Tributi e accertamento fiscale

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1 Il trattamento elle riserve i rivalutazione nella scissione i Fabio Giommoni * e Luca Cabassi ** In conseguenza elle varie leggi i rivalutazione monetaria che si sono succeute nel tempo molti bilanci i società sono caratterizzati alla presenza i riserve i rivalutazione in sospensione i imposta tra le poste el Patrimonio netto. Se la società viene interessata a una operazione i scissione, si pone il problema i come ripartire le preette riserve tra il patrimonio ella scissa e quello ella/e beneficiaria/e. Al riguaro, sarà affrontato il caso i una società che opo aver rivalutato nel 2008 gli immobili, ai sensi ell art.15 el D.L. n.185/08 ha effettuato una scissione nel Poiché la soluzione fornita alla ottrina circa la sorte ella riserva i rivalutazione ex art.15 el D.L. n.185/08 non pare el tutto convincente, sarà formulata una soluzione alternativa, che risulta compatibile con le posizioni assunte all Amministrazione finanziaria. La natura elle riserve i rivalutazione Nel caso in cui una società, in forza i una legge i rivalutazione monetaria, effettui la rivalutazione ei beni strumentali con effetti anche ai fini ella eterminazione el reito i impresa, la posta i Patrimonio netto che si forma a seguito ell incremento i valore elle immobilizzazioni nell attivo patrimoniale 50 è assoggettata, oltre che a precisi vincoli i natura civilistica, anche a un regime fiscale i sospensione i imposta 51. In particolare, ai fini civilistici il salo attivo i rivalutazione può essere imputato al capitale sociale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione i ogni iversa utilizzazione 52, mentre, in ambito fiscale, se istribuito ai soci, concorre alla formazione ella base imponibile Ires 53 ella società (salvo affrancamento ella riserva meiante pagamento i un ulteriore imposta sostitutiva) 54. Al riguaro è opportuno evienziare che l eventuale tassazione ella riserva i rivalutazione in sospensione i imposta ipene unicamente all eventuale istribuzione ella stessa ai soci e non anche all eventuale fuoriuscita el bene rivalutato al patrimonio ella società; per cui, una volta iscritta la specifica riserva nel Patrimonio netto, non vi è più nessuna connessione tra le sorti ella stessa e quella ei beni a fronte ei quali la rivalutazione si è prootta. Se la rivalutazione è effettuata ai soli fini civilistici, ovvero senza pagamento ell imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale, il salo attivo i rivalutazione non rappresenta una riserva in sospensione imposta, (ferma restano la necessità i imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione i ogni iversa utilizzazione). In tale ipotesi il salo attivo costituisce ai fini fiscali una riserva i utili e come tale è tassato (solo) in capo ai soci come ivieno, in caso i istribuzione. * ** Dottore commercialista e Revisore legale in Pistoia e Firenze Dottore commercialista e Revisore legale in Parma Il salo attivo i rivalutazione è iscritto nel Patrimonio netto, in contropartita ella rivalutazione el bene, per un importo corrisponente alla rivalutazione al netto ell imposta sostitutiva. Per quanto riguara il regime elle riserve i rivalutazione il riferimento è all art.9 el D.M. n.162/01 e all art.4 el D.M. n.86/02. In particolare, per espressa previsione normativa il salo attivo i rivalutazione non può essere utilizzato e la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere riotta soltanto con l osservanza elle isposizioni ei commi secono e terzo ell art.2445 c.c.. Inoltre, in caso i utilizzazione ella riserva a copertura i perite, non si può fare luogo a istribuzione i utili fino a quano la riserva non è reintegrata o riotta in misura corrisponente con eliberazione ell assemblea straorinaria, non applicanosi le isposizioni ei commi secono e terzo ell articolo 2445 c.c.. Il recupero a tassazione el salo i rivalutazione oggetto i istribuzione non opera invece agli effetti ell Irap. In caso i tassazione ella riserva sorge in capo alla società un creito imposta pari all ammontare el tributo sostitutivo corrisposto a fronte ella rivalutazione. elle razioni traorinarie 30 icembre 2011

