REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI

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1 COMUNITA MONTANA ALTA VALMARECCHIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI Deliberazione Consiglio Comunitario Da applicare per le parti compatibili con la legislazione di settore dell Emilia Romagna. In attesa di adeguamento da parte del Consiglio Generale della Comunità Montana. - 1

2 Articolo 1 Principi Generali 1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità procedurali per l applicazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, inerenti la violazione di disposizioni normative regionali che disciplinano la raccolta di funghi e tartufi, limitatamente agli aspetti non regolati dalle leggi regionali di settore. 2. Le sanzioni amministrative previste da leggi regionali o, comunque, di competenza regionale, in materia di raccolta di funghi e tartufi saranno applicate nel rispetto dei principi generali della legge , n. 689 (e successive modificazioni o integrazioni), seguendo la procedura di dettaglio descritta nel presente regolamento. Articolo 2 Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica nei confronti di coloro che si renderanno responsabili di violazione/i alle norme regionali che disciplinano la raccolta di funghi e tartufi; ovvero, che non sono in regola con le abilitazioni e i permessi di raccolta per i funghi o di autorizzazione e di pagamento della tassa di concessione regionale per i tartufi. 2. La competenza all applicazione delle sanzioni amministrative è determinata dal luogo nel quale è commessa, segnalata o accertata l infrazione a cura dei soggetti titolari del relativo potere. 3. E fatta salva l applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore costituissero reato. Del fatto, sarà data segnalazione o comunicazione alle competenti autorità dal responsabile dell area agro forestale di questa Comunità Montana. Articolo 3 - Definizioni 1. Per ente delegato si intende quello cui la competenza all irrogazione della sanzione amministrativo è attribuita o delegata per legge regionale. 2. Per soggetto competente alla vigilanza si intende quello cui la legge regionale di riferimento ha attribuito o delegato tale funzione. 3. L alba e il tramonto sono definiti dal sorgere e dallo scomparire del sole sulla linea dell orizzonte. Articolo 4 Vigilanza e potere di accertamento 1. La vigilanza sul rispetto delle norme regionali in materia di raccolta di funghi e tartufi è - 2

3 coordinata dagli organi tecnici di questa Comunità Montana e svolta tramite i soggetti di cui all articolo 11 del DPR n. 376/1995 e/o le guardie volontarie di vigilanza ecologica, convenzionati direttamente o indirettamente con l ente montano. 2. I soggetti di cui al precedente comma, svolgeranno la funzione di vigilanza su direttiva del titolare di posizione organizzativa dell area agro forestale di questa Comunità Montana, in collaborazione con gli organi forestali dello Stato, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale che operano sul territorio dell ente montano. 3. Il potere di accertamento è conferito ai soggetti di cui sopra per la violazione delle seguenti leggi regionali: a) in materia di raccolta di funghi, le disposizioni contenute nella legge regionale , n. 17; b) in materia di raccolta di tartufi, le norme di cui alla legge regionale , n. 34. Il predetto potere sarà esercitato nel rispetto delle modalità procedurali e di notifica successivamente specificate. 4. I predetti soggetti debbono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l accertamento. Inoltre, è facoltà della Comunità Montana fornire al personale convenzionato altri elementi di riconoscimento. Articolo 5 - Atti di accertamento 1. I predetti soggetti per l'accertamento delle violazioni di loro competenza possono assumere informazioni o procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. 2. Ogni violazione sarà documentata mediante verbale o processo di accertamento redatto su apposito modulo. Il verbale sarà compilato almeno in triplice copia, di cui una rilasciata al trasgressore, una inviata all ufficio di coordinamento della Comunità Montana, l altra consegnata al Presidente dell ente montano. 3. Nel verbale devono essere specificati: a) il giorno, l ora e il luogo dell accertamento; b) la generalità e la qualifica del verbalizzante; c) le generalità del trasgressore, se identificato; d) la descrizione del fatto costituente la violazione, con l indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati da trasgressore; - 3

