OGGETTO: modifiche al vigente Regolamento per la gestione del patrimonio IL CONSIGLIO COMUNALE
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1 OGGETTO: modifiche al vigente Regolamento per la gestione del patrimonio IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO il vigente Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare, approvato con delibera CC n. 85 del ; VISTA la nota della Corte dei Conti Sezione autonomie Locali che, nella relazione relativa alla verifica sulla sana gestione finanziaria anno 2008, ha evidenziato tra l altro come: -- l art.15 del vigente Regolamento per la Gestione del Patrimonio non evidenzi i criteri oggettivi in base ai quali è possibile effettuare la riduzione del canone per gli immobili destinati ad uso sociale nell ambito delle percentuali previste; -- gli artt. 35 e ss. del Regolamento del Patrimonio in relazione alla gestione dei cc.dd. orti sociali non richiamino espressamente la legislazione in tema di Patti agrari (legge 203/10982 e successive modifiche ed integrazioni); CONSIDERATO che risulta opportuno e necessario adeguare il vigente Regolamento per la gestione del Patrimonio a quanto evidenziato dalla Corte dei Conti nella relazione sopra richiamata e alle norme che il legislatore ha dettato per la concessione o locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato (DPR n.296), garantendo comunque una maggiore redditività del patrimonio comunale; CONSIDERATO altresì che l art 2, comma 29, della L.244/2007 (Finanziaria 2008) ha eliminato la possibilità di istituire i consigli di circoscrizione nei comuni con popolazione inferiore a abitanti; VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 83 del 13 aprile 2010 che ha stabilito di proporre al Consiglio le seguenti modifiche al vigente Regolamento per la gestione del Patrimonio: ART.15 DETERMINAZIONE DEL CANONE AGEVOLATO DI CONCESSIONE a) Modifica della percentuale massima di riduzione del canone (dal 40% al 50%); b) Inserimento dei criteri oggettivi in base ai quali determinare il canone agevolato, attualmente non previsti; ART.36 CARATTERISTICHE E INDIVIDUAZIONE a) Previsione di apposito regolamento di uso, amministrazione e gestione degli orti sociali che tenga conto dei principi generali del regolamento per il patrimonio e delle disposizioni legislative in merito ai cc.dd. patti agrari (legge n.203/1982 e successive modifiche ed integrazioni), qualora siano applicabili; b) Eliminazione dell attribuzione alle Circoscrizioni (non più esistenti) dei proventi derivanti dalla gestione degli orti sociali e mantenimento del vincolo di destinazione dei proventi stessi; VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Patrimonio e contratti ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta minore entrato o impegno di spesa (allegato A); VISTO il parere della IV Commissione Consiliare; 1
2 Visto l emendamento presentato in aula dai consiglieri Bani G. e Pisani che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera B); A maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato: Favorevoli n. 23 Contrari n. 4 (Silvestri, Maffi, Mancini e Capecchi) Astenuti n. 3 (Titoni, Scaramuzzino e Bronzini) Per i motivi sopra meglio evidenziati DELIBERA 1) approvare l emendamento presentato dai consiglieri Bani G. e Pisani che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera B) 2) di sostituire l art.15 del Regolamento per la Gestione del Patrimonio con il seguente nuovo testo: Art.15 - Determinazione del canone agevolato di concessione 1. Ai fini della determinazione del canone di concessione, sono fatti salvi gli scopi sociali cui viene, previa identificazione, attribuita rilevanza pubblica, in quanto conseguenti a funzioni di cui è titolare il Comune che le esercita direttamente o indirettamente. 2. Gli immobili da destinarsi a dette finalità sociali vengono individuati preventivamente a cura della Direzione Patrimonio. 3. Potranno essere ammesse riduzioni da un minimo del 10% ad un massimo del 60% rispetto al canone di mercato per le seguenti categorie di soggetti: a. Enti Pubblici b. Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell art. 12 del Codice Civile, senza fini di lucro c. Associazioni non riconosciute, di cui all art. 36 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere l assenza totale di finalità lucrative d. Altri enti o organismi non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le NUOVO TESTO Art.15 - Determinazione del canone agevolato di concessione 1. Ai fini della determinazione del canone di concessione, sono fatti salvi gli scopi sociali cui viene, previa identificazione, attribuita rilevanza pubblica, in quanto conseguenti a funzioni di cui è titolare il Comune che le esercita direttamente o indirettamente. 