2 Questo schema si complica con le più recenti leggi i rivalutazione monetaria, le quali hanno previsto un ifferimento egli effetti fiscali ella rivalutazione (c.. perioo i sospensione egli effetti fiscali ella rivalutazione) 55. Nel caso i cessione a titolo oneroso, i assegnazione ai soci, i estinazione a finalità estranee all esercizio ell impresa ovvero al consumo personale o familiare ell imprenitore ei beni rivalutati (c.. eventi realizzativi ), intercorsi nel perioo i sospensione, ai fini ella eterminazione ella plusvalenza o minusvalenza, si ha riguaro al costo el bene prima ella rivalutazione. In particolare, il realizzo el bene rivalutato nel corso el perioo i sospensione comporta le seguenti conseguenze 56. le plusvalenze e le minusvalenze ei beni realizzati sono eterminate senza tener conto el maggior valore iscritto in see i rivalutazione (ovvero sulla base el costo fiscale ante rivalutazione al netto egli ammortamenti meio tempore eotti con riferimento a etto importo); è riconosciuto in capo al ceente un creito imposta pari all ammontare ell imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione ei beni ceuti (art.3 D.M. n.86/02); si consiera libera la parte ella riserva i rivalutazione riferibile ai beni oggetto i realizzo (art.4 el D.M. n.86/02). La sorte elle riserve in sospensione i imposta nella scissione Le riserve i rivalutazione costituiscono una posta i Patrimonio netto assoggettata a un regime i sospensione imposta c.. moerato, perché la tassazione si verifica in capo alla società nei soli casi in cui la riserva è estinata ai soci e non anche, a esempio, quano è impiegata per finalità ifferenti, quali la copertura i eventuali perite ovvero per imputazione al capitale sociale. Nella scissione, la sorte elle posizioni soggettive è isciplinata al quarto comma ell art.173 el Tuir il quale stabilisce che alla ata in cui la scissione ha effetto, a norma el comma 11, le posizioni soggettive ella società scissa [.] e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso i scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione elle rispettive quote el Patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi i posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi el patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari. È pertanto prevista una regola generale, secono la quale le posizioni soggettive evono essere ripartite in proporzione ai patrimoni contabili, e una eccezione, che si rene applicabile nel caso in cui tali posizioni siano connesse a singoli elementi o gruppi i elementi el patrimonio, per cui seguono tali elementi. Dunque, le posizioni soggettive interessate alla isciplina possono essere così classificate: 1. posizioni soggettive non connesse a elementi el patrimonio scisso; 2. posizioni soggettive connesse specificamente a singoli elementi o a gruppi i elementi el patrimonio scisso. Tra le posizioni soggettive non connesse a elementi el patrimonio scisso vi rientrano il capitale e le altre riserve el Patrimonio netto, secono la loro natura fiscale, con l eccezione elle riserve in sospensione i imposta, le quali sono oggetto i specifica isciplina a parte el comma 9 el meesimo art.173 el Tuir. Tale ultima isposizione stabilisce i criteri secono i quali eve essere regolato il trasferimento alla beneficiaria o la permanenza in capo alla scissa elle riserve in sospensione, nonché la istribuzione fiscale elle ulteriori poste i Patrimonio netto. In particolare, l art.173, co.9, el Tuir, ai primi tre perioi, prevee quanto segue: i foni in sospensione i imposta iscritti nell ultimo bilancio ella società scissa si trasferiscono alle società beneficiarie in proporzione alla misura in cui il Patrimonio netto contabile ella scissa risulta istribuito tra i soggetti partecipanti alla scissione; A cominciare alla rivalutazione i cui alla Legge Finanziaria 2006, nell ambito ella quale il maggior valore attribuito in see i rivalutazione si consierava fiscalmente riconosciuto ai fini elle imposte sui reiti e ell Irap a ecorrere al terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione veniva eseguita. Cfr. C.M. n.18/e el 13/06/2006 e C.M. n.11/e el 19/03/2009. elle razioni traorinarie 31 icembre 2011