4 e) le norme che si ritengono violate con l indicazione delle sanzioni da queste previste; f) l eventuale contestazione al trasgressore e al responsabile in solido; g) in calce al verbale è fatta menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore e sono indicate le generalità di persone in grado di testimoniare sul fatto costituente la violazione; 4. E possibile procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge. 5. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria e salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento tipizzati previsti dalle leggi vigenti. Articolo 6 Procedimento per l applicazione della sanzione 1. Il titolare di posizione organizzativa dell area agro forestale della Comunità Montana è individuato responsabile del procedimento per l applicazione della sanzione amministrativa conseguente all infrazione commessa, contestata, comunicata o notificata al trasgressore nelle modalità che seguono. Il procedimento di applicazione della sanzione dovrà terminare per i residenti nel territorio della Repubblica entro centoottanta giorni dall accertamento dell infrazione; per quelli residenti all estero in un tempo maggiore. Nell applicare la sanzione il responsabile dovrà valutare la gravità o l eventuale recidiva dell infrazione in base al verbale istruttorio redatto dai soggetti addetti alla vigilanza. La sanzione sarà applicata entro la misura minima o massima prevista dalla legge regionale di competenza. Le spese del procedimento saranno quantificate dal predetto responsabile e comunicate al trasgressore unitamente al provvedimento che infligge la sanzione. I residenti nella Repubblica di San Marino sono equiparati agli italiani. 2. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona, eventualmente, obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. 3. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di sessanta giorni e a quelli residenti all'estero entro - 4

5 il termine di centoventi giorni dall'accertamento. 4. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi alla Comunità Montana con provvedimento della Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione. 5. Per la forma della contestazione immediata si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti, con particolare riferimento all'art. 21 comma 2 della Legge n. 394/91, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 426/ Per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. 7. Per quanto sopra non meglio specificato, si applicano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge , n. 241, con particolare riferimento a quelle sull avvio del procedimento, sulla partecipazione allo stesso degli interessati e sul potere di reazione. Articolo 7 - Pagamento in misura ridotta 1. In base alla legge, è ammesso il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta rispetto a quella applicata pari a un terzo del massimo o se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione inflitta. Ad essa si devono aggiungere le spese del procedimento. Il pagamento deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Articolo 8 Contraddittorio Istruttoria - Pagamento 1. Prima del pagamento e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i trasgressori possono far pervenire all'ente montano scritti difensivi e documenti a loro tutela. Inoltre, possono chiedere di essere sentiti in contraddittorio con l accertatore. 2. Il responsabile dell area agro forestale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con provvedimento motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidamente. Altrimenti, emette provvedimento di archiviazione degli atti. Il provvedimento di applicazione della sanzione e di pagamento della stessa e delle spese di procedimento sono da notificare al trasgressore tramite il servizio postale, con nota raccomandata munita di avviso di ricevimento. 3. Con l'ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che con lo stesso provvedimento non risultino confiscate. La restituzione - 5

6 delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. 4. Il pagamento della sanzione applicata nell importo indicato con l ingiunzione sarà effettuato dal trasgressore esclusivamente presso il Tesoriere dell ente montano o tramite bollettino di conto corrente postale intestato all ente montano, entro il termine di trenta giorni dalla notifica. Dell avvenuto pagamento sarà data informazione dall ufficio di ragioneria della Comunità Montana al responsabile dell area agro forestale. 5. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. 6. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Il provvedimento con cui il responsabile dell area agro forestale dispone la confisca diventa esecutivo decorso il termine per proporre opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981; ovvero, nel caso in cui sia proposta opposizione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del gravame. Ovvero, dopo che il provvedimento con cui sia dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidata la confisca sia diventato inoppugnabile o ancora, dopo che sia dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso questo ultimo. 7. Il trasgressore può impugnare il provvedimento di applicazione della sanzione e l importo della stessa avanti l autorità giurisdizionale competente, per legge, al tempo dell avvenuta infrazione. L importo della sanzione se applicato nella misura massima, su richiesta del trasgressore, indirizzata al Presidente della Comunità Montana, può essere ridotto con provvedimento motivato del medesimo o del dirigente dell area agro forestale qualora sussistano ragionevoli e valide giustificazioni a supporto o circostanze difensive sopravvenute in precedenza non prodotte dall istante che, se conosciute, avrebbero determinato l applicazione di una diversa sanzione. Articolo 9 - Sequestro 1. Il sequestro amministrativo quale sanzione amministrativa accessoria può essere effettuato: a) sulle attrezzature o materiali utilizzati per commettere la violazione; b) sul bene oggetto della violazione, che sarà consegnato alla Comunità Montana per l'alienazione e/o la distruzione. 2. Quando si è proceduto a sequestro amministrativo per il tramite del Corpo Forestale dello Stato o di personale con qualifica competente, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla Comunità Montana, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata dal responsabile dell area agro forestale con provvedimento motivato emesso entro il - 6

