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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte I sezione civile Composta dai Magistrati Dott. Antonino Di Leo Presidente Dott. Maria Rosaria Sodano Consigliere rel. Dott. Alberto Vigorelli Ha pronunciato la seguente SENTENZA n del 20 giugno 2012 Nella causa civile promossa in grado di appello e posta in deliberazione nella camera di consiglio del 18 maggio 2012 TRA Banca XXX rappresentata e difesa, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di secondo grado, dall Avv , elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Appellante (proc. N. --- e N. ---) CONTRO YYY rappresentata e difesa, come da delega in calce della comparsa di costituzione e risposta di secondo grado, dall Avv unitamente e disgiuntamente all Avv. Tanza del Foro di Lecce, tutti elettivamente domiciliati in Appellata (proc. N. --- e N. ---) CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI Per l appellante: I) Quanto al giudizio R.G : Voglia l Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, In via preliminare di rito, dichiarare nulla l ordinanza ex art quater cod. proc. civ. del Tribunale di Milano in data 22/24 gennaio 2008, con ogni eventuale consequenziale pronunzia; In via subordinata, nel merito, - in via principale, rilevata l intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese alla YYY) per il periodo anteriore ai cinque anni precedenti la data della notificazione dell atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (3 gennaio 2006), rigettare ogni pretesa della YYY volta ad ottenere la condanna della Banca XXX alla restituzione di interessi anatocistici addebitati alla YYY; in via subordinata, rilevata l intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese alla YYY) per il periodo anteriore ai dieci anni precedenti la data della notificazione dell atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (3 gennaio 2006), limitare la condanna della Banca XXX alla restituzione, per il periodo compreso fra il 3 gennaio 1996 ed il 30 giugno 2000, senza interessi legali precedenti alla data della notificazione dell avversario atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. 2) Quanto al giudizio R.G. ----: Voglia l Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed

2 eccezione, In via preliminare di rito, dichiarare nulla l ordinanza ex art quater cod. proc. civ. del Tribunale di Milano in data 22/24 gennaio 2008, con ogni eventuale consequenziale pronunzia; In via subordinata, nel merito, in via principale, rilevata l intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese alla YYY) per il periodo anteriore ai cinque anni precedenti la data della notificazione dell atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (3 gennaio 2006), rigettare ogni pretesa della YYY volta ad ottenere la condanna della Banca XXX alla restituzione dì interessi anatocistici addebitati alla YYY; in via subordinata, rilevata l intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese alla YYY) per il periodo anteriore ai dieci anni precedenti la data della notificazione dell atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (3 gennaio 2006), limitare la condanna della Banca XXX alla restituzione, per il periodo compreso fra il 3 gennaio 1996 ed il 30 giugno 2000, senza interessi legali precedenti alla data della notificazione dell avversario atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Per l appellata: (proc. N. ----) Piaccia all Ecc. ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ritenere fondati i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, il cui contenuto si abbia per ivi integralmente riportato, e per l effetto: in via preliminare rigettare l istanza di riunione dei due appelli avanzati dalla Banca XXX; dichiarare l inammissibilità del proposto appello con tutte le conseguenze di legge, per le ragioni articolate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta ed in particolare per non aver l opposta ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. efficacia di sentenza impugnabile alla data di notifica dell atto di appello posto che la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza ex art. 186-quater, 4 comma c.p.c. della Banca XXX, ivi prodotta, è stata notificata a questa difesa solo in data 17 febbraio 2009; in via subordinata e nel merito rigettare la domanda di nullità dell ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa dal Tribunale di Milano in data gennaio 2008 e per l effetto confermare le statuizioni nella stessa contenute; rigettare l avversa eccezione di prescrizione quinquennale ovvero decennale; in via meramente subordinata nella denegata ipotesi di dichiarazione di nullità della impugnata ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., rimettere gli atti al Tribunale di Milano, ovvero statuire sulle domande avanzate dalla parte attrice con atto di citazione notificato in data 3 gennaio Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Per l appellata (proc. N. ---): Piaccia all Ecc. ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ritenere fondati i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, il cui contenuto si abbia per ivi integralmente riportato, e per l effetto: in via preliminare rigettare l istanza di riunione dei due appelli avanzati dalla Banca XXX; dichiarare l inammissibilità del proposto appello per le ragioni articolate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con tutte le conseguenze di legge in via subordinata e nel merito

3 rigettare la domanda di nullità dell ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa dal Tribunale di Milano in data gennaio 2008 e per l effetto confermare le statuizioni nella stessa contenute; rigettare l avversa eccezione di prescrizione quinquennale ovvero decennale; in via meramente subordinata nella denegata ipotesi di dichiarazione di nullità della impugnata ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., rimettere gli atti al Tribunale di Milano, ovvero statuire sulle domande avanzate dalla parte attrice con atto di citazione notificato in data 3 gennaio Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio PREMESSA Con ordinanza emessa in data 22/24 gennaio 2008 il Tribunale di Milano ha rilevato che l attrice YYY aveva proposto, in relazione al contratto di c/c n , domanda di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, domanda di nullità della previsione della CSM (commissione di massimo scoperto), di illegittimità delle variazioni delle condizioni economiche applicate al rapporto soprattutto con riferimento alla misura del tasso di interesse debitorio perché oggetto di variazioni mai preventivamente comunicate alla Banca, oltre che per eccessività del costo di denaro (TAEG). Ha rilevato, inoltre, che l attrice aveva chiesto la pronuncia di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. per la somma di euro ,97, costituente, secondo la CTU, il saldo alla data del del c/c per cui è causa, depurato della somma applicata per interessi anatocistici debitori per il periodo dal data di inizio del rapporto al , data in cui, per effetto della modifica dell art. 120 del T.U.B. l anatocismo è divenuto legittimo nei rapporti bancari. Ha ritenuto, altresì che la domanda ex art. 186 quater c.p.c. era limitata tra le varie questioni introdotte con l atto di citazione alla sola domanda di condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi anatocistici. Ha poi considerato che la proposizione della domanda di nullità (della clausola che prevedeva l anatocismo trimestrale) non era di ostacolo all ammissibilità dell ordinanza ex art. 186 quater c.p.c, quando, come nel caso di specie, la declaratoria di nullità era un passaggio logico per il quale si era chiesto, con azione di condanna il pagamento della convenuta. Ha, quindi, rilevato che la Banca aveva eccepito la prescrizione del credito e che detta eccezione doveva considerarsi infondata dal momento che, nell ambito del contratto di c/c bancario fino a che il contratto non viene chiuso, non esiste un credito esigibile della Banca e, quindi, non può ritenersi che decorra per il cliente un termine di prescrizione della facoltà di contestare il saldo.. e che, solo alla data di chiusura del conto può decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto a disporre delle somme risultanti dal saldo, termine che, nel caso di specie, essendo stato chiuso il rapporto alla data del , alla data di notificazione dell atto di citazione ( ) non si era ancora adempiuto. Il primo giudice ha pertanto conclusivamente ritenuto che: a) la Banca aveva dimostrato di aver modificato in conformità a quanto prescritto dalla delibera CCR il contratto di conto corrente bancario in essere con la società attrice con effetto dal sicché l illegittimità dell anatocismo