3 in caso i scissione parziale, i foni ella società scissa si riucono in corrisponenza elle quote i essi attribuiti alle società beneficiarie; qualora la sospensione ipena a eventi che riguarano specifici elementi patrimoniali ella scissa, i foni in sospensione imposta si consierano trasferiti alle beneficiarie che acquisiscono tali elementi, o permangono in capo alla scissa, laove questi ultimi non siano oggetto i scissione. Possono essere quini iniviuate ue categorie i riserve in sospensione i imposta: Riserve non connesse a elementi el patrimonio scisso che evono essere attribuite alla beneficiaria pro quota, in proporzione al Patrimonio netto trasferito; Riserve connesse a specifici elementi el patrimonio scisso che evono essere integralmente ricostruite nel patrimonio ella beneficiaria che eventualmente riceve i relativi elementi patrimoniali. Analisi i un caso concreto La società Alfa Srl, operante a oltre 30 anni nel settore el commercio, consulenza e assistenza i materiale elettronico è proprietaria i alcuni immobili a estinazione commerciale, ei quali alcuni sono utilizzati irettamente per l esercizio ella propria attività, mentre altri sono locati a altre società el gruppo i cui Alfa Srl fa parte. Nel mese i giugno el 2011 l assemblea straorinaria i Alfa Srl ha eliberato una scissione parziale e proporzionale in favore i una società Beta Srl i nuova costituzione, il cui capitale sociale è eterminato nel progetto i scissione in L atto i scissione è stato stipulato il 19 settembre 2011 e l efficacia ella scissione, anche ai fini contabili e fiscali, è fissata alla ata i iscrizione el preetto atto presso il registro elle imprese. Il patrimonio oggetto i assegnazione alla società Beta Srl è costituito a tutti gli immobili i proprietà i Alfa Srl, per un valore contabile complessivo, al netto ei foni ammortamento, i , che, tenuto conto el ebito i anch esso oggetto i scissione, etermina un valore contabile el Patrimonio netto i scissione pari a Gli immobili facenti parte el patrimonio oggetto i scissione sono stati rivalutati nel 2008 ai sensi ell art.15 el D.L. n.185/08 e erano stati interessati a una preceente rivalutazione ai sensi ella L. n.448/01. Il progetto i scissione prevee che a seguito ella scissione il capitale sociale ella società scissa Alfa Srl non subirà alcun ecremento in quanto il Patrimonio netto a attribuire alla beneficiaria sarà prelevato unicamente alle riserve i Alfa Srl, anche se il progetto stesso non inica quale riserve saranno ecrementate, in quanto la ecisione in merito è emanata all organo amministrativo ella società. Il Patrimonio netto i Alfa Srl alla ata i effetto ella scissione e la relativa natura fiscale: Voci el Patrimonio netto Salo Riserve i Riserve i utili i Alfa Srl contabile capitale Capitale sociale Riserve in sospensione i imposta Riserva i rivalutazione L. n.448/01 Riserva i rivalutazione art.15 D.L. n.185/ Riserva legale Riserva statutaria Utili portati a nuovo TOTALE Il capitale i è costituito per a riserve i utili in conseguenza i un aumento gratuito i capitale avvenuto in passato, con passaggio i riserve i utili a capitale. elle razioni traorinarie 32 icembre 2011

