La protezione internazionale in Italia. Il diritto d asilo

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1 Lunedi 15 Dicembre 2014 La protezione internazionale in Italia Il diritto d asilo Il diritto d asilo è annoverato tra i diritti fondamentali dell uomo, riconosciuti e salvaguardati dall ordinamento italiano. La nostra Costituzione lo prevede all'art.10 comma 3, dove sancisce che: "lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge". Secondo lo Stato Italiano dunque, può presentare domanda di asilo ciascun individuo a cui sia impedito, nel paese d'origine, l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Attualmente l Italia è ancora sprovvista di una legge nazionale organica sul diritto d'asilo che dia attuazione all art. 10 della Costituzione. La definizione generale di rifugiato è entrata nel nostro ordinamento grazie all adesione da parte dell Italia alla Convenzione di Ginevra del 1951, che offre una nozione universalmente riconosciuta di rifugiato internazionale. Ai sensi della Convenzione di Ginevra è considerato rifugiato chi: temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese. La normativa nazionale In Italia nell ultimo ventennio si sono succedute svariate normative che hanno cercato di disciplinare la materia del diritto di asilo. Il primo tentativo avvenne nel 1990 con la Legge Martelli, che definiva e ampliava lo status di rifugiato, disciplinandone la relativa procedura di riconoscimento. In seguito, nel 1998, questa normativa fu modificata dalla legge Turco-Napolitano sull immigrazione, confluita poi nel Testo Unico sull Immigrazione tuttora in vigore. Nel 2002 la materia fu regolata dalla legge Bossi- Fini, che però ricevette piena attuazione solo nell aprile del 2005 con l entrata in vigore del Regolamento. Negli ultimi anni l Italia ha recepito importanti direttive dell Unione Europea volte ad armonizzare la materia tra i vari paesi membri. Tra queste le più rilevanti sono la Direttiva Qualifiche 2011/95/CE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta e la Direttiva Procedure 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

2 Protezione Internazionale: Titolare di Status di Rifugiato e di Protezione Sussidiaria La normativa in tema di asilo è stata pertanto modificata in modo sostanziale dagli interventi europei, che hanno introdotto tra l altro la figura giuridica del beneficiario di protezione sussidiaria, da affiancare a quella di rifugiato, prevista dalla Convenzione di Ginevra del L intera procedura è stata pertanto rinominata Procedura di Riconoscimento della Protezione Internazionale, ricomprendendo più categorie di protetti. Secondo la Convenzione di Ginevra sono quattro dunque i requisiti necessari per il riconoscimento dello status di Rifugiato Politico: 1. La fuga dal proprio paese. Il rifugiato, per essere riconosciuto tale, deve essere materialmente uscito dal proprio Paese. 2. Il fondato timore di persecuzione. Non è sufficiente dunque il semplice sentimento soggettivo di timore, ma è necessario che questo sia anche fondato. Devono dunque sussistere sufficienti elementi per ritenere che sia effettivamente a rischio di persecuzioni nel proprio paese, indipendentemente dal fatto che le abbia subite o meno nel passato. 3. Motivi specifici di persecuzione. La persecuzione, temuta o subita, deve essere operata in ragione di uno dei motivi indicati dallo stesso art.1 della Convenzione, ovvero per razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Tale persecuzione deve consistere in minacce alla vita o alla libertà, o in atti sufficientemente gravi da costituire violazioni dei diritti umani fondamentali. 4. L'impossibilità di ricorrere alla protezione del proprio Paese d'origine. Il richiedente asilo deve trovarsi nella condizione di non potere o non volere rivolgersi alle autorità del proprio Paese. Questo perché il cosiddetto agente di persecuzione (chi perseguita), può essere direttamente il governo del Paese, i partiti o le organizzazioni che controllano lo stato o una parte consistente del suo territorio, oppure un altro soggetto non statale da essi tollerato o non contrastato. Il Diritto Comunitario invece ha introdotto la figura della Protezione Sussidiaria, che rappresenta una forma di Protezione Internazionale a carattere secondario ed integrativo rispetto a quella dell Asilo Politico. E da considerarsi beneficiario di Protezione Sussidiaria il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine (o nel Paese di domicilio se apolide), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (per grave danno si intende: condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale). Toccherà dunque all autorità competente all esame della domanda di accordare l uno o l altro status sulla base dell esame dei presupposti della richiesta. Inizialmente sussistevano alcune differenze di carattere amministrativo tra la condizione dei titolari di Asilo Politico e quella dei titolari di Protezione Sussidiaria. Tra queste, la più sostanziale riguardava il relativo permesso di soggiorno che per i Titolari di Protezione Sussidiaria era di tre anni mentre per i Rifugiati Politici di cinque anni.

