affinchè sia promossa l azione di interdizione o inabilitazione. Uffici interessati A chi rivolgersi Tribunale, sezione volontaria giurisdizione, 2 piano, stanza 144, Viale G. Cesare n. 54/b Stanza 144, 2 piano. Informazioni procedurali L'istanza di inabilitazione, a norma dell'art. 417 del c.c., può essere promossa: - dal coniuge - dai parenti entro il quarto grado - dagli affini entro il secondo grado - dal curatore - dal PM E' necessaria l'assistenza di un avvocato che rappresenti la parte istante. Il procedimento è esente da contributo unificato. Occorre una marca da euro 8,00 da apporre sulla nota di iscrizione a ruolo. A norma dell'art. 712 del c.p.c. la domanda per inabilitazione si propone con ricorso diretto al Tribunale dei luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio. Documenti da allegare al ricorso: 4
5 1. Certificato di residenza 2. Atto integrale di nascita (viene rilasciato dal Comune previa autorizzazione della Procura della Repubblica territorialmente competente) 3. Stato di famiglia 4. Documentazione medica (ove necessaria) Procedimento Esito Curatela dell inabilitato Presentata l istanza, viene avviata l istruttoria ex art. 419 c.c. nel corso della quale può essere nominato un curatore provvisorio all inabilitando. All esito del procedimento, sussistendone i presupposti, il Tribunale dichiara l inabilitazione, i cui effetti decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza (fatta salva ipotesi di cui ball art. 416 c.c.). Successivamente alla sentenza di inabilitazione (o alla nomina del curatore provvisorio), gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabilitato senza le prescritte formalità sono annullabili. La sentenza d'inabilitazione ed il decreto di nomina del curatore provvisorio devono essere annotati a margine dell'atto di nascita a norma dell art. 423 c.c. La curatela svolge la funzione precipua di protezione degli inabilitati o degli emancipati nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione (sono tali quelli che vengono ad incidere in maniera consistente sul patrimonio dell inabilitato, potendone comportare una importante riduzione). Il curatore espleta un attività di vigilanza in favore dell'inabilitato o dell'emancipato con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione per i quali, oltre alle autorizzazioni del Giudice Tutelare, è necessario il consenso del curatore. 5
6 A solo titolo esemplificativo: per l acquisto di beni mobili e immobili, per l assunzione di obbligazioni, per il consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, per l accettazione o la rinunzia di eredità e donazioni, per la riscossione di capitali, per il reimpiego di somme, per la contrazione di mutui, per promuovere giudizi, etc. Va precisato peraltro che per alcune tipologie di attività è richiesta l autorizzazione del Tribunale e l assistenza del curatore (a solo titolo esemplificativo: per gli atti di disposizione quali l alienazione di beni, la costituzione di ipoteche e pegni). A chi rivolgersi Le istanze rivolte al Giudice Tutelare, previo reperimento del numero di curatela e del Giudice che ha in carico la curatela, si presentano presso la stanza 27 bis, Tribunale civile Via Lepanto 4. E prevista l esenzione da contributo unificato. E dovuta la marca da bollo di euro 8,00. Brevi cenni giurisprudenziali Sentenza Cass. N /2011: La Corte di cassazione, ha confermato il proprio orientamento secondo cui, ai fini della scelta della misura di protezione per la persona incapace, non conta tanto la gravità dell'infermità o la maggiore o minore possibilità della stessa di aver cura dei propri interessi, bensì l'adeguatezza della misura rispetto alle necessità concrete del beneficiario, secondo una valutazione che va compiuta caso per caso e che è rimessa al giudice. Precisa inoltre la Corte che il giudice può anche orientarsi valutando la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, e comunque tutte le altre circostanze, ma questi criteri 6