4 Tenuto conto che il valore el Patrimonio netto contabile assegnato alla beneficiaria Beta Srl, pari a , rappresenta circa il 61% ell intero patrimonio ella scissa Alfa Srl, si pone la questione i come ripartire le poste el patrimonio i Alfa Srl in favore i Beta Srl, con particolare riferimento alle ue riserve i rivalutazione in sospensione i imposta. La sorte elle riserve i rivalutazione In preceenza è stato evienziato che ai fini ella ripartizione patrimoniale nell ambito i una proceura i scissione societaria possono essere iniviuate le seguenti ue categorie i riserve in sospensione i imposta: 1. riserve non connesse a elementi el patrimonio scisso, che evono essere attribuite alla beneficiaria pro quota, in proporzione al Patrimonio netto trasferito; 2. riserve connesse a specifici elementi el patrimonio scisso, che evono essere integralmente ricostruite nel patrimonio ella beneficiaria, che eventualmente riceve i relativi elementi patrimoniali. Per iniviuare la corretta attribuzione elle riserve in sospensione i imposta nella scissione è unque essenziale comprenere quano una eterminata riserva possa irsi connessa a uno specifico elemento patrimoniale. In merito, l Amministrazione Finanziaria ha chiarito che per l applicabilità ella eroga prevista al terzo perioo el comma 9 ell art.173 el Tuir non eve assumere rilievo il momento genetico el fono, ma le conizioni cui è suborinato il regime i sospensione imposta, nel senso che gli eventi che riguarano specifici elementi patrimoniali ella società scissa evono essere tali a influenzare il mantenimento o meno ello status i sospensione imposta el fono meesimo 58. Ciò che è rilevante non è unque l originario legame tra il bene e il fono, bensì l eventuale regime i oppia sospensione che ia a esso continuità nel tempo. Pertanto, affinché una riserva in sospensione non sia consierata ipenente a specifici elementi patrimoniali è necessario che il mantenimento el regime i sospensione i imposta non sia legato alle vicene egli elementi ell attivo a cui la riserva si è originata. Con riferimento alla particolare fattispecie elle riserve i rivalutazione, costituite a fronte ell emersione i maggiori valori i elementi ell attivo, ciò comporta che la sospensione imposta non eve essere legata alle successive vicene i questi ultimi. In altre parole, l eventuale perita el regime i sospensione, con conseguente tassazione ella riserva, eve ipenere unicamente alle vicene proprie ella riserva, ossia soltanto al suo utilizzo per scopi iversi alla copertura i perite o all imputazione a capitale. Alla luce i queste consierazioni può essere senza ubbio annoverata, tra quelle non connesse a elementi ell attivo, la riserva i rivalutazione costituita a fronte ella L. n.448/01, in quanto il relativo regime i sospensione è totalmente slegato al bene oggetto i rivalutazione. Quini etta riserva eve essere attribuita pro quota alla scissa e alla beneficiaria in proporzione alle rispettive quote i Patrimonio netto contabile 59. Più complessa è invece l iniviuazione el trattamento ella riserva i rivalutazione costituita ai sensi ell art.15 el D.L. n.185/01, atteso che la scissione in oggetto avviene nel perioo i sospensione, il quale scae il 1 gennaio 2014, quano la rivalutazione assumerà piena efficacia anche per quanto riguara la eterminazione elle plusvalenze sulla cessione egli immobili oggetto i rivalutazione 60. Il regime i sospensione i imposta che caratterizza etta riserva potrebbe infatti venire meno qualora gli immobili fossero oggetto i atti realizzativi prima el 1 gennaio 2014, con la conseguenza che la riserva potrebbe essere consierata, per tale ragione, connessa con gli elementi ell attivo, rappresentati appunto agli immobili oggetto i rivalutazione Cfr. R.M. n.5/98 e C.M. n.98/00. Tale soluzione risulta confermata con la C.M. n.98/00. Ai fini ella eucibilità ei maggiori ammortamenti sul valore rivalutato il perioo i sospensione scae invece il 1 gennaio elle razioni traorinarie 33 icembre 2011