7 trentesimo giorno successivo alla sua proposizione. Se entro il predetto termine non è emesso dal responsabile provvedimento di rigetto, l'opposizione si intende accolta. 3. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il responsabile dell area agro forestale può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne faccia istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. 4. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto, e comunque entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro. Articolo 10 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria 1. Il responsabile del provvedimento finale può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione sia frazionata e pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a 15,49 euro. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento. 2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato ai sensi del comma precedente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. 3. Il pagamento della sanzione avviene secondo le modalità indicate nel provvedimento. Articolo 11 - Esecuzione forzata 1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, sentita la Giunta Esecutiva, il responsabile dell area agro forestale procede alla riscossione delle somme dovute con le modalità previste dal codice di procedura civile. 2. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Articolo 12 - Prescrizione 1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 2. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile. - 7

8 Articolo 13 Le sanzioni amministrative e pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca e raccolta di funghi epigei nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicata: 1. raccolta senza le autorizzazioni prescritte: per i raccoglitori a scopo amatoriale da euro 77,47 a euro 258,29, per coloro che esercitano la commercializzazione da euro 129,11 a euro 929,62; 2. collocazione dei funghi in contenitori diversi da cesti di vimini o di altro materiale rigido e arieggiato: per i raccoglitori a scopo amatoriale da euro 77,47 a euro 258,29, per coloro che esercitano la commercializzazione da euro 129,11 a euro 929,62; 3. raccolta di una quantità giornaliera di funghi superiore a quella consentita: per i raccoglitori a scopo amatoriale da euro 77,47 a euro 258,29, per coloro che esercitano la commercializzazione da euro 129,11 a euro 929,62; 4. danneggiamento di funghi e raccolta con mezzi che possono provocare danni allo stato umifero del suolo: per i raccoglitori a scopo amatoriale da euro 77,47 a euro 258,29, per coloro che esercitano la commercializzazione da euro 129,11 a euro 929,62; Articolo 14 Rinvio Efficacia Norma finale 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dalle specifiche leggi regionali sanzionatorie, compreso l esercizio del potere sostitutivo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge quadro in materia di raccolta funghi e tartufi , n. 352 e dalla legge , n. 689 di modifica al sistema penale o successive modifiche. 2. Il regolamento sarà efficace il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione all albo pretorio della Comunità Montana. Eventuali integrazioni del regolamento, purché di contenuto non sostanziale o di semplice attuazione o di modifica su parere del competente servizio regionale, possono essere adottate dalla Giunta Esecutiva. 3. Entro il 31.gennaio di ogni anno, la Comunità Montana trasmetterà al servizio informativo statistico della Regione Marche i dati concernenti le sanzioni amministrative comminate nell anno precedente indicando il loro numero, il relativo esito, le somme complessivamente introitate. - 8

9 RELATA DI PUBBLICAZIONE Prot li,

10 OGGETTO: pubblicazione REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI E TARTUFI. Si dichiara che IL Regolamento di cui all oggettp, è stato pubblicato all albo Pretorio di questo Ente dal al Ufficio Segreteria Loretta Silvestri File: SAUROK/REGOLAMENTI/sanzioni funghi e tartufi - 10

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