era contenuta al periodo al ; b) il saldo di chiusura del conto corrente 1645 alla data del doveva essere rettificato eliminando le annotazioni effettuate illegittimamente a titolo di interessi debitori anatocistici dalla sua costituzione ai e doveva essere fissato in euro ,97 cosi come calcolato dalla CTU. Ha quindi condannato la Banca convenuta al pagamento in favore dell attrice della somma di euro ,87 oltre al pagamento delle spese. Avverso l ordinanza indicata in premessa ha proposto duplice appello la Banca, il primo, con atto notificato il e il secondo con atto notificato in data 4 marzo In entrambi ì giudizi si è ritualmente costituita la parte appellata YYY (di seguito YYY), eccependo l inammissibilità del primo appello in quanto proposto in assenza della notifica

4 e del deposito della dichiarazione di rinunzia alla parte intimata in base a quanto previsto dalla normativa anteriore al novellato ultimo comma dell art. 186 quater c.p.c., cosi come modificato dall art. 2 L. 263/2005 in vigore per i procedimenti istaurati successivamente al 1 marzo 2006, che prevede, invece, la conversione automatica dell ordinanza in sentenza impugnabile, salvo contraria manifestazione della parte intimata. Quanto al secondo gravame, proposto successivamente alla notifica in data 17 febbraio 2009 della dichiarazione di rinuncia alla sentenza, la parte appellata ne ha ulteriormente eccepito l inammissibilità a causa della sua tardività e cioè della sua proposizione oltre il termine breve di impugnazione decorrente dalla notifica della prima impugnazione, da ritenersi equipollente, ai fini della conoscenza legale, alla notifica del provvedimento stesso. Ritiene la Corte che la prima eccezione di inammissibilità possa ritenersi superata a seguito dall intervenuta proposizione del secondo appello, che, contrariamente a quanto dedotto da YYY, va ritenuto ammissibile. Ed infatti, deve essere considerato che per stessa ammissione della parte appellata - fino alla notifica della dichiarazione di rinuncia della sentenza, l ordinanza non poteva essere ritenuta un provvedimento impugnabile, ragione per cui la notifica della prima impugnazione doveva essere considerata tamquam non esset. Ne deriva che la seconda impugnazione, notificata in data 4 marzo 2009 e, dunque, nei trenta giorni successivi alla notifica della dichiarazione di rinuncia, non può essere considerata tardiva proprio perché intervenuta nel termine breve decorrente dall intervenuta conversione dell ordinanza in sentenza. Quanto all eccepita consumazione del potere di impugnazione, questa deve essere senz altro esclusa per non essere intervenuta alcuna declaratoria di inammissibilità del primo gravame, situazione, questa, che, secondo quanto autorevolmente ritenuto dalla Corte di legittimità, neanche rileva nel caso di specie, stante la particolare natura dell ordinanza non rinunciata, non idonea a costituire giudicato in senso formale (cfr. a tal proposito Cass. Civ. 27 gennaio 2011 n secondo cui: la consumazione del potere d impugnazione, che ai sensi dell art. 358 cod. proc. civ., consegue alla dichiarazione di inammissibilità od improcedibilità dell appello, presuppone che l impugnazione sia stata rivolta contro un provvedimento idoneo a costituire giudicato in senso formale. Ne consegue che, proposto appello avverso un ordinanza emessa ai sensi dell art. 186 quater cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), e dichiarato tale gravame inammissibile per non avere l ordinanza acquistato efficacia di sentenza, in assenza di una valida rinuncia alla pronuncia di sentenza proveniente, dalla parte intimata, è ammissibile la proposizione di un successivo appello contro la medesima ordinanza, una volta che la parte intimata, nella prosecuzione del giudizio di primo grado, abbia validamente manifestato detta rinuncia nelle forme di rito). Con il primo motivo di censura, la Banca eccepisce la nullità dell ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. per essere stata resa a seguito dell inammissibile proposizione della relativa istanza, formulata dalla parte appellata, attrice in primo grado, all udienza del 22 gennaio 2008 fissata dal G.I. per l esame della CTU, all esito della quale il giudice aveva invitato la difesa dell attrice a precisare la sua contestazione sull attività del consulente, riservandosi di provvedere sulle istanze ex art. 186 ter e 186 quater c.p.c (cfr. verbale udienza di primo grado). Infatti, secondo l assunto della parte appellante, l istanza ex art. 186 quater c.p.c. sarebbe stata formulata da YYY prima del termine iniziale per la sua proposizione, individuabile nel momento in cui il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L assunto è infondato. Ed infatti, ai sensi dell art. 186 quater c.p.c. l ordinanza anticipatoria di condanna può essere chiesta e pronunciata una volta esaurita l istruzione, senza che, a tal fine, debba preliminarmente essere adottato un provvedimento di formale chiusura della fase