5 Infatti, secono quanto chiarito all Amministrazione Finanziaria nei suetti pronunciamenti 61, si rene applicabile il iverso regime ella ricostituzione integrale ella riserva nel Patrimonio netto ella beneficiaria quano la sospensione imposta sui foni sia legata, oltre che alle vicene proprie, anche a quelle egli elementi a fronte ei quali si erano in origine costituiti. La prassi ministeriale cita come esempio i questa fattispecie gli accantonamenti a riserva ei contributi in natura o elle riserve emerse in conseguenza ei conferimenti agevolati 62. Al riguaro, secono la ottrina ominante, le riserve i rivalutazione costituite ai sensi el D.L. n.185/08, costituiscono riserve in sospensione che riguarano specifici elementi patrimoniali ella scissa e unque evono essere trasferite alle beneficiarie che acquisiscono i beni rivalutati, o permangono in capo alla scissa, laove questi ultimi non siano scorporati 63. Tuttavia, tale conclusione risulterebbe valia soltanto per il c.. perioo i sospensione, intercorrente all iscrizione in bilancio ella riserva stessa fino al 31 icembre 2013 (per i contribuenti solari ). Infatti, una volta ecorso tale perioo il regime fiscale ella riserva in oggetto non risulta più influenzato alle vicene legate agli immobili rivalutati in quanto la rivalutazione si consiera efinitivamente consoliata ai fini fiscali. La circostanza che le vicene realizzative egli immobili oggetto i rivalutazione urante il perioo i sospensione siano suscettibili i svincolare, ovvero i far venir meno il regime i sospensione i imposta elle riserve i rivalutazione (che iverrebbe una riserva libera), porta a concluere, secono la citata ottrina, che nel perioo i sorveglianza sussiste una connessione tra le vicene giuriico fiscali egli immobili rivalutati ex art.15 el D.L. n.185/08 e la correlata riserva in sospensione imposta. La sussistenza i una tale (seppur transitoria) correlazione è altresì imostrata al fatto che, così come la realizzazione i un bene rivalutato prima el consoliamento egli effetti fiscali etermina lo svincolo proquota ella relativa posta patrimoniale, in moo simmetrico, l eventuale istribuzione ella meesima riserva alla compagine sociale urante il perioo i sospensione fa sì che, a fronte ell evento impositivo in capo all impresa, si accompagni un immeiato riconoscimento ai fini tributari ei maggiori valori iscritti con riguaro agli immobili. Dunque vi è un nesso i relazione attuale tra gli immobili oggetto i rivalutazione e la riserva i rivalutazione, per cui quest ultima eve essere ricompresa tra le riserve a trasferire, ai sensi el terzo perioo el comma 9 ell art.173 el Tuir, in capo alla beneficiaria che acquisisce il relativo immobile 64. Questa conclusione non pare completamente convincente, per le ragioni che saranno i seguito inicate, per cui si cercherà i fornire una iversa ricostruzione circa le moalità i ripartizione ella riserva i rivalutazione ex art.15 el D.L. n.185/08 in caso i scissione i cui effetti ecorrono nel perioo i sospensione. Innanzi tutto, secono la preetta impostazione, l iniviuazione i una connessione specifica, ma temporanea, eterminerebbe le seguenti ifferenti moalità i allocazione ella riserva in oggetto, a secona el momento in cui è realizzata la scissione. Nell ipotesi in cui la scissione ha efficacia nel perioo in cui i maggiori valori iscritti non hanno ancora trovato un proprio riconoscimento anche ai fini fiscali (perioo i sospensione ), la società beneficiaria che ovesse ricevere gli immobili oggetto i rivalutazione ai sensi ell art.15 el D.L. n.185/08 sarà obbligata alla ricostituzione ella correlativa riserva in sospensione imposta in moo integrale e non in proporzione alla quota i patrimonio contabile Si vea la preceente nota. Il previgente comma 3, lett. b), ell art.55 el Tuir stabiliva, infatti, nell ipotesi i foni in sospensione costituiti a fronte i contributi in natura, un preciso legame egli stessi con i relativi beni allocati nell attivo, che erano oggetto el contributo. La tassazione el fono ipeneva anche a particolari vicene ei beni oggetto i contributo, che non ovevano essere estinati all uso personale o familiare ell imprenitore o assegnati ai soci. Pertanto, i foni erivanti a accantonamenti i contributi in natura evono, a seguito ella scissione, seguire i relativi beni. Al riguaro si vea Assonime, Circolare n.30/2009; M. Di Siena, Il regime elle riserve in sospensione imposta in caso i rivalutazione fiscale egli immobili, in Rassegna Tributaria, n.3/2010, pag.759; L. De Rosa e A. Russo, razioni straorinarie, Il Sole 24 Ore, e.2009, pag.276; L. Gaiani, Il quaro RV apre alle scissioni el 2009, in Il Sole 24 Ore el 4 settembre 2010, pag.26. Cfr. M. Di Siena, op. cit.. elle razioni traorinarie 34 icembre 2011