7 non potranno mai sostituire quello principale che, si ripete, è quello dell'adeguatezza della singola misura di protezione al caso di specie e la necessità di minima limitazione delle capacità del soggetto. Nella difficile scelta della concreta misura da adottare, tra amministrazione di sostegno, interdizione o inabilitazione, il giudice non dovrà fare ricorso al solo criterio quantitativo, a seconda del grado di incapacità del soggetto, ma dovrà valutare prima di tutto se e quanto lo strumento prescelto "si adegui" alle esigenze del soggetto. Nell'applicare tale principale criterio, afferma la Corte, potrà darsi rilevanza a vari fattori, quali ad esempio il tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, la gravità e la durata della malattia, la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. La questione dell'individuazione dei presupposti delle diverse misure di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia, disciplinate nel titolo 12^ del libro primo del codice civile, come modificato con la legge 9 gennaio 2004 n. 6 (istitutiva dell amministrazione di sostegno), ha formato oggetto di un intenso dibattito dottrinale e di numerosi interventi giurisprudenziali, di merito e di legittimità. Precedentemente alla richiamata sentenza n /11, la Corte si era già espressa sul punto con la sentenza n /2006 i cui principi sono stati ribaditi in altre successive decisioni di legittimità (Cassazione n /2006; Cassazione n. 9628/2009; Cassazione n. 4866/2010). 7
8 Fac-simile della domanda di inabilitazione TRIBUNALE CIVILE DI RICORSO EX ART. 415 C.C. e 712 C.P.C. SIG. Tizio (nato a il, ivi residente cod. fisc.: ) rappresentato e difeso dall Avv. (rivolgersi ad un legale per la redazione del ricorso) cod. fisc; PEC; fax; domicilio eletto PREMESSO CHE 1) L istante è (è necessario specificare le generalità e la residenza dei parenti entro il 4 grado, affini entro il 2, coniuge, convivente, curatore, PM) della sig.ra SEMPRONIA nata a il residente in (cod. fisc.: ) dove ha fissato la sua dimora abituale. 2) la sig.ra Sempronia versa in una situazione di parziale infermità di mente tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi e di impedirle (indicare le cause della infermità comprovate da certificazione medica che va prodotta) come si evince dal certificato rilasciato in data dalla 3) tale grave patologia è in corso di progressivo aggravamento per cui la sig.ra Sempronia non è più in grado di attendere ai propri interessi tanto che, recentemente, si sono verificati numerosi episodi che comprovano il suo stato di parziale incapacità (riferire la descrizione di episodi salienti: per es. l inabilitando non ha 8
9 contezza del denaro o è eccessivamente prodigo, ha lasciato reiteratamente le utenze domestiche in funzione con evidente pericolo per sé e per gli altri, etc etc) 4) ricorrendo i presupposti di cui all art. 415 c.c., si rende dunque necessario procedere alla inabilitazione della sig.ra Sempronia e provvedere alla nomina di un curatore che possa sostituire e rappresentare la sig.ra Sempronia nel compimento degli atti di seguito precisati: - (Indicare quali attività non è in grado di compiere l inabilitando) 5) l istante indica il sig. Caio (l art. 408 c.c. indica i soggetti che preferibilmente vengono scelti con tale veste: il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata) quale persona maggiormente idonea a rivestire il ruolo di curatore, in quanto egli di fatto già riveste tale ruolo e funzione (inserire per quale specifico motivo o più motivi la persona indicata sarebbe la persona più idonea). Tanto premesso, l istante CHIEDE Che l On.le Tribunale adito Voglia pronunciare l inabilitazione della sig.ra Sempronia per quanto ampiamente esposto in narrativa e 9
10 nominare alla stessa un Curatore nella persona di residente in Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva, cpa ed accessori tutti di legge nei confronti di chi dovesse opporsi al provvedimento richiesto. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio è esente da contributo. In via istruttoria si depositano i seguenti documenti: 1. Certificato di residenza 2. Atto integrale di nascita (viene rilasciato dal Comune previa autorizzazione della Procura della Repubblica territorialmente competente) 3. Stato di famiglia 4. Documentazione medica 5. altro. Roma, Avv. 10
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