3 Queste diseguaglianze sono state abolite dalla nuova Direttiva Qualifiche, cui si è dato attuazione in Italia con il Decreto Legislativo del 21 febbraio 2014 n. 18, entrato in vigore il 22 marzo La nuova normativa garantisce la creazione di uno status unitario per i titolari di Protezione Sussidiaria e di Asilo Politico, eliminando parte delle possibilità che gli Stati avevano di limitare l accesso ad alcuni diritti ai soli rifugiati e mettendo lo status di Protezione Sussidiaria sullo stesso livello di quello di Rifugiato in materia di accesso all occupazione, all assistenza sanitaria e agli strumenti d integrazione. Protezione Umanitaria Nel Testo Unico sull Immigrazione si legge che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano verificarsi se ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Nel corso della procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale, laddove la Commissione Territoriale non riscontri la presenza di elementi tali da riconoscere la Protezione Internazionale dello straniero, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, invita la Questura a rilasciare un Permesso di Soggiorno per Motivi Umanitari. Questo permesso ha la durata di un anno, eventualmente rinnovabile laddove si riscontri la persistenza delle ragioni del suo rilascio. Accesso alla procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale In Italia lo straniero che fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, anche se ha varcato le frontiere in modo irregolare ed è privo di documenti, può richiedere la Protezione Internazionale, intesa come categoria unica nella quale rientrano i casi di Asilo Politico e Protezione Sussidiaria. La domanda va presentata personalmente, ed in qualunque momento, alla Polizia di frontiera o in Questura seguendo il seguente iter: IDENTIFICAZIONE (in Questura): acquisizione delle generalità e foto-segnalamento (fotografia del volto e impronte digitali delle dita delle mani) se non già avvenuto. In questa sede viene consegnato un foglio con dicitura biglietto di invito alla presentazione che sarà l appuntamento per la presentazione della domanda di protezione internazionale. APPUNTAMENTO e COMPILAZIONE C3 (in Questura) per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale: il richiedente si recherà in Questura nel giorno indicato e consegnerà le sue generalità, la dichiarazione di ospitalità, le sue memorie personali e due fotografie. Gli verrà rilasciato un permesso provvisorio (striscetta blu) e gli verrà notificata la data della Commissione. La Commissione Territoriale rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento della protezione internazionale; al momento in Italia sono presenti 10 Commissioni Territoriali che verranno incrementate nei prossimi mesi.