6 Se, invece, la scissione ha efficacia una volta trascorso il perioo i sospensione, quano i maggiori valori egli immobili hanno assunto piena rilevanza fiscale, allora la riserva in sospensione imposta è attribuita secono il criterio proporzionale fissato al comma 9, primo perioo, ell art.173 el Tuir. In altre parole, la riserva i rivalutazione assumerebbe una iversa natura, ai fini ell art.173 el Tuir, in funzione el momento in cui è realizzata la scissione. Sotto tale aspetto appare el tutto irrazionale il fatto che i criteri i attribuzione ella riserva i rivalutazione ex art.15 el D.L. n.185/08 in see i scissione siano iversi a secona el momento in cui la scissione è realizzata, in relazione alla ecorrenza el perioo i sospensione egli effetti fiscali ella rivalutazione. Inoltre, pur esseno inubbio che nel perioo i sospensione vi sia un legame biunivoco tra la riserva i rivalutazione e l immobile oggetto i rivalutazione, è altrettanto vero, come peraltro la stessa citata ottrina mette in evienza, che etto legame è el tutto particolare e comunque abbastanza istante alla consoliata ricostruzione interpretativa sviluppata al riguaro all Amministrazione Finanziaria 65. La correlazione a cui fa riferimento l Amministrazione Finanziaria fra la riserva in sospensione e i beni ell attivo, nel contesto ell art.173, co.9, el Tuir, è infatti quella che prevee, a seguito i eventi realizzativi ei beni stessi, la tassazione ella riserva. Ovvero l evento relativo al bene etermina la perita ella sospensione i imposta ella riserva e tale perita si manifesta con l assoggettamento a tassazione ella stessa in capo alla società. Nell ipotesi ella riserva iscritta a fronte ella rivalutazione egli immobili i cui all art.15 el D.L. n.185/08, la connessione risulta i tutt altro tipo, in quanto l evento realizzativo el bene non etermina la tassazione ella riserva, bensì il suo svincolo, ovvero la riserva iviene una semplice riserva i utili. Ma questa appare una conseguenza el tutto naturale se si cerca i ricostruire l esatta natura ell evento realizzativo ell immobile nell ambito ella isciplina ella rivalutazione i cui all art.15 el D.L. n.185/08. Infatti, gli effetti ella cessione ell immobile prima che sia ecorso il perioo i sospensione sono tali per cui è come se la rivalutazione fosse stata realizzata fin all inizio senza riconoscimento fiscale, in quanto: le plusvalenze (fiscali) vengono eterminate preneno in consierazione il costo (fiscale) ante rivalutazione; sorge immeiatamente il iritto alla restituzione ell imposta sostituiva; la riserva i rivalutazione assume la natura i riserva i utili non in sospensione i imposta. La ratio ella isposizione è unque quella i far venir meno la rivalutazione fiscale nel caso in cui il bene rivalutato fuoriesca al patrimonio ell aziena nel perioo i sospensione. In tale ipotesi si generano le stesse conseguenze i una rivalutazione effettuata senza riconoscimento fiscale, ma avente solo valenza civilistica 66. Il perioo in oggetto è appunto etto i sospensione in quanto la rilevanza fiscale ella rivalutazione rimane per così ire sospesa fino alla scaenza el perioo stesso. Pertanto, così come il valore rivalutato ell immobile non si consolia ai fini fiscali, anche il regime i sospensione i imposta non iviene efinitivo fintanto che il perioo i sospensione non è trascorso. Se, invece, urante il perioo i sospensione, si verifica un evento realizzativo el bene allora la riserva i rivalutazione assume la natura ex tunc i riserva libera. In altre parole, la riserva i rivalutazione può assumere la natura: 1. i riserva in sospensione i imposta non connessa alle vicene ell elemento ell attivo a cui si è originata, se entro il perioo