5 istruttoria. Nel caso di specie, essendo stata espletata CTU e non essendo state richiesti ulteriori mezzi istruttori, l istruzione della causa poteva dirsi conclusa. Con il secondo motivo di censura, l appellante deduce la nullità dell ordinanza pronunciata ex art. 186 quater c.p.c. in conseguenza della ritenuta inammissibilità della relativa istanza, a suo giudizio formulata in dipendenza di altre domande non aventi natura di condanna e, nello specifico, della domanda di nullità parziale del contratto inter partes, pure proposta da YYY. Anche tale assunto appare infondato. Ed infatti l accertamento della nullità parziale in ordine al quale il primo giudice era chiamato a pronunciarsi incidenter tantum costituiva il passaggio logico-giuridico necessario per pervenire alla pronuncia anticipatoria di condanna al pagamento delle somme illegittimamente riscosse dalla Banca sulla base dell arbitraria capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici e delle C.M.S. Con l ultimo motivo di censura, la Banca chiede la riforma dell impugnata ordinanza, contestando il rigetto dell eccezione di prescrizione già proposta in primo grado. Afferma, infatti, che l attrice avrebbe fatto valere un credito di interessi, che sarebbe soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all art c.c. e che, inoltre, il termine prescrizionale avrebbe dovuto decorrere da ciascun addebito in conto. L assunto é infondato. Ed infatti, va innanzi tutto esclusa l applicabilità della prescrizione di cinque anni prevista dall art c.c. che riguarda esclusivamente la domanda diretta a conseguire gli interessi che maturano annualmente o in termini più brevi e non già come nel caso di specie la restituzione delle somme indebitamente percepite. Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, la Banca fa esplicito richiamo all art. 2 comma 61 del D.L. n. 225/10 convertito nella l n. 10, inapplicabile perché dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del Inoltre, essendo pacifico che il conto corrente per cui è causa era assistito da apertura di credito, la Banca avrebbe dovuto, quanto meno, allegare quali versamenti abbiano avuto natura ripristinatoria della provvista e qual i abbiano avuto funzione solutoria; infatti, l assolvimento di tale onere appariva necessario per individuare a quale rimessa di c/c poteva essere ancorato il termine di decorrenza della prescrizione secondo il principio più volte ritenuto dalla S.C. e definitivamente assunto nella sentenza S.U. 2 dicembre 2010 n (l azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell accipiens. Conclusivamente l appello appare infondato e comporta la conferma dell ordinanza

6 impugnata. Per la sua soccombenza, la Banca deve essere condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio che, avuto riguardo al valore della causa e alle questioni oggetto di trattazione oltre che alle tariffe professionali, che, seppure venute meno, forniscono, pur sempre, criteri equi ed adeguati per procedere ad una corretta liquidazione dei compensi per l attività processuale in concreto svolta, si liquidano in curo 250,00 per spese, euro 1.350,00 per diritti ed euro 2.650,00 per onorari, oltre agli oneri di legge. PQM La Corte, definitivamente pronunciando sull appello proposto dalla Banca XXX contro YYY, avverso l ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. pronunciata dal tribunale di Milano in data 26 gennaio/9 febbraio 2008, così provvede: a) Rigetta l appello e conseguentemente conferma l ordinanza impugnata; b) Condanna l appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio liquidate in euro 250,00 per spese, euro 1.350,00 per diritti ed euro 2.650,00 per onorari, oltre agli oneri di legge. Così deciso in Milano il 18 maggio 2012

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