4 Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al Tribunale dei Minorenni e al Giudice Tutelare che, nelle quarantotto ore successive, nomina un tutore. Quest ultimo contatta la Questura e dà conferma della domanda di protezione, consentendo la prosecuzione della procedura e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore. Qualora i funzionari della Questura avessero dubbi motivati sulla dichiarata minore eta del richiedente asilo si possono attivare le procedure di accertamento della minore eta (pur fornendo indicazioni sui principi generali e le garanzie procedurali che devono essere rispettate nel corso dell espletamento del processo di verifica d età, gli strumenti giuridici internazionali e nazionali non disciplinano l accertamento dell età in termini di procedura, metodi applicabili e soggetti responsabili. In assenza di chiarezza metodologica ed operativa, nonché di una procedura uniforme, in Italia si è sviluppata una varietà di prassi, che presentano ampio margine di discrezionalità, con il conseguente rischio di violazione dei diritti riconosciuti dalla normativa internazionale e nazionale). Al ricevimento della domanda di protezione internazionale viene attivata anche la procedura di accertamento dello Stato competente in quanto secondo la legislazione europea non si può decidere liberamente lo Stato in cui chiedere protezione. Gli Stati membri dell Unione europea esaminano le domande di asilo presentate alle frontiere e/o sul territorio dell Unione europea, e ciascuna domanda è esaminata da un solo Stato membro, ovvero quello individuato come competente e responsabile dell esame in applicazione dei criteri stabiliti con il Regolamento Dublino III. L autorità preposta a determinare la competenza o meno dell Italia a esaminare una domanda è l Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l immigrazione del Ministero dell Interno. La cosiddetta procedura Dublino deve essere avviata non appena una domanda di asilo è presentata per la prima volta in uno Stato membro, e si svolge attraverso il confronto delle impronte digitali del richiedente con quelle già contenute nella banca dati EURODAC. Il procedimento volto a determinare quale sia lo Stato membro responsabile all esame di una domanda di asilo, pertanto, è una fase soltanto eventuale dell intera procedura di accertamento dello status del richiedente, e limitata alle ipotesi in cui si riscontri che le impronte digitali del richiedente sono già custodite all interno della predetta banca dati, perché inserite da parte di un altro Stato membro. La Questura che ha ricevuto la domanda di asilo, nel caso di riscontro positivo delle impronte del richiedente con quelle custodite nella banca dati europea, deve avviare la procedura di determinazione dello Stato membro competente all esame della domanda, investendo l Unità Dublino della relativa istanza. L Unità Dublino deve accertare lo Stato membro competente all esame della domanda sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, comuni a tutti gli Stati membri, e che devono essere applicati secondo l ordine gerarchico previsto dal Regolamento Dublino III.

5 Tali criteri di competenza sono ispirati, in primo luogo, al diritto al mantenimento dell unità familiare e al ricongiungimento del nucleo familiare, e in secondo luogo, a quello dello Stato maggiormente responsabileper la presenza sul territorio europeo del richiedente asilo. Qualsiasi Stato membro, e in qualunque momento, può derogare all applicazione dei criteri previsti dal Regolamento, decidendo di assumersi la responsabilità per l esame della domanda di asilo, in applicazione della cosiddetta clausola di sovranità laddove sussistano ragioni umanitarie fondate su motivi familiari o culturali che giustifichino una deroga all applicazione della normativa comunitaria, come previsto dalla c.d clausola umanitaria. La procedura di determinazione dello Stato membro competente all esame di una domanda di asilo, costituendo un naturale allungamento dei tempi della procedura, deve svolgersi il più rapidamente possibile, affinché non sia pregiudicato il diritto del richiedente asilo a vedere esaminata nel merito la sua domanda. La normativa comunitaria, a tal fine, ha rigidamente stabilito i termini massimi della procedura. Infatti, nelle ipotesi in cui l Unità Dublino accerti la competenza di un altro Stato membro, entro tre mesi dalla presentazione della domanda deve interpellare lo Stato membro individuato con una richiesta di presa in carico. Decorso inutilmente tale termine, lo Stato italiano deve assumersi la responsabilità a esaminare la domanda del richiedente. Invece, qualora lo Stato membro individuato come competente non risponda entro due mesi dalla richiesta, vige il principio del silenzio assenso. La decisione adottata dall Unità Dublino è comunicata al richiedente asilo a cura della Questura, alla quale compete altresì l organizzazione del trasferimento del richiedente nello Stato membro individuato come competente. Il trasferimento deve essere eseguito nel termine massimo di sei mesi dalla data di accettazione della presa in carico, pena l assunzione della competenza da parte dello Stato italiano. PERMESSO PER RICHIESTA ASILO (in Questura): quando il richiedente verrà chiamato per il primo permesso, dovrà consegnare il permesso provvisorio (striscetta blu) e ritirerà il primo permesso per richiesta asilo della durata di 3 mesi. Se la data della Commissione è fissata oltre i primi 3 mesi del permesso, esso verrà rinnovato per altri 3 mesi e successivamente per altri 6 mesi (3+3+6). E possibile svolgere attività lavorativa solo dopo i primi 6 mesi di permesso per richiesta asilo (3 no lavoro + 3 no lavoro + 6 si lavoro). AUDIZIONE IN COMMISSIONE (in Commissione a Milano): la decisione sulla domanda di protezione internazionale è compito di un organo chiamato Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. La Commissione farà delle domande sui dati personali e familiari, sul viaggio, sui motivi per cui si è lasciato il Paese d origine, sui motivi per i quali non si vuole o non si può tornare nel Paese d origine. L audizione si svolgerà alla presenza di un interprete della lingua scelta dal richiedente.