transitorio non si verifica l evento realizzativo el bene; 2. i riserva i utili libera, se entro il perioo transitorio si verifica l evento realizzativo el bene. Non esiste una terza natura ella riserva i rivalutazione, ovvero la stessa, a regime, non sarà mai una riserva connessa con elementi ell attivo. Pertanto, il vincolo i natura temporanea, che si verifica nel perioo transitorio, con le vicene ell immobile, non pare ioneo a far rientrare la riserva i rivalutazione nell ambito el terzo perioo el comma Cfr. M. Di Siena, op. cit.. Cfr. C.M. n.11/e el 19/03/2009. elle razioni traorinarie 35 icembre 2011

7 ell art.173 el Tuir, per cui la stessa non ovrebbe seguire l immobile, ma essere ripartita pro quota. Tale legame temporaneo non pare infatti in grao i influenzare il mantenimento o meno ello status i riserva in sospensione i imposta, nel senso i eterminare eventualmente la tassazione ella riserva, ma è posto soltanto al fine i stabilire se la riserva i rivalutazione ebba essere consierata ex tunc una riserva in sospensione o una riserva libera, in funzione el consoliamento o meno ella rivalutazione ai fini fiscali. Dunque, qualora la scissione fosse realizzata urante il perioo i sospensione, quano risulta appunto sospesa la natura ella riserva stessa, appare corretto trattare la riserva i rivalutazione ex D.L. n.185/08 nei moi in cui sarebbe stata trattata se fosse stata fin all inizio una riserva in sospensione, non legata a elementi ell attivo, o una riserva libera i utili, anch essa non legata a elementi ell attivo. In particolare, la ripartizione proporzionale i etta riserva tra scissa e beneficiaria in base al rapporto tra i rispettivi patrimoni netti è il criterio che si rene applicabile in entrambi i casi. Ai fini ella ricostituzione elle riserve iverse a quelle in sospensione, l art.173, co.9, ultimo perioo, el Tuir, stabilisce infatti che nei riguari ella beneficiaria si applicano, per le rispettive quote, le previsioni ettate al preceente art.172, co.6, el Tuir. Tale ultima isposizione isciplina la natura fiscale ell avanzo e ell aumento i capitale ell incorporante o ella società risultante a una fusione, per la quota che eccee quanto necessario alla ricostituzione elle riserve in sospensione. In particolare, etta granezza ereita il regime elle poste ella società venuta meno, iverse alle riserve in sospensione, che abbiano proporzionalmente concorso alla sua formazione; non si consierano però concorrenti alla formazione ell avanzo i annullamento il capitale e le riserve i capitale, nel limite el valore ella partecipazione annullata. In tal senso, come ben chiarito alla R.M. n.317/e el 2/10/2002, fatta eccezione per i foni in sospensione imposta, si ritiene che la società scissa possa liberamente alimentare il patrimonio elle beneficiarie attingeno al proprio capitale sociale o anche alle riserve i utili o i capitale i cui ispone. In ogni caso il Patrimonio netto ella scissa, inipenentemente alla propria suivisione contabile, ereita la natura fiscale elle riserve ella scissa che hanno concorso a formarlo. In conclusione si ritiene che anche la riserva i rivalutazione in sospensione i imposta moerata costituita in seguito alla rivalutazione egli immobili ex art.15 el D.L. n.185/08, ebba essere attribuita pro quota alla società beneficiaria secono il rapporto ei patrimoni i cui all art.173, co.9 el Tuir, così come la riserva i rivalutazione ex L. n.448/01. Ciò anche se la scissione ha efficacia prima che sia intervenuto il consoliamento fiscale ella rivalutazione. Questa soluzione ha il pregio i non ipenere al momento in cui è realizzata la scissione, reneno unque inattuabili possibili manovre i natura elusiva compiute anticipano la scissione in prossimità ella scaenza el perioo i sospensione o rinvianola subito opo tale scaenza. Inoltre, è l unico criterio che risulta al momento avallato alla citata prassi ministeriale per quanto riguara le riserve i rivalutazione. Ovviamente eventuali operazioni realizzative ell immobile, effettuate