2. Gli immobili da destinarsi a dette finalità sociali vengono individuati preventivamente a cura della Direzione Patrimonio. 3. Potranno essere ammesse riduzioni da un minimo del 10% ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) rispetto al canone di mercato per le seguenti categorie di soggetti: a. Enti Pubblici b. Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell art. 12 del Codice Civile, senza fini di lucro c. Associazioni non riconosciute, di cui all art. 36 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere l assenza totale di finalità lucrative d. Altri enti o organismi non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le 2
3 caratteristiche di rilevante interesse sociale 4. I soggetti di cui al precedente comma per essere ammessi alla riduzione del canone dovranno comunque svolgere un attività rientrante nelle seguenti tipologie: a. attività di assistenza sociale e socio sanitaria; b. attività di tutela dell ambiente e della specie animale; c. attività di protezione civile; d. attività di educazione; e. attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani; f. attività culturali o scientifiche; g. attività promozionali nel campo sportivo h. attività religiosa. 5. La riduzione del canone si applica solo per gli spazi effettivamente utilizzati per le sopra descritte attività, fermo restando il canone di mercato per gli spazi utilizzati dallo stesso soggetto per fini diversi. 6. In caso di applicazione di un canone agevolato di concessione dovranno essere comunque coperti dal concessionario i costi correlati alla manutenzione straordinaria (oltre ai costi della manutenzione ordinaria e quelli inerenti le utenze e gli oneri fiscali). 7. Qualora per particolari motivi l Amministrazione voglia concedere i beni in deroga al presente articolo, il canone non potrà essere calcolato in modo diverso da quanto previsto dal presente regolamento, salva la possibilità di prevedere la corresponsione di un contributo in denaro a sostegno dell attività in caratteristiche di rilevante interesse sociale 4. I soggetti di cui al precedente comma per essere ammessi alla riduzione del canone dovranno comunque svolgere un attività rientrante nelle seguenti tipologie: a. attività di assistenza sociale e socio sanitaria; b. attività di tutela dell ambiente e della specie animale; c. attività di protezione civile; d. attività di educazione; e. attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani; f. attività culturali o scientifiche; g. attività promozionali nel campo sportivo h. attività religiosa. 5. L effettiva determinazione del canone agevolato nei limiti percentuali sopra stabiliti viene effettuata dal Dirigente competente in base ai seguenti criteri oggettivi: a. Ubicazione e consistenza dell immobile b. Stato di vetustà e conseguente approssimativa quantificazione dell impegno di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario o locatario; c. Importo degli investimenti che il concessionario si impegna ad effettuare sul bene immobile d. Durata della locazione o concessione e. Attinenza dell attività svolta dal concessionario con le funzioni di cui è titolare il Comune; 6. La riduzione del canone si applica solo per gli spazi effettivamente utilizzati per le attività descritte al 4^ comma, fermo restando il canone di mercato per gli spazi utilizzati dallo stesso soggetto per fini diversi. 7. In caso di applicazione di un canone agevolato di concessione dovranno essere comunque coperti dal concessionario i costi correlati alla manutenzione straordinaria (oltre ai costi della manutenzione ordinaria e quelli inerenti le utenze e gli oneri fiscali). 8. Qualora per particolari motivi l Amministrazione voglia concedere i beni in deroga al presente articolo, il canone non potrà essere calcolato in modo diverso da quanto previsto dal presente regolamento, salva la possibilità di prevedere la corresponsione di un contributo in denaro a sostegno dell attività in 3