6 RISPOSTA DELLA COMMISSIONE (notifica in Questura): la Commissione, attraverso decisione scritta: 1. può riconoscere lo status di rifugiato se riscontra atti di persecuzione (per esempio, le minacce alla vita, la tortura, le ingiuste privazioni della libertà personale, le violazioni gravi dei diritti umani) dovuti a: razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica. In questo caso si otterrà un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile ad ogni scadenza; 2. può non riconoscere lo status di rifugiato e concedere la protezione sussidiaria, se ritiene che sussista un rischio effettivo di un grave danno in caso di rientro nel Paese d origine; In questo caso si otterrà un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile ad ogni scadenza dopo che la Commissione abbia rivalutato il caso; 3. può non riconoscere lo status di rifugiato, ma ritenere che sussistano gravi motivi di carattere umanitario e, pertanto, chiedere alla Questura che venga rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari; In questo caso si otterrà un permesso di soggiorno della durata di 1 anno, rinnovabile ad ogni scadenza dopo che la Commissione abbia rivalutato il caso; 4. può non riconoscere alcuna forma di protezione e rigettare la domanda. In questa fase si aprono 3 possibilità: - se sussistono i presupposti si può fare ricorso al Tribunale entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione. In questo caso il diniegato ha diritto a rimanere regolarmente sul territorio italiano con un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di tre mesi in attesa della decisione del Tribunale. - si possono valutare i progetti di rimpatrio volontario attuati da organizzazioni nazionali e internazionali - si valuta l accompagnamento all uscita dell accoglienza

7 Tabelle riassuntive degli status RICHIEDENTE ASILO DOCUMENTI PERMESSO DI SOGGIORNO CIRCOLAZIONE L eventuale passaporto viene ritirato e messo agli atti della domanda di asilo Validità 3 mesi (3+3+6) Rinnovo automatico Solo in Italia Solo dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda se la stessa non è stata decisa per causa non imputabile al RA No lavoro all estero DIRITTO UNITA FAMILIARE No STUDIO CONVERSIONE IN PSE PSE UE LUNGO PERIODO No No PROTEZIONE UMANITARIA DOCUMENTI PERMESSO DI SOGGIORNO STATUS SOGGETTO A VERIFICA Passaporto nazionale o se non si può avere il passaporto titolo di viaggio rilasciato dalla Questura Validità 1 anno Rinnovo a richiesta previa verifica delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio CIRCOLAZIONE In tutti i paesi dell unione europea fino ad un max di 90 gg No accesso concorsi pubblici No lavoro all estero DIRITTO UNITA FAMILIARE No STUDIO CONVERSIONE IN PSE PSE UE LUNGO PERIODO No

8 PROTEZIONE SUSSIDIARIA DOCUMENTI PERMESSO DI SOGGIORNO STATUS SOGGETTO A VERIFICA Passaporto nazionale o se non si può avere il passaporto titolo di viaggio rilasciato dalla Questura Validità 5 anni Rinnovo a richiesta previa verifica delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio CIRCOLAZIONE In tutti i paesi dell unione europea fino ad un max di 90 gg A parità di condizioni dei cittadini italiani e per i concorsi pubblici dei cittadini UE No lavoro all estero DIRITTO UNITA FAMILIARE STUDIO CONVERSIONE IN PSE PSE UE LUNGO PERIODO RIFUGIATO DOCUMENTI PERMESSO DI SOGGIORNO CIRCOLAZIONE STATUS A TEMPO INDETERMINATO Documento di viaggio per rifugiati rilasciato dalla Questura Validità 5 anni Rinnovo automatico a richiesta In tutti i paesi dell unione europea fino ad un max di 90 gg A parità di condizioni dei cittadini italiani e per i concorsi pubblici dei cittadini UE No lavoro all estero DIRITTO UNITA FAMILIARE STUDIO CONVERSIONE IN PSE PSE UE LUNGO PERIODO

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