alla beneficiaria assegnataria ello stesso opo la scissione, avrebbero l effetto i liberare anche la parte i riserva i rivalutazione in sospensione i imposta che è rimasta attribuita alla scissa. In tal caso la beneficiaria ovrà informare la scissa che si è verificato un evento che ha comportato il realizzo ell immobile entro il perioo i sospensione. Il mantenimento i un simile legame informativo tra scissa e beneficiaria urante il perioo i sospensione non eve stupire, in quanto è esattamente quello che si verifica nel caso in cui l immobile venga trasferito urante il preetto perioo nell ambito i un conferimento aziena in neutralità fiscale ex art.176 el Tuir. In tal caso, infatti, come chiarito a ultimo alla C.M. n.11/e el 19/03/2009, si generano i seguenti effetti: non vengono meno gli effetti ella rivalutazione, perché l operazione i conferimento aziena è fiscalmente neutra (ovvero non è realizzativa); il isallineamento temporaneo sul valore egli immobili rivalutati ricompresi nell aziena conferita si trasferisce in capo al conferitario; elle razioni traorinarie 36 icembre 2011

8 la riserva i rivalutazione in sospensione i imposta rimane in capo al conferente. Dunque anche quano il conferimento neutrale aziena è realizzato nel perioo i sospensione vi è una issociazione tra il titolare ell immobile (conferitario) e il titolare ella riserva i rivalutazione in sospensione i imposta (conferente). In caso i cessione el bene rivalutato a parte el conferitario urante il perioo i sospensione si eterminano le seguenti conseguenze: il conferitario calcolerà la plusvalenza senza tener conto el maggior valore iscritto in see i rivalutazione; il conferente avrà riconosciuto un creito imposta pari all ammontare ell imposta sostitutiva riferibile ai beni conferiti e la riserva a rivalutazione sarà affrancata per un importo corrisponente al maggior valore iscritto sul bene ceuto. Ipotizzano che nel frattempo la conferente non sia più socia ella conferitaria, avenone ceuto le quote, si renerà comunque necessaria una comunicazione tra conferitaria e conferente circa l evento realizzativo, come nel caso ella scissione evienziato in preceenza. La soluzione el caso Per quanto etto, si ritiene che sia la riserva i rivalutazione in sospensione i imposta ex L. n.448/01, che quella ex art.15 el D.L. n.185/08, ebbano essere attribuite pro quota alla società beneficiaria secono il rapporto ei patrimoni i cui all art.173, co.9 el Tuir. Pertanto, nel caso evienziato in preceenza avente a oggetto la scissione posta in essere alla società Alfa Srl in favore ella società neo costituita Beta Srl, le ue riserve in sospensione i imposta saranno attribuite pro quota a Beta Srl (per il 61%). Il capitale sociale non subirà alcuna riuzione, così come previsto al progetto i scissione e unque il patrimonio assegnato alla società beneficiaria Beta sarà costituito, oltre che alla quota parte elle riserve in sospensione, a riserve i utili. Le poste el Patrimonio netto trasferite alla beneficiaria manterranno in capo alla stessa la meesima natura fiscale che avevano in capo alla scissa come precisato alla R.M. n.317/e el 2/10/2002. La tabella seguente riassume la ripartizione el Patrimonio netto i Alfa Srl tra la stessa società scissa e la società beneficiaria Beta Srl. Voci el Patrimonio netto i Alfa Srl Salo alla ata i effetto ella scissione Poste rimanenti alla scissa Alfa Srl Poste imputate alla beneficiaria Beta Srl Capitale sociale Riserva i rivalutazione L. n.448/01 Riserva i rivalutazione art.15 D.L. n.185/08 Riserva legale Riserva statutaria Utili portati a nuovo TOTALE Da ultimo è opportuno evienziare che i vincoli civilistici che gravano sui sali attivi i rivalutazione ovrebbero permanere esclusivamente in capo alla società beneficiaria assegnataria egli immobili, atteso che etti vincoli sono strettamente legati al maggior valore attribuito agli immobili stessi. elle razioni traorinarie 37 icembre 2011

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