4 questione. 8. In ogni caso in cui si proceda a determinare un canone ridotto e/o si proceda in deroga al presente articolo deve essere dato atto e dimostrato il rispetto dei principi generali di cui all art.1 del presente regolamento. 9. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non si applicano ad Enti o Associazioni con fini di interesse proprio e alle associazioni e organizzazioni di dipendenti dell Ente. Parimenti non vengono applicate a partiti politici, organizzazioni sindacali, in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione. questione. 9. In ogni caso in cui si proceda a determinare un canone ridotto e/o si proceda in deroga al presente articolo deve essere dato atto e dimostrato il rispetto dei principi generali di cui all art.1 del presente regolamento. 10. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non si applicano ad Enti o Associazioni con fini di interesse proprio e alle associazioni e organizzazioni di dipendenti dell Ente. Parimenti non vengono applicate a partiti politici, organizzazioni sindacali, in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione. 3) Di sostituire l art.36 del vigente Regolamento per la gestione del patrimonio con il seguente nuovo testo: Art.36 Caratteristiche e individuazione NUOVO TESTO Art.36 Caratteristiche e individuazione 1. Nelle aree adibite ad orto sociale, salvo quanto previste da norme più restrittive contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunale o sovracomunale, è possibile: a. la coltivazione del fondo per uso personale o della famiglia, ad esclusione di ogni attività di commercio dei frutti; b. l apposizione di piccoli manufatti amovibili aventi dimensioni massime di ml.2 X 3 (e altezza massima di ml.2,20), in legno o comunque materiale ritenuto idoneo ai fini urbanistici e paesaggistici; c. erigere recinzioni mediante siepi o piante rampicanti. 2. Le aree da destinare ad orto sociale vengono individuate di concerto tra la Direzione Patrimonio e la Direzione Urbanistica, in accordo o su proposta delle Circoscrizioni competenti. 3. L uso, l amministrazione e la gestione degli orti sociali sono di competenza delle Circoscrizioni, le quali approvano a tal fine uno specifico atto, che tiene conto dei principi generali contenuti nel presente regolamento 4 1. Nelle aree adibite a orto sociale, salvo quanto previste da norme più restrittive contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunale o sovracomunale, è possibile: a) la coltivazione del fondo per uso personale o della famiglia, ad esclusione di ogni attività di commercio dei frutti; b) l apposizione di piccoli manufatti amovibili aventi dimensioni conformi a quelle previste nel vigente regolamento urbanistico, in legno o comunque materiale ritenuto idoneo ai fini urbanistici e paesaggistici; c) erigere recinzioni mediante siepi o piante rampicanti. 2. Le aree da destinare ad orto sociale vengono individuate di concerto tra la Direzione Patrimonio e la Direzione Urbanistica. 3. L uso, l amministrazione e la gestione degli orti sociali sono disciplinati da apposito regolamento che tiene conto dei principi generali contenuti nel presente regolamento e delle disposizioni legislative in merito ai cc.dd. patti agrari (legge n.203/1982 e successive modifiche ed integrazioni), qualora applicabili.
5 4. Entro sessanta giorni dall approvazione del presente regolamento le Circoscrizioni compiono una ricognizione delle aree anche di fatto utilizzate ad orto, ai fini della verifica della compatibilità con le presenti norme e anche ai fini dell adozione della nuova disciplina regolamentare di competenza. 5. I proventi derivanti dalla gestione sono attribuiti alle Circoscrizioni territorialmente competenti con vincolo di destinazione al mantenimento e valorizzazione delle aree. A maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato: Favorevoli n. 25 Contrari n. 4 (Silvestri, Maffi, Mancini e Capecchi) Astenuti n. 1 (Titoni) DELIBERA, altresì Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell art. 134, c. 4 del vigente T.U.O.E.L. (D.lgs. 267/2000). 5
6 Allegato A COMUNE DI PISA OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale: Modifiche al vigente Regolamento per la gestione del patrimonio PARERE DI REGOLARITA TECNICA Ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che: non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa. Pisa, IL DIRIGENTE della Direzione Patrimonio e contratti Dr.ssa Laura Tanini PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. Pisa, IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FINANZE Dott. Claudio Sassetti VISTO CONTABILE Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto. Pisa, IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FINANZE Dott. Claudio Sassetti 6
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